CAPO I
PRINCIPI GENERALI
SEZIONE I
(Definizioni, finalità e ambito di applicazione)
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in
più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni
in essi contenute;
b) autenticazione informatica: la validazione dell'insieme di dati
attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne distinguono l'identità
nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie al fine di
garantire la sicurezza dell'accesso;
c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di
fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni
comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del
suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto
informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati
dalle pubbliche amministrazioni;
e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano i dati
utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano
l'identità informatica dei titolari stessi;
f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti
di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori
che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;
g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle
firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime;
h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato
dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul
documento informatico;
i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato
ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul
documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;
l) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata
per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato
da una pubblica amministrazione;
n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non
riconducibili a esplicite norme di legge;
p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o
dati giuridicamente rilevanti;
q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati
oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici,
utilizzati come metodo di autenticazione informatica;
r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso
una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e
la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il
firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali
si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati
successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e
realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale
l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata
basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata,
correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e
di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici;
t) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche
trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra
amministrazione;
u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attività
finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla
classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei
documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito
del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante
sistemi informatici;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al
loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la
conservazione, anche se in possesso di terzi;
z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le
agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che
ha accesso al dispositivi per la creazione della firma elettronica;
bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui
si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario
opponibili ai terzi.
Art. 2
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità,
la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità
dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale
fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto delle
loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza
di cui all'articolo 117 della Costituzione.
3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le
firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, le
disposizioni di cui al capo III, relative alla formazione, gestione, alla
conservazione, nonché le disposizioni di cui al capo IV relative alla
trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti
informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai
gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.
5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in
particolare, delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Le disposizioni del presente codice non si
applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e
sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.
SEZIONE II
(Diritti dei cittadini e delle imprese)
Art. 3 (Diritto all'uso delle tecnologie)
1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso
delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche
amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti
di quanto previsto nel presente codice.
Art. 4
(Partecipazione al procedimento amministrativo informatico)
1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso
ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli
59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni
con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se
formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.
Art. 5
(Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche)
1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni centrali con
sede nel territorio italiano consentono l'effettuazione dei pagamenti ad esse
spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione.
Art. 6
(Utilizzo della posta elettronica certificata)
1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la
posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. , per ogni scambio di documenti e informazioni con i
soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente
dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia
diversamente stabilito.
Art. 7
(Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza)
1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazione ed
aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi
delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti
per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali
trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e al Ministro delegato
per l'innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi
resi e sulla soddisfazione dell'utenza.
Art. 8
(Alfabetizzazione informatica dei cittadini)
1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione
informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di
esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle
pubbliche amministrazioni.
Art. 9
(Partecipazione democratica elettronica)
1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere
una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al
processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e
civili sia individuali che collettivi.
Art. 10
(Sportelli per le attività produttive)
1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica
ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica.
2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni,
documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono
integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello
unico, anche attraverso l'adozione di modalità omogenee di relazione con gli
utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento,
tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l'interoperabilità
delle soluzioni individuate.
4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema pubblico
di connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. , un sistema
informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle
amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all'articolo 11.
Art. 11
(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le
imprese)
1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo
scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti
amministrativi per le imprese, di seguito denominato 'Registro', il quale
contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle
pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa,
nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici
di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito
informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via
elettronica la relativa modulistica.
2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari
di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in
via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli
adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di
impresa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle attività produttive e del Ministro delegato per l'innovazione e
le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di
accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni
del sito.
4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con
decreto del Ministro delle attività produttive.
5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano
in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede
ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229.
SEZIONE III
(Organizzazione delle pubbliche amministrazioni - Rapporti fra Stato,
Regioni e autonomie locali)
Art. 12
(Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e
delle comunicazioni nell'azione amministrativa)
1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare
autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza,
efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e
partecipazione.
2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra
queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di
sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'articolo
71.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la
graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi
informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto
della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.
4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come
strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.
5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso
alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché
l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio
fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 71.
