Tribunale di Cagliari -
Ordinanza del 16 aprile 2000
(Tiscali c. Marcialis)
IL GIUDlCE
Il giudice Dott. Amato ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n.
2000/R/2959 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2000,
promossa da Tiscali s.p.a. e Andala Umts s.p.a., con sedi in Cagliari, entrambe
elettivamente domiciliate in Cagliari presso lo studio dell'avv. Gabriele
Racugno che, unitamente all'avv. Dionigi Scano, le rappresenta e difende per
procura speciale a margine dell'atto introduttivo, ricorrenti contro Marcialis
Walter, residente in Nuoro ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio
dell'avv. Ubio Dolfi, che lo rappresenta e difende per procura speciale a
margine della comparsa di costituzione e risposta, resistente contro
Registration authoritv italiana presso il Gruppo di Armonizzazione delle reti di
ricerca. Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle
ricerche, con sede in Ghezzano (Pisa), convenuta e con la partecipazione di
Andala s.p.a., con sede in
Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gabriele
Racugno che, unitamente all'avv. Dionigi Scano, la rappresenta e difende per
procura speciale a margine dell'atto;
intervenuti
MOTIIVI
1. Con ricorso depositato il 25
febbraio 2000 Tiscali s.p.a. e Andala Umts s.p.a. hanno esposto, in fatto, le
seguenti circostanze:
- Tiscali s.p.a. era un noto
operatore nell'ambito delle telecomunicazioni tramite telefonia fissa e reti
telematiche che, in esecuzione del proprio progetto di sviluppo commerciale, il
18 novembre 1999, aveva annunziato alla stampa nazionale ed estera la nascita di
Andala Umts s.p.a., società partecipata al 90% da lei stessa ed al 10% da
Franco Bernabé, ex amministratore delegato di Telecom Italia; la costituenda
società era destinata a svolgere un ruolo strategico, essendo lo strumento
destinato ad integrare i due rami d'azienda di Tiscali, quello telefonico e
quello telematico, con 1'utilizzo della tecnologia digitale "u.m.t.s.",
richiamata nella denominazione sociale, che consentiva di trasmettere, tramite
un'apposita rete telefonica cellulare i dati necessari per poter accedere a reti
telematiche, anche attraverso telefoni mobili; 1'iniziativa aveva trovato
larghissima eco nella stampa nazionale ed estera, e nei servizi trasmessi dalle
redazioni economiche delle maggiori reti televisive nazionali; Tiscali s.p.a.
aveva poi presentato all'Ufficio italiano brevetti e marchi regolare domanda di
registrazione del marchio "Andala" e, in data 22 novembre 1999, a
completamento dell'operazione di tutela del marchio, aveva fatto regolare
domanda per 1'assegnazione del nome a dominio Internet (o domain name)
"www.andala.it", al fine di collocarvi il sito della società Andala
Umts s.p.a.; tale ultima domanda era stata presentata alla Registration
authority italiana, cioè all'ente delegato per il territorio italiano
all'assegnazione e alla gestione dei nomi dominio Internet, vale a dire degli
indirizzi dei siti Internet che terminavano con 1'estensione ``.it" e che,
idealmente, potevano essere ricollegati al territorio italiano; - il domain name,
definito usualmente come "indirizzo Internet" era 1'indirizzo
alfabetico di un sito Internet, attraverso cui si rendeva possibile 1'accesso
alle informazioni contenute in un computer all'interno della rete telematica
Internet (la cosiddetta world wide web o "www"); - la Registration
authority italiana, il 12 dicembre 1999, aveva tuttavia comunicato che il nome a
dominio richiesto era stato assegnato lo stesso giorno ad altro soggetto, Walter
Marcialis, all'epoca business partner di Tiscali s.p.a., il quale aveva
preceduto di qualche ora Tiscali s.p.a. nell'espletamento delle procedure
burocratiche; - Walter Marcialis aveva sostenuto di aver proceduto alla
registrazione del sito il 2 dicembre 1999, al fine di promuovere delle lampade
di sua produzione e da lui denominate "Andala", sin dal 1996.
il Marcialis aveva poi
pubblicato, nel citato indirizzo Internet, un annuncio particolarmente equivoco
ed atto ad ingenerare confusione presso il pubblico, contenente la promessa di
presentare attraverso il proprio sito "un nuovo modo di comunicare ",
con ciò riferendosi chiaramente all'oggetto sociale di Andala Umts s.p.a.,
destinata ad operare nel settore delle telecomunicazioni; 1'annuncio era stato
modificato soltanto dopo le diffide inviate da Tiscali s.p.a., ma il Marcialis
non aveva cessato l'usurpazione del nome a dominio, e non vi era garanzia alcuna
in ordine a ulteriori possibili modifiche del contenuto del sito, nel futuro.
Tiscali s.p.a. e Andala Umts s.p.a., sostenendo tra l'altro che la condotta del
Marcialis era in realtà strumentale all'ottenimento di una cospicua
remunerazione economica quale contropartita della cessazione dell'attività
illegittima, hanno domandato che il Tribunale di Cagliari, con decreto, inaudita
altera parte, ordinasse alla Registration authority italiana di provvedere
all'immediata sospensione dell'assegnazione a Walter Marcialis del nome a
dominio "www.andala.it", inibisse al Marcialis ogni ulteriore utilizzo
non autorizzato del marchio "Andala" ed adottasse ogni ulteriore
provvedimento ritenuto opportuno ad impedire il pericolo di danno lamentato.
Le società ricorrenti hanno
precisato di voler proporre, nel successivo giudizio di merito, una domanda
diretta in primo luogo all'accertamento dell'usurpazione o della contraffazione
del marchio "Andala" di Tiscali s.p.a. da parte del Marcialis, e
dell'avvenuta violazione dei diritti vantati sul segno distintivo.
Le ricorrenti hanno poi
preannunziato di voler richiedere, previo accertamento dell'illegittimità
dell'assegnazione del nome a dominio "www.andala.it", l'ordine nei
confronti della Registration authority italiana di registrare il dominio
"www.andala.it" a nome della Tiscali s.p.a., come da domanda proposta
in data 22 novembre 1999.
