Tribunale di Aosta - Sentenza 15 febbraio 2002, n. 22
Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Aosta,
Sent. n. 22/2002
del 15.02.2002
R.G. 2373/01 g.i.p.
R.G. 2077/01
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
c/o IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In persona del Dott. Fabrizio Gandini ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel procedimento penale contro M. F., nato il XXXXX in XXXX,
residente in YYYYYYYYY Via XXXXXXX
libero
IMPUTAZIONE
del reato di cui all'art. 2 e 16 L. n. 47 del 1948 in relazione
all'art. 1 L. n. 62/2001 per non aver indicato nel sìto www.xxxxxxx.it, di cui
é titolare, il nome dell'editore e dello stampatore. In YYYYYYYYY accertato
nell'aprile 2001.
CONCLUSIONI
Il Pm ha chiesto l'emissione del decreto penale di condanna in
data 16.10.2001
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto depositato il giorno 16.10.2001 il P.M. chiedeva
emissione di decreto penale di condanna a carico di M. F., per il reato previsto
e punito dagli articoli 2 e 16 legge 47/1948 - meglio descritto nella
imputazione - in relazione alla omessa indicazione del nome dell'editore e dello
stampatore del sito internet: www.xxxxxxxxxx.it.
La richiesta del PM non può trovare accoglimento, sussistendo i presupposti per
il proscioglimento dell'imputato, ex art. 459 comma 3 c.p.p.
Gli articoli 2 e 16 della legge 47/1948, nel sanzionare rispettivamente l'omessa
indicazione del nome dell'editore e dello stampatore su di uno stampato, trovano
riferimento semantico nell'art. 1 della stessa legge, quanto al concetto di
stampato: "Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge,
tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o
fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione". Secondo la
tesi del PM il sito internet, nella specie il sito: www.xxxxxxxxxx.it, dovrebbe
quindi rientrare nel concetto di stampato. Tuttavia, in forza del principio
espresso dall'art. 1 c.p. e 14 preleggi, non può ritenersi che il testo reso
pubblico mediante sito internet sia assimilabile ad uno stampato, se non
compiendo una operazione analogica in malam partem, non consentita dal nostro
ordinamento.
Il concetto di riproduzione, che costituisce il fulcro della definizione di
stampato ex art. 1 legge 47/1948, presuppone - da un punto di vista logico - una
distinzione fisicamente percepibile tra l'oggetto da riprodurre e le sue
riproduzioni, essendo poi indifferente il procedimento fisico-chimico mediante
il quale la riproduzione viene posta in essere. Il testo pubblicato su sito
internet non può invece essere considerato una riproduzione. Il relativo file,
invero, si trova in unico originale sul sito stesso, e può essere consultato
dall'utente mediante l'accesso al sito. La riproduzione del file, del tutto
eventuale, viene posta in essere solo in seguito dallo stesso utente il quale,
se lo desidera, può provvedere a stampare il file scaricato. Non può quindi
ritenersi che il titolare del sito internet sia responsabile di tali
riproduzioni, in quanto del tutto eventuali e poste in essere dagli stessi
utenti. Come è già stato sopra argomentato, i files pubblicati su internet non
sono riproduzioni, ma documenti informatici originali. Si evidenzia dunque una
lacuna legislativa, che non può essere colmata dall'interprete, siccome in
danno dell'imputato. Per questi motivi l'imputato deve essere assolto perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
visti gli artt. 129 e 459 co.3 c.p.p.
assolve
M. F. dal reato ascrittogli perché il fatto non é previsto
dalla legge come reato.
Aosta, il giorno 15 febbraio 2002.
Il Giudice
(Fabrizio GANDINI) |