Art. 13
(Formazione informatica dei dipendenti pubblici)
1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo
7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito
delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche
di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Art. 14
(Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali)
1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r),
della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole
tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei
sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio
dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni
medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli
accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per
realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa
coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi
di cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi
tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva
la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il
trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario
tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione
territoriale.
Art. 15
(Digitalizzazione e riorganizzazione)
1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche
amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche
attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca
il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in
particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le
attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di
presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando
che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle
pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione
dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico
di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.
Art. 16
(Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
innovazione e tecnologie)
1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie,
nell'attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di
coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione
formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi
informativi:
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e
le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;
b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa,
il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica
da parte delle singole amministrazioni centrali;
c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica,
di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di
carattere intersettoriale;
d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove
tecnologie;
e) detta norme tecniche ai sensi dell'articolo 71 e
criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione,
mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche
amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro
qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di
attuazione del presente codice.
Art. 17
(Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le
tecnologie)
1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle
linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione
definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un
centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che
esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità
anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di
ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione
ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per
lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una
più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi
inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra
amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi
cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno
dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo
informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
sicurezza, accessibilità e fruibilità.
Art. 18
(Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica)
1. E' istituita la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica
con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, in materia di sviluppo ed
attuazione dell'innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.
2. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica è presieduta da
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione
e le tecnologie; ne fanno parte il Presidente del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione (d'ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA,
il Capo del dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nonché i
responsabili delle funzioni di cui all'articolo 17.
3. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica si riunisce con
cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazione dei
programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano triennale di cui all'articolo
9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato per l'innovazione
e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a disciplinare il funzionamento
della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.
5. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica può sentire le
organizzazioni produttive e di categoria.
6. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica opera senza
rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso
il trattamento economico di missione; dal presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 19
(Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego)
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica una banca dati contenente la normativa
generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1,
tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva
successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione
gratuita.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede
ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229.
CAPO II
(DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE)
SEZIONE I
(Documento informatico)
Art. 20(Documento informatico)
1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto
informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a
tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente codice ed
alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o
con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato
nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo
71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità
del documento.
3. Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione,
la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono
stabilite ai sensi dell'articolo 71; la data e l'ora
di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in
conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche,
organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e
la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati
personali.
Art. 21
(Valore probatorio del documento informatico sottoscritto)
1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano
probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro
tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo
2702 del codice civile. L'utilizzo del dipositivo di firma si presume
riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.
3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un
altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la
sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione,
salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era
già a conoscenza di tutte le parti interessate.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma
elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un
certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea,
quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in
uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito
nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza
di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro
riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità
definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.
Art. 22
(Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria
ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto,
riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione,
conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti
amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione
degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente
individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il
soggetto che ha effettuato l'operazione.
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro
tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui
sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal
funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione
di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle
regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali, nonché d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la
protezione dei dati personali.
Art. 23
(Copie di atti e documenti informatici)
1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: 'riproduzioni
fotografiche' è inserita la seguente: ', informatiche'.
2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se
riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di
legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.
3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici,
scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti
amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici
autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli
articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da
parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma
elettronica qualificata.
4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati
in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad
ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità
all'originale è assicurata dal responsabile della conservazione mediante l'utilizzo
della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'.
5. Le copie su supporto informatico di documenti,
originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non
informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono
tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da
altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al
documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71.
6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma
3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su
supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla
legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a
mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
SEZIONE II
(Firme elettroniche e certificatori)
Art. 24
(Firma digitale)
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed
al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di
qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato
qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di
validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le
regole tecniche stabilite ai sensi dellarticolo 71,
la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del
titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.
Art. 25
(Firma autenticata)
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile,
la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal
notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica
qualificata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la
firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della
sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato
e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento
giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica
qualificata da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro
documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale
può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le
disposizioni dell'articolo 23,comma 5.
Art. 26
(Certificatori)
1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato
membro dell'Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione
preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali
rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono possedere i
requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di
cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.
3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede
stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del
presente codice e le relative norme tecniche di cui all'articolo
71, e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva
1999/93/CE.
