Nota. Il testo che segue è la bozza del 22 settembre 2006. Al 27 febbraio 2007
il testo presentato non è ancora disponibile sul sito della Camera dei Deputati
Disegno di legge in materia di efficienza delle
amministrazioni pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini
e per le imprese
Titolo I
Misure volte alla riorganizzazione dell’azione
amministrativa, alla riduzione ed alla certezza dei tempi dei procedimenti e
relative forme di tutela
Art. 1
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di
conclusione del procedimento)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) L’articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Conclusione del procedimento).
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una
istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni
hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento
espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i
procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli
enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono
individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono
concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti
pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di
propria competenza.
4. Con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente,
tenendo conto della sostenibilità dei termini, sotto il profilo dell’organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della
particolare complessità del procedimento, sono individuati i termini superiori
a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni
normative, le Autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità
ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva
competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono
dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il
procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere sospesi, per una sola volta, per
l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o
qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa
o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2".
b) Dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:
"Art. 2- bis (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione
nella conclusione del procedimento).
1. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento
del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa
del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza
del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.
2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al
comma 1, le pubbliche amministrazioni corrispondono ai soggetti istanti, a
titolo sanzionatorio del mero ritardo, una somma di denaro in misura fissa ed
eventualmente progressiva, nei casi di inosservanza dei termini di conclusione
dei procedimenti amministrativi.
3. Con regolamento, adottato su proposta del Presidente del
consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabiliti la misura ed il termine di corresponsione della somma di cui al comma
2. Il regolamento stabilisce, altresì, per le amministrazioni statali e gli
enti pubblici nazionali le modalità di pagamento. Le Regioni, le Province ed i
Comuni determinano, per i procedimenti di propria competenza, le modalità di
pagamento. Il giudice, in sede di liquidazione del risarcimento del danno ai
sensi del comma 1, decurta l’importo di quanto eventualmente conseguito dal
danneggiato ai sensi del comma 2.
4. Le controversie relative all’applicazione del presente
articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si
prescrive in cinque anni; il diritto di cui al comma 2 si prescrive in un anno.
In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all’articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del
pagamento, che va comunicato entro quindici giorni dall’amministrazione
gravata del relativo onere economico".
"Art. 2- ter (Elenco della documentazione necessaria,
moduli e formulari).
1. Le pubbliche amministrazioni definiscono e rendono
disponibili, anche attraverso gli uffici per le relazioni con il pubblico l’elenco
della documentazione da presentare unitamente all’istanza ai fini dell’adozione
del provvedimento amministrativo richiesto, nonché dei casi in cui opera il
silenzio assenso e la dichiarazione di inizio d’attività nei procedimenti di
propria competenza.
2. Le pubbliche amministrazioni definiscono e rendono
disponibili anche per via telematica i moduli ed i formulari validi ad ogni
effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.
3. Le pubbliche amministrazioni non possono chiedere
ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli indicati nei moduli, nei
formulari e negli elenchi, se non con atto motivato, il quale determina la
sospensione del termine per la conclusione del procedimento alle condizioni di
cui all’articolo 2, comma 7".
c) All’articolo 10-bis la parola "interrompe" è
sostituita dalla seguente: "sospende" e le parole: "iniziano
nuovamente" sono sostituite dalla seguente: "riprendono".
d) All’articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: "sarà reso" sono
inserite le seguenti: "che comunque non può superare i quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta".
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o
senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in
facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’emissione
del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’emissione
del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del
procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni
derivanti dalla mancata emissione dei pareri di cui al presente comma".
3) Al comma 4 le parole: "il termine di cui al comma 1
può essere interrotto" sono sostituite dalle seguenti: "i termini di
cui al comma 1 possono essere interrotti".
4) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I pareri
di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici".
5) Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6- bis.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.".
e) All’articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, il responsabile del
procedimento provvede comunque all’adozione del provvedimento. Salvo il caso
di omessa richiesta della valutazione, il responsabile del procedimento non può
essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma".
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2- bis. Nei
casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l’adozione di un provvedimento l’acquisizione
di valutazioni tecniche, il termine di cui all’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5,
è sospeso fino all’acquisizione della valutazione, comunque, salvo che per i
casi di cui al comma 2, non oltre i termini massimi di cui al comma 1".
f) L’articolo 22, comma 2, è abrogato.
g) All’articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, ultimo periodo, le parole: "così come
definite dai principi stabiliti dalla presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "così come definite dai principi indicati al comma 3".
