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Disegno di legge AS4560
d'iniziativa dei senatori MONTICONE, ELIA, GIARETTA, VERALDI, CASTELLANI Pierluigi, BEDIN, RESCAGLIO, ZILIO, MANZELLA e LO CURZIO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2000

Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet

RELAZIONE

Onorevoli Senatori. - Fra le abitudini più radicate delle giovani generazioni vi è l'utilizzo frequente del mezzo televisivo. Di portata rilevante, quindi, diviene il contributo che i mezzi di comunicazione, non solo la televisione ma anche Internet, sono in grado di offrire alla formazione e alla crescita culturale dei minori, una volta messi a punto programmi particolari, mirati a un pubblico giovanile.
È necessario rilevare, però, il carattere di invasività del mezzo televisivo, spesso acceso nelle abitazioni per l'intera giornata, in presenza di bambini e adolescenti che seguono la programmazione per molte ore al giorno, senza la compagnia di un adulto.
I rischi che trasmissioni a contenuto traumatico possano incidere negativamente sullo sviluppo psico-fisico dei minori sono numerosi: si tratta di traumi che non riguardano solo scene violente o atteggiamenti vessatori da parte di alcuni personaggi "cattivi" (con conseguente sensazione di impotenza), ma anche pessimi contenuti di una normale programmazione pomeridiana per famiglie. Il pensiero può spaziare dalle decennali trasmissioni di soap-opera agli spot pubblicitari più diffusi, protesi a divulgare immagini e stili di vita per buona parte immaginari, legati a stereotipi culturali imperniati sul consumismo sfrenato, che indicano modelli comportamentali fatui e privi di ogni coscienza civile o morale.
Perfettamente coscienti dell'inefficacia di atteggiamenti censori o di dissuasione rivolti ai minori, che si rivelerebbero miopi e presbiti a un tempo, si è pensato di intervenire direttamente sui responsabili delle emittenti e delle programmazioni proponendo loro e desiderando coinvolgerli in progetti educativi, in grado di intervenire sulla formazione e sull'istruzione dei ragazzi.
Visto lo spirito emulativo riscontrato nei giovani verso i modelli televisivi si è naturalmente pensato alle molte possibilità di sensibilizzazione, da parte degli operatori del settore: ricorrendo all'uso di televisione, di computer, Internet, e-mail, con comunicazioni volte a favorire una sana crescita del ragazzo, agevolandolo nei suoi rapporti interpersonali e di relazione.
Finalità dunque da perseguire appare quella di ridefinire le norme sanzionatorie, previste per quanti non si attengono al codice di autoregolamentazione, rendendole più incisive ed efficaci, ma soprattutto garantendone l'applicazione. Infrangere le norme a tutela dei minori deve comportare pesanti sanzioni amministrative: la riduzione della durata della concessione, la sospensione della trasmissione e - nei casi più gravi di recidiva - l'oscuramento fino a quarantotto ore. Al fine di garantire l'applicabilità della sanzione si prevede di considerare in maniera univoca i diversi mezzi di comunicazione in modo da evitare troppo capillari distinzioni tra le infrazioni, per poter superare così i problemi di interpretazione che, di fatto, finirebbero per impedire l'applicazione dell'eventuale sanzione.
Snellire l'attuale quadro normativo significa, in primo luogo, attribuire il potere sanzionatorio a un unico soggetto. È stato scelto il Garante per le comunicazioni e, in particolare, l'ufficio del Consiglio nazionale degli utenti che opera all'interno dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Ancora, non parrà superfluo denunciare come si faccia gravoso il complesso delle elusioni concernenti detta materia o, nel migliore dei casi, l'interpretazione di alcune leggi in forma riduttiva, in un quadro ove sembrano prevalere sopra ogni altra cosa gli interessi di parte degli operatori mediali, succubi delle esigenze di mercato e pubblicitarie.
Ecco allora gli articoli 528 e 529 del codice penale rimanere - perché inapplicabili - lettera morta; ecco l'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 205, sulle opere a soggetto per la televisione, rimasta anch'essa inapplicata per la mancata approvazione del regolamento di attuazione che solo ora, dopo quattro anni, è stato trasmesso alle Camere per il parere; in forma restrittiva sono state considerate tanto la legge 12 dicembre 1960, n. 1691, (c.d. legge "Migliori"), ignorando il fatto che per immagini si intendono sia quelle fisse sia quelle in movimento, quanto la legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla emittenza radiotelevisiva.
Emblematica, in tal senso, rimane la vicenda del codice di autoregolamentazione su televisione e minori: auspicato e voluto poco più di un anno fa dalla Presidenza del Consiglio e sottoscritto liberamente dalle emittenti, i suoi membri del Comitato di vigilanza di nomina governativa si sono tutti dimessi per l'impossibilità di svolgere il loro compito. Non solo: anche il contratto Stato-RAI, che contiene chiare disposizioni a tutela dei minori, appare sistematicamente ignorato.
