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Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera 15/00/CIR
Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali X-DSL di Telecom Italia denominati ring e full business company

L'Autorità

NELLA riunione della Commissione Infrastrutture e Reti del 21 dicembre 2000;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni. Quadro normativo, mercati rilevanti e principi (98/C 265/02), pubblicata nella GUCE C 265 del 22 agosto 1998;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 25 novembre 1997, recante: "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1997, n. 283, così come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1997, n. 247 e dalla delibera dell'Autorità n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000, n. 249;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998 recante: "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni"; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1998, n. 133;

VISTA la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante: "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la propria delibera n. 2/00/CIR recante: "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2000, n.73;

VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea relativa all'accesso disaggregato all'anello locale, del 25 maggio 2000, in GUCE 29 giugno 2000, L 156/44;

VISTO il Regolamento 2000/0185 (COD) adottato dal Parlamento e dal Consiglio europei in tema di unbundling del local loop il 5 dicembre 2000;

VISTA l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 16 agosto 2000, adottata ai sensi degli artt. 3 e 33 della legge n. 287/90 e 700 c.p.c.;

VISTA la propria delibera n. 217/00/CONS del 7 aprile 2000, recante: "Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di accesso ad alta velocità basato sull'applicazione delle tecnologie ADSL di Telecom Italia di cui alla delibera n. 407/99";

VISTA la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2000;

VISTA la documentazione presentata da 26 operatori nell'ambito dell'istruttoria su esposto "Strategie di Telecom Italia a danno dello sviluppo del mercato";

VISTA la documentazione depositata presso l'Autorità da AIIP, Albacom, Infostrada e Telecom Italia SpA relativa al procedimento pendente presso la Corte d'Appello di Roma;

VISTA la documentazione presentata da Telecom Italia S.p.A.;

VISTI gli altri atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art.32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

CONSIDERATO quanto segue:

A. Quadro normativo di riferimento

L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 impone agli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete nonché di negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche. Tali accordi possono prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni dei costi sostenuti per fornire l'accesso speciale richiesto. La determinazione di tali oneri deve essere ispirata ai principi di orientamento ai costi. All'Autorità viene attribuito un potere di intervento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.

L'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR prevede una serie di obblighi specifici in capo a Telecom Italia connessi alla fornitura di servizi in tecnologia x-DSL. In particolare, il comma 1 prevede un obbligo in capo a Telecom Italia di offerta agli operatori licenziatari di un servizio di canale virtuale permanente, in tutti i casi in cui sistemi di accesso in tecnologia x-DSL vengono utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consociate.

Il comma 3 impone a Telecom Italia di garantire condizioni concorrenziali trasparenti e non discriminatorie per la fornitura agli operatori licenziatari di un servizio di canale virtuale permanente, con particolare riguardo ai tempi, alle condizioni tecniche, economiche e qualitative. Il comma 5, prevede che l'offerta di servizi in tecnologia x-DSL alla clientela finale da parte di Telecom Italia sia effettuata Italia in maniera trasparente, adeguatamente disaggregata, e riconoscibile rispetto all'offerta di altri servizi/prodotti da parte di proprie divisioni commerciali, di società controllate, controllanti, collegate o consociate.

Con riferimento alle condizioni economiche di offerta, il comma 4 prevede che, in considerazione della fase di introduzione sul mercato dei servizi in tecnologia x-DSL, le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per l'offerta del servizio di canale virtuale permanente devono essere determinate sulla base del prezzo che Telecom Italia pratica alla clientela per l'offerta di servizi che utilizzino tecnologie x-DSL. Tale prezzo deve essere depurato dai costi non pertinenti, quali i costi di commercializzazione dell'offerta (es. marketing, pubblicità e rete di vendita) e i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti).

Infine, il comma 2 prevede che le specifiche condizioni tecniche, economiche e regolamentari per l'utilizzo e la fornitura di servizi in tecnologia x-DSL da parte di Telecom Italia saranno definite nell'ambito dei relativi provvedimenti autorizzatori, nel rispetto delle norme vigenti e sulla base dei principi generali di cui ai commi 3, 4 e 5 della delibera n. 2/00/CIR.

Sulla base del combinato disposto del sopra richiamato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 e della delibera n. 2/00/CIR, l'operatore notificato che intenda utilizzare determinate tecnologie di accesso nell'offrire servizi all'utenza finale ha l'obbligo di rendere disponibili, a condizioni eque, trasparenti, ragionevoli e non discriminatorie, l'accesso alle medesime componenti di connettività anche agli altri operatori licenziatari. In particolare, l'operatore notificato ha il dovere di predisporre, con un ragionevole anticipo rispetto all'avvio della commercializzazione dei servizi all'utenza finale (retail), un'offerta wholesale, determinata, almeno inizialmente, secondo criteri retail-minus.

Si ritiene inoltre opportuno richiamare l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, relative ai rapporti con gli utenti finali ed agli schemi contrattuali predisposti dagli organismi di telecomunicazioni. L'allegato F al decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 prevede, inoltre, che le condizioni per il conseguimento delle autorizzazioni generali, possano riguardare, tra l'altro, la fornitura delle informazioni necessarie per verificare l'ottemperanza alle condizioni stabilite ed a fini statistici, la prevenzione di comportamenti anticoncorrenziali nei mercati delle telecomunicazioni, comprese misure volte ad assicurare che le condizioni economiche siano non discriminatorie e non provochino distorsioni della concorrenza. Inoltre, nel caso di fornitura dei servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico, le condizioni per il conseguimento delle autorizzazioni generali possono riguardare l'approvazione preliminare da parte dell'Autorità stessa dei contratti tipo per abbonati.

B. Iter istruttorio:

Telecom Italia ha inviato all'Autorità, in data 28 settembre 1999, una comunicazione relativa ad un'integrazione di un'offerta di trasmissione dati autorizzata in data 3 giugno 1997, relativa all'offerta di servizi di accesso in tecnologia x-DSL e SDH. L'Autorità ha comunicato a Telecom Italia in data 25 novembre 1999, che tale servizio non poteva rientrare nell'autorizzazione del giugno 1997 e che doveva essere richiesta specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 22 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97, in quanto ritenuto un nuovo servizio. Telecom Italia ha inviato all'Autorità in data 2 dicembre 1999 specifica richiesta di autorizzazione per il servizio Ring, ai sensi dell'art. 6, comma 22 del decreto del Presidente della Repubblica 318/97. L'Autorità ha inviato, in data 4 gennaio 2000, una lettera a Telecom Italia richiedendo, ai fini dell'autorizzazione del servizio in oggetto, se Telecom Italia intendesse predisporre un'offerta wholesale. Telecom Italia ha inviato una lettera in data 19 gennaio 2000 nella quale comunicava di ritenersi autorizzata alla commercializzazione del servizio Ring anche in assenza di esplicita autorizzazione da parte dell'Autorità, ed in data 25 gennaio ha comunicato l'indisponibilità ad effettuare un'offerta wholesale. Con lettera del 29 febbraio 2000, Telecom Italia ha comunicato all'Autorità una variazione delle condizioni economiche del servizio Ring, prevedendo sconti a volume.

