Garante per la protezione dei
dati personali
Autorizzazione n. 7/2000 al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici
In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano
Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof.
Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 24, comma 1, della medesima
legge, che ammette il trattamento di dati personali idonei a rivelare i
provvedimenti giudiziari indicati nell'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e
3, del codice di procedura penale, da parte di soggetti pubblici e privati e di
enti pubblici economici, "soltanto se autorizzato da espressa disposizione di
legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise
operazioni autorizzate";
Constatata la necessità di evitare che diversi soggetti privati
ed enti pubblici economici debbano interrompere alcuni trattamenti di dati che
risultano giustificati da una finalità di rilevante interesse pubblico in
ragione della loro natura e degli scopi ai quali essi sono strumentali;
Considerato che diversi trattamenti dei predetti dati da parte
di soggetti pubblici sono disciplinati nel decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 135, nonché nel provvedimento del Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999 -
13 gennaio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 26 febbraio
2000;
Considerato che i trattamenti dei medesimi dati giudiziari da
parte dei soggetti pubblici, per finalità non previste nel capo II del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135, devono essere autorizzati dal Garante ai
sensi dell'art. 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Ritenuta la necessità di autorizzare i soggetti pubblici al
trattamento dei dati di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del
codice di procedura penale, e ciò al fine di consentire l'accertamento
dell'assenza di alcune situazioni che la normativa in materia di appalti
pubblici considera quali cause di esclusione dalla partecipazione a gare
d'appalto, in modo che, per esigenze di buon andamento e imparzialità
dell'azione amministrativa, i soggetti operanti in materia presentino i
requisiti previsti di professionalità e correttezza;
Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere
autorizzato dal Garante anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari
oppure, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di
trattamenti (art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, come modificato
dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni al
trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti
pubblici economici e soggetti pubblici rilasciate il 10 maggio 1999, come
integrata con provvedimenti del 3 giugno 1999 e del 9 settembre 1999 e 29
settembre 1999, che sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere ed
uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati, tenendo
conto dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che
verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli provvedimenti
autorizzatori;
Ritenuto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione generale
in ordine ai dati di carattere giudiziario citati in premessa, al fine di
semplificare gli adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, di armonizzare le
prescrizioni da impartire ad una ampia categoria di titolari del trattamento e
di favorire altresì la funzionalità dell'Ufficio del Garante, alla luce
dell'esperienza maturata;
Considerato che l'art. 8, par. 5, della direttiva 95/46/CE
prevede specifiche garanzie per i dati sopraindicati e per altre categorie di
dati a carattere giudiziario, in quanto ammette il trattamento dei dati relativi
alla più ampia categoria delle "infrazioni, . condanne penali o . misure di
sicurezza" ".solo sotto controllo dell'autorità pubblica, o se vengono
fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale, fatte
salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro in base ad una
disposizione nazionale che preveda garanzie appropriate e specifiche",
sempreché un "registro completo" delle condanne penali sia tenuto
"solo sotto il controllo dell'autorità pubblica";
Ritenuto che in vista della completa attuazione legislativa di
tale disciplina comunitaria è opportuno che la presente autorizzazione generale
non rechi disposizioni particolarmente dettagliate, in modo da evitare che
l'attività dei titolari dei trattamenti sia soggetta a modifiche sostanziali nel
corso di un breve periodo di tempo, ferme restando alcune garanzie per gli
interessati;
Ritenuta la necessità di favorire la prosecuzione dell'attività
di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, in particolare per
quanto riguarda la diffusione di dati relativi a precedenti giurisprudenziali,
in ragione sia dell'affinità che tali attività presentano con quelle di
manifestazione del pensiero già disciplinate dagli articoli 12, 20 e 25 della
legge n. 675/1996, sia della possibile adozione di norme volte a favorire lo
sviluppo dell'informatica giuridica;
Ritenuto, tuttavia, opportuno che la presente autorizzazione
prenda comunque in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di
interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il
periodo di conservazione dei dati, in quanto la disciplina di tali aspetti è
prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme
sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata
(art. 7, comma 5-quater);
Considerata la necessità che sia garantito, anche nell'attuale
fase transitoria, il rispetto di alcuni princìpi volti a ridurre al minimo i
rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i
diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, specie
per quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale;
Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente
la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;
Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di
sicurezza previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con
d. P. R. 28 luglio 1999, n. 318;
Visto l'art. 14 del d. P. R. 31 marzo 1998, n. 501;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato
con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore il Prof. Giuseppe Santaniello;
Autorizza
i trattamenti di dati personali idonei a rivelare i
provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice
di procedura penale, per le rilevanti finalità di interesse pubblico di seguito
specificate ai sensi dell'art. 24 della legge n. 675/1996 e secondo le seguenti
prescrizioni:
Capo I
Rapporti di lavoro
1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.
