Garante per la protezione dei
dati personali
Autorizzazione n. 2/2000 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano
Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof.
Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della legge n.
675/1996, il quale individua come "sensibili", tra l'altro, i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale;
Visto l'art. 23 della legge n. 675/1996, come modificato
dall'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
Visto l'art. 22, comma 3 e comma 3-bis, della legge n.
675/1996, rispettivamente modificato ed introdotto dall'art. 5 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il provvedimento del Garante
n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999 - 13 gennaio 2000, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2000, con il quale sono state individuate le
rilevanti finalità di interesse pubblico di cui all'art. 22 comma 3 della legge
n. 657/1996;
Visto l'art. 23, comma 1-bis, della legge n. 675/1996
che prevede "modalità semplificate per le informative di cui all'articolo 10
della medesima legge e per la prestazione del consenso nei confronti di
organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni
sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché
per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti"; considerato che
analoghe modalità semplificate sono previste dall'art. 17, comma 3, del decreto
legislativo n. 135/1999;
Considerato che il Garante può rilasciare l'autorizzazione
anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti
generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma
7, della legge n. 675/1996, modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 29 settembre
1999 relativa al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana il 2 ottobre 1999 e avente efficacia fino al 30 settembre 2000;
Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni
generali nn. 2/1997, 2/1998 e 2/1999 che sono risultate uno strumento idoneo per
prescrivere ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli
interessati, tenendo conto dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela
degli operatori che verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli
provvedimenti autorizzatori;
Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove
autorizzazioni generali anche al fine di proseguire la semplificazione degli
adempimenti che la legge n. 675/1996 pone a carico di determinate categorie di
titolari, nonché di assicurare una migliore funzionalità dell'Ufficio del
Garante e di armonizzare le prescrizioni da impartire con le autorizzazioni,
alla luce dell'esperienza maturata;
Visto l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135, (come integrato e modificato dall'art. 16 del d.lg. 30 luglio
1999, n. 281, secondo cui il trattamento dei dati genetici da chiunque
effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione da
rilasciare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata
normativa integrativa; considerato che il trattamento dei dati genetici può
essere proseguito nei limiti di quanto disposto dalla presente autorizzazione
fino al rilascio della predetta autorizzazione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25 che stabilisce il termine
del 27 febbraio 2000 per l'emanazione di alcuni decreti legislativi finalizzati
a completare la disciplina sulla protezione dei dati personali in attuazione
della direttiva comunitaria n. 95/46/CE e ritenuto pertanto opportuno rilasciare
nuove autorizzazioni provvisorie a tempo determinato, in conformità anche a
quanto previsto dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento
dell'Ufficio di questa Autorità emanato con il d. P. R. 31 marzo 1998, n. 501;
Ritenuta la necessità che le nuove autorizzazioni prendano
anch'esse in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di dati,
di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché
il periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di tali
aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme
sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata
(art. 7, comma 5-quater);
Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni
princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i
trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali,
nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza
e l'identità personale, princìpi valutati anche sulla base delle raccomandazioni
adottate in materia di dati sanitari dal Consiglio d'Europa ed in particolare
dalla Raccomandazione N.R (97) 5 in
base alla quale i dati sanitari devono essere trattati, di regola, solo
nell'ambito dell'assistenza sanitaria o sulla base di regole di segretezza di
efficacia pari a quelle previste in tale ambito;
Considerato che un numero elevato di trattamenti di dati idonei
a rivelare lo stato di salute è effettuato per finalità di prevenzione e di
cura, o che riguardano, in particolare, la gestione di servizi socio-sanitari,
la ricerca scientifica e la fornitura di prestazioni, beni o servizi
all'interessato, e che è pertanto necessario che tali trattamenti formino
oggetto di un'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 41, comma 7, della
legge n. 675/1996;
Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente
la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;
Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di
sicurezza previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con
d. P. R. 28 luglio 1999, n. 318;
Visto l'art. 14 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a) del d.P.R. 31 marzo 1998, n.
