Dalla legge 24
novembre 2000, n. 340
(G.U. n. 275, 24 novembre 2000, serie
generale)
Disposizioni per la delegificazione di norme e
per la semplificazione di procedimenti amministrativi
Art. 24 (Gare
informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche
amministrazioni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le
amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di
gara su uno o più siti informatici individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità
applicative.
2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di
cui al comma 1 sono estesi alle società concessionarie di lavori e servizi
pubblici, alle società, alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono
servizi pubblici, nonché agli altri soggetti obbligati ad osservare la
normativa nazionale e comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti
pubblici.
3. A decorrere dal 1° luglio 2001 la
pubblicazione di cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di
importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria,
sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di
regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli
obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle
leggi vigenti.
4. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le
procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli
strumenti informatici che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare ai
fini dell'acquisizione in via elettronica ed informatica di beni e servizi.
5. I regolamenti assicurano la parità di
condizioni dei partecipanti, la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la
semplificazione delle procedure, comprese quelle relative alle modalità di
collaudo e pagamento, nonché la completezza delle offerte.
6. Per la definizione e attuazione dei programmi
di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'assistenza
ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, il
Governo si avvale del Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, che è collocato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, in posizione di autonomia amministrativa e funzionale,
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sono
soppressi i primi due periodi del medesimo comma 19 dell'articolo 17 della legge
n. 127 del 1997.
7. Le spese relative al servizio informatico di
cui al presente articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di
bilancio. 8. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione.
8. Restano ferme le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
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