L'ANFoV
RITENUTA la necessità di ribadire e sviluppare sul piano dell'autodisciplina
alcuni principi già affermati dalla legislazione vigente in particolare in
materia di telecomunicazioni, di tutela della riservatezza, di criminalità
informatica, di protezione del diritto d'autore e di salvaguardia
dell'integrità morale e della dignità dell'individuo;
CONSIDERATA la necessità di integrare tali principi con alcune disposizioni che
possono contribuire al buon andamento della fornitura dei servizi di
telecomunicazione e alla correttezza del rapporto tra fornitori, utenti ed
abbonati;
RITENUTO che l'inserimento di queste regole in un codice di deontologia e di
buona condotta può contribuire ad una maggiore osservanza delle leggi e dei
regolamenti e può rendere superfluo l'intervento del legislatore su alcuni
aspetti oggetto di autodisciplina;
CONSTATATO che la validità di tale prospettiva è confermata dalla
dichiarazione ministeriale approvata dalla Conferenza Ministeriale di Bonn sui
mezzi di informazione globale del 6-8 luglio 1997;
CONSIDERATA l'opportunità di sottoporre il codice all'eventuale adesione di
organismi, enti, amministrazioni ed associazioni che ne condividano il contenuto
e che si facciano promotori della sua effettiva applicazione
ADOTTA
il seguente
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA
TITOLO I (Disposizioni generali)
Art.1 (Finalità)
1. Il presente codice di deontologia e di buona condotta, di seguito
denominato "codice", persegue la finalità di favorire la liceità e
la correttezza dei comportamenti da parte di coloro che operano a vario titolo
nel settore della fornitura dei servizi telematici e che beneficiano dei
medesimi servizi (fornitori; committenti; utenti; abbonati), in una prospettiva
di equilibrato bilanciamento tra reciproci diritti e doveri e le connesse sfere
di responsabilità.
2. La liceità e la correttezza dei comportamenti è perseguita con
particolare riguardo al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della
persona, alla libera circolazione delle idee e del pensiero, alla qualità e
alla completezza dell'informazione, alla trasparenza delle relazioni
contrattuali ed extracontrattuali, allo sviluppo dei servizi telematici e
dell'iniziativa economica nelle reti, nonchè alla chiara determinazione delle
sfere di responsabilità dei soggetti interessati.
3. Il codice persegue inoltre la finalità di offrire a chiunque la
possibilità di un intervento tempestivo contro gli abusi, in particolare nel
caso di diffusione di contenuti illegali o nocivi, specie nei casi in cui il
carattere transnazionale delle comunicazioni renda problematica l'applicazione
delle leggi dei Paesi interessati.
4. I soggetti che aderiscono al presente codice si impegnano ad osservarlo, a
farlo osservare e a promuoverne la conoscenza anche all'estero.
Art.2 (Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione del codice, si intende:
a) per "servizi telematici" i servizi mediante i quali sono
offerti al pubblico l'accesso ad una rete telematica e le relative
funzionalità, ovvero contenuti, anche informativi, che transitano su rete
telematica, ovvero un servizio per via telematica, aperto al pubblico o ad una
categoria di utenti o abbonati, gratuitamente oppure dietro corrispettivo;
b) per "fornitore di accesso", il soggetto che offre al
pubblico l'accesso ad una rete telematica;
c) per "fornitore di servizi", il soggetto che offre al
pubblico servizi di comunicazione e/o di trattamento delle informazioni
destinati al pubblico, oppure ad utenti e abbonati;
d) per "fornitore di contenuti", il soggetto che offre al
pubblico informazioni che transitano sulla rete telematica e destinate al
pubblico, oppure ad utenti e abbonati;
e) per "utente", la persona fisica che si avvale di un
servizio telematico a prescindere dalla stipulazione di uno specifico contratto
e che, per l'accesso a determinati sistemi o funzioni, può essere identificato
e distinto da altri utenti, ad esempio tramite un codice (user name) ed
una parola chiave (password);
f) per "abbonato", la persona fisica o giuridica,
l'amministrazione, l'associazione o l'ente che ha sottoscritto un contratto con
un fornitore di servizi telematici;
g) per "INTERNET", il complesso di reti telematiche
interconnesse sulla base di protocolli della famiglia TCP/IP;
h) per "newsgroup" o "forum", un'area
virtuale per confronti e dibattiti anche a sfondo tematico e con eventuale
presenza di un moderatore, sulla base di messaggi individuali trasmessi a
comunicazione differita;
i) per "chat", un'area virtuale per lo scambio di
comunicazioni in tempo reale;
j) per "e-mail", la corrispondenza privata trasmessa con
sistemi telematici ad uno o più destinatari prescelti dal mittente o
individuati con il contributo di terzi;
K) per "cifratura", un sistema di codifica delle
informazioni che ne permette la lettura da parte dei soli soggetti a ciò
abilitati;
l) per "log", uno o più sistemi o registri alfanumerici che
permettono di ricostruire le attività svolte dagli utenti.
