Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni - Delibera 15/00/CIR
Condizioni economiche e modalità di fornitura del
servizio di canale virtuale permanente di cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR:
principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali
X-DSL di Telecom Italia denominati ring e full business company
L'Autorità
NELLA riunione della Commissione Infrastrutture e
Reti del 21 dicembre 2000;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:
"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la direttiva 97/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in
materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei
servizi di telecomunicazione;
VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore
delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità
attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);
VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di
fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio
universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento di attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
VISTA la comunicazione della Commissione Europea
sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso
nel settore delle telecomunicazioni. Quadro normativo, mercati rilevanti e
principi (98/C 265/02), pubblicata nella GUCE C 265 del 22 agosto 1998;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni
del 25 novembre 1997, recante: "Disposizioni per il rilascio delle licenze
individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 dicembre 1997, n. 283, così come modificato dalla delibera
dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 20 ottobre 1997, n. 247 e dalla delibera dell'Autorità n.
657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
24 ottobre 2000, n. 249;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni
del 23 aprile 1998 recante: "Disposizioni in materia di interconnessione
nel settore delle telecomunicazioni"; pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 10 giugno 1998, n. 133;
VISTA la propria delibera n. 197/99 del 7
settembre 1999, recante: "Identificazione di organismi di telecomunicazioni
aventi notevole forza di mercato";
VISTA la propria delibera n. 2/00/CIR recante:
"Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a
livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei
servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28
marzo 2000, n.73;
VISTA la Raccomandazione della Commissione
Europea relativa all'accesso disaggregato all'anello locale, del 25 maggio
2000, in GUCE 29 giugno 2000, L 156/44;
VISTO il Regolamento 2000/0185 (COD) adottato dal
Parlamento e dal Consiglio europei in tema di unbundling del local
loop il 5 dicembre 2000;
VISTA l'ordinanza della Corte d'Appello di
Roma del 16 agosto 2000, adottata ai sensi degli artt. 3 e 33 della legge n.
287/90 e 700 c.p.c.;
VISTA la propria delibera n. 217/00/CONS del 7
aprile 2000, recante: "Condizioni economiche e modalità di fornitura del
servizio di accesso ad alta velocità basato sull'applicazione delle tecnologie
ADSL di Telecom Italia di cui alla delibera n. 407/99";
VISTA la propria delibera n. 467/00/CONS del 19
luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2000;
VISTA la documentazione presentata da 26
operatori nell'ambito dell'istruttoria su esposto "Strategie di Telecom
Italia a danno dello sviluppo del mercato";
VISTA la documentazione depositata presso l'Autorità
da AIIP, Albacom, Infostrada e Telecom Italia SpA relativa al procedimento
pendente presso la Corte d'Appello di Roma;
VISTA la documentazione presentata da Telecom
Italia S.p.A.;
VISTI gli altri atti del procedimento;
UDITA la relazione del Commissario Ing. Vincenzo
Monaci, relatore ai sensi dell'art.32 del regolamento concernente l'organizzazione
e il funzionamento dell'Autorità;
CONSIDERATO quanto segue:
A. Quadro normativo di riferimento
L'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318/97 impone agli organismi notificati come aventi notevole forza
di mercato l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla
rete nonché di negoziare, su richiesta di un altro organismo di
telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete e
alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche. Tali accordi
possono prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni dei costi
sostenuti per fornire l'accesso speciale richiesto. La determinazione di tali
oneri deve essere ispirata ai principi di orientamento ai costi. All'Autorità
viene attribuito un potere di intervento, di propria iniziativa o su richiesta
di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete
siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si
producano benefici per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di
apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.
L'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR prevede una
serie di obblighi specifici in capo a Telecom Italia connessi alla fornitura di
servizi in tecnologia x-DSL. In particolare, il comma 1 prevede un obbligo in
capo a Telecom Italia di offerta agli operatori licenziatari di un servizio di
canale virtuale permanente, in tutti i casi in cui sistemi di accesso in
tecnologia x-DSL vengono utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela
da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate,
controllanti, collegate o consociate.
Il comma 3 impone a Telecom Italia di garantire
condizioni concorrenziali trasparenti e non discriminatorie per la fornitura
agli operatori licenziatari di un servizio di canale virtuale permanente, con
particolare riguardo ai tempi, alle condizioni tecniche, economiche e
qualitative. Il comma 5, prevede che l'offerta di servizi in tecnologia x-DSL
alla clientela finale da parte di Telecom Italia sia effettuata Italia in
maniera trasparente, adeguatamente disaggregata, e riconoscibile rispetto
all'offerta di altri servizi/prodotti da parte di proprie divisioni commerciali,
di società controllate, controllanti, collegate o consociate.
Con riferimento alle condizioni economiche di
offerta, il comma 4 prevede che, in considerazione della fase di introduzione
sul mercato dei servizi in tecnologia x-DSL, le condizioni economiche proposte
da Telecom Italia per l'offerta del servizio di canale virtuale permanente
devono essere determinate sulla base del prezzo che Telecom Italia pratica alla
clientela per l'offerta di servizi che utilizzino tecnologie x-DSL. Tale
prezzo deve essere depurato dai costi non pertinenti, quali i costi di
commercializzazione dell'offerta (es. marketing, pubblicità e rete di
vendita) e i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e
assistenza clienti).
Infine, il comma 2 prevede che le specifiche
condizioni tecniche, economiche e regolamentari per l'utilizzo e la fornitura
di servizi in tecnologia x-DSL da parte di Telecom Italia saranno definite nell'ambito
dei relativi provvedimenti autorizzatori, nel rispetto delle norme vigenti e
sulla base dei principi generali di cui ai commi 3, 4 e 5 della delibera n.
2/00/CIR.
Sulla base del combinato disposto del sopra
richiamato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 e della
delibera n. 2/00/CIR, l'operatore notificato che intenda utilizzare
determinate tecnologie di accesso nell'offrire servizi all'utenza finale ha
l'obbligo di rendere disponibili, a condizioni eque, trasparenti, ragionevoli
e non discriminatorie, l'accesso alle medesime componenti di connettività
anche agli altri operatori licenziatari. In particolare, l'operatore
notificato ha il dovere di predisporre, con un ragionevole anticipo rispetto all'avvio
della commercializzazione dei servizi all'utenza finale (retail), un'offerta
wholesale, determinata, almeno inizialmente, secondo criteri retail-minus.
Si ritiene inoltre opportuno richiamare l'art.
16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, relative ai rapporti
con gli utenti finali ed agli schemi contrattuali predisposti dagli organismi di
telecomunicazioni. L'allegato F al decreto del Presidente della Repubblica n.
318/97 prevede, inoltre, che le condizioni per il conseguimento delle
autorizzazioni generali, possano riguardare, tra l'altro, la fornitura delle
informazioni necessarie per verificare l'ottemperanza alle condizioni
stabilite ed a fini statistici, la prevenzione di comportamenti
anticoncorrenziali nei mercati delle telecomunicazioni, comprese misure volte ad
assicurare che le condizioni economiche siano non discriminatorie e non
provochino distorsioni della concorrenza. Inoltre, nel caso di fornitura dei
servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico, le condizioni per il
conseguimento delle autorizzazioni generali possono riguardare l'approvazione
preliminare da parte dell'Autorità stessa dei contratti tipo per abbonati.