In data 16 marzo 2000, l'Autorità ha emanato la delibera n. 2/00/CIR. L'articolo 5 di tale delibera imponeva a Telecom Italia la predisposizione del servizio di Canale Virtuale Permanente (di seguito denominato CVP), ossia di un'offerta all'ingrosso per servizi x-DSL rivolta agli operatori licenziatari, in tutti i casi in cui in cui sistemi di accesso in tecnologia x-DSL siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consociate. Il 23 maggio 2000, Telecom Italia ha comunicato all'Autorità una proposta di revisione dell'offerta del 29 febbraio 2000, in ottemperanza, secondo Telecom Italia, dell'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR. Le strutture dell'Autorità hanno analizzato la proposta di Telecom Italia del 23 maggio 2000 e segnalato al Consiglio dell'Autorità l'opportunità di aprire un'istruttoria sul servizio Ring, relativamente al rispetto della delibera n. 2/00/CIR. L'Autorità ha avviato in data 18 luglio 2000 tale istruttoria. In data 20 e 31 luglio 2000, sono pervenute all'Autorità denunce da parte di operatori licenziatari alternativi a Telecom Italia che segnalavano, tra l'altro, l'illegittimità dell'offerta Ring di Telecom Italia. L'Autorità in data 12 settembre u.s. ha avviato un'istruttoria su comportamenti anti-competitivi di Telecom Italia denunciati dagli operatori licenziatari, nell'ambito dei quali è stato incluso il servizio Ring.

La Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 16 agosto 2000, adottata ai sensi degli artt. 3 e 33 della legge n. 287/90 e 700 c.p.c. ha fatto divieto a Telecom Italia Spa "di promuovere, e/o offrire, e/o concludere direttamente, o per mezzo di rappresentanti, o di soggetti in qualunque modo collegati, contratti, anche preliminari, aventi qualunque causa, e con oggetto servizi Ring, o equivalenti, comunque nominati". Nella suddetta ordinanza la Corte afferma che "Si deve, di conseguenza, fondatamente ritenere che Telecom Italia abbia di fatto impedito, e stia impedendo tuttora [.] l'accesso al mercato dei servizi di trasmissione dati con le tecnologie più recenti ed evolute [.]". Sempre ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 3, della legge n. 287/90, in relazione ai comportamenti adottati da Telecom Italia nella fornitura di servizi che utilizzano tecnologie ADSL/x-DSL è pendente un procedimento istruttorio dinanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, avviato con delibera del 17 novembre 1999.

Telecom Italia ha comunicato all'Autorità, in data 31 agosto 2000, la sospensione del servizio Ring a seguito della decisione della Corte d'Appello. L'Autorità ha preso atto dell'avvenuta sospensione del servizio Ring (per una descrizione di tale servizio si veda il paragrafo C.1.a), richiedendo, in data 14 settembre 2000, informazioni sul servizio Full Business Company (per una descrizione di tale servizio si veda il paragrafo C. 1.b). Telecom Italia ha fornito, in data 22 settembre 2000, la descrizione generale del servizio, sostenendo che tale servizio rientrava nell'ambito della delibera n. 467/00/CONS in materia di autorizzazioni generali. L'Autorità ha convocato Telecom Italia in sede di audizione in data 6 e 12 ottobre 2000, per approfondire le tematiche relative all'offerta wholesale per i servizi di connettività x-DSL ai fini dell'autorizzazione dei servizi retail da parte di Telecom Italia. Poiché l'Autorità aveva evidenziato rilevanti aspetti critici per tutte le proposte fino a quel momento formulate da Telecom Italia, la Società ha formalizzato, con nota del 20 ottobre 2000, un'ulteriore offerta. Con lettera del 30 ottobre 2000, l'Autorità ha confermato a Telecom Italia di non ritenere le proposte formulate in data 29 febbraio 2000 e 23 maggio 2000, conformi agli obblighi regolamentari vigenti, ed ha informato Telecom Italia di non ritenere parimenti la proposta di cui alla nota del 20 ottobre 2000 conforme a tali obblighi "con particolare riferimento all'obbligo di non discriminazione, nonché del disposto dell'articolo 5, comma 2 della delibera n. 2/00/CIR, anche alla luce delle offerte retail proposte da Telecom Italia denominate Ring e Full Business Company, per la componente di connettività x-DSL".

In particolare, l'Autorità ha comunicato a Telecom Italia che la proposta formulata da quest'ultima in data 20 ottobre 2000, presentava diverse criticità, tra le quali si evidenziava che:

- il differenziale di prezzo dell'offerta CVP non era significativo rispetto a quello dell'offerta retail del servizio Ring;

- l'offerta ad altri operatori del servizio CVP doveva avere prevalentemente caratteristiche di offerta forfettaria e non solo a consumo.

L'Autorità, inoltre, nella stessa comunicazione del 30 ottobre 2000, ha informato Telecom Italia che, con riferimento al servizio Full Business Company, era in corso di valutazione l'applicazione dell'art. 6, comma 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, in relazione alla quale l'Autorità aveva formulato richiesta di informazioni in data 14 settembre 2000; ma che, in ogni caso, da una prima analisi dell'offerta, non si riteneva il servizio Full Business Company conforme ai contenuti della delibera n. 2/00/CIR per le seguenti ragioni:

- assenza di un'offerta wholesale adeguata, in analogia a quanto rilevato con riferimento all'offerta Ring;

- mancato rispetto degli obblighi di disaggregazione del servizio di connettività rispetto alle altre applicazioni e servizi offerti alla clientela finale.

L'Autorità, pertanto, ha invitato Telecom Italia a fornire ulteriori chiarimenti ed integrazioni alla proposta CVP, richiedendo la riformulazione della proposta rispettando le seguenti linee guida:

- predisposizione anche di un'offerta forfettaria basata sul solo canone mensile;

- determinazione delle condizioni economiche wholesale seguendo le linee guida indicate nella delibera n. 217/00/CONS e nella delibera n. 2/00/CIR;

- pianificazione delle offerte e dei servizi in tecnologia x-DSL prevedendo un congruo lasso di tempo tra la predisposizione e comunicazione di offerte wholesale e l'avvio della pubblicizzazione e/o commercializzazione di servizi retail, al fine di permettere agli operatori alternativi di presentare sul mercato finale offerte analoghe;

- inserimento nell'offerta wholesale di determinate modifiche e caratteristiche tecniche, volte a garantire che nell'offerta wholesale siano contemplate tutte le modalità tecniche di forniture del/i servizio/i contemplate nell'offerta/e retail (es. Frame Relay).

In data 15 novembre 2000, Telecom Italia ha inviato all'Autorità una riformulazione dell'offerta CVP.

La Corte d'Appello ha inviato all'Autorità copia di un'ordinanza del 14 novembre, nella quale richiedeva all'Autorità di fornire, entro il 30 novembre 2000, chiarimenti sull'iter istruttorio relativo alla commercializzazione delle offerte x-DSL da parte di Telecom Italia. A seguito della comunicazione di tale ordinanza, l'Autorità con lettera del 16 novembre 2000, ha convocato le parti nei procedimenti pendenti di fronte alla Corte di Appello per un'audizione che si è tenuta il giorno 17 novembre 2000, al fine di ottenere informazioni in merito alla composizione in via transattiva della controversia pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma. Nell'ambito di tale audizione, le parti convocate hanno esposto le proprie argomentazioni. Nel corso dell'audizione, nonché nei giorni immediatamente successivi, le parti hanno depositato documentazione a supporto delle proprie posizioni.

