Disegno di legge AS4560
d'iniziativa dei senatori MONTICONE, ELIA, GIARETTA,
VERALDI, CASTELLANI Pierluigi, BEDIN, RESCAGLIO, ZILIO, MANZELLA e LO CURZIO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2000
Norme per la tutela dei
minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet
RELAZIONE
Onorevoli Senatori. - Fra le
abitudini più radicate delle giovani generazioni vi è l'utilizzo frequente
del mezzo televisivo. Di portata rilevante, quindi, diviene il contributo che i
mezzi di comunicazione, non solo la televisione ma anche Internet, sono in grado
di offrire alla formazione e alla crescita culturale dei minori, una volta messi
a punto programmi particolari, mirati a un pubblico giovanile.
È necessario rilevare, però, il carattere di invasività del mezzo televisivo,
spesso acceso nelle abitazioni per l'intera giornata, in presenza di bambini e
adolescenti che seguono la programmazione per molte ore al giorno, senza la
compagnia di un adulto.
I rischi che trasmissioni a contenuto traumatico possano incidere negativamente
sullo sviluppo psico-fisico dei minori sono numerosi: si tratta di traumi che
non riguardano solo scene violente o atteggiamenti vessatori da parte di alcuni
personaggi "cattivi" (con conseguente sensazione di impotenza), ma
anche pessimi contenuti di una normale programmazione pomeridiana per famiglie.
Il pensiero può spaziare dalle decennali trasmissioni di soap-opera agli spot
pubblicitari più diffusi, protesi a divulgare immagini e stili di vita per
buona parte immaginari, legati a stereotipi culturali imperniati sul consumismo
sfrenato, che indicano modelli comportamentali fatui e privi di ogni coscienza
civile o morale.
Perfettamente coscienti dell'inefficacia di atteggiamenti censori o di
dissuasione rivolti ai minori, che si rivelerebbero miopi e presbiti a un tempo,
si è pensato di intervenire direttamente sui responsabili delle emittenti e
delle programmazioni proponendo loro e desiderando coinvolgerli in progetti
educativi, in grado di intervenire sulla formazione e sull'istruzione dei
ragazzi.
Visto lo spirito emulativo riscontrato nei giovani verso i modelli televisivi si
è naturalmente pensato alle molte possibilità di sensibilizzazione, da parte
degli operatori del settore: ricorrendo all'uso di televisione, di computer,
Internet, e-mail, con comunicazioni volte a favorire una sana crescita del
ragazzo, agevolandolo nei suoi rapporti interpersonali e di relazione.
Finalità dunque da perseguire appare quella di ridefinire le norme
sanzionatorie, previste per quanti non si attengono al codice di
autoregolamentazione, rendendole più incisive ed efficaci, ma soprattutto
garantendone l'applicazione. Infrangere le norme a tutela dei minori deve
comportare pesanti sanzioni amministrative: la riduzione della durata della
concessione, la sospensione della trasmissione e - nei casi più gravi di
recidiva - l'oscuramento fino a quarantotto ore. Al fine di garantire l'applicabilità
della sanzione si prevede di considerare in maniera univoca i diversi mezzi di
comunicazione in modo da evitare troppo capillari distinzioni tra le infrazioni,
per poter superare così i problemi di interpretazione che, di fatto,
finirebbero per impedire l'applicazione dell'eventuale sanzione.
Snellire l'attuale quadro normativo significa, in primo luogo, attribuire il
potere sanzionatorio a un unico soggetto. È stato scelto il Garante per le
comunicazioni e, in particolare, l'ufficio del Consiglio nazionale degli
utenti che opera all'interno dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Ancora, non parrà superfluo denunciare come si faccia gravoso il complesso
delle elusioni concernenti detta materia o, nel migliore dei casi, l'interpretazione
di alcune leggi in forma riduttiva, in un quadro ove sembrano prevalere sopra
ogni altra cosa gli interessi di parte degli operatori mediali, succubi delle
esigenze di mercato e pubblicitarie.
