Circolare del Ministero delle attività produttive 29 novembre
2002, n. 3553/C
Prime indicazioni attuative dell'art. 31,comma 2,della legge 24
novembre 2000, n. 340 così come modificato dall'art. 3, comma 13, della legge
28 dicembre 2001, n. 448
La norma in oggetto prevede che "le domande, le denunce e gli atti
che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad
esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti
iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'art.
9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono
inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi
dell'art. 15, comma 2, della logge 15 marzo 1997. n. 59".
L'entrata in vigore della disposizione, originariamente prevista "decorso
un anno dall'entrata in vigore" della legge è stata, com'è noto,
prorogata di un anno dalla legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) e
quindi verrà a cadere il prossimo 9 dicembre 2002.
Nel tempo intercorso dall'introduzione della disposizione in parola e il
predetto termine d'inizio della sua efficacia questo Ministero ha incoraggiato
il sistema camerale a realizzare varie iniziative per verificare l'operatività
delle procedure informatiche e l'organizzazione degli uffici. A tal fine sono
stati adottati vari decreti ministeriali tra i quali: il decreto 21 marzo 2001 e
19 marzo 2002 per la sperimentazione del deposito per via telematica del
bilancio; il decreto 12 novembre 2001 per la presentazione per via telematica
degli atti di conversione del capitale sociale in Euro.
Tali iniziative hanno favorito il diffondersi dell'uso della firma digitale tra
gli utenti del registro delle imprese, ma il numero di dispositivi di firma
rilasciati (circa 200.000) dovrà ancora essere incrementato per garantire la
piena funzionalità degli uffici del registro delle imprese a seguito dell'introduzione
delle nuove procedure informatiche.
Assistiamo al contempo all'evolversi del quadro normativo di riferimento: sta
per essere varata la riforma del diritto societario prevista dalla legge delega
3 ottobre 2001, n. 366; è in corso di modifica la direttiva comunitaria 68/151/EEC
in terna di pubblicità legale delle società; al Dipartimento dell'innovazione
e le tecnologie è in corso l'adozione del regolamento per il coordinamento
tra il T.U. in materia di documentazione amministrativa approvato con il d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 con le disposizioni contenute nel decreto legislativo
n. 10 del 2000 di attuazione della direttiva 1999/93/CE per le firme
elettroniche.
In presenza di norme di riferimento in continua evoluzione, questo Ministero
intende coordinare e monitorare la fase di prima applicazione dell'art. 31, c.
2, della legge n. 340 in modo che la sua attuazione avvenga nel pieno rispetto
della volontà del legislatore ma in maniera progressiva, al fine di assicurare
il buon andamento degli uffici del registro delle imprese. In particolare questo
Ministero intende garantire alle imprese procedure uniformi su tutto il
territorio nazionale.
Campo di applicazione
I destinatari della disposizione, com'è chiaramente indicato, sono tutti i
soggetti collettivi iscritti nel registro delle imprese, con esclusione dei
soggetti iscritti solamente nel REA e delle imprese individuali.
La modulistica
I moduli da utilizzare per la presentazione delle domande/denunce sono
esclusivamente i modelli informatici conformi alle specifiche tecniche approvate
da questo Ministero con il decreto 7 agosto 1998. Le specifiche tecniche dei
modelli informatici sono pubblicate sui siti web di codeste Camere di commercio
nonché sul sito internet http://web.telemaco.infocamere.it alla voce "FeDra
e Arianna".
Non sono pertanto più ricevibili da codeste Camere i moduli in formato cartaceo
S1, S2, S3, B, S5, S6, intercalare S, approvati con il suddetto D.M. 7 agosto
1998 e riferiti al previgente sistema.
Modalità di presentazione:
a) per via telematica
La trasmissione del modulo informatico di domanda/denuncia e degli atti che l'accompagnano,
avviene tramite il sistema di collegamento alla rete di codeste Camere di
commercio denominato "Telemaco", realizzato in conformità all'art.
14 del d.P.R. 445 del 2000 ed equivalente all'invio a mezzo posta previsto dall'art.
15 del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.
Le domande/denunce inviate per via telematica, in quanto istanze presentate alla
pubblica amministrazione, sono valide se sottoscritte mediante la firma
digitale, basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore
accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma
sicura, ovvero se presentate - allorquando ne sarà diffuso l'uso - con la
carta d'identità elettronica e la carta dei servizi, ai sensi dell'art. 38 del
d.P.R. n. 445 del 2000 così come modificato dal decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10.
La documentazione allegata alla domanda deve avere i requisiti del documento
informatico così come indicato agli artt. 8 ss. del più volte citato d.P.R. n.
445/2000 e successive modifiche.
Il formato dei documenti deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 4 della
Deliberazione dell'AIPA n. 51/2000.