Tiscali s.p.a. e Andala Umts
s.p.a. hanno infine affermato di voler domandare che, accertata 1'attività di
concorrenza sleale posta in essere dal Marcialis, ne fosse inibita la
prosecuzione, con condanna dell'autore al risarcimento dei danni.
II Giudice, ritenuto che la
convocazione delle parti interessate non potesse pregiudicare l'attuazione del
provvedimento, ha fissato l'udienza per la comparizione.
Walter Marcialis si è costituito
nel procedimento a seguito della regola re notifica del ricorso e del decreto,
contestando la fondatezza della domanda cautelare e chiedendone il rigetto.
Il resistente ha sostenuto di
operare da tempo nel settore illuminotecnico con la sua impresa, distinta dalla
ditta "marwal', corrente in Nuoro, via Veneto n. 3, e che, oltre che
vendere prodotti di altre aziende, progettava e produceva lampade, vendute
presso il proprio punto vendita ed esposte in numerose mostre itineranti.
In ragione della qualità ed
affidabilità dalle lampade di sua progettazione, nel 1996 e nel 1998, gli era
stata commissionata dal Soroptimist international d'Italia di Nuoro la fornitura
dei corpi illuminanti che sarebbero serviti per gli espositori di due mostre sui
dolci tipici del nuorese e sull'artigianato sardo.
Dopo varie consultazioni con 1'arch.
Cantini, che aveva disegnato gli espositori dei dolci, grazie anche alla
collaborazione dell'arch. Becchere di Nuoro, aveva in particolare realizzato un
vecchio progetto del 1992, riguardante una lampada che, come indicato nel sito
www.andala.it, anche per le modalità costruttive, riportava alla memoria
"la luce dei vicoli dei paesi".
Delle lampade erano state fatte
molteplici riprese televisive e fotografiche da parte dei molti turisti italiani
e stranieri che avevano visitato le mostre organizzate dal Soroptimist
international Italia di Nuoro, che aveva poi inviato a Milano gli articoli
apparsi sui quotidiani, la documentazione e le fotografie relative agli eventi
affinché fossero pubblicate sull'annuario' del Soroptimist international
Italia, e che era stato richiesto di allestire nuove manifestazioni in diverse
località italiane ed all'estero.
La produzione e la vendita delle
lampade "Andala", pertanto, aveva superato il confine del preuso
locale, ed era anche pubblicizzata su Internet, proprio attraverso il sito
www.andala.it.
Quanto alla precedente
collaborazione con Tiscali s.p.a., egli aveva utilizzato i propri locali come
semplice "punto vendita" dei prodotti della società, senza diventarne
mai business partner, mettendo a disposizione la propria struttura aziendale per
la sottoscrizione dei contratti telefonici o per Internet.
La registrazione del sito
www.andala.it, conclusivamente, ma aveva violato alcun diritto delle ricorrenti,
ed egli aveva sottoscritto la dichiarazione di assunzione di responsabilità
verso la Registration authority italiana perché certo dell'inesistenza di un
marchio registrato portante il nome della sua lampada.
Walter Marcialis ha poi lamentato
che le società ricorrenti avevano omesso di evidenziare di aver provveduto alla
presentazione presso 1'Ufficio italiano brevetti e marchi della registrazione
del marchio "Andala" il 22 dicembre 1999, con oltre un mese di ritardo
rispetto alla pubblicizzazione della nascita di Andala Umts s.p.a. e,
soprattutto, dopo aver ricevuto dalla Registration authority italiana una
risposta negativa in merito al riconoscimento del dominio, e, quindi, nella
piena consapevolezza che il sito gli era già stato assegnato e che, attraverso
lo stesso sito, egli utilizzava il marchio "Andala" per la
denominazione del proprio progetto artigianale.
II resistente ha infine esposto
che, da quella data, Tiscali s.p.a. aveva tentato di impadronirsi del sito
www.andala.it, con proposte di cessione del nome a dominio e ponendo in essere
azioni particolarmente scorrette. Su sua richiesta, inoltrata il 24 gennaio
2000, la Registration authority italiana aveva precisato che l'inaccessibilità
della prima pagina del sito www.andala.it per coloro che accedevano a Internet
utilizzando Tiscali Free Net, era dovuta al fatto che Tiscali s.p.a., violando
ogni regola di correttezza del settore (c.d. netiquette) e di libertà, aveva
tecnicamente impedito il relativo accesso ai propri abbonati, stimati in circa
1.500.000 di utenti. La condotta era cessata soltanto a seguito di
sollecitazione della stessa Registration authority italiana.
La Tiscali s.p.a., d'altra parte,
preso atto dell'indisponibilità del sito www.andala.it, per il precedente
legittimo ottenimento da parte del Marcialis del nome a dominio, aveva chiesto
ed ottenuto la registrazione dei siti www.andalas.it e www.andalaumts.it.
Walter Marcialis ha rilevato che
le ricorrenti chiedevano, contrariamente a quanto era successo in altri casi
portati davanti all'autorità giudiziaria, la tutela di un marchio registrato
dopo l'assegnazione ad altri di un nome a dominio, pretendendone quindi la
chiusura sull'affermata sua violazione nonostante si trattasse, al momento della
registrazione del dominio, di un marchio di fatto utilizzato da pochi giorni,
contro il proprio marchio di fatto, preusato invece da anni.
Il resistente ha rimarcato
1'insussistenza del pericolo che gli utenti Internet potessero confondere il
sito www.andala.it con quelli delle società ricorrenti, in quanto il nome a
dominio -al pari di quanto poteva dirsi riguardo al altri casi- non poteva
essere considerato "unico elemento distintivo valido ed efficace nella rete
Internet".
Walter Marcialis ha quindi
domandato che, dichiarata la temerarietà della lite secondo la previsione di
cui all'art. 96 c.p.c., le ricorrenti fossero condannate, oltre che alla
rifusione delle spese del procedimento cautelare, al risarcimento danni.