Art. 27
(Certificatori qualificati)
1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono
trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.
2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:
a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria
per svolgere attività di certificazione;
b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e
delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della
competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della
tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di
sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del presente
codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;
c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e
conformi a tecniche consolidate;
d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni
e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in
conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e
internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5;
e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee
anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione
delle chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.
3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, prima dell'inizio
dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di
attività al CNIPA, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti
previsti dal presente codice.
4. Il CNIPA procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti
pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone, se del caso,
con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di
prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò
sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione
stessa.
Art. 28
(Certificati qualificati)
1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti
informazioni:
a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato
qualificato;
b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato
il certificato e lo Stato nel quale è stabilito;
d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice
fiscale del titolare del certificato;
e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o
chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica
corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;
f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del
certificato;
g) firma elettronica qualificata del certificatore che ha rilasciato il
certificato.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la
possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero
cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale
rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un
analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o
un codice identificativo generale.
3. Il certificato qualificato contiene, ove richiesto dal titolare o dal
terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il
quale il certificato è richiesto:
a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o
collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni
professionali, nonché poteri di rappresentanza;
b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dellarticolo
30, comma 3;
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il
certificato può essere usato, ove applicabili.
4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma
3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle
circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.
Art. 29
(Accreditamento)
1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso
dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza,
chiedono di essere accreditati presso il CNIPA.
2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti
indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del personale
responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della
firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei
certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole tecniche.
3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal
comma 2, deve inoltre:
a) avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non
inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività
bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche
da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti degli
organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
banche ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385.
4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga
comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni
dalla data di presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro
trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la
motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione
presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non
possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere
dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il CNIPA
dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal
CNIPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione
della disciplina in questione.
7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti
commerciali e con le pubbliche amministrazioni.
8. Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi del presente
articolo i certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE.
9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito
delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 30
(Responsabilità del certificatore)
1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che
garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è responsabile, se non
prova d'aver agito senza colpa o dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto
ragionevole affidamento:
a) sull'esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie alla
verifica della firma in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro
completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;
b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario
detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la
verifica della firma riportati o identificati nel certificato;
c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma
possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore
generi entrambi;
d) sull'adempimento degli obblighi a suo carico previsti dall'articolo 32.
2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è
responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato
stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva
registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato, secondo
quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo
71, salvo che provi d'aver agito senza colpa.
3.Il certificato qualificato può contenere limiti
d'uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il
certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano
riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel processo di
verifica della firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71 . Il certificatore non è responsabile dei
danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti
dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.
Art. 31
(Vigilanza sull'attività di certificazione)
1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei
certificatori qualificati e accreditati.
Art. 32
(Obblighi del titolare e del certificatore)
1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad adottare tutte le misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri ed a custodire e
utilizzare il dispositivo di firma con la diligenza del buon padre di famiglia.
2. Il certificatore è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e
tecniche idonee ad evitare danno ad altri, ivi incluso il titolare del
certificato.
3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo
29, certificati qualificati deve inoltre:
a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa
richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei
casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71,
nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni;
c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con
il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli
relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica
della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli
stessi;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo
71;
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di
certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle
caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del
servizio di certificazione;
f) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del
titolare;
g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione
del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del
terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso
o della compromissione del dispositivo di firma, di provvedimento
dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della
capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto
previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici
sicuro e tempestivo nonchè garantire il funzionamento efficiente, puntuale e
sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;
i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di
revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative
al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per dieci anni
anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti
giudiziari;
k) non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui
il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;
l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili
ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare
gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni
limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e
le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni,
che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in
linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il
servizio ed il certificatore;
m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati
con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano
effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia
verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del
pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che
l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti
di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono
essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.
4. Il certificatore è responsabile dell'identificazione del soggetto che
richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata
a terzi.
5. Il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamente dalla
persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella
misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa
prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I
dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso
consenso della persona cui si riferiscono.
Art. 33
(Uso di pseudonimi)
1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul
certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il
certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le
informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni
dopo la scadenza del certificato stesso.