In un simile contesto, sembra innanzitutto indispensabile adeguare la legislazione affrontando in forma nuova il problema dell'attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione e quello delle forme di violenza contrastanti con i principi da esso dettati; rafforzando la tutela dei minori in campo cinematografico e televisivo attraverso la modifica della disciplina sulla revisione dei film e rendendo applicabile quella sulla revisione delle opere e dei film per la televisione; disciplinando la produzione, il commercio e la vendita di videocassette, cd-rom e quant'altro, al fine di evitare che prodotti sprovvisti di qualsiasi nullaosta possano finire con facilità in mano a minori; stabilendo precisi margini quantitativi all'obbligo per le emittenti - recentemente sancito dalla legge - di produrre e trasmettere programmi specificamente destinati ai minori, dando in particolare esecuzione all'obbligo assunto dalla RAI di trasmettere spot e programmi di sensibilizzazione e di educazione ai media prevedendone le modalità relative; dettando norme di tutela dei minori nell'informazione e sull'impiego dei minori nei programmi radiotelevisivi, disciplinandone altresì la utilizzazione a fini strumentali di pubblicità e propaganda; adeguando la disciplina sulla pubblicità in modo da rendere effettiva - con riguardo particolare alle fasce di maggior ascolto - la tutela dei minori; affrontando il problema della vendita e della stampa del materiale pornografico escludendo la parità di trattamento attualmente prevista dalla legge; sancendo, infine, gli obblighi della rete Internet e disciplinandone la pubblicità dei servizi e dei prodotti la cui utilizzazione può nuocere ai minori.
Il presente disegno di legge prevede altresì incentivi economici - da reperirsi anche dai proventi delle sanzioni - da destinarsi alla produzione di programmi o cartoni animati italiani, per meglio valutare i modelli proposti, e da avvicinare a schemi di comportamento più prossimi alla nostra cultura. Inoltre vi sarà la possibilità di affidare a personale specializzato la preparazione dei programmi dedicati ai minori che inviteranno, adulti e ragazzi, a un uso più corretto del mezzo televisivo.
Ulteriore elemento di novità è rappresentato dal coinvolgimento delle famiglie e delle istituzioni scolastiche ai progetti di programmi per minori. Compito delle emittenti sarà di qualificare le trasmissioni, mentre l'istituzione scolastica promuoverà la conoscenza dei diritti dei minori, delle opportunità offerte dai mezzi di comunicazione, educando a un loro utilizzo più idoneo. L'autoregolamentazione rappresenta, naturalmente, il perno del sistema di tutela.
Va inoltre stabilita una fascia oraria di programmi e pubblicità concepiti solo per l'infanzia, adottata da ogni rete televisiva. Sono molteplici le potenzialità del mezzo televisivo e occorre indirizzarle per sollecitare la socializzazione tra i minori, affiancando la famiglia e la scuola con un ruolo educativo e formativo, a beneficio del futuro della nostra società.
Per questi motivi auspichiamo una rapida approvazione del presente disegno di legge.
Nell'articolo 1 si dispone la costituzione di una Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni: per mezzo di tale Carta si tracciano le regole cui tutti i soggetti che operano nel campo delle comunicazioni dovranno attenersi.
Nell'articolo 2 si tratta della natura e della specificità di programmi e produzioni destinati ai minori o idonei alla visione sia dei minori sia degli adulti.
L'articolo 3 fissa le quote di riserva di opere europee destinate ai minori, nonché gli oneri e gli obblighi derivanti dal contratto di servizio del servizio pubblico radiotelevisivo in materia.
L'articolo 4 dispone la vigilanza da parte dell'Autorità sul rispetto delle disposizioni di legge volte alla tutela dei minori.
L'articolo 5 vieta in qualsiasi forma la manipolazione delle immagini.
L'articolo 6 disciplina la diffusione per via telematica di messaggi o informazioni che possano ledere o incidere negativamente in qualsivoglia forma sullo sviluppo psichico o morale dei minori.
L'articolo 7 stabilisce che la Carta dei diritti dei minori debba varare le norme riguardanti la tutela dei minori nei settori dell'informazione e della stampa.
L'articolo 8 affronta la tutela dei minori negli altri settori audiovisivi, informatici e telematici.
L'articolo 9 disciplina le vendite, il noleggio, la distribuzione e la proiezione di videocassette, videodischi e cd-rom.
L'articolo 10 affronta la regolamentazione della pubblicità televisiva che può essere nociva per i minori, nonché l'uso strumentale di bambini a fini di pubblicità o propaganda.
L'articolo 11 fa divieto esplicito di pubblicizzare linee telefoniche oppure notizie relative a prodotti e materiali pornografici o siti Internet o telematici che possano essere nocivi per lo sviluppo psichico o morale dei minori.
L'articolo 12 impegna l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Consiglio nazionale degli utenti a vigilare sul rispetto dei diritti dei minori e delle famiglie.
L'articolo 13 stabilisce l'entità e l'applicabilità delle relative sanzioni.
 