Ecco allora gli articoli 528 e 529 del codice penale rimanere - perché
inapplicabili - lettera morta; ecco l'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo
1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995,
n. 205, sulle opere a soggetto per la televisione, rimasta anch'essa
inapplicata per la mancata approvazione del regolamento di attuazione che solo
ora, dopo quattro anni, è stato trasmesso alle Camere per il parere; in forma
restrittiva sono state considerate tanto la legge 12 dicembre 1960,
n. 1691, (c.d. legge "Migliori"), ignorando il fatto che per
immagini si intendono sia quelle fisse sia quelle in movimento, quanto la legge
6 agosto 1990, n. 223, sulla emittenza radiotelevisiva.
Emblematica, in tal senso, rimane la vicenda del codice di autoregolamentazione
su televisione e minori: auspicato e voluto poco più di un anno fa dalla
Presidenza del Consiglio e sottoscritto liberamente dalle emittenti, i suoi
membri del Comitato di vigilanza di nomina governativa si sono tutti dimessi per
l'impossibilità di svolgere il loro compito. Non solo: anche il contratto
Stato-RAI, che contiene chiare disposizioni a tutela dei minori, appare
sistematicamente ignorato.
In un simile contesto, sembra innanzitutto indispensabile adeguare la
legislazione affrontando in forma nuova il problema dell'attuazione dell'ultimo
comma dell'articolo 21 della Costituzione e quello delle forme di violenza
contrastanti con i principi da esso dettati; rafforzando la tutela dei minori in
campo cinematografico e televisivo attraverso la modifica della disciplina sulla
revisione dei film e rendendo applicabile quella sulla revisione delle opere e
dei film per la televisione; disciplinando la produzione, il commercio e la
vendita di videocassette, cd-rom e quant'altro, al fine di evitare che
prodotti sprovvisti di qualsiasi nullaosta possano finire con facilità in mano
a minori; stabilendo precisi margini quantitativi all'obbligo per le emittenti
- recentemente sancito dalla legge - di produrre e trasmettere programmi
specificamente destinati ai minori, dando in particolare esecuzione all'obbligo
assunto dalla RAI di trasmettere spot e programmi di sensibilizzazione e di
educazione ai media prevedendone le modalità relative; dettando norme di tutela
dei minori nell'informazione e sull'impiego dei minori nei programmi
radiotelevisivi, disciplinandone altresì la utilizzazione a fini strumentali di
pubblicità e propaganda; adeguando la disciplina sulla pubblicità in modo da
rendere effettiva - con riguardo particolare alle fasce di maggior ascolto -
la tutela dei minori; affrontando il problema della vendita e della stampa del
materiale pornografico escludendo la parità di trattamento attualmente prevista
dalla legge; sancendo, infine, gli obblighi della rete Internet e
disciplinandone la pubblicità dei servizi e dei prodotti la cui utilizzazione
può nuocere ai minori.
Il presente disegno di legge prevede altresì incentivi economici - da
reperirsi anche dai proventi delle sanzioni - da destinarsi alla produzione di
programmi o cartoni animati italiani, per meglio valutare i modelli proposti, e
da avvicinare a schemi di comportamento più prossimi alla nostra cultura.
Inoltre vi sarà la possibilità di affidare a personale specializzato la
preparazione dei programmi dedicati ai minori che inviteranno, adulti e ragazzi,
a un uso più corretto del mezzo televisivo.
Ulteriore elemento di novità è rappresentato dal coinvolgimento delle famiglie
e delle istituzioni scolastiche ai progetti di programmi per minori. Compito
delle emittenti sarà di qualificare le trasmissioni, mentre l'istituzione
scolastica promuoverà la conoscenza dei diritti dei minori, delle opportunità
offerte dai mezzi di comunicazione, educando a un loro utilizzo più idoneo. L'autoregolamentazione
rappresenta, naturalmente, il perno del sistema di tutela.
