Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali
nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi dell'art. 25 della legge 31
dicembre 1996 n. 675
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 29 luglio
1998
(G. U. 3 agosto 1998 n. 179).
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Visto l'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come
modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, secondo
il quale il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione
giornalistica deve essere effettuato sulla base di un apposito codice di
deontologia, recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportati alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale
tale codice è applicabile anche all'attività dei pubblicisti e dei praticanti
giornalisti, nonché a chiunque tratti temporaneamente i dati personali al fine
di utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di saggi e di altre
manifestazioni di pensiero;
Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il
codice di deontologia è adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti in cooperazione con il Garante, il quale ne promuove l'adozione e ne
cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la
quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad adottare il
codice entro il previsto termine di sei mesi dalla data di invio della nota
stessa;
Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il
quale il Garante ha aderito alla richiesta di breve differimento del predetto
termine di sei mesi, presentata il 19 novembre dal presidente del Consiglio
nazionale dell'ordine;
Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997,
con il quale il Garante ha segnalato al Consiglio nazionale dell'ordine alcuni
criteri da tenere presenti nel bilanciamento delle libertà e dei diritti
coinvolti dall'attività giornalistica;
Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale
il Garante ha formulato altre osservazioni sul primo schema di codice elaborato
dal Consiglio nazionale dell'ordine e trasmesso al Garante con nota prot. n.
7182 del 30 dicembre 1997;
Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale
il Garante, sulla base della prima esperienza di applicazione della legge n. 675
del 1996 e dello schema di codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di
grazia e giustizia l'opportunità di una revisione dell'art. 25 della legge, che
è stato poi modificato con il citato decreto legislativo 13 maggio 1998, n.
171;
Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale
il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad apportare alcune
residuali modifiche all'ulteriore schema approvato dallo stesso Consiglio nella
seduta del 26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n. 1074
dell'8 aprile;
Constatata l'idoneità delle misure e degli accorgimenti a
garanzia degli interessati previsti dallo schema definitivo del codice di
deontologia trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale dell'ordine con nota
prot. n. 2210 del 15 luglio 1998;
Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge
n. 675 del 1996, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a
cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione;
dispone
la trasmissione del codice di deontologia che figura in
allegato all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e
giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Allegato
ORDINE DEI GIORNALISTI
Consiglio nazionale
Codice deontologico relativo al trattamento dei
dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi dell'art. 25
della legge 31 dicembre 1996 n. 675
Articolo 1 - Princìpi generali
1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti
fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con
la libertà di stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione
giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione
essenziale per l'esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la
registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende
relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche
scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività
giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano
nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati
personali ad opera di banche-dati o altri soggetti. Su questi princìpi trovano
fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9
della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione
europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675 del 1996.
Articolo 2 - Banche-dati di uso redazionale e tutela degli
archivi personali dei giornalisti
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle
operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675 del 1996
rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della
raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda
altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e
pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a
fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della
legge n. 675 del 1996.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche-dati di
uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico,
mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo
dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675 del 1996. Le
imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile
del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per
esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675 del 1996.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali
all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 69 del 1963 e dell'art. 13, comma 5, della legge n.
675 del 1996.
4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto
il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua
professione.
Articolo 3 - Tutela del domicilio
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata
dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto
delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.
Articolo 4 - Rettifica
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e
inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi
stabiliti dalla legge.
Articolo 5 - Diritto all'informazione e dati personali
1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine
razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a
rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce
il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto
dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad
altri soggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi
noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico,
è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli
di tutela.
Articolo 6 - Essenzialità dell'informazione
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico
o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando
l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione
dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in
cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano
funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun
rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla
libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero
costituzionalmente garantita a tutti.
Articolo 7 - Tutela del minore
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non
pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce
particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto
conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non
siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre
considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora,
tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti
di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti
minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la
pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i
princìpi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».
Articolo 8 - Tutela della dignità delle persone
1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista
non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in
fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su
dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o
dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati
fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini
e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o
manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.
Articolo 9 - Tutela del diritto alla non discriminazione
1. Nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il
giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non
discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni
personali, fisiche o mentali.
Articolo 10 - Tutela della dignità delle persone malate
1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute
di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la
dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di
malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di
interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento
dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della
persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o
pubblica.
Articolo 11 - Tutela della sfera sessuale della persona
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini
sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento
dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona
se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Articolo 12 - Tutela del diritto di cronaca nei
procedimenti penali
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non
si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675 del 1996.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice
di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i
princìpi di cui all'art. 5.
Articolo 13 - Ambito di applicazione, sanzioni
disciplinari
1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti
professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche
occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge
n. 69 del 1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti,
negli elenchi o nel registro.
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