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. (Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni)

1. In attuazione della Costituzione, della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, delle direttive dell'Unione europea e delle leggi vigenti, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con propria deliberazione, su proposta del Consiglio nazionale degli utenti e sentito il parere delle associazioni di rappresentanza delle emittenti radiotelevisive, degli editori di giornali e periodici, dell'Ordine dei giornalisti, delle associazioni familiari e di educatori della gioventù, approva una Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni.
2. La Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni contiene le regole che i concessionari, i titolari di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività radiotelevisive, comprese quelle satellitari, via cavo o non in chiaro, nonché gli editori, gli operatori radiotelevisivi e dell'informazione, i produttori di opere cinematografiche e radiotelevisive, di videocassette e audiocassette, videodischi e cd-rom e i responsabili della diffusione di messaggi via Internet o multimediali sono tenuti a osservare nel rispetto delle leggi vigenti e degli obblighi sanciti dalle convenzioni, autorizzazioni o licenze e dagli impegni indicati dai contratti di servizio e dai codici di autoregolamentazione.
3. Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze per l'esercizio delle attività indicate nel comma 2 devono prevedere l'obbligo per i titolari di concessione, licenza o autorizzazione di osservare le regole fissate dalla Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni.


Art.
2. (Programmi e produzioni destinati ai minori)

1. Nel settore radiotelevisivo la Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni deve prevedere la creazione di fasce orarie dedicate alla trasmissione di produzioni e programmi, compresi quelli di animazione, specificamente rivolti ai minori oppure adatti alla visione dei minori, ivi compresa, nelle ore di maggior ascolto da parte delle famiglie, la trasmissione di produzioni e programmi idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti.
2. Dal computo del tempo di diffusione di cui al comma 1 deve essere escluso quello dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, teletext, talk show o televendite.
3. Sono considerati programmi e produzioni destinati ai minori le trasmissioni, comprese quelle di intrattenimento e di attualità, i documentari, le opere per la televisione, i film e le opere di animazione, che siano:
a) specificamente rivolti ai minori, cioè corrispondenti alla psicologia e ai bisogni delle diverse età minorili e capaci di instaurare con loro un rapporto interattivo;
b) adatti alla visione o all'ascolto da parte dei minori, cioè rispettosi della loro sensibilità, privi di volgarità, di esibizioni di violenza sia fisica sia morale ed esteticamente validi;
c) adatti alla visione sia dei minori sia degli adulti, cioè privi di violenza e volgarità, rispettosi dei valori civili e morali, capaci di rappresentare costruttivamente il rapporto fra generazioni, nonché gli intrattenimenti, compresi quelli con giochi e prove d'intelligenza, che siano privi di volgarità.
4. I programmi e le produzioni specificamente rivolti ai minori devono avere lo scopo precipuo di arricchire culturalmente e umanamente i minori stessi.
5. Le produzioni e i programmi specificamente rivolti oppure adatti alla visione o all'ascolto da parte dei minori e quelli idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti devono assicurare una completa protezione dei minori e, in particolare, evitare di:
a) proporre positivamente modelli di comportamento in contrasto con i fondamentali valori della persona umana, con la parità fra i sessi o fondati su pregiudizi razziali;
b) rappresentare minori in condizioni psicologiche, umane e sociali proprie esclusivamente dell'età adulta;
c) rappresentare positivamente condizioni o modelli di comportamento contrari alla dignità della persona o contrastanti con i valori della nostra civiltà e della democrazia.
6. Dai programmi di cui al comma 5 deve essere bandita inoltre ogni forma grave di violenza, sia reale sia immaginaria, di volgarità o di sesso, e deve, comunque essere evitata ogni possibilità di provocare direttamente o indirettamente ai minori traumi psicologici ovvero stati di paura o di ansia.

