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ANFOV - Associazione per la convergenza nei servizi di comunicazione

Codice di deontologia e di buona condotta per i servizi telematici

L'ANFoV

RITENUTA la necessità di ribadire e sviluppare sul piano dell'autodisciplina alcuni principi già affermati dalla legislazione vigente in particolare in materia di telecomunicazioni, di tutela della riservatezza, di criminalità informatica, di protezione del diritto d'autore e di salvaguardia dell'integrità morale e della dignità dell'individuo;
CONSIDERATA la necessità di integrare tali principi con alcune disposizioni che possono contribuire al buon andamento della fornitura dei servizi di telecomunicazione e alla correttezza del rapporto tra fornitori, utenti ed abbonati;
RITENUTO che l'inserimento di queste regole in un codice di deontologia e di buona condotta può contribuire ad una maggiore osservanza delle leggi e dei regolamenti e può rendere superfluo l'intervento del legislatore su alcuni aspetti oggetto di autodisciplina;
CONSTATATO che la validità di tale prospettiva è confermata dalla dichiarazione ministeriale approvata dalla Conferenza Ministeriale di Bonn sui mezzi di informazione globale del 6-8 luglio 1997;
CONSIDERATA l'opportunità di sottoporre il codice all'eventuale adesione di organismi, enti, amministrazioni ed associazioni che ne condividano il contenuto e che si facciano promotori della sua effettiva applicazione

ADOTTA

il seguente

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA

TITOLO I (Disposizioni generali)

Art.1 (Finalità)

1. Il presente codice di deontologia e di buona condotta, di seguito denominato "codice", persegue la finalità di favorire la liceità e la correttezza dei comportamenti da parte di coloro che operano a vario titolo nel settore della fornitura dei servizi telematici e che beneficiano dei medesimi servizi (fornitori; committenti; utenti; abbonati), in una prospettiva di equilibrato bilanciamento tra reciproci diritti e doveri e le connesse sfere di responsabilità.

2. La liceità e la correttezza dei comportamenti è perseguita con particolare riguardo al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, alla libera circolazione delle idee e del pensiero, alla qualità e alla completezza dell'informazione, alla trasparenza delle relazioni contrattuali ed extracontrattuali, allo sviluppo dei servizi telematici e dell'iniziativa economica nelle reti, nonchè alla chiara determinazione delle sfere di responsabilità dei soggetti interessati.

3. Il codice persegue inoltre la finalità di offrire a chiunque la possibilità di un intervento tempestivo contro gli abusi, in particolare nel caso di diffusione di contenuti illegali o nocivi, specie nei casi in cui il carattere transnazionale delle comunicazioni renda problematica l'applicazione delle leggi dei Paesi interessati.

4. I soggetti che aderiscono al presente codice si impegnano ad osservarlo, a farlo osservare e a promuoverne la conoscenza anche all'estero.

Art.2 (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del codice, si intende:

a) per "servizi telematici" i servizi mediante i quali sono offerti al pubblico l'accesso ad una rete telematica e le relative funzionalità, ovvero contenuti, anche informativi, che transitano su rete telematica, ovvero un servizio per via telematica, aperto al pubblico o ad una categoria di utenti o abbonati, gratuitamente oppure dietro corrispettivo;

b) per "fornitore di accesso", il soggetto che offre al pubblico l'accesso ad una rete telematica;

c) per "fornitore di servizi", il soggetto che offre al pubblico servizi di comunicazione e/o di trattamento delle informazioni destinati al pubblico, oppure ad utenti e abbonati;

d) per "fornitore di contenuti", il soggetto che offre al pubblico informazioni che transitano sulla rete telematica e destinate al pubblico, oppure ad utenti e abbonati;

e) per "utente", la persona fisica che si avvale di un servizio telematico a prescindere dalla stipulazione di uno specifico contratto e che, per l'accesso a determinati sistemi o funzioni, può essere identificato e distinto da altri utenti, ad esempio tramite un codice (user name) ed una parola chiave (password);

f) per "abbonato", la persona fisica o giuridica, l'amministrazione, l'associazione o l'ente che ha sottoscritto un contratto con un fornitore di servizi telematici;

