Disegno di legge AS 4594
(Presentato il 3 maggio 2000)
Disciplina
dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in
rete
Relazione
Onorevoli Senatori. - Internet
e, più in generale, i servizi su reti informatiche, in quanto potenti fattori
di comunicazione e di espansione economica, sono oggi ai primi posti nell'agenda
delle priorità di molti Governi e si pongono come temi centrali del confronto
in materia di regolamentazione che si sta svolgendo su scala internazionale.
I temi e problemi giuridici che sono
posti al riguardo attengono, da un lato, all'applicazione delle norme già
vigenti nell'ordinamento e, dall'altro, alla necessità di fissare con norma
primaria alcuni punti essenziali, indispensabili al buon funzionamento del nuovo
sistema ed alla disciplina delle relazioni che ad esso sottendono. Si tratta, in
particolare, di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei nomi
e dei marchi ed evitare che dall'uso della rete posa derivare un pregiudizio
alle situazioni giuridiche soggettive comunque meritevoli di protezione.
È evidente che, se non si interviene subito in materia, si rischia che la
situazione di fatto che man mano va consolidandosi produca una ingiusta
distorsione dei rapporti legati all'uso delle reti, con notevole pregiudizio
per tutti: operatori ed utilizzatori.
Sulle modalità di intervento, l'orientamento maggiormente diffuso nel mondo
anglosassone considera una normativa non invadente condizione essenziale per uno
sviluppo rapido e capillare di una risorsa economica dell'importanza di Internet
e ritiene che la legislazione attuale, integrata su pochi punti, quale appunto
la tutela effettiva delle situazioni giuridiche soggettive interessate dalla
rete, sia già sufficiente a tutelare adeguatamente i vari soggetti coinvolti.
Tenendo conto della necessità diffusamente riconosciuta di non interferire con
le enormi potenzialità di Internet in termini di crescita economica e di
benefici sociali, è da ritenere, dunque, che occorra fissare alcuni punti
essenziali per un adeguato approccio nella regolamentazione della condotta
illegale implicante l'uso della rete.
Le indicazioni che rilevano a questi
fini, contenute nella strategia seguita dai Paesi che già hanno affrontato il
problema, possono così sintetizzarsi:
a) valutazione attenta della reale necessità di una regolamentazione
specifica per Internet alla luce della normativa già vigente, dal
momento che le leggi in vigore risultano in generale sufficienti e, in alcuni
casi, necessitano solo degli emendamenti necessari a renderle meglio applicabili
alla realtà delle nuove tecnologie;
b) la regolamentazione della condotta illegale implicante l'uso di Internet
deve essere analizzata all'interno di un quadro normativo che assicuri che la
condotta online sia trattata in modo analogo alla condotta offline.
Se Internet non deve diventare una zona franca per attività illegali,
tuttavia, in mancanza di proibizione nel mondo fisico, essa non può essere
stabilita solo perché una certa condotta è tenuta nello spazio virtuale;
c) una specifica regolamentazione dell'attività online deve
essere redatta in maniera neutrale rispetto alla tecnologia. La regolamentazione
legata a una particolare tecnologia corre infatti il rischio di divenire presto
obsoleta e di richiedere continui emendamenti. Inoltre, leggi ad hoc
potrebbero impedire uno sviluppo più avanzato della tecnologia stessa;
d) la regolamentazione di condotta implicante l'uso di Internet
richiede un'attenta considerazione di molteplici interessi sociali, quali la
necessità di proteggere la privacy, garantire il più ampio accesso
possibile all'informazione pubblica, promuovere e sostenere il legittimo
commercio.
Va considerata inoltre - come
situazione a monte - l'esigenza ordinamentale di assicurare la tutela della
stessa possibilità e delle modalità di registrazione in rete dei nomi a
dominio.
Da ciò deriva l'ulteriore necessità di
istituire l'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio, con il compito di
assicurare il rispetto delle generali disposizioni sull'uso dei nomi e dei
marchi, nonché le norme essenziali che vengono introdotte nell'ordinamento.
Il testo del disegno di legge muove dalla considerazioni esposte ed è diviso in
due articoli: l'articolo 1 reca disposizioni generali in materia di disciplina
dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e
servizi in rete; l'articolo 2 istituisce l'Anagrafe nazionale dei nomi a
dominio e ne disciplina l'attività.
In particolare, l'articolo 1 prevede alcune categorie di nomi che non possono
essere utilizzati come nomi a dominio se non dai soggetti legittimati.
Tali nomi sono raggruppati per categorie, dove sono previsti:
a) i segni distintivi dell'impresa, delle società, dei prodotti
industriali, delle opere dell'ingegno. Qui la preclusione è assoluta per la
presunzione iuris et de iure dell'interferenza con segni protetti e
della rilevanza economica dei nomi medesimi;
b) i nomi propri di persona;
c) i nomi di genere. Per questi, data la normale genericità dei
medesimi, il divieto deriva dall'unione di due elementi: il fatto oggettivo
della non titolarità e l'intento speculativo;
d) i nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche o denotino
enti territoriali o località geografiche;
e) i nomi che creano confusione o inganno, anche attraverso l'uso di
una lingua diversa dall'italiano.
