Codice di
autoregolamentazione per i servizi Internet
Bozza TC6.1 (diffusa
dal Ministero delle poste e telecomunicazioni il 22 maggio 1997)
Introduzione
Internet è una rete mondiale in cui tutti
i contenuti e i servizi presenti sono accessibili da qualsiasi utente ovunque
esso si trovi, senza alcun vincolo di tipo geografico. Questa caratteristica
della Rete è estremamente positiva, ma rende difficilmente realizzabile una
regolamentazione dei contenuti e dei servizi presenti attraverso una normativa
comune, stanti le differenze culturali, politiche e normative tra i diversi
Paesi.
Internet è un sistema di comunicazione
interattivo che, rispetto ai media di massa tradizionali, ha alla base, e
come peculiare ricchezza, il coinvolgimento diretto degli utenti nella
creazione, oltre che nella fruizione, dei contenuti e dei servizi.
Internet è uno strumento flessibile che
permette di comunicare a molteplici livelli e con diverse modalità: si va dal
modello della "pubblicazione" a quello dell'interazione pubblica o
privata, dallo specifico testuale puro, alla comunicazione multimediale, dalla
trasmissione di messaggi a quella di programmi per elaboratore.
In questo flusso di informazioni e atti, che già
oggi supera largamente ogni altra forma di comunicazione tradizionale per volume
di scambi comunicativi, può nascondersi il comportamento illecito in base a
taluni o tutti gli ordinamenti giuridici o il contenuto potenzialmente offensivo
per alcune categorie di utenti. E' dunque opportuno che siano prese misure per
limitare eventuali effetti dannosi che questi contenuti e comportamenti possono
arrecare.
Per questo motivo gli operatori del settore
sentono la necessità di adottare un codice di condotta che, in coerenza con le
caratteristiche peculiari della rete Internet:
- tenga presente le esperienze internazionali e
le soluzioni individuate in tema di autoregolamentazione del settore negli altri
paesi - con particolare riferimento agli Stati Membri dell'Unione Europea -, in
modo da accrescerne l'efficacia in un contesto necessariamente internazionale;
- si fondi sul diritto alla libertà di
espressione e di comunicazione;
- sia studiato in modo da evolversi nel tempo
coerentemente con l'elevato tasso di innovazione che caratterizza le tecnologie
legate al mondo Internet.
Il presente codice tiene conto tra l'altro delle
indicazioni in materia del Consiglio e della Commissione dell'Unione Europea
(Green Paper on the Protection of Minors and Human Dignity in Audiovisual and
Information Services del 16 ottobre 1996, Risoluzione del Consiglio del 17
febbraio 1997).
Titolo I - Disposizioni preliminari e principi
generali
1. Definizioni.
Ai fini del presente Codice valgono le seguenti
definizioni:
- Internet (di seguito indicata anche come
Rete): insieme di reti di computer interconnessi tra loro tramite linee di
telecomunicazione e comunicanti utilizzando protocolli della famiglia TCP/IP.
- TCP/IP: protocollo (linguaggio di
comunicazione) utilizzato per la trasmissione dei dati in Internet.
- Infrastrutture: linee di
telecomunicazione e apparati necessari al funzionamento della Rete.
- Accesso: connessione alla Rete,
necessaria al fine di utilizzarne le risorse.
- Hosting: messa a disposizione di
una parte delle risorse di un server al fine di distribuire contenuti o servizi
attraverso la Rete.
- Server: computer connesso alla Rete atto
alla erogazione di servizi.
- contenuto: qualsiasi informazione messa
a disposizione del pubblico attraverso la Rete costituita, in forma unitaria o
separata, da testo, suono, grafica, immagini fisse o in movimento, programmi per
elaboratore e qualsiasi altro specifico di comunicazione.
- comportamento: atto o insieme di atti
posti in essere attraverso la Rete o riguardanti l'utilizzo della Rete.
- contenuto o comportamento illecito: si
tratta di contenuto o comportamento contrario alle normative vigenti in Italia.
- contenuto o comportamento potenzialmente
offensivo: si tratta di contenuto o comportamento che pur non contrastando
con le normative vigenti, e quindi lecito, può risultare offensivo per talune
categorie di utenti; particolare rilevanza ha il tema della tutela dei minori.