Va inoltre stabilita una fascia oraria di programmi e pubblicità concepiti solo
per l'infanzia, adottata da ogni rete televisiva. Sono molteplici le
potenzialità del mezzo televisivo e occorre indirizzarle per sollecitare la
socializzazione tra i minori, affiancando la famiglia e la scuola con un ruolo
educativo e formativo, a beneficio del futuro della nostra società.
Per questi motivi auspichiamo una rapida approvazione del presente disegno di
legge.
Nell'articolo 1 si dispone la costituzione di una Carta dei diritti dei minori
nelle comunicazioni: per mezzo di tale Carta si tracciano le regole cui tutti i
soggetti che operano nel campo delle comunicazioni dovranno attenersi.
Nell'articolo 2 si tratta della natura e della specificità di programmi e
produzioni destinati ai minori o idonei alla visione sia dei minori sia degli
adulti.
L'articolo 3 fissa le quote di riserva di opere europee destinate ai minori,
nonché gli oneri e gli obblighi derivanti dal contratto di servizio del
servizio pubblico radiotelevisivo in materia.
L'articolo 4 dispone la vigilanza da parte dell'Autorità sul rispetto delle
disposizioni di legge volte alla tutela dei minori.
L'articolo 5 vieta in qualsiasi forma la manipolazione delle immagini.
L'articolo 6 disciplina la diffusione per via telematica di messaggi o
informazioni che possano ledere o incidere negativamente in qualsivoglia forma
sullo sviluppo psichico o morale dei minori.
L'articolo 7 stabilisce che la Carta dei diritti dei minori debba varare le
norme riguardanti la tutela dei minori nei settori dell'informazione e della
stampa.
L'articolo 8 affronta la tutela dei minori negli altri settori audiovisivi,
informatici e telematici.
L'articolo 9 disciplina le vendite, il noleggio, la distribuzione e la
proiezione di videocassette, videodischi e cd-rom.
L'articolo 10 affronta la regolamentazione della pubblicità televisiva che
può essere nociva per i minori, nonché l'uso strumentale di bambini a fini
di pubblicità o propaganda.
L'articolo 11 fa divieto esplicito di pubblicizzare linee telefoniche oppure
notizie relative a prodotti e materiali pornografici o siti Internet o
telematici che possano essere nocivi per lo sviluppo psichico o morale dei
minori.
L'articolo 12 impegna l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il
Consiglio nazionale degli utenti a vigilare sul rispetto dei diritti dei minori
e delle famiglie.
L'articolo 13 stabilisce l'entità e l'applicabilità delle relative
sanzioni.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni)
1. In attuazione della Costituzione,
della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, delle direttive dell'Unione
europea e delle leggi vigenti, l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, con propria deliberazione, su proposta del Consiglio nazionale
degli utenti e sentito il parere delle associazioni di rappresentanza delle
emittenti radiotelevisive, degli editori di giornali e periodici, dell'Ordine
dei giornalisti, delle associazioni familiari e di educatori della gioventù,
approva una Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni.
2. La Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni contiene le regole che i
concessionari, i titolari di licenza o di autorizzazione all'esercizio di
attività radiotelevisive, comprese quelle satellitari, via cavo o non in
chiaro, nonché gli editori, gli operatori radiotelevisivi e dell'informazione,
i produttori di opere cinematografiche e radiotelevisive, di videocassette e
audiocassette, videodischi e cd-rom e i responsabili della diffusione di
messaggi via Internet o multimediali sono tenuti a osservare nel rispetto delle
leggi vigenti e degli obblighi sanciti dalle convenzioni, autorizzazioni o
licenze e dagli impegni indicati dai contratti di servizio e dai codici di
autoregolamentazione.
3. Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze per l'esercizio delle
attività indicate nel comma 2 devono prevedere l'obbligo per i titolari di
concessione, licenza o autorizzazione di osservare le regole fissate dalla Carta
dei diritti dei minori nelle comunicazioni.
Art. 2.
