Progetto di legge S. 1188
d'iniziativa del senatore Fiorello Cortiana, presentato il 26 febbraio 2002
Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la
diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici
nella Pubblica Amministrazione
Onorevoli Colleghi,
Provate ad immaginare come sarà la casa di tutti i cittadini del mondo
(almeno della parte che se lo potrà permettere) fra - poniamo - 5 o 10 anni.
Ogni famiglia avrà il proprio computer collegato ad internet, rendendo
possibile un'era di comunicazione e di scambio di informazione come mai prima.
La nostra economia e il nostro sistema di vivere sociale si sta profondamente
modificando per questi motivi: si pensi solo alla nascita della cosiddetta New
Economy.
Ebbene. Dalle attuali indicazioni di mercato è legittimo ritenere che quasi
tutti questi computer funzioneranno con lo stesso sistema operativo (Windows o
qualche successore) di proprietà di una sola azienda, tra l'altro non europea.
Di questo sistema operativo non sarà possibile sapere esattamente cosa farà e
come (per mancata messa a disposizione del codice sorgente). Attualmente è
esattamente così.
Questo è il punto di partenza per capire l'importanza di una futura
diffusione di uno o più sistemi operativi liberi, cioè la cui proprietà non
sia di una singola azienda ma governata da una licenza d'uso che ne garantisca
la possibilità del libero utilizzo, scambio, studio e modificabilità (GPL=
General Public Licence).
Questa alternativa è già esistente da alcuni anni e la punta più avanzata è
rappresentata dal sistema operativo Linux e dalle applicazione che girano su di
esso. Non ci riferiamo ad un sistema di quella o quest'altra azienda, ci
riferiamo ad un sistema operativo efficace e molto più sicuro dei sistemi
proprietari, costruito da una comunità globale di programmatori, intorno al
quale comincia a svilupparsi una nuova economia. Il software proprietario è
prodotto con un codice sorgente ignoto agli utenti, con la conseguenza che non
è permesso sapere esattamente cosa faccia (ad esempio non vi è certezza che
non abbia una funzione che invii informazioni sull'utente verso qualcun altro,
ipotesi già verificata su alcuni software proprietari).
Se tutto ciò può essere inquietante per l'utente casalingo e fa pensare a
possibili futuri scenari orwelliani di controllo sulle nostre vite, è
addirittura essenziale per la Pubblica Amministrazione che ha il dovere di
difendere la sicurezza e la riservatezza dei propri dati. Al contrario computers
con dati essenziali di ministeri, polizia, banche, anagrafi ecc. girano
tranquillamente con sistemi operativi proprietari.
L'assunzione di questo sistema operativo, più economico, più efficace, più
sicuro nell'ambito della Pubblica Amministrazione non è una scelta
amministrativa, ma una scelta eminentemente politica, capace di modificare la
dinamica dello sviluppo del nostro Paese.
Infine è estremamente interessante osservare come il software libero sia una
delle più imponenti opere di ingegno (30 Megabyte di codice sorgente!) mai
prodotte: un sistema operativo e software collegato interamente prodotto da
migliaia di programmatori volontari in rete al servizio di un grande progetto
ideale. E questo sforzo è in atto tuttora.
CAPO I- PRINCIPI GENERALI
Art. 1 (finalità della legge)
1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la
liberta' di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando
altresi' ogni barriera dovuta a diversita' di standard.
2. È favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali
programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui ai punti a), b), c),
e) dell'art.2 della presente legge, in considerazione delle sue positive
ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e la trasparenza del mercato,
sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e
di quello di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'art. 1,
comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di software libero.
3. Alla cessione di software libero non si applica quanto stabilito
dall'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, così come modificato
dalla legge 18 agosto 2000, n. 248.
Art. 2 (Definizioni)
Ai fini della presente legge si intende per:
a) licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un
programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all'utente, oltre
all'uso del programma medesimo: la possibilità di accedere al codice sorgente
completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere
copie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al
codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed il
codice sorgente modificato. Una licenza di software libero non puo' impedire che
chiunque riceva una copia del programma per elaboratore possa usufruire degli
stessi diritti e possibilita' di chi fornisce la copia.
b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con
una licenza di software libero come definita nell'articolo 2, comma 1 del
presente testo di legge.
c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per
elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile
all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.
d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza
d'uso che non soddisfi i requisiti descritti nell'articolo 2 comma 1 della
presente legge.
e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di dati
informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a
disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi
consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo e approfondito in
modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere
e/o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche
descritte nella documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun tipo
all'uso di tali formati di dati.