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
"3. Costituiscono principi generali dell’ordinamento o
rientrano tra le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere l) ed
m) della Costituzione, le disposizioni che attengono agli obblighi per la
pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al
procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine
prefissato con un provvedimento espresso e di assicurare l’accesso alla
documentazione amministrativa, nonché quelle relative agli effetti dell’inosservanza
del termine finale, ivi compresi il silenzio assenso e il riconoscimento al
privato di un ristoro per il pregiudizio derivante dal ritardo dell’amministrazione
nel provvedere.
4. Le Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i
procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie
inferiori a quelle assicurate ai privati dai principi generali elencati al comma
3, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela".
2. I Servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali e i
corrispondenti uffici o organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti, anche
avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, a misurare i tempi medi di
conclusione dei procedimenti, nonché a predisporre un apposito rapporto
annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono
conclusi nei termini previsti. Il rapporto, corredato da un piano di riduzione
dei tempi, è presentato ogni anno, entro il 15 febbraio dell’anno successivo,
alla Presidenza del consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del
rapporto si provvede, anche su impulso di quest’ultima, al conseguente
adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui
all’articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, come modificati
dalla presente legge.
3. In sede di prima applicazione, i decreti del Presidente
del consiglio dei ministri, e gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a
novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a
decorrere dalla scadenza del predetto termine di cui al presente comma.
Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini di conclusione dei
procedimenti non superiori a novanta giorni. La disposizione di cui al comma 2
dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
come sostituito dal comma 1, del presente articolo, si applica dallo scadere del
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il regolamento previsto dall’articolo 2-bis, comma 3,
della legge n. 241 del 1990, come introdotto dalla presente legge, è emanato
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo articolo.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento,
le Regioni, le Province ed i Comuni adottano gli atti finalizzati agli
adempimenti previsti nell’articolo 2-bis, comma 3, della legge 241 del 1990,
come introdotto dalla presente legge. Decorsi i termini, in caso di mancata
adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al predetto
articolo è liquidata dal giudice secondo equità.
5. Le pubbliche amministrazioni statali e gli enti pubblici
nazionali danno attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 2- ter della
legge 241 del 1990, come modificata dal presente articolo, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
(Riduzione dei tempi di approvazione del programma statistico
nazionale)
1. All’articolo 6- bis, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, sono aggiunte, in fine, prima del punto, le seguenti
parole: ", il quale esprime il proprio parere entro il termine di sessanta
giorni. Si applica al riguardo quanto previsto dall’articolo 154, comma 5, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".
Art. 3
(Misure per l’attuazione del protocollo informatico)
1. I responsabili per i sistemi informativi automatizzati,
individuati ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e successive modificazioni, riferiscono al Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il 31 marzo 2007, circa l’attuazione
delle disposizioni sulla gestione del protocollo informatico di cui all’articolo
50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, e successive modificazioni.
2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al
comma 1, il Ministro nomina il responsabile per i sistemi informativi
automatizzati di ciascuna amministrazione statale commissario ad acta per l’attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulla gestione del protocollo
informatico. Entro centottanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta
riferisce al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione circa l’effettivo avvio ed il corretto funzionamento del
sistema di gestione del protocollo informatico.
3. Il Governo promuove, attraverso la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, intese ed accordi con le regioni e le autonomie locali
per favorire la generale adozione da parte di queste del protocollo informatico.
Art. 4
(Riorganizzazione sperimentale dei processi di servizio in
deroga alla normativa vigente)
1.Al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui
cittadini e sulle imprese e di raggiungere gli obiettivi di cui agli articoli 12
e 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è
consentita, in via sperimentale, per un periodo di due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui ai commi 2 e 3,
la riprogettazione e riorganizzazione dei processi di servizio in deroga alla
vigente normativa statale, fatti salvi le disposizioni della Costituzione, i
principi comunitari, le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi
imposti dall’ordinamento comunitario, i principi fondamentali dell’ordinamento
in materia di diritti civili, le disposizioni in materia di difesa e sicurezza
nazionale, ordine e sicurezza pubblica, immigrazione e consultazione elettorale,
nonchè i principi fondamentali dell’azione amministrativa.
2. Le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali,
comunicano i progetti di sperimentazione per i quali intendono avvalersi della
deroga di cui al precedente comma. Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, sentite le amministrazioni competenti per
settore, valuta i progetti, avvalendosi del contingente di esperti di cui al
secondo comma dell’articolo 11 della legge 6 luglio 2002, n. 137, entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. In caso di valutazione positiva, con regolamento di
delegificazione, adottato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri interessati, è autorizzata la sperimentazione in
deroga. Il decreto di cui al presente comma indica il termine di efficacia della
sperimentazione, non superiore a ventiquattro mesi, e contiene l’elencazione
tassativa delle norme di cui è consentita la deroga temporanea.
