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Disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 novembre 2003

Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet

 
Relazione

A distanza di, rispettivamente, oltre sette ed oltre cinque anni dall'entrata in vigore delle leggi 15 febbraio 1996, n. 66 e 3 agosto 1998, n. 269, con l'approvazione delle quali il legislatore aveva inteso infliggere un colpo decisivo al fenomeno della pornografia minorile e dello sfruttamento sessuale dei minori, continuano ad essere quanto mai frequenti i casi di coinvolgimento di minori in fatti di pedofilia e pornografia.
Il fenomeno, nei suoi molteplici aspetti, è stato oggetto di costante attenzione anche in ambito europeo da ultimo nella risoluzione dell'11 aprile 2000, con la quale il Parlamento Europeo chiedeva alla Commissione di intraprendere iniziative legislative e, in particolare, di presentare una proposta di decisione quadro che permettesse di contrastare validamente i fenomeni dello sfruttamento sessuale dei bambini e della pornografia infantile, in particolare mediante la previsione di incriminazioni e sanzioni comuni agli Stati membri.
Tale proposta di decisione quadro è stata presentata dalla Commissione al Consiglio dell'Unione Europea nel gennaio del 2001; terminata la fase di negoziazione di tale strumento, nel corso del Consiglio GAI del 14/15 ottobre 2002, è stato raggiunto un accordo politico in ordine alla decisione quadro, che verrà quindi approvata in una prossima sessione del Consiglio una volta sciolta l'unica riserva di esame parlamentare allo stato pendente formulata dalla Svezia.
La decisione quadro, pur non ancora formalmente adottata, sarà dunque, a breve, del tutto verosimilmente, pienamente vincolante per il nostro Paese, che sarà chiamato ad adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni in essa contenute.
In tale prospettiva, si è ritenuto di assumere sin d'ora un'iniziativa normativa volta ad adeguare la legislazione del nostro Paese alla decisione quadro. Mediante la stessa si intende anche ribadire con fermezza l'impegno già intensamente profuso nel corso dei lavori preparatori, che hanno visto in prima fila il nostro Paese negli sforzi volti alla adozione di uno strumento che fosse il più possibile efficace nel combattere, con assoluto rigore, fenomeni criminosi che integrano gravissime violazioni del diritto fondamentale di ogni minore ad una crescita, un'educazione ed uno sviluppo sereni ed armoniosi.
Le linee portanti della decisione quadro, recepite nel presente disegno di legge, sono le seguenti:
l'estensione della protezione accordata al minore sino al compimento del diciottesimo anno di età, sulla scorta della definizione di "bambino", dalla stessa adottata, quale "persona di età inferiore ai diciotto anni";
l'ampliamento della nozione di "pornografia infantile" e la ricomprensione, nell'ambito della stessa, del materiale pornografico che ritragga o rappresenti, oltre ad un minore reale, anche persone reali che sembrino essere minori, nonché realistiche immagini virtuali di minori, dandosi così una risposta, sul piano penale, anche al fenomeno della pornografia minorile che appaia tale per l'utilizzazione, nella produzione della stessa, di persone che sembrino minori ed al fenomeno della pornografia minorile virtuale;
l'individuazione di elementi costitutivi dei reati relativi allo sfruttamento sessuale dei bambini ed alla pornografia infantile comuni a tutti gli Stati membri;
la previsione di adeguate soglie sanzionatorie in relazione ai reati in questione;
la previsione della responsabilità delle persone giuridiche nelle ipotesi in cui i reati in considerazione siano commessi, a vantaggio delle medesime, da soggetti che agiscano in base ad un potere di rappresentanza, al potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica o all'esercizio del controllo su di essa;
la previsione di disposizioni comuni in materia di giurisdizione e di esercizio dell'azione penale;
l'individuazione di regole comuni agli Stati membri in materia di protezione ed assistenza delle vittime dei reati.

Il presente disegno di legge, partendo dalla considerazione che il nostro Paese si è già dotato, con le leggi numero 66 del 1996 e numero 269 del 1998, di un sistema moderno di contrasto del fenomeno, intende tuttavia fornire, da un canto, gli strumenti di completamento della legislazione nazionale necessari ad una coerente attuazione della decisione quadro e, d'altro canto, integrare la legislazione medesima laddove la stessa si sia rivelata insufficiente o lacunosa a fronte della esigenza di risposte efficaci, sul piano preventivo e repressivo, ed adeguate, rispetto alla diffusione e gravità del fenomeno.
In tale contesto una particolare considerazione si è ritenuto di riservare alla commissione degli illeciti in questione tramite l'utilizzo della rete internet.
La forte crescita dell'utilizzo di tale rete, e delle reti telematiche in genere, rende infatti necessario ed urgente un intervento che sia specificamente mirato ad adeguare gli strumenti di contrasto dello sfruttamento dei minori attuato attraverso l'uso delle reti medesime, razionalizzando tutte le iniziative volte a contenere il preoccupante e diffuso fenomeno dello scambio e della vendita on line di materiale pornografico minorile agevolato dalla possibilità di avvalersi di strumenti di pagamento quali le carte di credito.
Ferma restando, dunque, la necessità di un adeguamento della normativa penale in materia - necessità cui provvede il capo primo del presente disegno di legge, principalmente, come s'è detto, adeguando la nostra legislazione alla menzionata decisione quadro - si avverte altresì l'assoluta necessità di porre in campo, con urgenza, tutte le misure ed i possibili strumenti tecnici che consentano di neutralizzare o comunque di ridurre l'utilizzo delle reti telematiche per la diffusione e commercializzazione di materiale pornografico prodotto utilizzando minori.
In relazione alla complessità e vastità del fenomeno descritto ed al particolare strumento di diffusione utilizzato, il secondo capo del disegno di legge introduce un meccanismo finalizzato sia alla raccolta ed al monitoraggio organico dei dati sui siti che diffondono materiale pornografico riguardante minori, che al diretto coinvolgimento dei fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica, delle banche e degli intermediari finanziari che prestano servizi a pagamento, al fine di rompere quei meccanismi che permettono, al momento, a molti soggetti, di evitare il blocco del sito e di continuare ad avvalersi dei normali circuiti di pagamento per beneficiare degli introiti derivanti dal turpe commercio in questione.