L'Autorità, nella riunione del Consiglio del 22 novembre 2000, a seguito della conclusione dell'iter istruttorio nonché della valutazione delle risposte di Telecom Italia alla lettera del 13 settembre e del 30 ottobre 2000, con riferimento al servizio denominato Full Business Company, ha adottato la decisione di imporre a Telecom Italia la sospensione della commercializzazione di tale servizio in quanto non preventivamente comunicato ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 22, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, e non conforme al disposto dell'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR, a causa della mancanza della disaggregazione della componente di connettività x-DSL e di una adeguata offerta wholesale per gli operatori alternativi.

L'Autorità ha convocato, con lettera del 24 novembre 2000, Telecom Italia al fine di approfondire le criticità emerse a seguito dell'analisi dell'offerta CVP proposta da Telecom Italia in data 15 novembre u.s., nonché di acquisire ulteriori informazioni a seguito dell'audizione del 17 novembre u.s..

In data 28 novembre u.s., l'Autorità ha sottoposto a Telecom Italia le valutazioni relative all'analisi dell'offerta dei servizi CVP formulata da Telecom Italia nella lettera del 15 novembre u.s., richiedendo informazioni integrative nell'ambito dell'istruttoria in corso; tale richiesta è stata formalizzata in data 4 dicembre u.s. tramite l'invio di una lettera. In data 7 dicembre u.s., si è svolta una ulteriore audizione tra rappresentanti di Telecom Italia e dell'Autorità ed in data 13 dicembre u.s., Telecom Italia ha inviato all'Autorità la propria risposta ai quesiti inviati in data 4 dicembre u.s..

L'Autorità, in sintesi, ha svolto una approfondita attività istruttoria, in contraddittorio con Telecom Italia e con gli altri soggetti intervenuti nel procedimento, volta ad analizzare le successive e diverse proposte presentate da Telecom Italia. In particolare, l'Autorità ha esaminato la posizione ed i dati presentati da Telecom Italia nel corso di numerose audizioni e si è trovata nella necessità di dover reiteratamente inviare alla medesima formali richieste di chiarimenti, precisazioni e di informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite in sede di audizioni ed incontri informali. In proposito, si richiamano le lettere dell'Autorità del 30 ottobre e 4 dicembre u.s. . Nella lettera del 4 dicembre u.s., l'Autorità, in relazione alla nuova proposta di Telecom Italia del 15 novembre u.s., ha evidenziato ulteriori criticità quali, a titolo indicativo, contenuti del Service Level Agreement, tempi e modalità di comunicazione preventiva delle aree di disponibilità del servizio nonché delle condizioni economiche wholesale all'Autorità ed agli operatori licenziatari, del differenziale tra wholesale e retail, delle modalità di offerta wholesale di accessi a 8 Mbit/s, nonché di informazioni aggiuntive in merito ad alcune voci di costo.

L'Autorità, pur non avendo giudicato pienamente soddisfacente il livello di disaggregazione dei costi fornito da Telecom Italia, ha condotto la propria analisi dell'offerta di Telecom Italia, destinata agli operatori licenziatari (di seguito denominata offerta wholesale), e relativa ai servizi di accesso/connettività ricompresi nelle offerte Ring e Full Business Company, sulla base delle informazioni sui costi fornite da Telecom Italia, nonché alla luce dei dati di contabilità regolatoria in possesso dell'Autorità e dei dati che derivano dall'esperienza internazionale. L'analisi si è, inoltre, basata su un confronto con le condizioni offerte all'utenza finale, nell'ottica di verificare il rispetto del principio di non discriminazione e trasparenza tra le condizioni offerte alle divisioni operative interne dell'operatore notificato e quelle offerte agli operatori concorrenti.

C. I servizi retail e la proposta wholesale di Telecom Italia

1. Le offerte retail di Telecom Italia:

  1. Ring: l'Offerta Ring proposta da Telecom Italia prevede l'accesso a larga banda dalla sede del cliente alla rete ATM di Telecom Italia. Tale accesso viene fornito tramite servizi di connettività che utilizzano tecnologie x-DSL (per velocità di trasmissione da 2 a 8 Mbit/s) e SDH (per velocità di trasmissione da 34 a 155 Mbit/s). Le condizioni economiche per tale servizio si compongono di un contributo impianto, un canone annuo ed un costo per Mbyte trasmesso/ricevuto, e sono riportate, per i servizi x-DSL, nella tabella sottostante:

    Ring

    Contributo attivazione

    Canone annuo

    Costo per Mbyte

    2 Mbit/s

    500.000

    2.350.000

    12

    8 Mbit/s

    2.000.000

    9.000.000

    12

    Telecom Italia ha comunicato all'Autorità che non intende applicare alla clientela finale alcuna tipologia di scontistica rispetto alle condizioni sopra riportate. Nel caso di accesso con velocità a 8 Mbit/s, tale accesso viene fornito affasciando 4 accessi a 2 Mbit/s tramite un apparato denominato IMA. Il costo di tale apparato è pari, secondo Telecom Italia, a lire 700.000, e viene fatturato separatamente al cliente finale.

  2. Full Business Company (in seguito FBC): l'Offerta FBC consiste, con riferimento al servizio di connettività, all'offerta di capacità trasmissiva da 2 a 8 Mbit/s tramite tecnologie x-DSL e da 34 a 155 Mbit/s tramite tecnologie SDH, con una modalità di tariffazione a consumo pari a lire 83 per Mbyte trasmesso/ricevuto. E' previsto il pagamento di un minimo di consumo ed, al suo superamento, un addebito per Mbyte aggiuntivo, secondo la seguente scala di consumi mensili:

  3. Consumi

    Costo per Mbyte

    fino a 10 Gbyte al mese

    Lire 83 per Mbyte

    Da 10 a 30 Gbyte al mese

    Lire 70 per Mbyte

    Oltre 30 Gbyte al mese

    Lire 52 per Mbyte

    Viene prevista una soglia di traffico prepagato pari a 300.000 al mese (comprendente un consumo pari a circa 3,6 Gbyte mese). Nel corso dell'istruttoria è emerso che in alcuni contratti tra Telecom Italia e la clientela finale non è stata riportata la componente a consumo per il traffico eccedente la quota prepagata. Inoltre, sono stati riscontrati altri casi di offerte effettuate da Telecom Italia alla clientela finale che prevedevano esplicitamente l'esclusione del pagamento del traffico eccedente la quota prepagata, per cui l'offerta si configurava come offerta di tipo "forfettario". Infine, è stato riscontrato, come elemento di ulteriore criticità, il fatto che per la tariffazione del traffico eccedente la componente prepagata sono previsti meccanismi basati su dichiarazione del cliente finale, ovvero la possibilità che non vengano fatturati i "pacchetti" dichiarati errati dal cliente. Di fatto, quindi, è concreta la possibilità di dichiarare errati i pacchetti eccedenti la quota di traffico prepagato, configurando di fatto l'offerta formalmente prepagata come un'offerta di tipo forfettario

    Nel corso delle attività istruttorie, sono pervenute all'Autorità anche segnalazioni sul fatto che Telecom Italia commercializza i servizi in connettività x-DSL in aree geografiche non ancora coperte da tale servizio. In attesa, della copertura della disponibilità della tecnologia x-DSL in tali aree, il servizio verrebbe offerto tramite l'utilizzo di circuiti diretti (in seguito CDN), applicando invece delle condizioni economiche del servizio CDN, le condizioni economiche proprie del servizio di connettività x-DSL. L'Autorità ritiene tale comportamento non in linea con gli obblighi generali di non discriminazione nonché con i principi di cui all'art. 5 della delibera 2/00/CIR.

