Oggetto
Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 - attuazione della direttiva
2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia
di IVA
Sintesi
La circolare fornisce chiarimenti, in ordine alle novità introdotte dal
decreto legislativo n. 52/2004 con il quale è stata recepita in Italia la
direttiva 2001/115/CE in tema di armonizzazione e semplificazione degli obblighi
di fatturazione in materia di fatturazione in materia di imposta sul valore
aggiunto. In particolare la circolare illustra un quadro completo delle
semplificazioni e delle nuove regole, approfondendo e fornendo chiarimenti
relativamente alle procedure da seguire per rendere integralmente elettronico il
flusso, la gestione e la conservazione delle fatture IVA.
1. PREMESSA
Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (di seguito
decreto), adottato in esecuzione della legge delega 3 febbraio 2003, n. 14 e
pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28
febbraio 2004, ha recepito nell'ordinamento italiano le disposizioni contenute
nella direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/115/CE del 20 dicembre
2001 (di seguito direttiva), che nel modificare la VI direttiva 77/388/CEE del
17 maggio 1977, disciplina la semplificazione, modernizzazione e armonizzazione
delle modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore
aggiunto.
Le disposizioni in argomento si inseriscono nel quadro evolutivo delle
opportunità offerte dalle nuove tecnologie disponibili. Lo sviluppo del settore
informatico ha indotto il legislatore comunitario a dettare regole comuni in
merito all'utilizzo della fattura elettronica e alla sua conservazione, anche al
fine di salvaguardare l'esigenza di controllo delle Amministrazioni dei Paesi
membri.
Per realizzare questo processo di modernizzazione e armonizzazione, la direttiva
è intervenuta ad integrare le disposizioni vigenti prevedendo:
- in linea generale, le indicazioni da apporre sulla fattura;
- in particolare, per quanto attiene alla fatturazione tramite strumenti
elettronici,alle modalità di emissione e di conservazione.
In sede di recepimento della direttiva, il legislatore nazionale ha disposto
l'integrale sostituzione delle norme che disciplinano la fatturazione (articolo
21 del dPR 26 ottobre 1972, n. 633) senza peraltro alterare, per ragioni di
sistematicità e di coordinamento normativo, la previgente struttura del dPR 633
del 1972.
L'articolo 1 del decreto ha sostituito l'articolo 21 del dPR n. 633 del 1972,
integrando la disciplina concernente:
- il soggetto obbligato all'emissione della fattura (articolo 21, c. 1);
- il contenuto della fattura (articolo 21, c. 2);
- il momento di emissione della fattura (articolo 21, c. 1 e 4);
- le modalità di emissione della fattura (articolo 21, c. 3 e 4);
- l'emissione dell'autofattura nei casi previsti dalla norma (articolo 21,
comma 5).
In particolare,sono state recepite le novità della direttiva concernenti:
- la possibilità di emettere la fattura elettronica e di trasmettere la fattura
anche tramite strumenti informatici;
- la possibilità di emettere fattura, in forma cartacea o elettronica, da parte
di un cliente o di un terzo, anche se residenti in un Paese con il quale non
esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza;
- gli elementi obbligatori da indicare nella fattura;
- la possibilità di emettere, nei confronti di uno stesso cliente, un'unica
fattura per cessioni o prestazioni distinte effettuate nello stesso giorno;
- l'obbligo di annotare in fattura che la stessa è compilata dal cliente,
ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo.
Il decreto in commento ha, inoltre, armonizzato il testo dell'articolo 21 con le
disposizioni ad esso collegate.
Così, ad esempio, il nuovo testo dell'art. 21, comma 6, prevede, tra le
indicazioni obbligatorie, anche il riferimento alle operazioni soggette al
regime del "margine" (decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85) e a quelle delle
agenzie di viaggio e turismo (articolo 74-ter del dPR n. 633 del 1972). Inoltre,
per ragioni tecniche, il termine "non imponibili" (riferito alle
cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza
doganale) è stato sostituito con il termine "non soggette". La
sostituzione è coerente con la terminologia adottata dal legislatore nazionale
che intende per "non soggette" le operazioni escluse dal campo di
applicazione dell'imposta per mancanza del requisito della territorialità
(articolo 7, u.c., del dPR n. 633 del 1972), pur restando l'obbligo degli altri
adempimenti previsti dalla legge IVA (fatturazione, registrazione, riporto nella
dichiarazione annuale IVA).
Non sono stati, invece, effettuati interventi modificativi relativamente alle
previsioni contenute nella direttiva sugli obblighi di fatturazione degli
acconti e delle variazioni (articolo 2, paragrafi 2 e 5), in quanto già
disciplinati dalla normativa vigente, rispettivamente dagli articoli 6 e 26 del
dPR n. 633 del 1972.