Dei singoli punti oggetto dell'intervento si fornisce una illustrazione nell'esame analitico dell'articolato che segue.

L'articolo 1, modifica l'articolo 600 ter del codice penale.
La lettera a) modifica il primo comma dell'articolo 600 ter.
La fattispecie di cui al suddetto primo comma, è stata, in primo luogo, riformulata in termini di dolo generico, anziché specifico come nel testo attuale, in termini cioè di realizzazione di esibizioni pornografiche o di produzione di materiale pornografico mediante l'impiego di minori degli anni diciotto.
In secondo luogo si è ritenuto di sostituire, nella formulazione della fattispecie, il termine "sfruttamento" di minori, con il termine "utilizzazione".
Ciò al fine di evitare interpretazioni, affacciatesi in dottrina, pur se non nella giurisprudenza della Corte di cassazione (vedi, sul punto, in particolare, Corte di cassazione, sezioni unite, 31 maggio 2000 (depositata il 5 luglio 2000), n. 13, Bove), condizionate dal concetto di sfruttamento elaborato in relazione alla prostituzione ed alla legge Merlin, ed orientate a richiedere, ai fini della sussistenza dello sfruttamento, e del reato, l'esistenza di una finalità lucrativa o commerciale, pur se la stessa non appare necessitata dal dato testuale.
Tra le condotte sanzionate è stata infine inserita, in ossequio al disposto della decisione quadro, quella di chi "induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche".
Nell'opera di revisione dell'articolo 600 ter, primo comma, del codice penale e, in generale, di tutto l'articolo 600 ter e delle altre fattispecie in materia di pornografia minorile, non si è invece ritenuto, con ciò ribadendo una opzione già fatta propria dal legislatore della legge numero 269 del 1998, di fornire una definizione del concetto di pornografia.
Ciò per l'estrema difficoltà, che, verosimilmente, spiega anche la scelta di segno analogo del legislatore del 1998, di fornire una definizione di pornografia prescindendo dai contesti in cui i comportamenti siano, nelle varie ipotesi concrete, tenuti.
Si è dunque mantenuto il riferimento alla pornografia come elemento elastico della fattispecie, definito attraverso un concetto normativo extragiuridico e suscettibile di essere "riempito di contenuto" nel caso concreto.
La lettera b) introduce, tra le condotte incriminate ai sensi del terzo comma dell'articolo 600 ter, quella della diffusione del materiale pornografico.
Si tratta di una previsione che ricalca il disposto della decisione quadro, volta ad escludere qualsiasi vuoto di tutela rispetto alla repressione delle condotte diffusive del materiale pornografico.
La lettera c) sostituisce il quarto comma dell'articolo 600 ter del codice penale, introducendo tra le condotte incriminate, anche in tale caso ricalcando il disposto della decisione quadro, oltre alla cessione, l'offerta, anche a titolo gratuito, del materiale pornografico.
Sul piano sanzionatorio si è poi prevista, conformemente al disposto della decisione quadro che prevede che tutte le fattispecie da essa contemplate siano punite con pene privative della libertà, l'irrogazione congiunta, e non più alternativa, della pena detentiva e di quella pecuniaria.
In conseguenza delle modifiche apportate al primo comma dell'articolo 600 ter, si è infine sostituto l'attuale riferimento al "materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni diciotto", con un generico richiamo al "materiale di cui al primo comma".
L'articolo 2 sostituisce l'articolo 600 quater del codice penale.
Le modifiche apportate rispetto al testo vigente, si limitano, peraltro, all'aspetto sanzionatorio, con la sostituzione, per le ragioni già menzionate nell'illustrare le modifiche apportate dall'articolo 1, all'articolo 600 ter, quarto comma, del codice penale, dell'attuale alternatività tra sanzione detentiva e sanzione pecuniaria, con la previsione della pena congiunta della reclusione e della multa.
Anche nell'ambito di tale articolo si è sostituito il riferimento, nella formulazione della fattispecie, al materiale pornografico prodotto mediante lo "sfruttamento sessuale" di minori degli anni diciotto, con il riferimento al materiale realizzato "utilizzando" minori degli anni diciotto.
L'articolo 3 introduce, dopo l'articolo 600 quater del codice penale, gli articoli 600 quater. 1, 600 quater. 2 e 600 quater. 3.
L'articolo costituisce il portato di uno degli aspetti più innovativi della decisione quadro, nei quali si manifesta il giustificato rigore che ispira la stessa nell'approccio al fenomeno.
L'attuale quadro normativo interno prevede la punibilità delle fattispecie di pornografia minorile soltanto nelle ipotesi in cui il materiale sia prodotto mediante l'utilizzazione di persone minori degli anni diciotto.
Tuttavia, in una prospettiva più ampia di prevenzione e repressione del fenomeno, anche condotte di produzione e diffusione di materiale pornografico che raffigura persone anche solo apparentemente minorenni od anche immagini virtuali di minorenni, appaiono tali da alimentare il fenomeno della pornografia minorile, inducendo effetti criminogeni nei fruitori del materiale.
Ci si riferisce ai casi in cui il materiale pornografico sia prodotto utilizzando persone reali che sembrino essere minori - non mancano, in effetti, nell'esperienza concreta, ipotesi di materiale pornografico che rappresenti soggetti efebici o comunque di aspetto adolescenziale o persone affette da nanismo, con l'aspetto di bambini, o che rappresenti persone che sembrano essere minori pur essendone ignota l'età effettiva - come pure all'ipotesi, anch'essa ben nota all'esperienza, di materiale pornografico virtuale, che rappresenti cioè, in modo realistico, immagini di minori in realtà inesistenti.
E' proprio in relazione a tali ipotesi che la decisione quadro interviene con quella che è, forse, la sua previsione più innovativa: quella di considerare "pornografia infantile", anche il materiale pornografico che rappresenti o ritragga visivamente: a) una persona reale che sembra essere un bambino; b) immagini realistiche di un bambino inesistente.