Art.3 (Ambito di applicazione)
1. Il codice si applica a tutti i servizi telematici, anche in ambito
INTERNET, e alle operazioni compiute da utenti e da abbonati anche per finalità
diverse da quelle a titolo oneroso.
Art.4 (Principi generali per l'attività dei fornitori)
1. I fornitori di servizi telematici ispirano la loro attività al pieno
rispetto dei diritti della persona, nonchè ai criteri di correttezza e di buona
fede, anche per ciò che attiene alla trasparenza e alla reale conoscibilità
delle clausole contrattuali e delle tariffe applicate.
2. I fornitori di servizi telematici che aderiscono al presente codice si
impegnano:
a) a subordinare le proprie offerte contrattuali all'accettazione dei
principi e delle condizioni del presente codice da parte dei fornitori, degli
utenti e degli abbonati nelle parti di rispettiva competenza;
b) ad attuarlo pienamente nell'ambito della propria attività;
c) ad assicurarne il rispetto da parte di utenti ed abbonati, anche
attraverso misure di autotutela nei modi previsti dal Titolo III.
Art.5 (Diritti degli utenti e degli abbonati)
1. Gli utenti e gli abbonati hanno diritto di utilizzare i servizi telematici
senza pregiudizio dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali, e
sulla base di un'informativa accurata e tempestiva circa l'esercizio dei propri
diritti e le concrete modalità di prestazione e fruizione dei servizi.
2. Gli utenti e gli abbonati hanno diritto all'adozione da parte dei
fornitori di servizi o di contenuti di misure e strumenti necessari a
ristabilire sollecitamente il godimento dei diritti violati da comportamenti che
il Comitato per l'autodisciplina telematica, di cui all'articolo 14,
ritenga illeciti o scorretti.
TITOLO II (Regole di buona condotta)
Art.6 (Responsabilità dei fornitori di accesso e di servizi)
1. I fornitori di accesso e di servizi:
a) accertano l'identità degli utenti e degli abbonati richiedendo l'esibizione
o la produzione di copia di un documento personale, ovvero, nel caso di persone
giuridiche, di documentazione idonea a comprovare il potere di rappresentanza
del richiedente; in alternativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti previsti dall'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
possono subordinare le proprie offerte contrattuali all'osservanza da parte
degli abbonati delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 5/8/1997 e
nei successivi regolamenti;
b) adottano misure tecniche ed organizzative appropriate per salvaguardare la
sicurezza dell'accesso o dei servizi, ove necessario congiuntamente al fornitore
della rete pubblica di telecomunicazione per quanto riguarda la sicurezza della
rete; in presenza di un particolare rischio di violazione della sicurezza della
rete, informano gli abbonati indicando i possibili rimedi e i relativi costi;
c) mantengono un log attraverso il quale sia possibile risalire alla
identità degli utenti o degli abbonati che hanno fatto accesso o concesso a
terzi la facoltà di accedere al sistema o alla rete telematica, in via
temporanea o permanente. Il log deve indicare l'identità e/o il codice
identificativo dell'abbonato o dell'utente, la data e l'ora dell'inizio e della
fine dell'accesso, nonchè gli indirizzi di rete o gli identificativi dei
dispositivi di rete eventualmente assegnati in via temporanea o permanente
all'abbonato o all'utente. I tempi devono essere registrati in forma non
ambigua, con riferimento GMT o all'ora locale solare o legale, e con un errore
non superiore ad un minuto rispetto ad un campione di tempo ufficiale. La
registrazione può essere omessa nel caso in cui l'accesso al sistema o alla
rete telematica permetta esclusivamente la consultazione o la ricezione di
documenti, con esclusione della possibilità di diffondere contenuti e/o di
comunicare con utenti o con sistemi remoti;
d) mantengono un log che permetta di risalire all'identità degli utenti
o degli abbonati che hanno utilizzato il servizio o concesso a terzi la facoltà