(Programmi e produzioni destinati ai minori)
1. Nel settore radiotelevisivo la
Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni deve prevedere la creazione di
fasce orarie dedicate alla trasmissione di produzioni e programmi, compresi
quelli di animazione, specificamente rivolti ai minori oppure adatti alla
visione dei minori, ivi compresa, nelle ore di maggior ascolto da parte delle
famiglie, la trasmissione di produzioni e programmi idonei alla visione sia da
parte dei minori sia degli adulti.
2. Dal computo del tempo di diffusione di cui al comma 1 deve essere escluso
quello dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi,
pubblicità, teletext, talk show o televendite.
3. Sono considerati programmi e produzioni destinati ai minori le trasmissioni,
comprese quelle di intrattenimento e di attualità, i documentari, le opere per
la televisione, i film e le opere di animazione, che siano:
a) specificamente rivolti ai minori, cioè corrispondenti alla psicologia e ai
bisogni delle diverse età minorili e capaci di instaurare con loro un rapporto
interattivo;
b) adatti alla visione o all'ascolto da parte dei minori, cioè rispettosi
della loro sensibilità, privi di volgarità, di esibizioni di violenza sia
fisica sia morale ed esteticamente validi;
c) adatti alla visione sia dei minori sia degli adulti, cioè privi di violenza
e volgarità, rispettosi dei valori civili e morali, capaci di rappresentare
costruttivamente il rapporto fra generazioni, nonché gli intrattenimenti,
compresi quelli con giochi e prove d'intelligenza, che siano privi di
volgarità.
4. I programmi e le produzioni specificamente rivolti ai minori devono avere lo
scopo precipuo di arricchire culturalmente e umanamente i minori stessi.
5. Le produzioni e i programmi specificamente rivolti oppure adatti alla visione
o all'ascolto da parte dei minori e quelli idonei alla visione sia da parte
dei minori sia degli adulti devono assicurare una completa protezione dei minori
e, in particolare, evitare di:
a) proporre positivamente modelli di comportamento in contrasto con i
fondamentali valori della persona umana, con la parità fra i sessi o fondati su
pregiudizi razziali;
b) rappresentare minori in condizioni psicologiche, umane e sociali proprie
esclusivamente dell'età adulta;
c) rappresentare positivamente condizioni o modelli di comportamento contrari
alla dignità della persona o contrastanti con i valori della nostra civiltà e
della democrazia.
6. Dai programmi di cui al comma 5 deve essere bandita inoltre ogni forma grave
di violenza, sia reale sia immaginaria, di volgarità o di sesso, e deve,
comunque essere evitata ogni possibilità di provocare direttamente o
indirettamente ai minori traumi psicologici ovvero stati di paura o di ansia.
Art. 3.
(Quote di riserva delle opere europee)
1. Le quote di riserva per la
trasmissione di opere europee, previste dal comma 1 dell'articolo 2 della
legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere
cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione,
specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai
minori ovvero idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti. A
tali opere e programmi deve essere riservato un tempo minimo di trasmissione non
inferiore a una percentuale delle quote di riserva stesse, fissate dalla Carta
dei diritti dei minori nelle comunicazioni.
2. La Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni fissa la quota dei
programmi e delle produzioni, compresi i film e le opere per la televisione, che
le emittenti devono produrre o acquistare a norma del comma 5 dell'articolo 2
della legge 30 aprile 1998, n. 122, da destinarsi a prodotti specificamente
rivolti ai minori, adatti ai minori o idonei alla visione sia da parte dei
minori sia degli adulti.
3. Almeno il 5 per cento dei proventi dei canoni di abbonamento, che la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve destinare alla
produzione o all'acquisto di opere europee a norma del comma 5 dell'articolo
2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, deve essere riservato alla produzione
o all'acquisto di programmi, opere per la televisione o filmiche
specificamente rivolti all'infanzia e all'adolescenza, ivi compresi i
prodotti di animazione appositamente prodotti per la formazione dell'infanzia,
nonché le produzioni, comprese quelle filmiche o per la televisione, idonee
alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti.