2. L'offerta wholesale proposta da Telecom Italia:

Telecom Italia ha proposto all'Autorità diverse offerte wholesale relative all'offerta Ring, ovvero nella versione del 29 febbraio u.s. e nella versione del 23 maggio 2000, in seguito alla pubblicazione ed entrata in vigore della delibera n. 2/00/CIR. Nel corso del procedimento istruttorio, l'Autorità ha comunicato a Telecom Italia di non ritenere tali offerte adeguate ed ha fornito a Telecom Italia alcune indicazioni in merito alle caratteristiche dell'offerta wholesale. Sulla base delle indicazioni dell'Autorità, nonché di negoziati con alcuni operatori licenziatari, Telecom Italia ha fatto pervenire all'Autorità in data 15 novembre 2000, una ulteriore proposta di offerta wholesale. Le caratteristiche di tale proposta sono le seguenti:

 

Offerta CVP

Contributo attivazione

Canone annuo

Prezzo per Mbyte (ricevuto/trasmesso)

Offerta base al netto dei costi evitabili commerciali, di modem e connettività urbana

390.000

1.833.000

9,4

Offerta base con modem

450.000

2.049.000

9,4

Offerta base con connettività urbana

390.000

2.083.000

10,6

Offerta base con modem e connettività urbana

450.000

2.299.000

10,6

Telecom Italia ha valorizzato il minor costo derivante dallo scorporo del modem in lire 240.000 lire annue per singolo accesso, corrispondenti a lire 600.000 ammortizzate in 24 mesi. Tale scorporo si riflette sul costo del servizio CVP "wholesale" tramite un aumento del canone annuo pari a lire 216.000 ed una maggiorazione di 60.000 lire sul contributo attivazione.

Con riferimento alla valorizzazione del minor costo derivante dallo scorporo della componente di connettività urbana, Telecom Italia ha dichiarato che tale componente ha un costo pari a lire 600.000 per singolo accesso, che comporta un aumento del canone annuo pari a lire 250.000 ed un aumento di 1,2 lire del prezzo per Mbyte.

D. Le valutazioni dell'Autorità

La valutazione effettuata dall'Autorità sull'offerta wholesale di Telecom Italia, ai sensi, in particolare, della delibera n. 2/00/CIR e dei principi di ragionevolezza, equità e non discriminazione nel definire le condizioni di accesso alla rete disposti all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, ha prodotto i seguenti risultati e conseguenti determinazioni:

  1. il servizio proposto non rispetta pienamente i principi di trasparenza e non discriminazione e ragionevolezza per quanto riguarda le modalità di fornitura del servizio, poiché alcuni elementi indispensabili affinché gli operatori licenziatari (di seguito denominati anche OLO) possano fruire del servizio non sono compresi nella configurazione proposta e debbono essere necessariamente acquistati separatamente da divisioni commerciali di Telecom Italia, mentre tali elementi vengono inclusi nel prezzo del servizio offerto all'utenza finale da Telecom Italia. Tale situazione è fonte di discriminazione, di assenza di trasparenza e di irragionevolezza delle condizioni economiche e di fornitura proposte agli OLO. Pertanto, si ritiene che nella medesima offerta debbano essere necessariamente inclusi tutti gli elementi indispensabili affinché gli operatori licenziatari possano fruire del servizio; con modalità tecniche ed economiche analoghe e comparabili alla offerte di Telecom Italia all'utenza finale. Pertanto, a mero titolo esemplificativo, devono essere incluse la porta ATM e la connettività in ambito urbano nelle città in cui siano presenti più nodi ATM, al fine di rendere più trasparente e non discriminatoria l'offerta del servizio agli OLO;

  2. l'Autorità ritiene inoltre opportuno che l'offerta wholesale includa il servizio di connettività tra i nodi degli operatori ed i nodi ATM della rete di Telecom Italia. Tale servizio di connettività è infatti indispensabile per permettere agli OLO di accedere alla rete ATM di Telecom Italia e raccogliere il traffico proveniente dai clienti finali. A livello internazionale, le offerte wholesale per servizi in tecnologia x-DSL, prevedono condizioni di offerta agevolate agli OLO/ISP del servizio di connettività tra nodi OLO/ISP e punti di accesso alla rete ATM dell'operatore dominante;

  3. l'offerta wholesale non comprende tutta la gamma di servizi offerta all'utenza finale, in termini di capacità fornita e in termini di copertura geografica, né comprende tutte le articolazioni tariffarie offerte al cliente finale (modalità prepagata, modalità con tariffazione a consumo, modalità forfettaria);

  4. per quanto riguarda lo schema di articolato contrattuale avente ad oggetto l'offerta wholesale, si evidenzia la mancanza, e dunque la necessità di prevederne la definizione, del dettaglio dei processi di provisioning e assurance e di un Service Level Agreement dettagliato e comprensivo di penali idonee a costituire un serio incentivo al puntuale rispetto degli impegni contrattualmente stabiliti. Si ritiene che, laddove applicabile, possa costituire un valido riferimento per i tempi e le percentuali di consegna e di ripristino garantiti, nonché per determinare la misura delle penali, il modello previsto dalla delibera n. 711/00/CONS per il servizio di linee affittate, e della delibera n. 13/00/CIR per i servizi di accesso disaggregato, nonché alle procedure per il SLA indicate nella delibera n. 217/00/CONS;

  5. l'offerta CVP proposta rappresenta rispetto all'offerta Ring base a 2 Mbit/s ed a parità di servizio offerto (ovvero nella configurazione CVP che comprende il modem e la connettività urbana) un differenziale di costo pari a circa il 10% su base annuale. Con riferimento alle condizioni economiche, l'Autorità ha richiesto a Telecom Italia di fornire evidenza delle componenti di costo dell'offerta retail e wholesale per servizi x-DSL, con particolare riferimento alla fornitura di adeguate giustificazioni relativamente alle voci di costo ritenute "evitabili". Si riporta, di seguito, una tabella nella quale sono contenute le informazioni fornite da Telecom Italia:

  6. Tabella 1: Componenti di costo del servizio dichiarate da Telecom Italia:

    Attività

    % sul totale

    % di evitabilità verso OLO

    Costi industriali (Rete)

    64,3%

    0%

    Canone di concessione

    2,6%

    0%

    Remunerazione del capitale (12,5%)

    19,3%

    0%

    Costi di struttura aziendale

    5,6%

    0%

    Progettazione

    0,2%

    80%

    Vendita al cliente finale

    1,6%

    75%

    Assistenza post vendita

    1,5%

    75%

    Marketing e Pubblicità

    2,4%

    100%

    Perdite su crediti

    0,2%

    90%

    Fatturazione(1)

    2,3%

    49%

    (1) L'ipotesi è che la fatturazione al cliente finale da parte di Telecom Italia rappresenti il 2,3% del costo complessivo evitabile al 100% ma che occorre aggiungere 90.000 di costo aggiuntivo per la fatturazione verso gli OLO. L'effetto complessivo genera una evitabilità della voce costi di fatturazione pari al 49%.

