Onorevoli Colleghi! - È certamente superfluo aprire
queste considerazioni con parole altisonanti tese ad esporre l'importanza che
la rete internet ormai riveste per ogni persona nel mondo e nel nostro
Paese, non solo incidendo sulla vita quotidiana dei milioni di italiani che
regolarmente vi si connettono, ma anche condizionando coloro che, per età,
scelta o condizione, non lo fanno e probabilmente non lo faranno mai.
Egualmente è sotto gli occhi di tutti
quanto il procedere inarrestabile - e purtroppo talvolta implacabile - della
tecnologia rischi di rendere inutile ogni tentativo di normazione o
regolamentazione basato su schemi vecchi o, peggio, avulsi dalla realtà che
si vorrebbe governare.
Di fatto le rivoluzioni nascono proprio
dall'esigenza di sovvertire ogni ordine precostituito e sempre la ruota della
storia è stata fatta girare dagli uomini e dalle regole che essi si sono
dati, o non si sono voluti dare, a favore di alcuni e a discapito di altri.
Se è vero che, quando ci si trova in una
situazione in cui vi è un divario tra le forze in campo, la libertà rende
schiavi e le leggi rendono liberi, non possiamo rinunciare al tentativo di
porre in essere un argine alle troppe storture che la totale anarchia della
rete internet sta rendendo sempre più pervicaci e invasive.
Il porre la giusta enfasi sugli effetti
positivi che internet sicuramente ha determinato e continua a produrre
non deve indurci a sottovalutare, a sottacere o, peggio, a nascondere i molti
aspetti negativi che sono ugualmente sorti, le molte violazioni di diritti
fondamentali della persona e delle imprese, i molti crimini che vengono posti
in essere, senza un responsabile che possa essere identificato con certezza.
Sacrificare queste prerogative sull'altare
del progresso è certamente inaccettabile, così come sarebbe gravemente
sbagliato pensare che nulla possa essere fatto, o addirittura che sia
inconcepibile ipotizzare una rete internet diversa e migliore rispetto
a quella che esiste oggi.
Non si può non essere consapevoli del
fatto che le misure la cui introduzione costituisce l'oggetto di questa
proposta di legge non potranno risolvere tutti i problemi che attualmente
osserviamo con sempre maggiore frequenza, ma certamente esse potranno avere
un'immediata e positiva ripercussione isolando i fenomeni più gravi.
Inoltre, proprio separando in maniera
inequivocabile chi usa le potenzialità di internet per fini illeciti
(o comunque non meritevoli di tutela giuridica) da chi, al contrario, se ne
serve in maniera corretta e rispettosa dei diritti di tutti i cittadini,
potremo dare avvio a un circolo virtuoso.
Occorre emarginare gli operatori
irresponsabili che lucrano sulle attività illecite poste in essere da altri
soggetti, senza avere allo stato attuale alcuna responsabilità, proprio per
premiare e offrire le migliori condizioni di sviluppo alle imprese che
investono e creano vere opportunità.
Ricerca e sviluppo, infatti, possono
trovare terreno fertile solo nella legalità e nella visione di lungo periodo
delle imprese, anche nella cosiddetta «società dell'informazione».
Per tali motivi si potrebbe qualificare
questo provvedimento come un'iniziativa legislativa volta a garantire che internet
sia e rimanga un territorio di libertà, dei diritti e dei doveri.
L'articolo 1 definisce il campo di
applicazione della legge, individuando in maniera chiara i soggetti
destinatari del dettato normativo e stabilendo che la legge si applichi a
tutte le attività di accesso alla rete internet effettuate da apparati
informatici e infrastrutture fisicamente collocati nel territorio nazionale e
per il tramite di essi.
Il comma 1 dell'articolo 2 introduce il
principio cardine del provvedimento: il divieto di pubblicazione di
qualsivoglia contenuto testuale, audiovisivo o informatico in forma anonima e
clandestina. La cronaca di ogni giorno ci mostra, infatti, come sempre più
spesso tali pubblicazioni anonime, e quindi prive di ogni freno inibitore e
assunzione di responsabilità, diano luogo a reati gravissimi contro la
persona, offrendo spazio a ricatti, diffamazioni, esposizione al pubblico
ludibrio, che hanno comportato anche irreparabili danni alle persone.
Il comma 2 del medesimo articolo tende ad
evitare che tramite un giuoco di «scatole cinesi» informatiche sia
possibile, per soggetti presenti nel territorio nazionale, aggirare la regola
che proibisce le pubblicazioni anonime, stabilendo la responsabilità di tutti
gli operatori che tramite comportamenti omissivi finiscano per favorire
l'inosservanza del divieto statuito nel comma 1.