Al fine di adeguare l'ordinamento interno a tali previsioni, l'articolo in esame introduce quindi, dopo l'articolo 600 quater del codice penale, i nuovi articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2, disposizioni mediante le quali si è attuata una estensione della disposizioni incriminatrici di cui agli articoli 600 ter e 600 quater del codice penale, anche alle ipotesi in cui il materiale pornografico sia stato prodotto utilizzando persone che, per le loro caratteristiche fisiche, hanno le sembianze di minori degli anni diciotto ed alle ipotesi in cui il materiale pornografico ritragga o rappresenti visivamente realistiche immagini virtuali di minori degli anni diciotto.
Si tratta di fattispecie incriminatrici i cui contorni appaiono essere quelli del reato di pericolo astratto, o del reato ostacolo - la produzione e diffusione di siffatto materiale è infatti tale da incentivare quei comportamenti devianti, tali, a loro volta, da originare ulteriori condotte lesive del bene giuridico finale della integrità fisio-psichica dei minori -, la cui compatibilità con i principi generali non appare in dubbio, atteso anche come la condotta presenti un oggetto materiale a contenuto illecito.
L'articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro, consente, peraltro, agli Stati membri, di prevedere alcune esclusioni della responsabilità penale per le condotte connesse alla pornografia infantile.
Di tali facoltà si è ritenuto di fare un uso parziale, in sintonia con l'impegno profuso dalla delegazione italiana in sede europea al fine di ottenerne una formulazione restrittiva e con l'atteggiamento di rigore che intende ispirare il presente intervento.
Della facoltà di esclusione della responsabilità penale concessa dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della decisione quadro - facoltà relativa alle ipotesi "in cui la persona reale che sembra essere un bambino aveva in realtà diciotto anni o un'età superiore ai diciotto anni al momento in cui è stata ritratta" -, ci si è così avvalsi, al secondo comma del nuovo articolo 600 quater. 1, con riferimento alle sole condotte di produzione del materiale pornografico in questione non destinate alla diffusione o alla cessione e sempre che sia dimostrato che i soggetti utilizzati erano in realtà maggiorenni.
Si è infatti ritenuto che le condotte relative alla produzione destinata alla diffusione o alla cessione, implicando una destinazione alla circolazione del materiale pornografico rappresentante persone che sembrano essere minori, siano suscettibili, comunque, di produrre effetti di incremento e diffusione del fenomeno della pornografia minorile e siano dunque da considerare meritevoli di repressione penale.
Della facoltà di esclusione della responsabilità penale concessa dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione quadro - facoltà di escludere la punibilità delle condotte connesse con la pornografia infantile rappresentante un minore reale o una persona reale che sembri essere un minore, nelle ipotesi in cui "trattandosi di produzione e possesso, immagini di bambini che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale siano prodotte e detenute con il loro consenso e unicamente a loro uso privato" - lo schema fa uso prevedendo che, nell'ambito dei rapporti tra minorenni, la produzione del materiale pornografico non sia punibile qualora lo stesso sia prodotto e detenuto da un minore degli anni 18 ed il materiale medesimo ritragga o rappresenti un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale e sia rimasto nella esclusiva disponibilità dei soggetti minori rappresentati.
Ci si è infine avvalsi della facoltà di esclusione della responsabilità penale concessa dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della decisione quadro, prevedendo, nel caso di pornografia virtuale, la non punibilità del produttore qualora la produzione non sia destinata alla diffusione o alla cessione e nella stessa non siano state utilizzate immagini di soggetti reali o parti di esse.
L'articolo 4 aggiunge un nuovo comma all'articolo 600 quinquies del codice penale. Il testo vigente dell'articolo 600 quinquies prevede, al primo comma, la sola punibilità di chi organizza e di chi propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività, ma non anche di coloro a cui favore i viaggi siano organizzati e che, quindi, vi partecipino.
La novella in esame intende colmare tale lacuna, introducendo la punibilità della condotta, anch'essa ritenuta meritevole di sanzione penale, di partecipazione ad iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
La sanzione è stata prevista nella misura della reclusione da uno a tre anni e della multa di euro 2.500 ad euro 40.000.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 600 septies del codice penale.
Rispetto all'attuale formulazione dell'articolo, già recentemente novellato dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone", si è prevista l'aggiunta di un ulteriore comma. L'inserimento dello stesso deve porsi in relazione al dettato dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro ed intende assolvere ad una evidente funzione specialpreventiva: esso prevede infatti, quale ulteriore pena accessoria che consegue, in ogni caso, alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti de quo, l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture frequentate prevalentemente da minori.
L'articolo 6 apporta due modificazioni all'articolo 609 quater, primo comma, del codice penale.
La lettera a) dell'articolo, sostituisce il numero 2) di tale primo comma.
Essa deve essere letta anche in relazione alle modifiche apportate all'articolo 609 septies, primo comma, del codice penale, dall'articolo 7, lettera b), dello schema.
La dottrina formatasi dopo l'approvazione della legge numero 66 del 1996, non ha mancato di sottolineare la mancanza di coerenza, e di uniformità del linguaggio legislativo, nella individuazione delle categorie di soggetti ai fini, da un canto, della integrazione della fattispecie di reato proprio di cui all'articolo 609 quater, primo comma, numero 2), del codice penale e, d'altro canto, delle ipotesi di procedibilità di ufficio di cui all'articolo 609 septies, quarto comma, numero 2), del medesimo codice.