II resistente, in via
riconvenzionale, ha chiesto che in esito al procedimento sommario, accertato il
suo diritto di preuso del marchio "Andala", fosse inibito alle
società ricorrenti ogni ulteriore utilizzo non autorizzato del marchio, sulla
stampa, in televisione e sugli apparecchi telefonici e telematici in futuro
prodotti, con ogni conseguente e connesso provvedimento ritenuto opportuno.
Walter Marcialis ha infatti
preannunziato di voler agire nel merito per 1'accertamento della nullità del
marchio "Andala" registrato dalle ricorrenti, perché mancante dei
requisiti della novità e dell'originalità e per essere stato registrato in
malafede, oltre che dell'avvenuta violazione ad opera delle controparti degli
obblighi di cui all'art. 2598 c.c., ed infine per ottenere la condanna di
Tiscali s.p.a. ed Andala Umts s.p.a. al risarcimento dei danni, con la
pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.
La Registration authority
italiana, costituita presso l'Istituto per le applicazioni telematiche del
C.n.r. - Consiglio nazionale delle ricerche, non si è costituita nel
procedimento, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Con comparsa 15 marzo 2000,
depositata all'udienza di comparizione del successivo 16 marzo, è intervenuta
volontariamente nel processo Andala s.p.a., società costituita con atto
pubblico 7 maggio 1999, omologato il successivo 21 maggio 1999, dichiarando di
aderire alle domande delle società ricorrenti.
I rappresentanti delle società
ricorrenti e dell'intervenuta ed il Marcialis, interrogati liberamente, hanno
insistito nelle rispettive richieste e difese. Il procedimento è stato istruito
esclusivamente con produzioni documentali.
2. Sussiste in primo luogo la
competenza del Tribunale di Cagliari, potendo la causa di merito essere
considerata tra quelle proponibili davanti allo stesso giudice.
L'attività denunziata, sia per
la violazione del segno distintivo, sia per la realizzazione dell'illecito
concorrenziale, consiste nell'ottenimento della registrazione del nome a dominio
www.andala.it, quale indicativo del sito del Marcialis, e nel mantenimento della
stessa situazione indicata come illecita.
In tema di illecito
extracontrattuale, nei cui ambito deve ricomprendersi l'azione di concorrenza
sleale, territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20
c.p.c. è, alternativamente, il giudice dei luogo in cui si realizza la condotta
idonea a pregiudicare 1'altrui diritto (forum commissi delicti), ovvero il
giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio i, essendo
1'obbligazione da atto illecito un debito di valore il cui adempimento va
effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo dell'illecito medesimo.
Inoltre, in presenza di condotte
illecite consumate mediante l'uso di mezzi di comunicazione telematici e di
massa, e, più correttamente, come nella fattispecie, attraverso Internet,
trattandosi di rete i cui siti sono accessibili da qualunque luogo, con una
destinazione potenziale alla diffusione a livello mondiale e non solo
sull'intero territorio nazionale la lesione del diritto deve considerarsi
verificata in tutti i luoghi in cui la divulgazione avviene, e il giudice
territorialmente competente a decidere, a causa a norma dell'art. 20 c.p.c. è,
con riferimento al locus commissi delicti, il giudice di ciascun luogo in cui si
è verificata la divulgazione medesima, idonea a pregiudicare l'altrui diritto.
Deve poi, sempre in via
preliminare, essere dichiarata l'illegittimità dell'intervento di Andala s.p.a.
L'attività processuale dell'interventore
che, quand'anche titolare di un proprio autonomo diritto, faccia valere un
proprio interesse sostanziale non in via autonoma, e cioè sollecitando una
pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti,
bensì sostenendo le ragioni di una delle parti, deve essere qualificata come
intervento adesivo dipendente.
L'intervento adesivo dipendente,
contemplato dall'art. 105, secondo comma, c.p.c., non richiede, infatti, neppure
la titolarità di un diritto nei confronti delle parti originarie del processo,
ma è consentito in presenza di un interesse giuridicamente rilevante ad un
esito della controversia favorevole alla parte adiuvata.
L'interesse richiesto per la
legittimazione all'intervento adesivo nel procedimento in corso fra altri
soggetti, tuttavia, deve essere giuridico, e non di mero fatto, nel senso che
tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico
sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa
essere - sia pure in via soltanto indiretta o riflessa- pregiudicata dal
giudicato, ove contenga il disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene
contro il suo avversario in causa.
L'intervento adesivo dipendente,
non essendo spiegato ad infrangedam iura utriusque partis, a differenza di
quello autonomo, dà quindi luogo a un giudizio unico con pluralità di parti,
nel quale la pronuncia che lo definisce non può che essere la stessa rispetto
alla parte principale e all'interveniente, i poteri del quale sono limitati
all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla
parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni
unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte.
Ciò premesso, deve riconoscersi
che, nell'ambito del fenomeno dell'articolazione dei gruppi di società, una
società partecipata, avente la denominazione corrispondente al segno distintivo
di cui la società controllante domanda la tutela, e che -come è incontestato
tra le parti- opera sì quale soggetto autonomo, ma anche quale soggetto
compartecipe ed associato (in senso economico) in un'attività imprenditoriale
integrata a livello di gruppo, e con il riconoscimento del diritto di
utilizzazione di un marchio della controllante anche per la sua denominazione,
ad esso identica, sia portatrice di un interesse che indubbiamente legittima il
suo intervento ad adiuvandum nella lite tra la medesime società controllante ed
il terzo per 1'accertamento della titolarità del diritto sul segno.
La società partecipata, più
specificamente, è titolare di un interesse reale all' esito favorevole della
controversia per la società controllante, determinato dalla necessità di
impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi, sia pure in
via mediata, le conseguenze pregiudizievoli di una pronunzia giurisdizionale
sfavorevole, quali ad esempio, nel caso di specie, quelle riconducibili alla
possibile futura contestazione della legittimità dell'uso della denominazione
e, più in generale, del segno, promosso e registrato da Tiscali s.p.a., tra
1'altro proprio per distinguere prodotti e servizi nel settore delle
comunicazioni ci qualunque genere (si veda la domanda di brevetto per marchio
d'impresa 22 dicembre 1999).
