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Camera dei Deputati - Proposta di legge N. 2195 - d'iniziativa del deputato Carlucci
Disposizioni per assicurare la tutela della legalità nella rete internet e delega al Governo per l'istituzione di un apposito comitato presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Presentata l'11 febbraio 2009

Onorevoli Colleghi! - È certamente superfluo aprire queste considerazioni con parole altisonanti tese ad esporre l'importanza che la rete internet ormai riveste per ogni persona nel mondo e nel nostro Paese, non solo incidendo sulla vita quotidiana dei milioni di italiani che regolarmente vi si connettono, ma anche condizionando coloro che, per età, scelta o condizione, non lo fanno e probabilmente non lo faranno mai.
      Egualmente è sotto gli occhi di tutti quanto il procedere inarrestabile - e purtroppo talvolta implacabile - della tecnologia rischi di rendere inutile ogni tentativo di normazione o regolamentazione basato su schemi vecchi o, peggio, avulsi dalla realtà che si vorrebbe governare.
      Di fatto le rivoluzioni nascono proprio dall'esigenza di sovvertire ogni ordine precostituito e sempre la ruota della storia è stata fatta girare dagli uomini e dalle regole che essi si sono dati, o non si sono voluti dare, a favore di alcuni e a discapito di altri.
      Se è vero che, quando ci si trova in una situazione in cui vi è un divario tra le forze in campo, la libertà rende schiavi e le leggi rendono liberi, non possiamo rinunciare al tentativo di porre in essere un argine alle troppe storture che la totale anarchia della rete internet sta rendendo sempre più pervicaci e invasive.
      Il porre la giusta enfasi sugli effetti positivi che internet sicuramente ha determinato e continua a produrre non deve indurci a sottovalutare, a sottacere o, peggio, a nascondere i molti aspetti negativi che sono ugualmente sorti, le molte violazioni di diritti fondamentali della persona e delle imprese, i molti crimini che vengono posti in essere, senza un responsabile che possa essere identificato con certezza.
      Sacrificare queste prerogative sull'altare del progresso è certamente inaccettabile, così come sarebbe gravemente sbagliato pensare che nulla possa essere fatto, o addirittura che sia inconcepibile ipotizzare una rete internet diversa e migliore rispetto a quella che esiste oggi.
      Non si può non essere consapevoli del fatto che le misure la cui introduzione costituisce l'oggetto di questa proposta di legge non potranno risolvere tutti i problemi che attualmente osserviamo con sempre maggiore frequenza, ma certamente esse potranno avere un'immediata e positiva ripercussione isolando i fenomeni più gravi.
      Inoltre, proprio separando in maniera inequivocabile chi usa le potenzialità di internet per fini illeciti (o comunque non meritevoli di tutela giuridica) da chi, al contrario, se ne serve in maniera corretta e rispettosa dei diritti di tutti i cittadini, potremo dare avvio a un circolo virtuoso.
      Occorre emarginare gli operatori irresponsabili che lucrano sulle attività illecite poste in essere da altri soggetti, senza avere allo stato attuale alcuna responsabilità, proprio per premiare e offrire le migliori condizioni di sviluppo alle imprese che investono e creano vere opportunità.
      Ricerca e sviluppo, infatti, possono trovare terreno fertile solo nella legalità e nella visione di lungo periodo delle imprese, anche nella cosiddetta «società dell'informazione».
      Per tali motivi si potrebbe qualificare questo provvedimento come un'iniziativa legislativa volta a garantire che internet sia e rimanga un territorio di libertà, dei diritti e dei doveri.
      L'articolo 1 definisce il campo di applicazione della legge, individuando in maniera chiara i soggetti destinatari del dettato normativo e stabilendo che la legge si applichi a tutte le attività di accesso alla rete internet effettuate da apparati informatici e infrastrutture fisicamente collocati nel territorio nazionale e per il tramite di essi.
      Il comma 1 dell'articolo 2 introduce il principio cardine del provvedimento: il divieto di pubblicazione di qualsivoglia contenuto testuale, audiovisivo o informatico in forma anonima e clandestina. La cronaca di ogni giorno ci mostra, infatti, come sempre più spesso tali pubblicazioni anonime, e quindi prive di ogni freno inibitore e assunzione di responsabilità, diano luogo a reati gravissimi contro la persona, offrendo spazio a ricatti, diffamazioni, esposizione al pubblico ludibrio, che hanno comportato anche irreparabili danni alle persone.
      Il comma 2 del medesimo articolo tende ad evitare che tramite un giuoco di «scatole cinesi» informatiche sia possibile, per soggetti presenti nel territorio nazionale, aggirare la regola che proibisce le pubblicazioni anonime, stabilendo la responsabilità di tutti gli operatori che tramite comportamenti omissivi finiscano per favorire l'inosservanza del divieto statuito nel comma 1.