B. Iter istruttorio:
Telecom Italia ha inviato all'Autorità, in
data 28 settembre 1999, una comunicazione relativa ad un'integrazione di un'offerta
di trasmissione dati autorizzata in data 3 giugno 1997, relativa all'offerta
di servizi di accesso in tecnologia x-DSL e SDH. L'Autorità ha comunicato a
Telecom Italia in data 25 novembre 1999, che tale servizio non poteva rientrare
nell'autorizzazione del giugno 1997 e che doveva essere richiesta specifica
autorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 318/97, in quanto ritenuto un nuovo servizio. Telecom Italia ha
inviato all'Autorità in data 2 dicembre 1999 specifica richiesta di
autorizzazione per il servizio Ring, ai sensi dell'art. 6, comma 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 318/97. L'Autorità ha inviato, in
data 4 gennaio 2000, una lettera a Telecom Italia richiedendo, ai fini dell'autorizzazione
del servizio in oggetto, se Telecom Italia intendesse predisporre un'offerta wholesale.
Telecom Italia ha inviato una lettera in data 19 gennaio 2000 nella quale
comunicava di ritenersi autorizzata alla commercializzazione del servizio Ring
anche in assenza di esplicita autorizzazione da parte dell'Autorità, ed in
data 25 gennaio ha comunicato l'indisponibilità ad effettuare un'offerta wholesale.
Con lettera del 29 febbraio 2000, Telecom Italia ha comunicato all'Autorità
una variazione delle condizioni economiche del servizio Ring, prevedendo
sconti a volume.
In data 16 marzo 2000, l'Autorità ha emanato
la delibera n. 2/00/CIR. L'articolo 5 di tale delibera imponeva a Telecom
Italia la predisposizione del servizio di Canale Virtuale Permanente (di seguito
denominato CVP), ossia di un'offerta all'ingrosso per servizi x-DSL rivolta
agli operatori licenziatari, in tutti i casi in cui in cui sistemi di accesso in
tecnologia x-DSL siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da
parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate,
controllanti, collegate o consociate. Il 23 maggio 2000, Telecom Italia ha
comunicato all'Autorità una proposta di revisione dell'offerta del 29
febbraio 2000, in ottemperanza, secondo Telecom Italia, dell'art. 5 della
delibera n. 2/00/CIR. Le strutture dell'Autorità hanno analizzato la proposta
di Telecom Italia del 23 maggio 2000 e segnalato al Consiglio dell'Autorità l'opportunità
di aprire un'istruttoria sul servizio Ring, relativamente al rispetto
della delibera n. 2/00/CIR. L'Autorità ha avviato in data 18 luglio 2000 tale
istruttoria. In data 20 e 31 luglio 2000, sono pervenute all'Autorità denunce
da parte di operatori licenziatari alternativi a Telecom Italia che segnalavano,
tra l'altro, l'illegittimità dell'offerta Ring di Telecom Italia.
L'Autorità in data 12 settembre u.s. ha avviato un'istruttoria su
comportamenti anti-competitivi di Telecom Italia denunciati dagli operatori
licenziatari, nell'ambito dei quali è stato incluso il servizio Ring.
La Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del
16 agosto 2000, adottata ai sensi degli artt. 3 e 33 della legge n. 287/90 e 700
c.p.c. ha fatto divieto a Telecom Italia Spa "di promuovere, e/o offrire,
e/o concludere direttamente, o per mezzo di rappresentanti, o di soggetti in
qualunque modo collegati, contratti, anche preliminari, aventi qualunque causa,
e con oggetto servizi Ring, o equivalenti, comunque nominati". Nella
suddetta ordinanza la Corte afferma che "Si deve, di conseguenza,
fondatamente ritenere che Telecom Italia abbia di fatto impedito, e stia
impedendo tuttora [.] l'accesso al mercato dei servizi di trasmissione dati
con le tecnologie più recenti ed evolute [.]". Sempre ai fini dell'eventuale
applicazione dell'art. 3, della legge n. 287/90, in relazione ai comportamenti
adottati da Telecom Italia nella fornitura di servizi che utilizzano tecnologie
ADSL/x-DSL è pendente un procedimento istruttorio dinanzi all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, avviato con delibera del 17 novembre
1999.
Telecom Italia ha comunicato all'Autorità, in
data 31 agosto 2000, la sospensione del servizio Ring a seguito della decisione
della Corte d'Appello. L'Autorità ha preso atto dell'avvenuta sospensione
del servizio Ring (per una descrizione di tale servizio si veda il
paragrafo C.1.a), richiedendo, in data 14 settembre 2000, informazioni sul
servizio Full Business Company (per una descrizione di tale servizio si
veda il paragrafo C. 1.b). Telecom Italia ha fornito, in data 22 settembre 2000,
la descrizione generale del servizio, sostenendo che tale servizio rientrava
nell'ambito della delibera n. 467/00/CONS in materia di autorizzazioni
generali. L'Autorità ha convocato Telecom Italia in sede di audizione in data
6 e 12 ottobre 2000, per approfondire le tematiche relative all'offerta wholesale
per i servizi di connettività x-DSL ai fini dell'autorizzazione dei servizi
retail da parte di Telecom Italia. Poiché l'Autorità aveva
evidenziato rilevanti aspetti critici per tutte le proposte fino a quel momento
formulate da Telecom Italia, la Società ha formalizzato, con nota del 20
ottobre 2000, un'ulteriore offerta. Con lettera del 30 ottobre 2000, l'Autorità
ha confermato a Telecom Italia di non ritenere le proposte formulate in data 29
febbraio 2000 e 23 maggio 2000, conformi agli obblighi regolamentari vigenti, ed
ha informato Telecom Italia di non ritenere parimenti la proposta di cui alla
nota del 20 ottobre 2000 conforme a tali obblighi "con particolare
riferimento all'obbligo di non discriminazione, nonché del disposto dell'articolo
5, comma 2 della delibera n. 2/00/CIR, anche alla luce delle offerte retail
proposte da Telecom Italia denominate Ring e Full Business Company, per
la componente di connettività x-DSL".
In particolare, l'Autorità ha comunicato a
Telecom Italia che la proposta formulata da quest'ultima in data 20 ottobre
2000, presentava diverse criticità, tra le quali si evidenziava che:
- il differenziale di prezzo dell'offerta CVP
non era significativo rispetto a quello dell'offerta retail del
servizio Ring;
- l'offerta ad altri operatori del servizio CVP
doveva avere prevalentemente caratteristiche di offerta forfettaria e non solo a
consumo.
L'Autorità, inoltre, nella stessa
comunicazione del 30 ottobre 2000, ha informato Telecom Italia che, con
riferimento al servizio Full Business Company, era in corso di
valutazione l'applicazione dell'art. 6, comma 22 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 318/97, in relazione alla quale l'Autorità aveva
formulato richiesta di informazioni in data 14 settembre 2000; ma che, in ogni
caso, da una prima analisi dell'offerta, non si riteneva il servizio Full
Business Company conforme ai contenuti della delibera n. 2/00/CIR per le
seguenti ragioni:
- assenza di un'offerta wholesale
adeguata, in analogia a quanto rilevato con riferimento all'offerta Ring;
- mancato rispetto degli obblighi di
disaggregazione del servizio di connettività rispetto alle altre applicazioni e
servizi offerti alla clientela finale.
L'Autorità, pertanto, ha invitato Telecom
Italia a fornire ulteriori chiarimenti ed integrazioni alla proposta CVP,
richiedendo la riformulazione della proposta rispettando le seguenti linee
guida:
- predisposizione anche di un'offerta
forfettaria basata sul solo canone mensile;
- determinazione delle condizioni economiche wholesale
seguendo le linee guida indicate nella delibera n. 217/00/CONS e nella
delibera n. 2/00/CIR;
- pianificazione delle offerte e dei servizi in
tecnologia x-DSL prevedendo un congruo lasso di tempo tra la predisposizione e
comunicazione di offerte wholesale e l'avvio della
pubblicizzazione e/o commercializzazione di servizi retail, al fine di
permettere agli operatori alternativi di presentare sul mercato finale offerte
analoghe;
- inserimento nell'offerta wholesale di
determinate modifiche e caratteristiche tecniche, volte a garantire che nell'offerta
wholesale siano contemplate tutte le modalità tecniche di forniture
del/i servizio/i contemplate nell'offerta/e retail (es. Frame Relay).
