Garante per la
protezione dei dati personali
Decisione dell'11 gennaio 2001
Raccolta e trattamento di caselle di posta elettronica attraverso procedure di spamming per comunicazioni politiche
IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, con la
partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing.
Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Vista la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio
formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento
del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno
2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
162 del 13 luglio 2000;
Relatore l'ing. Claudio Manganelli;
PREMESSO:
1. In data 15 novembre 2000 il Garante ha
avviato accertamenti nei confronti dell'Associazione politica
nazionale Lista Marco Pannella per verificare la liceità e la
correttezza di alcuni trattamenti di dati relativi ad indirizzi di posta
elettronica, in relazione a circa trenta segnalazioni che lamentano la
ricezione non gradita di messaggi per via telematica per finalità di
comunicazione politica.
Diversi cittadini lamentano anche di aver
ricevuto numerosi messaggi del medesimo contenuto in un arco ravvicinato
di tempo.
Altri hanno fatto invece presente che non
è stato loro possibile cancellarsi dagli elenchi dei destinatari
secondo le modalità indicate nelle e-mail non gradite, o di essere
stati costretti a reiterare invano più richieste di cancellazione.
L'Associazione ha fornito un riscontro
alla richiesta di informazioni, all'esito del quale il Garante osserva
quanto segue.
2. Le segnalazioni sono fondate.
L'Associazione ha fatto presente di
aver reperito oltre 390.000 indirizzi di posta elettronica a scopo di
comunicazione politica utilizzando un software a disposizione di un
terzo il quale archivierebbe indirizzi e-mail visualizzati su pagine web
con suffissi ".it", ".org", ".com"
e ".net" accessibili a chiunque in rete senza l'uso
di password o di altri sistemi di protezione.
La circostanza non ha trovato pieno
riscontro in quanto, da accertamenti tecnici effettuati, in almeno otto
casi non è stato possibile reperire in rete gli indirizzi di posta
elettronica dei cittadini che hanno inviato una segnalazione.
Non appare tuttavia rilevante
approfondire tale aspetto.
Infatti, anche ritenendo che pure questi
otto indirizzi siano stati effettivamente raccolti mediante il software
menzionato dall'Associazione, l'utilizzazione per finalità di
comunicazione politica di tali indirizzi -e degli altri che sono stati
invece reperiti in rete - non risulta comunque lecita e corretta.
Contrariamente a quanto infatti
argomentato dall'Associazione, gli indirizzi di posta elettronica dei
segnalanti non provengono da "pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque" (art. 12, comma 1, lett. c),
della legge n. 675/1996 ) e la loro utilizzazione nel caso in esame non
è quindi consentita in mancanza di una previa manifestazione positiva
di consenso da parte degli interessati (essendo altresì inoperanti gli
ulteriori presupposti elencati nell'art. 12 della medesima legge).
La previsione contenuta nella citata
lettera c) non si riferisce a qualunque dato personale che sia di fatto
consultabile da una pluralità di persone, ma ai soli dati personali che
oltre ad essere desunti da registri, elenchi, atti o documenti "pubblici"
(in particolare in quanto formati o tenuti da uno o più soggetti
pubblici), siano sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità
da parte di chiunque, regime che può peraltro prevedere modalità o
limiti temporali i quali vanno rispettati anche in caso di comunicazione
o diffusione dei dati (art. 20, comma 1, lett. b), legge n. 675/1996 ).
Le citate disposizioni contenute negli
artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996, di cui è chiaro il significato
letterale, possono essere semmai applicate in altri casi di stretta
analogia in cui un determinato registro, elenco, atto o documento sia
reso ad esempio accessibile a chiunque sulla base della determinazione
di un soggetto pubblico adottata in base ad una norma (si veda ad
esempio l'elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale, per
il quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede
affinché sia reso disponibile agli utenti: art. 17, comma 1, d.P.R. 19
settembre 1997, n. 318).
Inoltre, una legittimazione
all'utilizzazione pubblica di determinati dati può derivare anche dal
consenso espresso degli interessati, manifestato in modo specifico ed
informato.
Al contrario, le citate disposizioni non
possono essere estese arbitrariamente in contrasto con la relativa ratio.
In particolare, sul piano sistematico, esse non possono essere applicate
in modo da poter trattare liberamente qualsiasi dato personale di natura
non sensibile in base alla sola circostanza che il dato sia stato
conoscibile di fatto, anche momentaneamente, da una pluralità di
soggetti.
Tale interpretazione, oltre a vanificare
il sistema di garanzie introdotto dalla citata legge, risulta anche in
aperto contrasto con la direttiva europea n. 95/46/CE del 24 ottobre
1995 nella parte attinente ai presupposti di liceità del trattamento
(art. 7 ).
L'utilizzazione per finalità di
comunicazione politica degli indirizzi di posta elettronica dei
segnalanti non poteva pertanto avvenire senza un preventivo consenso
manifestato dagli interessati eventualmente anche nei confronti di più
soggetti.