Art. 3. (Quote di riserva delle opere europee)

1. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti. A tali opere e programmi deve essere riservato un tempo minimo di trasmissione non inferiore a una percentuale delle quote di riserva stesse, fissate dalla Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni.
2. La Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni fissa la quota dei programmi e delle produzioni, compresi i film e le opere per la televisione, che le emittenti devono produrre o acquistare a norma del comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, da destinarsi a prodotti specificamente rivolti ai minori, adatti ai minori o idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti.
3. Almeno il 5 per cento dei proventi dei canoni di abbonamento, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve destinare alla produzione o all'acquisto di opere europee a norma del comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, deve essere riservato alla produzione o all'acquisto di programmi, opere per la televisione o filmiche specificamente rivolti all'infanzia e all'adolescenza, ivi compresi i prodotti di animazione appositamente prodotti per la formazione dell'infanzia, nonché le produzioni, comprese quelle filmiche o per la televisione, idonee alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti.
4. Il contratto di servizio del servizio pubblico radiotelevisivo, sulla base delle indicazioni contenute nella Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni, destina una parte del palinsesto della Radiotelevisione italiana (RAI) a trasmissioni culturali ed educative, a produzioni e opere di qualità rispettose della dignità umana e dei valori positivi della nostra civiltà, nonché a produzioni specificamente destinate ai minori oppure a una visione sia da parte dei minori sia degli adulti.
5. La Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni disciplina l'obbligo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e delle emittenti televisive radiofoniche nazionali a trasmettere nelle ore pomeridiane e serali programmi e messaggi di educazione ai media destinate ai genitori, agli adolescenti, agli educatori e alla generalità degli utenti, fissandone la durata minima mensile o settimanale.

Art. 4. (Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni di legge volte alla tutela dei minori e della loro personalità nei settori delle comunicazioni e sugli impegni assunti in materia, in qualsiasi forma, dalle emittenti e dalle categorie o dagli ordini professionali.

Art. 5. (Manipolazione delle immagini)

1. È vietata qualsiasi manipolazione delle immagini e delle scene e sequenze, non riconoscibile come tale dallo spettatore, da parte delle emittenti che trasmettono con tecnica digitale.

Art. 6. (Messaggi)

1. È vietata la diffusione per via telematica di messaggi di qualsiasi specie, di programmi e di opere filmiche o per la televisione, anche per mezzo di Internet, che possano ledere in qualsiasi forma i diritti della persona o nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, ovvero siano violenti o pornografici, oppure possano incitare in qualsiasi forma a compiere reati o incitare all'odio o indurre ad atteggiamenti di intolleranza, basati su discriminazioni di razza, sesso, religione o nazionalità.
2. I gestori dei servizi e delle reti operanti sul territorio nazionale provvedono a classificare ogni informazione e messaggio, che viene reso disponibile sui loro elaboratori, fatta eccezione per quelli tutelati dal segreto epistolare, e ove riscontrino che esso ha contenuti vietati o contrari alla legge o previsti dalla legge come reati, provvedono a impedirne la diffusione e l'accesso.