Ancora, per identiche
considerazioni, può essere senza incertezze riconosciuto a Andala s.p.a.,
controllata da Tiscali s.p.a. con una partecipazione pari all'85% del capitale,
proprio perché pacificamente costituita nell'ambito del progetto di gestione
delle attività connesse alla telefonia ed alla telematica avviato dalla
capogruppo (si veda in proposito anche 1'art. 3 dell'atto costitutivo 7 maggio
1999, regolarmente prodotto in copia), l'interesse a sostenere la pretesa delle
ricorrenti ad una tutela cautelare rispetto alle condotte di concorrenza sleale
denunziate.
Tiscali s.p.a., società
controllante, e Andala Umts s.p.a., anch'essa pacificamente facente parte del
gruppo perché controllata da Tiscali s.p.a. con una partecipazione pari all'90%
del capitale, ed anch'essa costituita per operare nello stesso settore, hanno
infatti domandato la tutela di cui all'art. 700 c.p.c. per l'inibizione di
un'attività che, secondo quanto allegato, consisterebbe nell'uso di nomi o
segni idonei a produrre confusione, rispettivamente, con i segni ed i nomi da
loro legittimamente utilizzati, e, più in generale, si caratterizzerebbe per
L'impiego di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale,
idonei a danneggiare la loro attività.
Con riferimento alla prima delle
azioni di merito prospettate, in particolare quella diretta alla tutela del
marchio, occorre innanzi tutto mettere in rilievo che non è stato
specificamente contestato nel procedimento il precedente impiego del marchio di
fatto ``Andala" da parte della società ricorrente Tiscali s.p.a., alla
data della registrazione del nome a dominio www.andala.it.
Walter Marcialis, infatti, ha
impostato la propria difesa con ammissione esplicita dalla circostanza, o,
quanto meno, con una conferma implicita del fatto, contestando la domanda con
argomenti ed elementi che sono logicamente incompatibili con un suo obiettivo
disconoscimento.
II resistente, in proposito, ha
affermato la titolarità del proprio segno distintivo quale "marchio di
fatto con diritto di preutenza", perché impiegato fin dal 1996, rispetto a
quello identico della ricorrente, che avrebbe invece avuto la vita di pochi
giorni", sottolineando più volte, riferendosi ai due segni distintivi,
che, al momento della registrazione del nome a dominio, "entrambi erano
marchi di fatto" (comparsa, p. 10 e p. 11).
Parallelamente, Tiscali s.p.a.,
Andala Umts s.p.a. e Andala s.p.a., nell'affermare 1'illiceità della condotta
del Marcialis, consistente nell'utilizzo indebito del sostantivo di fantasia
"Andala" quale componente del nome a dominio, per il resto formato
dall'indicativo della rete che lo precedeva (www) e dall'elemento alfabetico
rappresentativo del paese (it, trattandosi di sito italiano) - utilizzo indebito
perché il nome era stato già utilizzato di fatto da Tiscali s.p.a. come
marchio -, hanno indubbiamente ricollegato le loro pretese ad una utilizzazione
del segno da parte del Marcialis avvenuta in epoca comunque anteriore alla
registrazione (il fatto, oltre che pacifico, è dimostrato documentalmente).
Ciò premesso, il Marcialis
contesta fondatamente la possibilità di riconoscere tutela al marchio "Andala"
in quanto segno distintivo registrato, proprio perché la brevettazione ad opera
di Tiscali s.p.a. è intervenuta soltanto il 22 dicembre 1999, successivamente
quindi all'avvenuta assegnazione del sito Internet www.andala.it.
Dovendosi discutere della
liceità o meno della condotta del resistente, infatti, è senza dubbio al
momento in cui il comportamento denunziato è stato posto in essere che occorre
fare in primo luogo riferimento. non potendosi, in effetti, configurare una
sorta di efficacia retroattiva della registrazione del marchio per la
valutazione di una vicenda .precedente.
In tema di brevetti per marchi d'impresa.,
lo ius excludendi derivante dal diritto sul marchio d'impresa registrato,
previsto espressamente dalla legge marchi, non può essere esteso alla
limitazione di una denominazione, di un segno e, in genere, di un qualsiasi
indicativo avente funzione distintiva, come può e deve essere considerato il
nome a dominio Internet. se 1'indicativo medesimo sia stato giù utilizzato come
marchio.
L'art. 2571 c.c. stabilisce,
infatti, che chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di
continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri successivamente
ottenuta, sia pure nei limiti in cui se ne è in precedenza valso.
II principio è stato
sostanzialmente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 9 legge marchi, in
seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa di cui al d.l.s. 4 dicembre
199~, funzionale all'attuazione della direttiva 21 dicembre 1988, n. 88/104/CE,
secondo cui in caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non
registrato, che non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente
locale. i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche
ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la
registrazione del marchio stesso.
Riguardo all'ipotesi del
precedente utilizzo di un marchio non registrato, possono quindi verificarsi tre
differenti ipotesi:
a) l'utilizzo di fatto del
marchio che non importi una sua notorietà: la registrazione del marchio da
parte di altri non priverebbe il preutente. del diritto di utilizzo del marchio,
nei termini precedenti;
b) l'utilizzo di fatto del
marchio. che importi una notorietà esclusivamente locale: la registrazione del
marchio ad opera di terzi non precluderebbe al preutente il diritto di utilizzo
del marchio non registrato, nei limiti della diffusione locale;
c) L'utilizzo di fatto del
marchio, che importi una sua notorietà di carattere generale: la registrazione
non costituirebbe mai in capo al terzo un valido titolo per l'acquisto del
diritto di utilizzare il marchio, mancando quest'ultimo del requisito della
novità (artt. 16 e 17 legge marchi).In questa prospettiva, è d'altra parte
necessario far rilevare che, anche a prescindere dall'eventuale dimostrazione di
un precedente utilizzo da parte di Walter Marcialis del marchio "Andala"
per la distinzione dei suoi prodotti artigianali, l'impiego di fatto del segno
distintivo si sarebbe di per sé stesso venuto a realizzare con la semplice
creazione del sito Internet, e con la predisposizione del sistema di
informazioni agli utenti ("visitatori" del sito) sulle caratteristiche
del prodotto distinto dal marchio per cui è causa. Da un lato, infatti, deve
riconoscersi che l'attivazione dell'indirizzo, o nome a dominio, ha i caratteri
dell'uso della denominazione; dall'altro, non è contestabile che lo stesso nome
a dominio rappresenta un riferimento testuale che costituisce il principale
elemento distintivo del sito su Internet, e della "collocazione", sia
pure virtuale, delle informazioni e dei servizi che, attraverso lo stesso sito,
sono offerti al mercato.
