SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. Autostrade ha licenziato in tronco T. G. esattore
al casello di (omissis), previa rituale contestazione dell'addebito
disciplinare di avere utilizzato, per la riscossione dei pedaggi, biglietti
"premagnetizzati" della stazione autostradale di (omissis), mai
emessi da tale stazione, e non rinvenuti nei suoi documenti di incasso.
L'impugnazione del licenziamento è stata respinta dal Pretore della sezione
distaccata di Giulianova, con decisione confermata dal Tribunale di Teramo, con
sentenza 22 aprile/1 giugno 1999.
Il Tribunale riteneva provato il fatto contestato, costituente giusta causa di
licenziamento, sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico della
società Autostrade, il cui funzionamento veniva illustrato dai testi escussi, e
minuziosamente riportato in sentenza, valutati congiuntamente con circostanze
esterne oggetto di prova testimoniale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il
T., con unico motivo.
La società intimata si è costituita con controricorso,
resistendo.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 C.P.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo
violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2712, 2729 cod.civ. (art. 360,
n. 3 c.p.c.); omesso esame di un punto decisivo della controversia, motivazione
insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia
(art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per aver fondato la
propria decisione sull'elaborato informatico del computer centrale operante
presso la sede di Firenze, di cui contestava la valenza probatoria.
Il ricorso non è fondato.
L'art. 15, comma 2, Legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede che
gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati
con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime
forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici,
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, e che i criteri e le
modalità di applicazione di tale nuova norma sono stabiliti, per la pubblica
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il D.P.R. 10
novembre 1997, n. 513, emanato su tale base, ha disciplinato la valenza formale
e probatoria dei vari tipi di documenti informatici.
Intanto esso definisce il documento informatico come la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridici. Pertanto, le informazioni fornite
dal sistema informatico centrale della società Autostrade costituiscono
documento informatico rappresentativo delle operazioni di incasso svolte dai
vari esattori ai numerosi caselli autostradali.
La dottrina distingue tra i documenti elettronici in senso stretto, e cioè quei
documenti memorizzati in forma digitale e non percepibili se non per il tramite
degli elaboratori, e i documenti elettronici in senso ampio, intesi come
prodotti normalmente cartacei formati tramite l'elaboratore.
La distinzione fondamentale operata dal Regolamento citato, ai fini della
presente causa, è tra: a) documento informatico sottoscritto con firma digitale
a doppia chiave asimmetrica (artt. 4, 5, 10), il quale integra il requisito
legale della forma scritta, anche ai fini dell'art. 1325 n. 4 e 1351 cod.civ.,
ed ha conseguentemente l'efficacia probatoria della scrittura privata ai sensi
dell'art. 2702 cod.civ.; b) documenti informatici, come quello rilevante in
causa, privi di firma digitale, i quali hanno l'efficacia probatoria prevista
dall'art. 2712 cod.civ. (art. 5, comma 2), come già ritenuto dalla dottrina e
dalla giurisprudenza, nel senso che essi vanno ricondotti tra le riproduzioni
fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere,
ogni altra rappresentazione meccanica (ed ora elettronica) di fatti e di cose,
le quali formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui
contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle
cose medesime.
Nella interpretazione ed applicazione di tale norma, occorre tenere presente il
consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui il disconoscimento della
conformità di una delle riproduzioni menzionate nell'art. 2712 cod.civ. ai
fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto
dall'art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., della scrittura privata, perché,
mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito
positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non
impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche
attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 12 maggio 2000
n. 6090, in tema di copie fotostatiche; Cass. 26 gennaio 2000 n. 866 e Cass. 5
febbraio 1996 n. 940, in tema di copie fotografiche, Cass. 22 dicembre 1997 n.
12949 in tema di tabulati informatici riepilogativi di retribuzioni, Cass. 8
luglio 1994 n. 6437 in tema di dischi cronotachigrafi; Cass. 10 settembre 1997
n. 8901 sugli oneri probatori dell'utente che contesti la corrispondenza al
proprio traffico telefonico delle risultanze del misuratore di centrale).