- Soggetti di Internet: tutti i soggetti
(persone fisiche o giuridiche) che utilizzano Internet.
- Utente: chiunque acceda ad Internet.
- Fornitore di infrastrutture: chiunque
offra infrastrutture per Internet.
- Fornitore di accesso: chiunque offra
accesso a Internet.
- Fornitore di "hosting":
chiunque offra hosting su server connesso a Internet.
- Fornitore di contenuto: chiunque immetta
contenuto su Internet.
- World Wide Web: insieme dei contenuti
presenti su Internet e identificati da un indirizzo univoco (URL).
- Forum/gruppi di discussione/newsgroup:
spazio di discussione a carattere tematico con comunicazione differita e
costituito da messaggi propagati attraverso la rete su tutti i server che
ospitano tale spazio di discussione.
- Chat/IRC (Internet Relay Chat): spazio
di discussione con comunicazione in tempo reale.
- Posta elettronica (e-mail): sistema
telematico che consente l'invio di documenti a carattere privato ad uno o più
destinatari determinati dal mittente.
- Commercio elettronico: attività di
compravendita di beni e servizi svolta completamente o in parte attraverso la
Rete.
- Crittografia: metodo di codifica dei
dati che ne impedisce la fruizione ai soggetti non autorizzati (che non
posseggono la chiave per decrittare i dati); tecnica utile, ad esempio, per
incrementare la privacy della corrispondenza via posta elettronica
- Comunicazione privata: una comunicazione
è considerata privata quando è indirizzata esclusivamente ad uno o più
destinatari determinati dal mittente.
- Comunicazione pubblica (messa a disposizione
del pubblico di contenuti): una comunicazione di contenuti rivolta a
destinatari non determinati individualmente dal fornitore di contenuti.
- Connessione ipertestuale o link:
funzione che consente, selezionando all'interno di un contenuto una determinata
parte di testo o di elemento grafico, di passare istantaneamente ad un'altro
contenuto o server in qualunque punto della rete.
Le definizioni precedenti sono suscettibili di
cambiamento ad opera degli organismi previsti da questo Codice sulla base dei
mutamenti nello stato delle tecnologie e nella pratica ed uso della rete
Internet.
2. Finalità del Codice
Il Codice di autoregolamentazione per Internet
(di seguito Codice) ha l'obiettivo di prevenire l'utilizzo illecito o
potenzialmente offensivo della Rete attraverso la diffusione di una corretta
cultura della responsabilità da parte di tutti i soggetti attivi sulla Rete.
In particolare è obiettivo del Codice:
- fornire a tutti i soggetti della Rete regole di
comportamento;
- fornire agli utenti della Rete strumenti
informativi e tecnici per utilizzare più consapevolmente servizi e contenuti;
- fornire a tutti i soggetti di Internet un
interlocutore cui rivolgersi per riportare eventuali casi di violazione del
presente Codice;
Il Codice definisce le regole cui devono
attenersi i soggetti obbligati.
3. Campo di applicazione
3a. Soggetti obbligati
L'adesione al presente Codice è volontaria e
aperta a tutti i soggetti di Internet operanti in Italia o in lingua Italiana.
I soggetti obbligati all'osservanza del presente
Codice sono coloro che lo abbiano sottoscritto.
3b. Clausola di estensione
I soggetti firmatari del Codice si obbligano ad
estendere ai terzi l'obbligatorietà del Codice stesso attraverso la previsione
di un'apposita clausola in tutti i contratti di fornitura di accesso a Internet
e di hosting che verranno stipulati.
4. Principi generali del Codice di
Autoregolamentazione di Internet:
4a. Principi generali di identificazione e di
diritto all'anonimato.
- Tutti i soggetti di Internet devono essere
identificabili
- Qualsiasi soggetto di Internet, una volta
identificato, ha diritto a mantenere l'anonimato nell'utilizzo della Rete al
fine della tutela della propria sfera privata.
4b. Principi generali di responsabilità:
- Il fornitore di contenuti è responsabile delle
informazioni che mette a disposizione del pubblico.
