Garante per la protezione dei
dati personali
Autorizzazione n. 6/2000 al trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori privati
In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano
Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof.
Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge
n. 675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale;
Considerato che il trattamento di questi dati da parte di
privati ed enti pubblici economici è permesso, di regola, solo previa
autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati
(art. 22, comma 1, legge n. 675/1996);
Considerato che una speciale disposizione (art. 22, comma 4,
legge n. 675/1996) permette di trattare i dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale senza il consenso degli interessati, quando il
trattamento autorizzato dal Garante è necessario per svolgere una investigazione
nell'ambito di un procedimento penale (articoli 190 del codice di procedura
penale e 38 delle relative norme di attuazione) o, comunque, per far valere o
difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello
dell'interessato;
Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 29 settembre
1999 relativa al trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli
investigatori privati, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana il 2 ottobre 1999 e avente efficacia fino al 30 settembre 2000;
Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni
generali rilasciate negli anni precedenti, che sono risultate uno strumento
idoneo per prescrivere ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia
degli interessati, tenendo conto dei diritti e degli interessi meritevoli di
tutela degli operatori che verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di
singoli provvedimenti autorizzatori;
Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove autorizzazioni
generali anche al fine di proseguire la semplificazione degli adempimenti che la
legge n. 675/1996 pone a carico di determinate categorie di titolari, nonché di
assicurare una migliore funzionalità dell'Ufficio del Garante e di armonizzare
le prescrizioni da impartire con le autorizzazioni, alla luce dell'esperienza
maturata;
Considerato che il Garante ha rilasciato un'autorizzazione di
ordine generale relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale (n. 2/2000, rilasciata il 20 settembre 2000), anche in riferimento alle
predette finalità di ordine giudiziario;
Considerato che numerosi trattamenti aventi tali finalità sono
effettuati con l'ausilio di investigatori privati, e che è pertanto opportuno
integrare le prescrizioni dell'autorizzazione n. 2/2000 mediante un ulteriore
provvedimento di ordine generale che tenga conto dello specifico contesto
dell'investigazione privata, anche al fine di armonizzare le prescrizioni da
impartire alla categoria;
Ritenuta la necessità di applicare anche al caso di specie le
considerazioni già espresse con l'autorizzazione n. 2/2000 per ciò che riguarda
la natura provvisoria delle autorizzazioni generali e i criteri direttivi
prescelti per la determinazione delle relative prescrizioni;
Considerato che ulteriori misure ed accorgimenti saranno
prescritti dal Garante all'atto della sottoscrizione dell'apposito codice di
deontologia e di buona condotta in via di emanazione (art. 22, comma 4, legge n.
675/1996);
Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente
la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;
Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di
sicurezza previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con
d. P. R. 28 luglio 1999, n. 318;
Visto l'art. 14 del d. P. R. 31 marzo 1998, n. 501;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato
con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore l'Ing. Claudio Manganelli;
Autorizza
gli investigatori privati a trattare i dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale, secondo le prescrizioni di seguito
indicate.
1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.
La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta,
alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle associazioni e
agli organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata
con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni e integrazioni).
Il trattamento può essere effettuato unicamente:
per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far
valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello
del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero un diritto della personalità
o un altro diritto fondamentale ed inviolabile;
su incarico di un difensore nell'ambito del procedimento
penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da
utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (articoli 190 del
codice di procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione).
Restano ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai
fini dello svolgimento delle investigazioni nel procedimento penale o per
l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, in particolare:
nell'ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/2000,
rilasciata il 20 settembre 2000);
relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale (autorizzazione generale n. 2/1999, rilasciata il 20 settembre
2000);
da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni
(autorizzazione generale n. 3/2000, rilasciata il 20settembre 2000);
da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi
professionali, ivi inclusi i difensori e i relativi sostituti ed ausiliari
(autorizzazione generale n. 4/2000, rilasciata il 20 settembre 2000);
relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione
generale n. 7/2000, rilasciata il 20 settembre 2000).
2) Categorie di dati e interessati ai quali i dati si
riferiscono.
Il trattamento può riguardare i dati idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale, qualora ciò sia strettamente indispensabile per
eseguire specifici incarichi conferiti per scopi determinati e legittimi
nell'ambito delle finalità di cui al punto 1).
I dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli
incarichi conferiti.
3) Modalità di trattamento.
Gli investigatori privati non possono intraprendere di propria
iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Tali attività possono essere
eseguite esclusivamente sulla base di un apposito incarico conferito per
iscritto, anche da un difensore, per le esclusive finalità di cui al punto
1).
L'atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il
diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento
penale al quale l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di
fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui
questa deve essere conclusa.
I dati devono essere registrati ed elaborati mediante logiche e
forme di organizzazione strettamente correlate alle finalità di cui al punto
1).
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
deve essere informata ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996,
ponendo in particolare evidenza l'identità e la qualità professionale
dell'investigatore, nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati.
Nel caso in cui i dati sono raccolti presso terzi, è necessario
informare l'interessato e acquisire il suo consenso scritto (articoli 10, commi
3 e 4 e 22, comma 4, legge n. 675/1996), solo se i dati sono trattati per un
periodo superiore a quello strettamente necessario per esercitare il diritto in
sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive, oppure se i dati
sono utilizzati per ulteriori finalità non incompatibili con quelle
precedentemente perseguite.
Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono
essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al
fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da
adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto
alla prova.
L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico
ricevuto e non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente
all'atto del conferimento dell'incarico.
Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati
quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto
dagli articoli 8 e 19 della legge n. 675/1996, l'investigatore privato deve
vigilare con cadenza almeno settimanale sulla puntuale osservanza delle norme di
legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli
dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.
Per quanto non previsto nella presente autorizzazione, il
trattamento deve essere effettuato nel rispetto delle ulteriori prescrizioni
contenute nell'autorizzazione generale n. 2/2000, in particolare per ciò che
riguarda le informazioni relative ai nascituri e ai dati genetici.
Il trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni
di un apposito codice di deontologia e di buona condotta, in via di emanazione
ai sensi degli articoli 22, comma 4 e 31, comma 1, lettera h), della
legge n. 675/1996.
4) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9,
comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere
conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per
eseguire l'incarico ricevuto.
A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante
controlli periodici, la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto
alle finalità perseguite e all'incarico conferito.
Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il
trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata
comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico.
La mera pendenza del procedimento al quale l'investigazione è
collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della
formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una
giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore
privato.
5) Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha
conferito l'incarico.
I dati non possono essere comunicati ad un altro investigatore
privato, salvo che questi sia stato indicato nominativamente nell'atto di
incarico e la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dei compiti
affidati.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
diffusi solo se è necessario per finalità di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati (art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996), con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
I dati relativi alla vita sessuale non possono essere
diffusi.
6) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di
applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una
richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si
intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno
anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono
intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di
autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni
del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da
circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate
nella presente autorizzazione.
7) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa
comunitaria, ovvero da norme di legge o di regolamento, che stabiliscono divieti
o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:
dagli articoli 4 (impianti e apparecchiature per finalità di
controllo a distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del lavoratore
o su altri fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine
professionale) della legge 20 maggio 1970, n. 300;
dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di
sieropositività e di infezione da HIV;
dalle norme processuali o volte a prevenire discriminazioni;
dall'art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la
divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine della persona
offesa da atti di violenza sessuale.
Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e
28 della legge n. 675/1996 e dal d. P.R. n. 318/1999 concernenti i requisiti dei
dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti
a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il
trasferimento all'estero dei dati.
Restano fermi, in particolare, gli obblighi previsti in tema di
liceità e di correttezza nell'uso di strumenti o apparecchiature che permettono
la raccolta di informazioni anche sonore o visive, ovvero in tema di accesso a
banche dati o di cognizione del contenuto della corrispondenza e di
comunicazioni o conversazioni telefoniche, telematiche o tra soggetti presenti.
Resta ferma la facoltà per le persone fisiche di trattare
direttamente dati per l'esclusivo fine della tutela di un proprio diritto in
sede giudiziaria, anche nell'ambito delle investigazioni relative ad un
procedimento penale. In tali casi, la legge n. 675/1996 non si applica anche se
i dati sono comunicati occasionalmente ad una autorità giudiziaria o a terzi,
sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione (art. 3 legge n. 675/1996).
Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2000, fino
al 31 dicembre 2001.
La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, lì 20 settembre 2000
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