CAPO II PORTABILITA', ACCESSIBILITA' E SICUREZZA
Art. 3 (Diritto allo sviluppo portabile)
Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software
originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di salvataggio
di un altro software, anche proprietario.
Art. 4 (Documenti)
1. Chiunque, nell'ambito di una attività lecita, effettui la
pubblicizzazione di dati in formato elettronico è tenuto a garantirne
l'accesso, ricorrendo a standard di comunicazione aperti e a formati liberi.
2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba essere
garantita la pubblicità, nonché l'adempimento, mediante scambio di dati in
forma elettronica del diritto di accesso di cui all'art. 22 e successivi della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, agli Uffici della Pubblica Amministrazione si
applica quanto disposto al comma 1 del presente articolo e nel rispetto
dell'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Qualora si renda necessario, l'uso di formati non liberi, la Pubblica
Amministrazione è tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, attraverso il
responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, dettagliando i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi dati in
formati liberi. La Pubblica Amministrazione è tenuta a rendere disponibile,
anche una versione più vicina possibile agli stessi dati, in formato libero.
Art. 5 (Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)
1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l'ausilio di
mezzi elettronici, secondo la disciplina della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 o
di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa
comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto, in questa
attività, ad utilizzare programmi per elaboratore a sorgente aperto.
2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da
parte della Pubblica Amministrazione per il trattamento di dati personali e
sensibili secondo la legge legge n. 675 del 31 dicembre 1996 devono essere
conservati dalla Pubblica Amministrazione stessa per permetterne future
verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza.
3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei
vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante
l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendersi
all'interessato ai sensi dell'Art. 10 comma 1 della Legge 31 dicembre 1996, n.
675.
CAPO III - SOFTWARE LIBERO
Art. 6 (Obblighi per la pubblica amministrazione)
1. La Pubblica Amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria
attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detenga il codice
sorgente.
2La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore
elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti
alla categoria del software libero o, in alternativa, a codice sorgente aperto.
Qualora venga privilegiato software a codice sorgente aperto, il fornitore dove
necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la
modificabilita' del sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in
relazione anche alla opportunità per la Pubblica Amministrazione di poter
modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie
esigenze.
3. La Pubblica Amministrazione che intenda avvalersi di un software non libero,
deve motivare analiticamente la ragione della scelta.
4. Della eventuale maggior spesa, derivante da una scelta in senso contrario non
appropriata, risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui
all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
CAPO IV - PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO
Art. 7 (Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
1. Il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca Scientifica
elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero per
progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di
programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.
Art. 8 (Istruzione scolastica)
1. Il Ministero della Pubblica Istruzione è tenuto a recepire il contenuto
ed i principi della presente legge nell'ordinamento scolastico e nei programmi
didattici all'interno della progressiva informatizzazione della scuola. Gli
ordinamenti didattici nazionali riconoscono il particolare valore formativo del
software libero e lo privilegiano nell'insegnamento.
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9 (Regolamenti attuativi)
1. ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro 180
giorni dalla pubblicazione della presente legge il Governo, sentite le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative, è tenuto ad emanare i
regolamenti attuativi necessari.
2. ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro 180
giorni dalla pubblicazione della presente legge il Governo è tenuto ad emanare
un regolamento che definisca gli indirizzi per l'impiego ottimale del software
libero nella pubblica amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed
economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla
progressiva adozione di soluzioni di software libero, da parte delle
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non
economici nazionali. Le norme regolamentari non hanno impegni di spesa.
Art. 10 (Norma transitoria)
1. Entro anni tre dall'approvazione della presente legge gli enti della
Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture e i propri programmi di
formazione del personale secondo quanto previsto all'art. 6 della presente
legge.
2. Entro mesi dodici dall'approvazione della presente legge gli enti della
Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto
all'articolo 5.
3. Entro mesi sei dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica
Amministrazione adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto
all'articolo 4.
4. E' costituito un gruppo di lavoro interministeriale per monitorare
l'attuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla sua
approvazione.
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