Disegno di legge S1021
Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sul sistema radiotelevisivo
(Approvato dal Senato il 22 maggio 1997)
Art. 1.
(Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni)
1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Sono organi dell'Autorità il presidente, la
commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i
prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito
dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è
costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e
la Camera dei deputati eleggono, a maggioranza semplice, quattro commissari
ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.
Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi,
uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la
commissione per i servizi e i prodotti. Il presidente dell'Autorità è nominato
con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità
è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai
sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. Ai componenti dell'Autorità si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre
1995, n. 481.
4. Le competenze dell'Autorità oltre alle
funzioni e ai poteri indicati nell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n.
481, in quanto non modificati dalla presente legge, sono così individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e
le reti esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze, da approvarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n.
223, indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in
particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo
nazionale del soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nel rispetto del piano nazionale
di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze,
comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi
dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto
riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso
alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al
Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto
concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa,
l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo;
3) definisce le misure di sicurezza delle
comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche,
anche attraverso la modificazione di impianti, semprechè conformi
all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina
gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del
servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i
soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla
vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti
radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le
imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi,
nonchè le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le
agenzie di stampa di carattere nazionale, nonchè le imprese fornitrici di
servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica;
nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel
territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per
l'organizzazione e la tenuta del registro;
6) dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti
la tenuta e l'organizzazione del Registro Nazionale della stampa e del Registro
Nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonchè
nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1982, n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n.
49, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255;
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti,
anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per
l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non
discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori
delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di
infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e
di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono
servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del
settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul
territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le
controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione;
10) riceve periodicamente un'informativa dalla
concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di
interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle
modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso
all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un
apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;
11) individua, in conformità alla normativa
comunitaria, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di
servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo
costo;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi
nazionali di telecomunicazione con quelli di altri paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che
ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione
nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di
obiettività, trasparenza e di non discriminazione;
14) interviene nelle controversie tra l'ente
gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;
15) fissa, sentito l'Istituto superiore di
sanità, i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, tenendo
conto anche delle direttive comunitarie. Verifica che tali tetti, anche per
effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il
rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le
autorizzazioni o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche;
b) la commissione per i servizi e i
prodotti:
1) vigila sulla conformità alle prescrizioni
della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore
destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente
normativa;
2) vigila sulle modalità di distribuzione dei
servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte
salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare
regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono
attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;
3) assicura il rispetto dei periodi minimi che
debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei
diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in
osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi
accordi tra produttori;
4) in materia di pubblicità sotto qualsiasi
forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di
legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o
servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di
informazioni dall'utente, nonchè l'utilizzazione delle informazioni relative
agli utenti;
5) verifica il rispetto nel settore
radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto
dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e
minori;
6) verifica il rispetto nel settore
radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;
7) garantisce l'applicazione delle disposizioni
vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonchè
l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di
accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di propaganda
elettorale ed emana le norme di attuazione;
8) propone al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del
servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi
previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate
tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di
convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio
pubblico;
9) effettua le rilevazioni degli indici di
ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla
correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi
mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla
congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati
pubblicati, nonchè sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato
delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite
metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione
di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice
penale;
10) verifica che la pubblicazione e la diffusione
dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i
criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
11) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive;
12) applica le sanzioni previste dall'articolo 31
della legge 6 agosto 1990, n. 223;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunità di
interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed
all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle
comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme
legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche
attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di
innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei
servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e
delle telecomunicazioni, che viene riordinato in SIstituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione<, ai sensi dell'articolo
12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487,
convertito, con modificazioni, della legge 29 gennaio 1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui ai commi 7 e 8;
5) adotta regolamenti sui criteri e sulle modalità
per il rilascio delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni e per la
determinazione dei relativi canoni, nonchè sui servizi e sui prodotti;
6) propone al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni, delle
licenze e delle autorizzazioni in materia di telecomunicazioni e radiodiffusioni
via etere, via cavo e via satellite sulla base dei regolamenti approvati dallo
stesso consiglio, salve le competenze previste per gli enti locali;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle
attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del
servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente
legge e adotta i conseguenti provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate
al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in
precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato;
10) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento
della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti,
riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti
dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli
articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i
provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;
11) entro il 30 novembre di ogni anno presenta al
Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una
relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la
relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di
competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle
risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli
ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel
sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione,
stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello
nazionale e comunitario;
12) autorizza i trasferimenti di proprietà delle
società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;
13) esercita tutte le altre funzioni e poteri
previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481.