In data 15 novembre 2000, Telecom Italia ha
inviato all'Autorità una riformulazione dell'offerta CVP.
La Corte d'Appello ha inviato all'Autorità
copia di un'ordinanza del 14 novembre, nella quale richiedeva all'Autorità
di fornire, entro il 30 novembre 2000, chiarimenti sull'iter istruttorio
relativo alla commercializzazione delle offerte x-DSL da parte di Telecom
Italia. A seguito della comunicazione di tale ordinanza, l'Autorità con
lettera del 16 novembre 2000, ha convocato le parti nei procedimenti pendenti di
fronte alla Corte di Appello per un'audizione che si è tenuta il giorno 17
novembre 2000, al fine di ottenere informazioni in merito alla composizione in
via transattiva della controversia pendente innanzi alla Corte di Appello di
Roma. Nell'ambito di tale audizione, le parti convocate hanno esposto le
proprie argomentazioni. Nel corso dell'audizione, nonché nei giorni
immediatamente successivi, le parti hanno depositato documentazione a supporto
delle proprie posizioni.
L'Autorità, nella riunione del Consiglio del
22 novembre 2000, a seguito della conclusione dell'iter istruttorio nonché
della valutazione delle risposte di Telecom Italia alla lettera del 13 settembre
e del 30 ottobre 2000, con riferimento al servizio denominato Full Business
Company, ha adottato la decisione di imporre a Telecom Italia la sospensione
della commercializzazione di tale servizio in quanto non preventivamente
comunicato ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 22, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, e non conforme al disposto
dell'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR, a causa della mancanza della
disaggregazione della componente di connettività x-DSL e di una adeguata
offerta wholesale per gli operatori alternativi.
L'Autorità ha convocato, con lettera del 24
novembre 2000, Telecom Italia al fine di approfondire le criticità emerse a
seguito dell'analisi dell'offerta CVP proposta da Telecom Italia in data 15
novembre u.s., nonché di acquisire ulteriori informazioni a seguito dell'audizione
del 17 novembre u.s..
In data 28 novembre u.s., l'Autorità ha
sottoposto a Telecom Italia le valutazioni relative all'analisi dell'offerta
dei servizi CVP formulata da Telecom Italia nella lettera del 15 novembre u.s.,
richiedendo informazioni integrative nell'ambito dell'istruttoria in corso;
tale richiesta è stata formalizzata in data 4 dicembre u.s. tramite l'invio
di una lettera. In data 7 dicembre u.s., si è svolta una ulteriore audizione
tra rappresentanti di Telecom Italia e dell'Autorità ed in data 13 dicembre
u.s., Telecom Italia ha inviato all'Autorità la propria risposta ai quesiti
inviati in data 4 dicembre u.s..
L'Autorità, in sintesi, ha svolto una
approfondita attività istruttoria, in contraddittorio con Telecom Italia e con
gli altri soggetti intervenuti nel procedimento, volta ad analizzare le
successive e diverse proposte presentate da Telecom Italia. In particolare, l'Autorità
ha esaminato la posizione ed i dati presentati da Telecom Italia nel corso di
numerose audizioni e si è trovata nella necessità di dover reiteratamente
inviare alla medesima formali richieste di chiarimenti, precisazioni e di
informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite in sede di audizioni ed
incontri informali. In proposito, si richiamano le lettere dell'Autorità del
30 ottobre e 4 dicembre u.s. . Nella lettera del 4 dicembre u.s., l'Autorità,
in relazione alla nuova proposta di Telecom Italia del 15 novembre u.s., ha
evidenziato ulteriori criticità quali, a titolo indicativo, contenuti del Service
Level Agreement, tempi e modalità di comunicazione preventiva delle aree di
disponibilità del servizio nonché delle condizioni economiche wholesale
all'Autorità ed agli operatori licenziatari, del differenziale tra wholesale
e retail, delle modalità di offerta wholesale di accessi a 8
Mbit/s, nonché di informazioni aggiuntive in merito ad alcune voci di costo.
L'Autorità, pur non avendo giudicato
pienamente soddisfacente il livello di disaggregazione dei costi fornito da
Telecom Italia, ha condotto la propria analisi dell'offerta di Telecom Italia,
destinata agli operatori licenziatari (di seguito denominata offerta wholesale),
e relativa ai servizi di accesso/connettività ricompresi nelle offerte Ring
e Full Business Company, sulla base delle informazioni sui costi fornite
da Telecom Italia, nonché alla luce dei dati di contabilità regolatoria in
possesso dell'Autorità e dei dati che derivano dall'esperienza
internazionale. L'analisi si è, inoltre, basata su un confronto con le
condizioni offerte all'utenza finale, nell'ottica di verificare il rispetto
del principio di non discriminazione e trasparenza tra le condizioni offerte
alle divisioni operative interne dell'operatore notificato e quelle offerte
agli operatori concorrenti.
C. I servizi retail e la proposta wholesale
di Telecom Italia
1. Le offerte retail di Telecom Italia:
-
Ring: l'Offerta Ring proposta da
Telecom Italia prevede l'accesso a larga banda dalla sede del cliente alla
rete ATM di Telecom Italia. Tale accesso viene fornito tramite servizi di
connettività che utilizzano tecnologie x-DSL (per velocità di trasmissione da
2 a 8 Mbit/s) e SDH (per velocità di trasmissione da 34 a 155 Mbit/s). Le
condizioni economiche per tale servizio si compongono di un contributo impianto,
un canone annuo ed un costo per Mbyte trasmesso/ricevuto, e sono riportate, per
i servizi x-DSL, nella tabella sottostante:
Ring
|
Contributo attivazione
|
Canone annuo
|
Costo per Mbyte
|
2 Mbit/s
|
500.000
|
2.350.000
|
12
|
8 Mbit/s
|
2.000.000
|
9.000.000
|
12
|
Telecom Italia ha comunicato all'Autorità che
non intende applicare alla clientela finale alcuna tipologia di scontistica
rispetto alle condizioni sopra riportate. Nel caso di accesso con velocità a 8
Mbit/s, tale accesso viene fornito affasciando 4 accessi a 2 Mbit/s tramite un
apparato denominato IMA. Il costo di tale apparato è pari, secondo Telecom
Italia, a lire 700.000, e viene fatturato separatamente al cliente finale.
-
Full Business Company (in seguito FBC): l'Offerta
FBC consiste, con riferimento al servizio di connettività, all'offerta di
capacità trasmissiva da 2 a 8 Mbit/s tramite tecnologie x-DSL e da 34 a 155
Mbit/s tramite tecnologie SDH, con una modalità di tariffazione a consumo pari
a lire 83 per Mbyte trasmesso/ricevuto. E' previsto il pagamento di un minimo
di consumo ed, al suo superamento, un addebito per Mbyte aggiuntivo, secondo la
seguente scala di consumi mensili:
Consumi
|
Costo per Mbyte
|
fino a 10 Gbyte al mese
|
Lire 83 per Mbyte
|
Da 10 a 30 Gbyte al mese
|
Lire 70 per Mbyte
|
Oltre 30 Gbyte al mese
|
Lire 52 per Mbyte
|
Viene prevista una soglia di traffico prepagato
pari a 300.000 al mese (comprendente un consumo pari a circa 3,6 Gbyte mese).
