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Disegno di legge AS 2625

Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù

Art. 1
(Modifiche al Codice Penale)

1. Nella sezione I del Capo III del titolo XII del libro secondo del Codice Penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

Art. 2.
(Prostituzione minorile)
1. Dopo l'articolo 600 del Codice Penale è inserito il seguente:

"Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile) - Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto".

2. All'articolo 12 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"3-bis. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni puà procedere d'ufficio.
3-ter. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei reati di cui agli articoli 600-bis e 600-ter del Codice Penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 3-bis e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli Affari Esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza".

Art. 3
(Pornografia minorile)

1. Dopo l'articolo 600-bis del Codice Penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 600-ter - (Pornografia minorile) - Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
Alla stessa pena soggiace chi commercia il materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque distribuisce o divulga, anche per via telematica, materiale pornografico di cui al primo comma o notizie finalizzate allo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti, cede ad altri a titolo oneroso materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire cinque milioni".

Art. 4.
(Detenzione di materiale pornografico)

1. Dopo l'articolo 600-ter del Codice Penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, si procura consapevolmente o comunque dispone di materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni".

Art. 5
(Turismo sessuale)

1. Dopo l'articolo 600-quater del Codice Penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 600-quinquies - (Turismo sessuale) - Chiunque organizza, favorisce o propaganda viaggi verso l'estero finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".

Art. 6
(Circostanze aggravanti ed attenuanti)

1. Dopo l'articolo 600-quinquies del Codice Penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 600-sexies - (Circostanze aggravanti ed attenuanti) - Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal fratello, dalla sorella o da altri parenti fino al quarto grado, dal tutore o da persone a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, vigilanza, custodia, lavoro ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni. La pena è altresì aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore in stato di infermità o di minorazione psichica, naturale o provocata.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà".

Art. 7
(Pene accessorie)

1. Dopo l'articolo 600-sexies del Codice Penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 600-septies - (Pene accessorie) - È disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti connessa ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies, nonché la revoca della licenza di esercizio.
Nel caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240".

Art. 8
(Tratta di minori)

1. All'articolo 601 del Codice Penale è aggiunto, alla fine, il seguente comma:

"Alla stessa pena soggiace chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione".

Art. 9
(Fatto commesso all'estero)

1. L'articolo 604 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art. 604 - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano ovvero in danno di cittadino italiano".

Art. 10
(Arresto obbligatorio in flagranza)

1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del Codice di Procedura Penale, sono aggiunte in fine le parole: "delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di turismo sessuale previsto dall'articolo 600-quinquies del Codice Penale".

Art. 11
(Disposizioni processuali)

1. All'articolo 392, comma 1-bis, del Codice di Procedura Penale, dopo le parole: "Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".
2. All'articolo 398, comma 5-bis, del Codice di Procedura Penale, dopo le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".
3. All'articolo 472, comma 3-bis, del Codice di Procedura Penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".
4. All'articolo 498, comma 4, secondo periodo, del codice di procedura penale, le parole: "può avvalersi" sono sostituite dalle seguenti: "si avvale".
5. All'articolo 609-decies, primo comma, del Codice Penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".

Art. 12
(Accertamenti sanitari)

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, secondo comma,".

Art. 13
(Attività di coordinamento)

1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e riabilitazione dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del Codice Penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del Codice Penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della Pubblica Istruzione, della Sanità, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, di Grazia e Giustizia e degli Affari Esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annui. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1997 e le relative proiezioni per gli anni 1998 e 1999. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13
(Abrogazione di norme)

1. All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: "di persona minore degli anni 21 o" sono soppresse.