- Ogni soggetto di Internet può esercitare,
contemporaneamente o separatamente, più funzioni distinte e coprire diversi
ruoli. Al fine di definire i diritti e le responsabilità individuali in rete,
occorre distinguere i soggetti di Internet sulla base delle funzioni e dei ruoli
esercitati in ciascun momento (e dunque indipendentemente dal fatto che il ruolo
sia ricoperto in forma continuativa o occasionale, professionale o privata, a
fine commerciale o meno).
- Nessun altro soggetto di Internet può essere
ritenuto responsabile, salvo che sia dimostrata la sua partecipazione attiva.
Per partecipazione attiva si intende qualsiasi partecipazione diretta
all'elaborazione di un contenuto.
- La fornitura di prestazioni tecniche senza
conoscenza del contenuto non può presumere la responsabilità dell'attore che
ha fornito tali prestazioni.
4c. Principi di tutela della dignità umana,
dei minori e dell'ordine pubblico:
- Il rispetto della dignità umana comporta la
tutela della vita umana e il rifiuto di ogni forma di discriminazione riferita
all'origine, appartenenza, effettiva o presunta, etnica, sociale, religiosa,
sessuale, allo stato di salute o ad una forma di handicap o a causa delle idee
professate.
- La protezione dei minori impone il rifiuto di
tutte le forme di sfruttamento, in particolare quelle di carattere sessuale, e
di tutte le comunicazioni ed informazioni che possono sfruttare la loro
credulità; il rispetto della sensibilità dei minori impone inoltre cautela
particolare nella diffusione al pubblico di contenuti potenzialmente nocivi.
- L'utilizzo della Rete Internet impone il
rispetto dei principi che regolano l'ordine pubblico e la sicurezza sociale. La
Rete non deve essere veicolo di messaggi che incoraggino il compimento di reati
e, in particolare, l'incitamento all'uso della violenza e di ogni forma di
partecipazione o collaborazione ad attività delinquenziali.
4d. Libertà fondamentali e protezione della
vita privata:
- L'utilizzo corretto di Internet richiede il
rispetto dei diritti e le libertà fondamentali e, in particolare, della
libertà individuale, del diritto di accedere all'informazione, della libertà
di riunirsi, della tutela della vita privata, della tutela dei dati personali,
del segreto epistolare.
4e. Principi di tutela dei diritti di
proprietà intellettuale e industriale:
- Tutte le creazioni intellettuali originali, i
segni distintivi e le invenzioni sono tutelate rispetto all'autore e ai suoi
aventi diritto, in conformità alle leggi italiane, alla normativa comunitaria e
ai trattati internazionali che regolano la proprietà intellettuale ed
industriale.
4f. Principi di tutela dei consumatori nel
quadro del commercio elettronico:
- Le attività con finalità commerciale e/o
professionale su Internet si svolgono in base ai principi di correttezza e
trasparenza e sono soggette alla normativa italiana e comunitaria in materia di
tutela dei consumatori, di vendita a distanza e in materia di pubblicità.
4g. Principi per l'applicazione del Codice di
Autoregolamentazione di Internet:
- I soggetti di Internet si impegnano a
promuovere l'uso del Codice e a collaborare tra di loro per trovare i modi
migliori per la sua applicazione.
- Si impegnano, inoltre, ad accettare e a
proporre testi contrattuali che facciano riferimento al Codice di Internet.
- I soggetti firmatari del Codice si impegnano a
dare diffusione alle decisioni dell'organo giudicante e a far rispettare le
decisioni dello stesso organo adottando, eventualmente, gli opportuni
provvedimenti.
I soggetti di Internet si impegnano, nel mettere
contenuti a disposizione del pubblico, a fare figurare in modo chiaro
un'indicazione relativa alla loro adesione alle disposizioni del Codice. Questa
indicazione può prendere, quando ciò è ragionevolmente fattibile, la forma di
un'icona (secondo il modello allegato). Questa indicazione comporterà un link
verso il testo del Codice, nonché dei link a siti direttamente o indirettamente
coinvolti nel processo di autoregolazione (servizi di allarme e di reclamo).
Titolo II - Regole generali di comportamento
5. Obblighi relativi all'identificazione
dell'utente
- I soggetti devono consentire l'acquisizione dei
propri dati personali a chi fornisca loro accesso e/o hosting. I fornitori di
detti servizi sono tenuti a registrare i dati per renderli disponibili
all'autorità giudiziaria nei termini previsti dalla legge.
