Pretura di Cagliari
Sentenza del 3 dicembre 1996 in materia di duplicazione di software
N. 9208/96 R.G. notizie reato
N. 5 1 56196 R.G. G.1.P.
PRETURA CIRCONDARIALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II Giudice ha pronunciato la seguente sentenza
Nel procedimento penale nei confronti di
_______________, nat_ l'_____________ a _________
imputat_ del reato di cui all'art. 171 L. 633/41 perché abusivamente duplicava
a fini di lucro i seguenti programmi per elaboratore: MICROSOFT WORD - MICROSOFT
EXCEL - MICROSOFT POWER POINT - MICROSOFT SCHEDULE - MICROSOFT ACCESS.
Accertato in Cagliari in data 16-09- 1996
In Fatto e in Diritto
Il 16 settembre 1996 personale del Nucleo
Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza si recò in via
_______________, presso __________________________________________.
I verbalizzanti trovarono che la società utilizzava per lo svolgimento della
propria attività commerciale (relativa, come si evince dal verbale, ad
accertamenti catastali) tre personal computer: un Athena pentium 90, un Datastar
486, uno Staver 386. Essi accertarono altresi', mediante l'uso del programma
d'intercettazione Spaudit, che su tutti i personal era stato caricato il
programma OFFICE della Microsoft (contenente i programmi Word, Excel,
PowerPoint, Scbedule e Access) nonostante __________ fosse in possesso di una
sola licenza d'uso relativa al programma OFFICE montato sul computer Athena. Da
ciò gli agenti dedussero che il programma era stato duplicato e caricato, a
loro avviso illecitamente, sui computers Datastar e Staver e procedettero al
sequestro del software contenuto nella memoria rigida delle ultime due macchine
sul presupposto che la duplicazione del programma da parte del_________
costituisse violazione della norma di cui all'art. 171 bis della legge
22-4-1941.
In data 8 novembre 1996 il P.M. presso questa Pretura, competente per il reato
indicato, chiedeva la fissazione di un'udienza camerale per l'applicazione di
pena concordata con l'indagat_.
Si ritiene doveroso rilevare che, sulla scorta degli atti allegati alla
richiesta, dev'essere pronunciata immediatamente, ex art. 129c.p.p., sentenza di
assoluzione del_______ poichè il fatto contestato_ non costituisce reato per
mancanza del fine di lucro richiesto nella fattispecie in esame per la
punibilità della condotta tenuta dal____________.
L'articolo 171 bis della legge sul diritto
d'autore è stato introdotto con l'art.10 del decreto legislativo del 29
dicembre 1992, emanato in attuazione della Direttiva 91/250/CEE. Tale normativa
(in particolare l'articolo 1 del decreto citato) ha riconosciuto, ai programmi
per elaboratore il valore di opere letterarie ed artistiche e la conseguente
meritevolezza della tutela offerta dalla Legge n°633 del 1941.
Non è questa la sede appropriata per soffermarsi a riflettere sulla scelta
operata dal Legislatore Italiano (uniforme d'altro canto a "quella di
numerosissimi altri Stati), preceduta comunque da una oramai consolidata
giurisprudenza di legittimità e, in parte, dei giudici di merito univoche nel
riconoscere ai programmi per elaboratore lo status di opera dell'ingegno, e ad
apprestarne la conseguente tutela (per tutte si richiamano: Pretura Pisa 11 -4-
1984 e Corte di Cassazione, terza sezione, 24-11-1986). Si appalesa peraltro la
necessità di soffermarsi sugli aspetti penalistici della norma incriminatrice.
L'articolo 171 bis citato evidenzia, al pari delle fattispecie individuate
dall'articolo 171, una chiara finalità sanzionatoria, di ulteriore tutela
dell'opera dell'ingegno già dettagliatamente regolamentata dalle norme
privatistiche. Con la sanzione penale si cristallizzano e si ribadiscono i
valori già attribuiti dall'ordinamento alle opere dell'ingegno ed ai diritti su
di esse spettanti ai Loro autori.
L'articolo in questione ha la marcata finalità di garantire al titolare del
programma i vantaggi economici che derivano dalla sua commercializzazione in
contrasto netto e conflittuale con il diffuso fenomeno del commercio clandestino
di programmi duplicati e contraffatti (il cosiddetto campo dei computer crimes).
La struttura della norma è composita e volta ad individuare in modo analitico
le diverse condotte punibili. Si tratta con tutta evidenza di norma a più
fattispecie o norma mista cumulativa, che prevede
differenti condotte materiali punibili. L'articolo 171 bis individua le condotte
sanzionabili nel duplicare programmi a scopo di lucro o (sapendo o avendo motivo
di sapere che si tratta di copie illecitamente riprodotte) nell'importare,
distribuire, detenere a scopo commerciale, nel concedere in locazione programmi
o strumenti atti ad eludere i locks ossia i sistemi di protezione degli stessi
software.