L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta di parte,
a persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che:
sono parte di un rapporto di lavoro;
utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o
temporanee ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (in materia di
prestazioni di lavoro temporaneo);
conferiscono un incarico professionale a consulenti, liberi
professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.
Il trattamento deve essere strettamente necessario per
adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire
specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti
o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della gestione del
rapporto di lavoro, anche autonomo o non retribuito od onorario.
L'autorizzazione è altresì rilasciata a soggetti che in
relazione ad un'attività di composizione di controversie esercitata in
conformità alla legge svolgono un trattamento strettamente necessario al
medesimo fine.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento può riguardare dati attinenti a soggetti che
hanno assunto o intendono assumere la qualità di:
lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro temporaneo
o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione lavoro, ovvero di
associati anche in compartecipazione o di titolari di borse di lavoro e di
rapporti analoghi;
amministratori o membri di organi esecutivi o di controllo;
consulenti e liberi professionisti, agenti, rappresentanti e
mandatari.
CAPO II
Organismi di tipo associativo e fondazioni
1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.
L'autorizzazione è rilasciata anche senza richiesta:
ad associazioni anche non riconosciute, ivi compresi partiti e
movimenti politici, associazioni ed organizzazioni sindacali, patronati,
associazioni a scopo assistenziale o di volontariato, a fondazioni, comitati e
ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno
di personalità giuridica, nonché a cooperative sociali e società di mutuo
soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile
1886, n. 3818;
ad enti ed associazioni anche non riconosciute che curano il
patrocinio, il recupero, l'istruzione, la formazione professionale, l'assistenza
socio-sanitaria, la beneficenza e la tutela di diritti in favore dei soggetti
cui si riferiscono i dati o dei relativi familiari e conviventi.
Il trattamento deve essere strettamente necessario per
perseguire scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo,
dallo statuto o da un contratto collettivo.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento può riguardare dati attinenti:
ad associati, soci e aderenti, nonché, nei casi in cui
l'utilizzazione dei dati sia prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto, a
soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione;
a beneficiari, assistiti e fruitori delle attività o dei
servizi prestati dall'associazione, dall'ente o dal diverso organismo.
CAPO III
Liberi professionisti
1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.
L'autorizzazione è rilasciata anche senza richiesta ai:
liberi professionisti, anche associati, tenuti ad iscriversi in
albi o elenchi per l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale
o associata, o in conformità alle norme di attuazione dell'art. 24, comma 2,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di attività di assistenza e
consulenza;
soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali,
istituiti anche ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento della
professione di avvocato;
sostituti e ausiliari che collaborano con il libero
professionista ai sensi dell'art. 2232 del codice civile, praticanti e
tirocinanti, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o
siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento può riguardare dati attinenti ai clienti.
I dati relativi ai terzi possono essere trattati solo ove ciò
sia strettamente indispensabile per eseguire specifiche prestazioni
professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.
CAPO IV
Imprese bancarie ed assicurative ed altri
trattamenti
Ambito di applicazione e finalità del trattamento.
L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta:
ad imprese autorizzate o che intendono essere autorizzate
all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, assicurativa o dei fondi
pensione, anche se in stato di liquidazione coatta amministrativa, ai fini:
1) dell'accertamento, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti,
del requisito di onorabilità nei confronti di soci e titolari di cariche
direttive o elettive; 2) dell'accertamento, nei soli casi espressamente
previsti dalla legge, di requisiti soggettivi e di presupposti interdittivi in
particolare ai sensi del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sull'assegno
bancario; 3) dell'accertamento di responsabilità in relazione a sinistri
o eventi attinenti alla vita umana; 4) dell'accertamento di situazioni di
concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, in
relazione ad illeciti direttamente connessi con la medesima attività. Per questi
ultimi casi, limitatamente ai trattamenti di dati registrati in una specifica
banca di dati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 675/1996, il
titolare deve inviare al Garante una dettagliata relazione sulle modalità del
trattamento.
a soggetti titolari di un trattamento di dati svolto
nell'ambito di un'attività di richiesta, acquisizione e consegna di atti e
documenti presso i competenti uffici pubblici, effettuata su incarico degli
interessati;
alle società di intermediazione mobiliare, alle società di
investimento a capitale variabile, e alle società di gestione del risparmio e
dei fondi pensione, ai fini dell'accertamento dei requisiti di onorabilità in
applicazione dei decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58 e 21 aprile 1993,
n. 124, dei decreti ministeriali 11 novembre 1998, n. 468 e 14 gennaio 1997, n.