  7. I servizi Ring e Full Business Company commercializzati da Telecom Italia ed oggetto della presente delibera utilizzano le tecnologie di accesso x-DSL e SDH, con particolare riferimento per quest'ultima tecnologia alla porzione di rete che fornisce connettività in ambito urbano Pertanto, in analogia al disposto dell'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR, che persegue il fine di promuovere condizioni concorrenziali trasparenti e non discriminatorie nell'offerta di servizi x-DSL, qualora nell'offerta wholesale dei citati servizi non fossero comprese le tecnologie SDH, viste anche le difficoltà allo sviluppo di reti capillari in fibra ottica da parte di operatori alternativi, risulterebbero gravemente compromesse le finalità pro-concorrenziali della citata Delibera. Ne consegue che fino al decorso di un ragionevole lasso di tempo rispetto all'effettiva implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale, dovrà essere previsto uno specifico obbligo in capo a Telecom Italia connesso con la fornitura dei servizi in tecnologia x-DSL/SDH, ed in particolare l'obbligo di predisporre una offerta wholesale deve essere estesa agli analoghi servizi offerti su tecnologia SDH (capacità fino a 34 e 155 Mbit/s).

  8. L'Autorità, sulla base delle evidenze dell'analisi tecnico-economica delle condizioni economiche delle proposte di offerta wholesale presentate da Telecom Italia, nonché dall'analisi comparata tra l'offerta wholesale e l'offerta retail di Telecom Italia stessa, ritiene che vi siano ulteriori margini di riduzione del prezzo dell'offerta wholesale in quanto:

    1. la remunerazione del capitale del 12,5% deve essere, nell'ambito dell'offerta wholesale, applicato esclusivamente ai costi della rete mentre la remunerazione del capitale commerciale è da considerare come un costo evitabile;

    2. l'applicazione di un mark up che tenga conto dei costi di struttura deve essere, nell'ambito dell'offerta wholesale, applicato esclusivamente ai costi della rete mentre la quota dei costi di struttura applicata ai costi commerciali è da considerare come un costo evitabile;

    3. le voci di costo relative alle attività "commerciali" quali progettazione, vendita al cliente finale, assistenza post vendita, perdite su crediti devono essere considerate totalmente evitabili;

    4. la voce di costo relativa alla fatturazione verso OLO non è stata adeguatamente giustificata da parte di Telecom Italia;

    5. non appare corretto attribuire il costo del contributo allo Stato all'offerta "wholesale", in quanto anche gli altri operatori licenziatari sono soggetti a tale contributo e, pertanto, si avrebbe, da parte di quest'ultimi, una doppia contribuzione. L'inammissibilità dell'attribuzione proposta da Telecom Italia è confermata dal raffronto con quanto disposto in relazione ai servizi di interconnessione e accesso, ovvero ai servizi intermedi offerti da Telecom Italia agli operatori licenziatari, nelle delibere n. 1/CIR/98 e n. 10/00/CIR;

    6. le sole correzioni, rispetto alla proposta di Telecom Italia, evidenziate alle lettere a), b) e c) precedenti portano a determinare un differenziale tra il servizio wholesale ed il servizio retail pari a il 22,7%;

    7. l'Autorità ha richiesto a Telecom Italia di fornire giustificazioni circa l'ammontare delle voci di costo ritenute "evitabili", quali quelle pertinenti alle attività commerciali. Telecom Italia non ha fornito ulteriori dettagli rispetto alle informazioni riepilogate nella tabella 1, ed ha affermato che il livello di prezzo dell'offerta CVP ha come riferimento i risultati di contabilità regolatoria per il servizio di Collegamenti Diretti per la componente di costi "non pertinenti". La contabilità regolatoria fornita all'Autorità in relazione ai circuiti diretti non fornisce evidenze di dettaglio sui costi "evitabili". L'Autorità, peraltro, ritiene non appropriato la metodologia proposta da Telecom Italia di utilizzare come riferimento i Collegamenti Diretti, in quanto si tratta di diverse tipologie di servizi.

    8. con riferimento all'evidenziazione delle voci di costo evitabili in caso di vendita wholesale proposta da Telecom Italia, sono stati riscontrati alcuni elementi di criticità. In particolare, si rileva una presumibile sottovalutazione del peso delle voci attinenti la progettazione (trattandosi di un servizio innovativo e ad hoc, il cui costo è stato, invece, valorizzato in misura inferiore ad un decimo del costo della fatturazione), il marketing e la pubblicità (trattandosi di nuovi servizi ampiamente pubblicizzati, cui, invece, è stato attribuito il medesimo costo unitario dell'aggregato fatturazione), l'assistenza post-vendita (che si presume debba impegnare almeno altrettante risorse della vendita), l'attività stessa di vendita (date le provvigioni normalmente riconosciute al personale commerciale, a maggior ragione elevate trattandosi di un nuovo servizio, e gli altri costi connessi);

    9. l'Autorità ha effettuato alcune analisi di sensitività ai valori proposti da Telecom Italia, variando le ipotesi sottostanti ai costi ritenuti "evitabili". Tale analisi ha evidenziato che apportando lievi modifiche ai valori percentuali indicati da Telecom Italia a voci quali i costi di vendita e marketing e pubblicità (5%), il differenziale tra servizio retail ed wholesale , sempre a parità di servizio offerto, passa al 30%;

    10. tale presumibile sottostima da parte di Telecom Italia delle voci di costo "evitabili", per le quali l'Autorità non è stata messa in condizioni di valutarne l'adeguatezza, ha l'effetto di ridurre l'ammontare di costi in cui possono rilevarsi percentuali di evitabilità nella fornitura del servizio ai concorrenti e, di conseguenza, di aumentare il costo dell'offerta wholesale, non consentendo agli altri operatori licenziatari di sviluppare una concorrenza effettiva nei confronti di Telecom Italia;

    11. le reiterate richieste di documentazione e di ulteriori informazioni in merito a tali elementi di costo non sono state soddisfatte da Telecom Italia. Da tale circostanza oggettiva discende la necessità per l'Autorità di stimare in maniera prudenziale, ai fini dell'effettiva realizzazione degli obiettivi di tutela e promozione della concorrenza che informano il disposto dell'art. 2, comma 5, della delibera n. 2/00/CIR, le voci di costo relative, sulla base dei dati di bilancio, di contabilità regolatoria, dell'esperienza internazionale e della stima dei costi aggiuntivi che gli OLO devono sostenere per predisporre un'offerta completa alla clientela finale;

    12. l'Autorità ha, pertanto, effettuato un'analisi di comparazione internazionale tra analoghe offerte retail ed wholesale da parte di altri operatori notificati a livello europeo tra cui Regno Unito, Spagna e Francia. In tali paesi, il differenziale tra servizi retail e servizi wholesale in tecnologia x-DSL varia dal 30 al 40%;

    13. L'Autorità ha inoltre effettuato un'analisi dei dati di bilancio di Telecom Italia al fine di valutare il peso delle attività commerciali su servizi analoghi ai servizi retail in tecnologia x-DSL. Da tale analisi si evince ad esempio che, per la divisione di TIN.IT che offre servizi di connettività x-DSL, il peso delle attività commerciali è superiore al 30%.