4. Il contratto di servizio del servizio pubblico radiotelevisivo, sulla base
delle indicazioni contenute nella Carta dei diritti dei minori nelle
comunicazioni, destina una parte del palinsesto della Radiotelevisione italiana
(RAI) a trasmissioni culturali ed educative, a produzioni e opere di qualità
rispettose della dignità umana e dei valori positivi della nostra civiltà,
nonché a produzioni specificamente destinate ai minori oppure a una visione sia
da parte dei minori sia degli adulti.
5. La Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni disciplina l'obbligo
della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e delle emittenti
televisive radiofoniche nazionali a trasmettere nelle ore pomeridiane e serali
programmi e messaggi di educazione ai media destinate ai genitori, agli
adolescenti, agli educatori e alla generalità degli utenti, fissandone la
durata minima mensile o settimanale.
Art. 4.
(Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge)
1. L'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni di legge volte alla
tutela dei minori e della loro personalità nei settori delle comunicazioni e
sugli impegni assunti in materia, in qualsiasi forma, dalle emittenti e dalle
categorie o dagli ordini professionali.
Art. 5.
(Manipolazione delle immagini)
1. È vietata qualsiasi
manipolazione delle immagini e delle scene e sequenze, non riconoscibile come
tale dallo spettatore, da parte delle emittenti che trasmettono con tecnica
digitale.
Art. 6.
(Messaggi)
1. È vietata la diffusione per via
telematica di messaggi di qualsiasi specie, di programmi e di opere filmiche o
per la televisione, anche per mezzo di Internet, che possano ledere in qualsiasi
forma i diritti della persona o nuocere allo sviluppo psichico o morale dei
minori, ovvero siano violenti o pornografici, oppure possano incitare in
qualsiasi forma a compiere reati o incitare all'odio o indurre ad
atteggiamenti di intolleranza, basati su discriminazioni di razza, sesso,
religione o nazionalità.
2. I gestori dei servizi e delle reti operanti sul territorio nazionale
provvedono a classificare ogni informazione e messaggio, che viene reso
disponibile sui loro elaboratori, fatta eccezione per quelli tutelati dal
segreto epistolare, e ove riscontrino che esso ha contenuti vietati o contrari
alla legge o previsti dalla legge come reati, provvedono a impedirne la
diffusione e l'accesso.
Art. 7.
(Tutela dei minori nell'informazione, nella stampa e nella letteratura per i
minori)
1. La Carta dei diritti dei minori
nelle comunicazioni stabilisce i diritti dei minori nei settori dell'informazione
e gli obblighi degli editori della stampa e della letteratura per l'infanzia e
l'adolescenza.
2. La corresponsione dei benefici economici previsti dalla vigente normativa a
favore dell'editoria e della radiodiffusione è subordinata al rispetto delle
regole contenuta nella Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni.
Art. 8.
(Tutela dei minori negli altri settori audiovisivi, informatici e telematici)
1. Commissioni formate da
pedagogisti e psicoterapeuti nonché da genitori e da educatori, designati dalle
associazioni familiari e di genitori più rappresentative, costituite presso l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e nominate dalla stessa, stabiliscono quali
film possono essere ammessi nelle sale cinematografiche alla visione dei minori
rispettivamente di anni quattordici e di anni diciotto. Le stesse commissioni
stabiliscono altresì quali film e quali opere a soggetto per la televisione non
possono essere trasmessi per televisione o via Internet o possono essere
trasmessi soltanto dalle ore 23 dalle ore 7 del mattino.
2. Commissioni formate da genitori e da educatori, designati dalle associazioni
familiari e di genitori più rappresentative, e costituite presso l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e nominate dalla stessa, stabiliscono quali
programmi o opere cinematografiche e televisive possono essere dichiarati
specificamente destinati ai minori, adatti ai minori o adatti alla visione sia
da parte dei minori sia degli adulti.
Art. 9.
