Ministero Industria Commercio e Artigianato
- Circolare n. 3487/C del 01.06.2000
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - Disciplina della
vendita di beni tramite mezzo elettronico
La presente circolare intende fornire alcune indicazioni sulla disciplina
applicabile all'attività di vendita tramite mezzo elettronico, denominata
"commercio elettronico", nei limiti e per gli effetti di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
In via preliminare, va sottolineato che i termini della nozione di
"commercio elettronico" sono assai più articolati, come risulta dalla
definizione data nella comunicazione della Commissione UE "un'iniziativa
europea in materia di commercio elettronico", in base alla quale per tale
deve intendersi lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via
elettronica e comprende attività diverse quali: la commercializzazione di beni
e servizi per via elettronica; la distribuzione online di contenuti digitali;
l'effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli
appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo
delle pubbliche amministrazioni".
Ciò premesso e restringendo il campo della presente circolare alla parte di
"commercio elettronico" inteso come attività di vendita di beni, si
fa presente quanto segue.
Il predetto decreto n. 114 contiene un esplicito riferimento al commercio
elettronico solo nell'art. 21.
Il predetto articolo non detta la disciplina in materia, ma affida al Ministero
dell'industria un ruolo di promozione e diffusione del commercio elettronico
nella sua ampia accezione.
A tal fine la norma prevede, infatti, che l'amministrazione sviluppi azioni
volte a sostenerne una crescita equilibrata, favorisca campagne d'informazione
ed apprendimento per gli operatori del settore; incentivi l'uso di strumenti e
tecniche di gestione di qualità atte
a garantire l'affidabilità degli operatori al fine di migliorare la
competitività complessiva delle imprese, soprattutto piccole e medi.
Quanto sopra, ferme restando le garanzie della tutela del consumatore e la
garanzia della partecipazione italiana al processo di cooperazione e
negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio
elettronico.
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, il Ministero può stipulare, ai
sensi del comma 2 del medesimo articolo, convenzioni ed accordi di programma con
soggetti pubblici e privati e con associazioni rappresentative delle imprese e
dei consumatori.
L'articolo su citato contiene una serie di principi correlati alle esigenze di
regolare un equilibrato sviluppo delle vendite effettuate per via telematica,
anche alla luce delle recenti posizioni assunte dall'Unione Europea che
prevedono di facilitare l'accesso degli operatori (soprattutto se piccole e
medie imprese) alle potenzialità offerte dal commercio elettronico.
Stante quanto sopra, considerata la diffusione che sta caratterizzando il
commercio elettronico e la necessità di fornire precisazioni al fine di
garantire un'uniforme applicazione sul territorio, si forniscono gli elementi
interpretativi relativi alle disposizioni del citato decreto n. 114, applicabili
alla forma di esercizio dell'attività commerciale in discorso.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto "l'attività commerciale
può essere esercitata con riferimento al seguenti settori merceologici:
alimentare e non alimentare".
L'art. 4, comma 1, denomina quale commercio all'ingrosso "l'attività
svolta da chiunque professionalmente acquista merci per nome e per conto proprio
e le rivende ad altri commercianti all'ingrosso e al dettaglio o ad utilizzatori
professionali o ad utilizzatori in grande ( ... ) e dispone che detta attività
"può assumere la forma di commercio interno, di importazione e di
esportazione" (cfr. lettera a).
Il medesimo articolo denomina, altresì, quale commercio al dettaglio
"Fattività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e
per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre
forme di distribuzione direttamente al consumatore finale" (cfr. lettera
b).
Al fini dell'attività commerciale, pertanto, la disciplina individua due
tipologie di attività, all'ingrosso e al dettaglio, quali definite dal predetto
art. 4, comma 1, lettere a) e b).
L'attività di commercio al dettaglio rivolta, al consumatore finale può essere
esercitata su aree private in sede fissa, su area pubblica o mediante le forme
speciali di, vendita indicate all'art. 4, comma 1, lettera h).
Per forme speciali di vendita s'intendono, a norma del predetto art. 4, comma 1,
le "vendite a favore di dipendenti da parte di enti, imprese, pubblici o
privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati,
nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi" (cfr.
punto I); la "vendita per mezzo di apparecchi autornatici" (cfr. punto
2); la "vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di
comunicazione" e le "vendite presso il domicilio di consumatori"
(cfr. punto 4).
Il punto 3 della lettera h), del predetto art. 4, comma 1, indica, pertanto, tra
le forme speciali di vendita quella effettuata "tramite altri sistemi di
comunicazione".
Al riguardo si osserva che il commercio elettronico, ossia l'attività
commerciale svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito web
(e-commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore finale e assuma la
forma di commercio interno, è soggetta alla disciplina dell'art. 18 del
predetto decreto n. 114.
Di conseguenza, ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 18:
l'attività in discorso è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale
l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o, nel caso di società, la sede
legale (cfr. comma I);
l'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione da parte dei comune (cfr. comma I);
nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei
requisiti per l'esercizio dell'attività prescritti dall'art. 5 del decreto n.
