Progetto di legge AC
7208
Disciplina relativa alla fornitura di servizi
di accesso ad Internet
presentato dal Ministro delle
comunicazioni il 13 luglio 2000
Art. 1
1. I fornitori di accesso ad Internet,
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
1995, n. 420, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche applicate agli
organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale, sulla base del
listino di interconnessione pubblicato da un organismo di telecomunicazioni
notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM).
2. Gli accordi di interconnessione fra i
fornitori di accesso ad Internet ed un organismo SPM sono stipulati in
conformitą con le disposizioni del decreto del Ministro delle comunicazioni 23
aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10
giugno 1998.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge. |