g) per "INTERNET", il complesso di reti telematiche interconnesse sulla base di protocolli della famiglia TCP/IP;

h) per "newsgroup" o "forum", un'area virtuale per confronti e dibattiti anche a sfondo tematico e con eventuale presenza di un moderatore, sulla base di messaggi individuali trasmessi a comunicazione differita;

i) per "chat", un'area virtuale per lo scambio di comunicazioni in tempo reale;

j) per "e-mail", la corrispondenza privata trasmessa con sistemi telematici ad uno o più destinatari prescelti dal mittente o individuati con il contributo di terzi;

K) per "cifratura", un sistema di codifica delle informazioni che ne permette la lettura da parte dei soli soggetti a ciò abilitati;

l) per "log", uno o più sistemi o registri alfanumerici che permettono di ricostruire le attività svolte dagli utenti.

Art.3 (Ambito di applicazione)

1. Il codice si applica a tutti i servizi telematici, anche in ambito INTERNET, e alle operazioni compiute da utenti e da abbonati anche per finalità diverse da quelle a titolo oneroso.


Art.4 (Principi generali per l'attività dei fornitori)

1. I fornitori di servizi telematici ispirano la loro attività al pieno rispetto dei diritti della persona, nonchè ai criteri di correttezza e di buona fede, anche per ciò che attiene alla trasparenza e alla reale conoscibilità delle clausole contrattuali e delle tariffe applicate.

2. I fornitori di servizi telematici che aderiscono al presente codice si impegnano:

a) a subordinare le proprie offerte contrattuali all'accettazione dei principi e delle condizioni del presente codice da parte dei fornitori, degli utenti e degli abbonati nelle parti di rispettiva competenza;

b) ad attuarlo pienamente nell'ambito della propria attività;

c) ad assicurarne il rispetto da parte di utenti ed abbonati, anche attraverso misure di autotutela nei modi previsti dal Titolo III.

Art.5 (Diritti degli utenti e degli abbonati)

1. Gli utenti e gli abbonati hanno diritto di utilizzare i servizi telematici senza pregiudizio dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali, e sulla base di un'informativa accurata e tempestiva circa l'esercizio dei propri diritti e le concrete modalità di prestazione e fruizione dei servizi.

2. Gli utenti e gli abbonati hanno diritto all'adozione da parte dei fornitori di servizi o di contenuti di misure e strumenti necessari a ristabilire sollecitamente il godimento dei diritti violati da comportamenti che il Comitato per l'autodisciplina telematica, di cui all'articolo 14, ritenga illeciti o scorretti.

TITOLO II (Regole di buona condotta)

Art.6 (Responsabilità dei fornitori di accesso e di servizi)