- Una volta identificato, l'utente può
chiedere al suo fornitore di accesso e hosting di avere un identificativo
diverso dal suo nome (pseudonimo) con cui operare in Rete (anonimato protetto).
6. Obblighi relativi alla tutela della
dignità umana, dei minori e dell'ordine pubblico:
- Qualunque soggetto di Internet venga
direttamente a conoscenza dell'esistenza di contenuti accessibili al pubblico di
carattere illecito, provvede ad informare direttamente l'autorità giudiziaria.
- Qualunque soggetto di Internet venga
direttamente a conoscenza dell'esistenza di contenuti accessibili al pubblico in
contrasto con le disposizioni del presente Codice, provvede ad informare
l'organo di autodisciplina.
- I fornitori di accesso e di hosting sono tenuti
a rendere facilmente accessibili in linea con ogni mezzo idoneo, compresa la
posta elettronica, le informazioni circa le modalità di segnalazione alle
autorità competenti dei contenuti illegali o potenzialmente dannosi dei quali
vengano a conoscenza.
- I fornitori di contenuto utilizzano strumenti
atti ad informare, attraverso la visualizzazione di appositi segnali, gli utenti
finali della presenza di argomenti potenzialmente offensivi, in modo da impedire
la visione involontaria di questi contenuti.
- I fornitori di contenuto si obbligano:
1. a rendere facilmente accessibili in linea con
ogni mezzo idoneo, compresa la posta elettronica, le informazioni circa le
caratteristiche tecniche, le modalità di funzionamento e gli strumenti per
l'utilizzazione dei programmi di filtraggio.
2. ad eseguire una autoclassificazione dei propri
contenuti in base al sistema di classificazione riconosciuto come standard dal
Codice e ad accettare le variazioni alle proprie classificazioni evntualmente
richieste da parte dell'organismo di autodisciplina. La selezione del sistema
standard di classificazione dei contenuti è affidata al Comitato Attuativo del
Codice, tenendo in considerazione lo stato dell'arte tecnologico, la diffusione
dei sistemi in ambito internazionale e, in particolar modo, la coerenza con le
scelte effettuate in materia dagli altri Paesi Membri dell'Unione Europea.
7. Obblighi relativi a tutela delle libertà
fondamentali e della vita privata.
- Il fornitore d'accesso provvederà ad informare
i propri clienti sui limiti tecnici nella protezione della segretezza
della corrispondenza e dei dati nominativi e personali, esistenti in Rete.
- Il fornitore d'accesso provvederà a fornire ai
suoi clienti indicazioni sulle misure e sui prodotti - che non violino le
vigenti normative - destinati ad assicurare la riservatezza e
l'integrità della loro corrispondenza e dei loro dati, in particolare per ciò
che riguarda gli strumenti di crittografia e/o firma elettronica.
- (***Cancellazione ***)
7a. Segretezza della corrispondenza:
- Lo scambio della corrispondenza privata in
Internet è fondata sulle disposizioni di legge che regolano il segreto
epistolare. Al dovere generale di riservatezza e di vigilanza sulla riservatezza
sono tenuti, con particolare rigore, i soggetti che svolgono attività
commerciali e/o professionali in Rete.
- Le aziende che impiegano personale con facoltà
di accesso - per motivi professionali - alla corrispondenza privata si obbligano
al rispetto della segretezza e a richiamare l'attenzione dei loro collaboratori
circa la responsabilità penale che potrebbe derivare dalla violazione di tale
segretezza.
7b. Dati nominativi e personali:
- Le informazioni di carattere nominativo e
personale trasmesse volontariamente dall'abbonato o involontariamente durante la
connessione tra elaboratori in Rete devono essere raccolte ed utilizzate nel
rispetto dei diritti del soggetto a cui si riferiscono e, soprattutto, nel
rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
- I fornitori di accesso attraverso collegamenti
temporanei della rete telefonica pubblica sono tenuti a conservare la data, gli
orari e il numero di IP assegnato delle connessioni effettuate da ciascuno dei
propri utilizzatori per un termine di 24 mesi dalla connessione. I
fornitori di accesso attraverso collegamenti dedicati sono tenuti a mantenere un
registro degli indirizzi di rete assegnati ai propri clienti.
