Garante per la protezione dei
dati personali
Autorizzazione n. 4/2000 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti
In data odierna, con la
partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio
Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge
n. 675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale;
Visto l'art. 22, comma 3 e comma 3 bis, della medesima legge,
rispettivamente modificato e introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135;
Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici
economici possono trattare tali dati solo previa autorizzazione di questa
Autorità e con il consenso scritto degli interessati;
Considerato che il Garante può rilasciare le autorizzazioni,
anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari o, con provvedimenti
generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma
7, legge n. 675/1996, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 29 settembre
1999 relativa al trattamento dei dati "sensibili" nei rapporti di lavoro,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 2
ottobre 1999 e avente efficacia fino al 30 settembre 2000;
Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni
generali rilasciate negli anni precedenti, che sono risultate uno strumento
idoneo per prescrivere ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia
degli interessati, tenendo conto dei diritti e degli interessi meritevoli di
tutela degli operatori che verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di
singoli provvedimenti autorizzatori;
Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove autorizzazioni
generali anche al fine di proseguire la semplificazione degli adempimenti che la
legge n. 675/1996 pone a carico di determinate categorie di titolari, nonché di
assicurare una migliore funzionalità dell'Ufficio del Garante e di armonizzare
le prescrizioni da impartire con le autorizzazioni, alla luce dell'esperienza
maturata;
Ritenuto opportuno che tali nuove autorizzazioni provvisorie
siano a tempo determinato, in conformità a quanto previsto dal regolamento
concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di questa Autorità
emanato con d. P. R. 31 marzo 1998, n. 501;
Ritenuta la necessità che anche le nuove autorizzazioni
prendano in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di dati, di
interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il
periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di tali
aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme
sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata
(art. 7, comma 5-quater);
Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni
princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i
trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali,
nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza
e l'identità personale, princìpi valutati anche sulla base delle raccomandazioni
adottate in materia dal Consiglio d'Europa;
Considerato che un numero elevato di trattamenti di dati
sensibili è effettuato da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi
professionali per l'espletamento delle rispettive attività professionali, e che
è pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di una autorizzazione
generale ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;
Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente
la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;
Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di
sicurezza previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con
d. P. R. 28 luglio 1999, n. 318;
Visto l'art. 14 del d. P. R. 31 marzo 1998, n. 501;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato
con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore il Prof. Giuseppe Santaniello;
Autorizza
i liberi professionisti iscritti in albi o elenchi
professionali a trattare i dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della
legge n. 675/1996, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
1) Ambito di applicazione.
L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, ai liberi
professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di
un'attività professionale in forma individuale o associata, o in conformità alle
norme di attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in
tema di attività di assistenza e consulenza.
Sono equiparati ai liberi professionisti i soggetti iscritti
nei corrispondenti albi o elenchi speciali istituiti anche ai sensi dell'art. 34
del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni e
integrazioni, recante l'ordinamento della professione di avvocato.
L'autorizzazione è rilasciata anche ai sostituti e agli
ausiliari che collaborano con il libero professionista ai sensi dell'art. 2232
del codice civile, ai praticanti e ai tirocinanti presso il libero
professionista, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento
o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista.
Il presente provvedimento non si applica al trattamento dei
dati sensibili effettuato:
dagli esercenti la professione sanitaria e dagli psicologi, dal
personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, ai quali si
riferisce l'autorizzazione generale n. 2/2000;
per la gestione delle prestazioni di lavoro o di collaborazione
di cui si avvale il libero professionista o taluno dei soggetti sopraindicati,
alla quale si riferisce l'autorizzazione generale n. 1/2000;
da soggetti privati che svolgono attività investigative, dai
giornalisti, dai pubblicisti e dai praticanti giornalisti di cui agli articoli
26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di
dati.
Il trattamento può riguardare i dati sensibili relativi ai
clienti.
I dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati ove
ciò sia strettamente indispensabile per l'esecuzione di specifiche prestazioni
professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.
In ogni caso, i dati devono essere pertinenti e non eccedenti
rispetto agli incarichi conferiti.
Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale deve essere effettuato anche nel rispetto della citata
autorizzazione generale n. 2/2000.
3) Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati sensibili può essere effettuato ai soli
fini dell'espletamento di un incarico che rientri tra quelli che il libero
professionista può eseguire in base al proprio ordinamento professionale, e in
particolare:
per curare gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza
ed assistenza sociale e fiscale nell'interesse di altri soggetti che sono parte
di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ai sensi della legge 11 gennaio
1979, n. 12, che disciplina la professione di consulente del lavoro;
per far valere o difendere un diritto anche da parte di un
terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di
arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa comunitaria,
dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi;
ai fini dello svolgimento da parte del difensore nel
procedimento penale delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di
attuazione del codice di procedura penale, anche a mezzo di sostituti e di
consulenti tecnici;
per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in
materia.
4) Modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato
unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente
correlate all'incarico conferito dal cliente.
Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e
28 della legge n. 675/1996 e dal d. P.R. n. 318/1999, concernenti i requisiti
dei dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati
volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il
trasferimento all'estero dei dati.
Restano inoltre fermi gli obblighi:
di informare l'interessato ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3,
della legge n. 675/1996, anche quando i dati sono raccolti presso terzi;
di acquisire il consenso scritto.
Se i dati sono raccolti per l'esercizio di un diritto in sede
giudiziaria o per le indagini difensive (punto 3), lettere b) e c),
l'informativa relativa ai dati raccolti presso terzi, e il consenso scritto,
sono necessari anche in riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute
o la vita sessuale, solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a
quello strettamente necessario al perseguimento di tali finalità, oppure per
altre finalità con esse non incompatibili.
Le informative devono permettere all'interessato di comprendere
agevolmente se il titolare del trattamento è un singolo professionista o
un'associazione di professionisti, ovvero se ricorre un'ipotesi di contitolarità
tra più liberi professionisti.
Resta ferma la facoltà del libero professionista di designare
quali responsabili o incaricati del trattamento i sostituti, gli ausiliari, i
tirocinanti e i praticanti presso il libero professionista, i quali, in tal
caso, possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla
collaborazione ad essi richiesta.
Analoga cautela deve essere adottata in riferimento agli
incaricati del trattamento preposti all'espletamento di compiti
amministrativi.
5) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9,
comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere
conservati, per il periodo di tempo previsto da leggi, dalla normativa
comunitaria o da regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello
strettamente necessario per adempiere agli incarichi conferiti.
A tal fine deve essere verificata la stretta pertinenza e la
non eccedenza dei dati rispetto agli incarichi.
I dati acquisiti in occasione di precedenti incarichi possono
essere mantenuti se pertinenti e non eccedenti rispetto a successivi
incarichi.
6) Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati sensibili possono essere comunicati e ove necessario
diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti strettamente pertinenti
all'espletamento dell'incarico conferito e nel rispetto, in ogni caso, del
segreto professionale.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
diffusi solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia (art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996).
I dati relativi alla vita sessuale non possono essere
diffusi.
7) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di
applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una
richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si
intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno
anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono
intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di
autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni
del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da
circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate
nella presente autorizzazione.
Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o dalla
normativa comunitaria o da regolamenti che stabiliscono divieti o limiti più
restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare dalle
leggi 20 maggio 1970, n. 300 e 5 giugno 1990, n. 135, nonché dalle norme volte a
prevenire discriminazioni.
Restano fermi, altresì, gli obblighi di legge che vietano la
rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle
notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici o di
buona condotta relativi alle singole figure professionali.
9) Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1°
ottobre 2000, fino al 31 dicembre 2001.
La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, lì 20 settembre 2000
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