114, nonché il settore merceologico di attività (cfr. comma I);
nel caso di attività relativa al settore merceologico alimentare, il soggetto
deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali indicati alle lettere
a), b) e c) del comma 5 dell'art. 5. Il possesso del requisito professionale
prescritto è necessario anche qualora lo stoccaggio dei prodotti avvenga in un
magazzino distante dal luogo dove è in uso il mezzo elettronico;
in caso di società si richiama l'attenzione sul comma 6 dei predetto art. 5 il
quale dispone che il "possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è
richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona
specificamente preposta all'attività commerciale";
è vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica
richiesta (cfr. comma 2);
è consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi al consumatore solo se
non vi siano spese o vincoli a carico del medesimo (cfr. comma 2);
fino alla predisposizione definitiva della modulistica, prevista dall'art. 10,
comma 5, del decreto, gli elementi e i dati richiesti dal citato art. 18 possono
essere forniti con una comunicazione in forma libera.
Va evidenziato, altresì, che le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 18
sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 1, del
decreto n. 114 [4].
Le regole sopra richiamate, per via del fatto che l'art. 18 concerne le forme
speciali di vendita al dettaglio, si applicano unicamente agli operatori che
svolgono l'attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali.
Per quel che concerne la vendita all'ingrosso, infatti, il grossista è tenuto
unicamente a dichiarare, al momento dell'iscrizione al registro delle imprese,
il possesso dei requisiti morali, nonché quelli professionali, di cui all'art.
5 del decreto, qualora venda prodotti appartenenti al settore merceologico
alimentare.
Va rilevato, altresì, che le disposizioni del decreto n. 114 applicabili
riguardano unicamente i soggetti menzionati dal medesimo che svolgono attività
economica concernente l'acquisto di prodotti ai fini della successiva rivendita.
Ne consegue, pertanto, che tale disciplina non si applica alla figura degli
intermediari come gli agenti di commercio, ovvero gli agenti di affari in
mediazione, i quali sono tenuti al rispetto delle regole civilistiche,
amministrative e fiscali che concernono lo svolgimento di dette attività, a
cominciare dall'obbligatoria iscrizione ai relativi ruoli tenuti dalla camera di
commercio e all'apertura della partita I.V.A.
Va rilevato, altresì, che l'art. 4, nel definire le figure del dettagliante e
del grossista, evidenzia il carattere di professionalità nell'organizzazione e
conduzione dell'attività: restano, pertanto, escluse dall'applicazione del
decreto le attività esercitate in maniera meramente occasionale, fatte salve le
diverse indicazioni contenute nella legislazione fiscale.
Tutto ciò premesso, in caso di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e
al dettaglio per via elettronica, la scrivente, relativamente al divieto di cui
all'art. 26, comma 2, precisa quanto segue.
L'operatore che intenda vendere sia all'ingrosso sia al dettaglio ha facoltà di
utilizzare un solo sito, ma è tenuto a destinare aree del sito distinte per
l'attività all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti, il potenziale
acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito
destinate alle due tipologie di attività.
Si conclude richiamando l'attenzione sugli aspetti riguardanti il contenuto del
rapporto di vendita nella tipologia di attività in discorso e, nello specifico,
sul rispetto degli obblighi di tutela del consumatore connessi al rapporto
contrattuale a distanza.
Ai fini della tutela del consumatore si applicano le disposizioni contenute nel
decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali (cfr. art. 15, comma 7). Si applicano, altresì le
intervenute disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
185, recante l'attuazione della direttiva n. 97/7CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza.
Detti decreti, infatti, contengono specifiche disposizioni relative ai termini
per l'esercizio del diritto di recesso e alle modalità dell'esercizio, ivi
comprese spese e rimborsi; all'esecuzione del contratto; al pagamento mediante
carta; agli aspetti sanzionatori, alle informazioni per il consumatore ed al
foro competente per le controversie civili inderogabilmente stabilito nel luogo
di residenza o di domicilio del consumatore.
Contengono, altresì, disposizioni atte a disciplinare il rapporto tra impresa e
consumatori, nella fase sia precontrattuale che contrattuale, i cui aspetti
salienti concernono:
Informazioni per il consumatore: nella presentazione dell'offerta devono essere
fornite al consumatore informazioni chiare e comprensibili, in particolare con
riferimento all'identità del fornitore e alle caratteristiche essenziali del
bene, del suo prezzo, delle spese di consegna, delle modalità di pagamento, del
diritto di recesso;
Conferma scritta delle informazioni: prima o al momento dell'esecuzione del
contatto, le informazioni sopra elencate vanno confermate per iscritto o, su
richiesta dei consumatore, su altro supporto duraturo. In questa fase il
consumatore ha diritto di ottenere informazioni sulle condizioni e sulle
modalità del diritto di recesso, nonché sulle garanzie commerciali esistenti e
i connessi servizi di assistenza;
Modalità di esercizio del diritto di recesso, spese e rimborsi: il diritto di
recesso si esercita (entro il termine indicato dal decreto legislativo n. 185
del 1999) con una comunicazione scritta e il consumatore deve conservare
l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata con cui comunica o conferma
l'esercizio del proprio diritto di recesso. Le sole spese dovute per l'esercizio
di tale diritto sono quelle di restituzione del bene.
Il fornitore è tenuto, dal canto suo, a rimborsare le somme versate dal
consumatore a titolo di corrispettivo per la vendita del bene;
Esecuzione del contratto: Il contratto concluso va eseguito entro trenta giorni
dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione.
Gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono
pregati di trasmettere la presente circolare a tutti i comuni della loro
circoscrizione.
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