Il decreto, infine, ha apportato modifiche agli articoli 39 e 52 del dPR n. 633
del 1972 concernenti rispettivamente "la tenuta e conservazione dei
registri e dei documenti" e gli "accessi, ispezioni e verifiche".
In particolare, l'intervento più rilevante consiste nell'aver previsto la
possibilità di conservare le fatture in forma elettronica in un Paese estero
con ilquale esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca
assistenza.
Si osserva, tra l'altro, che per effetto della nuova stesura, i commi
dell'articolo 21 hanno perso la numerazione ordinale (primo, secondo, ...) e
seguono attualmente quella cardinale (comma 1, comma 2, ...).
2. MODIFICA DELLA DISCIPLINA IVA RELATIVA ALLA FATTURAZIONE
Nel sistema dell'IVA è previsto l'obbligo di documentare le
cessioni di beni o le prestazioni di servizi mediante l'emissione della fattura.
Tuttavia, posto che la norma comunitaria consente agli Stati membri di ritenere
ugualmente validi documenti equivalenti alla fattura, il legislatore nazionale
ha ritenuto che le operazioni possano essere certificate anche mediante un
documento che assume la forma di "nota, conto, parcella e simili",
purché contenga tutti gli elementi propri della fattura.
2.1.Operazioni da documentare con fattura
L'articolo 21 del dPR n. 633 del 1972 dispone l'obbligo di documentare mediante
fattura le operazioni "imponibili", ossia, ai sensi dell'articolo 1
del medesimo decreto, le "cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio
di arti e professioni" e le "importazioni da chiunque
effettuate".
Il menzionato articolo 21 prevede l'obbligo di emettere fattura anche per le
operazioni, elencate nel comma 6, che, pur non prevedendo l'addebito
dell'imposta, sono comunque rilevanti ai fini IVA. In tal caso, in luogo
dell'aliquota e dell'imposta, occorre annotare in fattura che trattasi di
"operazione non soggetta, non imponibile, esente, ovvero assoggettata al
regime del margine", riportando altresì gli estremi delle norme di
riferimento.
Devono essere ugualmente documentate con fattura le cessioni non imponibili di
beni che si trovano all'interno di un deposito IVA (articolo 50-bis del decreto
legge 30 agosto1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427), fatte salve le ipotesi in cui il cedente ed il
cessionario siano entrambi soggetti non residenti, non identificati ai fini IVA
nel territorio dello Stato ovvero con stabile organizzazione in Italia che non
interviene materialmente nell'operazione. In tale circostanza, infatti, è
richiesto solo l'invio al depositario di un documento commerciale che attesti
l'avvenuta transazione.
2.2. Soggetti obbligati ad emettere la fattura
I contribuenti che pongono in essere operazioni rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato hanno l'obbligo
di emettere la fattura, fatte salve le deroghe espressamente previste dalle
norme vigenti (cfr ad esempio, articoli 22, 34 e 36-bis del dPR n. 633 del
1972).
La fattura deve essere rilasciata anche dai soggetti non residenti che
effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nello Stato, sia
nell'ipotesi in cui si avvalgono di una stabile organizzazione sia quando
operano mediante rappresentante fiscale sia, infine, quando si sono identificati
direttamente.
Esistono, tuttavia, dei casi in cui l'obbligo di emettere fattura è posto a
carico di soggetti diversi dal cedente o prestatore.
2.2.1 Reverse charge e autofattura
L'obbligo di emettere la fattura si trasferisce, a volte, in
capo al soggetto cessionario o committente se soggetto passivo d'imposta.
È il caso ad esempio delle cessioni e delle prestazioni effettuate da soggetti
non residenti, che non si siano identificati direttamente e che non abbiano
nominato un rappresentante fiscale, per le quali, per effetto delle disposizioni
di cui all'articolo 17, terzo comma, del dPR n. 633 del 1972, si applica il
meccanismo con cui il soggetto d'imposta, che acquista il bene o il servizio
nell'esercizio d'impresa, arte o professione, in aggiunta all'obbligo di
emettere fattura, assume la figura di debitore d'imposta nei riguardi
dell'Erario, in luogo del soggetto che ha posto in essere l'operazione (c.d.
reverse charge).
Ne consegueche il cessionario/committente adempie agli obblighi formali e
sostanziali previsti dalla disciplina IVA ed è responsabile delle eventuali
violazioni commesse. Occorre evidenziare,tuttavia,che nell'ipotesi in cui il
cessionario non agisca come soggetto passivo d'imposta nazionale, il cedente
resta debitore d'imposta e pertanto deve nominare un rappresentante fiscale o
identificarsi direttamente e assolvere agli obblighi di fatturazione.
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