501;
Relatore il Prof. Ugo De Siervo;
Autorizza:
gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei
a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano
indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della
collettività, e il consenso non sia prestato o non possa essere prestato per
effettiva irreperibilità;
gli organismi e le case di cura private, nonché ogni altro
soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale;
gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso
università, ivi compresi i soggetti pubblici allorché agiscano nella qualità di
autorità sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute,
anche per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico
individuate dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 135/1999 o dal
provvedimento del Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999 - 13 gennaio
2000, o da altro provvedimento di questa Autorità parimenti
adottato ai sensi dell'art. 22, comma 3 bis, della legge n. 675/1996, qualora
ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
il trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumità
fisica e della salute di un terzo o della collettività;
manchi il consenso (articolo 23, comma 1, ultimo periodo, legge
n. 675/1996), in quanto non sia prestato o non possa essere prestato per
effettiva irreperibilità;
il trattamento non sia previsto da una disposizione di legge
che specifichi, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996, come
modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 135/1999, i tipi di dati che
possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di
interesse pubblico perseguite.
Il consenso, ove previsto, è acquisito in conformità anche a
quanto previsto dall'art. 23, commi 1-bis e 1-quater, della legge n. 675/1996 e
dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Ambito di applicazione e finalità del
trattamento.
1.1. L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta:
ai medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri, agli
psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi o in
elenchi;
al personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione che esercita l'attività in regime di libera professione;
alle istituzioni e agli organismi sanitari privati, anche
quando non operino in rapporto con il Servizio sanitario nazionale.
In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata al fine di
consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici
obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa
comunitaria o da regolamenti, in particolare in materia di igiene e di sanità
pubblica, di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, di
diagnosi e cura, ivi compresi i trapianti di organi e tessuti, di riabilitazione
degli stati di invalidità e di inabilità fisica e psichica, di profilassi delle
malattie infettive e diffusive, di tutela della salute mentale, di assistenza
farmaceutica e di assistenza sanitaria alle attività sportive o di accertamento,
in conformità alla legge, degli illeciti previsti dall'ordinamento sportivo. Il
trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di
certificati e di altri documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti
relativi alla gestione amministrativa la cui utilizzazione sia necessaria per i
fini suindicati.
Qualora il perseguimento di tali fini richieda l'espletamento
di compiti di organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari della
presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli incaricati del
trattamento preposti a tali compiti osservino le stesse regole di segretezza
alle quali sono sottoposti i medesimi destinatari della presente autorizzazione,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo
n. 135/1999.
1.2. L'autorizzazione è rilasciata, altresì, ai seguenti
soggetti:
alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni
e agli altri organismi privati, per scopi di ricerca scientifica, anche
statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o
della collettività in campo medico, biomedico o epidemiologico, allorché si
debba intraprendere uno studio delle relazioni tra i fattori di rischio e la
salute umana, o indagini su interventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico
o preventivo, ovvero sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e la
disponibilità di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta
alla ricerca di raggiungere i suoi scopi. In tali casi
occorre acquisire il consenso (fermo restando quanto previsto dall'art. 23,
comma 1, ultimo periodo, della legge n. 675/1996 e dall'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282), e il trattamento successivo alla
raccolta non deve permettere di identificare gli interessati anche
indirettamente, salvo che l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati
identificativi dell'interessato sia temporaneo ed essenziale per il risultato
della ricerca, e sia motivato, altresì, per iscritto. I risultati della ricerca
non possono essere diffusi se non in forma anonima. Resta fermo quanto previsto
dai decreti legislativi 30 luglio 1999, nn. 281 e 282 in materia di ricerca
scientifica e di ricerca medica ed epidemiologica;
alle organizzazioni di volontariato o assistenziali,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi
determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme
statutarie;
alle comunità di recupero e di accoglienza, alle case di cura e
di riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire
scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme
statutarie;
agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni religiose
riconosciute, ivi comprese le confessioni religiose e le comunità religiose,
relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi
determinati e legittimi previsti, ove esistenti, nelle rispettive norme
statutarie, salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 1-bis, della legge n.
675/1996;
alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti,
alle associazioni e ad altri organismi, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per adempiere agli obblighi anche precontrattuali derivanti da un
rapporto di fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi. Se
il rapporto intercorre con istituti di credito, imprese assicurative o riguarda
valori mobiliari, devono considerarsi indispensabili i soli dati ed operazioni
necessari per fornire specifici prodotti o servizi richiesti dall'interessato.
Il rapporto può riguardare anche la fornitura di strumenti di ausilio per la
vista, per l'udito o per la deambulazione;
alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni
e agli altri organismi che gestiscono impianti o strutture sportive,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità
fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche;
alle persone fisiche e giuridiche e ad altri organismi,
limitatamente ai dati dei beneficiari e dei donatori e alle operazioni
indispensabili all'effettuazione di trapianti di organi e tessuti, nonché di
donazioni di sangue.