  9. In sintesi, sulla base degli elementi sopra riportati l'Autorità è giunta alla conclusione che l'offerta wholesale debba essere determinata, in un approccio "retail minus", sulla base di uno sconto non inferiore al 30% rispetto all'offerta all'utente finale. Tale sconto è da intendersi a parità di servizio offerto. Nel caso in cui l'operatore richieda a Telecom Italia l'esclusione della componente di costo relativa al modem e/o della connettività urbana, l'importo dovrà essere diminuito delle quote di costo relative a tali componenti (pari rispettivamente a 240.000 ed a 600.000 lire annue).

  10. L'Autorità ritiene che l'offerta del servizio di canale virtuale permanente ad altri operatori debba avere prevalentemente caratteristiche di offerta "forfettaria" e non solo a consumo. Come indicato dall'Autorità a Telecom Italia nell'ambito del procedimento istruttorio, tale modalità di fornitura del servizio è conforme a quanto disposto dall'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR, in quanto, nella determinazione delle condizioni economiche del servizio, si applica lo stesso principio in base al quale dal costo del servizio finale vanno sottratti i costi evitabili non pertinenti. Pertanto, nel rispetto del principio del "retail minus", viene semplicemente proposta una diversa modalità di tariffazione agli operatori rispetto a quella adottata da Telecom Italia alla propria clientela finale. L'Autorità ritiene che, in mancanza di tale tipologia di offerta indipendente dal consumo, gli OLO sarebbero eccessivamente vincolati alle ipotesi di pricing e di consumo effettuate da Telecom Italia alla propria clientela. Si evidenzia, inoltre, che la tecnologia x-DSL, alla base del servizio di canale virtuale permanente, è per sua natura in grado di consentire la predisposizione di un'offerta forfettaria.

  11. L'Autorità ritiene, pertanto, che l'offerta wholesale debba essere formulata con due diverse modalità tariffarie, una analoga all'offerta retail di Telecom Italia ed una di tipo forfettario. Sulla base delle evidenze fornite da Telecom Italia, l'Autorità ritiene che l'offerta di tipo forfettario possa essere basata su un profilo di consumo medio indicato da Telecom Italia pari a 292.000 Mbyte annui, per una connessione a 2 Mbit/s.

  12. L'Autorità ritiene, inoltre, opportuno evidenziare che l'applicazione del criterio del "retail minus" per il servizio di canale virtuale permanente previsto dall'art. 5, comma 4, della delibera n. 2/00/CIR si basa su considerazioni derivanti dalla fase di introduzione sul mercato dei servizi in tecnologia x-DSL, ed in particolare sul fatto che, in tale fase, può essere difficile quantificare alcuni elementi di costo. In ogni caso, tale principio implica necessariamente il rispetto del principi di non discriminazione tra le condizioni di offerta applicate dalla divisione rete di Telecom Italia alle proprie divisioni commerciali e quelle offerte ad altri operatori. In tale ottica, l'Autorità ha richiesto a Telecom Italia di fornire evidenza dei prezzi disaggregati e delle condizioni di trasferimento tra la divisione rete e divisione commerciale di Telecom Italia delle componenti di rete, ivi incluso la separazione tra componenti della rete ATM e della rete di accesso x-DSL. Telecom Italia non ha fornito tali informazioni limitandosi ad affermare che, per l'utilizzo dei portanti fisici della rete di accesso, delle risorse trasmissive tra nodi ATM e dei relativi sistemi di gestione/supporto, sono stati utilizzati i valori di costo risultanti dalla contabilità regolatoria 1999 secondo la metodologia dei costi storici pienamente allocati; mentre, per i nodi ATM ed altri apparati sono stati utilizzati i costi derivanti dall'acquisizione sul libero mercato delle componenti impiantistiche in questione. Telecom Italia ha altresì evidenziato di non ritenere il prezzo di offerta del CVP segmentabile in funzione delle diverse componenti impiantistiche, in quanto tale prezzo riflette la valutazione dell'azienda relativa al conseguimento in un arco di tempo di obiettivi di redditività a fronte del business in questione, e non di obiettivi di redditività per singole componenti disaggregate di rete e relativi costi. Telecom Italia, inoltre, afferma che la richiesta di accedere a eventuali "contratti di servizio interni" o "transfer charge" non ha alcun significato ed utilità a fini regolatori, in quanto sono strumenti gerarchici di organizzazione interna. L'Autorità non ritiene legittimo tale approccio, sia in considerazione del fatto che la normativa prevede che il servizio CVP sia fornito in maniera disaggregata agli altri operatori e, pertanto, devono potere essere disaggregate le condizioni economiche delle singole componenti di rete, sia in considerazione dell'obbligo di predisposizione di un sistema di separazione contabile per il quale l'evidenza delle condizioni di trasferimento tra la divisione rete e la divisione commerciale di Telecom Italia costituisce un presupposto fondamentale.

  13. Nella fase iniziale di avvio del servizio, si rileva la necessità di un particolare livello di vigilanza da parte dell'Autorità relativamente ai livelli di servizio forniti. Analogamente a quanto già previsto nella delibera n. 217/00/CONS, si ritiene, pertanto, opportuna l'introduzione di alcuni obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità a carico di Telecom Italia, al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione sui livelli di qualità del servizio fornito.

  14. L'autorizzazione a riprendere la promozione e la commercializzazione dei servizi al dettaglio da parte di Telecom Italia, infine, deve risultare subordinata al decorso di un ragionevole arco temporale che consenta agli operatori licenziatari, che eventualmente ne abbiano interesse, di prendere conoscenza dell'offerta wholesale di cui trattasi, di negoziare e concludere i relativi contratti in ottemperanza alla presente delibera, nonché di porre in essere le attività indispensabili per predisporre una propria offerta all'utenza finale.

