IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
VISTO il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n.39;
VISTO l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59, secondo cui gli
atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con
strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;
VISTO il medesimo articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n.59, secondo
cui i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni predette sono
stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici
regolamenti da emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge;
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
_____;
ACQUISITO il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del
_____;
EMANA
il seguente regolamento:
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
a) per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti o fatti
giuridicamente rilevanti;
b) per firma digitale, il risultato della procedura informatica che rende
manifesta e consente di verificare la riferibilità soggettiva e l'integrità di
un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
c) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado
di generare ed apporre firme digitali o di verificarne la validità;
d) per chiavi asimmetriche, la coppia inscindibile di chiavi crittografiche da
utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti
informatici;
e) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato
ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare;
f) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato
ad essere divulgato;
g) per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla
chiave pubblica di una coppia di chiavi asimmetriche, rilevabile dai sistemi di
validazione, mediante la quale si garantisce la unicità ed univocità della
coppia, la sua appartenenza ad un soggetto ed il periodo di loro validità;
h) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati
nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica
dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche
dell'utente;
i) per validazione temporale, il risultato della procedura di elaborazione
informatica, conforme alle disposizioni del presente regolamento, per attribuire
ad uno o più documenti informatici una data ed un orario opponibili ai terzi;
j) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in
grado di ricevere e registrare documenti informatici.
Art. 2.
(Documento informatico)
1. Il documento informatico da chiunque formato, l'archiviazione
su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi
e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del
presente regolamento.
Art. 3.
(Requisiti del documento informatico)
1. La formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione e
riproduzione dei documenti informatici debbono essere conformi alle regole
tecniche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
parere conforme dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. Le regole tecniche indicate al comma 1 sono adeguate alle esigenze dettate
dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche entro due anni
dall'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, con cadenza
almeno biennale.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì dettate regole tecniche
sulla validazione, anche temporale, del documento informatico e sono individuate
le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità,
la disponibilità e la confidenzialità delle informazioni contenute nel
documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi
biometriche.
Art. 4.
(Forma scritta)
1. Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal
presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta.
2. Gli obblighi fiscali inerenti ai documenti informatici ed alla loro
riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità
definite con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
Art. 5.
(Efficacia probatoria del documento informatico)
1. Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal
presente regolamento ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del
codice civile e soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2714 e seguenti del
codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.
Art. 6.
(Copie di atti e documenti)
1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento
informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del
presente regolamento.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici,
scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti
amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici
autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia probatoria, ai sensi
degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata
la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni
del presente regolamento.
3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto
cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge,
gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è
autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2
esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto
cartaceo quando richiesta ad ogni effetto di legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla
legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge, se
le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi
dell'articolo 3.
Art. 7.
(Deposito della chiave privata)
1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può ottenere
il deposito in forma segreta della chiave privata con le modalità e nelle forme
di cui all'art. 605 del codice civile.
Art. 8.
(Adempimenti preliminari)
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche
di cifratura deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una
di esse mediante la procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore
a dieci anni a cura del soggetto, pubblico o privato, che le ha certificate e,
dal momento iniziale della loro validità, sono consultabili in forma telematica
Art. 9.
(Responsabilità civile)
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto dell'uso di un
sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale, è tenuto al risarcimento
se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche al depositario della chiave
pubblica che omette o ritarda la pubblicazione della revoca o della sospensione
della coppia di chiavi asimmetriche.
CAPO II
FIRMA DIGITALE
Art. 10.
(Firma digitale)
1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti
informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta o
associata una firma digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico
equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta
su supporto cartaceo.
3. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale ha efficacia di
scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile.
4. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui è apposto o associato.
5. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la
cui corrispondente chiave pubblica non risulti revocata o scaduta di validità
ovvero non risulti sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha
certificata.
6. L'uso della firma digitale apposta o associata mediante una chiave revocata,
scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione,
comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il
revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a
conoscenza di tutte le parti interessate.
7. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto
dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni
e marchi di qualsiasi genere.
8. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare, nei modi e con le
tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo 3, gli elementi
identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha
certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione.