In effetti, il legislatore del 1996, nel disciplinare le fattispecie di reato proprio di cui all'articolo 609 quater, secondo comma, numero 2), del codice penale, non menziona il convivente del genitore, categoria che figura invece all'articolo 609 septies, quarto comma, numero 2) dello stesso codice; viceversa, tale ultima previsione non menziona, ai fini della procedibilità di ufficio, l'ascendente, né chi abbia con il minore un relazione di convivenza, categorie che al contrario figurano all'articolo 609 quater, primo comma, numero 2).
Entrambe le disposizioni richiamate menzionano invece, ai rispettivi fini, il genitore, anche adottivo, il tutore, nonché altre persone cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato.
Le due novelle, quella di cui alla lettera a) del presente articolo e quella di cui all'articolo 7, lettera b), dello schema, intendono coordinare le due disposizioni, nel presupposto che il particolare rapporto fiduciario che giustifica, da un lato, l'innalzamento oltre i quattordici anni dell'età del soggetto passivo del delitto di cui all'articolo 609 quater del codice penale e, d'altro canto, la procedibilità di ufficio dei delitti contro la libertà sessuale, debba sussistere in relazione alle medesime categorie di soggetti.
A tale fine la lettera a) dell'articolo in esame inserisce tra i soggetti menzionati all'articolo 609 quater, primo comma, numero 2), del codice penale, il convivente del genitore; contestualmente, l'articolo 7, lettera b), dello schema, inserisce tra i soggetti menzionati all'articolo 609 septies, numero 2), del codice penale, l'ascendente e le persone che abbiano con il minore una relazione di convivenza.
La lettera b) dell'articolo in esame inserisce, dopo il numero 2) dell'articolo 609 quater, primo comma, del codice penale, un nuovo numero 3).
Con tale novella lo schema intende recepire il disposto dell'articolo 2, lettera c), punto iii), della decisione quadro, che impone che sia prevista come reato la condotta di chi partecipi ad attività sessuali con un bambino - dovendosi intendere per tale, come sempre nell'ambito della decisione quadro medesima, il minore di diciotto anni -, laddove "abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza che ha rispetto ad un bambino".
Il nuovo numero 3) dell'articolo 609 quater, primo comma, del codice penale, introdotto dalla novella in esame, prevede quindi la punibilità di chi, rivestendo una delle qualifiche di cui al precedente numero 2) - qualifiche che paiono esaustivamente esaurire le ipotesi di posizioni di fiducia, autorità o influenza cui fa riferimento l'articolo 2, lettera c), punto iii) della decisione quadro - ed abusando delle stesse, compia atti sessuali con persona che, al momento del fatto, non ha compiuto i diciotto anni.
Ai fini dell'integrazione della fattispecie de quo non sarà quindi sufficiente il solo fatto che il soggetto agente rivesta una determinata qualifica, ma sarà altresì necessario che tale qualifica abbia, mediante l'abuso della stessa, agevolato il compimento dell'atto sessuale.
Se, dunque, la mera particolare relazione con il soggetto agente, non vizia, ai sensi del numero 2) dell'articolo 609 quater, primo comma, del codice penale, il consenso del minore di età compresa tra i sedici ed i diciotto anni, tale consenso dovrà viceversa ritenersi viziato, ai sensi del numero 3) del medesimo articolo 609 quater, primo comma, introdotto dalla novella in esame, nell'ipotesi in cui di tale particolare relazione l'agente abbia abusato al fine del compimento dell'atto sessuale.
L'articolo 7 modifica l'articolo 609 septies, quarto comma, del codice penale.
L'articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro, prevede che: "Gli Stati membri dispongono che le indagini o l'azione penale relative ai reati contemplati dalla presente decisione quadro non dipendano da una denuncia o accusa formulata da una persona oggetto del reato in questione, almeno nei casi in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)" (cioè nei casi in cui il reato sia commesso anche solo parzialmente nel territorio dello Stato membro che procede).
L'articolo 609 septies, quarto comma, del codice penale, nel testo vigente, prevede già diverse ipotesi in cui, in relazione ai delitti contro la libertà sessuale, scatta la procedibilità di ufficio; alcune di tali ipotesi sono specificamente relative ai casi di delitti commessi nei confronti di minori, a riprova della attenzione già prestata dal legislatore del 1996 a tali soggetti.
Alcune modifiche alla disciplina vigente si sono tuttavia rese necessarie al fine di adeguare la stessa alla previsione, sopra riportata, dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro ed alla nozione di "bambino", quale persona minore di diciotto anni, dalla medesima adottata.
La lettera a) dell'articolo in esame, novellando, sul punto, il numero 1) dell'articolo 609 septies, quarto comma, del codice penale, ha quindi esteso la procedibilità di ufficio del delitto di violenza sessuale - cui fa riferimento l'articolo 2, lettera c), iii), della decisione quadro - alle ipotesi in cui lo stesso sia commesso ai danni di persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni diciotto, anziché, come attualmente previsto, ai soli danni di un minore infraquattordicenne.
La lettera b), sostituisce invece il numero 2) dell'articolo 600 septies, quarto comma, del codice penale, prevedendo la procedibilità di ufficio nelle ipotesi in cui il fatto sia commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; essa realizza, in tale modo, oltre alle esigenze di adeguamento della legislazione interna alla decisione quadro, anche quelle esigenze di coerenza ed uniformità del linguaggio normativo già evidenziate nell'esame dell'articolo 5, lettera a), del presente schema.
L'articolo 8, modifica l'articolo 609 nonies del codice penale.
In particolare, con la lettera a), che modifica l'alinea dell'articolo 609 nonies, si è previsto che le pene accessorie e gli altri effetti della condanna contemplati dall'articolo medesimo, nel testo vigente, conseguano, oltre che alla condanna, anche alla applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
Ciò in relazione alla ritenuta necessità che, tenuto conto della gravità dei delitti in considerazione e della necessità della eliminazione delle condizioni che potrebbero consentire una ricaduta nei medesimi, anche nell'ipotesi di patteggiamento, tali pene ed effetti possano svolgere quella funzione generlpreventiva, ma, soprattutto, specialpreventiva, che è loro propria.
La lettera b) modifica il numero 1) dell'articolo 609 nonies del codice penale, col prevedere che la perdita della potestà del genitore, consegua alla condanna, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti, non solo nel caso in cui la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato, ma anche nel caso in cui la stessa è circostanza aggravante del reato.
Si è inteso con ciò rimediare a quella che è stata comunemente considerata una mera svista del legislatore del 1996, tale da limitare l'applicabilità della fattispecie in considerazione alla sola ipotesi prevista dall'articolo 609 quater, primo comma, numero 2), del codice. Con la modifica introdotta essa risulterà viceversa applicabile anche nell'ipotesi di violenza sessuale aggravata dalla circostanza di cui all'articolo 609 ter, primo comma, numero 5).
La lettera c), aggiungendo, dopo il primo comma dell'articolo 609 nonies, un ulteriore comma, introduce una disposizione analoga a quella inserita, dall'articolo 4 dello schema, all'articolo 600 septies del codice penale.
Anche nelle ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, del codice penale, commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, è stata infatti prevista, quale ulteriore pena accessoria, quella della interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture frequentate prevalentemente da minori.
Anche tale disposizione trova fondamento nella previsione dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro, secondo il quale "Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che qualora una persona fisica sia stata condannata per uno dei reati di cui agli articoli 2, 3 o 4, quest'ultima possa, se del caso, essere interdetta in via temporanea o permanente dall'esercizio di attività professionali attinenti alla cura dei bambini".
L'articolo 9 estende la protezione dell'immagine e delle generalità delle vittime dei reati di violenza sessuale e di pornografia minorile anche alle due nuove fattispecie criminose introdotte da disegno di legge e precisamente agli articoli 600 quater 1 e 600 quater 2.
L'articolo 10 introduce alcune modifiche all'articolo 25 quinquies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", articolo recentemente aggiunto dalla già citata legge numero 228 del 2003.
Tale recentissima disposizione assolve già a quanto richiesto dagli articoli 6 e 7 della decisione quadro, mediante la previsione di una responsabilità degli enti, in riferimento ai delitti di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601 e 602, del codice penale, che siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.