I commi successivi precisano, al fine di
evitare ogni problema interpretativo o collisione di norme, i confini delle
norme introdotte e le loro relazioni con altre norme preesistenti. Si prevede
quindi, al comma 3, che, per quanto riguarda i reati di diffamazione, si
applicano gli articoli 595, 596 e 596-bis del codice penale nonché le
disposizioni della legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47). Per la
tutela del diritto d'autore, dei diritti connessi e dei sistemi ad accesso
condizionato sono richiamate le disposizioni della legge 22 aprile 1941, n.
633, con le relative sanzioni.
Al Comitato per la tutela della legalità
nella rete internet, previsto dall'articolo 3, è rimesso il potere di
adottare le disposizioni e le regole tecniche necessarie, in relazione alle
caratteristiche della rete internet, per l'applicazione delle suddette
norme, in particolare per quanto attiene alla pubblicazione di risposte o
rettifiche ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 47 del 1948.
In linea con le tendenze in atto in altri
Paesi, e in particolare con quanto già in itinere in Francia, si
prevede poi, all'articolo 3, l'istituzione di un'alta autorità, presso
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con compiti funzionali e
ispettivi di particolare rilevanza, senza pregiudizio per le attribuzioni
delle magistrature penale, civile e amministrativa, e per le funzioni degli
esistenti organi e autorità di regolazione e di controllo.
In considerazione della complessità
amministrativa e della necessità di una copertura finanziaria, si è ritenuto
opportuno delegare il Governo ad adottare, entro un termine congruo che potrà
pertanto includere i necessari interventi di natura amministrativa, le
disposizioni legislative necessarie per la costituzione di tale organismo.
Il Comitato per la tutela della legalità
nella rete internet sarà composto da nove membri: tre membri designati
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; tre magistrati designati
rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Consiglio di
Presidenza della giustizia amministrativa; tre esperti nelle materie attinenti
alla rete internet designati rispettivamente dalla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE) e dalle associazioni dei datori di lavoro del
settore industriale più rappresentative a livello nazionale. Essi rimarranno
in carica per tre anni. Il presidente del Comitato sarà scelto tra i suoi
membri dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Il regolamento del Comitato sarà
approvato dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su
proposta del Comitato medesimo.
All'inizio di ogni triennio, il Comitato
dovrà predisporre una relazione sul proprio programma di attività,
sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. Ogni sei mesi il Comitato darà conto alla stessa Autorità
dell'attuazione del programma predisposto.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 2,
comma 5, spetterà al Comitato emanare regole tecniche per l'applicazione
delle norme di legge e di regolamento relative alla prevenzione e alla
repressione dei reati commessi per mezzo della rete internet; pareri
interpretativi concernenti l'applicazione delle medesime norme, nonché delle
regole tecniche da esso adottate; raccomandazioni destinate agli operatori,
concernenti le migliori prassi in materia di rispetto della legalità nella
rete internet; pareri non vincolanti destinati al Governo e alla
pubblica amministrazione in materia di applicazione di misure preventive o
cautelari; relazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Inoltre, su richiesta delle parti
interessate e con oneri a carico delle stesse, il Comitato esaminerà le
segnalazioni, ricevute da soggetti pubblici e privati, in forma riservata o
pubblica; potrà svolgere attività arbitrale, di conciliazione e di
consulenza in favore di privati, nonché funzioni di consulenza tecnica nei
riguardi degli organi giurisdizionali ordinari e amministrativi nelle materie
di propria competenza.
Infine, le norme di chiusura dell'articolo
4 prevedono un termine congruo per la messa a regime del sistema in maniera
tale da consentire agli operatori la predisposizione di procedure adeguate per
il conseguimento degli obiettivi della legge. Rimane inteso che l'effettiva
costituzione ed entrata in funzione del Comitato per la tutela della legalità
nella rete internet non è condizione per l'efficacia delle
disposizioni degli articoli 1, 2 e 4.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge si applica a tutte
le attività di accesso alla rete internet effettuate da apparati
informatici e infrastrutture fisicamente presenti nel territorio nazionale e
per il tramite di essi.
Art. 2.
1. È vietato immettere in maniera
anonima nella rete internet contenuti, ivi comprese le banche di dati,
in forma testuale, sonora, audiovisiva o informatica, o in qualsiasi altra
forma, ovvero agevolare l'immissione dei medesimi.
