Disegno di legge n. 4681
d'iniziativa dei senatori Collino e Bucciero - Comunicato alla
Presidenza il 22 giugno 2000
Disposizioni per la tutela di
nomi e di marchi nella rete Internet
Onorevoli Senatori. - Il sistema di
comunicazione su INTERNET ha assunto oramai dimensioni tali da non potere più
prescindere da una precisa ed incisiva azione legislativa che regolamenti la
materia. In particolare, il proliferare dei siti pone delle serie problematiche
in ordine non solo al loro corretto uso da parte degli utenti ma anche
relativamente alle modalità di sfruttamento commerciale da parte dei titolari
dei dominii registrati.
È sempre più frequente
la pratica della registrazione da parte di terzi di dominii sul world wide
web che si riferiscono a nomi o a marchi di impresa già in uso da parte di
soggetti che ne detengono la esclusiva titolarità ai sensi della normativa
nazionale vigente. Ciò avviene allo scopo di rivenderli successivamente a caro
prezzo alle aziende, alle persone proprietarie dei marchi commerciali o alle
persone fisiche, che diventano le vittime di una pratica illecita denominata,
con termine inglese, cybersquatting, ovvero pirateria informatica.
In pratica, l'assenza di una normativa a protezione
dei marchi di impresa nel momento della loro assegnazione ad un dominio INTERNET
consente l'infiltrazione di soggetti che, anticipando l'iniziativa delle
imprese titolari dei marchi, acquisiscono il diritto di privativa sul nome
medesimo, creano danni sia all'immagine che alla stessa attività commerciale
del soggetto presente sul mercato con un proprio marchio o nome personale,
registrato ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, o in preuso
ai sensi dell'articolo 2571 del codice civile, ovvero usurpano il cognome, il
nome o il prenome di una persona fisica.
Per colmare questo vuoto legislativo che interessa molte
nazioni e che ha permesso l'esplosione delle compravendite e persino la
nascita di una borsa virtuale dei domain names, alcuni Paesi -
come gli Stati Uniti - hanno già varato una normativa che permette al
proprietario di un marchio registrato di tutelare il marchio medesimo nei
confronti di chiunque registri, scambi o utilizzi un domain name identico
al suo o tanto simile da creare confusione nei consumatori o da usurpare il
cognome, il nome o il prenome di una persona fisica.
Con il presente disegno di legge si intende offrire un
primo fondamentale contributo normativo alla complessa tematica che, con il
progredire del sistema globale di comunicazione, amplia la sfera dei possibili
abusi a danno di persone fisiche e giuridiche con alterazioni dei rapporti
commerciali che sempre più frequentemente si sviluppano in rete.
Art. 1
1. È istituito l'Ufficio
registrazione dominii (URD) presso il Ministero delle comunicazioni, al quale
sono attribuiti i compiti in materia di registrazione nelle reti di
comunicazione attualmente esercitati dal Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR).
2. Il Ministro delle comunicazioni,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
emana un decreto recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'URD.
Art. 2
1. L'URD è responsabile dell'assegnazione
dei nomi di dominii nella rete INTERNET all'interno del codice paese «.it»,
nel rispetto e a tutela delle persone, fisiche e giuridiche, seguendo l'ordine
cronologico delle richieste.
2. È vietato registrare come nomi a
dominio:
a) nomi propri di persona
diversi da quelli facenti capo al richiedente;
b) marchi di impresa
registrati ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive
modificazioni, o in preuso ai sensi dell'articolo 2571 del codice civile, ed
idonei a distinguere prodotti e servizi;
c) denominazioni di ditte
iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) denominazioni e nomi
di qualunque genere tali da indurre in inganno o ingenerare confusione per
similitudine.
Art. 3
1. Chiunque registri un nome a
dominio nella rete INTERNET identico o tale da ingenerare confusione per
similitudine con nomi o marchi o ditte famosi che offrono beni o servizi al fine
di trarne ingiusto profitto, trasferendolo a scopo di lucro o approfittando
della buona fede dei consumatori e degli utenti, è punito con l'arresto da
sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1 a 50 milioni di lire.
Art. 4
1. L'URD revoca l'assegnazione
di un nome a dominio nella rete INTERNET a fronte di una decisione arbitrale o
di una sentenza passata in giudicato che stabilisca che l'assegnatario non
aveva diritto all'uso.
2. L'URD può sospendere un nome a
dominio utilizzato nella rete INTERNET quando ne sia contestato l'uso all'assegnatario.
Art. 5
1. Fino alla costituzione dell'URD
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il CNR continua a svolgere i compiti in
materia di registrazione nelle reti di comunicazione cui è preposto, nel
rispetto, per quanto risulti compatibile, delle disposizioni di cui alla
presente legge.
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