Oltre all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive per il caso in cui i delitti de quo siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, l'articolo 25 quinquies del d.l.gs. numero 231 del 2001 prevede anche, in relazione alle ipotesi in cui l'ente, od una sua unità organizzativa, vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti medesimi, l'applicazione della sanzione della interdizione definitiva dall'esercizio della attività, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo numero 231 del 2001.
Le modifiche introdotte dall'articolo in esame nel testo dell'articolo 25 quinquies più volte citato, riguardano esclusivamente l'inserimento, in tale articolo, del riferimento alle fattispecie di nuova introduzione di cui agli articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2 del codice penale.
L'articolo 11 modifica, al comma 1, l'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale.
Tale lettera era già stata modificata dall'articolo 11 della legge numero 269 del 1998 che aveva inserito, tra le fattispecie che prevedono l'arresto obbligatorio in flagranza, quelle di cui agli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma e 600 quinquies del codice penale.
La novella si limita ad estendere, ai fini della esigenza dell'arresto obbligatorio in flagranza, il riferimento al delitto di cui all'articolo 600 ter, primo e secondo comma, alle ipotesi in cui esso sia relativo al materiale pornografico di cui ai nuovi articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2 del codice penale.
Più significativa risulta è invece la novella introdotta dal secondo comma dell'articolo in esame che inserisce, al comma 2 dell'articolo 381 del codice di rito penale, relativo alle ipotesi in cui è consentito l'arresto facoltativo in flagranza, una nuova lettera l bis), volta a consentire la possibilità, attualmente non prevista, di procedere, nel caso in cui la misura sia giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto medesimo, all'arresto facoltativo in flagranza dei reati di cessione di materiale pornografico minorile di cui all'art. 600 ter, quarto comma, c.p. e di detenzione di materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater c.p.
L'articolo 12 modifica l'articolo 266, comma 1, lettera f bis), del codice di procedura penale.
Tale lettera era stata aggiunta, dall'articolo 12 della legge numero 269 del 1998, al fine di consentire le intercettazioni telefoniche e, soprattutto, quelle di comunicazioni informatiche e telematiche, in relazione ai procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 600 ter, terzo comma, del codice penale.
Anche questa novella si limita ad estendere il riferimento ai delitti di cui all'articolo 600 ter, terzo comma, del codice penale, anche alle ipotesi in cui gli stessi siano relativi al materiale pornografico di cui ai nuovi articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2 del codice penale.
L'articolo 13 modifica le disposizioni processuali, anch'esse introdotte dall'articolo 13 della legge numero 269 del 1998, di cui agli articoli 190 bis, comma 1 bis, 392, comma 1 bis e 398, comma 5 bis, del codice di procedura penale.
Anche in tali ipotesi si è inteso estendere l'applicazione delle particolari disposizioni processuali di cui agli articoli modificati, disposizioni introdotte dalla legge numero 269 al fine di tutelare i minori nell'ambito del processo, alle ipotesi in cui il processo medesimo riguardi una delle nuove fattispecie di cui agli articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2 del codice penale.
L'articolo 14 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 58 quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante le norme sull'ordinamento penitenziario. Fra le ipotesi di divieto di concessione dei benefici dell'assegnazione al lavoro esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione di cui al capo sesto dell'ordinamento penitenziario è stata introdotta la previsione relativa ai condannati per i delitti di cui agli articoli 600 bis primo comma, 600 ter primo e secondo comma, 600 quinques primo comma, 609 bis, 609 ter e 609 octies, se commessi di persona che non ha compiuto gli anni diciotto e 609 quater, del codice penale, i quali non ne possono beneficiare se non abbiano effettivamente espiato almeno metà della pena detentiva irrogata.
L'articolo 15 estende ancora alle nuove fattispecie di reato di cui agli articoli 600.quater 1 e 600 quater. 2: a) la possibilità, prevista dall'articolo 10 del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 e recentemente estesa, dall'articolo 8 della citata legge numero 228 del 2003, alle fattispecie di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater e 600 quinquies del codice penale, per il pubblico ministero, di ritardare, con decreto motivato, l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, l'arresto, il fermo dell'indiziato di delitto o il sequestro; b) la possibilità di applicare, in relazione a tali reati, le misure di protezione previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, possibilità anch'essa recentemente estesa, dalla legge numero 228 del 2003, anche ai reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater e 600 quinquies del codice penale; c) la possibilità di ricorrere alle attività di contrasto previste dall'articolo 14 della legge numero 269 del 1998, nelle ipotesi in cui i delitti di cui all'articolo 600 ter, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, siano commessi in relazione al materiale pornografico di cui ai nuovi articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2 del medesimo codice.
L'articolo 16, prevede l'operatività a regime dell'obbligo, per gli operatori turistici che organizzano viaggi in Paesi esteri, di inserire nel materiale propagandistico, nei programmi o, in mancanza, nei documenti di viaggio consegnati ai clienti, l'avvertenza relativa alla punibilità con la reclusione, secondo la legge italiana, dei reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se commessi all'estero.
Tale obbligo, che trae il proprio sostrato empirico nella diffusione del così detto turismo sessuale, in Paesi, per lo più del terzo mondo, dove lo stesso ha finito per costituire una vera e propria risorsa economica e strumento di sostentamento, era previsto, dall'articolo 16 della legge numero 269 del 1998, in via sperimentale, per un periodo "non inferiore a tre anni", decorrenti dal centottantesimo giorno dalla entrata in vigore della legge numero 269, periodo ormai decorso.
L'utilità dell'avvertenza, che assolve ad un significativo ruolo generalpreventivo, oltre a costituire un richiamo emblematico alla scelta del legislatore, effettuata con la formulazione dell'articolo 604 del codice penale, di punire i fatti de quo anche se commessi all'estero nonché, a mezzo dell'articolo 600 quinquies del codice penale, l'organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori, ha indotto a prevederne l'obbligatorietà, non più temporanea, ma a regime.
In relazione alla violazione dell'obbligo è stata mantenuta la previsione della irrogazione di una sanzione amministrativa, il cui importo è stato adeguato in una somma compresa tra euro 1.500 ed euro 6000.
L'articolo 17 inserisce nell'articolo 17, comma 2, della legge numero 269 del 1998, il richiamo alle nuove fattispecie di cui agli articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2 del codice penale.
L'articolo 18 inserisce nel codice penale un nuovo articolo 528 bis.
Con lo stesso ci si ripropone di tutelare i minori non solo in quanto soggetti utilizzati per la produzione di materiale pornografico minorile - obiettivo cui sono consacrati gli articoli sin qui descritti - ma anche in quanto fruitori di materiale pornografico "adulto", in particolare di quello diffuso a mezzo internet. Ciò al fine di consentirne, anche da tale prospettiva, un corretto sviluppo psichico.
In particolare, poiché i fornitori di connettività alla rete internet non conoscono il contenuto del materiale trasmesso e non possono quindi rispondere penalmente nel caso in cui i siti telematici da essi trasmessi offrano immagini pornografiche, la disposizione prevede che, qualora i suddetti fornitori non adempiano all'ordine dell'autorità di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni, essi, ormai a conoscenza del contenuto di quanto trasmesso, debbano risponderne ai sensi dell'articolo 528 del codice penale, che punisce appunto le pubblicazioni e gli spettacoli osceni. In tali casi è prevista altresì l'adozione, da parte dell'autorità giudiziaria, delle misure cautelari idonee ad impedire l'ulteriore diffusione degli scritti, disegni o materiali osceni.
L'articolo 19 si colloca nel capo secondo del disegno di legge, con il quale, come in precedenza anticipato, si è inteso prevedere - accanto alle disposizioni strettamente penalistiche di cui sin qui s'è detto - un sistema di misure che, ad integrazione degli strumenti di contrasto previsti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, sia volto alla raccolta e al monitoraggio organico dei dati sui siti che diffondono materiale pornografico riguardante minori, nonché al diretto coinvolgimento dei fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica, delle banche e degli intermediari finanziari che prestano servizi a pagamento, al fine di rompere quei meccanismi che permettono, al momento, a molti soggetti, di evitare il blocco del sito e di continuare ad avvalersi dei normali circuiti di pagamento per beneficiare degli introiti derivanti dal turpe commercio in questione.