Art. 34
(Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri
soggetti qualificati)
1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di
rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati
qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 29; tale attività può essere svolta
esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie
di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di
categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con
l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni
effetto; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati
qualificati;
b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente
normativa in materia di contratti pubblici.
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici
aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare,
nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle
regole tecniche di cui all'articolo 72.
3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale,
l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il
possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all'articolo 71, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in
volta interessati, sulla base dei princìpi generali stabiliti dai rispettivi
ordinamenti.
4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al
comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di firme digitali.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure
informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo
quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo
71.
Art. 35
(Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma)
1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle
firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave
privata:
a) sia riservata;
b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da
contraffazioni;
c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di
terzi.
2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire
l'integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti
informatici devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della
firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della
volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di
cui all'articolo 71.
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con
procedura automatica. L'apposizione di firme con procedura automatica è
valida se l'attivazione della procedura medesima è chiaramente riconducibile
alla volontà del titolare e lo stesso renda palese la sua adozione in relazione
al singolo documento firmato automaticamente.
4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e
certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e
certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di
cui al comma 5.
5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei
dispositivi per la creazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato
III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, in base allo schema
nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della
tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e
dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale la cui attuazione non deve
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed individua
l'organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di valutazione e di
certificare le valutazioni di sicurezza. Lo schema nazionale può prevedere
altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri
europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti
al settore suddetto.
6. La conformità ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri per la
creazione di una firma qualificata a quanto prescritto dall'allegato III della
direttiva 1999/93/CE è inoltre riconosciuta se certificata da un organismo
all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo
11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa.
Art. 36
(Revoca e sospensione dei certificati qualificati)
1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore salvo
quanto previsto dal comma 2;
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal
quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente
codice;
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del
titolare o di abusi o falsificazioni.
2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei
casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia
la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo
contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato
riferimento temporale.
4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche
di cui all'articolo 71.
art. 37 (Cessazione dell'attività)
1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attività
deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al
CNIPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi
specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione
saranno revocati.
2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione
della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della
stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i
certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro
dei certificati e della relativa documentazione.
4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione dell'attività del certificatore
accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.
SEZIONE III
(Contratti, pagamenti, libri e scritture)
Art. 38
(Pagamenti informatici)
1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni
e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 71, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle
finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca
d'Italia.
Art. 39
(Libri e scritture)
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla
legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia
obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti
informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le
regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
CAPO III
FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
Art. 40 (Formazione di documenti informatici)
1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche
formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le
disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti
originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul
medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel
rispetto del principio dell'economicità.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la
funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni
e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti
amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto
cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed
archivistica che sono idonei ad assumere.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale
degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati
concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle
amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei.
Art. 41 (Procedimento e fascicolo informatico)
1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi
utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e
nei modi previsti dalla normativa vigente.
2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può raccogliere in
un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento
medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del
procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i
diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei
servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici
disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni
medesime.
Art. 42
(Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni)
1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e
benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti
cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono
alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi
cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai
sensi dell'articolo 71.
Art. 43
(Riproduzione e conservazione dei documenti)
1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed
ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o
regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a
tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da
garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione
nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dellarticolo 71.
2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante
riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo
idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.
3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o
regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con
modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le
attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 44
(Requisiti per la conservazione dei documenti informatici)
1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce:
a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione
o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) l'integrità del documento;
c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle
informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di
classificazione originari;
d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico
pubblicato in Allegato B a tale decreto.
CAPO IV
Trasmissione informatica dei documenti
Art. 45
(Valore giuridico della trasmissione)
1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con
qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad
accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta
e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento
originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito
dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al
destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato,
nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal
gestore.
Art. 46 (Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi)
1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di
cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche
amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni
relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento
e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono
acquisite.
Art. 47
(Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche
amministrazioni)
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono
di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini
del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica
qualificata;
b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. .