211 e di eventuali altre norme di legge o di regolamento.
2) Ulteriori trattamenti.
L'autorizzazione è rilasciata altresì:
a chiunque, per far valere o difendere un diritto anche da
parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle
procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla
normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempreché il
diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato e
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario per il suo perseguimento;
a chiunque, per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in
materia;
a persone fisiche e giuridiche, istituti, enti ed organismi che
esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata con licenza
prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni e integrazioni). Il trattamento deve essere necessario: 1)
per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere
in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello del soggetto al
quale si riferiscono i dati, ovvero di un diritto della personalità o di un
altro diritto fondamentale ed inviolabile; 2) su incarico di un difensore
nell'ambito del procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a
favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del
diritto alla prova (articoli 190 del codice di procedura penale e 38 delle
relative norme di attuazione);
a chiunque, per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni
di legge in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale, contenute anche nella legge 19 marzo
1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, o per poter produrre la
documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto.
ai soggetti pubblici, ai fini dell'accertamento del requisito
di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gara d'appalto, come
previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici, e, in particolare,
dall'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come da ultimo
modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402.
CAPO V
Documentazione giuridica
Ambito di applicazione e finalità del trattamento.
L'autorizzazione è rilasciata per il trattamento, ivi compresa
la diffusione, di dati per finalità di documentazione, di studio e di ricerca in
campo giuridico, in particolare per quanto riguarda la raccolta e la diffusione
di dati relativi a pronunce giurisprudenziali.
CAPO VI
Prescrizioni comuni a tutti i trattamenti
Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti
ivi indicati si applicano, altresì, le seguenti prescrizioni:
1)Dati trattati.
Possono essere trattati i soli dati essenziali per le finalità
per le quali è ammesso il trattamento e che non possano essere adempiute, caso
per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa.
2) Modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati deve essere effettuato unicamente con
logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli
obblighi, ai compiti o alle finalità precedentemente indicati.
Fuori dei casi previsti dai Capi IV, punto 2 e V, o nei quali
la notizia è acquisita da fonti accessibili a chiunque, i dati devono essere
forniti dagli interessati, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 689
del codice di procedura penale in tema di richiesta di certificati, salvo quanto
previsto dall'art. 688 del medesimo codice per ciò che riguarda l'acquisizione
di certificati del casellario giudiziale da parte di amministrazioni pubbliche e
di enti incaricati di pubblici servizi.
3) Conservazione dei dati.
Con riferimento all'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1,
lett. e) della legge n. 675/1996, i dati possono essere conservati per il
periodo di tempo previsto da leggi o regolamenti e, comunque, per un periodo non
superiore a quello strettamente necessario per le finalità perseguite.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c), d) ed e) della legge,
i soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento
dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. Al fine di assicurare che i
dati siano strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità
medesime, i soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto tra i dati
e i singoli obblighi, compiti e prestazioni. I dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono
essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per
la verifica dell'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui
si riferiscono direttamente gli obblighi, i compiti e le prestazioni.
4) Comunicazione e diffusione.
I dati possono essere comunicati e, ove previsto dalla legge,
diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti strettamente necessari per le
finalità perseguite e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale e
delle altre prescrizioni sopraindicate.
5) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di
applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una
richiesta di autorizzazione al Garante, qualora il trattamento che si intende
effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno
anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono
intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante si riserva l'adozione di ogni altro provvedimento
per i trattamenti non considerati nella presente autorizzazione.
Per quanto riguarda invece i trattamenti disciplinati nel
presente provvedimento, il Garante non prenderà in considerazione richieste di
autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle relative
prescrizioni, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del
tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente
autorizzazione.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di
regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più
restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle
disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta
al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di
lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni
politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti
ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
6) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1°
ottobre 2000, fino al 31 dicembre 2001.
La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, lì 20 settembre 2000
|