Art. 7. (Tutela dei minori nell'informazione, nella stampa e nella letteratura per i minori)

1. La Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni stabilisce i diritti dei minori nei settori dell'informazione e gli obblighi degli editori della stampa e della letteratura per l'infanzia e l'adolescenza.
2. La corresponsione dei benefici economici previsti dalla vigente normativa a favore dell'editoria e della radiodiffusione è subordinata al rispetto delle regole contenuta nella Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni.

Art. 8. (Tutela dei minori negli altri settori audiovisivi, informatici e telematici)

1. Commissioni formate da pedagogisti e psicoterapeuti nonché da genitori e da educatori, designati dalle associazioni familiari e di genitori più rappresentative, costituite presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nominate dalla stessa, stabiliscono quali film possono essere ammessi nelle sale cinematografiche alla visione dei minori rispettivamente di anni quattordici e di anni diciotto. Le stesse commissioni stabiliscono altresì quali film e quali opere a soggetto per la televisione non possono essere trasmessi per televisione o via Internet o possono essere trasmessi soltanto dalle ore 23 dalle ore 7 del mattino.
2. Commissioni formate da genitori e da educatori, designati dalle associazioni familiari e di genitori più rappresentative, e costituite presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nominate dalla stessa, stabiliscono quali programmi o opere cinematografiche e televisive possono essere dichiarati specificamente destinati ai minori, adatti ai minori o adatti alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti.

Art. 9. (Videocassette e videodischi)

1. La vendita o il noleggio delle videocassette, dei videodischi e dei cd-rom è ammessa solo in esercizi commerciali espressamente autorizzati, fatta eccezione di quelli allegati come supplemento a quotidiani e settimanali, che siano regolarmente registrati a norma di legge e le cui imprese editrici siano iscritte nell'albo degli editori.
2. È fatto divieto di riprodurre, divulgare, distribuire, commerciare, cedere a titolo gratuito, noleggiare, proiettare in sale non autorizzate a norma di legge ovvero trasmettere videocassette, videodischi e cd-rom, che possono nuocere allo sviluppo psichico o fisico o morale dei minori, che contengono scene di violenza gratuita o pornografiche oppure che possono in qualsiasi forma indurre alla violenza o a forme di intolleranza, basate sul sesso, la razza, la religione o la nazionalità.
3. È fatto altresì divieto di vendere o cedere in qualsiasi forma a minori videocassette, videodischi o cd-rom contenenti opere cinematografiche che non possono essere trasmesse in televisione, nonché opere o film per la televisione che non hanno ottenuto il nulla osta previsto dalle leggi vigenti.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, si applicano anche alle immagini in movimento, su qualsiasi tipo di supporto riprodotte o registrate e con qualsiasi mezzo, forma o via diffuse o trasmesse, comprese quelle telematica, terrestre, satellitare o per cavo, sia criptate sia in chiaro.
5. Il dodicesimo comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"I soggetti autorizzati alla vendita di giornali quotidiani e periodici sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle testate, fatta eccezione dei giornali e dei materiali pornografici di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, che possono essere rifiutati dai rivenditori stessi".

Art. 10. (Pubblicità televisiva nociva per i minori)

1. Nelle ore nelle quali non può esserne effettuata la trasmissione è vietata:
a) la pubblicità televisiva e la trasmissione di filmati promozionali e trailer di film e opere per la televisione alla cui visione non sono ammessi i minori a norma dei commi 11 e 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e delle altre norme in materia;
b) di opere cinematografiche di attuale o futura programmazione nelle sale, alla cui visione i minori non possono essere ammessi.
2. Nelle fasce orarie destinate ai minori e in quelle protette previste dalla Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni è altresì vietata la pubblicità e la trasmissione di filmati promozionali e trailer di produzioni, film, telefilm e programmi che possono ledere i loro diritti o la loro personalità o dei quali la legge o i codici stessi vietano la trasmissione nelle stesse ore.
3. È inoltre vietata in ogni ora la pubblicità di servizi telefonici ovvero di siti Internet e telematici contrari alla legge e all'ordine pubblico o la cui utilizzazione può, in qualsiasi forma, ledere i diritti della persona, nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, o che contengano messaggi o scene violenti o pornografici, incitamenti all'odio, o che possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza, basati su discriminazioni di razza, sesso, religione e nazionalità.
4. È altresì vietata ogni forma di pubblicità che possa nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori ovvero ledere i loro diritti o la loro personalità.
5. È vietata ogni forma di pubblicità radiotelevisiva, sui giornali e sui periodici destinati ai minori o largamente diffusi nelle famiglie, nonché le televendite o le radiovendite che possono creare una mentalità consumistica nei minori o utilizzino surrettiziamente i bambini a fini strumentali di pubblicità e propaganda.