5. L'istanza cautelare collegata
alla futura proposizione della domanda di tutela del marchio è fondata e deve,
pertanto, essere accolta.
Come è stato messo in rilievo,
la disciplina legale in materia di marchio non delimita espressamente i contorni
della situazione soggettiva riferibile al soggetto che utilizza un marchio non
registrato, se non indirettamente, e nell'ottica della possibile sovrapposizione
del marchio di fatto con quello poi oggetto di registrazione.
II legislatore, peraltro,
nell'affermare il diritto del preutente di continuare a giovarsi del segno, fa
indubbiamente prevalere il suo interesse a proseguire nell'utilizzo,
sacrificando in pane o addirittura totalmente quello di chi abbia proceduto alla
brevettazione, che vede il suo diritto di esclusiva compresso dal concorrente
diritto del preutente (nel caso di marchio di fatto non noto o con notorietà
semplicemente locale), o addirittura subisce l'affermazione della nullità del
marchio registrato per difetto di novità (in caso di marchio di fatto
comunemente conosciuto).
L'uso del marchio, quindi, può
correttamente essere considerato come fattispecie costitutiva concorrente del
diritto di utilizzo del segno distintivo, così che, nella definizione del
conflitto tra soggetti che intendono valersi del medesimo marchio di fatto (e
non più soltanto, quindi, tra il preutente ed il successivo registrante), deve
essere affrontata e risolta la questione generale dell'estensione del diritto
che, dalla stessa fattispecie costitutiva, concretamente viene a emergere.
Deve a questo proposito essere
escluso che, dalla mera priorità nell'uso del segno, possa derivare un diritto
d'esclusiva di carattere generale ed assoluto, potendo in particolare
affermarsi che il preuso del marchio di fatto non conosciuto od a notorietà
locale non possa fondare, rispettivamente, la pretesa di impedire un successivo
uso dello stesso segno distintivo per distinguere prodotti o servizi identici od
affini in una diversa e delimitata area territoriale, ovvero la pretesa di
opporsi all'impiego successivo del marchio per distinguere prodotti o servizi
non confondibili, non solo in una differente e circoscritta area territoriale
ma, come avverrebbe nel caso in questione, in tutto il territorio nazionale
ovvero anche in ambito più esteso.
E' indiscutibile, infatti,
riguardo alla seconda ipotesi, che al pregresso utilizzo di fatto di un marchio
non possono in nessun caso riconoscersi ripercussioni ed effetti più favorevoli
rispetto a quelli che l'utilizzatore si vedrebbe riconosciuti attraverso la
preventiva brevettazione del marchio stesso.
Una volta affermata, peraltro, la
possibilità di contemporanea sussistenza del diritto del preutente locale in un
settore merceologico ben definito, e del concorrente diritto di altro
utilizzatore del marchio di fatto in un diverso settore merceologico, con un
marchio che, pur sorto successivamente, sia stato viceversa adoperato senza
limitazioni territoriali ed abbia assunto i caratteri della notorietà generale,
occorre giudicare se il primo possa giovarsi del segno oltre i limiti in cui
egli stesso in precedenza se ne è valso, cioè con modalità maggiormente
incisive, ovvero al di fuori dell'ambito locale già occupato.
In materia, deve ritenersi
pienamente condivisibile l'opinione secondo cui, riguardo al marchio di fatto,
occorre far riferimento ai principi stabiliti dalla disciplina del marchio
registrato, in quanto a loro volta espressione delle logiche di tutela degli
interessi posti alla base dell'intervento legislativo in materia di segni
distintivi in generale, così che:
~ l'utilizzo di fatto del
marchio, che non importi una sua notorietà (o che importi una conoscenza
esclusivamente locale), attribuisce al preutente il diritto di continuare a
servirsene, sia pure nei termini precedenti (e nei limiti della diffusione
locale), anche nei confronti del successivo utilizzatore del marchio di fatto in
diverso settore merceologico, che abbia operato senza limitazioni territoriali
con un segno che abbia man mano acquisito i caratteri della notorietà generale;
~ l'uso di fatto del marchio che
invece importi una sua notorietà di carattere generale e che, più
precisamente, abbia i caratteri della rinomanza, comporta a sua volta il
riconoscimento in favore del preutente del diritto di registrare il segno e,
ancor prima della brevettazione, di vietare ai terzi il posteriore utilizzo del
segno, anche per prodotti non affini, se l'uso del segno senza giusto motivo
consente di ir2rre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
rinomanza del marchio, ovvero reca pregiudizio (artt. 1, lett. c, 16 ss. legge
marchi).
Alla luce di quanto precede, può
ritenersi che Walter Marcialis, attraverso la richiesta di registrazione del
nome a dominio www.andala.it, abbia posto in essere una condotta in violazione
del diritto di Tiscali s.p.a. di utilizzare in via esclusiva il marchio di fatto
"Andala", che ormai poteva considerarsi marchio con i caratteri della
rinomanza, non importa se da breve tempo.