Appare utile ad un inquadramento generale della norma porre in luce che le
condotte consistenti nel duplicare i Programmi a fine di lucro e nel detenere
programmi abusivamente riprodotti a scopo commerciale costituiscono con
certezza, sotto il profilo della condotta, un'anticipazione del momento
consumativo del reato rispetto alle altre fattispecie individuate (importazione,
vendita, distribuzione e locazione) esse sono in realtà inquadrabili come reati
di pericolo, senza danno effettivo per il legittimo proprietario- produttore
dell'opera e presentano dalle condotte di per sé non offensive in concreto
degli interessi tutelati dalla norma. La duplicazione e la detenzione acquistano
rilievo penale in tanto in quanto siano finalizzate rispettivamente al lucro ed
alla commercializzazione. Tali condotte sono pertanto sanzionate solo se
sorrette dal dolo specifico indicato. In particolare deve ritenersi che, di per
se, la duplicazione del programma non solo non assurge in alcun modo a fatto
penalmente rilevante, ma è senza dubbio consentita dalla normativa attuale in
tema di diritto d'autore.
Ciò si ricava in primo luogo dall'art. 5 D.1.GS. n° 518/92 che,
nell'introdurre l'art. 64 ter della L. n°633/1941, al secondo comma dello
stesso non consente che si imponga al compratore il divieto di effettuare una
copia di riserva del programma stesso. Ma ancor meglio si evince dall'articolo
68 della L 633/1941 che permette, ed anzi indica come libera la riproduzione di
singole opere o loro parti per uso personale dei lettori (rectius fruitori) con
il limite del divieto di spaccio al pubblico di tali beni onde logicamente
evitare la lesione dei diritti di utilizzazione economica spettanti al titolare
del diritto sul l'opera
Si può pertanto escludere che violi la fattispecie citata il soggetto, pubblico
o privato che detenga per utilizzarla una copia abusivamente duplicata del
programma L'elemento che rende invece penalmente illecita la duplicazione è
dato dal fine di lucro, dalla volontà diretta specificamente a lucrare dalla
riproduzione. Deve infatti garantirsi al titolare dei diritti sull'opera il
vantaggio esclusivo di mettere in commercio il programma, e quindi di lucrarvi
(articolo 17 Legge sul diritto d'autore) senza dover patire e subire danni da
illecite concorrenze.
Invero il fine di lucro connota tutte le fattispecie focalizzate dall'art. 171
bis, ma il suo significato dev'essere chiarito. Il termine lucro indica
esclusivamente un guadagno patrimoniale ossia un accrescimento patrimoniale
consistente nell'acquisizione di uno o piu' beni; esso non coincide in linea di
principio con il termine profitto, che ha un significato ben più' ampio. Il
profitto può implicare sia il lucro: quindi l'accrescimento effettivo della
sfera patrimoniale, che la mancata perdita patrimoniale ossia il depauperamento
dei beni di un soggetto. In altri termini nel profitto può rientrare anche la
mancata spesa che un soggetto dovrebbe, per ipotesi, affrontare per ottenere un
bene. Il lucro costituisce solo ed esclusivamente l'accrescimento positivo del
patrimonio; il profitto anche la sola non diminuzione dello stesso.
Alla luce di quanto riportato si può concludere sostenendo che _________, che
svolgeva attività relativa ad accertamenti catastali su immobili (come si legge
dal verbale che indica che nella sua banca dati v'erano migliaia di visure
catastali) nel duplicare le copie del programma OFFICE della Microsoft e con
l'utilizzarle esclusivamente per la sua attività non era mossa da fini di
lucro, ma eventualmente di profitto, consistente nell'evitare la spesa
necessaria ad acquistare le altre due copie del programma e pertanto non ha
violato la fattispecie contenuta nella norma incriminatrice, perché nella
condotta dalla stessa tenuta non è ravvisabile il fine di lucro.
_________ dev'essere assolt_ perché il fatto non costituisce reato, ferma
restando la sua responsabilità sotto altri profili diversi da quello
penalistico.
P.Q.M.
Visti gli articoli 171 bis L.n°633/1941 , 129 c
p p assolve _______________ dal reato ascritto_ perchè il fatto non costituisce
reato.
Cagliari 26-11-1996
IL GIUDICE
MASSIMO DEPLANO
Depositato in Cancelleria oggi
Cagliari, li 03 DIC. 1996
Il Cancelliere
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