8. Obblighi relativi alla tutela dei diritti
di proprietà intellettuale e industriale:
- Tutte le creazioni intellettuali originali sono
tutelate rispetto all'autore e ai suoi aventi diritto, in conformità alla legge
italiana sul diritto d'autore, alla normativa comunitaria e ai trattati
internazionali.
- Le basi di dati sono soggette a tutela a favore
dei loro autori ed aventi diritto, in base alla legge sul diritto d'autore e
alle norme specifiche che regolano i diritti sulle basi di dati.
- Un'opera non può essere riprodotta o essere
messa a disposizione del pubblico senza l'autorizzazione del titolare dei
diritti.
- Le indicazioni relative all'autore dell'opera,
al titolare dei diritti e all'identificazione numerica dell'opera non possono
essere eliminate o modificate senza il consenso delle persone interessate.
- La trasmissione automatizzata delle opere per
l'inserimento sulla rete non è considerata una forma di riproduzione
dell'opera.
- La citazione dell'opera attraverso collegamenti
ipertestuali con altri siti è lecita.
Ogni forma di citazione implicante la
riproduzione dell'opera deve essere effettuata nel rispetto delle norme
specifiche.
La citazione dell'opera soggetta a tutela, in
particolare, deve:
- indicare il nome dell'autore, la fonte e non
deve alterare gli elementi che permettono l'identificazione numerica;
- essere breve;
- essere incorporata in un'altra opera;
- essere giustificata dalla natura dell'opera in
cui essa è incorporata.
- Le norme che regolano il marchio sono
applicabili ai soggetti di Internet.
- I soggetti di Internet si astengono dalla
riproduzione sostanziale dei contenuti di un sito altrui senza autorizzazione,
anche se questi non sono soggetti alla tutela del diritto d'autore. In
particolare, i fornitori di contenuto, prima di qualunque utilizzo di opere
soggette a tutela, devono assicurarsi di avere ottenuto i relativi diritti ed
autorizzazioni dagli aventi diritto.
- I fornitori di hosting devono prevedere nei
contratti con i clienti una clausola che richiama tale principio.
- Nel momento in cui termina il mantenimento del
contenuto su un sito o su un server, per conclusione del rapporto contrattuale o
per altra causa, il fornitore del servizio, in conformità alle disposizioni
contrattuali, cessa di conservare i dati forniti dal suo cliente.
- Prima di compiere qualunque
utilizzazione su Internet di un segno destinato a distinguere un prodotto o un
servizio o ad indicare l'indirizzo di un sito, il fornitore di contenuto che
intende utilizzare tale segno deve verificare la disponibilità di esso.
9. Obblighi generali relativi ad attività
commerciali e/o professionali particolari:
9a. Consulenze
I servizi che offrono informazioni o consulenze
citando opinioni devono indicare chiaramente l'identità, la qualifica
professionale, l'eventuale carica ricoperta dall'esperto o specialista. Tale
indicazione deve comunque essere fornita nel rispetto delle norme deontologiche
che vietano, per alcune categorie di professionisti, qualsiasi forme di
pubblicità.
Ogni servizio deve essere fornito in termini e
con modalità che riflettano la serietà della disciplina oggetto della
consulenza, soprattutto nel caso di servizi di consulenza medica.
9b. Servizi informativi
I servizi che offrono informazioni su dati, fatti
o circostanze suscettibili di subire variazioni nel corso del tempo devono
contenere anche l'indicazione della data e dell'ora a cui risale l'aggiornamento
della informazione fornita.
9c. Manifestazioni a premio
Qualsiasi servizio che istituisca una
manifestazione a premio potrà essere attivato solo dopo che sia stato emesso il
relativo decreto di autorizzazione da parte del Ministero delle Finanze o, nel
caso di operazioni a premio limitate ad una sola provincia, della competente
Intendenza di Finanza, ai sensi della disciplina dettata dal R.D.L: 29.10.1938
n. 1933 e succ. mod., convertito in legge 27.11.1989 n.384, e dal R.D. 25.7.1940
n.1077.
