Disegno di legge AS 4178
(Approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il 1.marzo 2001 - Non
ancora pubblicato)
Differimento
del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre
1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali
Art. 1.
1. I decreti legislativi
di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), numeri 2), 3), 4), 5) e 6),
c), d), e), i), l), n) ed o), e all'articolo 2 della legge 31
dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di
trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 dicembre 2001 sulla
base dei prinćpi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.
2. I decreti legislativi
di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il
parere è espresso entro trenta giorni dalla richiesta, indicando specificamente
le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai prinćpi e ai criteri
direttivi contenuti nella legge di delegazione.
3. Il Governo procede
comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora il parere non sia
espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Governo emana,
entro dodici mesi dallo scadere del termine di cui al comma 1 e previa
acquisizione dei pareri previsti nel comma 2 da esprimersi entro sessanta giorni
dalla richiesta, un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle
disposizioni connesse, coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle
medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o
per assicurarne la migliore attuazione.
5. Il Governo procede comunque alla emanazione del testo
unico qualora il parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Art. 2.
1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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