  15. Infine, l'Autorità ritiene che l'applicazione di scontistica agli utenti finali e la sottoscrizione di contratti con durata pluriennale possa costituire un ostacolo allo sviluppo di un mercato concorrenziale per questi servizi. Pertanto l'Autorità ritiene opportuno porre in capo a Telecom Italia l'obbligo di consentire all'utente finale di risolvere senza oneri i contratti con durata superiore ad un anno dando diffusa comunicazione di tale facoltà alla clientela, anche a mezzo stampa

E. L'applicabilità dell'offerta wholesale agli Internet Service Provider:

L'offerta CVP proposta da Telecom Italia in data 15 novembre 2000 è rivolta esclusivamente agli operatori licenziatari, sulla base del contenuto dell'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR. Nell'ambito del procedimento istruttorio, l'Associazione Italiana Internet Service Provider, ha depositato presso l'Autorità una formale richiesta per l'estensione di tale offerta agli Internet Service Provider. L'Autorità ha esaminato tale richiesta e ritiene opportuno svolgere la seguente considerazione. L'art. 5, comma 1 della delibera n. 2/00/CIR prevede l'obbligo di offerta da parte di Telecom Italia agli operatori licenziatari di un servizio di Canale Virtuale Permanente. Tale articolo, pertanto, non prevede esplicitamente l'estensione di tale offerta ad altri soggetti autorizzati, quali gli ISP, ma non lo esclude, né, soprattutto, tale esclusione è desumibile dalla ratio della disposizione di cui trattasi. Infatti, si rileva che, nel caso dell'offerta da parte di Telecom Italia del servizio di CVP con velocità 640 kbit/s downstream e 128 kbit/s upstream, approvato da questa Autorità con delibera 271/00/CONS, tale servizio era rivolto sia agli operatori licenziatari che agli Internet Service Provider. Il servizio wholesale, di cui al presente provvedimento, ha caratteristiche analoghe al servizio di canale virtuale permanente di cui alla delibera n. 271/00/CONS, ma con apparati x-DSL che consentono velocità di trasmissione fino a 2 Mbit/s rispetto ai 640 kbit/s della precedente offerta. In tale ottica, l'Autorità ritiene opportuno valutare la richiesta da parte degli ISP di accedere al servizio di Canale Virtuale Permanente di cui al presente provvedimento. Tuttavia, tale richiesta è pervenuta solo in una fase avanzata del procedimento istruttorio e, pertanto, l'Autorità ritiene opportuno, avviare uno specifico supplemento d'istruttoria su tale tematica.

DELIBERA

Art. 1
Modalità di fornitura del servizio

Il servizio di canale virtuale permanente deve essere offerto in maniera disaggregata nelle seguenti componenti di base:

  1. modem in sede d'utente

  2. raccolta dalla sede dell'utente al DSLAM

  3. connettività urbana dal DSLAM alla rete ATM di Telecom Italia

  4. connettività dal nodo dell'operatore al nodo ATM di Telecom Italia.

L'offerta wholesale di Telecom Italia deve essere resa disponibile in tutti gli ambiti geografici in cui i servizi basati sulle tecnologie x-DSL/SDH sono offerti all'utenza finale. Al fine di garantire l'applicazione di tale principio, si richiede che l'attuale copertura geografica dei servizi di accesso in tecnologia x-DSL e SDH e le sue variazioni siano ufficialmente comunicate all'Autorità e contestualmente rese pubbliche, tramite comunicazione formale agli operatori che hanno avviato/concluso le negoziazioni per l'accesso al servizio di canale virtuale permanente ed inserimento nel sito web di Telecom Italia, con un anticipo di almeno 2 mesi rispetto all'avvio della commercializzazione dei servizi all'utenza finale nelle aree di nuova copertura.

L'offerta del servizio deve prevedere l'opzione tra accesso con interfaccia ATM e l'accesso con interfaccia Frame Relay senza differenziale di prezzo.

L'offerta wholesale di Telecom Italia deve, in base ai principi di non discriminazione e trasparenza, includere tutte le modalità tecniche, comprensive delle relative condizioni economiche per la fornitura di servizi di accesso tramite tecnologie x-DSL da 2 a 8 Mbit/s, presenti nell'offerta all'utente finale; in particolare devono essere compresi anche quelli basati sull'uso di un unico Virtual Circuit (VC);

In base al principio di non discriminazione rispetto alle condizioni offerte alle proprie divisioni commerciali, l'offerta wholesale per l'offerta di servizi x-DSL deve:

  1. includere nel prezzo la connettività in ambito urbano nelle città in cui siano presenti più nodi ATM;

  2. includere nel prezzo la porta ATM per l'interconnessione di Telecom Italia con gli OLO;

  3. prevedere la possibilità di utilizzo di trasporto interurbano tramite reti di operatori terzi;

  4. prevedere l'utilizzo delle interconnessioni e/o accessi alla rete ATM di Telecom Italia eventualmente già esistenti;

  5. prevedere un'offerta a condizioni wholesale per il servizio opzionale di trasporto ATM di tipo geografico e per il servizio opzionale di collegamento tramite CDN a 2, 34, 155, 622 Mbps fra nodi ATM di Telecom Italia e nodi degli OLO.

  1. Relativamente alle componenti SDH del servizio, in via temporanea, in attesa dell'effettiva implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale in fibra ottica, l'offerta wholesale dovrà essere estesa agli analoghi servizi offerti su tecnologia SDH (capacità fino a 34 e 155 Mbit/s). Tale estensione è disposta temporaneamente e rimane in vigore per almeno sei mesi successivamente all'effettiva implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale in fibra ottica.

Art. 2
Condizioni economiche di offerta

Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, circa la necessità di integrare l'attuale configurazione di offerta wholesale, le condizioni economiche richieste per tale offerta, inclusive del modem e della connettività urbana, non potranno essere superiori ai livelli risultanti dall'applicazione degli sconti indicati alla tabella sottostante:

Tabella 1: Sconto % rispetto all'offerta all'utente finale

 

attivazione

canone annuo

prezzo/Mbyte

Offerta wholesale (nelle diverse capacità previste) sia nella modalità a consumo sia nella modalità prepagata

-30%

-30%

-30%

Gli sconti indicati si intendono direttamente applicabili al listino dell'offerta Ring comunicata all'Autorità, ed al listino relativo alla parte di connettività dell'offerta Full Business Company, e dovrà essere automaticamente applicata a qualunque offerta migliorativa proposta da Telecom Italia all'utenza finale per servizi analoghi, fatta salva la possibilità per Telecom Italia di dimostrare all'Autorità una diversa composizione dei "costi evitabili" nelle nuove offerte proposte all'utenza finale.

Le condizioni economiche dell'offerta con modalità forfettaria, invece, non potranno essere superiori ai livelli indicati nella tabella 2. Le capacità superiori saranno ottenute affasciando i flussi a 2 Mbit/s.

Tabella 2: condizioni economiche dell'offerta con modalità forfettaria

 

Attivazione

Canone annuo

prezzo/Mbyte

Capacità 2 Mbit/s

350.000

4.100.000

non previsto

Le componenti di offerta accessorie (quali modem, connettività urbana) dovranno essere valutate anche separatamente, al fine di presentare un'offerta wholesale opportunamente disaggregata. La scelta di sottoscrivere un contratto che non include uno degli elementi accessori comporterà, quindi, l'applicazione da parte di Telecom Italia di un prezzo derivante dalla detrazione dalle condizioni economiche di cui al precedente comma delle condizioni economiche previste per l'elemento in questione, riportate nella tabella sottostante:

Tabella 3: condizioni economiche delle componenti disaggregate del servizio wholesale

Costo annuo

1. modem in sede d'utente

240.000

2. connettività urbana

600.000

Con riferimento al servizio CVP in modalità prepagata, in corrispondenza del servizio Full Business Company, l'offerta wholesale deve essere basata inizialmente sull'applicazione delle condizioni economiche di cui al comma 1, con riferimento alla corresponsione di un canone annuo. Telecom Italia non può richiedere in tale modalità di offerta, la corresponsione della componente di costo a consumo fino alla verifica puntuale da parte dell'Autorità, delle effettive modalità di fatturazione praticate da Telecom Italia alla clientela finale per la quota di traffico eccedente la quota prepagata.