L'ufficio del registro delle imprese provvede nello stesso giorno di ricevimento
alla registrazione di protocollo, all'apposizione al momento della ricezione
della marcatura temporale ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.P.R. n. 445/2000
tramite il collegamento telematico e ai controlli previsti dall'art. 6 del
d.P.R. n. 581/95.
A seguito dell'assegnazione del numero di protocollo, l'ufficio invia
telematicamente, la ricevuta del protocollo presso l'indirizzo di posta
elettronica registrato all'atto dell'abilitazione al sistema o della
trasmissione.
Dalla data di protocollo decorre il termine di cinque giorni per l'esecuzione
dell'iscrizione ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 581/95.
Per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo si fa riferimento al
decreto 17 maggio 2002, n. 127del Ministero dell'economia e delle finanze
pubblicato nella G.U. n. 153 del 2 luglio 2002, ed alla relativa circolare
esplicativa redatta dall'Agenzia delle Entrate, in data 7 agosto 2002, n. 67/E.
I diritti di segreteria da corrispondere, di importo ridotto, sono indicati nel
d.m. 23 marzo 2000, tab. A.
b) su supporto informatico
La modalità di presentazione su supporto informatico, prevista dall'art. 31,
c. 2, della legge n. 340 in alternativa alla modalità telematica di cui sopra,
si differenzia dalla precedente in quanto la presentazione della
domanda/denuncia e degli atti che l'accompagnano avviene tramite la consegna
all'ufficio del registro delle imprese di un floppy disk ove sono memorizzati
detti documenti informatici, sottoscritti con firma digitale, così come
indicato dagli artt. 8 e ss. del più volte citato d.P.R. 445 e succ. mod. Il
formato dei documenti deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 4 della
Deliberazione dell'AIPA n. 51/2000.
L'ufficio del registro delle imprese provvede nello stesso giorno di ricevimento
alla registrazione di protocollo e ai controlli previsti dall'art. 6 del d.P.R.
n. 581.
A seguito dell'assegnazione del numero di protocollo, l'ufficio rilascia la
ricevuta del protocollo da cui decorre il termine di cinque giorni per l'esecuzione
dell'iscrizione ai sensi dell'art. 11 del DPR 581.
I diritti di segreteria da corrispondere, di importo ridotto, sono indicati nel
d.m. 23 marzo 2000, tab. A.
Progressività dell'implementazione della norma
Nella fase di prima applicazione della legge, vista la necessità di una più
vasta diffusione dei dispositivi per la firma digitale e considerate le
modifiche normative in corso nonché l'esigenza di garantire il buon andamento
degli uffici secondo il principio generale di cui all'art. 97 della
Costituzione, si consente, in via provvisoria, per un periodo comunque
non superiore a sette mesi dall'entrata in vigore del più volte citato art.
31 comma 2 della legge 24 novembre 2000. n. 340 (e sue modificazioni), l'uso
della modalità di presentazione sub b) anche in assenza di firma digitale,
purché il floppy disk contenente il modulo informatico sia accompagnato da una
distinta sulla quale siano apposte le firme richieste e siano contemporaneamente
presentati gli atti previsti in formato cartaceo.
Contestualmente alla presentazione della prima domanda di iscrizione, modifica
(escluse le cessazioni) e di deposito di atti con la predetta procedura
provvisoria, un rappresentante legale dell'impresa presenta richiesta per il
rilascio gratuito del certificato elettronico di sottoscrizione e della smart
card presso lo sportello camerale a ciò destinato (cfr. note sui diritti di
segreteria d.m. 23 marzo 2000) o per il tramite di un incaricato abilitato alla
registrazione nella procedura di rilascio dei servizi di certificazione
digitale. Sono ovviamente ammessi dispositivi di firma digitale rilasciati da
altri distributori autorizzati.
Sempre al fine di garantire il buon andamento degli uffici, e l'efficienza
della Pubblica Amministrazione, le società che abbiano già proceduto allo
scioglimento e alla messa in liquidazione antecedentemente al 9 dicembre 2002, e
debbano pertanto procedere esclusivamente al deposito del bilancio finale di
liquidazione ed alla cancellazione della compagine sociale dal Registro delle
Imprese, sono esentate dal presentare tali istanze secondo il procedimento sopra
delineato alle lettere a) e b). Tale deroga è comunque ammessa per un periodo
non superiore a sette mesi dall'entrata in vigore del più volte citato art. 31
comma 2 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (e sue modificazioni).
Si invitano codeste Camere a dare la più ampia diffusione alle indicazioni
contenute nella presente circolare agli utenti del registro delle imprese ed ad
attenersi scrupolosamente alle indicazioni medesime, evitando di accogliere
domande/denunce presentate con modalità diverse da quelle sopra individuate.
IL MINISTRO
Antonio Marzano
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