      I commi successivi precisano, al fine di evitare ogni problema interpretativo o collisione di norme, i confini delle norme introdotte e le loro relazioni con altre norme preesistenti. Si prevede quindi, al comma 3, che, per quanto riguarda i reati di diffamazione, si applicano gli articoli 595, 596 e 596-bis del codice penale nonché le disposizioni della legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47). Per la tutela del diritto d'autore, dei diritti connessi e dei sistemi ad accesso condizionato sono richiamate le disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le relative sanzioni.
      Al Comitato per la tutela della legalità nella rete internet, previsto dall'articolo 3, è rimesso il potere di adottare le disposizioni e le regole tecniche necessarie, in relazione alle caratteristiche della rete internet, per l'applicazione delle suddette norme, in particolare per quanto attiene alla pubblicazione di risposte o rettifiche ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 47 del 1948.
      In linea con le tendenze in atto in altri Paesi, e in particolare con quanto già in itinere in Francia, si prevede poi, all'articolo 3, l'istituzione di un'alta autorità, presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con compiti funzionali e ispettivi di particolare rilevanza, senza pregiudizio per le attribuzioni delle magistrature penale, civile e amministrativa, e per le funzioni degli esistenti organi e autorità di regolazione e di controllo.
      In considerazione della complessità amministrativa e della necessità di una copertura finanziaria, si è ritenuto opportuno delegare il Governo ad adottare, entro un termine congruo che potrà pertanto includere i necessari interventi di natura amministrativa, le disposizioni legislative necessarie per la costituzione di tale organismo.
      Il Comitato per la tutela della legalità nella rete internet sarà composto da nove membri: tre membri designati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; tre magistrati designati rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa; tre esperti nelle materie attinenti alla rete internet designati rispettivamente dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e dalle associazioni dei datori di lavoro del settore industriale più rappresentative a livello nazionale. Essi rimarranno in carica per tre anni. Il presidente del Comitato sarà scelto tra i suoi membri dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
      Il regolamento del Comitato sarà approvato dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su proposta del Comitato medesimo.
      All'inizio di ogni triennio, il Comitato dovrà predisporre una relazione sul proprio programma di attività, sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ogni sei mesi il Comitato darà conto alla stessa Autorità dell'attuazione del programma predisposto.
      Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, spetterà al Comitato emanare regole tecniche per l'applicazione delle norme di legge e di regolamento relative alla prevenzione e alla repressione dei reati commessi per mezzo della rete internet; pareri interpretativi concernenti l'applicazione delle medesime norme, nonché delle regole tecniche da esso adottate; raccomandazioni destinate agli operatori, concernenti le migliori prassi in materia di rispetto della legalità nella rete internet; pareri non vincolanti destinati al Governo e alla pubblica amministrazione in materia di applicazione di misure preventive o cautelari; relazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
      Inoltre, su richiesta delle parti interessate e con oneri a carico delle stesse, il Comitato esaminerà le segnalazioni, ricevute da soggetti pubblici e privati, in forma riservata o pubblica; potrà svolgere attività arbitrale, di conciliazione e di consulenza in favore di privati, nonché funzioni di consulenza tecnica nei riguardi degli organi giurisdizionali ordinari e amministrativi nelle materie di propria competenza.
      Infine, le norme di chiusura dell'articolo 4 prevedono un termine congruo per la messa a regime del sistema in maniera tale da consentire agli operatori la predisposizione di procedure adeguate per il conseguimento degli obiettivi della legge. Rimane inteso che l'effettiva costituzione ed entrata in funzione del Comitato per la tutela della legalità nella rete internet non è condizione per l'efficacia delle disposizioni degli articoli 1, 2 e 4. 
 
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge si applica a tutte le attività di accesso alla rete internet effettuate da apparati informatici e infrastrutture fisicamente presenti nel territorio nazionale e per il tramite di essi.