di utilizzarlo per diffondere o distribuire contenuti. Il log deve
indicare l'identità e/o il codice identificativo dell'abbonato o dell'utente
e/o il numero identificativo del nodo di rete attraverso il quale è stato
richiesto il servizio, nonchè la data e l'ora di utilizzazione del servizio e
l'indirizzo univoco (URL, forum, nome, etc.) dell'archivio modificato;
e) informano gli abbonati in ordine alla responsabilità per illeciti di
qualsiasi natura commessi dagli utenti ai quali sia stata concessa dagli stessi
abbonati la facoltà di accesso alla rete o di erogazione di servizi, anche in
violazione di clausole contrattuali, fatta salva la possibilità di provare
l'identità degli utenti stessi mediante un log dei collegamenti o altro
strumento equivalente;
f) informano gli abbonati riguardo alle modalità di gestione delle password
o ad altre modalità di riconoscimento personale (tessera magnetica od
elettronica, firma digitale, impronte, etc.), nonchè sulla necessità di
abbinare a ciascun utente un codice identificativo e un elemento di
riconoscimento personale, e di informare l'utente medesimo in merito alle
procedure di sicurezza.
2. I log indicati nel comma 1, lettere d) ed e), sono conservati per
la durata che sarà indicata nella normativa di recepimento dell'art. 6 della
futura direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul trattamento dei dati
personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni
con particolare riferimento all'ISDN, ovvero per il diverso termine e per le
finalità indicate da altra disposizione di legge.
Art.7 (Adempimenti degli utenti e degli abbonati)
1. Gli utenti e gli abbonati sono invitati ad uniformarsi alle indicazioni
date dal fornitore di accesso o di servizi, con particolare riguardo alla
custodia diligente della password o di altri contrassegni di identità,
ed avvisano il fornitore riguardo alle eventuali violazioni o tentate violazioni
della sicurezza.
2. Gli abbonati sono informati del fatto che un contrassegno di identità o password
posto a disposizione di più utenti è in violazione delle norme di sicurezza e
che la sua condivisione, a parte altre eventuali violazioni contrattuali, può
violare i diritti della persona e consentire di utilizzare in maniera
pregiudizievole o illegale il sistema o i servizi telematici.
Art.8 (Lealtà e correttezza)
1. La fornitura dei servizi telematici è effettuata in modo lecito e secondo
correttezza. Le relative operazioni si svolgono nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali degli individui, nonchè dei diritti e dei legittimi
interessi degli abbonati, e sono coperte dal segreto professionale.
2. Il principio di correttezza presuppone l'adozione di comportamenti
corrispondenti al comune senso di dignità e di decoro professionale, nonchè il
ripudio di qualsiasi forma di abuso nell'esercizio delle proprie funzioni e
prerogative.
3. La prestazione è eseguita con la particolare diligenza che ci si può
attendere da un professionista con adeguata competenza tecnica, in relazione al
tempo ed alla natura della stessa. Deve essere assicurato un corretto
aggiornamento professionale.
Art.9 (Misure di sicurezza)
1. I fornitori di servizi telematici adottano le misure di sicurezza di cui
all'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. I dati personali raccolti in sede di applicazione delle misure di
sicurezza non possono essere ulteriormente trattati salvo diverso provvedimento
dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria adottato a norma di
legge.
Art.10 (Trattamento dei dati personali)
1. L'informativa, a norma della legge 675/96 e sue successive modificazioni,
deve contenere:
a) le finalità e modalità delle operazioni di comunicazione e conservazione
dei dati personali (anche di quelli raccolti automaticamente come i log o
le intestazioni delle e-mail);
b) le comunicazioni ed operazioni registrate ed il tempo di conservazione di
tali registrazioni.
