Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato -
Circolare n. 3487/C del
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Disciplina della
vendita di beni tramite mezzo elettronico. Commercio elettronico.
La presente circolare intende fornire alcune indicazioni sulla disciplina
applicabile all'attività di vendita tramite mezzo elettronico, denominata
commercio elettronico, nei limiti e per gli effetti di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
In via preliminare, va sottolineato che i termini della nozione di commercio
elettronico sono assai più articolati, come risulta dalla definizione data
nella Comunicazione della Commissione UE. Un'iniziativa europea in materia di
commercio elettronico, in base alla quale per tale deve intendersi lo
svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e
comprende attività diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per
via elettronica; la distribuzione on-line di contenuti digitali; l'effettuazione
per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici
per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche
Amministrazioni.
Ciò premesso e restringendo il campo della presente circolare alla parte di
commercio elettronico inteso come attività di vendita di beni, si fa presente
quanto segue.
Il predetto decreto n. 114 contiene un esplicito riferimento al commercio
elettronico solo nell'art. 21.
Il predetto articolo non detta la disciplina in materia, ma affida al
Ministero dell'Industria un ruolo di promozione e diffusione del commercio
elettronico nella sua ampia accezione.
A tal fine la norma prevede, infatti, che l'Amministrazione sviluppi azioni
volte a sostenerne una crescita equilibrata, favorisca campagne d'informazione
ed apprendimento per gli operatori del settore; incentivi l'uso di strumenti e
tecniche di gestione di qualità atte a garantire l'affidabilità degli
operatori al fine di migliorare la competitività complessiva delle imprese,
soprattutto piccole e medie.
Quanto sopra, ferme restando le garanzie della tutela del consumatore e la
garanzia della
partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed
internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, il Ministero può stipulare,
ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, convenzioni ed accordi di programma
con soggetti pubblici e privati e con associazioni rappresentative delle imprese
e dei consumatori.
L'articolo su citato contiene una serie di principi correlati alle esigenze
di regolare un equilibrato sviluppo delle vendite effettuate per via telematica,
anche alla luce delle recenti posizioni assunte dall'Unione Europea che
prevedono di facilitare l'accesso degli operatori (soprattutto se piccole e
medie imprese) alle potenzialità offerte dal commercio elettronico.
Stante quanto sopra, considerata la diffusione che sta caratterizzando il
commercio elettronico e la necessità di fornire precisazioni al fine di
garantire un'uniforme applicazione sul territorio, si forniscono gli elementi
interpretativi relativi alle disposizioni del citato decreto n. 114, applicabili
alla forma di esercizio dell'attività commerciale in discorso.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto l'attività commerciale
può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:
alimentare e non alimentare.
L'art. 4, comma 1, denomina quale commercio all'ingrosso l'attività
svolta da chiunque
professionalmente acquista merci per nome e per conto proprio e le rivende ad
altri commercianti all'ingrosso e al dettaglio o ad utilizzatori professionali
o ad utilizzatori in grande (..) e dispone che detta attività può assumere la
forma di commercio interno, di importazione e di esportazione (cfr. lett. a).
Il medesimo articolo denomina, altresì, quale commercio al dettaglio l'attività
svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio
e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di
distribuzione direttamente al consumatore finale(cfr. lett. b).
Ai fini dell'attività commerciale, pertanto, la disciplina individua due
tipologie di attività, all'ingrosso e al dettaglio, quali definite dal
predetto art. 4,comma 1, lettere a) e b).
L'attività di commercio al dettaglio rivolta al consumatore finale può
essere esercitata su aree private in sede fissa, su area pubblica o mediante le
forme speciali di vendita indicate all'art. 4, comma 1,
lett. h).
Per forme speciali di vendita s'intendono, a norma del predetto art. 4,
comma 1, le vendite a favore di dipendenti da parte di enti, imprese, pubblici o
privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati,
nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (cfr. punto 1);
la vendita per mezzo di apparecchi automatici (cfr.punto 2); la vendita per
corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione e le
vendite presso il domicilio di consumatori (cfr. punto 4).
Il punto 3 della lettera h), del predetto art. 4, comma 1, indica, pertanto,
tra le forme speciali di vendita quella effettuata tramite (..) altri sistemi di
comunicazione.
Al riguardo si osserva che il commercio elettronico, ossia l'attività
commerciale svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito Web
(e-commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore finale e assuma la
forma di commercio interno, è soggetta alla disciplina dell'art. 18 del
predetto decreto n. 114.
Di conseguenza, ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 18:
L'attività in discorso è soggetta a previa comunicazione al comune nel
quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o, nel caso di società,
la sede legale (cfr. comma 1).
L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione da parte del comune (cfr. comma 1).
Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei
requisiti per l'esercizio dell'attività prescritti dall'art. 5 del
decreto n. 114, nonché il settore merceologico di attività (cfr. comma1).
Nel caso di attività relativa al settore merceologico alimentare, il
soggetto deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali indicati
alle lettere a), b) e c) del comma 5 dell'art. 5. Il possesso del requisito
professionale prescritto è necessario anche qualora lo stoccaggio dei prodotti
avvenga in un magazzino distante dal luogo dove è in uso il mezzo elettronico.