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a:
a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una
casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. , per ciascun registro di protocollo;
b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione
ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei
dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di
riservatezza degli strumenti utilizzati.
Art. 48
(Posta elettronica certificata)
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una
ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta
elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. .
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata
mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla
legge, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico
trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se
conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. , ed alle relative regole tecniche.
Art. 49
(Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica)
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti,
dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere
cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o
cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per
estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o
messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per
loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese
pubbliche.
2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi
per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di
trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia
avvenuta la consegna al destinatario.
CAPO V
DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE
SEZIONE I
Dati delle pubbliche amministrazioni
Art. 50 (Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni)
1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati,
resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle
condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei
dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione
dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di
riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni
di cui all'articolo 2, comma
6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è
reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione
del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione
richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di
eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente; è fatto
comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di
una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre
amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed
eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del
sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. .
Art. 51
(Sicurezza dei dati)
1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71 garantiscono l'esattezza, la disponibilità,
l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.
2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere
custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di
distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
Art. 52
(Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni)
1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato
dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e
nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di
protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela
del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio
del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via
telematica.
Art. 53
(Caratteristiche dei siti)
1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su
reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata
usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza
di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di
consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.
2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione
e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.
3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie
locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al
comma 1.
Art. 54
(Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)
1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente
i seguenti dati pubblici:
a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione
di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nonché il
settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta,
corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di
livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun
procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità
organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come
individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai
sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali
attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica
certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. ;
e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n.
241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge
7 giugno 2000, n. 150;
f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di
futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.
2. Le amministrazioni che già dispongono di propri siti realizzano quanto
previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice.
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono
fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute
sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei
provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione
tramite il sito.
Art. 55
(Consultazione delle iniziative normative del Governo)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito
telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i
disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione
del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e
regolamentari in vigore, nonché i massimari elaborati da organi di
giurisdizione.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le
modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via
telematica.
Art. 56
(Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice
amministrativo e contabile)
1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice
amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse
mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale
della rete INTERNET delle autorità emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile,
rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite
nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati
personali.
Art. 57
(Moduli e formulari)
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili
anche per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli
procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai
fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni
sostitutive di notorietà.
2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non
possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi
anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.
SEZIONE II
Fruibilità dei dati
Art. 58
(Modalità della fruibilità del dato)
1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non
modifica la titolarità del dato.
2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni
finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari.
3. Il CNIPA definisce schemi generali di convenzioni finalizzate a favorire
la fruibilità informatica dei dati tra le pubbliche amministrazioni centrali e,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e
le regioni e le autonomie locali.
Art. 59
(Dati territoriali)
1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente
localizzata.
2. E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali
delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche
per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la
fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni
centrali e locali in coerenza con le disposizioni del sistema pubblico di
connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. .
3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili
presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale,
presso il CNIPA è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il
funzionamento del Comitato di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il
Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche
amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per
la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali,
nonché delle modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento
dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati
territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonché le
regole ed i costi per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche
amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese
ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di
viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi
provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di
finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo
27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Art. 60
(Base di dati di interesse nazionale)
1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle
informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni,
omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle
pubbliche amministrazioni per l'esercizio delle proprie funzioni e nel
rispetto delle competenze e delle normative vigenti.
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati
di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema
informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e
territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso
alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La
realizzazione di tali sistemi informativi e le modalità di aggiornamento sono
attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. .
3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentito il Garante per la protezione
dei dati personali. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le
strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le
caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.
4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo
di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo
27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Art. 61 (Delocalizzazione dei registri informatici)
1. Fermo restando il termine di cui all'articolo 40, comma 4, i pubblici registri immobiliari possono essere
formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni
del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel rispetto delle normativa speciale e dei
principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono
essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.
Art. 62
(Indice nazionale delle anagrafi)
1. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1 della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è realizzato con strumenti informatici.
SEZIONE III
(Servizi in rete)
Art. 63 (Organizzazione e finalità dei servizi in rete)
1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di
erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia,
economicità ed utilità e nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e non
discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la
frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte
di categorie in situazioni di disagio.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i servizi in
rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in
particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito
e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.