1. I fornitori di accesso e di servizi:
a) accertano l'identità degli utenti e degli abbonati richiedendo l'esibizione o la produzione di copia di un documento personale, ovvero, nel caso di persone giuridiche, di documentazione idonea a comprovare il potere di rappresentanza del richiedente; in alternativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, possono subordinare le proprie offerte contrattuali all'osservanza da parte degli abbonati delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 5/8/1997 e nei successivi regolamenti;
b) adottano misure tecniche ed organizzative appropriate per salvaguardare la sicurezza dell'accesso o dei servizi, ove necessario congiuntamente al fornitore della rete pubblica di telecomunicazione per quanto riguarda la sicurezza della rete; in presenza di un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, informano gli abbonati indicando i possibili rimedi e i relativi costi;
c) mantengono un log attraverso il quale sia possibile risalire alla identità degli utenti o degli abbonati che hanno fatto accesso o concesso a terzi la facoltà di accedere al sistema o alla rete telematica, in via temporanea o permanente. Il log deve indicare l'identità e/o il codice identificativo dell'abbonato o dell'utente, la data e l'ora dell'inizio e della fine dell'accesso, nonchè gli indirizzi di rete o gli identificativi dei dispositivi di rete eventualmente assegnati in via temporanea o permanente all'abbonato o all'utente. I tempi devono essere registrati in forma non ambigua, con riferimento GMT o all'ora locale solare o legale, e con un errore non superiore ad un minuto rispetto ad un campione di tempo ufficiale. La registrazione può essere omessa nel caso in cui l'accesso al sistema o alla rete telematica permetta esclusivamente la consultazione o la ricezione di documenti, con esclusione della possibilità di diffondere contenuti e/o di comunicare con utenti o con sistemi remoti;
d) mantengono un log che permetta di risalire all'identità degli utenti o degli abbonati che hanno utilizzato il servizio o concesso a terzi la facoltà di utilizzarlo per diffondere o distribuire contenuti. Il log deve indicare l'identità e/o il codice identificativo dell'abbonato o dell'utente e/o il numero identificativo del nodo di rete attraverso il quale è stato richiesto il servizio, nonchè la data e l'ora di utilizzazione del servizio e l'indirizzo univoco (URL, forum, nome, etc.) dell'archivio modificato;
e) informano gli abbonati in ordine alla responsabilità per illeciti di qualsiasi natura commessi dagli utenti ai quali sia stata concessa dagli stessi abbonati la facoltà di accesso alla rete o di erogazione di servizi, anche in violazione di clausole contrattuali, fatta salva la possibilità di provare l'identità degli utenti stessi mediante un log dei collegamenti o altro strumento equivalente;
f) informano gli abbonati riguardo alle modalità di gestione delle password o ad altre modalità di riconoscimento personale (tessera magnetica od elettronica, firma digitale, impronte, etc.), nonchè sulla necessità di abbinare a ciascun utente un codice identificativo e un elemento di riconoscimento personale, e di informare l'utente medesimo in merito alle procedure di sicurezza.

2. I log indicati nel comma 1, lettere d) ed e), sono conservati per la durata che sarà indicata nella normativa di recepimento dell'art. 6 della futura direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento all'ISDN, ovvero per il diverso termine e per le finalità indicate da altra disposizione di legge.

Art.7 (Adempimenti degli utenti e degli abbonati)

1. Gli utenti e gli abbonati sono invitati ad uniformarsi alle indicazioni date dal fornitore di accesso o di servizi, con particolare riguardo alla custodia diligente della password o di altri contrassegni di identità, ed avvisano il fornitore riguardo alle eventuali violazioni o tentate violazioni della sicurezza.

2. Gli abbonati sono informati del fatto che un contrassegno di identità o password posto a disposizione di più utenti è in violazione delle norme di sicurezza e che la sua condivisione, a parte altre eventuali violazioni contrattuali, può violare i diritti della persona e consentire di utilizzare in maniera pregiudizievole o illegale il sistema o i servizi telematici.

Art.8 (Lealtà e correttezza)

1. La fornitura dei servizi telematici è effettuata in modo lecito e secondo correttezza. Le relative operazioni si svolgono nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui, nonchè dei diritti e dei legittimi interessi degli abbonati, e sono coperte dal segreto professionale.

2. Il principio di correttezza presuppone l'adozione di comportamenti corrispondenti al comune senso di dignità e di decoro professionale, nonchè il ripudio di qualsiasi forma di abuso nell'esercizio delle proprie funzioni e prerogative.

3. La prestazione è eseguita con la particolare diligenza che ci si può attendere da un professionista con adeguata competenza tecnica, in relazione al tempo ed alla natura della stessa. Deve essere assicurato un corretto aggiornamento professionale.

Art.9 (Misure di sicurezza)

1. I fornitori di servizi telematici adottano le misure di sicurezza di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. I dati personali raccolti in sede di applicazione delle misure di sicurezza non possono essere ulteriormente trattati salvo diverso provvedimento dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria adottato a norma di legge.

Art.10 (Trattamento dei dati personali)

1. L'informativa, a norma della legge 675/96 e sue successive modificazioni, deve contenere:
a) le finalità e modalità delle operazioni di comunicazione e conservazione dei dati personali (anche di quelli raccolti automaticamente come i log o le intestazioni delle e-mail);
b) le comunicazioni ed operazioni registrate ed il tempo di conservazione di tali registrazioni.