1.3. La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per il
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
quando il trattamento sia necessario:
ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art.
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni;
per far valere o difendere un diritto anche da parte di un
terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di
arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa
comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempreché il diritto
sia di rango pari a quello dell'interessato, e i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario per il
loro perseguimento.
2) Categorie di dati oggetto di trattamento.
Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente
pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 1), e può
comprendere le informazioni relative a stati di salute pregressi.
Devono essere considerati sottoposti all'ambito di applicazione
della presente autorizzazione, anche i seguenti dati:
le informazioni relative ai nascituri, che devono essere
trattate alla stregua dei dati personali in conformità a quanto previsto dalla
citata raccomandazione N.R (97) 5 del Consiglio d'Europa;
i dati genetici, limitatamente alle informazioni e alle
operazioni indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute
dell'interessato, di un terzo o della collettività, sulla base del consenso ai
sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 675/1996. In mancanza del consenso,
se il trattamento è volto a tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo
o della collettività, il trattamento può essere iniziato o proseguito solo
previa apposita autorizzazione del Garante. I dati genetici non possono essere
trattati dai soggetti di cui al punto 1.2, lettere c), d), e) ed f). Le
informative all'interessato previste dall'art. 10 della legge n. 675/1996 devono
porre in particolare evidenza il diritto dell'interessato di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati genetici che lo riguardano. Fino alla data in
cui sarà efficace l'apposita autorizzazione per il trattamento dei dati genetici
prevista dall'art. 17, comma 5, del decreto n. 135/1999, e successive
modificazioni ed integrazioni, i dati genetici trattati per fini di prevenzione,
di diagnosi o di terapia nei confronti dell'interessato, ovvero per finalità di
ricerca scientifica, possono essere utilizzati unicamente per tali finalità o
per consentire all'interessato di prendere una decisione libera e informata,
ovvero per finalità probatorie in sede civile o penale, in conformità alla
legge.
3) Modalità di trattamento.
Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15 e 17
della legge n. 675/1996 e dal d.P.R. n. 318/1999, concernenti i requisiti dei
dati personali, la sicurezza e i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti
a definire il profilo o la personalità degli interessati, il trattamento dei
dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di
organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti o alle
finalità sopra elencati.
Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso
dell'interessato e di informarlo in conformità a quanto previsto dagli articoli
10, 22 e 23 della legge n. 675/1996. Per le informazioni relative ai nascituri,
il consenso è prestato dalla gestante.
4) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 9,
comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996, i dati possono essere conservati, per
un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai
compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A
tal fine deve essere verificata periodicamente la stretta pertinenza e la non
eccedenza dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in
corso, da instaurare o cessati.
5) Comunicazione e diffusione dei dati.
Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge n. 675/1996, i
dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se
necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere
diffusi, salvo il caso in cui la diffusione riguardi dati resi manifestamente
pubblici dall'interessato e per i quali l'interessato stesso non abbia
manifestato successivamente la sua opposizione per motivi legittimi.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute, esclusi i dati
genetici, possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli
obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1), a soggetti pubblici e
privati, ivi compresi i fondi e le casse di assistenza sanitaria integrativa, le
aziende che svolgono attività strettamente correlate all'esercizio di
professioni sanitarie o alla fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o
di servizi, gli istituti di credito e le imprese assicurative, le associazioni
od organizzazioni di volontariato e i familiari dell'interessato.
6) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di
applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una
richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si
intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno
anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono
intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di
autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni
del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da
circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate
nella presente autorizzazione, relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta
del consenso comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato in
ragione, in particolare, del numero di persone interessate.
7) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di
regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più
restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:
dall'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n.135, il
quale prevede che la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere
effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona;
dall'art. 11 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale
dispone che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali è
effettuato un intervento di interruzione di gravidanza devono inviare al medico
provinciale competente per territorio una dichiarazione che non faccia menzione
dell'identità della donna;
dall'art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la
divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine della persona
offesa da atti di violenza sessuale.
Restano altresì fermi gli obblighi di legge che vietano la
rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle
notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici
previsti, in particolare, dal Codice di deontologia medica adottato il 3 ottobre
1998 dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri.
Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi
anche aggregati e di includerli, in particolare, nelle pubblicazioni a contenuto
scientifico o finalizzate all'educazione, alla prevenzione o all'informazione di
carattere sanitario.
8) Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1°
ottobre 2000, fino al 31 dicembre 2001.
La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, lì 20 settembre 2000
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