9d. Opportunità di lavoro
Un fornitore di contenuto, prima di attivare un
servizio di promozione delle opportunità di lavoro, deve assicurarsi che la
fornitura del servizio non implichi una violazione della disciplina
sull'intermediazione e/o sull'interposizione dei lavoratori.
I servizi che offrono corsi d'addestramento
professionale o altri corsi d'istruzione hanno l'obbligo di non formulare
irragionevoli promesse o previsioni di futuro impiego o di futura remunerazione
nei confronti degli utenti.
9e. Pubblicità
Il fornitore di contenuti si impegna a rispettare
la normativa di cui al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, sia per la
pubblicità a favore dei servizi offerti, veicolata attraverso gli stessi
servizi o attraverso altri mezzi, sia per la pubblicità volta a promuovere
altri servizi o prodotti, in cui il servizio rappresenta unicamente il veicolo
di diffusione.
Il fornitore di contenuti si impegna a offrire a
particolari condizioni spazi pubblicitari per la comunicazione di rilevanza
sociale, in base alle stesse norme previste per la pubblicità radio televisiva.
Titolo III - Applicazione del Codice
10. Premessa
Gli operatori che hanno sentito l'esigenza di
darsi regole di comportamento nell'utilizzo di Internet, facendosi promotori del
presente Codice, nelle persone dell'Associazione Italiana Internet Providers e
dell'Associazione Nazionale Editoria Elettronica, ritengono opportuno riunirsi
volontariamente in un Comitato Attuativo che si prefigge, tra gli altri
sottoindicati, l'obiettivo di nominare i membri di un Giurì preposto alla
tutela del presente Codice. Il Comitato Attuativo potrà anche rendersi
promotore della creazione di una struttura associativa stabile finalizzata alla
diffusione ed al sostegno del presente Codice, dotata di statuto e di appositi
organi amministrativi. In tale evenienza, le disposizioni che seguono avranno
carattere transitorio.
11. Comitato Attuativo
Costituzione e composizione
I promotori del presente Codice costituiscono
volontariamente, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile , un
Comitato Attuativo del Codice medesimo ed eleggono domicilio presso :
..........................
Il Comitato Attuativo è composto da tre
rappresentanti per ogni promotore.
Nella prima seduta il Comitato Attuativo elegge
tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente e costituisce un fondo
comune, ai sensi dell'art.37 del Codice Civile, destinato al finanziamento delle
attività a cui il Comitato ed il Giurì sono preposti.
Funzioni e compiti
Le funzioni del Comitato Attuativo sono
l'informazione, la prevenzione e la regolamentazione.
I compiti affidati al Comitato Attuativo sono:
- l'attuazione e l'evoluzione del presente codice
attraverso raccomandazioni ed emendamenti;
- la nomina dei membri del Giurì di Autotutela;
- l'esame, in seconda istanza, dei ricorsi su
decisioni prese dal Giurì;
- un ruolo di informazione e di consultazione per
gli utenti ed i soggetti di Internet;
- la conciliazione (attraverso forme di
mediazione ed arbitrato) tra i soggetti di Internet;
- la realizzazione e gestione di un sito Internet
con funzione di diffusione dei principi del Codice, di informazione per tutti i
soggetti di Internet sull'autoregolamentazione, di supporto per l'attività del
Giurì;
- lo sviluppo dei rapporti con le autorità
pubbliche, le autorità indipendenti e le associazioni di categoria a livello
nazionale e internazionale;
- lo sviluppo dei rapporti con organismi
corrispondenti di altri paesi;
- attività di studio e di ricerca.
Riunioni
Il Presidente, d'intesa con il Vice Presidente,
convoca le riunioni del Comitato Attuativo, stabilendo l'ordine del giorno dei
lavori. Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte all'anno e in
via straordinaria quando richiesto dal Presidente o da almeno un terzo dei
componenti. In tale caso la riunione deve svolgersi entro 15 giorni dalla
presentazione della richiesta.
12. Giurì di Autotutela
Costituzione e composizione
Il Giurì di Autotutela è costituito ad opera
del Comitato Attuativo, è composto da cinque membri designati e nominati dal
Comitato Attuativo ed è domiciliato presso:.........................
Durata
I membri del Giurì di Autotutela restano in
carica un anno, con possibilità di riconferma per i suoi membri da parte
del Comitato Attuativo.