Nel corso dell'istruttoria è emerso che in alcuni contratti tra Telecom
Italia e la clientela finale non è stata riportata la componente a consumo per
il traffico eccedente la quota prepagata. Inoltre, sono stati riscontrati altri
casi di offerte effettuate da Telecom Italia alla clientela finale che
prevedevano esplicitamente l'esclusione del pagamento del traffico eccedente
la quota prepagata, per cui l'offerta si configurava come offerta di tipo
"forfettario". Infine, è stato riscontrato, come elemento di
ulteriore criticità, il fatto che per la tariffazione del traffico eccedente la
componente prepagata sono previsti meccanismi basati su dichiarazione del
cliente finale, ovvero la possibilità che non vengano fatturati i
"pacchetti" dichiarati errati dal cliente. Di fatto, quindi, è
concreta la possibilità di dichiarare errati i pacchetti eccedenti la quota di
traffico prepagato, configurando di fatto l'offerta formalmente prepagata come
un'offerta di tipo forfettario
Nel corso delle attività istruttorie, sono
pervenute all'Autorità anche segnalazioni sul fatto che Telecom Italia
commercializza i servizi in connettività x-DSL in aree geografiche non ancora
coperte da tale servizio. In attesa, della copertura della disponibilità della
tecnologia x-DSL in tali aree, il servizio verrebbe offerto tramite l'utilizzo
di circuiti diretti (in seguito CDN), applicando invece delle condizioni
economiche del servizio CDN, le condizioni economiche proprie del servizio di
connettività x-DSL. L'Autorità ritiene tale comportamento non in linea con
gli obblighi generali di non discriminazione nonché con i principi di cui all'art.
5 della delibera 2/00/CIR.
2. L'offerta wholesale proposta da
Telecom Italia:
Telecom Italia ha proposto all'Autorità
diverse offerte wholesale relative all'offerta Ring, ovvero
nella versione del 29 febbraio u.s. e nella versione del 23 maggio 2000, in
seguito alla pubblicazione ed entrata in vigore della delibera n. 2/00/CIR. Nel
corso del procedimento istruttorio, l'Autorità ha comunicato a Telecom Italia
di non ritenere tali offerte adeguate ed ha fornito a Telecom Italia alcune
indicazioni in merito alle caratteristiche dell'offerta wholesale.
Sulla base delle indicazioni dell'Autorità, nonché di negoziati con alcuni
operatori licenziatari, Telecom Italia ha fatto pervenire all'Autorità in
data 15 novembre 2000, una ulteriore proposta di offerta wholesale. Le
caratteristiche di tale proposta sono le seguenti:
Offerta CVP
|
Contributo attivazione
|
Canone annuo
|
Prezzo per Mbyte (ricevuto/trasmesso)
|
Offerta base al netto dei costi evitabili
commerciali, di modem e connettività urbana
|
390.000
|
1.833.000
|
9,4
|
Offerta base con modem
|
450.000
|
2.049.000
|
9,4
|
Offerta base con connettività urbana
|
390.000
|
2.083.000
|
10,6
|
Offerta base con modem e connettività urbana
|
450.000
|
2.299.000
|
10,6
|
Telecom Italia ha valorizzato il minor costo
derivante dallo scorporo del modem in lire 240.000 lire annue per singolo
accesso, corrispondenti a lire 600.000 ammortizzate in 24 mesi. Tale scorporo si
riflette sul costo del servizio CVP "wholesale" tramite un aumento del
canone annuo pari a lire 216.000 ed una maggiorazione di 60.000 lire sul
contributo attivazione.
Con riferimento alla valorizzazione del minor
costo derivante dallo scorporo della componente di connettività urbana, Telecom
Italia ha dichiarato che tale componente ha un costo pari a lire 600.000 per
singolo accesso, che comporta un aumento del canone annuo pari a lire 250.000 ed
un aumento di 1,2 lire del prezzo per Mbyte.
D. Le valutazioni dell'Autorità
La valutazione effettuata dall'Autorità
sull'offerta wholesale di Telecom Italia, ai sensi, in particolare, della
delibera n. 2/00/CIR e dei principi di ragionevolezza, equità e non
discriminazione nel definire le condizioni di accesso alla rete disposti all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, ha prodotto i seguenti
risultati e conseguenti determinazioni:
-
il servizio proposto non rispetta pienamente i
principi di trasparenza e non discriminazione e ragionevolezza per quanto
riguarda le modalità di fornitura del servizio, poiché alcuni elementi
indispensabili affinché gli operatori licenziatari (di seguito denominati anche
OLO) possano fruire del servizio non sono compresi nella configurazione proposta
e debbono essere necessariamente acquistati separatamente da divisioni
commerciali di Telecom Italia, mentre tali elementi vengono inclusi nel prezzo
del servizio offerto all'utenza finale da Telecom Italia. Tale situazione è
fonte di discriminazione, di assenza di trasparenza e di irragionevolezza delle
condizioni economiche e di fornitura proposte agli OLO. Pertanto, si
ritiene che nella medesima offerta debbano essere necessariamente inclusi tutti
gli elementi indispensabili affinché gli operatori licenziatari possano fruire
del servizio; con modalità tecniche ed economiche analoghe e comparabili alla
offerte di Telecom Italia all'utenza finale. Pertanto, a mero titolo
esemplificativo, devono essere incluse la porta ATM e la connettività in ambito
urbano nelle città in cui siano presenti più nodi ATM, al fine di rendere più
trasparente e non discriminatoria l'offerta del servizio agli OLO;
-
l'Autorità ritiene inoltre opportuno che l'offerta
wholesale includa il servizio di connettività tra i nodi degli operatori
ed i nodi ATM della rete di Telecom Italia. Tale servizio di connettività è
infatti indispensabile per permettere agli OLO di accedere alla rete ATM di
Telecom Italia e raccogliere il traffico proveniente dai clienti finali. A
livello internazionale, le offerte wholesale per servizi in tecnologia
x-DSL, prevedono condizioni di offerta agevolate agli OLO/ISP del servizio di
connettività tra nodi OLO/ISP e punti di accesso alla rete ATM dell'operatore
dominante;
-
l'offerta wholesale non comprende tutta
la gamma di servizi offerta all'utenza finale, in termini di capacità fornita
e in termini di copertura geografica, né comprende tutte le articolazioni
tariffarie offerte al cliente finale (modalità prepagata, modalità con
tariffazione a consumo, modalità forfettaria);
-
per quanto riguarda lo schema di articolato
contrattuale avente ad oggetto l'offerta wholesale, si evidenzia la
mancanza, e dunque la necessità di prevederne la definizione, del dettaglio dei
processi di provisioning e assurance e di un Service Level
Agreement dettagliato e comprensivo di penali idonee a costituire un serio
incentivo al puntuale rispetto degli impegni contrattualmente stabiliti. Si
ritiene che, laddove applicabile, possa costituire un valido riferimento per i
tempi e le percentuali di consegna e di ripristino garantiti, nonché per
determinare la misura delle penali, il modello previsto dalla delibera n.
711/00/CONS per il servizio di linee affittate, e della delibera n. 13/00/CIR
per i servizi di accesso disaggregato, nonché alle procedure per il SLA
indicate nella delibera n. 217/00/CONS;
-
l'offerta CVP proposta rappresenta rispetto all'offerta
Ring base a 2 Mbit/s ed a parità di servizio offerto (ovvero nella
configurazione CVP che comprende il modem e la connettività urbana) un
differenziale di costo pari a circa il 10% su base annuale. Con riferimento alle
condizioni economiche, l'Autorità ha richiesto a Telecom Italia di fornire
evidenza delle componenti di costo dell'offerta retail e wholesale
per servizi x-DSL, con particolare riferimento alla fornitura di adeguate
giustificazioni relativamente alle voci di costo ritenute "evitabili".