3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di
rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed
imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più
amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.
Art. 64
(Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni)
1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi
costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazione
informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso
ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'autenticazione informatica
anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta
nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano di accertare l'identità
del soggetto che richiede l'accesso. L'accesso con carta d'identità
elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito
indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole
amministrazioni.
3. Ferma restando la disciplina riguardante le
trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e
dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata
la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale
non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e
dalla carta nazionale dei servizi.
Art. 65
(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via
telematica)
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni
per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del
presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è
rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso
della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei
limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa
vigente;
c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i
diversi strumenti di cui all'articolo, 6, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto
dell'articolo 64, comma 3.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal
comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con
firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.
3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più consentito l'invio di istanze e
dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c).
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
" . Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide
se effettuate secondo quanto previsto dallarticolo 65
del decreto legislativo marzo 2005, n. ".
SEZIONE IV
Carte elettroniche.
Art. 66
(Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi)
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, della carta d'identità
elettronica, e dell'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di
nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, sono definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l'uso
della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su
proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e
le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi:
a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta
del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono
rilasciarla;
b) l'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale dei
servizi è a carico delle singole amministrazioni che le emettono;
c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'erogazione
dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono
consentirne l'accesso ai titolari delle carta nazionale dei servizi
indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile del suo
rilascio;
e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i
pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a
seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno
di età, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
4. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a
seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno
di età, possono contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di dati
sensibili:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione,
in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare
l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei
portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere
conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la
firma elettronica.
5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono
essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione
di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le
modalità stabilite con le regole tecniche di cui all'articolo
71, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Banca d'Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le
regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento
di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le
modalità di impiego.
7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al
presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti,
possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente
articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851,
possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le
funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per
via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
CAPO VI
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Art. 67
(Modalità di sviluppo ed acquisizione)
1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad
appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica,
possono selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554.
2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad
oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al
comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere
tecnico di congruità del CNIPA; alla relativa procedura è ammesso a
partecipare, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai
sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
Art. 68
(Analisi comparativa delle soluzioni)
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n.
241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le
procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una
valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni
disponibili sul mercato:
a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione
sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della
medesima o di altre amministrazioni;
c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante
ricorso a licenza d'uso;
d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;
e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da
a) a d).
2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei
programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino 1'interoperabilità
e la cooperazione applicativa, secondo quanto previsto dal decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. , e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti
in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano peculiari
ed eccezionali esigenze.
3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso
pubblico e documentato esaustivamente.
4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un
repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e
delle modalità di trasferimento dei formati.
Art. 69
(Riuso dei programmi informatici)
1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi
realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di
darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso
gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano
adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle
pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle
specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi appositamente
sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili
su altre piattaforme.
3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione
di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole che garantiscano il
diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di
altre amministrazioni.
4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per
conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole,
concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche
ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso
di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che
consentono il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le
condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati.
Art. 70
(Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili)
1. Il CNIPA, previo accordo con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note
applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al
riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi
applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni
analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale
mancata adozione.
CAPO V
REGOLE TECNICHE
Art. 71
(Regole tecniche)
1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le
amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie
di competenza, in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche
sul sistema pubblico di connettività di cui all'articolo del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. , e con le regole di cui al disciplinare
pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in
vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente
articolo.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI
Art. 72
(Norme transitorie per la firma digitale)
1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati
rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico già tenuto
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti
ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da
certificatori accreditati.
Art. 73
(Aggiornamenti)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di
indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi
normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati
esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni
contenute nel presente codice.
Art. 74 (Oneri finanziari)
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle
risorse previste a legislazione vigente.
Art. 75
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee),
ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10;
11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis;
29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1,
2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo A);
c) l'articolo 26 comma 2, lettera a), e), h), della legge 27 dicembre 2002,
n. 289;
d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2;
10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto
legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).
3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb),
cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11;
12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis;
29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51; del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si
intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 444 (Testo C).
Art. 76
(Entrata in vigore del codice)
1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1°
gennaio 2006.
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