Art. 11.
(Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica)
1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via
telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del
presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal
decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.50 e gli articoli 1469 bis e seguenti del
codice civile.
Art. 12.
(Trasmissione del documento)
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si
intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di redazione, di spedizione o di ricezione di un documento
informatico redatto in conformità alle disposizioni del presente regolamento
sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica equivale alla
notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
Art. 13.
(Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica)
1. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione telematica sono inviolabili. La loro limitazione
può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria. 2. Gli
addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e
documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione
della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi
a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto
sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi
trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro
natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese
pubbliche.
3. Agli effetti del presente regolamento, gli atti, i dati e i documenti
trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del
sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che
non sia avvenuta la consegna al destinatario.
Art. 14.
(Pagamenti informatici)
1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati,
pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo
le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 3.
Art. 15.
(Libri e scritture)
1. I libri, i repertori e le scritture, di cui sia obbligatoria
la tenuta sono, di norma, formati e conservati su supporti informatici in
conformità alle disposizioni del presente regolamento e secondo le regole
tecniche definite col decreto di cui all'articolo 3.
Art. 16.
(Firma digitale autenticata)
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del
codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o
da altro pubblico ufficiale autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte
del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza
dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità
della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla
volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi
dell'articolo 28, numero 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge
notarile).
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e
sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi comunque previsti.
Art. 17.
(Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione)
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con
riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla
certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.
2. Col decreto di cui all'articolo 3 sono disciplinate le modalità di
formazione, di pubblicità, di conservazione, certificazione e di utilizzo delle
chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica
amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente, nell'ambito delle
leggi e dei regolamenti che definiscono l'uso delle firme analogiche nell'ambito
dei rispettivi ordinamenti giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di Ordini ed Albi professionali legalmente riconosciuti e
dei loro legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del Ministro
di Grazia e Giustizia o suoi delegati.
Art. 18.
(Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono
informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi
tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione,
archiviazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti
amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione
degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente
individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il
soggetto che ha effettuato l'operazione.
3. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa con l'amministrazione
degli archivi di Stato.
Art. 19.
(Sottoscrizione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)
1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni la firma autografa, o la sottoscrizione comunque prevista, è
sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del presente
regolamento.
2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la
apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque
previsti.
CAPO III
NORME DI ATTUAZIONE
Art. 20.
(Rete unitaria)
1. Ogni pubblica amministrazione utilizza la rete unitaria di
interconnessione telematica per lo scambio di dati, atti e documenti con altre
amministrazioni e con i privati anche in conformità alle disposizioni del
presente regolamento e secondo le norme tecniche dettate dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono, entro 5 anni, a partire dal 1
gennaio 1998, a progettare, a revisionare e a realizzare sistemi informativi
finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione,
diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in
conformità alle disposizioni del presente regolamento.
3. Entro il 31 dicembre 1997 le pubbliche amministrazioni adottano un piano di
realizzazione e sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione
delle disposizioni del presente regolamento e secondo le norme tecniche definite
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
4. L'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione detta norme
tecniche per la sicurezza della rete unitaria al fine di garantire la
integrità, la disponibilità e la esclusività dei dati nello scambio dei dati,
documenti ed atti tra pubbliche amministrazioni e tra queste ed i privati.
5. Entro il 31 dicembre 1998, le pubbliche amministrazioni valutano in termini
di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei
documenti e degli atti cartacei dei quali sia opportuna od obbligatoria la
conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di
sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.
Art. 21.
(Gestione informatica del flusso documentale)
1. Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni
dispongono per la tenuta del protocollo amministrativo e per la gestione dei
documenti con procedura informatica al fine di consentire il reperimento
immediato, la disponibilità degli atti archiviati e l'accesso ai documenti
amministrativi per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra queste ed
i soggetti privati aventi diritto.
Art. 22.
(Formulari, moduli e questionari)
1. Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni
provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e
formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge per l'interscambio dei
dati nell'ambito della rete unitaria e con i soggetti privati.
Art. 23.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili col presente
regolamento.
Art. 24.
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore centoventi giorni
dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.