2. Le informative chiariscono anche quali dati siano accessibili agli altri utenti ed abbonati. Prima dello svolgimento di un'operazione, l'utente e l'abbonato devono avere una chiara contezza della circostanza che l'operazione può essere oggetto di monitoraggio.

3. Le formule adottate per l'informativa sono collocate in modo chiaramente visibile e sono di facile comprensione.

4. L'informativa deve essere posizionata in ogni luogo, sito o pagina da cui vengono raccolte informazioni personali.

Art.11 (Anonimato)

1. L'accesso di un utente o di un abbonato al sistema o al servizio è consentito previa identificazione iniziale dello stesso ed archiviazione e custodia dei relativi dati a cura del fornitore. I dati sono conservati in modo da permettere l'identificazione dei soggetti ai quali i dati si riferiscono, per l'intera durata di fruizione del servizio, nonchè, fatti salvi i diversi limiti stabiliti dalla legge, per i dodici mesi successivi.

2. Le comunicazioni telematiche possono essere effettuate dall'utente o dall'abbonato anche utilizzando uno pseudonimo od un codice non identificativo della persona.

3. I dati identificativi non possono essere comunicati a terzi o diffusi senza il consenso espresso dell'interessato, salvo
a) diverso provvedimento dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, in conformità alla legge oppure
b) su richiesta di un soggetto che manifesta per iscritto, sotto la propria responsabilità, la necessità di acquisire la predetta identità al fine di far valere un diritto in sede giudiziaria nei confronti dell'abbonato o dell'utente interessato.

I soggetti che aderiscono al presente codice possono riservarsi il diritto di non applicare le disposizioni di cui al comma 3 lettera b) del presente articolo, dandone comunicazione al Comitato di cui all'articolo 14.

Art.12 (Cifratura dei dati)

1. I fornitori di servizi telematici non ostacolano in alcun modo l'impiego di sistemi di cifratura scelti dagli utenti o dagli abbonati, nel rispetto della legislazione in vigore.

Art.13 (Contenuti illegali e nocivi)

1. I fornitori di accesso:
a) informano gli abbonati riguardo alla possibile presenza in rete di contenuti potenzialmente illegali, lesivi della dignità umana o dannosi in relazione all'età, alla sensibilità morale, alla fede religiosa degli utenti;
b) segnalano agli abbonati la possibilità di adottare procedure di filtratura idonee a limitare l'accesso ai contenuti selezionati dall'abbonato o classificati, sotto la responsabilità dell'autore e secondo standard internazionalmente accettati (es.: PICS), come non potenzialmente dannosi;
c) informano gli abbonati circa le procedure di segnalazione al Comitato per l'autodisciplina telematica dei contenuti illegali, lesivi della dignità umana o dannosi, ovvero i cui autori non hanno rispettato i criteri di classificazione.

2. I fornitori di servizi informano i propri clienti riguardo alle responsabilità connesse all'immissione nel sistema o nella rete telematica di contenuti illegali e lesivi della dignità umana, e promuovono l'utilizzazione di sistemi standard di classificazione dei contenuti potenzialmente nocivi.

3. I fornitori di contenuti che immettono in rete contenuti potenzialmente nocivi ne segnalano la presenza con appositi avvisi e li organizzano in modo che non sia possibile accedervi direttamente. In ogni caso, i medesimi contenuti sono contrassegnati secondo gli standard internazionali di classificazione.

Art.14 (Raccolta di dati personali relativi a minori)

La raccolta per via telematica di dati personali riguardanti minori è effettuata nel rispetto dei seguenti principi:
L'informativa per la trasparenza del trattamento è formulata con linguaggio semplice, adatto per essere pienamente compreso da un minore, sia in forma scritta sia, possibilmente, sonora.
L'informativa appare in modo evidente e tale da catturare l'attenzione del minore. Essa precede il punto di raccolta delle informazioni.
Al consenso del minore deve aggiungersi quello del genitore o di chi ne fa le veci al quale va ripetuta l'informativa.
La raccolta di tali dati personali è condizionata alla preventiva verifica del rispetto delle predette condizioni.