Telecom Italia è tenuta a fornire all'Autorità evidenza di tutte le modalità di fatturazione previste nell'offerta commerciale, nonché, relativamente alle offerte su base forfettaria, dell'inserimento nel contratto verso la clientela finale della componente di costo relativa al traffico eccedente la soglia prepagata, le modalità tecniche, economiche e temporali con cui viene effettuata la misurazione e la tariffazione dei pacchetti di tale traffico, la definizione dei meccanismi per l'individuazione dei pacchetti errati, e l'eventuale definizione di una percentuale massima di tolleranza per i pacchetti errati.

L'Autorità, verificato quanto previsto al comma precedente, consentirà l'adeguamento dell'offerta wholesale di cui al comma 1, tramite la previsione dell'addebito di un costo per Mbyte eccedente la soglia di traffico prepagato, indicativamente pari al costo per Mbyte riportato nella tabella 1, punto , del comma 1.

Art. 3
Modalità contrattuali e Service Level Agreement

Telecom Italia deve predisporre uno schema contrattuale che deve prevedere i seguenti elementi:

  1. la definizione di dettaglio dei processi di provisioning e assurance proposti, che devono prevedere la fornitura, anche nella fase antecedente la conclusione del contratto, di tutte le informazioni necessarie al raggiungimento degli accordi, ed in particolare le informazioni relative alla disponibilità del servizio nonché ulteriori informazioni necessarie per il processo di valutazione da parte dell'OLO delle condizioni tecniche di utilizzabilità di tale servizio;

  2. la definizione di un dettagliato Service Level Agreement contenente tutti gli elementi relativi agli standard di qualità ed alle modalità di fornitura del servizio wholesale, comprensivo di congrue penali per ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali, costruito sulla base dei criteri evidenziati nelle premesse della presente delibera al paragrafo D, lettera d), del considerando.

I tempi di attivazione e fornitura indicati nel contratto devono essere applicati in maniera non discriminatoria a tutti i soggetti richiedenti, ivi compresi gli operatori licenziatari e le divisioni commerciali di Telecom Italia.

Art. 4
Obblighi inerenti l'offerta di servizi x-DSL da parte di Telecom Italia alla clientela finale

L'offerta da parte di Telecom Italia alla clientela finale di servizi di connettività x-DSL deve essere disaggregata rispetto all'offerta di altri prodotti/servizi.

Telecom Italia è tenuta a comunicare preventivamente all'Autorità ai sensi dell'art. 6, comma 22, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, i servizi che intende commercializzare alla clientela finale basati sull'offerta di connettività in tecnologie x-DSL e le relative condizioni economiche.

Le ulteriori articolazioni tariffarie dei servizi x-DSL già offerti da Telecom Italia al cliente finale dovranno essere comunicate all'Autorità ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 e saranno valutate anche ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione all'offerta wholesale.

Politiche di sconto a volume, o di qualsiasi natura, eventualmente praticate da Telecom Italia alla clientela finale, rispetto alle condizioni economiche comunicate all'Autorità per i servizi di cui alla presente delibera, devono essere oggetto di esplicita approvazione preventiva da parte dell'Autorità, anche ai fini della valutazione degli impatti indotti sul differenziale, definito all'art 2, fra tali nuove condizioni economiche per l'utenza finale e le tariffe wholesale, che potranno essere adeguate di conseguenza.

Telecom Italia deve consentire all'utente finale di risolvere senza oneri i contratti con durata superiore ad un anno, dando comunicazione di tale facoltà alla clientela entro 60 giorni dalla notifica della presente delibera.

Le condizioni economiche di offerta alla clientela finale non possono discriminare tra traffico entrante/uscente da/verso Telecom Italia, ivi comprese divisioni commerciali, società controllate e collegate della stessa Telecom Italia, e altri operatori.

Il contratto stipulato tra Telecom Italia e la clientela finale deve contenere esplicitamente ed in maniera disaggregata le condizioni economiche di tutte le componenti del servizio offerto, quali ad esempio connettività x-DSL sia con riferimento alla componente di canone annuo o prepagato, sia con riferimento alla componente di costo a consumo (se previsto), apparato IMA (se previsto).

Art. 5
Disposizioni finali

Telecom Italia è tenuta a riformulare ed a integrare la propria offerta wholesale secondo le indicazioni contenute nel presente provvedimento entro quindici giorni dalla sua notifica.

Le condizioni economiche del servizio wholesale secondo le indicazioni contenute nel presente provvedimento hanno effetto retroattivo alla data di entrata in vigore della delibera n. 2/00/CIR.

Nella fase iniziale di avvio del servizio e data la necessità dichiarata da Telecom Italia di un periodo transitorio per stabilizzare le procedure di fornitura, l'Autorità si riserva di vigilare sui livelli di servizio forniti e di valutare la necessità di interventi. A tal fine, Telecom Italia è tenuta a fornire all'Autorità una relazione dettagliata contenente le seguenti informazioni:

  1. elenco della capacità wholesale venduta;

  2. numero clienti attivati;

  3. tempi a consuntivo per lo studio di fattibilità;

  4. tempi a consuntivo per l'attivazione degli accessi richiesti e fornitura del servizio;

  5. tempi a consuntivo per interventi di manutenzione e riparazione guasti;

  6. consuntivi di traffico per la clientela finale (espresso in Mbyte) rilevati e fatturati;

  7. indicazione dei contratti sottoscritti precedentemente all'entrata in vigore della Delibera con la clientela finale per la fornitura di servizi in tecnologia xDSL/SDH, specificando il numero di contratti con durata superiore ad un anno, il numero dei contratti attivati e la consistenza della capacità venduta suddivisa per tipologia di connessione (ADSL, HDSL, SDH, altro).

Gli elementi di cui alle lettere a)-f) precedenti devono essere forniti con periodicità mensile per almeno 12 mesi, prorogabili, separatamente per singolo operatore (ivi comprese divisioni commerciali di Telecom Italia o società controllate da o collegate a Telecom Italia). Gli elementi di cui alla lettera g) devono essere forniti entro 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera.

L'Autorità si riserva di valutare i contenuti dell'offerta wholesale di cui al comma 1, sulla base del rispetto dei principi di cui al presente provvedimento e della normativa di riferimento. La commercializzazione delle offerte Ring e Full Business Company, o equivalenti, comunque denominate, da parte di Telecom Italia è autorizzata a partire da 30 giorni dall'approvazione da parte dell'Autorità dell'offerta wholesale di cui al comma 1.

L'Autorità avvia un supplemento di istruttoria al fine di valutare l'integrazione dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generale per la fornitura di determinati tipologie di servizi l'accesso all'offerta del servizio wholesale di cui al presente provvedimento. Tale istruttoria termina entro il 30 gennaio 2001.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 21 dicembre 2000