Senato delle Repubblica - Disegno di legge S.1188
Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e
diffusione del software libero nella pubblica amministrazione
d'iniziativa dei senatori CORTIANA, BOCO, COVIELLO, FALOMI,
TOGNI, DONATI, IOVENE, BETTONI BRANDANI, MUZIO, VITALI, BEDIN, VISERTA
COSTANTINI, ZANCAN e PETERLINI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO
2002
Relazione
Onorevoli Senatori. - Provate ad immaginare come sarà
la casa di tutti i cittadini del mondo (almeno della parte che se lo potrà
permettere) fra - poniamo - 5 o 10 anni. Ogni famiglia avrà il proprio computer collegato ad
Internet, rendendo possibile un'era di
comunicazione e di scambio di informazione come mai prima.
La nostra economia e il nostro sistema
di vivere sociale si sta profondamente modificando per questi motivi: si pensi
solo alla nascita della cosiddetta New Economy. Ebbene. Dalle attuali indicazioni di mercato è
legittimo ritenere che quasi tutti questi computer funzioneranno con lo stesso
sistema operativo (Windows o qualche successore) di proprietà di una sola
azienda, tra l'altro non europea. Di questo sistema operativo non sarà possibile
sapere esattamente cosa farà e come (per mancata messa a disposizione del codice
sorgente). Attualmente è esattamente così. Questo è il punto di partenza per capire
l'importanza di una futura diffusione di uno o più sistemi operativi liberi,
cioè la cui proprietà non sia di una singola azienda ma governata da una licenza
d'uso che ne garantisca la possibilità del libero utilizzo, scambio, studio e
modificabilità (GPL = General public licence). Questa alternativa è già esistente da alcuni anni
e la punta più avanzata è rappresentata dal sistema operativo Linux e
dalle applicazioni che girano su di esso. Non ci riferiamo ad un sistema di
quella o quest'altra azienda, bensì ad un sistema operativo efficace e molto più
sicuro dei sistemi proprietari, costruito da una comunità globale di
programmatori, intorno al quale comincia a svilupparsi una nuova economia. Il software proprietario è prodotto con un codice sorgente ignoto agli
utenti, con la conseguenza che non è permesso sapere esattamente cosa faccia (ad
esempio non vi è certezza che non abbia una funzione che invii informazioni
sull'utente verso qualcun altro, ipotesi già verificata su alcuni software proprietari). Se
tutto ciò può essere inquietante per l'utente casalingo e fa pensare a possibili
futuri scenari orwelliani di controllo sulle nostre vite, è addirittura
essenziale per la pubblica amministrazione che ha il dovere di difendere la
sicurezza e la riservatezza dei propri dati. Al contrario computers con
dati essenziali di ministeri, polizia, banche, anagrafi girano tranquillamente
con sistemi operativi proprietari. L'assunzione di questo sistema operativo, più
economico, più efficace, più sicuro nell'ambito della pubblica amministrazione
non è una scelta amministrativa, ma una scelta eminentemente politica, capace di
modificare la dinamica dello sviluppo del nostro paese. Infine è estremamente interessante osservare come
il software libero sia una delle più imponenti opere di ingegno (parliamo
di migliaia di applicazioni!) mai prodotte: un sistema operativo e software collegato prodotto da migliaia di programmatori volontari in
rete al servizio di un grande progetto ideale. E questo sforzo è in atto
tuttora.
Disegno di legge
Capo I - PRINCÌPI GENERALI
Art. 1 (Finalità della legge)
1. Lo Stato favorisce il pluralismo
informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di
piattaforme informatiche, attraverso l'eliminazione, altresì, di ogni barriera
dovuta a differenze di standard.
2. Sono favoriti la diffusione e lo
sviluppo del software libero, quali programmi per elaboratore rispondenti
ai requisiti di cui alle lettere a), b), c), ed e) dell'articolo 2
della presente legge, in considerazione dei positivi riflessi sull'economia
pubblica, sulla concorrenza e sulla trasparenza del mercato, nonché sullo
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La pubblica amministrazione,
in applicazione del principio costituzionale di buon andamento e del principio
di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, incentiva l'uso del software
libero. 3. Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo
sostituito dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si
definiscono:
a) licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per
elaboratore elettronico, che renda possibile all'utente, oltre all'uso del
programma medesimo, la possibilità di accedere al codice sorgente completo e il
diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere copie del
programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice
sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed il codice
sorgente modificato. Una licenza di software libero non può impedire che
chiunque riceva una copia del programma per elaboratore possa usufruire degli
stessi diritti e possibilità di chi fornisce la copia;
b)
software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con
una licenza di software libero come definita alla lettera a); c) programma per
elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico
il cui codice sorgente completo sia disponibile all'utente, indipendentemente
dalla sua licenza di utilizzo; d) software
proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che non
soddisfi i requisiti di cui alla lettera a); e) formati di dati
liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui
specifiche complete di implementazione siano note, a disposizione di ogni utente
e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; siano
documentati in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere
un programma per elaboratore in grado di leggere o scrivere dati in tali formati
sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione;
non siano presenti restrizioni di alcun tipo all'uso di tali formati di
dati.