Si riporta, di seguito, una tabella nella quale sono contenute le informazioni
fornite da Telecom Italia:
Tabella 1: Componenti di costo del servizio
dichiarate da Telecom Italia:
Attività
|
% sul totale
|
% di evitabilità verso OLO
|
Costi industriali (Rete)
|
64,3%
|
0%
|
Canone di concessione
|
2,6%
|
0%
|
Remunerazione del capitale (12,5%)
|
19,3%
|
0%
|
Costi di struttura aziendale
|
5,6%
|
0%
|
Progettazione
|
0,2%
|
80%
|
Vendita al cliente finale
|
1,6%
|
75%
|
Assistenza post vendita
|
1,5%
|
75%
|
Marketing e Pubblicità
|
2,4%
|
100%
|
Perdite su crediti
|
0,2%
|
90%
|
Fatturazione(1)
|
2,3%
|
49%
|
(1) L'ipotesi è che la fatturazione al cliente
finale da parte di Telecom Italia rappresenti il 2,3% del costo complessivo
evitabile al 100% ma che occorre aggiungere 90.000 di costo aggiuntivo per la
fatturazione verso gli OLO. L'effetto complessivo genera una evitabilità della
voce costi di fatturazione pari al 49%.
-
I servizi Ring e Full Business Company
commercializzati da Telecom Italia ed oggetto della presente delibera utilizzano
le tecnologie di accesso x-DSL e SDH, con particolare riferimento per quest'ultima
tecnologia alla porzione di rete che fornisce connettività in ambito urbano
Pertanto, in analogia al disposto dell'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR, che
persegue il fine di promuovere condizioni concorrenziali trasparenti e non
discriminatorie nell'offerta di servizi x-DSL, qualora nell'offerta wholesale
dei citati servizi non fossero comprese le tecnologie SDH, viste anche le
difficoltà allo sviluppo di reti capillari in fibra ottica da parte di
operatori alternativi, risulterebbero gravemente compromesse le finalità
pro-concorrenziali della citata Delibera. Ne consegue che fino al decorso di un
ragionevole lasso di tempo rispetto all'effettiva
implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale, dovrà essere
previsto uno specifico obbligo in capo a Telecom Italia connesso con la
fornitura dei servizi in tecnologia x-DSL/SDH, ed in particolare l'obbligo di
predisporre una offerta wholesale deve essere estesa agli analoghi
servizi offerti su tecnologia SDH (capacità fino a 34 e 155 Mbit/s).
-
L'Autorità, sulla base delle evidenze dell'analisi
tecnico-economica delle condizioni economiche delle proposte di offerta wholesale
presentate da Telecom Italia, nonché dall'analisi comparata tra l'offerta wholesale
e l'offerta retail di Telecom Italia stessa, ritiene che vi siano
ulteriori margini di riduzione del prezzo dell'offerta wholesale in
quanto:
-
la remunerazione del capitale del 12,5% deve
essere, nell'ambito dell'offerta wholesale, applicato esclusivamente
ai costi della rete mentre la remunerazione del capitale commerciale è da
considerare come un costo evitabile;
-
l'applicazione di un mark up che tenga
conto dei costi di struttura deve essere, nell'ambito dell'offerta wholesale,
applicato esclusivamente ai costi della rete mentre la quota dei costi di
struttura applicata ai costi commerciali è da considerare come un costo
evitabile;
-
le voci di costo relative alle attività
"commerciali" quali progettazione, vendita al cliente finale,
assistenza post vendita, perdite su crediti devono essere considerate totalmente
evitabili;
-
la voce di costo relativa alla fatturazione verso
OLO non è stata adeguatamente giustificata da parte di Telecom Italia;
-
non appare corretto attribuire il costo del
contributo allo Stato all'offerta "wholesale", in quanto anche gli
altri operatori licenziatari sono soggetti a tale contributo e, pertanto, si
avrebbe, da parte di quest'ultimi, una doppia contribuzione. L'inammissibilità
dell'attribuzione proposta da Telecom Italia è confermata dal raffronto con
quanto disposto in relazione ai servizi di interconnessione e accesso, ovvero ai
servizi intermedi offerti da Telecom Italia agli operatori licenziatari, nelle
delibere n. 1/CIR/98 e n. 10/00/CIR;
-
le sole correzioni, rispetto alla proposta di
Telecom Italia, evidenziate alle lettere a), b) e c) precedenti portano a
determinare un differenziale tra il servizio wholesale ed il servizio retail
pari a il 22,7%;
-
l'Autorità ha richiesto a Telecom Italia di
fornire giustificazioni circa l'ammontare delle voci di costo ritenute
"evitabili", quali quelle pertinenti alle attività commerciali.
Telecom Italia non ha fornito ulteriori dettagli rispetto alle informazioni
riepilogate nella tabella 1, ed ha affermato che il livello di prezzo dell'offerta
CVP ha come riferimento i risultati di contabilità regolatoria per il servizio
di Collegamenti Diretti per la componente di costi "non pertinenti".
La contabilità regolatoria fornita all'Autorità in relazione ai circuiti
diretti non fornisce evidenze di dettaglio sui costi "evitabili". L'Autorità,
peraltro, ritiene non appropriato la metodologia proposta da Telecom Italia di
utilizzare come riferimento i Collegamenti Diretti, in quanto si tratta di
diverse tipologie di servizi.
-
con riferimento all'evidenziazione delle voci
di costo evitabili in caso di vendita wholesale proposta da Telecom
Italia, sono stati riscontrati alcuni elementi di criticità. In particolare, si
rileva una presumibile sottovalutazione del peso delle voci attinenti la
progettazione (trattandosi di un servizio innovativo e ad hoc, il cui costo è
stato, invece, valorizzato in misura inferiore ad un decimo del costo della
fatturazione), il marketing e la pubblicità (trattandosi di nuovi servizi
ampiamente pubblicizzati, cui, invece, è stato attribuito il medesimo costo
unitario dell'aggregato fatturazione), l'assistenza post-vendita (che si
presume debba impegnare almeno altrettante risorse della vendita), l'attività
stessa di vendita (date le provvigioni normalmente riconosciute al personale
commerciale, a maggior ragione elevate trattandosi di un nuovo servizio, e gli
altri costi connessi);
-
l'Autorità ha effettuato alcune analisi di
sensitività ai valori proposti da Telecom Italia, variando le ipotesi
sottostanti ai costi ritenuti "evitabili". Tale analisi ha evidenziato
che apportando lievi modifiche ai valori percentuali indicati da Telecom Italia
a voci quali i costi di vendita e marketing e pubblicità (5%), il differenziale
tra servizio retail ed wholesale , sempre a parità di servizio
offerto, passa al 30%;
-
tale presumibile sottostima da parte di Telecom
Italia delle voci di costo "evitabili", per le quali l'Autorità non
è stata messa in condizioni di valutarne l'adeguatezza, ha l'effetto di
ridurre l'ammontare di costi in cui possono rilevarsi percentuali di
evitabilità nella fornitura del servizio ai concorrenti e, di conseguenza, di
aumentare il costo dell'offerta wholesale, non consentendo agli altri
operatori licenziatari di sviluppare una concorrenza effettiva nei confronti di
Telecom Italia;
-
le reiterate richieste di documentazione e di
ulteriori informazioni in merito a tali elementi di costo non sono state
soddisfatte da Telecom Italia. Da tale circostanza oggettiva discende la
necessità per l'Autorità di stimare in maniera prudenziale, ai fini dell'effettiva
realizzazione degli obiettivi di tutela e promozione della concorrenza che
informano il disposto dell'art. 2, comma 5, della delibera n. 2/00/CIR, le
voci di costo relative, sulla base dei dati di bilancio, di contabilità
regolatoria, dell'esperienza internazionale e della stima dei costi aggiuntivi
che gli OLO devono sostenere per predisporre un'offerta completa alla
clientela finale;
-
l'Autorità ha, pertanto, effettuato un'analisi
di comparazione internazionale tra analoghe offerte retail ed wholesale
da parte di altri operatori notificati a livello europeo tra cui Regno Unito,
Spagna e Francia. In tali paesi, il differenziale tra servizi retail e
servizi wholesale in tecnologia x-DSL varia dal 30 al 40%;
-
L'Autorità ha inoltre effettuato un'analisi
dei dati di bilancio di Telecom Italia al fine di valutare il peso delle
attività commerciali su servizi analoghi ai servizi retail in tecnologia
x-DSL. Da tale analisi si evince ad esempio che, per la divisione di TIN.IT che
offre servizi di connettività x-DSL, il peso delle attività commerciali è
superiore al 30%.