2. Coloro che, anche in concorso con altri
soggetti operanti fuori del territorio nazionale, ovvero con ignoti, rendano
possibili i comportamenti vietati ai sensi del comma 1 sono considerati
responsabili, sul piano civile, penale e amministrativo, unitamente a coloro
che hanno effettuato l'immissione in forma anonima.
3. Per quanto riguarda i reati di
diffamazione, si applicano gli articoli 595, 596 e 596-bis del codice
penale nonché le disposizioni della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
4. Per la tutela del diritto d'autore, dei
diritti connessi e dei sistemi ad accesso condizionato si applicano le
disposizioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le relative
sanzioni.
5. Il Comitato per la tutela della legalità
nella rete internet, di cui all'articolo 3, adotta, con proprie
deliberazioni, le disposizioni e le regole tecniche necessarie, in relazione
alle caratteristiche della rete internet, per l'applicazione delle
norme richiamate nei commi 3 e 4 del presente articolo, in particolare per
quanto attiene alla pubblicazione di risposte o rettifiche ai sensi
dell'articolo 8 della citata legge n. 47 del 1948, e successive modificazioni.
Art. 3.
1. Ferme restando le attribuzioni delle
magistrature penale, civile e amministrativa, nonché le funzioni degli
esistenti organi e autorità di regolazione e di controllo, il Governo è
delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per istituire, presso l'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, il Comitato per la tutela della legalità
nella rete internet, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il
Comitato è composto da nove membri, di cui:
1)
tre membri designati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
secondo procedure e modalità definite con deliberazione della medesima
Autorità;
2)
due magistrati ordinari, designati dal Consiglio superiore della magistratura;
3)
un magistrato amministrativo designato dal Consiglio di Presidenza della
giustizia amministrativa;
4)
un esperto nelle materie attinenti alla rete internet designato dalla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
5)
due esperti nelle materie attinenti alla rete internet designati dalle
associazioni dei datori di lavoro del settore industriale più rappresentative
a livello nazionale;
b) i
membri del Comitato rimangono in carica per tre anni;
c) il
presidente del Comitato è scelto tra i suoi membri dal Presidente
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
d) il
funzionamento del Comitato è disciplinato da un regolamento approvato dal
consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su proposta
deliberata dal Comitato medesimo;
e) il
Comitato, all'inizio di ogni triennio, predispone una relazione sul proprio
programma di attività, indicando i temi fondamentali e gli obiettivi
prioritari per il successivo triennio; questa relazione è approvata dal
Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
f) ogni
sei mesi il Comitato trasmette all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni un rapporto sull'attuazione del programma predisposto ai sensi
della lettera e), riferendo altresì sui casi di maggiore interesse
trattati nel semestre precedente;
g) oltre
a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, il Comitato esercita le proprie
funzioni mediante l'emanazione dei seguenti tipi di atti:
1)
regole tecniche per l'applicazione delle norme di legge e di regolamento
relative alla prevenzione e alla repressione dei reati commessi per mezzo
della rete internet;
2)
pareri interpretativi concernenti l'applicazione di norme di legge e di
regolamento relative alla prevenzione e alla repressione dei reati commessi
per mezzo della rete internet, nonché delle regole tecniche di cui al
numero 1), su richiesta di soggetti pubblici e privati;
3)
raccomandazioni destinate agli operatori, concernenti le migliori prassi in
materia di rispetto della legalità nella rete internet;
4)
pareri non vincolanti destinati al Governo e alla pubblica amministrazione in
materia di applicazione di misure preventive o cautelari;
5)
relazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
h) il
Comitato esamina le segnalazioni, ricevute da soggetti pubblici e privati, in
forma riservata o pubblica;
i) il
Comitato può svolgere funzioni di consulenza tecnica nei riguardi degli
organi giurisdizionali ordinari e amministrativi nelle materie di propria
competenza;
l) su
richiesta delle parti interessate e con oneri a carico delle stesse, il
Comitato può svolgere attività arbitrale e di conciliazione in relazione a
controversie di natura civile, nonché prestare consulenza per l'elaborazione
e l'adozione di accordi intercategoriali o di codici di condotta o di
autodisciplina.
Art. 4.
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2
della presente legge si applicano a decorrere dal novantesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro il termine stabilito nel comma 1
del presente articolo, gli operatori di cui all'articolo 1 adeguano le modalità
di accesso alla rete internet da essi gestite alle prescrizioni della
presente legge. |