4. Gli Uffici della Presidenza del consiglio dei ministri -
Dipartimento per la funzione pubblica e Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie, in collaborazione con le amministrazioni interessate, effettuano il
monitoraggio sull’attuazione dei progetti di sperimentazione in deroga alle
norme vigenti, verificano i risultati conseguiti, promuovono la condivisione di
questi tra tutte le amministrazioni pubbliche mediante il trasferimento delle
soluzioni tecniche ed organizzative.
5. Il Governo valuta le iniziative di modifica della
normativa vigente conseguenti agli esiti delle sperimentazioni, sentito il
Comitato interministeriale di cui all’articolo 1 del decreto legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Nell’esercizio delle competenze di cui ai commi che
precedono, aventi ad oggetto i progetti di sperimentazione delle pubbliche
amministrazioni regionali e locali, il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione opera in raccordo con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali.
Art. 5
(Pubblicità dei procedimenti e degli adempimenti
amministrativi)
1. Al comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo la lettera g), è aggiunta
la seguente:
"h) i casi in cui è applicabile il silenzio assenso e
la dichiarazione di inizio di attività nei procedimenti di propria
competenza".
Art. 6
(Ambito applicativo di alcune disposizioni della legge 7
agosto 1990, n. 241)
1. All’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, dopo il comma 5- bis è aggiunto il seguente:
"5- ter. Nel caso in cui il procedimento amministrativo
o il progetto dedotti nella conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e
14-bis implichi adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di pubblici
servizi, gli stessi partecipano alla conferenza secondo le disposizioni del
presente capo, senza diritto di voto".
2. Dopo l’articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"29- bis. (Disciplina per i gestori di servizi di
pubblica utilità).
1. I gestori pubblici o privati dei servizi di pubblica
utilità di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
applicano al rapporto di utenza, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge.
2. Con provvedimenti delle rispettive autorità di
regolazione, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore
del presente articolo, sono determinate le concrete modalità applicative delle
disposizioni di cui al comma 1.
3. In caso di mancata osservanza, da parte dei gestori
pubblici o privati di servizi di pubblica utilità di cui all’articolo 2,
comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle disposizioni di cui al
comma 1 ovvero degli standard di qualità e quantità predeterminati e
pubblicati anche attraverso carte dei servizi, nella misura e secondo le
modalità stabilite con provvedimenti delle rispettive autorità di regolazione,
da adottarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente
articolo, deve essere assicurata la corresponsione agli utenti interessati di un
indennizzo automatico e forfetario, eventualmente anche a mezzo di forme di
autotutela negoziale.
4. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da
emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente
articolo, sono individuati gli altri servizi di interesse generale soggetti all’applicazione
degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge, nonché i soggetti
competenti all’attuazione dei commi 2 e 3".
3. L’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
si applica anche all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.
4. All’articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995,
n. 481, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: "e
sono proposti davanti al tribunale amministrativo regionale ove ha sede l’autorità".
Art. 7
(Responsabilità dirigenziale)
1. All’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1- bis. Ferme restando le disposizioni contrattuali
relative al trattamento economico accessorio, al dirigente può non essere
attribuito, in tutto o in parte, in relazione al grado di responsabilità e
tenuto conto degli eventuali inadempimenti del responsabile del procedimento,
nonché della gravità dei casi, valutata con i sistemi e le garanzie di cui all’articolo
5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il trattamento economico
accessorio nel caso in cui, per i procedimenti amministrativi che ricadono nella
competenza dell’ufficio da lui diretto, si verifichi:
a. grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere
entro i termini fissati per ciascun procedimento;
b. grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di
predisporre, aggiornare e rendere noto agli interessati l’elenco di cui all’articolo
2- ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
c. grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di non
esigere dal privato la presentazione di documenti per i quali la normativa
vigente prevede il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazione, di
atto di notorietà, nonché l’acquisizione diretta di cui all’articolo 18,
comma 2, della legge 241 del 1990, e successive modificazioni.
Art. 8
(Disposizioni in materia di tutela amministrativa e di
normazione regolamentare e delegata)
1. All’articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) alla fine del primo comma, è aggiunto il seguente
periodo: "Copia della relazione istruttoria nonché delle eventuali
controdeduzioni delle altre amministrazioni è trasmessa, contestualmente, anche
alle parti.";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Trascorso il detto termine, il ricorrente può depositare direttamente
copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.".
