Disegno di legge S2625
approvato dal Senato della Repubblica il 9 giugno 1998
Norme contro lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori,
quali nuove forme di riduzione in schiavitù
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. In adesione ai princìpi della
Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza
mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli
contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro
sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce
obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo
III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono
inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli
articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.
Art. 2.
(Sfruttamento della prostituzione minorile)
1. Dopo l'articolo 600 del codice
penale è inserito il seguente:
"Art. 600-bis. -
(Sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque induce alla
prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne
favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
Salvo che il fatto costituisca reato
più grave, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i
quattordici ed i sedici anni, corrispondendo denaro od altra utilità, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire tre milioni a
lire dieci milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso in
occasione dei viaggi di cui all'articolo 600-quater. Non è punibile
l'autore del fatto minore degli anni diciotto".
2. Dopo l'articolo 25 del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 maggio 1935, n. 137, è inserito il seguente:
"Art. 25-bis. - (Minori che
esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale). - 1. Il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia
che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata
notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che
promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale
per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i
provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero
e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni
procede d'ufficio.
2. Qualora un minore degli
anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei
delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo
comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza
le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati
nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle
convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero
degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di
appartenenza".
Art. 3.
(Pornografia minorile)
1. Dopo l'articolo 600-bis
del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 600-ter. -
(Pornografia minorile). - Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al
fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico
è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire
cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
Alla stessa pena soggiace chi fa
commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi
di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via
telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui
al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o messaggi pubblicitari
finalizzati all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni
diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da
lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi
di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente acquista, detiene o
procura ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico avente ad
oggetto minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni
o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni".
Art. 4.
(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile)
1. Dopo l'articolo 600-ter
del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito
il seguente:
"Art. 600-quater. -
(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). -
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività
di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è
punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta
milioni a lire trecento milioni".
Art. 5.
(Circostanze aggravanti ed attenuanti)
1. Dopo l'articolo 600-quater
del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito
il seguente:
"Art. 600-quinquies. -
(Circostanze aggravanti ed attenuanti). - Nei casi previsti dagli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter e 600-quater la pena è
aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore
degli anni quattordici.
Nei casi previsti dagli articoli
600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata dalla metà
ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o
dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado,
da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il
minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza,
custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio
nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in
stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.
Nei casi previsti dagli articoli
600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto
è commesso con violenza o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli
600-bis e 600-ter la pena è ridotta da un terzo alla metà per
chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto
riacquisti la propria autonomia e libertà".
Art. 6.
(Ignoranza dell'età della persona offesa)
1. Dopo l'articolo 600-quinquies
del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito
il seguente:
"Art. 600-sexies. -
(Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti
dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter sono commessi in
danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a
propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa".
Art. 7.
(Pene accessorie)
1. Dopo l'articolo 600-sexies
del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito
il seguente:
"Art. 600-septies. - (Pene
accessorie). - Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli
600-bis, 600-ter e 600-quater è sempre ordinata la
confisca di cui all'articolo 240 ed è disposta la chiusura degli esercizi la
cui attività risulti connessa ai delitti previsti dai predetti articoli,
nonchè la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o
dell'autorizzazione per le emittenti radio-televisive.
Qualora l'attività di cui al primo
comma abbia carattere occasionale ovvero marginale si applica la sola chiusura
degli esercizi e l'interdizione dalla attività per un tempo non inferiore a tre
mesi e non superiore ad un anno.
Art. 8.
(Tutela delle generalità e dell'immagine del minore)
1. All'articolo 734-bis del
codice penale, prima delle parole "609-bis" sono inserite le
seguenti "600-bis, 600-ter, 600-quater,".
Art. 9.
(Tratta di minori)
1. All'articolo 601 del codice
penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque commette tratta o
comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla
prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni".
Art. 10.
(Fatto commesso all'estero)
1. L'articolo 604 del codice penale
è sostituito dal seguente:
"Art. 604. - (Fatto commesso
all'estero). - Le disposizioni di questa sezione, nonchè quelle previste
dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies,
si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino
italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero
in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino
straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è comminata la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni".
