Art. 1 (Banda larga)
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e
nel rispetto dell’articolo 4, comma 3, lettera h), del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree
sottoutilizzate necessari per facilitare l’adeguamento delle reti di
comunicazione elettronica pubbliche e private all’evoluzione tecnologica e
alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del
Paese. Nell’individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo
procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del
territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l’approvazione
nel programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici,
comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si
provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a
valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. In ogni
caso è fatta salva la ripartizione dell’85 per cento delle risorse alle
regioni del Mezzogiorno.
2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1
nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante modalità di finanza di
progetto ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Nell’ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte deve
essere indicata come prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni
tecniche e di assetto imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un
sistema di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei princìpi e delle
norme comunitarie.
3. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi
che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell’uso
dello spettro radio al fine di favorire l’accesso radio a larghissima banda e
la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il
sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e
collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello
Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai
sistemi avanzati di comunicazione.
4. È attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei
progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipulazione di
accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo
economico, nell’esercizio della sua funzione di coordinamento, si avvale del
parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è rilasciato
avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma 2 e degli
articoli 4 e 13 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259.
5. All’articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di
scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere
ridotta previo accordo con l’ente proprietario della strada».
6. All’articolo 231, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal
seguente: «In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano
le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni».
7. Le disposizioni dell’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, si applicano anche alle innovazioni condominiali relative ai
lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica.
Art 3. (Chiarezza dei testi normativi)
1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima
dell’articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Chiarezza dei testi normativi). – 1. Il Governo,
nell’ambito delle proprie competenze, provvede a che:
a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme
vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite,
modificate, abrogate o derogate;
b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative,
nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica
amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma
sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le
disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si
rinvia, che esse intendono richiamare.
2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi
normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non
possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede
all’aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e
procedure previsti nell’articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo
aggiornato, le opportune evidenziazioni.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e
coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle
materie oggetto di riordino, mediante l’adozione di codici e di testi unici,
siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni
contenute nei corrispondenti codici e testi unici».
Art. 24. (Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola
superiore della pubblica amministrazione)
1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della
formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico,
dell’aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni
delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai
cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi
dell’azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche
amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i
princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto
normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione,
anche sulla base di un confronto con le regioni e gli enti locali interessati a
salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi già presenti sul
territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli
occupazionali, del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola
superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli
organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al
fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione
e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica
amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;
b) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al
presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai
sensi della lettera a);
c) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti
nel settore della formazione e dell’innovazione tecnologica;
d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla
riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal
presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali previste dalla legislazione vigente.
Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di
documenti in forma cartacea)
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il
progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le
amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana
atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri
bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità
previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono
altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante
utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici
obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni
di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti
di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º
gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di
pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli
enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a
scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al
presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai
sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22
luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28
settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data
di entrata in vigore della presente legge.
7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale della Unione
europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi
effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100
del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art 33. (Delega al Governo per la modifica del
codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82)
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e
criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti
legislativi volti a modificare il codice dell’amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi specifici:
a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l’erogazione dei
servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le
pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;
b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi
conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per
l’incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di
innovazione;
c) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi
derivati dall’inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di
introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle
amministrazioni inadempienti;
d) prevedere l’affidamento temporaneo delle funzioni di cui
all’articolo 17 del codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione
del centro di competenza;
e) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di
semplificarne l’adozione e l’uso da parte della pubblica amministrazione,
dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferiori
agli attuali;
f) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni
informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e
dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche
tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le
amministrazioni inadempienti;
g) individuare modalità di verifica dell’attuazione
dell’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle
ulteriori funzioni di cui all’articolo 16 del codice con l’introduzione di
forme di monitoraggio che includano valutazioni sull’impatto tecnologico,
nonché sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo
l’affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;
h) disporre l’implementazione del riuso dei programmi informatici di
cui all’articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi
sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità
ed intersettorialità;
i) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di
progetto strumento per l’accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati
pubblici e per l’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni
centrali, regionali e locali;
l) indicare modalità di predisposizione di progetti di
investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa
dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e
delle economie che ne derivano;
m) prevedere l’obbligo dell’utilizzo delle procedure e delle reti
informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi
livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici
servizi;
n) prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, introducendo
sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
o) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente
partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;
p) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001
eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le
modalità telematiche, consolidando inoltre i procedimenti informatici già
implementati, anche in collaborazione con soggetti privati;
q) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la
sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle
pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema pubblico di connettività.
2. All’attuazione della delega di cui al presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 34. (Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche
amministrazioni e utenti)
1. Al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà
di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata
atte alla trasmissione di documentazione ufficiale»;
b) all’articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i
seguenti:
«2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già
dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del
loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa
rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le
amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al
pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i
servizi disponibili.
2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche
che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dai processi
automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di
appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino
dell’avanzamento delle pratiche».
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti,
anche informatici, già disciplinati da norme speciali.
3. Dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 35. (Diffusione delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento recante modifiche
al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, anche al fine di garantire l’interoperabilità del sistema
di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.
2. All’articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino
data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità
del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi
sistemi internazionali»;
b) al comma 6:
1) la parola: «unicamente» è soppressa;
2) dopo le parole: «decreto legislativo n. 82 del 2005,» sono inserite le
seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e
l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con
analoghi sistemi internazionali,».
Art. 36. (VOIP e Sistema pubblico di connettività)
1. Al fine di consentire l’attuazione di quanto previsto all’articolo 78,
comma 2-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede alla
realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi «Voce
tramite protocollo internet» (VOIP) per il triennio 2009-2011, in
conformità all’articolo 83 del medesimo codice.
2. All’attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse
disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto «Lotta agli sprechi»
dal decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non
ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché
utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di
connettività di cui al decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie
27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29
dicembre 2004.
3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività
disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
presso le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel
rispetto dei princìpi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione predispone, d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un programma biennale atto ad
assicurare, entro il 31 dicembre 2010, l’adesione di tutte le citate
amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di
cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità
delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la
qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a
cittadini e a imprese, nonché di aumentare l’efficacia e l’efficienza
dell’amministrazione pubblica.
4. All’attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo
sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate,
di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società
dell’informazione, e non ancora programmate.
5. All’articolo 2 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le
pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a
condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti,
anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative».
Art. 37. (Carta nazionale dei servizi)
1. All’articolo 66 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«8-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e
le altre carte ettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai
titolari di carta di identità elettronica».
2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo
2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, comma 3, al primo periodo, le parole: «e accerta che
il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d’identità
elettronica» e, al secondo periodo, le parole: «e se il soggetto richiedente
non risulta titolare di una carta d’identità elettronica» sono soppresse;
b) all’articolo 8, il comma 5 è abrogato.
3. All’articolo 64, comma 3, del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’ultimo
periodo è soppresso.
Art. 66. (Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico
redatto dal notaio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri
direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di
ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e
telematiche per la redazione dell’atto pubblico, l’autenticazione di
scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei
documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati
degli atti notarili.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa
comunitaria, e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al
comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre
disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e successivamente
trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle
Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la
scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.
4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al
presente articolo possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed
integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.
5. Nell’attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche,
assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento
della funzione notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale
contenute nel codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante
propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di
trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell’atto, fatti salvi i
diritti dei terzi.
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