Questa Corte ha altresì precisato che le norme del codice civile sul
disconoscimento della conformità all'originale di copie fotostatiche non
autenticate di una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere
come negozio per derivarne direttamente e immediatamente obblighi, e non anche
quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico da
valutare nell'apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in tal
caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando
qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come
qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e concordante (Cass.
25.1.1999 n. 659).
Infine le norme poste dal codice civile in materia d'onere della prova e di
ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi probatori, attinenti al diritto
sostanziale, vanno correlate con quelle processuali relative al giudizio di,
Cassazione; poiché la loro violazione dà luogo ad "errores in iudicando",
e non in "in procedendo", il ricorrente interessato a fa valere nel
giudizio di Cassazione la violazione di dette norme ha l'onere di indicare
dettagliatamente gli elementi necessari per la valutazione delle censure mosse
al riguardo, specificando il contenuto delle prove poste dal giudice "a
quo" alla base della sentenza impugnata e i motivi della loro inidoneità
legale a fornire il supporto probatorio alla decisione adottata, specificando le
ragioni della contestazione - disconoscimento della sottoscrizione,
contestazione della conformità della copia all'originale, ecc. - nonché del
modo e dell'occasione della medesima, ai fini della valutazione della sua
fondatezza, ritualità e tempestività (Cass. 4 febbraio 2000 n. 1247).
Questa Corte ha più volte ritenuto corrette le decisioni di giudici di merito,
affermative della legittimità del licenziamento disciplinare di lavoratori
dipendenti, che presupponevano, in maniera espressa o implicita, la questione
della valenza probatoria di sistemi informatici (Cass. 24 maggio 1999 n. 5042 e
Cass. 11 febbraio 2000 n. 1558, relative ad esattori della società Autostrade,
per inadempienze accertate con le registrazioni informatiche; (Cass. 20 gennaio
1998 n. 476, in tema di inadempienze di dipendente bancario risultanti dal
sistema informatico). In tali occasioni questa Corte ha ribadito il proprio
insegnamento secondo cui la prova per presunzioni è dalla legge considerata
come prova completa, ed è utilizzabile anche per considerare assolto l'onere
probatorio in tema di motivi del licenziamento, sempre che sia fondata su un
fatto notorio ovvero acquisito alla causa con i normali mezzi istruttori (Cass.
20 gennaio 1998 n. 476 cit., 2428/1971, 419/1983, 3198/1987, 1843/1995).
Nel caso di specie il Tribunale non ha basato la propria decisione solo sul
documento informatico risultante dall'elaborato centrale, dotato peraltro di un
programma di autodiagnosi continua, ma su una serie di circostanze esterne di
riscontro, riferite da numerosi testi, tra le quali, con valore assorbente e
decisivo, quelle che nella stazione di presunta emissione dei biglietti
premagnetizzati, (omissis), erano stati sottratti 150 biglietti, dei
quali 34 risultati incassati dal T.; che nel tempo presumibilmente occorrente
per percorrere la distanza tra il casello di (omissis) e quello di (omissis),
dove operava il T., distante pochi chilometri, non risultavano emessi tali
biglietti; che le irregolarità contabili afferivano esclusivamente al T.,
seguendolo nei vari turni e sulle varie piste o porte alle quali era addetto.
La scrupolosa istruttoria (con puntigliosa ricostruzione del modo di
funzionamento del sistema informatico centrale della società Autostrade e con
audizione di numerosi testi su di esso e sulle circostanze esterne ad esso) e
motivazione del giudice del merito non merita le generiche censure del
ricorrente (vedi Cass. 4 febbraio 2000 n. 1247 cit. supra) e va confermata,
perché coerente con il principio di diritto enunciato nel corso della
motivazione, e che si può riassumere nei seguenti termini: in tema di
licenziamento per giusta causa, i dati forniti da un sistema computerizzato di
rilevazione e documentazione possono costituire, ai sensi dell'art. 2712
cod.civ., e dell'art. 5, comma 2; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, prova del
fatto contestato, ove sia accertata la funzionalità del sistema informatico e
le risultanze di esso possano assurgere a prova presuntiva congiuntamente a
circostanze esterne ad esso, altrimenti provate.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono
liquidate in L. 50.000 oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese
del presente giudizio liquidate in L. 50.000 oltre L. tre milioni per onorari di
avvocato.
Depositata in Cancelleria il 6 settembre 2001.