(Videocassette e videodischi)
1. La vendita o il noleggio delle
videocassette, dei videodischi e dei cd-rom è ammessa solo in esercizi
commerciali espressamente autorizzati, fatta eccezione di quelli allegati come
supplemento a quotidiani e settimanali, che siano regolarmente registrati a
norma di legge e le cui imprese editrici siano iscritte nell'albo degli
editori.
2. È fatto divieto di riprodurre, divulgare, distribuire, commerciare, cedere a
titolo gratuito, noleggiare, proiettare in sale non autorizzate a norma di legge
ovvero trasmettere videocassette, videodischi e cd-rom, che possono nuocere allo
sviluppo psichico o fisico o morale dei minori, che contengono scene di violenza
gratuita o pornografiche oppure che possono in qualsiasi forma indurre alla
violenza o a forme di intolleranza, basate sul sesso, la razza, la religione o
la nazionalità.
3. È fatto altresì divieto di vendere o cedere in qualsiasi forma a minori
videocassette, videodischi o cd-rom contenenti opere cinematografiche che non
possono essere trasmesse in televisione, nonché opere o film per la televisione
che non hanno ottenuto il nulla osta previsto dalle leggi vigenti.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960,
n. 1591, si applicano anche alle immagini in movimento, su qualsiasi tipo
di supporto riprodotte o registrate e con qualsiasi mezzo, forma o via diffuse o
trasmesse, comprese quelle telematica, terrestre, satellitare o per cavo, sia
criptate sia in chiaro.
5. Il dodicesimo comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"I soggetti autorizzati alla vendita di giornali quotidiani e periodici
sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle testate, fatta eccezione
dei giornali e dei materiali pornografici di cui all'articolo 2, comma 28,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, che possono
essere rifiutati dai rivenditori stessi".
Art. 10.
(Pubblicità televisiva nociva per i minori)
1. Nelle ore nelle quali non può
esserne effettuata la trasmissione è vietata:
a) la pubblicità televisiva e la trasmissione di filmati promozionali e trailer
di film e opere per la televisione alla cui visione non sono ammessi i minori a
norma dei commi 11 e 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e delle altre norme in materia;
b) di opere cinematografiche di attuale o futura programmazione nelle sale, alla
cui visione i minori non possono essere ammessi.
2. Nelle fasce orarie destinate ai minori e in quelle protette previste dalla
Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni è altresì vietata la
pubblicità e la trasmissione di filmati promozionali e trailer di produzioni,
film, telefilm e programmi che possono ledere i loro diritti o la loro
personalità o dei quali la legge o i codici stessi vietano la trasmissione
nelle stesse ore.
3. È inoltre vietata in ogni ora la pubblicità di servizi telefonici ovvero di
siti Internet e telematici contrari alla legge e all'ordine pubblico o la cui
utilizzazione può, in qualsiasi forma, ledere i diritti della persona, nuocere
allo sviluppo psichico o morale dei minori, o che contengano messaggi o scene
violenti o pornografici, incitamenti all'odio, o che possano indurre ad
atteggiamenti di intolleranza, basati su discriminazioni di razza, sesso,
religione e nazionalità.
4. È altresì vietata ogni forma di pubblicità che possa nuocere allo sviluppo
psichico o morale dei minori ovvero ledere i loro diritti o la loro
personalità.
5. È vietata ogni forma di pubblicità radiotelevisiva, sui giornali e sui
periodici destinati ai minori o largamente diffusi nelle famiglie, nonché le
televendite o le radiovendite che possono creare una mentalità consumistica nei
minori o utilizzino surrettiziamente i bambini a fini strumentali di pubblicità
e propaganda.
Art. 11.