Esso inserisce, dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, che disciplina l'attività di contrasto, quattro nuovi articoli (dal 14 bis al 14 quinquies) e, più specificamente:
a. l'articolo 14 bis che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, già impegnato nell'attività di contrasto di cui all'articolo 14, comma 2, della legge numero 269 del 1998, di un Centro nazionale con il compito, tra l'altro, di tenere aggiornato un elenco di tutti i siti che diffondono materiale pornografico riguardante minori, segnalati da soggetti pubblici e privati, nonché dei gestori e degli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle segnalazioni sono tenuti in particolare gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Il Centro provvederà inoltre a comunicare al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, elementi informativi e dati statistici relativi alla pornografia minorile su internet, al fine delle predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione alla pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17, comma 1, della stessa legge numero 269 del 1998;
b. l'articolo 14 ter che prevede l'obbligo, per i fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica, di segnalare al citato Centro nazionale i contratti con imprese o soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio di materiale pornografico che coinvolge minori, qualora ne vengano a conoscenza. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione, cui provvede il Ministero delle comunicazioni, di una sanzione amministrativa da 50.000 a 250.000 euro.
c. l' articolo 14 quater che prevede l'obbligo, per i fornitori di connettività alla rete Internet, di utilizzare specifici strumenti di filtraggio, individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, al fine di impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pornografico coinvolgente minori segnalati dal Centro nazionale. In via transitoria i predetti fornitori sono tenuti comunque ad adottare adeguati strumenti di filtraggio, dandone previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni ed al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. Anche la violazione di tale obbligo é punita con la sanzione amministrativa, anch'essa irrogata dal Ministero delle comunicazioni, da 50.000 a 250.000 euro.
d. l'articolo 14 quinquies che prevede infine che l'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), interessato dal Centro nazionale, trasmetta alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane S.p.A. ed agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni relative ai soggetti che risultano beneficiari dei pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale pornografico coinvolgente minori su Internet o su altre reti di comunicazione. Acquisite tali informazioni, le banche e gli altri organismi del circuito finanziario comunicano ulteriori notizie di cui siano a conoscenza all'UIC che a sua volta le comunica in via esclusiva al Centro nazionale.
Inoltre è stata introdotta una risoluzione ope legis dei contratti relativi all'accettazione di carte di pagamento stipulati dagli organismi finanziari con i soggetti beneficiari dei pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale pedopornografico su internet.
Dal lato dell'utilizzatore della carta di pagamento si è previsto che qualora il Centro comunichi alle banche e agli altri organismi finanziari informazioni relative al titolare della carta che ne abbia fatto uso per l'acquisto di materiale pedopornogradico su internet, i suddetti organismi possano chiedere informazioni ai titolari e quindi procedere alla revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della carta medesima. I casi di revoca sono segnalati all'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'articolo 10 bis della legge 15.12.1990 n.386.
Le procedure e le modalità da applicare ai fini della trasmissione riservata mediante strumenti informatici e telematici delle informazioni previste dalla disposizione in esame, saranno stabilite con apposito regolamento interministeriale da adottarsi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge.
La violazione delle predette disposizioni comporta l'applicazione, da parte della Banca d'Italia, della sanzione amministrativa fino a 500.000 euro.
Lo stesso nuovo articolo 14 quinquies, prevede che gli introiti delle predette sanzioni confluiscano nel Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della stessa legge numero 269 del 1998, e siano destinati al finanziamento di iniziative, anche di altre amministrazioni, per il contrasto alla pornografia minorile su Internet.
Dall'intervento normativo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. In particolare non derivano oneri aggiuntivi in relazione alla istituzione del Centro nazionale di cui al nuovo articolo 14 bis, comma 1, della legge numero 269 del 1998, introdotto da disegno di legge, atteso il disposto di cui al comma 2 di tale articolo, secondo il quale "Il centro di cui al comma 1 si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. La sua istituzione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato." -Si omette pertanto la relazione tecnica di cui all'articolo 11 ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Capo I
Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia

