Tribunale
di Bologna - Ordinanza del 20 marzo 2000
(Italia Com c. Bardi
)
Il
Giudice dell'Esecuzione Mobiliare
Provvedendo
ai sensi degli artt. 618 e 624 cpc,sull'opposizione proposta da Italia
Com avverso l'esecuzione intrapresa da Bardi Maurizio (n. 3416/99 R.G.),
così provvede, a scioglimento della riserva del verbale di udienza del
6 marzo 2000:
Vista
la costituzione del creditore opposto;
Lettala
memoria depositata dall'opponente all'udienza di comparizione e quella
di replica del creditore in data 16/03/2000;
Premesso
che
la legge marchi novellata dal d.lgs. 480/92 ha affermato il principio
della libera cedibilità del marchio (ovvero non più connessa a quella
di altri elementi aziendali), riconoscendo, altresì, la legittimità
della cessione parziale del marchio (ovvero solo per una parte dei
prodotti o servizi peri quali è stato registrato);
Considerato,
per contro,
che,
come prescritto dagli artt. 2573 c.c. e 15 comma 4° Lma.,in ogni caso
dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno
in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali
nell'apprezzamento del pubblico;
Rilevato
che,
nel caso di specie, il marchio oggetto della procedura coincide non solo
con la ditta, ma anche con la denominazione sociale "Italia Com»),non
essendo ipotizzabile una separazione della titolarità, con conseguente,
configurazione di ipotesi sia‑di concorrenza sleale, ce di
pubblicità ingannevole, alla stregua dell'attività dell'opponente
(consorzio con attività esterna);
Che
ricorre, altresì, il rischio, vietato tuttora dalla Lma.,di identità di
un marchio ad una ditta o denominazione sociale o insegna altrui, con
conseguente pericolo di confondibilità;
Rilevato,
quanto
al domain name, pure assoggettato ad esecuzione forzata, che anche in
questo caso ricorrono le ipotesi sopra avanzate, essendo lo stesso un
indirizzo su Internet con la funzione di individuare un computer
allacciato alla rete. atteso che anch'esso coincide‑con la
denominazione Sociale (Italia.com);
Che,
d'altro canto, lo stesso ha natura giuridica non ben individuata, non
essendo u n diritto reale, né tantomeno un diritto di credito, ma
essendo prevalente il profilo distintivo dell'utilizzatore del sito
Internet, che presenta maggiori affinità con la figura dell'insegna;
Ritenuto
che,
ciò premesso, devono avanzarsi dubbi sulla pignorabilità devo stesso,
dato che il domain name serve ad identificare non solo il marchio, ma
ogni segno distintivo ed identificativo dell'utilizzatore ed è quindi
prevalente il collegamento al «soggetto», onde non si comprende come
possa essere venduto a terzi e da questi utilizzato;
Ritenuto
in ha conclusiva
che
l'opposizione appare apprezzabilmente fondata‑e, pertanto,
opportuna è la concessione della sospensione dell'esecuzione, dato l'evidente pregiudizio chela vendita a terzi dei beni pignorati
provocherebbe sull'opponente;
Che
l'opponente dovrà, pertanto, riassumere.il giudizio dinanzi al
competente Tribunale, Sezione e G.I. designandi in ragione della materia
(diritto industriale), non emergendo il profilo di incompetenza
funzionale sollevato dava difesa del Bardi: invero, semmai potrebbe
porsi un problema di rito, ma deve osservarsi che essendo l'opposizione
intervenuta ad esecuzione iniziata (e non al precetto, per un credito di
lavoro), non appare emergere alcun profilo di necessaria cognizione del
giudizio di opposizione da parte della Sezione Lavoro;
Visti
gli, artt.618 e 624 cpc,
conferma
la
sospensione dell'esecuzione, disponendo la riassunzione della fase di
merito dell'opposizione a cura del consorzio opponente, dinanzi al
competente Tribunale, sezione e G.1 designandi in ragione della
materia, per l'udienza ex art. 180 cpc del giorno 13 luglio 2000, ad ore
di rito, previa iscrizione a ruolo e con l'osservanza dei termini di
cui
all'art.163
bis c.p.c.
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