Il disegno di legge sul
commercio elettronico
Approvato dal Consiglio dei Ministri il 14
luglio 2000
19.07.2000
Articolo 1 - Agevolazioni per
il commercio elettronico e il collegamento telematico
1. Per lo sviluppo delle attività
di commercio elettronico, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla
disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito d'imposta,
non rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o
più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, entro il termine massimo di cinque anni dalla ricezione
del provvedimento di concessione.
2. Al fine di introdurre innovazioni
nelle metodologie operative, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie con
riferimento a filiere produttive del settore tessile, abbigliamento e
calzaturiero, estensibile ad altri settori di particolare rilevanza per lo
sviluppo competitivo del Paese, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione dei contributi in
conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
3. Alla selezione delle iniziative
finanziabili ai sensi dei commi 1 e 2 si provvede tramite bandi pubblici, nei
quali sono indicati i soggetti destinatari degli interventi, con priorità verso
forme associative tra imprese, mirando a favorire iniziative comuni delle stesse
in relazione a particolari territori, filiere produttive e settori merceologici
nonché le spese ammissibili, le misure delle agevolazioni, le modalità e i
tempi della loro concessione ed erogazione.
4. E' conferita al fondo di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,la somma di lire 110
miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, di cui lire 80 miliardi per
le finalità di cui al comma 1 e lire 30 miliardi per le finalità di cui al
comma 2, del presente articolo. Sulle predette somme gravano gli oneri per le
azioni di monitoraggio e di stimolo del mercato nell'ambito delle attività
degli osservatori permanenti sul commercio elettronico e sul settore
tessile-abbigliamento-calzature nel limite di lire 2 miliardi per ciascuno dei
medesimi anni.
5. Per la gestione degli interventi
di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti
pubblici ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono
posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono.
6. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con i
Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, nonché di
controllo e regolazione contabile del credito d'imposta concesso a ciascun
soggetto beneficiario.
7. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 110 miliardi annue per
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Articolo 2 - Norme per la
promozione della conoscenza informatica
1. E' istituito un Fondo di
garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 55 miliardi per l'anno 2000, e
in lire 125 miliardi per l'anno 2001, destinato alla copertura dei rischi sui
crediti erogati dalle banche, in attuazione della convenzione tra la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e l'Associazione Bancaria Italiana relativa al
programma denominato "PC per gli studenti".
2. Con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno stabilite le
modalità di istituzione e funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma
1. Le eventuali disponibilità del Fondo non utilizzate negli anni 2000 e 2001
sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo.
3. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 1, pari a lire 55 miliardi per l'anno 2000 e lire 125
miliardi per l'anno 2001, si provvede quanto a lire 20 miliardi per l'anno 2000
e lire 25 miliardi per l'anno 2001, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per
ciascuno degli anni 2000 e 2001 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero,
quanto a lire 10 miliardi per l'anno 2000 e lire 15 miliardi per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e quanto a lire 35
miliardi per l'anno 2000 e lire 100 miliardi per l'anno 2001 con utilizzo delle
maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dall'attuazione del
programma di cui al comma 1.