2. Le informative chiariscono anche quali dati siano accessibili agli altri
utenti ed abbonati. Prima dello svolgimento di un'operazione, l'utente e
l'abbonato devono avere una chiara contezza della circostanza che l'operazione
può essere oggetto di monitoraggio.
3. Le formule adottate per l'informativa sono collocate in modo chiaramente
visibile e sono di facile comprensione.
4. L'informativa deve essere posizionata in ogni luogo, sito o pagina da cui
vengono raccolte informazioni personali.
Art.11 (Anonimato)
1. L'accesso di un utente o di un abbonato al sistema o al servizio è
consentito previa identificazione iniziale dello stesso ed archiviazione e
custodia dei relativi dati a cura del fornitore. I dati sono conservati in modo
da permettere l'identificazione dei soggetti ai quali i dati si riferiscono, per
l'intera durata di fruizione del servizio, nonchè, fatti salvi i diversi limiti
stabiliti dalla legge, per i dodici mesi successivi.
2. Le comunicazioni telematiche possono essere effettuate dall'utente o
dall'abbonato anche utilizzando uno pseudonimo od un codice non identificativo
della persona.
3. I dati identificativi non possono essere comunicati a terzi o diffusi
senza il consenso espresso dell'interessato, salvo
a) diverso provvedimento dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria,
in conformità alla legge oppure
b) su richiesta di un soggetto che manifesta per iscritto, sotto la propria
responsabilità, la necessità di acquisire la predetta identità al fine di far
valere un diritto in sede giudiziaria nei confronti dell'abbonato o dell'utente
interessato.
I soggetti che aderiscono al presente codice possono riservarsi il diritto di
non applicare le disposizioni di cui al comma 3 lettera b) del presente
articolo, dandone comunicazione al Comitato di cui all'articolo 14.
Art.12 (Cifratura dei dati)
1. I fornitori di servizi telematici non ostacolano in alcun modo l'impiego
di sistemi di cifratura scelti dagli utenti o dagli abbonati, nel rispetto della
legislazione in vigore.
Art.13 (Contenuti illegali e nocivi)
1. I fornitori di accesso:
a) informano gli abbonati riguardo alla possibile presenza in rete di contenuti
potenzialmente illegali, lesivi della dignità umana o dannosi in relazione
all'età, alla sensibilità morale, alla fede religiosa degli utenti;
b) segnalano agli abbonati la possibilità di adottare procedure di filtratura
idonee a limitare l'accesso ai contenuti selezionati dall'abbonato o
classificati, sotto la responsabilità dell'autore e secondo standard
internazionalmente accettati (es.: PICS), come non potenzialmente dannosi;
c) informano gli abbonati circa le procedure di segnalazione al Comitato per
l'autodisciplina telematica dei contenuti illegali, lesivi della dignità
umana o dannosi, ovvero i cui autori non hanno rispettato i criteri di
classificazione.
2. I fornitori di servizi informano i propri clienti riguardo alle
responsabilità connesse all'immissione nel sistema o nella rete telematica di
contenuti illegali e lesivi della dignità umana, e promuovono l'utilizzazione
di sistemi standard di classificazione dei contenuti potenzialmente
nocivi.
3. I fornitori di contenuti che immettono in rete contenuti potenzialmente
nocivi ne segnalano la presenza con appositi avvisi e li organizzano in modo che
non sia possibile accedervi direttamente. In ogni caso, i medesimi contenuti
sono contrassegnati secondo gli standard internazionali di
classificazione.
Art.14 (Raccolta di dati personali relativi a minori)
La raccolta per via telematica di dati personali riguardanti minori è
effettuata nel rispetto dei seguenti principi:
L'informativa per la trasparenza del trattamento è formulata con linguaggio
semplice, adatto per essere pienamente compreso da un minore, sia in forma
scritta sia, possibilmente, sonora.
L'informativa appare in modo evidente e tale da catturare l'attenzione del
minore. Essa precede il punto di raccolta delle informazioni.
Al consenso del minore deve aggiungersi quello del genitore o di chi ne fa le
veci al quale va ripetuta l'informativa.
La raccolta di tali dati personali è condizionata alla preventiva verifica del
rispetto delle predette condizioni.