In caso di società si richiama l'attenzione sul comma 6 del predetto art.
5 il quale dispone che il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è
richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona
specificamente preposta all'attività commerciale.
E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica
richiesta (cfr. comma 2).
E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi al consumatore
solo se non vi siano spese o vincoli a carico del medesimo (cfr. comma 2).
Fino alla predisposizione definitiva della modulistica, prevista dall'art.
10, comma 5, del decreto, gli elementi e i dati richiesti dal citato art. 18
possono essere forniti con una comunicazione in forma libera. Va evidenziato,
altresì, che le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 18 sono punite
con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 1, del decreto n.
114.
Le regole sopra richiamate, per via del fatto che l'art. 18 concerne le
forme speciali di vendita al dettaglio, si applicano unicamente agli operatori
che svolgono l'attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali.
Per quel che concerne la vendita all'ingrosso, infatti, il grossista è
tenuto unicamente a dichiarare, al momento dell'iscrizione al Registro delle
imprese, il possesso dei requisiti morali, nonché quelli professionali, di cui
all'art. 5 del decreto, qualora venda prodotti appartenenti al settore
merceologico alimentare.
Va rilevato, altresì, che le disposizioni del decreto n. 114 applicabili
riguardano unicamente i soggetti menzionati dal medesimo che svolgono attività
economica concernente l'acquisto di prodotti ai fini della successiva
rivendita.
Ne consegue, pertanto, che tale disciplina non si applica alla figura degli
intermediari come gli agenti di commercio, ovvero gli agenti di affari in
mediazione, i quali sono tenuti al rispetto delle regole civilistiche,
amministrative e fiscali che concernono lo svolgimento di dette attività, a
cominciare dall'obbligatoria iscrizione ai relativi ruoli tenuti dalla Camera
di commercio e all'apertura della partita IVA.
Va rilevato, altresì, che l'art. 4, nel definire le figure del
dettagliante e del grossista, evidenzia il carattere di professionalità nell'organizzazione
e conduzione dell'attività: restano, pertanto, escluse dall'applicazione
del decreto le attività esercitate in maniera meramente occasionale, fatte
salve le diverse indicazioni contenute nella legislazione fiscale.
Tutto ciò premesso, in caso di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso
e al dettaglio per via elettronica, la scrivente, relativamente al divieto di
cui all'art, 26, comma 2, precisa quanto segue.
L'operatore che intenda vendere sia all'ingrosso sia al dettaglio ha
facoltà di utilizzare un solo sito, ma è tenuto a destinare aree del sito
distinte per l'attività all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti,
il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le
zone del sito destinate alle due tipologie di attività.
Si conclude richiamando l'attenzione sugli aspetti riguardanti il contenuto
del rapporto di vendita nella tipologia di attività in discorso e, nello
specifico, sul rispetto degli obblighi di tutela del consumatore connessi al
rapporto contrattuale a distanza.
Ai fini della tutela del consumatore si applicano le disposizioni contenute nel
decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 in materia di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali (cfr. art. 15, comma 7). Si applicano altresì le
intervenute disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
185, recante l'attuazione della direttiva 97/7CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza.
Detti decreti, infatti, contengono specifiche disposizioni relative ai
termini per l'esercizio del diritto di recesso e alle modalità dell'esercizio,
ivi comprese spese e rimborsi; all'esecuzione del contratto; al pagamento
mediante carta; agli aspetti sanzionatori; alle informazioni per il consumatore
ed al foro competente per le controversie civili inderogabilmente stabilito nel
luogo di residenza o di domicilio del
consumatore.
Contengono, altresì, disposizioni atte a disciplinare il rapporto tra
impresa e consumatori, nella fase sia precontrattuale che contrattuale, i cui
aspetti salienti concernono:
- Informazioni per il consumatore.
Nella presentazione dell'offerta devono essere fornite al consumatore
informazioni chiare e
comprensibili, in particolare con riferimento all'identità del fornitore e
alle caratteristiche essenziali del bene, del suo prezzo, delle spese di
consegna, delle modalità di pagamento, del diritto di recesso:
- Conferma scritta delle informazioni
Prima o al momento dell'esecuzione del contratto, le informazioni sopra
elencate vanno confermate per iscritto o, su richiesta del consumatore, su altro
supporto duraturo. In questa fase il consumatore ha diritto di ottenere
informazioni sulle condizioni e sulle modalità del diritto di recesso, nonché
sulle garanzie commerciali esistenti e i connessi servizi di assistenza.
- Modalità di esercizio del diritto di recesso, spese e rimborsi.
Il diritto di recesso si esercita (entro il termine indicato dal decreto
legislativo n. 185 del 1999) con una comunicazione scritta e il consumatore deve
conservare l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata con cui comunica
o conferma l'esercizio del proprio diritto di recesso. Le sole spese dovute
per l'esercizio di tale diritto sono quelle di restituzione del bene. Il
fornitore è tenuto, dal canto suo, a rimborsare le somme versate dal
consumatore a titolo di corrispettivo per la vendita del bene.
- Esecuzione del contratto.
Il contratto concluso va eseguito entro 30 giorni dal giorno successivo a
quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione.
Gli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato
sono pregati di trasmettere la presente circolare a tutti i comuni della loro
circoscrizione.
|