Art. 11.
(Arresto obbligatorio in flagranza)
1. All'articolo 380, comma 2,
lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole "articolo
600" sono inserite le seguenti: ", delitto di prostituzione minorile
previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia
minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto
di turismo sessuale previsto dall'articolo 600-quater".
Art. 12.
(Intercettazioni)
1. All'articolo 266 del codice di
procedura penale, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
"f-bis) delitti previsti
dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale".
Art. 13.
(Disposizioni processuali)
1. Nell'articolo 33-bis del
codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 169 del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, lettera c), dopo le parole
"578, comma 1," sono inserite le seguenti: "da 600-bis a
600-quinquies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque
anni,".
2. All'articolo 190-bis del
codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. La stessa
disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli
articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609 quinquies e 609-octies del
codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni
sedici".
3. All'articolo 392, comma 1-bis,
del codice di procedura penale, dopo le parole "Nei procedimenti per i
delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis,
600-ter, 600-quater,".
4. All'articolo 398, comma 5-bis,
del codice di procedura penale, dopo le parole "ipotesi di reato previste
dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter,
600-quater,".
5. All'articolo 472, comma 3-bis,
del codice di procedura penale, dopo le parole "delitti previsti dagli
articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter,
600-quater,".
6. All'articolo 498 del
codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Si applicano, se
una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le
modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.
4-ter. Quando si procede per
i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice
penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua
o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un
impianto citofonico o, qualora ciò non sia possibile, con il sistema della
videoconferenza".
7. All'articolo 609-decies,
primo comma, del codice penale, dopo le parole "delitti previsti dagli
articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter,
600-quater,".
Art. 14.
(Attività di contrasto)
1. Nell'ambito delle operazioni
disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale
dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle
strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela
dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di
criminalità organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorità
giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale
pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonchè partecipare
alle iniziative turistiche di cui all'articolo 4 della presente legge.
Dell'acquisto è data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che
può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle
indagini.
2. Nell'ambito dei compiti di
polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1,
comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero
dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione
svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le attività occorrenti per il
contrasto dei delitti previsti dalla presente legge commessi mediante l'impiego
di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando
reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale
addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle
reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi
telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato
effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via
telematica.
3. L'autorità giudiziaria può, con
decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata
l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia
necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per
l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui alla presente
legge. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il
provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente
dimora.
4. L'autorità giudiziaria può
affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge,
in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria
che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al
presente articolo.
Art. 15.
(Accertamenti sanitari)
1. All'articolo 16, comma 1, della
legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: "per i delitti di cui agli
articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, secondo
comma,".
Art. 16.
(Comunicazioni agli utenti)
1. Gli operatori turistici che
organizzano viaggi collettivi o individuali in paesi esteri hanno obbligo, per
un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di
inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in
mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonchè nei
propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente
avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ... della
legge .. n. ... - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi
sono commessi all'estero".
2. Quanto prescritto nel comma 1 si
applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti
utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 17.
(Attività di coordinamento)
1. Sono attribuite alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto
1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le
pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede
legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una
relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.
2. Le multe irrogate, le somme di
denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate a finanziare specifici
programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori
degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter
e 600-quater del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1,
3 e 4 della presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni
di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) acquisisce dati e
informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per
la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o
realizzate da altri Stati;
b) promuove, in
collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali,
sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il
Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle
attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni
annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in
virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27
settembre 1996, volto ad estendere la competenza di Europol anche ai reati di
sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni
questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di
condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno
istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle
indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le
sezioni analoghe esistenti negli altri paesi europei.
7. L'unità specializzata ed il
nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonchè degli stanziamenti iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Art. 18.
(Abrogazione di norme)
1. All'articolo 4, numero 2), della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: "di
persona minore degli anni 21 o" sono soppresse.
Art. 19.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Senato della Repubblica
Disegno di legge n. 2625 - testo approvato dal Senato
URL: http://www.senato.it/att/ddl/s2625m.htm
Ultimo aggiornamento: Wednesday, 17-Jun-98 05:40:48
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