TITOLO III (Infrazioni)
Art.15 (Organi)
1. E' istituito il Comitato per l'autodisciplina telematica, composto
da tre membri effettivi e tre membri supplenti, di riconosciuta esperienza e
competenza nel settore della telematica e del diritto. Il Comitato opera in
piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o
impedimento di questi ultimi. Il membro effettivo eventualmente impedito a
partecipare alle riunioni del Comitato ne dà tempestiva comunicazione al
presidente. L'incarico sostitutivo è conferito dal presidente del Comitato.
3. I membri, sia effettivi sia supplenti, sono nominati dal Consiglio
Direttivo dell'Associazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica a decorrere dalla data in
cui il presente codice sia sottoscritto da almeno due ulteriori associazioni.
Entro venti giorni da tale data, si procede alla nomina dei membri. Su
iniziativa dell'associazione più diligente si procede alla convocazione della
riunione dei rappresentanti delle associazioni aderenti per la votazione dei
nuovi membri del Comitato. Le operazioni di voto sono svolte senza formalità,
nel rispetto della libertà di manifestazione di voto dei soggetti titolari.
Ogni associazione ha diritto ad esprimere un voto. Le votazioni richiedono la
presenza e il voto favorevole, in proprio o per deleghe, della maggioranza delle
associazioni aderenti. In caso di parità, prevale il voto dell'associazione che
per prima abbia aderito al codice.
5. I membri eleggono nel loro ambito un presidente. I membri e il presidente
durano in carica tre anni, e sono rieleggibili una sola volta. Ad essi spetta il
rimborso delle spese sostenute per la carica, dietro presentazione dei relativi
giustificativi, e un'indennità di funzione per ciascun giorno di riunione, o
frazione di esso, nella misura determinata dal Comitato.
6. I membri ed i soggetti che eventualmente li assistono sono tenuti al
segreto per le informazioni apprese nello svolgimento delle funzioni.
7. Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno su
iniziativa del presidente e, in ogni caso, ogni volta che il presidente, ovvero
due dei suoi membri effettivi, ne facciano espressa richiesta. In tale
circostanza, il presidente è tenuto a convocare il Comitato entro venti giorni
dalla richiesta.
8. La data ed il luogo della convocazione, nonchè gli argomenti posti
all'ordine del giorno, sono comunicati ai membri, sia effettivi sia supplenti,
con un preavviso di almeno dieci giorni. Qualora particolari ragioni di urgenza
lo giustifichino, il preavviso può essere ridotto a tre giorni.
9. Il Comitato si riunisce nella totalità dei suoi componenti e adotta la
decisione a maggioranza dei suoi membri, fatti salvi i casi in cui le
disposizioni del presente codice prevedano espressamente l'unanimità.
Le riunioni del Comitato sono presiedute dal presidente, il quale verifica la
regolarità della convocazione, delle deliberazioni e modera il dibattito sugli
argomenti in discussione. Al presidente spetta, altresì, la conduzione del
procedimento di accertamento innanzi al Comitato.
10. Il Comitato ha il compito di:
a) segnalare le modificazioni all'attività svolta dal fornitore che si rendono
necessarie per ottemperare alle disposizioni del presente codice;
b) prestare ai fornitori aderenti che ne facciano richiesta, per questioni di
rilevanza e di comune interesse, consulenze in merito alla corretta applicazione
delle disposizioni del presente codice;
c) provvedere - con deliberazione assunta con voto unanime - all'aggiornamento o
alla correzione delle norme del presente codice che si dimostrino necessarie per
realizzarne pienamente i principi o per assicurarne la migliore attuazione o per
adeguarne l'applicazione all'evoluzione giuridica e tecnica del settore;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami relativi alle presunte violazioni alle
disposizioni del presente codice;
e) decidere in merito ai reclami ricevuti ed irrogare le sanzioni previste dal
presente codice;
f) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali
viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
g) istituire e manutenere in rete un apposito sito, tramite il quale fornire al
pubblico un'adeguata informativa circa l'operatività del presente codice.
Art.16 (Accertamento delle infrazioni)
1. Chiunque si ritenga leso o minacciato da una violazione del presente
codice può denunciare per iscritto il fatto, inoltrando al Comitato un reclamo,
debitamente motivato e sottoscritto, finalizzato all'accertamento e
all'eventuale adozione degli opportuni provvedimenti.