Art. 1

1. All'articolo 600 ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
il primo comma è sostituito dal seguente:
"Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a diciotto anni e con la multa da euro 25.822 ad euro 258.228.";
al terzo comma, dopo la parola "divulga" è aggiunta la parola ", diffonde";
il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 ad euro 5.164".

Art. 2

1. L'articolo 600 quater del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 600 quater (Detenzione di materiale pornografico).
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549".

Art. 3

1. Dopo l'articolo 600 quater del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 600 quater. 1.
(Materiale pornografico prodotto utilizzando persone che sembrano essere minori).
Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche se il materiale pornografico è prodotto utilizzando persone che, per le loro caratteristiche fisiche, hanno le sembianze di minori degli anni diciotto, ma la pena è diminuita di un terzo.
Salvo non costituisca altro reato non è punibile per i fatti di cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato, quando si dimostra che le persone utilizzate erano in realtà maggiorenni e la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione.
Art. 600 quater. 2.
Pornografia virtuale)
Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico ritrae o rappresenta visivamente realistiche immagini virtuali di minori degli anni diciotto, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. Salvo non costituisca altro reato, non è punibile per i fatti di cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato, quando la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione e nella stessa non sono state utilizzate immagini di soggetti reali o parti di esse.
Art. 600 quater. 3.
(Altri casi di non punibilità).
Non è punibile chi produce il materiale pornografico di cui agli articoli 600 ter, primo comma e 600 quater. 1, primo comma, quando il materiale è prodotto e detenuto da minore degli anni diciotto e ritrae o rappresenta un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, e sia rimasto nell'esclusiva disponibilità dei soli soggetti minori rappresentati.

Art. 4

All'articolo 600 quinques del codice penale dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"Chiunque partecipa ai viaggi di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 40.000".

Art. 5

All'articolo 600 septies è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture frequentate prevalentemente da minori".

Art. 6

1. All'articolo 609 quater, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
il numero 2), è sostituito dal seguente:
"2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza;";
dopo il numero 2), è inserito il seguente:
"3) non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia uno dei soggetti indicati al numero 2) ed abbia agito abusando della posizione di fiducia, autorità od influenza che ha rispetto al minore.

Art. 7

1. All'articolo 609 septies, quarto comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
al numero 1), la parola "quattordici" è sostituita dalla parola "diciotto";
il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;"

Art. 8

1. All'articolo 609 nonies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
all'alinea, dopo le parole: "La condanna" sono inserite le parole: "o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale";
al numero 1), dopo le parole: "elemento costitutivo" sono inserite le seguenti: "o circostanza aggravante";
dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e 609 octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609 quater e 609 quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture frequentate prevalentemente da minori."

Art. 9

All'articolo 734 bis, primo comma del codice penale le parole "600 ter, 600 quater" sono sostituite dalle seguenti: "600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600 quater 1 e 600 quater 2".

