(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Presentata dalla Commissione il 12 dicembre 2000)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 156,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
visto il parere del Comitato delle regioni
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) La creazione del dominio di primo livello .EU fa parte degli
obiettivi intesi ad accelerare il commercio elettronico nel quadro
dell'iniziativa eEurope, approvata dal Consiglio europeo di Lisbona del
23-24 marzo 2000.
(2) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
sull'organizzazione e la gestione di Internet fa riferimento alla creazione di
un dominio di primo livello .EU e la risoluzione del Consiglio relativa
alla comunicazione incarica la Commissione di incoraggiare il coordinamento
delle politiche legate alla gestione di Internet.
(3) I domini di primo livello costituiscono parte integrante
dell'infrastruttura di Internet e svolgono un ruolo di primo piano ai fini
dell'interoperabilità del World Wide Web ("WWW" o "Web") su
scala mondiale. Grazie al collegamento e alla presenza consentiti
dall'assegnazione dei nomi di dominio e dei relativi indirizzi, gli utilizzatori
sono in grado di rintracciare gli elaboratori e i siti web sulla Rete. I domini
di primo livello costituiscono inoltre parte integrante di ogni indirizzo
Internet di posta elettronica.
(4) Il dominio di primo livello .EU agevolerà l'accesso alle reti e
al mercato virtuale basato su Internet, in conformità con l'articolo 154,
paragrafo 2 del trattato, predisponendo un dominio di registrazione aggiuntivo
ed alternativo rispetto agli attuali domini di primo livello nazionali (ccTLDs)
o una registrazione globale tra i domini di primo livello generici (gTLDs),
creando maggiori opportunità di scelta e di concorrenza.
(5) Il dominio di primo livello .EU migliorerà l'interoperabilità
delle reti transeuropee, in conformità degli articoli 154 e 155 del trattato,
garantendo la disponibilità dei server di nomi .EU nella Comunità. Ciò
avrà effetti favorevoli sulla topologia e sull'infrastruttura tecnica di
Internet in Europa, che trarranno beneficio dall'esistenza di un nuovo gruppo di
server di nomi nella Comunità.
(6) Grazie al dominio di primo livello .EU, il mercato interno godrà
di maggiore visibilità nell'ambito del centro di scambi commerciali virtuale
basato su Internet. Il dominio di primo livello .EU offrirà un nesso
chiaramente identificabile con la Comunità europea, con il quadro normativo
associato e con il mercato europeo; consentirà inoltre alle imprese, alle
organizzazioni e alle persone fisiche della Comunità di registrarsi in un
dominio specifico che renda evidente tale nesso. Pertanto, il dominio di primo
livello .EU non soltanto costituirà una pietra miliare per l'evoluzione
del commercio elettronico in Europa, ma favorirà anche la realizzazione degli
obiettivi dell'articolo 14 del trattato.
(7) Il dominio di primo livello .EU dovrà essere messo in opera
conformemente ai principi pertinenti adottati dal Comitato GAC (Governmental
Advisory Committee) dell'ICANN. Tali principi stabiliscono, in particolare,
che il sistema di attribuzione dei nomi e degli indirizzi Internet rappresenta
una risorsa pubblica che deve essere gestita secondo l'interesse della comunità
globale di Internet, e che i domini di primo livello nazionali vengono gestiti
fiduciariamente dai registri secondo i criteri del pubblico interesse, e in
special modo l'interesse della comunità di Internet, per conto delle
istituzioni pubbliche competenti, e in particolare dei governi i quali, in
quanto autorità competenti sulle politiche pubbliche, sono in ultima analisi
responsabili in merito ai propri domini di primo livello nazionali,
compatibilmente con la connettività universale di Internet.
(8) La Commissione, in rappresentanza della Comunità europea, ha chiesto la
delega per il codice "EU", con lo scopo di creare un dominio di primo
livello Internet. Il 25 settembre 2000 l'ICANN ha adottato una risoluzione,
secondo cui "i codici alfanumerici a 2 elementi (.) sono delegabili in
quanto domini di primo livello nazionali solo nei casi in cui l'Agenzia di
aggiornamento della norma ISO 3166 abbia stabilito, nel proprio elenco
eccezionale di nomi riservati, la destinazione esclusiva (reservation) del
codice destinata a coprire qualsiasi utilizzo della norma ISO 3166-1 in cui sia
necessaria una rappresentazione codificata della denominazione del paese,
territorio o regione in questione". Il codice "EU" adempie a
tali condizioni ed è quindi "delegabile" alla Comunità europea.
(9) La Comunità europea dovrà stabilire le condizioni di messa in opera del
dominio di primo livello .EU in maniera tale da designare un registro e
determinare il quadro di politica pubblica entro cui il registro stesso dovrà
operare.
(10) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui
all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione proposta per la messa in
opera del dominio di primo livello .EU non possono essere
sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle
dimensioni o degli effetti dell'azione, essere meglio realizzati a livello
comunitario. Il presente regolamento si limita a stabilire le norme minime
indispensabili per il raggiungimento di tali obiettivi e non va al di là di
quanto necessario a tale scopo.