Art. 11. (Pubblicità)

1. È vietata in qualsiasi ora e in qualsiasi forma su tutti i mezzi di comunicazione mediali e multimediali la pubblicità di linee telefoniche vietate a norma di legge, nonché la pubblicità e la diffusione di notizie relative a prodotti o servizi pornografici o siti Internet o telematici, che possano in qualsiasi forma nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, ovvero indurre alla violenza o a forme di intolleranza, basate sul sesso, la razza, la religione o la nazionalità o siano, comunque, contrari alla legge. È inoltre vietata la pubblicità, sotto qualsiasi forma, di siti Internet, contenenti messaggi o produzioni, dei quali è vietata la diffusione. Le opere audiovisive delle quali è vietata la vendita o il noleggio ai minori non possono essere altresì esposte nei luoghi di vendita o noleggio, né possono essere pubblicizzate o propagandate in qualsiasi forma.

Art. 12. (Rispetto e tutela della Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attraverso il Consiglio nazionale degli utenti, vigila sul rispetto della Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni, nonché sul rispetto delle disposizioni di legge volte alla tutela dei minori e della loro personalità e degli impegni assunti in materia, in qualsiasi forma nei settori radiotelevisivo, telematico, cinematografico, teatrale, di ogni altro settore audiovisivo, dell'informazione, dell'editoria e della pubblicità e applica le sanzioni previste dalla presente legge.
2. Nel caso di reiterata violazione della Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni i presidenti degli organismi competenti a vigilare sulla corretta applicazione e sul rispetto degli impegni da essa previsti sono tenuti a segnalare le violazioni alla competente commissione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale applica le sanzioni previste dai commi 3 e 5 dell'articolo 31 della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, o dalla presente legge.

Art. 13. (Sanzioni)

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 e, in caso di recidiva, di quelle contenute nella Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 300 milioni e, nei casi più gravi, ovvero nel caso di reiterata recidiva, con sospensione della concessione o dell'autorizzazione o della licenza da uno a dieci giorni.
2. Le stesse sanzioni si applicano all'editore, o al rappresentante della emittente radiotelevisiva, che divulga o pubblica notizie o messaggi pubblicitari relativi a programmi o prodotti compresi quelli audiovisivi, informatici, ovvero telematici o telefonici, dei quali è vietata la vendita, la diffusione, la cessione o la pubblicità.
3. Chiunque, allo scopo di farne commercio, distribuzione o noleggio consapevolmente e a qualsiasi titolo produce, introduce nel territorio dello Stato, riproduce, vende, mette in circolazione, cede anche gratuitamente, espone pubblicamente prodotti audiovisivi in violazione delle vigenti disposizioni e di quelle della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1 milione per ogni unità venduta, sequestrata o esposta; è altresì disposta la confisca e la distruzione del materiale di cui sopra.
4. Nei casi più gravi o di recidiva delle violazioni delle norme poste a tutela dei minori l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, oppure dispone la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente per la revoca della licenza, dell'autorizzazione o della concessione.
5. Le sanzioni previste nel caso di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10 della legge 30 agosto 1990, n. 223, ovvero nel caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 30 agosto 1990, n. 223, e dalla presente legge, sono applicate secondo le norme di cui al n. 14), lettera b), del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, dalla commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previo parere di una Commissione composta da tre esperti di problemi dei minori e da tre genitori, designati dalle associazioni di genitori e familiari più rappresentative, nominata dal Consiglio nazionale degli utenti.
6. La revoca della concessione, della licenza o dell'autorizzazione è disposta, nei casi previsti dai commi 7, 12 e 13 dell'articolo 31 della legge 30 agosto 1990, n. 223, dalla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
7. Nei casi indicati nel comma 6 non si applicano comunque le procedure previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
8. Le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, si applicano anche se il fatto non costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.