2. All’articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, dopo il
secondo periodo, è inserito il seguente: "Se ritiene che l’affare non
possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di una questione di
legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l’espressione
del parere e, riferendo i termini ed i motivi della questione, ordina alla
Segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo
1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati.".
3. All’articolo 14, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I ricorsi
diretti ad ottenere l’esecuzione dei decreti di decisione resi nel regime di
alternatività ai sensi degli articoli 8 e 15 sono proposti al tribunale
amministrativo regionale competente per territorio ai sensi dell’articolo 37,
primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel termine di cui all’articolo
2953 del codice civile decorrente dalla data di emanazione del decreto.".
In sede di prima applicazione, l’azione è esperibile per l’esecuzione dei
decreti già emanati nel rispetto del termine di prescrizione.
4. All’articolo 26, secondo comma, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Trovano applicazione le forme di pubblicità di cui all’articolo
14, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, quando la sentenza di annullamento degli atti ivi
indicati è passata in giudicato.".
5. All’articolo 15, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n.
205, le parole "l’indicazione" sono sostituite dalle seguenti:
"la sottoscrizione".
6. Per l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Governo può avvalersi del Consiglio di
Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del regio decreto 26 giugno 1924,
n. 1054, e in tale caso non occorre acquisire il relativo parere previsto
dall'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché
dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tale fine è costituita
presso la Sezione per gli atti normativi una segreteria tecnica, composta da un
contingente di dieci unità, individuate nell'àmbito delle amministrazioni
pubbliche e obbligatoriamente poste in posizione di distacco, con oneri a carico
dell'amministrazione di appartenenza.
7. All’articolo 21- bis della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma è preceduto dal seguente:
"Salvi i casi di silenzio assenso o di silenzio rigetto,
il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, decorsi i termini stabiliti
dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
per la conclusione del procedimento amministrativo, può essere proposto, anche
senza necessità di diffida, all'amministrazione inadempiente, fintanto che
perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei medesimi
termini. E' fatta salva la possibilità di riproporre l'istanza di avvio del
procedimento ove ne ricorrano i presupposti".
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il giudice amministrativo può conoscere della
fondatezza dell’istanza. Con la sentenza di accoglimento totale o parziale del
ricorso, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere,
di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l’amministrazione
resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su
richiesta di parte, nomina un commissario che provvede in luogo della
stessa".
8. All’articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Nell’anagrafe è inserita menzione delle sentenze di condanna
emesse dalla Corte dei conti ai sensi degli articoli 53, comma 1, n. 5, e 248,
comma 5.".
Art. 9
(Misure per la digitalizzazione degli atti e dei documenti
nel processo amministrativo, contabile e tributario ed altre misure di
semplificazione delle notificazioni)
1. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, i tempi e le modalità della progressiva
digitalizzazione degli atti e dei documenti dei procedimenti giurisdizionali
amministrativo, contabile e tributario e del procedimento dinanzi alle sezioni
consultive del Consiglio di Stato sono stabiliti con uno o più decreti
adottati, sentiti gli ordini professionali interessati, rispettivamente, per la
giustizia amministrativa dal Presidente del Consiglio di Stato, per la giustizia
contabile dal Presidente della Corte dei conti e, per la giustizia tributaria,
acquisito il parere di cui all’articolo 24, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dal Ministro dell’economia e delle
finanze. I decreti, tenuto conto delle regole tecniche e dei formati di cui al
comma 4, dispongono una fase di sperimentazione parziale o totale, anche
limitata a singoli uffici giudiziari, e, all’esito della stessa, prevedono:
a. valutati i risultati della sperimentazione, nonché lo
stato dello sviluppo tecnologico, l’obbligo di depositare, anche o
esclusivamente, su supporto informatico oppure per via telematica, gli atti o i
documenti offerti in comunicazione dalle parti;
b. eventuali deroghe all’obbligo di produzione su supporto
informatico o in via telematica per determinate tipologie di procedimenti, atti,
documenti, nonché il numero di copie cartacee da produrre quando il deposito su
supporto informatico o in via telematica non escluda il deposito di atti o
documenti in forma cartacea.
2. I decreti di cui al comma 1 sono sottoposti al visto ed
alla registrazione della Corte dei conti e sono pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale, acquisendo efficacia dalla data della predetta pubblicazione.
