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Disegno di legge AS 4594
(Presentato il 3 maggio 2000)

Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete

Relazione

Onorevoli Senatori. - Internet e, più in generale, i servizi su reti informatiche, in quanto potenti fattori di comunicazione e di espansione economica, sono oggi ai primi posti nell'agenda delle priorità di molti Governi e si pongono come temi centrali del confronto in materia di regolamentazione che si sta svolgendo su scala internazionale.

I temi e problemi giuridici che sono posti al riguardo attengono, da un lato, all'applicazione delle norme già vigenti nell'ordinamento e, dall'altro, alla necessità di fissare con norma primaria alcuni punti essenziali, indispensabili al buon funzionamento del nuovo sistema ed alla disciplina delle relazioni che ad esso sottendono. Si tratta, in particolare, di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei nomi e dei marchi ed evitare che dall'uso della rete posa derivare un pregiudizio alle situazioni giuridiche soggettive comunque meritevoli di protezione.
È evidente che, se non si interviene subito in materia, si rischia che la situazione di fatto che man mano va consolidandosi produca una ingiusta distorsione dei rapporti legati all'uso delle reti, con notevole pregiudizio per tutti: operatori ed utilizzatori.
Sulle modalità di intervento, l'orientamento maggiormente diffuso nel mondo anglosassone considera una normativa non invadente condizione essenziale per uno sviluppo rapido e capillare di una risorsa economica dell'importanza di Internet e ritiene che la legislazione attuale, integrata su pochi punti, quale appunto la tutela effettiva delle situazioni giuridiche soggettive interessate dalla rete, sia già sufficiente a tutelare adeguatamente i vari soggetti coinvolti.
Tenendo conto della necessità diffusamente riconosciuta di non interferire con le enormi potenzialità di Internet in termini di crescita economica e di benefici sociali, è da ritenere, dunque, che occorra fissare alcuni punti essenziali per un adeguato approccio nella regolamentazione della condotta illegale implicante l'uso della rete.

Le indicazioni che rilevano a questi fini, contenute nella strategia seguita dai Paesi che già hanno affrontato il problema, possono così sintetizzarsi:
a) valutazione attenta della reale necessità di una regolamentazione specifica per Internet alla luce della normativa già vigente, dal momento che le leggi in vigore risultano in generale sufficienti e, in alcuni casi, necessitano solo degli emendamenti necessari a renderle meglio applicabili alla realtà delle nuove tecnologie;
b) la regolamentazione della condotta illegale implicante l'uso di Internet deve essere analizzata all'interno di un quadro normativo che assicuri che la condotta online sia trattata in modo analogo alla condotta offline. Se Internet non deve diventare una zona franca per attività illegali, tuttavia, in mancanza di proibizione nel mondo fisico, essa non può essere stabilita solo perché una certa condotta è tenuta nello spazio virtuale;
c) una specifica regolamentazione dell'attività online deve essere redatta in maniera neutrale rispetto alla tecnologia. La regolamentazione legata a una particolare tecnologia corre infatti il rischio di divenire presto obsoleta e di richiedere continui emendamenti. Inoltre, leggi ad hoc potrebbero impedire uno sviluppo più avanzato della tecnologia stessa;
d) la regolamentazione di condotta implicante l'uso di Internet richiede un'attenta considerazione di molteplici interessi sociali, quali la necessità di proteggere la privacy, garantire il più ampio accesso possibile all'informazione pubblica, promuovere e sostenere il legittimo commercio.

Va considerata inoltre - come situazione a monte - l'esigenza ordinamentale di assicurare la tutela della stessa possibilità e delle modalità di registrazione in rete dei nomi a dominio.

Da ciò deriva l'ulteriore necessità di istituire l'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio, con il compito di assicurare il rispetto delle generali disposizioni sull'uso dei nomi e dei marchi, nonché le norme essenziali che vengono introdotte nell'ordinamento.
Il testo del disegno di legge muove dalla considerazioni esposte ed è diviso in due articoli: l'articolo 1 reca disposizioni generali in materia di disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete; l'articolo 2 istituisce l'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio e ne disciplina l'attività.
In particolare, l'articolo 1 prevede alcune categorie di nomi che non possono essere utilizzati come nomi a dominio se non dai soggetti legittimati.
Tali nomi sono raggruppati per categorie, dove sono previsti:
a) i segni distintivi dell'impresa, delle società, dei prodotti industriali, delle opere dell'ingegno. Qui la preclusione è assoluta per la presunzione iuris et de iure dell'interferenza con segni protetti e della rilevanza economica dei nomi medesimi;
b)
i nomi propri di persona;
c) i nomi di genere. Per questi, data la normale genericità dei medesimi, il divieto deriva dall'unione di due elementi: il fatto oggettivo della non titolarità e l'intento speculativo;
d) i nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche o denotino enti territoriali o località geografiche;
e) i nomi che creano confusione o inganno, anche attraverso l'uso di una lingua diversa dall'italiano.