Art. 2.

      1. È vietato immettere in maniera anonima nella rete internet contenuti, ivi comprese le banche di dati, in forma testuale, sonora, audiovisiva o informatica, o in qualsiasi altra forma, ovvero agevolare l'immissione dei medesimi.
      2. Coloro che, anche in concorso con altri soggetti operanti fuori del territorio nazionale, ovvero con ignoti, rendano possibili i comportamenti vietati ai sensi del comma 1 sono considerati responsabili, sul piano civile, penale e amministrativo, unitamente a coloro che hanno effettuato l'immissione in forma anonima.
      3. Per quanto riguarda i reati di diffamazione, si applicano gli articoli 595, 596 e 596-bis del codice penale nonché le disposizioni della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
      4. Per la tutela del diritto d'autore, dei diritti connessi e dei sistemi ad accesso condizionato si applicano le disposizioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le relative sanzioni.
      5. Il Comitato per la tutela della legalità nella rete internet, di cui all'articolo 3, adotta, con proprie deliberazioni, le disposizioni e le regole tecniche necessarie, in relazione alle caratteristiche della rete internet, per l'applicazione delle norme richiamate nei commi 3 e 4 del presente articolo, in particolare per quanto attiene alla pubblicazione di risposte o rettifiche ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 47 del 1948, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. Ferme restando le attribuzioni delle magistrature penale, civile e amministrativa, nonché le funzioni degli esistenti organi e autorità di regolazione e di controllo, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per istituire, presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Comitato per la tutela della legalità nella rete internet, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) il Comitato è composto da nove membri, di cui:

              1) tre membri designati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo procedure e modalità definite con deliberazione della medesima Autorità;

              2) due magistrati ordinari, designati dal Consiglio superiore della magistratura;

              3) un magistrato amministrativo designato dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa;

              4) un esperto nelle materie attinenti alla rete internet designato dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

              5) due esperti nelle materie attinenti alla rete internet designati dalle associazioni dei datori di lavoro del settore industriale più rappresentative a livello nazionale;

          b) i membri del Comitato rimangono in carica per tre anni;

          c) il presidente del Comitato è scelto tra i suoi membri dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

          d) il funzionamento del Comitato è disciplinato da un regolamento approvato dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su proposta deliberata dal Comitato medesimo;

          e) il Comitato, all'inizio di ogni triennio, predispone una relazione sul proprio programma di attività, indicando i temi fondamentali e gli obiettivi prioritari per il successivo triennio; questa relazione è approvata dal Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

          f) ogni sei mesi il Comitato trasmette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un rapporto sull'attuazione del programma predisposto ai sensi della lettera e), riferendo altresì sui casi di maggiore interesse trattati nel semestre precedente;

          g) oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, il Comitato esercita le proprie funzioni mediante l'emanazione dei seguenti tipi di atti:

              1) regole tecniche per l'applicazione delle norme di legge e di regolamento relative alla prevenzione e alla repressione dei reati commessi per mezzo della rete internet;

              2) pareri interpretativi concernenti l'applicazione di norme di legge e di regolamento relative alla prevenzione e alla repressione dei reati commessi per mezzo della rete internet, nonché delle regole tecniche di cui al numero 1), su richiesta di soggetti pubblici e privati;

              3) raccomandazioni destinate agli operatori, concernenti le migliori prassi in materia di rispetto della legalità nella rete internet;

              4) pareri non vincolanti destinati al Governo e alla pubblica amministrazione in materia di applicazione di misure preventive o cautelari;

              5) relazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

          h) il Comitato esamina le segnalazioni, ricevute da soggetti pubblici e privati, in forma riservata o pubblica; 

          i) il Comitato può svolgere funzioni di consulenza tecnica nei riguardi degli organi giurisdizionali ordinari e amministrativi nelle materie di propria competenza;

          l) su richiesta delle parti interessate e con oneri a carico delle stesse, il Comitato può svolgere attività arbitrale e di conciliazione in relazione a controversie di natura civile, nonché prestare consulenza per l'elaborazione e l'adozione di accordi intercategoriali o di codici di condotta o di autodisciplina.

Art. 4.

      1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Entro il termine stabilito nel comma 1 del presente articolo, gli operatori di cui all'articolo 1 adeguano le modalità di accesso alla rete internet da essi gestite alle prescrizioni della presente legge.

 

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