Presidente e Vicepresidente
Nella prima seduta il Giurì di Autotutela elegge
tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente.
Funzioni
Le funzioni del Giurì di Autotutela sono: la
tutela del rispetto del presente Codice, l'intervento in caso di segnalazione di
infrazioni da parte di soggetti Internet, di consumatori o di chiunque vi abbia
interesse, l'accertamento e la pronuncia su eventuali infrazioni e
l'applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili.
Inoltre il Giurì può inoltre esprimere pareri
preventivi sulla conformità al Codice di informazioni da mettere a disposizione
del pubblico, sulla congruità ai principi del rating di particolari contenuti e
sui criteri di autocertificazione.
13. Procedure.
Segnalazione e istruttoria
La segnalazione di infrazioni deve essere
effettuata da parte dei soggetti indicati nel capitolo precedente (Giurì di
autotutela) attraverso una istanza, da inviarsi via posta elettronica (oppure
via servizio postale o via fax), contenente la descrizione dell'infrazione,
l'indicazione dell'URL del sito relativo all'infrazione denunciata.
Ricevuta la denuncia, il Presidente del Giurì
apre un procedimento istruttorio, fissa un termine per la decisione e sceglie
all'interno del Giurì un membro istruttore incaricato di:
(a) notificare alle parti interessate l'apertura
del procedimento istruttorio, la convocazione per la discussione, concedendo
loro un termine di 3 giorni per il deposito di eventuali deduzioni e/o
documenti;
(b) esaminare l'istanza segnalata e di preparare
una relazione sulla fattispecie denunciata, con potere di interpellare le parti
interessate.
Allo scadere di tale termine, il Presidente
convoca il Giurì, che ha l'obbligo di assumere una decisione in merito al
procedimento, sulla base della relazione dell'istruttore e delle deduzioni e/o
documenti depositati dalle parti interessate.
Al Giurì è data, peraltro, facoltà di
prorogare il termine per la decisione qualora il procedimento non risulti
sufficientemente istruito o sia necessario acquisire ulteriori elementi ai fini
della decisione, dandone comunicazione alle parti.
Decisione e sanzioni.
La decisione del Giurì viene immediatamente
notificata alle parti e deve contenere il provvedimento che sarà
conseguentemente adottato, con relativa motivazione.
In caso di pronunciamento negativo, ovvero se la
decisione stabilisce l'insussistenza dell'infrazione segnalata, il Giurì
provvede a chiudere il procedimento.
In caso di pronunciamento positivo, ovvero se la
decisione stabilisce che sussiste l'infrazione segnalata, il Giurì adotterà i
seguenti provvedimenti:
1. comunicazione di diffida, contenente l'invito
a conformarsi al pronunciamento del Giurì entro il termine di 2 giorni.
2. in caso di inosservanza del provvedimento di
cui al punto 1, formale ammonimento da pubblicarsi sul sito relativo
all'organismo di autoregolamentazione Internet, con sollecito ad adempiere alla
diffida di cui al punto 1;
Le decisioni ed i conseguenti provvedimenti sono
vincolanti nei confronti di tutti i soggetti aderenti al presente Codice.
Le parti possono presentare opposizione entro il
termine di 3 giorni al Comitato Attuativo, il quale, (a) ove ritenga fondate le
ragioni dell'opponente, ha facoltà di modificare o annullare, con atto
motivato, la decisione del Giurì; (b) in caso contrario, il Comitato Attuativo
conferma, con atto motivato, la decisione presa dal Giurì.
14. Contenuti e azioni illecite
Nel caso di segnalazione di contenuti o
comportamenti che risultino, oltre che in violazione del presente Codice, pure
illeciti, il Giurì si rivolge direttamente all'Autorità giudiziaria garantendo
la massima collaborazione per il proseguo delle indagini.
I fornitori di servizi informano i loro clienti
della loro facoltà di sospendere e bloccare la diffusione dei contenuti
illeciti in applicazione degli avvisi dell'Autorità giudiziaria .
Il Comitato Attuativo provvede, a titolo
informativo, a rendere note ai suoi membri le decisioni a carattere giudiziario
implicanti l'interdizione di un contenuto .
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