-
In sintesi, sulla base degli elementi sopra
riportati l'Autorità è giunta alla conclusione che l'offerta wholesale
debba essere determinata, in un approccio "retail minus", sulla
base di uno sconto non inferiore al 30% rispetto all'offerta all'utente
finale. Tale sconto è da intendersi a parità di servizio offerto. Nel caso in
cui l'operatore richieda a Telecom Italia l'esclusione della componente di
costo relativa al modem e/o della connettività urbana, l'importo dovrà
essere diminuito delle quote di costo relative a tali componenti (pari
rispettivamente a 240.000 ed a 600.000 lire annue).
-
L'Autorità ritiene che l'offerta del
servizio di canale virtuale permanente ad altri operatori debba avere
prevalentemente caratteristiche di offerta "forfettaria" e non solo a
consumo. Come indicato dall'Autorità a Telecom Italia nell'ambito del
procedimento istruttorio, tale modalità di fornitura del servizio è conforme a
quanto disposto dall'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR, in quanto, nella
determinazione delle condizioni economiche del servizio, si applica lo stesso
principio in base al quale dal costo del servizio finale vanno sottratti i costi
evitabili non pertinenti. Pertanto, nel rispetto del principio del "retail
minus", viene semplicemente proposta una diversa modalità di
tariffazione agli operatori rispetto a quella adottata da Telecom Italia alla
propria clientela finale. L'Autorità ritiene che, in mancanza di tale
tipologia di offerta indipendente dal consumo, gli OLO sarebbero eccessivamente
vincolati alle ipotesi di pricing e di consumo effettuate da Telecom
Italia alla propria clientela. Si evidenzia, inoltre, che la tecnologia x-DSL,
alla base del servizio di canale virtuale permanente, è per sua natura in grado
di consentire la predisposizione di un'offerta forfettaria.
-
L'Autorità ritiene, pertanto, che l'offerta wholesale
debba essere formulata con due diverse modalità tariffarie, una analoga all'offerta
retail di Telecom Italia ed una di tipo forfettario. Sulla base delle
evidenze fornite da Telecom Italia, l'Autorità ritiene che l'offerta di
tipo forfettario possa essere basata su un profilo di consumo medio indicato da
Telecom Italia pari a 292.000 Mbyte annui, per una connessione a 2 Mbit/s.
-
L'Autorità ritiene, inoltre, opportuno
evidenziare che l'applicazione del criterio del "retail minus"
per il servizio di canale virtuale permanente previsto dall'art. 5, comma 4,
della delibera n. 2/00/CIR si basa su considerazioni derivanti dalla fase di
introduzione sul mercato dei servizi in tecnologia x-DSL, ed in particolare sul
fatto che, in tale fase, può essere difficile quantificare alcuni elementi di
costo. In ogni caso, tale principio implica necessariamente il rispetto del
principi di non discriminazione tra le condizioni di offerta applicate dalla
divisione rete di Telecom Italia alle proprie divisioni commerciali e quelle
offerte ad altri operatori. In tale ottica, l'Autorità ha richiesto a Telecom
Italia di fornire evidenza dei prezzi disaggregati e delle condizioni di
trasferimento tra la divisione rete e divisione commerciale di Telecom Italia
delle componenti di rete, ivi incluso la separazione tra componenti della rete
ATM e della rete di accesso x-DSL. Telecom Italia non ha fornito tali
informazioni limitandosi ad affermare che, per l'utilizzo dei portanti fisici
della rete di accesso, delle risorse trasmissive tra nodi ATM e dei relativi
sistemi di gestione/supporto, sono stati utilizzati i valori di costo risultanti
dalla contabilità regolatoria 1999 secondo la metodologia dei costi storici
pienamente allocati; mentre, per i nodi ATM ed altri apparati sono stati
utilizzati i costi derivanti dall'acquisizione sul libero mercato delle
componenti impiantistiche in questione. Telecom Italia ha altresì evidenziato
di non ritenere il prezzo di offerta del CVP segmentabile in funzione delle
diverse componenti impiantistiche, in quanto tale prezzo riflette la valutazione
dell'azienda relativa al conseguimento in un arco di tempo di obiettivi di
redditività a fronte del business in questione, e non di obiettivi di
redditività per singole componenti disaggregate di rete e relativi costi.
Telecom Italia, inoltre, afferma che la richiesta di accedere a eventuali
"contratti di servizio interni" o "transfer charge"
non ha alcun significato ed utilità a fini regolatori, in quanto sono strumenti
gerarchici di organizzazione interna. L'Autorità non ritiene legittimo tale
approccio, sia in considerazione del fatto che la normativa prevede che il
servizio CVP sia fornito in maniera disaggregata agli altri operatori e,
pertanto, devono potere essere disaggregate le condizioni economiche delle
singole componenti di rete, sia in considerazione dell'obbligo di
predisposizione di un sistema di separazione contabile per il quale l'evidenza
delle condizioni di trasferimento tra la divisione rete e la divisione
commerciale di Telecom Italia costituisce un presupposto fondamentale.
-
Nella fase iniziale di avvio del servizio, si
rileva la necessità di un particolare livello di vigilanza da parte dell'Autorità
relativamente ai livelli di servizio forniti. Analogamente a quanto già
previsto nella delibera n. 217/00/CONS, si ritiene, pertanto, opportuna l'introduzione
di alcuni obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità a carico di
Telecom Italia, al fine di assicurare il rispetto del principio di non
discriminazione sui livelli di qualità del servizio fornito.
-
L'autorizzazione a riprendere la promozione e
la commercializzazione dei servizi al dettaglio da parte di Telecom Italia,
infine, deve risultare subordinata al decorso di un ragionevole arco temporale
che consenta agli operatori licenziatari, che eventualmente ne abbiano
interesse, di prendere conoscenza dell'offerta wholesale di cui
trattasi, di negoziare e concludere i relativi contratti in ottemperanza alla
presente delibera, nonché di porre in essere le attività indispensabili per
predisporre una propria offerta all'utenza finale.
