Garante per la protezione dei
dati personali
Autorizzazione n. 1/2000 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di
lavoro
In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano
Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof.
Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge
n. 675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale;
Visto l'art. 22, comma 3 e comma 3 bis, della medesima legge,
rispettivamente modificato e introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135;
Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici
economici possono trattare tali dati solo previa autorizzazione di questa
Autorità e con il consenso scritto degli interessati;
Considerato che il Garante può rilasciare le autorizzazioni,
anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari o, con provvedimenti
generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma
7, legge n. 675/1996, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 29 settembre
1999 relativa al trattamento dei dati "sensibili" nei rapporti di lavoro,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 2
ottobre 1999 e avente efficacia fino al 30 settembre 2000;
Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni
generali rilasciate negli anni precedenti, che sono risultate uno strumento
idoneo per prescrivere ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia
degli interessati, tenendo conto dei diritti e degli interessi meritevoli di
tutela degli operatori che verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di
singoli provvedimenti autorizzatori;
Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove
autorizzazioni generali anche al fine di proseguire la semplificazione degli
adempimenti che la legge n. 675/1996 pone a carico di determinate categorie di
titolari, nonché di assicurare una migliore funzionalità dell'Ufficio del
Garante e di armonizzare le prescrizioni da impartire con le autorizzazioni,
alla luce dell'esperienza maturata;
Ritenuto opportuno che tali nuove autorizzazioni provvisorie
siano a tempo determinato, in conformità anche a quanto previsto dal regolamento
concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di questa Autorità
emanato con d. P. R. 31 marzo 1998, n. 501;
Ritenuta la necessità che anche le nuove autorizzazioni
prendano in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di dati, di
interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il
periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di tali
aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme
sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata
(art. 7, comma 5-quater);
Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni
princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i
trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali,
nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza
e l'identità personale, princìpi valutati anche sulla base delle raccomandazioni
adottate in materia dal Consiglio d'Europa;
Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati
sensibili è effettuato ai fini dell'adempimento di obblighi contabili,
retributivi, previdenziali, assistenziali, fiscali e assicurativi nell'ambito
dei rapporti di lavoro, e che è pertanto necessario che tali trattamenti formino
oggetto di un'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 41, comma 7, della
legge n. 675/1996;
Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente
la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;
Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di
sicurezza previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con
d. P. R. 28 luglio 1999, n. 318;
Visto l'art. 14 del d. P. R. 31 marzo 1998, n. 501;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato
con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore il prof. Stefano Rodotà;
Autorizza
il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1,
della legge n. 675/1996, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, alle
condizioni di seguito indicate.
1) Ambito di applicazione.
La presente autorizzazione è rilasciata senza richiesta di
parte:
a) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti,
alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che
utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee ai sensi
della legge 24 giugno 1997, n. 196, o che comunque conferiscono un incarico
professionale alle figure indicate al successivo punto 2, lett. b) e
c);
b) ad organismi paritetici e ad altri organismi che gestiscono
osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa comunitaria, dalle
leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali.
L'autorizzazione riguarda anche l'attività svolta dal medico
competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero
professionista o di dipendente dei soggetti di cui alla lettera a) o di
strutture convenzionate.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:
a lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro
temporaneo o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione e lavoro,
ovvero ad associati anche in compartecipazione e, se necessario in base ai punti
3) e 4), ai relativi familiari e conviventi;
a consulenti e a liberi professionisti, ad agenti,
rappresentanti e mandatari;
a soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative
o ad altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione con i soggetti di
cui al punto 1);
a candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui
alle lettere precedenti;
a persone fisiche che ricoprono cariche sociali nelle persone
giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi di cui al punto
1);
a terzi danneggiati nell'esercizio dell'attività lavorativa o
professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere.
3) Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati sensibili deve essere necessario:
per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi
o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi,
da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, in particolare ai fini
del rispetto della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche
integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione,
nonché in materia fiscale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza
pubblica;
anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla
legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della
contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri
emolumenti, liberalità o benefici accessori;
per il perseguimento delle finalità di salvaguardia della vita
o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo;
per far valere o difendere un diritto anche da parte di un
terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di
arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa
comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempreché, qualora i
dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto
da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato;
per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti
in materia;
per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di
assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità
del datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di
malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell'esercizio
dell'attività lavorativa o professionale;
per garantire le pari opportunità.
4) Categorie di dati.
Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente
pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3), e in
particolare:
nell'ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, ovvero l'adesione ad associazioni od
organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i dati concernenti la
fruizione di permessi e festività religiose o di servizi di mensa, nonché la
manifestazione, nei casi previsti dalla legge, dell'obiezione di coscienza;
nell'ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
politico o sindacale, i dati concernenti l'esercizio di funzioni pubbliche e di
incarichi politici (sempreché il trattamento sia effettuato ai fini della
fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o,
eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali), ovvero
l'organizzazione di pubbliche iniziative, nonché i dati inerenti alle attività o
agli incarichi sindacali, ovvero alle trattenute per il versamento delle quote
di servizio sindacale o delle quote di iscrizione ad associazioni od
organizzazioni politiche o sindacali;
nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, i
dati raccolti in riferimento a malattie anche professionali, invalidità,
infermità, gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, ad esposizioni a
fattori di rischio, all'idoneità psico-fisica a svolgere determinate mansioni o
all'appartenenza a categorie protette.
5) Modalità di trattamento.
Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15 e 17
della legge n. 675/1996 e dal d. P.R. n. 318/1999, concernenti i requisiti dei
dati personali, la sicurezza e i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti
a definire il profilo o la personalità degli interessati, il trattamento dei
dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di
organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti o alle
finalità di cui al punto 3).
La comunicazione di dati all'interessato deve avvenire di
regola direttamente a quest'ultimo o a un suo delegato, in plico chiuso o con
altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non
autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze di cortesia.
Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso
scritto dell'interessato e di informare l'interessato medesimo, in conformità a
quanto previsto dagli articoli 10 e 22 della legge n. 675/1996.
6) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9,
comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere
conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli
obblighi o ai compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le finalità ivi
menzionate. A tal fine, anche mediante verifiche periodiche, deve essere
verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o
cessati.
7) Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario
diffusi, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle
finalità di cui al punto 3), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi
organismi sanitari, casse e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria
integrativa anche aziendale, agenzie di intermediazione, associazioni di datori
di lavoro, liberi professionisti, società esterne titolari di un autonomo
trattamento di dati e familiari dell'interessato.
Ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996, i dati
idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi, solo se necessario
per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere
diffusi.
8) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di
applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una
richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si
intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno
anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono
intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di
autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni
del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da
circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate
nella presente autorizzazione.
Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di
regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o
limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle
disposizioni contenute:
nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al
datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di
lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni
politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti
ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;
nell'art. 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che vieta ai
datori di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare, nei dipendenti o
in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro,
l'esistenza di uno stato di sieropositività;
nelle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire
discriminazioni.
Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1°
ottobre 2000, fino al 31 dicembre 2001.
La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, lì 20 settembre 2000
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