2. Il reclamo può essere rivolto al Comitato solo dopo che siano decorsi
cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta avanzata sul
medesimo oggetto al fornitore. La procedura di accertamento può essere iniziata
anche su impulso del Comitato. In tal caso, il presidente del Comitato informa
tempestivamente il fornitore inquisito, fornendo adeguate informazioni
sull'oggetto dell'accertamento, sulle contestazioni mosse e sui rimedi da
adottare. E' riconosciuto un termine di cinque giorni lavorativi, dalla data di
notifica della diffida del Comitato, per consentire al fornitore interessato di
ottemperarvi.
3. Nel procedimento, il Comitato convoca l'istante ed il fornitore
interessato affinchè siano sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale. L'istante ed il fornitore hanno facoltà di presentare memorie o
documenti.
4. La mancata convocazione delle parti, trascorsi trenta giorni dalla data di
presentazione, equivale a rigetto del reclamo per ritenuta infondatezza. In ogni
caso, all'istante è fornito un riscontro circa l'esito del reclamo.
5. Assunte le necessarie informazioni, il Comitato fissa una data, comunicata
alle parti, per l'emanazione della propria decisione motivata. Ricevuta
comunicazione della data, le parti non possono modificare le proprie richieste,
nè produrre altro materiale probatorio.
6. Il Comitato, se ritiene fondato il reclamo, ordina al fornitore la
cessazione del comportamento illegittimo e le eventuali modificazioni da
adottare per l'immediato ripristino delle regole di comportamento. L'intero
procedimento deve concludersi entro tre mesi dalla sua attivazione.
7. Il Comitato esplica le sue funzioni senza alcuna formalità e decide anche
sulla ripartizione delle spese di giudizio. La decisione del Comitato si basa
sul libero convincimento dei membri e sul principio generale di equità. Essa ha
valore di decisione definitiva non impugnabile. Il provvedimento è comunicato
tempestivamente alle parti interessate, a cura del presidente del Comitato.
8. In caso di inottemperanza al provvedimento del Comitato, ovvero nei casi
di violazione ritenuti di maggiore gravità, il Comitato irroga le sanzioni
ritenute adeguate.
Art.17 (Sanzioni)
1. In caso di violazione delle disposizioni del presente Codice o di
inottemperanza ai provvedimenti del Comitato, può essere applicata una o più
delle seguenti sanzioni:
a) censura;
b) sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da
lire un milione a lire sei milioni, secondo le modalità determinate dal
Comitato;
c) divieto di affiliazione all'associazione di riferimento e alle altre
associazioni aderenti per un periodo non superiore a sei mesi;
d) espulsione dall'associazione di riferimento e divieto di affiliazione alle
altre associazioni aderenti;
e) pubblicazione del provvedimento a spese del fornitore, in base alle
determinazioni del Comitato.
2. La pubblicazione può avvenire anche mediante diffusione in rete, sul sito
appositamente istituito dal Comitato. Le decisioni sono comunicate
tempestivamente anche all'associazione di riferimento ed alle altre associazioni
aderenti, a cura del Comitato, affinchè queste possano adottare gli opportuni
provvedimenti nei confronti del fornitore sanzionato.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il fornitore si rende
parte diligente affinchè una copia del presente codice, unitamente alla propria
dichiarazione di avvenuta adesione, venga comunicata agli organi associativi di
appartenenza a cura del Comitato.
TITOLO IV (Norme transitorie e finali)
Art.18 (Rapporti con la legislazione vigente)
1. Il presente codice non pregiudica l'osservanza delle norme di legge e di
regolamento e della normativa comunitaria concernenti, in particolare, la tutela
della riservatezza e del diritto di autore, il diritto delle telecomunicazioni,
la protezione del consumatore, la concorrenza sleale anche per storno di
dipendenti, la disciplina delle attività pubblicitarie, il preuso dei nomi e
simboli e i rapporti con la pubblica amministrazione.
Art.19 (Pubblicità ed entrata in vigore)
1. Il presente codice entra in vigore il 1 gennaio 1998 e si applica anche ai
contratti in corso. I fornitori di servizi telematici ne promuovono la
pubblicità e lo sottopongono all'esame delle autorità indipendenti competenti
in materia di tutela della riservatezza e di telecomunicazioni.