Per nessuno dei cittadini che ha
presentato la segnalazione è invece risultato dimostrato che
l'interessato (al momento dell'attivazione del rapporto con il
fornitore di servizi di telecomunicazioni o successivamente) abbia
espresso il proprio consenso alla divulgazione e all'utilizzazione da
parte di chiunque del proprio indirizzo di posta elettronica. Non era
pertanto corretto gravare l'utente dell'onere di chiedere
all'Associazione di interrompere l'invio dei messaggi non richiesti.
3. E' parimenti per un verso infondata
e per un altro ininfluente la tesi secondo cui, con la partecipazione a
forum e newsgroup, l'utente "decide di pubblicare (cioè di
rendere pubblico) il proprio indirizzo di posta elettronica" ed
"è consapevole che quell'indirizzo, quel dato, potrà esser
letto ed acquisito da chiunque si trovi "a passare" dalla
pagina web interessata".
Va considerato infatti che la conoscenza
di fatto degli indirizzi che si realizza in tali casi non può essere
disgiunta dalla finalità per cui essa avviene. Contrasta, pertanto, con
i principi di correttezza e finalità del trattamento raccogliere i dati
che singoli utenti "lasciano" in un newgroup, forum, ecc. solo
per le finalità di specifica discussione su determinati temi, hobbies,
ecc., ed utilizzarli per altri scopi che nulla hanno a che vedere -anche
indirettamente- con l'argomento per il quale l'utente partecipa ad
una discussione più o meno "pubblica" ed indica il proprio
recapito e le proprie generalità (art. 9, comma 1, lett. b), legge n.
675/1996 ).
Una puntuale conferma della non
correttezza di tale modalità di trattamento è posta tra l'altro in
evidenza nel parere n. 1/2000 che il Gruppo europeo delle autorità
garanti per la protezione dei dati ha adottato il 3 febbraio 2000 in
tema di reti e di commercio elettronico (pubblicato sul sito web del
Garante www.garanteprivacy.it). Anche tale atto pone infatti in evidenza
che il solo fatto della rinvenibilità di un indirizzo e-mail in uno
spazio pubblico di Internet non comporta un uso libero dell'indirizzo
stesso per mailing elettronici. Il principio in esso affermato vale,
poi, per ogni tipo di uso sistematico di una pluralità di recapiti non
riconducibile ad un uso personale (su quest'ultimo, si veda un altro
provvedimento adottato in data odierna dal Garante, sempre in tema di
posta elettronica).
4. Ad una conclusione analoga a quella
indicata nei precedenti punti deve pervenirsi anche per ciò che
riguarda altri casi oggetto di segnalazione, nei quali gli indirizzi di
posta elettronica sono stati acquisiti dall'Associazione in quanto
pubblicati su alcuni siti web per specifici fini di informazione
aziendale, comunicazione commerciale o attività istituzionale ed
associativa.
La pubblicità di alcuni indirizzi resi
conoscibili attraverso tali siti va collegata anch'essa, infatti, agli
scopi per cui essa si verifica, non potendosi sostenere, anche in tali
casi, che i dati posti a disposizione del pubblico per circoscritte
finalità siano liberamente utilizzabili per l'invio generalizzato di
e-mail anche quando queste non abbiano un contenuto commerciale o
pubblicitario.
5. Le segnalazioni sono infine fondate
anche per ciò che riguarda le modalità di cancellazione dei dati.
A prescindere dalla liceità o meno
dell'utilizzazione dei dati, l'Associazione era tenuta a soddisfare
senza ritardo le richieste di cancellazione ai sensi dell'art. 13
della legge n. 675/1996 , curando un servizio attivo ed efficace di
eliminazione degli indirizzi dei reclamanti. Il numero delle
segnalazioni pervenute al riguardo (che lamentano l'inerzia
dell'Associazione o l'inattività del meccanismo telematico
predisposto) non sembra invece far ritenere che si sia trattato solo di
un disguido occasionale.
6. L'Associazione deve quindi astenersi
dall'utilizzare ulteriormente i dati personali relativi agli utenti
che non abbiano previamente manifestato un consenso alla loro
utilizzazione per finalità di comunicazione politica, il che può
ovviamente avvenire sia in occasione dell'attivazione del rapporto con
il fornitore di servizi telematici, sia al momento della partecipazione
ad un forum o newsgroup o in altra circostanza.
L'Associazione deve adottare inoltre
ulteriori misure per dare effettivo seguito alle richieste di
cancellazione dei dati già pervenute o che pervengano successivamente.
TUTTO CIO'
PREMESSO IL GARANTE:
dichiara fondate le segnalazioni
riguardanti l'Associazione politica nazionale Lista Marco Pannella nei
termini di cui in motivazione e dispone che questa fornisca al Garante
un riscontro sulle misure adottate entro il 5 marzo 2001, ai sensi
dell'art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996 .
Roma, lì 11 gennaio 2001
|