TITOLO III (Infrazioni)

Art.15 (Organi)

1. E' istituito il Comitato per l'autodisciplina telematica, composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, di riconosciuta esperienza e competenza nel settore della telematica e del diritto. Il Comitato opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o impedimento di questi ultimi. Il membro effettivo eventualmente impedito a partecipare alle riunioni del Comitato ne dà tempestiva comunicazione al presidente. L'incarico sostitutivo è conferito dal presidente del Comitato.

3. I membri, sia effettivi sia supplenti, sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica a decorrere dalla data in cui il presente codice sia sottoscritto da almeno due ulteriori associazioni. Entro venti giorni da tale data, si procede alla nomina dei membri. Su iniziativa dell'associazione più diligente si procede alla convocazione della riunione dei rappresentanti delle associazioni aderenti per la votazione dei nuovi membri del Comitato. Le operazioni di voto sono svolte senza formalità, nel rispetto della libertà di manifestazione di voto dei soggetti titolari. Ogni associazione ha diritto ad esprimere un voto. Le votazioni richiedono la presenza e il voto favorevole, in proprio o per deleghe, della maggioranza delle associazioni aderenti. In caso di parità, prevale il voto dell'associazione che per prima abbia aderito al codice.

5. I membri eleggono nel loro ambito un presidente. I membri e il presidente durano in carica tre anni, e sono rieleggibili una sola volta. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per la carica, dietro presentazione dei relativi giustificativi, e un'indennità di funzione per ciascun giorno di riunione, o frazione di esso, nella misura determinata dal Comitato.

6. I membri ed i soggetti che eventualmente li assistono sono tenuti al segreto per le informazioni apprese nello svolgimento delle funzioni.

7. Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno su iniziativa del presidente e, in ogni caso, ogni volta che il presidente, ovvero due dei suoi membri effettivi, ne facciano espressa richiesta. In tale circostanza, il presidente è tenuto a convocare il Comitato entro venti giorni dalla richiesta.

8. La data ed il luogo della convocazione, nonchè gli argomenti posti all'ordine del giorno, sono comunicati ai membri, sia effettivi sia supplenti, con un preavviso di almeno dieci giorni. Qualora particolari ragioni di urgenza lo giustifichino, il preavviso può essere ridotto a tre giorni.

9. Il Comitato si riunisce nella totalità dei suoi componenti e adotta la decisione a maggioranza dei suoi membri, fatti salvi i casi in cui le disposizioni del presente codice prevedano espressamente l'unanimità.

Le riunioni del Comitato sono presiedute dal presidente, il quale verifica la regolarità della convocazione, delle deliberazioni e modera il dibattito sugli argomenti in discussione. Al presidente spetta, altresì, la conduzione del procedimento di accertamento innanzi al Comitato.

10. Il Comitato ha il compito di:
a) segnalare le modificazioni all'attività svolta dal fornitore che si rendono necessarie per ottemperare alle disposizioni del presente codice;
b) prestare ai fornitori aderenti che ne facciano richiesta, per questioni di rilevanza e di comune interesse, consulenze in merito alla corretta applicazione delle disposizioni del presente codice;
c) provvedere - con deliberazione assunta con voto unanime - all'aggiornamento o alla correzione delle norme del presente codice che si dimostrino necessarie per realizzarne pienamente i principi o per assicurarne la migliore attuazione o per adeguarne l'applicazione all'evoluzione giuridica e tecnica del settore;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami relativi alle presunte violazioni alle disposizioni del presente codice;
e) decidere in merito ai reclami ricevuti ed irrogare le sanzioni previste dal presente codice;
f) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
g) istituire e manutenere in rete un apposito sito, tramite il quale fornire al pubblico un'adeguata informativa circa l'operatività del presente codice.

Art.16 (Accertamento delle infrazioni)

1. Chiunque si ritenga leso o minacciato da una violazione del presente codice può denunciare per iscritto il fatto, inoltrando al Comitato un reclamo, debitamente motivato e sottoscritto, finalizzato all'accertamento e all'eventuale adozione degli opportuni provvedimenti.