3. Le magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e
tributaria curano il costante scambio di informazioni in ordine ai programmi di
digitalizzazione dei relativi procedimenti giurisdizionali e consultivi anche al
fine di favorire il riuso dei programmi informatici ai sensi dell’articolo 69
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per le riforme e le innovazione nella pubblica
amministrazione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, sono definiti le regole tecniche e i formati da utilizzare nell’ambito
dei procedimenti di cui al comma 1.
5. Gli avvocati e procuratori dello Stato possono eseguire la
notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, ai sensi della
legge 21 gennaio 1994, n. 53, previa autorizzazione dell’Avvocato generale
dello Stato o, su sua delega, dell’Avvocato Distrettuale preposto alla sede
alla quale è assegnato l’avvocato o procuratore dello Stato destinatario dell’autorizzazione.
6. L’Avvocatura Generale dello Stato e ciascuna Avvocatura
distrettuale dello Stato devono munirsi di un apposito registro cronologico
conforme al modello allegato al D.M. 27 maggio 1994, del Ministero della
Giustizia. La validità dei registri è subordinata alla previa numerazione e
vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente da parte dell’Avvocato
generale dello Stato, o da un avvocato dello Stato all’uopo delegato, ovvero
dell’Avvocato distrettuale dello Stato.
7. Ove gli atti notificati ai sensi del comma 5 siano esenti
da bollo, non si applica la disposizione di cui all’articolo 10, della legge
21 gennaio 1994, n. 53.
Titolo II
Misure finalizzate alla riduzione degli oneri per i cittadini
e per le imprese
Art. 10
(Misure in materia di certificazione di agibilità)
1. Il certificato di agibilità di cui all’articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, limitatamente all’esecuzione delle opere di edilizia privata,
è sostituito dalla dichiarazione di conformità degli edifici e degli impianti
negli stessi installati alla normativa vigente in materia di agibilità,
rilasciata dal direttore dei lavori sulla base della documentazione prevista
dall’articolo 25 del medesimo decreto.
Art. 11
(Disposizioni in materia di accertamenti medici per il
conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida
di ciclomotori)
1. All’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L’accertamento dei requisiti psico-fisici, tranne
per i casi stabiliti nei commi 2- bis e 4, è effettuato da medici iscritti in
un elenco istituito presso gli uffici del dipartimento dei trasporti terrestri.";
b) al comma 4, il primo periodo è così sostituito: "L’accertamento
dei requisiti psichici e fisici è effettuato da Commissioni mediche locali che
possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali,
presso ogni Azienda sanitaria locale, nei riguardi:";
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Avverso il
giudizio delle Commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta
giorni alla Regione competente, ovvero alla Provincia Autonoma di Trento o di
Bolzano."
2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro
novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalità attuative del comma 1 del presente articolo, è disciplinato il
periodo transitorio di prima applicazione e le modalità di controllo sull’osservanza
delle disposizioni, nonché conseguentemente sono adeguate le procedure per la
conferma di validità della patente di cui all’articolo 126 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Art. 12
(Modifiche degli articoli 2, 71 e 72 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
1. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo le parole "di pubblici
servizi" sono inserite le seguenti: ", di servizi bancari o
assicurativi".
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole "e ai privati"
sono sostituite dalle seguenti: "ed agli altri privati".
3. All’articolo 71, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: "ai privati che vi
consentono" sono sostituite dalle seguenti: "ai gestori di servizi
bancari o assicurativi ed agli altri privati che vi consentono".
4. L’articolo 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
"Articolo 72 (L). (Responsabilità dei controlli).
1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’art.
43 e dei controlli di cui all'articolo 71, le amministrazioni certificanti
individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volto a gestire,
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli
stessi da parte delle amministrazioni procedenti. Il responsabile di tale
ufficio, o un dipendente da questi nominato, è tenuto a dare immediata risposta
alle amministrazioni procedenti sulle modalità di accesso ai dati dell’amministrazione
certificante.
2. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1
predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull’attività e
sui risultati conseguiti. La relazione è trasmessa all’ufficio di controllo
interno anche ai fini della valutazione dei dirigenti.
3. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio
di cui al comma 1, individuano e rendono note, anche attraverso la pubblicazione
sul sito internet dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per
l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione
dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
4. La mancata risposta entro trenta giorni alle richieste di
controllo costituisce violazione dei doveri d'ufficio e costituisce in ogni caso
elemento negativo ai fini della valutazione del responsabile dell’ufficio di
cui al comma 1".
