SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA
Disegno di legge N. 2546
Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici
Art. 1. (Obiettivi e finalità)
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a
tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si
articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi
informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica
utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di
uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei
limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire
informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a
causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni
particolari;
b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e
software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le
condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai
sistemi informatici.
Art. 3. (Soggetti erogatori)
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private
concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli
enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di
telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle
aziende appaltatrici di servizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità
non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di
utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone
disabili.
Art. 4. (Obblighi per l'accessibilità)
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per
l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di
accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono
motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta
tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata
considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di
beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena
di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET
quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data
di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo,
modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della
presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo
di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto
di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori
disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di
telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti
di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del
dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia
assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in
relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si
applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'ambito
delle disponibilità di bilancio.
Art. 5. (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale
formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle
biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto
digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni
disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di
bilancio.
Art. 6. (Verifica dell'accessibilità su richiesta)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilità dei siti INTERNET o del
materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo
3.2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:
a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione;
c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità;
d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito
stesso.
Art. 7. (Compiti amministrativi)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 176
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni
della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i
requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sono anche
meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate
dalla presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione
delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione
tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati
di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo
dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità
dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di
proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti
in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e
fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità
alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e
sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili;
sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto
emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità
alle opere multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle
pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonchè l'introduzione
delle problematiche relative all'accessibilità nei programmi di formazione
del personale.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull'attuazione
da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.
Art. 8. (Formazione)
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle
attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione
informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera
g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio
a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilità e alle
tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie
accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle
disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale
sull'accessibilità.
Art. 9. (Responsabilità)
1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta
responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme
restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme
vigenti.
Art. 10. (Regolamento di attuazione)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) i criteri e i princìpi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità;
b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilità
dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le
associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le
associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di
produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 11. (Requisiti tecnici)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le
associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio
decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei princìpi indicati dal
regolamento di cui all'articolo 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti
INTERNET, nonchè i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.
Art. 12. (Normative internazionali)
1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui all'articolo
11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle
raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea,
nonchè nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli
indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali,
operanti nel settore.
2. Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la
medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle
normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo
intervenute. |