2. Il reclamo può essere rivolto al Comitato solo dopo che siano decorsi cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta avanzata sul medesimo oggetto al fornitore. La procedura di accertamento può essere iniziata anche su impulso del Comitato. In tal caso, il presidente del Comitato informa tempestivamente il fornitore inquisito, fornendo adeguate informazioni sull'oggetto dell'accertamento, sulle contestazioni mosse e sui rimedi da adottare. E' riconosciuto un termine di cinque giorni lavorativi, dalla data di notifica della diffida del Comitato, per consentire al fornitore interessato di ottemperarvi.

3. Nel procedimento, il Comitato convoca l'istante ed il fornitore interessato affinchè siano sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'istante ed il fornitore hanno facoltà di presentare memorie o documenti.

4. La mancata convocazione delle parti, trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto del reclamo per ritenuta infondatezza. In ogni caso, all'istante è fornito un riscontro circa l'esito del reclamo.

5. Assunte le necessarie informazioni, il Comitato fissa una data, comunicata alle parti, per l'emanazione della propria decisione motivata. Ricevuta comunicazione della data, le parti non possono modificare le proprie richieste, nè produrre altro materiale probatorio.

6. Il Comitato, se ritiene fondato il reclamo, ordina al fornitore la cessazione del comportamento illegittimo e le eventuali modificazioni da adottare per l'immediato ripristino delle regole di comportamento. L'intero procedimento deve concludersi entro tre mesi dalla sua attivazione.

7. Il Comitato esplica le sue funzioni senza alcuna formalità e decide anche sulla ripartizione delle spese di giudizio. La decisione del Comitato si basa sul libero convincimento dei membri e sul principio generale di equità. Essa ha valore di decisione definitiva non impugnabile. Il provvedimento è comunicato tempestivamente alle parti interessate, a cura del presidente del Comitato.

8. In caso di inottemperanza al provvedimento del Comitato, ovvero nei casi di violazione ritenuti di maggiore gravità, il Comitato irroga le sanzioni ritenute adeguate.

Art.17 (Sanzioni)

1. In caso di violazione delle disposizioni del presente Codice o di inottemperanza ai provvedimenti del Comitato, può essere applicata una o più delle seguenti sanzioni:
a) censura;
b) sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni, secondo le modalità determinate dal Comitato;
c) divieto di affiliazione all'associazione di riferimento e alle altre associazioni aderenti per un periodo non superiore a sei mesi;
d) espulsione dall'associazione di riferimento e divieto di affiliazione alle altre associazioni aderenti;
e) pubblicazione del provvedimento a spese del fornitore, in base alle determinazioni del Comitato.

2. La pubblicazione può avvenire anche mediante diffusione in rete, sul sito appositamente istituito dal Comitato. Le decisioni sono comunicate tempestivamente anche all'associazione di riferimento ed alle altre associazioni aderenti, a cura del Comitato, affinchè queste possano adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti del fornitore sanzionato.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il fornitore si rende parte diligente affinchè una copia del presente codice, unitamente alla propria dichiarazione di avvenuta adesione, venga comunicata agli organi associativi di appartenenza a cura del Comitato.

TITOLO IV (Norme transitorie e finali)

Art.18 (Rapporti con la legislazione vigente)

1. Il presente codice non pregiudica l'osservanza delle norme di legge e di regolamento e della normativa comunitaria concernenti, in particolare, la tutela della riservatezza e del diritto di autore, il diritto delle telecomunicazioni, la protezione del consumatore, la concorrenza sleale anche per storno di dipendenti, la disciplina delle attività pubblicitarie, il preuso dei nomi e simboli e i rapporti con la pubblica amministrazione.

Art.19 (Pubblicità ed entrata in vigore)

1. Il presente codice entra in vigore il 1 gennaio 1998 e si applica anche ai contratti in corso. I fornitori di servizi telematici ne promuovono la pubblicità e lo sottopongono all'esame delle autorità indipendenti competenti in materia di tutela della riservatezza e di telecomunicazioni.