Capo
II - PORTABILITÀ, ACCESSIBILITÀ E
SICUREZZA
Art. 3. (Diritto allo sviluppo
portabile)
1. Chiunque ha il diritto di sviluppare,
pubblicare e utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di salvataggio di un altro
software, anche proprietario.
Art.
4. (Documenti)
1. Chiunque, nell'ambito di una attività
lecita, effettui la pubblicizzazione di dati in formato elettronico è tenuto a
garantirne l'accesso, ricorrendo a standard di comunicazione aperti e a
formati liberi.
2. Per la diffusione in formato
elettronico di documenti di cui debba essere garantita la pubblicità, nonchè
l'adempimento, mediante scambio di dati in forma elettronica, del diritto di
accesso di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, gli uffici della pubblica amministrazione sono tenuti al rispetto
dell'obbligo di cui comma 1 del presente articolo e all'articolo 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241. 3.
Qualora si renda necessario l'uso di formati non liberi, la pubblica
amministrazione è tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, attraverso il
responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, specificando i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi
dati in formati liberi. La pubblica amministrazione è tenuta altresì a rendere
disponibile anche una versione il più similare possibile agli stessi dati in
formato libero.
Art.
5. (Trattazione di dati personali o relativi alla
pubblica sicurezza)
1. Chiunque effettua il trattamento di
dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici, secondo la disciplina
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, o di dati la cui diffusione o
comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la
pubblica sicurezza, è tenuto, in questa attività, ad utilizzare software
a sorgente aperto.
2. I codici sorgenti dei programmi per
elaboratore elettronico utilizzati da parte della pubblica amministrazione per
il trattamento di dati personali e sensibili secondo la citata legge 31 dicembre
1996, n. 675, sono conservati dalla pubblica amministrazione stessa al fine
di consentire verifiche riguardo al controllo degli standard di
sicurezza. 3. Le denominazioni e
le modalità di reperimento del codice sorgente dei software utilizzati
nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi
elettronici rientrano nelle informazioni da rendere all'interessato ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni.
Capo
III - SOFTWARE LIBERO
Art. 6. (Obblighi per la pubblica
amministrazione)
1. La pubblica amministrazione è tenuta
ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei
quali possieda il codice sorgente.
2. La pubblica amministrazione, nella
scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria
attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software
libero o, in alternativa, programmi a codice sorgente aperto. In quest'ultimo
caso il fornitore deve consentire la modificabilità del codice sorgente, senza
costi aggiuntivi per l'amministrazione. La disponibilità del codice sorgente è
posta in relazione anche alla opportunità per la pubblica amministrazione di
poter modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle
proprie esigenze. 3. La pubblica
amministrazione che intenda avvalersi di un software non libero, deve
motivare analiticamente la ragione della scelta. 4. Della eventuale maggior spesa derivante da una
scelta in senso contrario non appropriata, risponde patrimonialmente il
responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
Capo
IV - PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E
SVILUPPO
Art. 7. (Incentivazione alla ricerca e allo
sviluppo)
1. Il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca elabora annualmente un programma di ricerca
specifico sul software libero per progetti di ricerca da parte di enti
pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore previo rilascio
della licenza di software libero.
Art.
8. (Istruzione scolastica)
1. Il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca recepisce il contenuto ed i princìpi della
presente legge nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici,
nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, in
considerazione del processo di informatizzazione in corso.
2. Le istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado riconoscono il particolare valore formativo del software
libero e privilegiano il suo uso nell'insegnamento.
Capo
V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9. (Regolamenti attuativi)
1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo, sentite le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative, è tenuto ad emanare i relativi regolamenti di
attuazione.
2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro lo stesso termine di cui al comma 1, il
Governo è tenuto ad emanare un regolamento che definisca i criteri per l'impiego
ottimale del software libero nella pubblica amministrazione; i programmi
di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da
adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software
libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e
degli enti pubblici non economici nazionali. 3. I regolamenti di cui al presente articolo non
devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art.
10. (Norma transitoria)
1. Entro tre anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la pubblica amministrazione adegua le proprie
strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto
previsto all'articolo 6.
2. La pubblica amministrazione è tenuta,
altresì, a dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5,
rispettivamente entro sei mesi e un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. 3. È istituito un
gruppo di lavoro interministeriale per monitorare l'attuazione della presente
legge nel corso dei primi tre anni dalla data della sua entrata in
vigore.
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