Garante per la protezione di dati personali - Provvedimento n. 8/P/2001 del 14 marzo 2001
Codice di deontologia e di buona
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici
Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano
Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del
prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art.
27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione
incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire,
in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle
disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati
membri;
Visto l'
art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n.
675 , il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere
nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona
condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e
ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati
personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e
in particolare il relativo art.
6, comma 1 , il quale demanda al Garante il compito di promuovere la
sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per
i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le
associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi
storici;
Visto l'articolo
7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999 , relativo ad
alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti
di dati per scopi storici;
Visto il provvedimento
10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali ,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con
il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di
deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali
per scopi storici effettuati da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i
soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in
base al principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante
entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento
del 10 febbraio 2000 , con le quali diversi soggetti pubblici e
privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno
manifestato la volontà di partecipare alla redazione del codice e fra i
quali è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro
composto da componenti della Commissione consultiva per le questioni
inerenti la consultabilità degli atti d'archivio riservati, del Centro di
Documentazione ebraica, del Ministero per i beni e le attività culturali,
dell'Associazione delle istituzioni culturali italiane, dell'Associazione
nazionale archivistica italiana, dell'Istituto nazionale per la storia del
movimento di liberazione in Italia, della Società per lo studio della
storia contemporanea, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e
contemporanea, della Società per gli studi di storia delle istituzioni,
della Società italiana delle storiche, dell'Istituto romano per la storia
d'Italia dal fascismo alla resistenza;
Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia
diffusione, anche attraverso la sua pubblicazione su alcuni siti Internet,
al fine di favorire il più ampio dibattito e di permettere la raccolta di
eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti
i soggetti interessati;
Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha
trasmesso il testo del codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi storici approvato e sottoscritto
in pari data;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice
costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati
personali;
Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in
materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali, ed in particolare all'
art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché
agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell'art.
6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999 , il codice deve
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana a cura del Garante;
Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potrà essere
eventualmente sottoscritto da altri soggetti pubblici e privati, società
scientifiche ed associazioni professionali interessati;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000 , adottato con deliberazione
n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore il prof. Ugo De Siervo;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi storici che figura in allegato
all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia
per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Roma, 14 marzo 2001
IL PRESIDENTE Rodotà
IL RELATORE De Siervo
IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli
Preambolo
I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente
codice sulla base delle seguenti premesse:
1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici
utilizza frequentemente dati di carattere personale per i quali la legge
prevede alcune garanzie a tutela degli interessati. In considerazione
dell'interesse pubblico allo svolgimento di tali trattamenti, il
legislatore -con specifico riguardo agli archivi pubblici e a quelli
privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del
d.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409- ha esentato i soggetti che utilizzano
dati personali per le suddette finalità dall'obbligo di richiedere il
consenso degli interessati ai sensi degli artt. 12 , 20 e 28 della legge (l. 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare
art.
27; dd.lg.
11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art.
7 , comma 4; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive
modificazioni e integrazioni).
2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve
pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente codice di
deontologia e di buona condotta, l'osservanza del quale, oltre a
rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale
per la liceità del trattamento dei dati (art.
31, comma 1, lettera h), l. 31 dicembre 1996, n.675; art.6,
d. lg. 30 luglio 1999, n.281 ).
3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine, la
ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a
figure, fatti e circostanze del passato.
4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione,
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli Archivi di
Stato e negli archivi storici degli enti pubblici sono considerati di
rilevante interesse pubblico (art.
23 d.lg. 11 maggio 1999, n.135).
5) La sottoscrizione del presente codice è promossa per legge dal
Garante, nel rispetto del principio di rappresentatività dei soggetti
pubblici e privati interessati. Il codice è espressione delle associazioni
professionali e delle categorie interessate, ivi comprese le società
scientifiche, ed è volto ad assicurare l'equilibrio delle diverse esigenze
connesse alla ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con i
diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate (art.
1, l. 31 dicembre 1996, n. 675 ).
6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge,
individua in particolare: a) alcune regole di correttezza e di non
discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella
comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano
il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero; b)
particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di
documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita
sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; c) modalità di
applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di
trattamento dei dati per scopi storici (art.
7, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281) .
7) La sottoscrizione del presente codice è effettuata ispirandosi,
oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana,
alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di ricerca
storica e di archivi e in particolare:
a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del
Consiglio d'Europa;
c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea;
d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e
gli archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli
archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale
di deontologia degli archivisti approvato nel congresso
internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel
1996.
Capo I - Principi generali
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati
di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca
storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso
ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del
diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.
2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati
personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti
conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici
ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si
applica, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di
dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.
3. Il presente codice reca, altresì, principi-guida di comportamento
dei soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati
presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico, e in particolare:
a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza
e di non discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente
dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza, livello di
istruzione;
b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta,
l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.
4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da
parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati non
dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti di
interesse storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare il
presente codice nella misura per essi compatibile.
Art. 2. - Definizioni
1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle
definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di
trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni
citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende, altresì:
a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o
associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare,
conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito
della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico, nonché gli archivi privati di cui al precedente art.
1, comma 4;
b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi
storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità
giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero;
c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o
conservata su qualsiasi supporto che contenga dati
personali.