Art. 10

1. All'articolo 25 quinques del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera b), dopo le parole "600 ter, primo e secondo comma", sono aggiunte le seguenti:" anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600 quater 1 e 600 quater 2, ";
alla lettera c), dopo le parole " e 600 quater ", sono aggiunte le seguenti:" anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600 quater 1 e 600 quater 2,";

Art. 11

1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: "delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600 ter, commi primo e secondo," sono aggiunte le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2,".

2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera l) è inserita la seguente: "l bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600 ter, quarto comma e 600 quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui agli articoli 600 quater 1 e 600 quater 2".

Art. 12

1. All'articolo 266, comma 1, lettera f bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: "del codice penale", sono aggiunte le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2".

Art. 13

1. All'articolo 190 bis, comma 1 bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600 ter, 600 quater," sono aggiunte le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2,".
2. All'articolo 392, comma 1 bis, dopo le parole: "600 ter," sono aggiunte le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2,".
3. All'articolo 398, comma 5 bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600 ter," sono aggiunte le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2,".

Art. 14

All'articolo 58 quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:
"I condannati per i delitti di cui all'articolo 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 600 quinquies, primo comma, 609 bis, 609 ter e 609 octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto e 609 quater, del codice penale, non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4 bis se non abbiano effettivamente espiato almeno metà della pena irrogata.".

Art. 15

1. All'articolo 10 del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole "600 quater" sono aggiunte le seguenti" anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600 quater 1 e 600 quater 2".
2. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole "600 quater", sono aggiunte le seguenti "anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600 quater 1 e 600 quater 2".
3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all'articolo 600 ter, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui agli articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2 del medesimo codice.

Art. 16

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo .. della legge .. n. .- La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 6000. All'applicazione della sanzione provvede il Ministero delle attività produttive.

Art. 17

All'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: "600 ter, terzo comma, e 600 quater del codice penale," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2 dello stesso codice,".

Art. 18

1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 528 bis.
(Trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni)
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il fornitore di connettività alla rete internet che non adempie all'ordine dell'autorità di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni è punito ai sensi dell'articolo 528.
2. Nei casi previsti dal primo comma l'autorità giudiziaria adotta in via cautelare le misure idonee ad impedire l'ulteriore diffusione degli scritti, disegni o immagini osceni".

Capo II
NORME CONTRO LA PORNOGRAFIA INFANTILE A MEZZO INTERNET

Art. 19

(Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269)
1. Dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti:
Art. 14-bis
(Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet)
1. Presso l'organo del Ministero dell'interno, di cui al comma 2 dell'articolo 14, è costituito un Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet, di seguito denominato "Centro" con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori utilizzando Internet ed altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.
2.Il Centro di cui al comma 1 si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. La sua istituzione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Il Centro di cui al comma 1 comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete internet, al fine della predisposizione del Piano Nazionale di contrasto e prevenzione alla pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17, comma 1.
Art. 14-ter
(Obblighi per fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica)
1. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazioni elettronica, anche mediante l'uso di specifiche numerazioni che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento, sono obbligati in ogni caso, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti, a segnalare al Centro i contratti con imprese o soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, qualora ne vengano a conoscenza.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 250.000. All'irrogazione provvede il Ministero delle comunicazioni.
Art. 14-quater
(Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti. che diffondono materiale pedopornograficoi)
1. 1 fornitori di connettività alla rete Internet, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, da adottarsi entro il 31 dicembre 2004, in cui sono stabilite altresì le modalità di certificazione da parte del Ministero delle comunicazioni.
2. Fino all'entrata in vigore del sistema di certificazione di cui al comma 1, i fornitori di connettività adottano adeguati strumenti di filtraggio, previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni e al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 250.000. All'irrogazione provvede il Ministero delle comunicazioni.
Articolo 14-quinquies
(Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico)
1. Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli Istituti di moneta elettronica, a Poste italiane S.p.A. e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-bis relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori su Internet e sulle altre reti di comunicazione.
2. Le banche, gli Istituti di moneta elettronica, Poste italiane S.p.A e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, comunicano all'UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti ed operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14 bis l'UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma 2.
4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli Istituti di moneta elettronica, da Poste italiane S.p.A. e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, aventi sede o domicilio in Italia, relativi all'accettazione, da parte di questi ultimi, di carte di pagamento.
5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento - che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto di materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori su Internet o su altre reti di comunicazione - alla banca, all'Istituto di moneta elettronica, a Poste italiane S.p.A. e all'intermediario finanziario emittente la carta medesima i quali possono chiede informazioni ai titolari e, quindi, revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta al rispettivo titolare.
6. Le banche, gli Istituti di moneta elettronica, Poste italiane S.p.A. e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, in conformità con le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 nell'ambito delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi dell'art.10-bis della legge 15 dicembre 1990, n.386.
7. Le banche, gli Istituti di moneta elettronica, Poste italiane S.p.A. e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC l'applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 e ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti e operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. L'UIC trasmette le informazioni così acquisite al Centro.
8. Con regolamento da adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 17 comma 4 della legge 17 agosto 1988 n.400, dal Ministro dell'Interno, Giustizia, Economia e Finanze, Comunicazioni, per le Pari Opportunità e per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Banca d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, vengono definite le procedure e le modalità da applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste nel presente articolo.
9. La Banca d'Italia e l'UIC verificano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento previsto dal comma 8 da parte delle banche, degli Istituti di moneta elettronica, di Poste italiane S.p.A. e degli intermediari che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione, ai responsabili è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 500.000. All'irrogazione della sanzione provvede la Banca d'Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, dal Ministro dell'economia e delle finanze su segnalazione della Banca d'Italia o dell'UIC negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385.
10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate al Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e destinate al finanziamento di iniziative anche di altre amministrazioni per il contrasto della pedopornografia su Internet.

 
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