Il comma 2 dell'articolo 1 ribadisce che l'uso dei nomi sopra ricordati costituisce illecito civile a norma delle disposizioni che tutelano i vari segni o distintivi e che disciplinano il trattamento dei dati personali. La tutela accordata dal provvedimento è, quindi, aggiuntiva rispetto a queste ultime; essa opera con queste modalità: azione di cessazione e risarcimento del danno, per il quale si prevede una liquidazione forfettaria nel minimo.

Il comma 3 estende l'applicazione della norma anche ai nomi a dominio che recano suffissi diversi da «it», quando la registrazione è effettuata da chi è comunque soggetto all'ordinamento italiano.
L'articolo 2 prevede l'istituzione dell'Anagrafe presso il Consiglio nazionale delle ricerce (CNR).
La registrazione in detta Anagrafe costituisce quindi un filtro preliminare, che non esclude la tutela dei singoli direttamente nei confronti dell'utilizzatore del nome, che ha ottenuto la registrazione stessa. Si è anche inserita una norma transitoria per evitare che, dato il carattere costitutivo della registrazione, in prima attuazione vi sia un vuoto normativo.
Al comma 3 si inserisce, in luogo della convalida in un termine fisso, un compito di continua «manutenzione» dell'Anagrafe dei nomi a dominio, eventualmente stimolata dalla constatazione dell'irregolarità a seguito di domanda del legittimo titolare del nome o del segno distintivo. La «manutenzione» concerne anche i nomi già registrati.
Al comma 4 si prevede la cancellazione dei nomi iscritti all'Anagrafe e non utilizzati nei novanta giorni dalla registrazione.
Al comma 5 si affida alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la tutela contro gli atti dell'Anagrafe che rifiutano, omettono la registrazione o che comunque incidono su questa.
Il disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto la gestione dell'Anagrafe è affidata all'Istituto per le applicazioni telematiche del CNR (struttura già esistente e che svolge attività nel settore specifico) il quale provvederà a detta gestione nell'ambito delle sue attuali e ordinarie dotazioni.

Art. 1. (Utilizzazione dei nomi a dominio)

1. Per l'identificazione di domini è vietata, a chi non ne è titolare o non ne può disporre col consenso scritto di quest'ultimo, l'utilizzazione di:

a) nomi identici o simili a quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o persone;
b) nomi identici o simili a marchi d'impresa o altri segni distintivi dell'impresa o di opere dell'ingegno;
c) nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici o località geografiche;
d) nomi di genere, quando sono utilizzati per trarne profitto, tramite cessione, o per recare un danno;
e) nomi tali da creare confusione o risultare ingannevoli, anche attraverso l'utilizzazione di lingue diverse dall'italiano.

2. Fermo restando ogni altro effetto previsto dalle normative che tutelano i nomi e i segni distintivi di cui al comma 1, anche con riferimento al trattamento dei dati personali, l'utilizzazione dei nomi e dei segni distintivi predetti costituisce uso indebito di questi ultimi ai fini dell'ordine di cessazione dell'uso stesso e comporta il risarcimento del danno, nella misura minima di 30.000 euro. La sentenza che accerta l'illecito o quantifica il danno ordina la cancellazione del nome dall'Anagrafe di cui all'articolo 2, ove non già disposta dall'Anagrafe medesima. Gli atti dispositivi, posti in essere in contrasto, anche indirettamente, con il divieto di cui al comma 1, sono nulli di diritto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla registrazione identificativa di domini Internet o servizi in rete ovunque ottenuti.

Art. 2. (Anagrafe nazionale dei nomi a dominio)

1. È istituita l'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio, di seguito denominata «Anagrafe». L'Anagrafe opera presso l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche, salve successive disposizioni sull'organizzazione dell'ente adottate in base alla normativa vigente.

2. La registrazione nell'Anagrafe è effettuata con le modalità indicate dall'Anagrafe stessa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1. Alla registrazione si provvede previa dichiarazione dell'insussistenza di preclusioni ed accettazione, da parte del richiedente, di una procedura di conciliazione, gestita dall'Anagrafe medesima, per la risoluzione delle eventuali controversie. La registrazione si perfeziona con la comunicazione all'interessato dell'attribuzione del nome di identificazione del dominio. In sede di prima applicazione e salvo quanto previsto dal comma 3, sono inseriti nell'Anagrafe i nomi identificativi di dominio già registrati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ove emerga, anche in occasione della richiesta di registrazione di nome già registrato a favore di altro titolare, la non conformità della precedente registrazione alle disposizioni di cui alla presente legge, l'Anagrafe ne dispone la cancellazione, ancorché sia antecedente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

4. È comunque disposta la cancellazione del nome a dominio, registrato presso l'Anagrafe, trascorsi novanta giorni dalla data della registrazione senza che ne sia seguita l'effettiva utilizzazione.

5. I ricorsi avverso il rifiuto o l'omissione di registrazione o contro gli atti dell'Anagrafe, che comunque incidono sugli effetti della registrazione medesima, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; essi devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo della regione ove l'Anagrafe ha sede.

Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.