Deve valutarsi, infatti, che
anche a voler ritenere dimostrato, allo stato, l'uso anteriore del marchio
"Andala", da parte del resistente, per distinguere le lampade di sua
progettazione e produzione, secondo le stesse allegazioni in fatto del Marcialis
la conoscenza del segno dovrebbe principalmente ricondursi alla fornitura delle
luci che sarebbero servite per illuminare gli espositori nel corso è' due
mostre organizzate dal Soroptimist international d'Italia di Nuoro. Si
tratterebbe, più specificamente, della vendita di undici lampade utilizzate per
la mostra organizzata dal 25 al 30 agosto 1996, dal titolo "Mostra del
dolce tradizionale del nuorese" e dell'allestimento con le stesse lampade
dei pannelli espositori impiegati nella mostra "Breads and threaths of
Italy ", tenutasi nel 1998 (si vedano i documenti prodotti dal resistente,
nn. 1, 2. 3, 7).
In realtà, anche secondo quanto
indicato, più che di conoscibilità e notorietà delle lampade di sua
progettazione e, soprattutto, del marchio utilizzato per le stesse (dovrebbe
farsi riferimento, infatti, non tanto al bene, quanto al segno che è destinato
a distinguerlo nel mercato), la diffusione ultralocale avrebbe in realtà
riguardato le manifestazioni fieristiche nel loro complesso.
Il marchio impiegato per la
produzione e la vendita delle lampade "Andala", quindi, anche
considerando attendibile la rappresentazione dei fatti di causa offerta dal
resistente, non avrebbe certo superato il confine della notorietà locale,
potendo tra 1'altro rilevarsi l'assoluta assenza di dimostrazione in causa della
commercializzazione di altri esemplari della lampada.
Viceversa, sia pure in esito
all'istruttoria sommaria, può considerarsi comprovato che il marchio "Andala"
utilizzato di fatto da Tiscali s.p.a. avesse già assunto i caratteri del
marchio celebre (si veda, in proposito, la copia degli articoli di stampa,
generica e specializzata, apparsi nei giorni immediatamente seguenti
all'annuncio della costituzione di Andala Umts s.p.a.( su La Repubblica, su Il
Giorno, su Il Sole 24 Ore, su USA Today, su L`Avvenire, su Il Corriere della
Sera, su La Stampa).La capacità distintiva di un marchio celebre, anche di
fatto, si estende oltre il settore merceologico nell'ambito del quale è
normalmente utilizzato, salva la prosecuzione del suo impiego da parte di terzi
per il pregresso uso locale del segno, se "l'uso del segno senza giusto
motivo consente di trarre indebitamente vantaggi o dal carattere distintivo o
dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi" (artt. 1 e i 3
1. Marchi), con previsione dell'illiceità, in via alterativa, tanto
nell'ipotesi di danno per il titolare che in quella di indebito vantaggio per
l'autore della condotta.
La pubblicizzazione su Internet
del marchio "Andala" (prima d'allora mai effettuata, e la stessa
realizzazione di un sito con l'indirizzo www andala.it, quali condotte
sicuramente idonee a beneficiare senza giustificazione concreta della rinomanza
nel frattempo acquisita dal segno di Tiscali s.p.a., e, comunque, a costituire
fonte di possibile confusione in coloro che su Internet intendano accedere ai
servizi delle ricorrenti. Devono essere quindi considerate come condotte poste
in essere in violazione del diritto di Tiscali s.p.a.
La violazione di un marchio,
consumata attraverso il suo impiego quale domani name di un sito Internet,
secondo l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di merito e della
stessa dottrina, che si ritiene pienamente condivisibile, non può essere
esclusa dalla circostanza che l'utilizzo sia avvenuto previa autorizzazione
dell'apposita autorità preposta alla registrazione dei nomi dominio (la quale,
anzi, richiede in proposito una specifica dichiarazione liberatoria), né, come
anche in altre ipotesi di violazione, dal fatto che il titolare del marchio non
abbia in precedenza registrato presso la competente registration authority il
medesimo nome.
In considerazione di quanto
esposto, già con riferimento alla prima delle azioni di merito prospettate,
deve ritenersi sussistente il requisito necessario rappresentato dalla probabile
fondatezza della pretesa fatta valere, o fumus boni iuris.
E' appena il caso di sottolineare
che, valutata la posizione del Marcialis alla stregua, al più, del preutente di
marchio di fatto con notorietà locale, del tutto priva di fondamento appare,
allo stato, la questione di nullità del marchio successivamente registrato da
Tiscali s.p.a., potendo ritenersi consentita ai terzi la brevettazione di un
marchio anche identico a quello preusato, in quanto a questo non sia possibile
riconoscere i caratteri della notorietà generale.
Valutata infine come legittima la
registrazione del marchio celebre da parte del preutente, anche quando il segno
sia stato per primo impiegato da altro imprenditore con notorietà circoscritta,
il titolare del segno può reagire in sede giurisdizionale non solo denunziando
la precedente violazione del proprio marchio di fatto, ma anche, quale titolare
del marchio registrato, denunziando la prosecuzione o la reiterazione di quelle
condotte appropriative già attuate prima della brevettazione.
6. E' solo il caso di
evidenziare, in modo succinto, che nessun rilievo possono avere, nel presente
procedimento, considerazioni relative a vicende riguardanti il rapporto tra
segni distintivi o denominazioni ed indirizzi di siti internet riferibili a
soggetti diversi dai titolari dei primi, indirizzi in ipotesi analoghi o
confondibili.
Le stesse vicende, d'altronde,
sono state proposte in termini meramente suggestivi e, ara 1'altro, nella totale
assenza di elementi concreti di valutazione in ordine ai profili di legittimità
dell'impiego, anche contemporaneo, delle rispettive denominazioni (Telecom
Italia s.p.a., titolare del sito www.telecomitalia.it, e ltalcom s.r.l.,
titolare del sito www.telecom.it; la società di telefonia Omnitel, titolare del
sito www.omnitel.it, Omnitech informatica s.r.l , titolare del sito www.omni.it;
La Repubblica, noto quotidiano, ed il suo www.repubblica.it allo stesso
riferibile, mentre il sito www.larepubblica.it nulla avrebbe a che vedere con il
giornale).