Il comma 2 dell'articolo 1
ribadisce che l'uso dei nomi sopra ricordati costituisce illecito civile a
norma delle disposizioni che tutelano i vari segni o distintivi e che
disciplinano il trattamento dei dati personali. La tutela accordata dal
provvedimento è, quindi, aggiuntiva rispetto a queste ultime; essa opera con
queste modalità: azione di cessazione e risarcimento del danno, per il quale si
prevede una liquidazione forfettaria nel minimo.
Il comma 3 estende l'applicazione della
norma anche ai nomi a dominio che recano suffissi diversi da «it», quando la
registrazione è effettuata da chi è comunque soggetto all'ordinamento
italiano.
L'articolo 2 prevede l'istituzione dell'Anagrafe presso il Consiglio
nazionale delle ricerce (CNR).
La registrazione in detta Anagrafe costituisce quindi un filtro preliminare, che
non esclude la tutela dei singoli direttamente nei confronti dell'utilizzatore
del nome, che ha ottenuto la registrazione stessa. Si è anche inserita una
norma transitoria per evitare che, dato il carattere costitutivo della
registrazione, in prima attuazione vi sia un vuoto normativo.
Al comma 3 si inserisce, in luogo della convalida in un termine fisso, un
compito di continua «manutenzione» dell'Anagrafe dei nomi a dominio,
eventualmente stimolata dalla constatazione dell'irregolarità a seguito di
domanda del legittimo titolare del nome o del segno distintivo. La
«manutenzione» concerne anche i nomi già registrati.
Al comma 4 si prevede la cancellazione dei nomi iscritti all'Anagrafe e non
utilizzati nei novanta giorni dalla registrazione.
Al comma 5 si affida alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la
tutela contro gli atti dell'Anagrafe che rifiutano, omettono la registrazione
o che comunque incidono su questa.
Il disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto la gestione
dell'Anagrafe è affidata all'Istituto per le applicazioni telematiche del
CNR (struttura già esistente e che svolge attività nel settore specifico) il
quale provvederà a detta gestione nell'ambito delle sue attuali e ordinarie
dotazioni.
Art. 1.
(Utilizzazione dei nomi a dominio)
1. Per l'identificazione di domini
è vietata, a chi non ne è titolare o non ne può disporre col consenso scritto
di quest'ultimo, l'utilizzazione di:
a) nomi identici o simili a
quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre
organizzazioni di beni o persone;
b) nomi identici o simili a marchi d'impresa o altri segni distintivi
dell'impresa o di opere dell'ingegno;
c) nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici o
località geografiche;
d) nomi di genere, quando sono utilizzati per trarne profitto, tramite
cessione, o per recare un danno;
e) nomi tali da creare confusione o risultare ingannevoli, anche
attraverso l'utilizzazione di lingue diverse dall'italiano.
2. Fermo restando ogni altro effetto
previsto dalle normative che tutelano i nomi e i segni distintivi di cui al
comma 1, anche con riferimento al trattamento dei dati personali, l'utilizzazione
dei nomi e dei segni distintivi predetti costituisce uso indebito di questi
ultimi ai fini dell'ordine di cessazione dell'uso stesso e comporta il
risarcimento del danno, nella misura minima di 30.000 euro. La sentenza che
accerta l'illecito o quantifica il danno ordina la cancellazione del nome dall'Anagrafe
di cui all'articolo 2, ove non già disposta dall'Anagrafe medesima. Gli
atti dispositivi, posti in essere in contrasto, anche indirettamente, con il
divieto di cui al comma 1, sono nulli di diritto.
3. Le disposizioni del presente
articolo si applicano alla registrazione identificativa di domini Internet
o servizi in rete ovunque ottenuti.
Art. 2. (Anagrafe
nazionale dei nomi a dominio)
1. È istituita l'Anagrafe
nazionale dei nomi a dominio, di seguito denominata «Anagrafe». L'Anagrafe
opera presso l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio
nazionale delle ricerche, salve successive disposizioni sull'organizzazione
dell'ente adottate in base alla normativa vigente.
2. La registrazione nell'Anagrafe
è effettuata con le modalità indicate dall'Anagrafe stessa, nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 1. Alla registrazione si provvede
previa dichiarazione dell'insussistenza di preclusioni ed accettazione, da
parte del richiedente, di una procedura di conciliazione, gestita dall'Anagrafe
medesima, per la risoluzione delle eventuali controversie. La registrazione si
perfeziona con la comunicazione all'interessato dell'attribuzione del nome
di identificazione del dominio. In sede di prima applicazione e salvo quanto
previsto dal comma 3, sono inseriti nell'Anagrafe i nomi identificativi di
dominio già registrati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ove emerga, anche in occasione
della richiesta di registrazione di nome già registrato a favore di altro
titolare, la non conformità della precedente registrazione alle disposizioni di
cui alla presente legge, l'Anagrafe ne dispone la cancellazione, ancorché sia
antecedente alla data di entrata in vigore della legge stessa.
4. È comunque disposta la
cancellazione del nome a dominio, registrato presso l'Anagrafe, trascorsi
novanta giorni dalla data della registrazione senza che ne sia seguita l'effettiva
utilizzazione.
5. I ricorsi avverso il rifiuto o l'omissione
di registrazione o contro gli atti dell'Anagrafe, che comunque incidono sugli
effetti della registrazione medesima, rientrano nella giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo; essi devono essere proposti davanti al tribunale
amministrativo della regione ove l'Anagrafe ha sede.
Art. 3. (Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. |