Capo II - Regole di condotta per gli archivisti e liceità
dei relativi trattamenti
Art. 3 - Regole generali di condotta
1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li
contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i
regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle
quali si riferiscono i dati trattati.
2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il
pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per
ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di
regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto
negli artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come
modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo
d.lg. n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni
archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono ai
doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri
dell'esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti.
Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza della
attività amministrativa.
4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere
ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di
principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui
sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e
le garanzie previste per particolari categorie di dati o di
trattamenti.
Art. 4 - Conservazione e tutela
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A
tal fine, operano in conformità con i principi, i criteri metodologici e
le pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati,
curando anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie
conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;
b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti,
anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione
permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione,
dispersione ed alterazione dei dati;
c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli
originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o
deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste
dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.P.R. 28 luglio
1999, n. 318 e successive integrazioni e modificazioni, sviluppando
misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso
non autorizzato ai documenti, e adottando, in presenza di specifici
rischi, particolari cautele quali la consultazione in copia di alcuni
documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o armadi
blindati.
Art. 5 - Comunicazione e fruizione
1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il
principio della libera fruibilità delle fonti.
2. L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e,
attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce l'attività di
ricerca e di informazione nonché il reperimento delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti
temporaneamente da un fascicolo perché esclusi dalla consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un
archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per
costituire banche dati di intere serie archivistiche, la struttura
interessata sottoscrive una apposita convenzione per concordare le
modalità di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati,
attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per quanto
riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile e gli incaricati del
trattamento, nonché i rapporti con i soggetti esterni interessati ad
accedere ai dati.
Art. 6 - Impegno di riservatezza
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti
o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche
in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e
interessi privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini
personali o comunque estranei alla propria attività professionale, è
soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli
utenti;
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i
dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attività.
2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la
cessazione dalla propria attività.
Art. 7 - Aggiornamento dei dati
1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati
all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione dei dati,
garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la
distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente
acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in
presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad un'ampia serie
di dati o documenti, l'archivista pone a disposizione gli strumenti di
ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni
per una loro agevole consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3,
della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia interesse in
relazione a dati personali che riguardano persone decedute e documenti
assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse è valutata anche
in riferimento al tempo trascorso.
Art. 8 - Fonti orali
1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli
intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito,
eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una informativa
semplificata che renda nota almeno l'identità e l'attività svolta
dall'intervistatore nonché le finalità della raccolta dei dati.
2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore
dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione
degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso
manifestato dagli intervistati.
Capo III - Regole di condotta per gli utenti e condizioni
per la liceità dei relativi trattamenti
Art. 9 - Regole generali di condotta
1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attività di studio,
ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati
di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai
regolamenti, adottano le modalità più opportune per favorire il rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone
interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti
utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi
agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto
dei principi di pertinenza ed indispensabilità di cui all'art. 7, del
d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
Art. 10 - Accesso agli archivi pubblici
1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti hanno
diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di
carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato
che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli
contenenti i dati di cui agli artt. 22 e 24 della legge n. 675/1996, che
divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il
termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.
3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2
può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro
dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato o del
sovrintendente archivistico competenti e udita la Commissione per le
questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati
istituita presso il Ministero dell'Interno, secondo la procedura dettata
dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 281/1999.
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di
cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente presenta
all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle
fonti riservate per le quali chiede l'autorizzazione, illustri le finalità
della ricerca e le modalità di diffusione dei dati. Il richiedente ha
facoltà di presentare ogni altra documentazione utile.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è rilasciata a
parità di condizioni ad ogni altro richiedente. La valutazione della
parità di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al
comma 4.
6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma
3, prima dello scadere dei termini, può contenere cautele volte a
consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà e
la dignità delle persone interessate.
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della
ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere i nomi
delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli
interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella
sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di
riproduzione dei documenti. Particolare attenzione è prestata al principio
della pertinenza e all'indicazione di fatti o circostanze che possono
rendere facilmente individuabili gli interessati.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare
dell'autorizzazione non può delegare altri al conseguente trattamento dei
dati. I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono
essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa
autorizzazione.
Art. 11 - Diffusione
1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla
riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli
interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di
manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si
astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e
dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona
identificata o identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato
funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i
dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita
pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lg.
n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il principio della
pertinenza è valutato dall'utente con particolare riguardo ai singoli dati
personali contenuti nei documenti, anziché ai documenti nel loro
complesso. L'utente può diffondere i dati personali se pertinenti e
indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la
riservatezza delle persone.
5. L'utente non è tenuto a fornire l'informativa di cui all'art. 10,
comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale adempimento comporti
l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
6. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti
contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini
della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai
terzi.
Art. 12 - Applicazione del codice
1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le
associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare il presente
codice si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri
ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonché
ad assicurarne il rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche
promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.
Art. 13 - Violazione delle regole di condotta
1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti
applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente codice
adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le opportune
misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni
di legge.
3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte degli
utenti è comunicata agli organi competenti per il rilascio delle
autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del decorso dei
termini di legge, ed è considerata ai fini del rilascio
dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione competente, secondo il
proprio ordinamento, può altresì escludere temporaneamente dalle sale di
studio i soggetti responsabili della violazione delle regole del presente
codice. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla
consultazione di documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui
sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono
segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta per
l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di
competenza. Art. 14 - Entrata in vigore 1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. |