7. Le ragioni sin qui riportate
rendono non necessario esaminare l'ulteriore questione, sollevata dalle
ricorrenti, della mala fede del Marcialis pur dovendosi sottolineare che,
valutate in particolare le modalità temporali in cui i fatti si sono
verificati, la precedente posizione del resistente nell'ambito
dell'organizzazione di vendita di Tiscali S.p.A., e le modalità stesse della
condotta, ben potrebbe allo stato ritenersi la sussistenza di elementi indiziari
gravi, precisi e concordanti nel senso della piena consapevolezza, in capo
all'autore della condotta, di ledere l'altrui diritto di marchio e, più in
generale, di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo e dalla
rinomanza ormai acquisita dallo stesso.
Walter Marcialis, infatti,
risulta aver quanto meno esteso in modo del tutto improvviso e repentinamente,
rispetto all'annunzio, dato pochi giorni prima, della costituzione di Andala
Umts s.p.a., le modalità di utilizzo del proprio segno, tra l'altro
"occupando" con la denominazione "Andala", e non con la
propria ditta, secondo prassi appropriative notorie e, per certi versi, ormai
comuni a diversi ambiti, un indirizzo di probabile futura utilizzazione per
l'esercizio della programmata attività nel settore delle telecomunicazioni. In
proposito non può essere neppure trascurato 1'iniziale inserimento, in apertura
del sito, della frase contenente la locuzione "stiamo per presentarvi un
nuovo modo di comunicare" ,senza ulteriori specificazioni, che, considerato
il contesto, ma anche lo specifico settore di attività delle ricorrenti, appare
al di là di qualsiasi ragionevole incertezza come diretta ad ingenerare in chi
"visitava" il sito 1'erronea convinzione, almeno iniziale, di accedere
ad uno riferibile alle società ricorrenti.
La prova per presunzioni
rappresenta, come è noto, uno strumento, normativamente concesso al giudice,
che permette di arrivare alla conoscenza di un fatto per il quale non sia
possibile dare una diretta dimostrazione, attraverso un procedimento logico
l'art. 2727 c.c.). Non occorre, evidentemente, che i fatti su cui si fonda la
presunzione siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica
conseguenza possibile dei fatti accertati in giudizio, ma è sufficiente, come
deve ritenersi nella fattispecie, che il fatto ignoto sia desunto alla stregua
di un canone di probabilità, con riferimento ad una connessione di avvenimenti
possibile e verosimile secondo un criterio di normalità (un giudizio di
probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, effettuato cioè secondo la
regola dell'inferenza probabilistica).
L'apprezzamento del giudice circa
l'esistenza degli elementi assunti a fonte della presunzione, e circa la
rispondenza di questi ai requisiti di idoneità, gravità e concordanza
richiesti dall'art. 2729 c.c., deve d'altra parte rivolgersi al complesso degli
indizi soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a
ciascuno di questi, salva la necessità di vagliare preventivamente la rilevanza
dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da
ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale.
In conclusione, la posizione del
Marcialis non potrebbe in nessun caso trovare tutela in quanto, come esattamente
richiamato dalle società ricorrenti, dalla lettura sistematica della disciplina
deve trarsi il principio della piena tutela di carattere generale nei casi di
accertata mala fede, da intendersi quale condizione soggettiva di colui che
agisce nella consapevolezza della violazione di preesistenti diritti da altri
vantati sul segno distintivo, anche in ipotesi di priorità nel tempo dell'uso
dell'identificativo (con riferimento alla legittimazione alla registrazione del
marchio, ed alla nullità di quello eventualmente brevettato, e, quindi, alla
priorità nella brevettazione, artt. 22, secondo comma, e 47, lett. b, legge
marchi).
8. In relazione alla domanda di
tutela che precede, deve riconoscersi la legittimazione di Andala Umts s.p.a. ad
adire nel procedimento, in proprio e non solo a sostegno detta pretesa di
Tiscali s.p.a., titolare del diritto di marchio.
Come dette, è incontestato che,
nell'ambito del progetto di articolazione dell'attività nel settore della
telefonia e delle telecomunicazioni attraverso le diverse società del gruppo,
Andala Umts s.p.a., così come Andala s.p.a., pur al di fuori da rapporti di
contitolarità del marchio in senso proprio, si vedono attualmente riconosciuto
dalla controllante, che ne è titolare, il diritto di usare simultaneamente il
segno distintivo, anche come denominazione sociale.
Il titolare del diritto d'uso del
marchio per la distinzione dei propri prodotti o servizi, che sia tale sulla
base del consenso dell'avente diritto, può considerarsi legittimato ad
esercitare le azioni a tutela del segno distintivo, ed in ogni caso ad adiuvare
la pretesa del concedente, essendo comunque titolare di un diritto relativo
verso lo stesso.
Può rilevare, in ordine
all'interesse alla proposizione della domanda, riguardante condotte poste in
essere anche successivamente alla costituzione ed a tutt'oggi perduranti, la
circostanza che Andala Umts s.p.a. sia stata costituita in epoca successiva alla
registrazione del nome a dominio www.andala.it.
9. La domanda di cautela è
accoglibile anche con riferimento alla seconda delle azioni di merito
prospettate, quella cioè diretta a far accertare ed a far cessare la
concorrenza sleale.
Le azioni a tutela del marchio,
di fatto o registrato, e quella per la repressione degli atti di concorrenza
sleale, possono essere proposte anche congiuntamente posto che, pur dirette a
distinte finalità e segnate da diversa natura, possono avere un importante
elemento comune (l'indebita appropriazione del segno distintivo) che,
giustapposto all'elemento specifico della concorrenza sleale (nel caso di
specie, 1'idoneità dell'appropriazione alla confusione, ad arrecare danno o a
consentire ingiustificati vantaggi), ne consente la trattazione in simultaneus
processus.
La normativa sui segni distintivi
riconosce, infatti, diritti reali assoluti sui beni immateriali e attribuisce ai
titolari azioni erga omnes dirette alla rimozione delle usurpazioni e delle
contraffazioni, mentre la normativa sulla concorrenza sleale attribuisce azioni
personali, finalizzate ad ottenere sanzioni nei confronti di chi ha posto in
essere gli atti illeciti concorrenziali.