-
Infine, l'Autorità ritiene che l'applicazione
di scontistica agli utenti finali e la sottoscrizione di contratti con durata
pluriennale possa costituire un ostacolo allo sviluppo di un mercato
concorrenziale per questi servizi. Pertanto l'Autorità ritiene opportuno
porre in capo a Telecom Italia l'obbligo di consentire all'utente finale di
risolvere senza oneri i contratti con durata superiore ad un anno dando diffusa
comunicazione di tale facoltà alla clientela, anche a mezzo stampa
E. L'applicabilità dell'offerta wholesale
agli Internet Service Provider:
L'offerta CVP proposta da Telecom Italia in
data 15 novembre 2000 è rivolta esclusivamente agli operatori licenziatari,
sulla base del contenuto dell'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR. Nell'ambito
del procedimento istruttorio, l'Associazione Italiana Internet Service
Provider, ha depositato presso l'Autorità una formale richiesta per l'estensione
di tale offerta agli Internet Service Provider. L'Autorità ha
esaminato tale richiesta e ritiene opportuno svolgere la seguente
considerazione. L'art. 5, comma 1 della delibera n. 2/00/CIR prevede l'obbligo
di offerta da parte di Telecom Italia agli operatori licenziatari di un servizio
di Canale Virtuale Permanente. Tale articolo, pertanto, non prevede
esplicitamente l'estensione di tale offerta ad altri soggetti autorizzati,
quali gli ISP, ma non lo esclude, né, soprattutto, tale esclusione è
desumibile dalla ratio della disposizione di cui trattasi. Infatti, si
rileva che, nel caso dell'offerta da parte di Telecom Italia del servizio di
CVP con velocità 640 kbit/s downstream e 128 kbit/s upstream,
approvato da questa Autorità con delibera 271/00/CONS, tale servizio era
rivolto sia agli operatori licenziatari che agli Internet Service Provider.
Il servizio wholesale, di cui al presente provvedimento, ha
caratteristiche analoghe al servizio di canale virtuale permanente di cui alla
delibera n. 271/00/CONS, ma con apparati x-DSL che consentono velocità di
trasmissione fino a 2 Mbit/s rispetto ai 640 kbit/s della precedente offerta. In
tale ottica, l'Autorità ritiene opportuno valutare la richiesta da parte
degli ISP di accedere al servizio di Canale Virtuale Permanente di cui al
presente provvedimento. Tuttavia, tale richiesta è pervenuta solo in una fase
avanzata del procedimento istruttorio e, pertanto, l'Autorità ritiene
opportuno, avviare uno specifico supplemento d'istruttoria su tale tematica.
DELIBERA
Art. 1
Modalità di fornitura del servizio
Il servizio di canale virtuale permanente deve
essere offerto in maniera disaggregata nelle seguenti componenti di base:
-
modem in sede d'utente
-
raccolta dalla sede dell'utente al DSLAM
-
connettività urbana dal DSLAM alla rete ATM di
Telecom Italia
-
connettività dal nodo dell'operatore al nodo
ATM di Telecom Italia.
L'offerta wholesale di Telecom Italia deve
essere resa disponibile in tutti gli ambiti geografici in cui i servizi basati
sulle tecnologie x-DSL/SDH sono offerti all'utenza finale. Al fine di
garantire l'applicazione di tale principio, si richiede che l'attuale
copertura geografica dei servizi di accesso in tecnologia x-DSL e SDH e le sue
variazioni siano ufficialmente comunicate all'Autorità e contestualmente rese
pubbliche, tramite comunicazione formale agli operatori che hanno
avviato/concluso le negoziazioni per l'accesso al servizio di canale virtuale
permanente ed inserimento nel sito web di Telecom Italia, con un anticipo di
almeno 2 mesi rispetto all'avvio della commercializzazione dei servizi all'utenza
finale nelle aree di nuova copertura.
L'offerta del servizio deve prevedere l'opzione
tra accesso con interfaccia ATM e l'accesso con interfaccia Frame Relay senza
differenziale di prezzo.
L'offerta wholesale di Telecom Italia
deve, in base ai principi di non discriminazione e trasparenza, includere tutte
le modalità tecniche, comprensive delle relative condizioni economiche per la
fornitura di servizi di accesso tramite tecnologie x-DSL da 2 a 8 Mbit/s,
presenti nell'offerta all'utente finale; in particolare devono essere
compresi anche quelli basati sull'uso di un unico Virtual Circuit (VC);
In base al principio di non discriminazione
rispetto alle condizioni offerte alle proprie divisioni commerciali, l'offerta
wholesale per l'offerta di servizi x-DSL deve:
-
includere nel prezzo la connettività in ambito
urbano nelle città in cui siano presenti più nodi ATM;
-
includere nel prezzo la porta ATM per l'interconnessione
di Telecom Italia con gli OLO;
-
prevedere la possibilità di utilizzo di
trasporto interurbano tramite reti di operatori terzi;
-
prevedere l'utilizzo delle interconnessioni e/o
accessi alla rete ATM di Telecom Italia eventualmente già esistenti;
-
prevedere un'offerta a condizioni wholesale per
il servizio opzionale di trasporto ATM di tipo geografico e per il servizio
opzionale di collegamento tramite CDN a 2, 34, 155, 622 Mbps fra nodi ATM di
Telecom Italia e nodi degli OLO.
-
Relativamente alle componenti SDH del servizio,
in via temporanea, in attesa dell'effettiva implementazione dell'accesso
disaggregato alla rete locale in fibra ottica, l'offerta wholesale
dovrà essere estesa agli analoghi servizi offerti su tecnologia SDH (capacità
fino a 34 e 155 Mbit/s). Tale estensione è disposta temporaneamente e rimane in
vigore per almeno sei mesi successivamente all'effettiva implementazione dell'accesso
disaggregato alla rete locale in fibra ottica.
Art. 2
Condizioni economiche di offerta
Fermo restando quanto previsto all'articolo 1,
circa la necessità di integrare l'attuale configurazione di offerta wholesale,
le condizioni economiche richieste per tale offerta, inclusive del modem e della
connettività urbana, non potranno essere superiori ai livelli risultanti dall'applicazione
degli sconti indicati alla tabella sottostante:
Tabella 1: Sconto % rispetto all'offerta all'utente finale
|
attivazione |
canone annuo |
prezzo/Mbyte |
Offerta wholesale (nelle diverse capacità
previste) sia nella modalità a consumo sia nella modalità prepagata |
-30% |
-30% |
-30% |
Gli sconti indicati si intendono direttamente
applicabili al listino dell'offerta Ring comunicata all'Autorità, ed
al listino relativo alla parte di connettività dell'offerta Full Business
Company, e dovrà essere automaticamente applicata a qualunque offerta
migliorativa proposta da Telecom Italia all'utenza finale per servizi
analoghi, fatta salva la possibilità per Telecom Italia di dimostrare all'Autorità
una diversa composizione dei "costi evitabili" nelle nuove offerte
proposte all'utenza finale.
Le condizioni economiche dell'offerta con
modalità forfettaria, invece, non potranno essere superiori ai livelli indicati
nella tabella 2. Le capacità superiori saranno ottenute affasciando i flussi a
2 Mbit/s.
Tabella 2: condizioni economiche dell'offerta
con modalità forfettaria
|
Attivazione |
Canone annuo |
prezzo/Mbyte |
Capacità 2 Mbit/s |
350.000 |
4.100.000 |
non previsto |
Le componenti di offerta accessorie (quali modem,
connettività urbana) dovranno essere valutate anche separatamente, al fine di
presentare un'offerta wholesale opportunamente disaggregata. La scelta
di sottoscrivere un contratto che non include uno degli elementi accessori
comporterà, quindi, l'applicazione da parte di Telecom Italia di un prezzo
derivante dalla detrazione dalle condizioni economiche di cui al precedente
comma delle condizioni economiche previste per l'elemento in questione,
riportate nella tabella sottostante:
Tabella 3: condizioni economiche delle componenti
disaggregate del servizio wholesale
|
Costo annuo |
1. modem in sede d'utente |
240.000 |
2. connettività urbana |
600.000 |
Con riferimento al servizio CVP in modalità
prepagata, in corrispondenza del servizio Full Business Company, l'offerta
wholesale deve essere basata inizialmente sull'applicazione delle
condizioni economiche di cui al comma 1, con riferimento alla corresponsione di
un canone annuo. Telecom Italia non può richiedere in tale modalità di
offerta, la corresponsione della componente di costo a consumo fino alla
verifica puntuale da parte dell'Autorità, delle effettive modalità di
fatturazione praticate da Telecom Italia alla clientela finale per la quota di
traffico eccedente la quota prepagata.