Art. 13
(Misure in materia di riconoscimento della personalità
giuridica)
1. La verifica dei requisiti e delle condizioni per l’acquisto
della personalità giuridica, di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, nonché per le
modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo, di cui ai commi 2 e 3
dell’articolo 2 del medesimo decreto, può essere effettuata dal notaio. La
prefettura provvede, sulla base dell’attestazione notarile, all’iscrizione
nel registro delle persone giuridiche.
2. Con decreto del Ministro dell’Interno sono individuati i
criteri e i parametri per la verifica dell’adeguatezza del patrimonio dell’ente
alla realizzazione dello scopo, prevista dal comma 3, dell’articolo 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 14
(Validità della carta d’identità e delega al Governo per
la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la carta d’identità
ha validità di dieci anni.
2. Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri,
emanato ai sensi dell’articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, si conforma alla disposizione di cui al
comma 1.
3. Il Governo è delegato a emanare, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’Interno, sentita la
Conferenza Stato-Città di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi, nonché uno o più regolamenti,
per la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica,
ivi compresa l’anagrafe degli italiani residenti all’estero, secondo i
principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a. riordino, coordinamento e semplificazione delle
disposizioni vigenti in materia anagrafica;
b. revisione delle procedure in funzione dell’utilizzo
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e nel rispetto dei
criteri dell’interoperabilità e della cooperazione applicativa;
c. delegificazione delle norme primarie di disciplina
puntuale dei procedimenti anagrafici;
d. riordino delle norme tecniche di garanzia della sicurezza
e della riservatezza dei dati personali;
e. semplificazione e riduzione degli adempimenti richiesti al
cittadino.
Art. 15
(Delega al Governo in materia di sanzioni amministrative
pecuniarie a carico dei gestori di servizi aeroportuali)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante modifiche al Codice della navigazione marittima ed aerea, in materia di
sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei gestori aeroportuali,
operatori aerei, manutentori aeronautici e prestatori di servizi al trasporto
aereo.
2. Il decreto di cui al comma 1 si conforma ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) definizione delle sanzioni da comminare ai gestori
aeroportuali ed ai prestatori di servizi al trasporto aereo a seguito di
violazioni dei compiti e degli obblighi di cui all’articolo 705 del Codice
della navigazione;
b) definizione delle sanzioni da comminare agli operatori
aerei ed ai manutentori aeronautici a seguito di violazioni di norme e
regolamenti concernenti i requisiti per il rilascio ed il mantenimento delle
relative certificazioni, ed agli esercenti per violazione delle disposizioni
vigenti in materia di assegnazione delle bande orarie;
c) coordinamento con le disposizioni di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 69 ed al decreto legislativo 15 marzo 2006, n.
151, e successive modificazioni e integrazioni;
d) quantificazione della sanzioni da un minimo di euro
2500,00 ad un massimo di euro 500.000,00;
e) attribuzione della competenza alla comminazione delle
sanzioni, nei limiti di cui alla lettera c), all’Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile (ENAC), con attribuzione al medesimo ente dei relativi introiti e la
corrispondente riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato.
Art. 16
(Delega per la riforma del Codice della Strada)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a. coordinamento ed armonizzazione del nuovo codice della
strada con le altre norme di settore nazionali, comunitarie, derivanti da
accordi internazionali stipulati dall’Italia, nonché con le competenze
regionali e degli enti locali stabilite dalle leggi vigenti;
b. semplificazione delle procedure e della normativa tecnica
di settore, eliminando duplicazioni di competenze e procedendo alla
delegificazione delle norme del codice della strada suscettibili di frequenti
aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche od a
disposizioni comunitarie;
c. revisione e semplificazione dell’apparato sanzionatorio,
anche modificando l’entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza,
proporzionalità, non discriminazione in ambito europeo.
2. Il Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adotta, entro lo
stesso termine di cui al comma 1, le disposizioni correttive o integrative
necessarie per raccordare il regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice della strada alle modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui
al comma 1.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di cui al comma 1.
(22 settembre 2006)
L. 15.05
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di
pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa
al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la
trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di
tutela.
Art. 16.
1 . L'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il diritto di accesso è
escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre
1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di
cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del
presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme
che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta
all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e
di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne
regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi
contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da
esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti
all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo
generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia
sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1
sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A
tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti,
anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso
di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge
24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione,
specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio
della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni
internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e
dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di
determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il
personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico,
alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare
riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di
informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività
di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone
fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare
riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario,
industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i
relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione
collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del
relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e
giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale."
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