(11) Conformemente all'articolo 2 della decisione del Consiglio, del 28
giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione, è opportuno che le misure per l'esecuzione del
presente regolamento siano adottate grazie alla procedura consultiva stabilita
all'articolo 3 della decisione citata,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 - Oggetto
Il presente regolamento conferisce alla Commissione competenze relative alla
messa in opera del dominio di primo livello (TLD) .EU, stabilisce le
condizioni per l'esercizio di tali competenze, in particolare per quanto
riguarda la designazione di un registro, e il quadro di politica pubblica entro
il quale opererà tale registro.
Articolo 2 - Caratteristiche del registro
1. Ai fini del presente regolamento, per "registro" si intende
l'organismo al quale sono affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la
gestione del dominio di primo livello .EU, segnatamente per quanto
riguarda l'aggiornamento delle banche dati, la registrazione dei nomi di
dominio, la gestione dei server dei nomi di dominio di primo livello del
registro e la diffusione dei file di zona relativi ai domini di primo
livello.
2. La Commissione designa il registro. La Commissione e il registro
concludono un contratto per un periodo di tempo determinato e rinnovabile. Tale
contratto stabilisce le condizioni con cui la Commissione supervisiona
l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .EU
attuate dal registro.
3. Il registro è un organismo senza scopo di lucro, istituito conformemente
alla legislazione di uno Stato membro. Esso ha la propria sede legale,
amministrazione centrale e sede d'affari principale nel territorio della
Comunità europea.
4. Il registro conclude un contratto con l'ICANN (Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers), dopo aver ottenuto il consenso della
Commissione. Tale contratto è conforme ai principi pertinenti raccomandati dal
Comitato GAC (Governmental Advisory Committee) dell'ICANN.
Articolo 3 - Obblighi del registro
1. Il registro rispetta le regole, le politiche e le procedure stabilite nel
presente regolamento e adottate dalla Commissione in conformità ad esso.
2. Il registro:
a) organizza, amministra e gestisce il dominio di primo livello .EU
conformemente a principi di qualità, efficienza, affidabilità ed
accessibilità;
b) osserva le norme applicabili in materia di appalti pubblici e in ogni caso
applica procedure trasparenti e non discriminatorie;
c) registra nel dominio di primo livello .EU i nomi di dominio richiesti
da:
(i) qualsiasi impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione centrale
o sede d'affari principale nel territorio della Comunità europea;
(ii) qualsiasi organizzazione che abbia la propria sede nel territorio della
Comunità europea;
(iii) qualsiasi persona fisica residente nel territorio della Comunità europea.
d) applica diritti annui di importo abbordabile, direttamente connessi ai costi
sostenuti.
3. Qualsiasi aspetto relativo alla politica di registrazione per la messa in
opera del dominio di primo livello .EU non contemplato dall'articolo 4,
paragrafo 1 è determinato dal registro in consultazione con la Commissione e le
altre parti interessate e conformemente al contratto concluso tra la Commissione
e il registro di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
4. In merito a qualsiasi decisione adottata dal registro sono competenti gli
organi giurisdizionali dello Stato membro in cui è stabilito il registro
medesimo.
Articolo 4 - Quadro di politica pubblica
1. La Commissione adotta regole di politica pubblica relative alla messa in
opera del dominio di primo livello .EU conformemente alla procedura di
cui all'articolo 5, paragrafo 2, previa consultazione del registro.
2. Al fine di prevenire e risolvere i conflitti tra le registrazioni dei nomi
di dominio e i diritti di proprietà intellettuale, e tenendo conto delle norme
comunitarie e nazionali, la Commissione, previa consultazione del registro e in
conformità con la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2 :
a) per quanto concerne la prevenzione della registrazione a fini di speculazione
e abusiva dei nomi di dominio, adotta una politica e una procedura conformi alle
migliori pratiche, e in particolare alle raccomandazioni dell'OMPI
(Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale);
b) ai fini di risolvere prontamente i conflitti tra nomi di dominio e diritti di
proprietà intellettuale, adotta una politica e una procedura di risoluzione
delle controversie in sede extragiudiziale conformi alle migliori pratiche, e in
particolare alle raccomandazioni dell'OMPI. Tale politica dispone adeguate
garanzie di carattere procedurale per le parti interessate e trova applicazione
lasciando inalterata ogni possibile via di ricorso giurisdizionale.
Articolo 5 - Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla [proposta di]
direttiva XX/XX/CE concernente un quadro normativo comune per le reti e i
servizi di comunicazioni elettroniche.
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la
procedura consultiva di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel
rispetto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 6 - Mantenimento di diritti
La Comunità europea mantiene tutti i diritti connessi con il dominio di
primo livello .EU, in particolare i diritti di proprietà intellettuale e
gli altri diritti relativi alle banche dati del registro atti a garantire
l'attuazione del presente regolamento, nonché il diritto di ridesignare il
registro.
Articolo 7 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, 12.12.2000