Telecom Italia è tenuta a fornire all'Autorità
evidenza di tutte le modalità di fatturazione previste nell'offerta
commerciale, nonché, relativamente alle offerte su base forfettaria, dell'inserimento
nel contratto verso la clientela finale della componente di costo relativa al
traffico eccedente la soglia prepagata, le modalità tecniche, economiche e
temporali con cui viene effettuata la misurazione e la tariffazione dei
pacchetti di tale traffico, la definizione dei meccanismi per l'individuazione
dei pacchetti errati, e l'eventuale definizione di una percentuale massima di
tolleranza per i pacchetti errati.
L'Autorità, verificato quanto previsto al
comma precedente, consentirà l'adeguamento dell'offerta wholesale di
cui al comma 1, tramite la previsione dell'addebito di un costo per Mbyte
eccedente la soglia di traffico prepagato, indicativamente pari al costo per
Mbyte riportato nella tabella 1, punto , del comma 1.
Art. 3
Modalità contrattuali e Service Level Agreement
Telecom Italia deve predisporre uno schema
contrattuale che deve prevedere i seguenti elementi:
-
la definizione di dettaglio dei processi di provisioning
e assurance proposti, che devono prevedere la fornitura, anche nella fase
antecedente la conclusione del contratto, di tutte le informazioni necessarie al
raggiungimento degli accordi, ed in particolare le informazioni relative alla
disponibilità del servizio nonché ulteriori informazioni necessarie per il
processo di valutazione da parte dell'OLO delle condizioni tecniche di
utilizzabilità di tale servizio;
-
la definizione di un dettagliato Service Level
Agreement contenente tutti gli elementi relativi agli standard di qualità
ed alle modalità di fornitura del servizio wholesale, comprensivo di
congrue penali per ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali,
costruito sulla base dei criteri evidenziati nelle premesse della presente
delibera al paragrafo D, lettera d), del considerando.
I tempi di attivazione e fornitura indicati nel
contratto devono essere applicati in maniera non discriminatoria a tutti i
soggetti richiedenti, ivi compresi gli operatori licenziatari e le divisioni
commerciali di Telecom Italia.
Art. 4
Obblighi inerenti l'offerta di servizi x-DSL da parte di Telecom Italia alla
clientela finale
L'offerta da parte di Telecom Italia alla
clientela finale di servizi di connettività x-DSL deve essere disaggregata
rispetto all'offerta di altri prodotti/servizi.
Telecom Italia è tenuta a comunicare
preventivamente all'Autorità ai sensi dell'art. 6, comma 22, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 318/97, i servizi che intende
commercializzare alla clientela finale basati sull'offerta di connettività in
tecnologie x-DSL e le relative condizioni economiche.
Le ulteriori articolazioni tariffarie dei servizi
x-DSL già offerti da Telecom Italia al cliente finale dovranno essere
comunicate all'Autorità ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 e saranno valutate anche ai
fini dell'applicazione del principio di non discriminazione all'offerta wholesale.
Politiche di sconto a volume, o di qualsiasi
natura, eventualmente praticate da Telecom Italia alla clientela finale,
rispetto alle condizioni economiche comunicate all'Autorità per i servizi di
cui alla presente delibera, devono essere oggetto di esplicita approvazione
preventiva da parte dell'Autorità, anche ai fini della valutazione degli
impatti indotti sul differenziale, definito all'art 2, fra tali nuove condizioni
economiche per l'utenza finale e le tariffe wholesale, che potranno
essere adeguate di conseguenza.
Telecom Italia deve consentire all'utente
finale di risolvere senza oneri i contratti con durata superiore ad un anno,
dando comunicazione di tale facoltà alla clientela entro 60 giorni dalla
notifica della presente delibera.
Le condizioni economiche di offerta alla
clientela finale non possono discriminare tra traffico entrante/uscente da/verso
Telecom Italia, ivi comprese divisioni commerciali, società controllate e
collegate della stessa Telecom Italia, e altri operatori.
Il contratto stipulato tra Telecom Italia e la
clientela finale deve contenere esplicitamente ed in maniera disaggregata le
condizioni economiche di tutte le componenti del servizio offerto, quali ad
esempio connettività x-DSL sia con riferimento alla componente di canone annuo
o prepagato, sia con riferimento alla componente di costo a consumo (se
previsto), apparato IMA (se previsto).
Art. 5
Disposizioni finali
Telecom Italia è tenuta a riformulare ed a
integrare la propria offerta wholesale secondo le indicazioni contenute
nel presente provvedimento entro quindici giorni dalla sua notifica.
Le condizioni economiche del servizio wholesale
secondo le indicazioni contenute nel presente provvedimento hanno effetto
retroattivo alla data di entrata in vigore della delibera n. 2/00/CIR.
Nella fase iniziale di avvio del servizio e data
la necessità dichiarata da Telecom Italia di un periodo transitorio per
stabilizzare le procedure di fornitura, l'Autorità si riserva di vigilare sui
livelli di servizio forniti e di valutare la necessità di interventi. A tal
fine, Telecom Italia è tenuta a fornire all'Autorità una relazione dettagliata
contenente le seguenti informazioni:
-
elenco della capacità wholesale venduta;
-
numero clienti attivati;
-
tempi a consuntivo per lo studio di fattibilità;
-
tempi a consuntivo per l'attivazione degli
accessi richiesti e fornitura del servizio;
-
tempi a consuntivo per interventi di manutenzione
e riparazione guasti;
-
consuntivi di traffico per la clientela finale
(espresso in Mbyte) rilevati e fatturati;
-
indicazione dei contratti sottoscritti
precedentemente all'entrata in vigore della Delibera con la clientela finale
per la fornitura di servizi in tecnologia xDSL/SDH, specificando il numero di
contratti con durata superiore ad un anno, il numero dei contratti attivati e la
consistenza della capacità venduta suddivisa per tipologia di connessione
(ADSL, HDSL, SDH, altro).
Gli elementi di cui alle lettere a)-f) precedenti
devono essere forniti con periodicità mensile per almeno 12 mesi, prorogabili,
separatamente per singolo operatore (ivi comprese divisioni commerciali di
Telecom Italia o società controllate da o collegate a Telecom Italia). Gli
elementi di cui alla lettera g) devono essere forniti entro 30 giorni dalla data
di notifica della presente delibera.
L'Autorità si riserva di valutare i contenuti
dell'offerta wholesale di cui al comma 1, sulla base del rispetto dei
principi di cui al presente provvedimento e della normativa di riferimento. La
commercializzazione delle offerte Ring e Full Business Company, o
equivalenti, comunque denominate, da parte di Telecom Italia è autorizzata a
partire da 30 giorni dall'approvazione da parte dell'Autorità dell'offerta
wholesale di cui al comma 1.
L'Autorità avvia un supplemento di istruttoria
al fine di valutare l'integrazione dell'art. 5, comma 1, della delibera n.
2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generale
per la fornitura di determinati tipologie di servizi l'accesso all'offerta
del servizio wholesale di cui al presente provvedimento. Tale istruttoria
termina entro il 30 gennaio 2001.
Il mancato rispetto delle disposizioni contenute
nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente.
Avverso la presente delibera può essere
presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.1, comma 26, della legge
31 luglio 1997, n. 249.
Il presente provvedimento è notificato alla
Società Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.
Roma, 21 dicembre 2000
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