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Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Delibera n. 407/99
Autorizzazione provvisoria alla Società Telecom Italia S.p.A. per la fornitura di servizi di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL

L'AUTORITÀ

NELLA seduta del Consiglio del 21 dicembre 1999;

VISTA la Legge 31 luglio 1997 n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il D.P.R. 19 settembre 1997 n. 318 "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" ed in particolare l'art. 6, comma 22;

VISTO il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 103 "Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati di servizi di telecomunicazioni";

VISTO il D.P.R. 4 settembre 1995 n. 420 " Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 103";

VISTO il D.M. 25 novembre 1997 "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", così come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217 del 22 settembre 1999;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 "Determinazioni dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni";

VISTE le risultanze istruttorie del procedimento sul tema dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia;

VISTA la comunicazione di Telecom Italia in data 29 ottobre 1999, Prot. 28848-01 "Servizio di trasporto dati ad alta velocità per la connessione a Internet", relativa all'introduzione di una nuova modalità di offerta, per servizi ad alta velocità basati sulle applicazioni delle tecnologie ADSL, volta a sospendere le iniziative commerciali già comunicate all'Autorità, in data 29 settembre 1998, prot. 27168 "Introduzione della tecnologia ADSL", e integrazioni del 15 ottobre 1998 "Obblighi di comunicazione ex art.7 DPR 420/95" e successive comunicazioni;

VISTA la nota dell'Autorità in data 25 novembre 1999, Prot. 16861/A99 "Richiesta di informazioni in merito all'offerta agli ISP di servizi ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL ed ATM", di informazioni supplementari in merito alla comunicazione di Telecom Italia di cui al precedente punto con la quale l'Autorità chiede di sospendere le iniziative di commercializzazione in atto;

VISTA la nota di Telecom Italia del 29 novembre 1999, Prot. 31854-01, "Richiesta di informazioni in merito all'offerta agli ISP di servizi ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL ed ATM";

VISTA la documentazione integrativa prodotta da Telecom Italia in occasione dell'incontro tenuto con l'Autorità, il 30 novembre e la nota della stessa Telecom Italia in data 3 dicembre 1999;

VISTA la nota dell'Autorità in data 6 dicembre 1999, Prot. 17289/A99 "Offerta al canale indiretto di servizi ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL ed ATM, con la quale comunica a Telecom Italia che, poichè l'offerta di servizi in tecnologia ADSL e ATM rappresenta un nuovo servizio piuttosto che una "nuova modalità di offerta commerciale", in sostituzione di quella precedentemente commercializzata e comunicata in data 29 settembre 1998, l'offerta di tali servizi è soggetta alla disciplina di cui all'art. 6, comma 22, del D.P.R. 318/97;

VISTA la nota di Telecom Italia S.p.A. in data 10 dicembre 1999, Prot. 33514-01 "Offerta di servizi dati ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL ed ATM - offerta wholesale, relativa alla richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 22, del D.P.R. n.318/97, per la fornitura di servizi all'ingrosso ("wholesale"), di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull'applicazione della tecnologia ADSL in ambito urbano e la documentazione fornita in occasione dell'incontro con l'Autorità in data 10 dicembre 1999;

VISTA la documentazione integrativa di Telecom Italia pervenuta in data 13 dicembre 1999;

RITENUTO di autorizzare provvisoriamente Telecom Italia alla fornitura del servizio in questione stabilendo condizioni transitorie al fine di assicurare l'osservanza dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, nonché di orientamento ai costi, anche in considerazione del fatto che la stessa è notificata come avente notevole forza di mercato;

VISTA la proposta formulata dai competenti uffici;

UDITA la relazione al Consiglio del Prof. Silvio Traversa sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

