Garante per la protezione dei
dati personali
Autorizzazione n. 5/2000 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari
In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano
Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente,
del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott.
Buttarelli, segretario generale;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge
n. 675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale;
Visto l'art. 22, comma 3 e comma 3 bis, della medesima
legge, rispettivamente modificato e introdotto dall'art. 5 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici
economici possono trattare tali dati solo previa autorizzazione di questa
Autorità e con il consenso scritto degli interessati;
Considerato che il Garante può rilasciare l'autorizzazione
anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti
generali, nei riguardi di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, modificato dall'art. 4, comma 1, del
decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 29 settembre
1999 relativa al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di
titolari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
il 2 ottobre 1999 e avente efficacia fino al 30 settembre 2000;
Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni
generali rilasciate negli anni precedenti, che sono risultate uno strumento
idoneo per prescrivere ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia
degli interessati, tenendo conto dei diritti e degli interessi meritevoli di
tutela degli operatori che verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di
singoli provvedimenti autorizzatori;
Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove autorizzazioni
generali anche al fine di proseguire la semplificazione degli adempimenti che la
legge n. 675/1996 pone a carico di determinate categorie di titolari, nonché di
assicurare una migliore funzionalità dell'Ufficio del Garante e di armonizzare
le prescrizioni da impartire con le autorizzazioni, alla luce dell'esperienza
maturata;
Ritenuto opportuno che tali nuove autorizzazioni provvisorie
siano a tempo determinato, in conformità a quanto previsto dal regolamento
concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di questa Autorità
emanato con d. P. R. 31 marzo 1998, n. 501;
Ritenuta la necessità che anche le nuove autorizzazioni
prendano in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di dati, di
interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il
periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di tali
aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme
sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata
(art. 7, comma 5-quater);
Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni
princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i
trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali,
nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza
e l'identità personale, princìpi valutati anche sulla base delle raccomandazioni
adottate in materia dal Consiglio d'Europa;
Considerato che numerosi trattamenti di dati sensibili sono
effettuati da persone fisiche o giuridiche operanti nei rami assicurativo,
previdenziale, assistenziale, bancario, finanziario e di intermediazione
finanziaria, nel settore turistico e del trasporto di persone, delle ricerche di
mercato, dei sondaggi di opinione o della selezione del personale, nonché della
mediazione a fini matrimoniali, e che è pertanto necessario che tali trattamenti
formino oggetto di un'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 41, comma 7,
della legge n. 675/1996;
Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente
la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;
Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di
sicurezza previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con
d. P. R. 28 luglio 1999, n. 318;
Visto l'art. 14 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato
con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore l'Ing. Claudio Manganelli;
AUTORIZZA
il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1,
della legge n. 675/1996, fatta eccezione dei dati idonei a rivelare la vita
sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
Capo I
Attività bancarie, creditizie, assicurative, di gestione di
fondi, del settore turistico, del trasporto.
1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione:
imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e
creditizia o assicurativa ed organismi che le riuniscono, anche se in stato di
liquidazione coatta amministrativa;
società ed altri organismi che gestiscono fondi-pensione o di
assistenza, ovvero fondi o casse di previdenza;
società ed altri organismi di intermediazione finanziaria, in
particolare per la gestione o l'intermediazione di fondi comuni di investimento
o di valori mobiliari;
società ed altri organismi che emettono carte di credito o
altri mezzi di pagamento, o che ne gestiscono le relative operazioni;
imprese che svolgono autonome attività strettamente connesse e
strumentali a quelle indicate nelle precedenti lettere, e relative alla
rilevazione dei rischi, al recupero dei crediti, a lavorazioni massive di
documenti, alla trasmissione dati, all'imbustamento o allo smistamento della
corrispondenza, nonché alla gestione di esattorie o tesorerie;
imprese che operano nel settore turistico o alberghiero o del
trasporto, le agenzie di viaggio e gli operatori turistici.
2) Finalità del trattamento.
La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per adempiere agli
obblighi anche precontrattuali che i soggetti di cui al punto 1) assumono, nel
proprio settore di attività, al fine di fornire specifici beni, prestazioni o
servizi richiesti dall'interessato.
L'autorizzazione è rilasciata anche per adempiere o per esigere
l'adempimento ad obblighi previsti, anche in materia fiscale, dalla normativa
comunitaria, dalla legge, dai regolamenti, o dai contratti collettivi, o
prescritti da autorità od organi di vigilanza o di controllo nei casi indicati
dalla legge o dai regolamenti.
Il trattamento avente tali finalità può riguardare anche la
tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri
documenti necessari per espletare compiti di organizzazione o di gestione
amministrativa di imprese, società, cooperative o consorzi.
3) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di
dati trattati.
Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti ai
soggetti ai quali sono forniti i beni, le prestazioni o i servizi, in misura
strettamente pertinente a quanto specificamente richiesto dall'interessato che
abbia manifestato il proprio consenso scritto ed informato. Nei medesimi limiti,
è possibile trattare dati relativi a terzi, allorché non sia altrimenti
possibile procedere alla fornitura al beneficiario dei beni, delle prestazioni o
dei servizi.
Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti
titolari di trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi
specificamente a ciascuno di essi.
4) Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati sensibili possono essere comunicati nei limiti
strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità di cui al punto 2), a
soggetti pubblici o privati, ivi compresi fondi e casse di previdenza ed
assistenza o società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice
civile, nonché, ove necessario, ai familiari dell'interessato.
I titolari del trattamento, anche ai fini dell'eventuale
comunicazione ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in
accoglimento di una richiesta dell'interessato (art. 13, comma 1, lettera c), n.
4) legge n. 675/1996), devono conservare un elenco dei destinatari delle
comunicazioni effettuate, recante un'annotazione delle specifiche categorie di
dati comunicati.
I dati sensibili non possono essere diffusi.
Capo II
Sondaggi e ricerche.
Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione e finalità del
trattamento .
Imprese, società, istituti ed altri organismi o soggetti
privati, ai soli fini del compimento di sondaggi di opinione, di ricerche di
mercato o di altre ricerche campionarie.
Il sondaggio o la ricerca devono essere effettuati per scopi
puntualmente determinati e legittimi, noti all'interessato.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di
dati trattati.
Il trattamento può riguardare i dati attinenti ai soggetti che
abbiano manifestato il proprio consenso informato e che abbiano risposto a
questionari o ad interviste effettuate nell'ambito di sondaggi di opinione, di
ricerche di mercato o di altre ricerche campionarie.
Il consenso deve essere manifestato in ogni caso per
iscritto.
I dati personali di natura sensibile possono essere trattati
solo se il trattamento di dati anonimi non permette al sondaggio o alla ricerca
di raggiungere i suoi scopi.
3) Conservazione dei dati.
Il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di
identificare gli interessati, neanche indirettamente, mediante un riferimento ad
una qualsiasi altra informazione.
I dati personali, individuali o aggregati, devono essere
distrutti o resi anonimi subito dopo la raccolta, e comunque non oltre la fase
contestuale alla registrazione dei campioni raccolti. La registrazione deve
essere effettuata senza ritardo anche nel caso in cui i campioni siano stati
raccolti in numero elevato.
Entro tale ambito temporale, resta ferma la possibilità per il
titolare della raccolta, nonché per i suoi responsabili o incaricati, di
utilizzare i dati personali al fine di verificare presso gli interessati la
veridicità o l'esattezza dei campioni.
4) Comunicazione dei dati.
I dati sensibili non possono essere né comunicati né
diffusi.
I campioni del sondaggio o della ricerca possono essere
comunicati o diffusi in forma individuale o aggregata, sempreché non possano
essere associati, anche a seguito di trattamento, ad interessati identificati o
identificabili.
Capo III
Attività di elaborazione di dati.
Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione.
Imprese, società, istituti ed altri organismi o soggetti
privati, titolari autonomi di un'attività svolta nell'interesse di altri
soggetti, e che presuppone l'elaborazione di dati ed altre operazioni di
trattamento eseguite in materia di lavoro ovvero a fini contabili, retributivi,
previdenziali, assistenziali e fiscali.
Prescrizioni applicabili.
Il trattamento è regolato dalle autorizzazioni:
n. 1/2000, rilasciata il 20 settembre 2000, concernente il
trattamento dei dati sensibili a cura, in particolare, delle parti di un
rapporto di lavoro qualora le finalità perseguite siano quelle indicate al punto
3) di tale autorizzazione;
n. 4/2000, rilasciata il 20 settembre 2000, riguardante il
trattamento dei dati sensibili ad opera dei liberi professionisti e di altri
soggetti equiparati, qualora le finalità perseguite siano quelle indicate al
punto 3) di tale autorizzazione.
Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti
titolari di trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi
specificamente a ciascuno di essi.
Capo IV
Attività di selezione del personale.
1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione e
finalità del trattamento.
La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta,
alle imprese, alle società, agli istituti e agli altri organismi o soggetti
privati, titolari autonomi di un'attività svolta anche di propria iniziativa
nell'interesse di terzi, ai soli fini della ricerca o della selezione di
personale.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di
dati trattati.
Il trattamento può riguardare i dati idonei a rivelare lo stato
di salute e l'origine razziale ed etnica dei candidati all'instaurazione di un
rapporto di lavoro o di collaborazione, solo se la loro raccolta è giustificata
da scopi determinati e legittimi ed è strettamente indispensabile per instaurare
tale rapporto.
Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute
dei familiari o dei conviventi dei candidati è consentito con il consenso
scritto degli interessati e qualora sia finalizzato al riconoscimento di uno
specifico beneficio in favore dei candidati, in particolare ai fini di
un'assunzione obbligatoria o del riconoscimento di un titolo derivante da
invalidità o infermità, da eventi bellici o da ragioni di servizio.
Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti
titolari di trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi
specificamente a ciascuno di essi.
Il trattamento deve riguardare le sole informazioni
strettamente pertinenti a tale finalità, sia in caso di risposta a questionari
inviati anche per via telematica, sia nel caso in cui i candidati forniscano
dati di propria iniziativa, in particolare attraverso l'invio di
curricula.
Non è consentito il trattamento dei dati:
idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, l'origine
razziale ed etnica, e la vita sessuale;
inerenti a fatti non rilevanti ai fini della valutazione
dell'attitudine professionale del lavoratore;
in violazione delle norme in materia di pari opportunità o
volte a prevenire discriminazioni.
3) Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
comunicati nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità di
cui ai punti 1) e 2), a soggetti pubblici o privati che siano specificamente
menzionati nella dichiarazione di consenso dell'interessato.
I dati sensibili non possono essere diffusi.
Capo V
Mediazione a fini matrimoniali.
Soggetti ai quali è rilasciata
l'autorizzazione.
La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta,
alle imprese, alle società, agli istituti e agli altri organismi o soggetti
privati che esercitano, anche attraverso agenzie autorizzate, un'attività di
mediazione a fini matrimoniali o di instaurazione di un rapporto di
convivenza.
2) Finalità del trattamento.
L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, ai soli
fini dell'esecuzione dei singoli incarichi conferiti in conformità alle leggi e
ai regolamenti.
3) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento può riguardare i soli dati sensibili attinenti
alle persone direttamente interessate al matrimonio o alla convivenza.
Non è consentito il trattamento di dati relativo a persone
minori di età in base all'ordinamento del Paese di appartenenza o, comunque, in
base alla legge italiana.
4) Categorie di dati oggetto di trattamento.
Il trattamento può riguardare i soli dati e le sole operazioni
che risultino indispensabili in relazione allo specifico profilo o alla
personalità descritto o richiesto dalle persone interessate al matrimonio o alla
convivenza.
I dati devono essere forniti personalmente dai medesimi
interessati.
L'informativa preliminare al consenso scritto deve porre in
particolare evidenza le categorie di dati trattati e le modalità della loro
comunicazione a terzi.
Comunicazione dei dati.
I dati possono essere comunicati nei limiti strettamente
pertinenti all'esecuzione degli specifici incarichi ricevuti.
I titolari del trattamento, anche ai fini dell'eventuale
comunicazione ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in
accoglimento di una richiesta dell'interessato (art. 13, comma 1, lettera c), n.
4), della legge n. 675/1996), devono conservare un elenco dei destinatari delle
comunicazioni effettuate, recante un'annotazione delle specifiche categorie di
dati comunicati.
L'eventuale diffusione anche per via telematica di taluni dati
sensibili deve essere oggetto di apposita autorizzazione di questa Autorità.
Norme finali.
Restano fermi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge e dai
regolamenti, in particolare nell'ambito della legge penale e della disciplina di
pubblica sicurezza, nonché in materia di tutela dei minori.
Capo VI
Prescrizioni comuni a tutti i trattamenti
Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti
ivi indicati si applicano, altresì, le seguenti prescrizioni:
Dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute
deve essere effettuato anche nel rispetto dell'autorizzazione n. 2/2000,
rilasciata il 20 settembre 2000.
Il trattamento dei dati genetici non è consentito nei casi
previsti dalla presente autorizzazione.
2) Modalità di trattamento.
Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e
28 della legge n. 675/1996 e dal d.P.R. n. 318/1999, concernenti i requisiti dei
dati personali, la sicurezza e i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti
a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il
trasferimento all'estero dei dati, il trattamento dei dati sensibili deve essere
effettuato unicamente con logiche e forme di organizzazione dei dati
strettamente correlate alle finalità indicate nei capi che precedono.
Resta inoltre fermo l'obbligo di informare l'interessato, ai
sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, della legge n. 675/1996, anche quando i dati
sono raccolti presso terzi.
3) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9,
comma 1, lett. e) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati sensibili possono
essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per
perseguire le finalità ovvero per adempiere agli obblighi o agli incarichi
menzionati nei precedenti capi, verificando anche periodicamente la stretta
pertinenza e la non eccedenza dei dati trattati.
Restano fermi i diversi termini di conservazione previsti dalle
leggi o dai regolamenti.
Resta altresì fermo quanto previsto nel capo II in materia di sondaggi e di
ricerche.
4) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di
applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una
richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si
intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno
anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono
intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di
autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni
del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da
circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate
nella presente autorizzazione.
5) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa
comunitaria, da norme di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o
limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in
particolare:
dalla legge 20 maggio 1970, n. 300;
dalla legge 5 giugno 1990, n. 135.
Restano altresì fermi gli obblighi deontologici, nonché gli
obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a
proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale.
Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi
anche aggregati.
6) Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1°
ottobre 2000, fino al 31 dicembre 2001.
La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, lì 20 settembre 2000
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