Ciò premesso, deve osservarsi
che la concorrenza illecita per violazione dei principi della correttezza,
prevista dall'art. 2598 c.c. può consistere in comportamenti che possono essere
considerati sleali in relazione alle finalità perseguite; ovvero anche in
relazione ai mezzi impiegati.
La stessa può in particolare
scorgersi quando dalla condotta traspare l'intento di impossessarsi o, comunque,
di fruire dei vantaggi derivanti dall'uso di un marchio rinomato (un beneficio,
quindi, di tipo parassitario), anche a prescindere dalla possibilità concreta
di confusione dei prodotti, con la frustrazione, anche solo parziale, dello
sforzo imprenditoriale e di investimento altrui.
10. Analogamente a quanto in
precedenza osservato, deve essere affermata la legittimazione di Tiscali s.p.a.
e di Andala Umts s.p.a. ad agire nel procedimento, in proprio, al pari di quella
di Andala s.p.a. ad intervenire nel procedimento, anche in riferimento alla
domanda di tutela cautelare relativa alla preannunziata azione di concorrenza
sleale.
Entrambe 1e società ricorrenti,
infatti devono essere considerate quali soggetti cui è distintamente riferibile
l'iniziativa economica nel settore della telefonia e delle telecomunicazioni,
pur articolata a livello di gruppo, e, quindi, 1'interesse a far cessare
l'indicata condotta illecita del resistente. 1 l. Sussiste il fondato motivo di
temere che, durante il tempo occorrente per far vale: e i diritti vantati dalle
società ricorrenti in via ordinaria, i diritti stessi siano minacciati da un
pregiudizio imminente e di carattere irreparabile.
Il requisito del periculum in
mora, in, particolare, può essere in effetti ravvisato, come esplicitamente
sostenuto nell'atto introduttivo, nelle conseguenze pregiudizievoli
probabilmente derivanti, oltre che dall'uso indebito della denominazione,
dall'impossibilità per le ricorrenti, nelle more del giudizio, di ottenere
attraverso la registrazione l'attribuzione del corrispondente nome a dominio,
con una limitazione di proporzioni notevolissime e neppure del tutto
verificabili, anche ex post, nelle rispettive strategie commerciali.
Valutata la natura del verosimile
pregiudizio, e l'impossibilità stessa di garanzia di adeguato risarcimento per
equivalente, risulta necessario provvedere immediatamente in ordine ai
provvedimenti d'urgenza che appaiono più idonei ad assicurare provvisoriamente
gli effetti della decisione sul merito.
L'art. 12 dei regolamento
d'assegnazione dei nomi a dominio della Registration autority italiana prevede
espressamente la sospensione dell'assegnazione del nome a dominio per ordine
dell'autorità giudiziaria, notificatole nelle forme di legge... con cui ne
venga inibito l'uso all'assegnatario, ed il ripristino "a favore
dell'originario assegnatario solo a fronte di un provvedimento esecutivo
dell'autorità giudiziaria... con cui siano respinte le richieste di chi ne
contestava la legittimità dell'uso, oppure a fronte della dimostrazione che il
procedimento, nell'ambito del quale il provvedimento che ha portato alla
sospensione è stato emesso, si è estinto". Il precedente art. 11 del
regolamento d'assegnazione, inoltre, prevede la revoca dell'assegnazione del
nome a dominio "a fronte di sentenza passata in giudicato, e stabilisce che
"un nome a dominio sospeso non può venire riassegnato in uso ad altri se
non dopo che sia stato revocato".
E' peraltro evidente che, nei
confronti della stessa Registration authority italiana può essere
legittimamente dato non solo 1'ordine di sospensione dell'assegnazione, ma anche
quello di assegnazione provvisoria del nome a dominio al soggetto che, nel
procedimento, appaia legittimato all'utilizzo del nome, salvi gli eventuali
diritti di precedenza riconoscibili a terzi. L'azione cautelare, infatti, è
prevista dalla legge e può essere concessa in tutti i casi in cui la parte,
durante il tempo per far valere il suo diritto in via ordinaria, e tanto più
sino a quando non passi in giudicato la decisione, abbia necessità di
conseguire in via anticipata alcuni effetti di quella sentenza, sussistendo il
pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile alla situazione soggettiva
fatta valere (art. 700 c.p.c.).
Conseguentemente, nessuna
efficacia limitativa dei poteri dell'autorità giudiziaria può essere
riconosciuta all'indicazione di cui all'art. 11 del regolamento, che tra
l'altro, secondo gli ordinari criteri di interpretazione, è
Semplicemente volto a stabilire
che un nome a dominio sospeso non possa venire riassegnato in uso ad altri
soggetti, estranei al procedimento in cui è stata disposta la sospensione, se
non dopo che sia stato revocato dalla Registration authority italiana.
Il provvedimento di assegnazione
provvisoria, è opportuno sottolinearlo, è concesso sulla richiesta, formulata
espressamente, sia pure in termini generali, in merito all'adozione di
"ogni conseguente e connesso provvedimento ritenuto opportuno" a
salvaguardia dell'interesse fatto valere, richiesta che, interpretata alla luce
della prospettazione contenuta nel ricorso, si estende ai provvedimenti atti ad
ovviare alla limitazione in atto delle strategie imprenditoriali connesse
all'impossibilità di ottenere la registrazione del proprio sito con 1'indirizzo
www.andala.it, illecitamente registrato dal Marcialis.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni
diversa istanza, in via cautelare,
1. ordina alla registration
authority italiana presso l'Istituto per le applicazioni telematiche del C.n.r.
- Consiglio nazionale delle ricerche di procedere alla sospensione
dell'assegnazione del nome a dominio www.andala.it a Walter Marcialis;
2 ordina alla stessa Registration
authority italiana di assegnare provvisoria il medesimo nome a dominio a Tiscali
s.p.a., salvi gli eventuali diritti di precedenza riconoscibili a terzi;
3. fissa il termine di trenta
giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio della causa di
merito
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