  1. L'Autorità rilascia, ai sensi dell'art. 6, comma 22, D.P.R. n.318/97, l'autorizzazione provvisoria alla TELECOM ITALIA SpA, con sede legale in via Bertola 34, 10122 Torino, per la fornitura di servizi all'ingrosso ("wholesale") di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull'applicazione della tecnologia ADSL, agli operatori di telecomunicazioni, muniti di licenza individuale e/o autorizzazione generale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 318/97.
  2. L'autorizzazione provvisoria riguarda le aree indicate nel piano di sviluppo per gli anni 1999 (25 città con 350 centrali interessate) e 2000 (47 località con 50 centrali interessate), conformemente a quanto comunicato da Telecom Italia, in data 3 dicembre 1999, con la nota citata in premessa.
  3. L'autorizzazione è subordinata agli obblighi e vincoli previsti dalla normativa vigente, da quelli indicati nella domanda e nella documentazione integrativa citata in premessa nonché al rispetto delle seguenti condizioni:
    1. nelle offerte agli operatori di telecomunicazioni, muniti di idoneo provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 318/97, deve essere espressamente indicata la natura provvisoria del presente provvedimento;
    2. in ottemperanza al principio di parità di trattamento, l'offerta dei citati servizi all'ingrosso ("wholesale") deve essere trasparente e non discriminatoria, con riferimento alle modalità e ai tempi di fornitura, rispetto a quanto offerto da Telecom Italia alle società controllanti, controllate, collegate e alle proprie divisioni operative e tale da consentire agli operatori di telecomunicazioni, muniti di idoneo provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 318/97, di fornire tempestivamente un servizio di qualità equivalente, a condizioni concorrenziali sul mercato finale. A tal fine, nell'offerta al pubblico ("retail") di servizi di accesso veloce ad Internet basati sulla tecnologia ADSL da parte delle proprie controllate, collegate e/o divisioni, Telecom Italia dovrà prevedere condizioni trasparenti e non discriminatorie tali da non violare detti principi;
    3. Telecom Italia, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, dovrà fornire all'Autorità i seguenti dati:
      1. contabilità separata dei servizi oggetto della presente autorizzazione offerti alle società controllanti, controllate, collegate e alle proprie divisioni operative, nonché evidenza dei criteri di determinazione delle relative condizioni economiche, disaggregate per componenti;
      2. indicazione del numero e del costo dei circuiti diretti numerici necessari per poter usufruire dell'offerta ADSL, nonché delle relative modalità di fornitura;
      3. condizioni generali di Service Level Agreement (SLA) che, tra l'altro, comprendano:
        1. processi e modalità di fornitura del servizio ("provisioning"), con particolare riferimento ai tempi di comunicazione della utilizzabilità di collegamenti ADSL e di messa a disposizione degli stessi da parte di Telecom Italia e relative penali in caso di ritardo;
        2. modalità e costi di risoluzione dei casi di non immediata attivabilità e modalità e tempi di comunicazione delle motivazioni nei casi di non attivabilità;
        3. procedure e tempistiche per la segnalazione e la riparazione dei guasti;
        4. livelli massimi di interferenza, in particolare quelli determinati dalla presenza di altre linee ADSL ed eventuali modalità e tempistiche di attenuazione delle interferenze stesse;
      4. definizione della qualità minima resa disponibile da Telecom Italia, sia a livello complessivo sia a livello di ciascun elemento della rete;
      5. compatibilità degli apparati ADSL a standards internazionali (ETSI/ITU) e relative specifiche tecniche;
      6. indicazione degli apparati di terminazione di rete, disponibili sul mercato compatibili con il servizio;
      7. compatibilità delle interfacce degli apparati ATM e relative specifiche tecniche, nonché delle interfacce dei sistemi di gestione di rete;
      8. indicazione della configurazione del Multiplex ADSL e dei relativi collegamenti (instradamento virtuale e canale virtuale, "Virtual Path e Virtual Channel"), e dei parametri prestazionali;
  4. Telecom Italia è tenuta a comunicare all'Autorità ed ai soggetti interessati eventuali variazioni alle condizioni di fornitura di servizi in tecnologia ADSL di cui al presente provvedimento, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di commercializzazione delle stesse.
  5. Telecom Italia, in coerenza con quanto disposto al punto III, 2), del presente provvedimento, dovrà fornire copia del contratto di servizio che disciplina le condizioni di fornitura del servizio all'ingrosso ("wholesale") di accesso ad Internet, oggetto della presente autorizzazione, fra Telecom Italia e società controllanti, controllate, collegate e/o proprie divisioni operative, entro 30 giorni dalla sua conclusione. L'eventuale offerta economica al pubblico ("retail") comprensiva di una descrizione dettagliata dei costi, con evidenziazione, tra l'altro, dei costi di commercializzazione e di quelli di gestione del cliente, deve essere previamente comunicata all'Autorità, la quale è tenuta a verificarla ai sensi del D.P.R. 318/97. In tale sede l'Autorità potrà modificare le condizioni relative alla fornitura di servizi all'ingrosso oggetto del presente provvedimento.
  6. Telecom Italia si impegna a versare i contributi relativi all'istruttoria e all'attività di controllo e verifica allorché saranno stabilite le condizioni definitive, di cui all'art. 6 comma 22, D.P.R. 318/97 citato nelle premesse.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 21 dicembre 1999

Il Commissario relatore Il Presidente
Silvio Traversa Enzo Cheli
Il segretario degli Organi collegiali
Mario Belati