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 Fonti normative e documenti

Il disegno di legge sul commercio elettronico
Approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 luglio 2000
19.07.2000

Articolo 1 - Agevolazioni per il commercio elettronico e il collegamento telematico

1. Per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito d'imposta, non rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine massimo di cinque anni dalla ricezione del provvedimento di concessione.

2. Al fine di introdurre innovazioni nelle metodologie operative, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie con riferimento a filiere produttive del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, estensibile ad altri settori di particolare rilevanza per lo sviluppo competitivo del Paese, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione dei contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.

3. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi dei commi 1 e 2 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicati i soggetti destinatari degli interventi, con priorità verso forme associative tra imprese, mirando a favorire iniziative comuni delle stesse in relazione a particolari territori, filiere produttive e settori merceologici nonché le spese ammissibili, le misure delle agevolazioni, le modalità e i tempi della loro concessione ed erogazione.

4. E' conferita al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, di cui lire 80 miliardi per le finalità di cui al comma 1 e lire 30 miliardi per le finalità di cui al comma 2, del presente articolo. Sulle predette somme gravano gli oneri per le azioni di monitoraggio e di stimolo del mercato nell'ambito delle attività degli osservatori permanenti sul commercio elettronico e sul settore tessile-abbigliamento-calzature nel limite di lire 2 miliardi per ciascuno dei medesimi anni.

5. Per la gestione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, nonché di controllo e regolazione contabile del credito d'imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 110 miliardi annue per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 2 - Norme per la promozione della conoscenza informatica

1. E' istituito un Fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 55 miliardi per l'anno 2000, e in lire 125 miliardi per l'anno 2001, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche, in attuazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione Bancaria Italiana relativa al programma denominato "PC per gli studenti".

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno stabilite le modalità di istituzione e funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 1. Le eventuali disponibilità del Fondo non utilizzate negli anni 2000 e 2001 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 55 miliardi per l'anno 2000 e lire 125 miliardi per l'anno 2001, si provvede quanto a lire 20 miliardi per l'anno 2000 e lire 25 miliardi per l'anno 2001, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 2000 e lire 15 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e quanto a lire 35 miliardi per l'anno 2000 e lire 100 miliardi per l'anno 2001 con utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dall'attuazione del programma di cui al comma 1.