Disegno di legge AS 2625
Norme contro lo sfruttamento
sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù
Art. 1
(Modifiche al Codice Penale)
1. Nella sezione I del Capo III del
titolo XII del libro secondo del Codice Penale, dopo l'articolo 600 sono
inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies introdotti dagli
articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.
Art. 2.
(Prostituzione minorile)
1. Dopo l'articolo 600 del Codice Penale è inserito il seguente:
"Art. 600-bis. -
(Prostituzione minorile) - Chiunque induce alla prostituzione una persona di
età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione
è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta
milioni a lire trecento milioni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali
con un minore di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, in cambio di
denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni o con la multa non inferiore a dieci milioni. La pena è ridotta di un
terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni
diciotto".
2. All'articolo 12 delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunti
in fine i seguenti commi:
"3-bis. Il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un
minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia
alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove
i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i
minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i
provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero
e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni
puà procedere d'ufficio.
3-ter. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di
assistenza in Italia, sia vittima di uno dei reati di cui agli articoli 600-bis
e 600-ter del Codice Penale, il tribunale per i minorenni adotta in via
di urgenza le misure di cui al comma 3-bis e, prima di confermare i
provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti
previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite
il Ministero degli Affari Esteri, con le autorità dello Stato di origine o di
appartenenza".
Art. 3
(Pornografia minorile)
1. Dopo l'articolo 600-bis
del Codice Penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 600-ter - (Pornografia
minorile) - Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di
realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è
punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta
milioni a lire cinquecento milioni.
Alla stessa pena soggiace chi commercia il materiale pornografico di cui al
primo comma.
Chiunque distribuisce o divulga, anche per via telematica, materiale
pornografico di cui al primo comma o notizie finalizzate allo sfruttamento
sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti, cede ad altri
a titolo oneroso materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni
diciotto è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni o con la multa non
inferiore a lire cinque milioni".
Art. 4.
(Detenzione di materiale pornografico)
1. Dopo l'articolo 600-ter
del Codice Penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito
il seguente:
"Art. 600-quater -
(Detenzione di materiale pornografico). - Chiunque, al di fuori delle
ipotesi previste nell'articolo 600-ter, si procura consapevolmente o
comunque dispone di materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni
diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non
inferiore a lire tre milioni".
Art. 5
(Turismo sessuale)
1. Dopo l'articolo 600-quater
del Codice Penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito
il seguente:
"Art. 600-quinquies -
(Turismo sessuale) - Chiunque organizza, favorisce o propaganda viaggi verso
l'estero finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di
minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da sei a dodici anni e
con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".
Art. 6
(Circostanze aggravanti ed attenuanti)
1. Dopo l'articolo 600-quinquies
del Codice Penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito
il seguente:
"Art. 600-sexies -
(Circostanze aggravanti ed attenuanti) - Nei casi previsti dagli articoli
600-bis, 600-ter e 600-quinquies la pena è aumentata da un
terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni
quattordici.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è
aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal
genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal fratello, dalla sorella
o da altri parenti fino al quarto grado, dal tutore o da persone a cui il minore
è stato affidato per ragioni di cura, educazione, vigilanza, custodia, lavoro
ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio
delle loro funzioni. La pena è altresì aumentata dalla metà a due terzi se il
fatto è commesso in danno di un minore in stato di infermità o di minorazione
psichica, naturale o provocata.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è
aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è
ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il
minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà".
Art. 7
(Pene accessorie)
1. Dopo l'articolo 600-sexies
del Codice Penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito
il seguente:
"Art. 600-septies - (Pene
accessorie) - È disposta la chiusura degli esercizi la cui attività
risulti connessa ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter
e 600-quinquies, nonché la revoca della licenza di esercizio.
Nel caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater e 600-quinquies è sempre ordinata la confisca di cui
all'articolo 240".
Art. 8
(Tratta di minori)
1. All'articolo 601 del Codice
Penale è aggiunto, alla fine, il seguente comma:
"Alla stessa pena soggiace
chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto
al fine di indurli alla prostituzione".
Art. 9
(Fatto commesso all'estero)
1. L'articolo 604 del Codice Penale
è sostituito dal seguente:
"Art. 604 - (Fatto commesso
all'estero) - Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste
dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies,
si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino
italiano ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano ovvero
in danno di cittadino italiano".
Art. 10
(Arresto obbligatorio in flagranza)
1. All'articolo 380, comma 2,
lettera d), del Codice di Procedura Penale, sono aggiunte in fine le
parole: "delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis,
delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi
primo e secondo, e delitto di turismo sessuale previsto dall'articolo 600-quinquies
del Codice Penale".
Art. 11
(Disposizioni processuali)
1. All'articolo 392, comma 1-bis,
del Codice di Procedura Penale, dopo le parole: "Nei procedimenti per
i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis,
600-ter, 600-quinquies".
2. All'articolo 398, comma 5-bis, del Codice di Procedura Penale, dopo le
parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli" sono inserite le
seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".
3. All'articolo 472, comma 3-bis, del Codice di Procedura Penale, dopo le
parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti:
"600-bis, 600-ter, 600-quinquies".
4. All'articolo 498, comma 4, secondo periodo, del codice di procedura penale,
le parole: "può avvalersi" sono sostituite dalle seguenti: "si
avvale".
5. All'articolo 609-decies, primo comma, del Codice Penale, dopo le
parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti:
"600-bis, 600-ter, 600-quinquies".
Art. 12
(Accertamenti sanitari)
1. All'articolo 16, comma 1, della
legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: "per i delitti di cui agli
articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, secondo
comma,".
Art. 13
(Attività di coordinamento)
1. Sono attribuite alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri le funzioni di coordinamento delle attività svolte
da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza e
tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento una
relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla
vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo
da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici
programmi di prevenzione, assistenza e riabilitazione dei minori degli anni
diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater e 600-quinquies del Codice Penale, introdotti dagli
articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo
è destinata al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti
previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo
comma, e 600-quater del Codice Penale, facciano apposita richiesta. Il
Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e
informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per
la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o
realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della Pubblica Istruzione,
della Sanità, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, di
Grazia e Giustizia e degli Affari Esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti
sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, agli
organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo
sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle
attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni
annui. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1997 e le relative proiezioni per gli anni 1998 e 1999. Il Ministro del Tesoro
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 13
(Abrogazione di norme)
1. All'articolo 4, numero 2), della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: "di
persona minore degli anni 21 o" sono soppresse.
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