(Pubblicità)
1. È vietata in qualsiasi ora e in
qualsiasi forma su tutti i mezzi di comunicazione mediali e multimediali la
pubblicità di linee telefoniche vietate a norma di legge, nonché la
pubblicità e la diffusione di notizie relative a prodotti o servizi
pornografici o siti Internet o telematici, che possano in qualsiasi forma
nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, ovvero indurre alla violenza
o a forme di intolleranza, basate sul sesso, la razza, la religione o la
nazionalità o siano, comunque, contrari alla legge. È inoltre vietata la
pubblicità, sotto qualsiasi forma, di siti Internet, contenenti messaggi o
produzioni, dei quali è vietata la diffusione. Le opere audiovisive delle quali
è vietata la vendita o il noleggio ai minori non possono essere altresì
esposte nei luoghi di vendita o noleggio, né possono essere pubblicizzate o
propagandate in qualsiasi forma.
Art. 12.
(Rispetto e tutela della Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni)
1. L'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, attraverso il Consiglio nazionale degli utenti, vigila sul
rispetto della Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni, nonché sul
rispetto delle disposizioni di legge volte alla tutela dei minori e della loro
personalità e degli impegni assunti in materia, in qualsiasi forma nei settori
radiotelevisivo, telematico, cinematografico, teatrale, di ogni altro settore
audiovisivo, dell'informazione, dell'editoria e della pubblicità e applica
le sanzioni previste dalla presente legge.
2. Nel caso di reiterata violazione della Carta dei diritti dei minori nelle
comunicazioni i presidenti degli organismi competenti a vigilare sulla corretta
applicazione e sul rispetto degli impegni da essa previsti sono tenuti a
segnalare le violazioni alla competente commissione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, la quale applica le sanzioni previste dai commi 3
e 5 dell'articolo 31 della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, o dalla presente legge.
Art. 13.
(Sanzioni)
1. L'inosservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 e, in caso di recidiva, di quelle
contenute nella Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni, è punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire
300 milioni e, nei casi più gravi, ovvero nel caso di reiterata recidiva, con
sospensione della concessione o dell'autorizzazione o della licenza da uno a
dieci giorni.
2. Le stesse sanzioni si applicano all'editore, o al rappresentante della
emittente radiotelevisiva, che divulga o pubblica notizie o messaggi
pubblicitari relativi a programmi o prodotti compresi quelli audiovisivi,
informatici, ovvero telematici o telefonici, dei quali è vietata la vendita, la
diffusione, la cessione o la pubblicità.
3. Chiunque, allo scopo di farne commercio, distribuzione o noleggio
consapevolmente e a qualsiasi titolo produce, introduce nel territorio dello
Stato, riproduce, vende, mette in circolazione, cede anche gratuitamente, espone
pubblicamente prodotti audiovisivi in violazione delle vigenti disposizioni e di
quelle della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire
100.000 a lire 1 milione per ogni unità venduta, sequestrata o esposta; è
altresì disposta la confisca e la distruzione del materiale di cui sopra.
4. Nei casi più gravi o di recidiva delle violazioni delle norme poste a tutela
dei minori l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni
previste dall'articolo 31 della legge 30 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni, oppure dispone la trasmissione degli atti all'autorità
amministrativa competente per la revoca della licenza, dell'autorizzazione o
della concessione.
5. Le sanzioni previste nel caso di mancata, incompleta o tardiva osservanza
dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10 della
legge 30 agosto 1990, n. 223, ovvero nel caso di inosservanza dei divieti
previsti dai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 30 agosto 1990,
n. 223, e dalla presente legge, sono applicate secondo le norme di cui al
n. 14), lettera b), del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249, e secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo
31 della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, dalla
commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, previo parere di una Commissione composta da tre esperti di
problemi dei minori e da tre genitori, designati dalle associazioni di genitori
e familiari più rappresentative, nominata dal Consiglio nazionale degli utenti.
6. La revoca della concessione, della licenza o dell'autorizzazione è
disposta, nei casi previsti dai commi 7, 12 e 13 dell'articolo 31 della legge
30 agosto 1990, n. 223, dalla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
7. Nei casi indicati nel comma 6 non si applicano comunque le procedure previste
dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della legge 30 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
8. Le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni, si applicano anche se il fatto non
costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
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