5. Le competenze indicate al comma 4 possono
essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui
ai commi 7 e 8.
6. La separazione contabile e amministrativa, cui
sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o
autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso
e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione
degli oneri relativi al servizio universale e quella dell'attività di
installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura
del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di
pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel
termine di due anni dall'emanazione delle direttive previste dall'articolo 2,
comma 12, lettera f), della legge 14 novembre 1995, n. 481. Le imprese
operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi
dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio,
con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.
7. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo
insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento, i bilanci, i rendiconti, e la gestione delle spese, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonchè il
trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della
disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481. L'Autorità provvede
all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del
fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
L'Autorità adotta regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del
personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorità attraverso
l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al
presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
8. L'Autorità entro centosessanta giorni
dall'insediamento delibera apposito regolamento contenente norme sulle procedure
che, in conformità ai princìpi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, garantiscono la piena conoscenza degli atti istruttori
e il contraddittorio agli interessati, ai quali è comunque garantito di
esprimere la propria posizione nei procedimenti nonchè il diritto di accesso ai
documenti e alle informazioni detenute dall'Autorità. È consentito a ciascun
cittadino ovvero associazione nonchè ai soggetti interessati di denunziare
violazioni di norme di competenza dell'Autorità e di intervenire nei
procedimenti, inclusi quelli diretti all'emanazione di norme regolamentari.
L'Autorità adotta altresì regolamenti sulle modalità di risoluzione delle
controversie o tra un utente o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o
destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze
tra loro che si basino in via preventiva sul tentativo obbligatorio di
conciliazione mediata e, in via successiva, sull'arbitrato. Nei regolamenti
dovranno essere previste le procedure relative ai criteri minimi indicati dalle
istituzioni dell'Unione europea in tema di procedure non giurisdizionali a
tutela dei consumatori e degli utenti. I regolamenti di cui al presente comma
sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
9. Entro il primo semestre di ciascun anno,
l'Autorità presenta una relazione della propria attività al Presidente del
Consiglio dei ministri, che provvede a trasmetterla al Parlamento.
10. L'Autorità si avvale degli organi del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli organi del Ministero
dell'interno istituiti per la sicurezza e la regolarità dei servizi di
telecomunicazioni nonchè degli organi e delle istituzioni di cui può
attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la
radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul
territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia
e di controllo in tema di comunicazione, sono organi dell'Autorità i comitati
regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro
sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze
attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. Entro tale periodo e
in caso d'inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni
sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità
può chiedere la collaborazione degli organi competenti nel settore delle
comunicazioni operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma.
Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di
soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, anche
appartenenti alle magistrature amministrative e contabili. Le comunicazioni
dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i
preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di
comune interesse.
11. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con il Ministro
del tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si
avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle
dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero, rubrica
sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e
con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale e i
mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore
della radiodiffusione e dell'editoria.
12. L'Autorità collabora anche mediante scambi
ed informazioni con le Autorità e le amministrazioni competenti degli Stati
esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni.
13. È istituito il ruolo organico del personale
dipendente dell'Autorità nel limite di duecentosessanta unità.
14. L'Autorità, in aggiunta al personale di
ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato,
disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta
unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14
novembre 1995, n. 481.
15. L'Autorità può avvalersi in posizione di
comando, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche o di enti pubblici al fine di ricoprire eventuali
ruoli di carattere specificatamente tecnico.
16. L'Autorità può avvalersi di personale, in
numero non superiore al 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica,
comandato dalle pubbliche amministrazioni ed esperto in materie attinenti al
settore delle comunicazioni, e può conferire incarichi, in numero non superiore
a venti, a personale altamente qualificato appartenente allo Stato, ivi comprese
anche le altre Autorità, purchè l'incarico sia compatibile con le funzioni
istituzionali svolte dal soggetto incaricato.
17. In sede di prima attuazione della presente
legge l'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella
misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica,
mediante apposita selezione proporzionalmente nell'ambito del personale
dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Ufficio
del Garante per la radiodiffusione e l'editoria purchè in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni.
18. Con effetto dalla data di entrata in vigore
del regolamento di organizzazione previsto dal comma 7, sono abrogati i commi 1,
2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonchè
il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Con effetto
dalla data di entrata in vigore delle norme di cui al comma 8 del presente
articolo sono abrogati i commi 7 ed 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990,
n. 223. È abrogata altresì ogni norma incompatibile con le disposizioni della
presente legge.
19. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le competenze
trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle delle pubbliche
amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o
sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante
organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici
soppressi o riorganizzati, indicati nei regolamenti stessi.
20. Ferme restando le attribuzioni di cui al
decreto-legge 1o dicembre 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume
la denominazione di SMinistero delle comunicazioni<. Presso il Ministero
delle comunicazioni è istituito un Forum permanente per le comunicazioni
composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di
riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per le
comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della
multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum
non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.
21. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità
il Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni previste dal presente
articolo, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e
l'editoria, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 1-bis del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474.
22. Avverso i provvedimenti dell'Autorità è
ammesso ricorso in unico grado al Consiglio di Stato.
23. È istituito presso l'Autorità un Consiglio
nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni
rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di
telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in
campo giuridico, psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, che si sono
distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle
particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti
esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a
tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia
audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni
concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini,
quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative
di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorità
detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del
Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il quale
non deve essere superiore a undici.
24. Le sanzioni previste dalla legge 6 agosto
1990, n. 223, a tutela dei minori sono irrogate dal Presidente dell'Autorità.
Art. 2.
(Divieto di posizioni
dominanti)
1. Nei settori delle comunicazioni sonore e
televisive, anche nelle forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico,
della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di
finanziamento, è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o
per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da
parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati.
2. Gli atti giuridici, le operazioni di
concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente
articolo, sono nulli.
3. I soggetti che operano nei settori di cui al
comma 1 sono obbligati a comunicare all'Autorità e all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui
sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze.
4. L'Autorità vigila sull'andamento e
sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo
pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi
effettuate.
5. L'Autorità con proprio regolamento, adottato
nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di
cui al comma 8, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In
particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria
ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie
deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di
richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire
informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è
tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle
persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati.
6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti
controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri
titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa,
non possono essere rilasciate concessioni nè autorizzazioni che consentano di
irradiare più del 20 per cento rispettivamente dei canali televisivi o
radiofonici analogici o dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in
ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle
frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei princìpi
del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o
radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale
non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma. L'Autorità può
stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale
maggiore al 20 per cento nel rispetto dei principi del pluralismo e della
concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze l'Autorità
fissa il numero dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo
conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i
seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in
modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione
del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato
del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i
collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza
televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino
di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale
successivamente alla pianificazione;
f) equivalenza, nei limiti delle
compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque
bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale,
dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di
servizio.
7. In assenza di piano di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento si
fa riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di
collegamento negli atti di concessione.
8. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle
caratteristiche dei mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e
9, ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti
necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1
o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre
un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della
quale interviene affinchè esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti
il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione
vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la
rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che
incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami
di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine
entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere
comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai
limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di
rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni.
9. Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorità
applica i seguenti criteri:
a) i soggetti destinatari di concessioni
televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni
per trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i
provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per
cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle
trasmissioni via etere terrestre e codificate. I proventi di cui al precedente
periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto
dei diritti dell'Erario, nonchè da pubblicità nazionale e locale, da spettanze
per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti
pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze
delle agenzie di intermediazione. Il calcolo, per ciascun soggetto, dei ricavi
derivanti da offerta televisiva a pagamento è considerato nella misura del 50
per cento per un periodo di tre anni a condizione che tale offerta sia
effettuata esclusivamente su cavo o da satellite; la quota di cui al primo
periodo della presente lettera non può essere superiore al 25 per cento qualora
il fatturato lordo complessivo dei soggetti autorizzati per trasmissioni
televisive a pagamento sia uguale o superiore al 20 per cento del fatturato
globale del settore televisivo nazionale;
b) i soggetti destinatari di concessioni
radiofoniche in ambito nazionale possono raccogliere le risorse economiche
calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una
quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore
radiofonico. Ai fini dello sviluppo del settore nella fase iniziale, l'Autorità
può stabilire una quota di raccolta delle risorse economiche maggiore di quella
prevista nella presente lettera;
c) i soggetti destinatari di
autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono
raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse
riferito al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle
emittenti via satellite. Al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto
dei principi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità determina un
periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nella
presente lettera. Nel caso di programmi offerti in modo coordinato, i limiti di
cui alla presente lettera si applicano con riferimento alle singole emittenti
televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta;
d) i soggetti che comunque detengono
partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e
dell'editoria di giornali quotidiani e periodici possono raccogliere, sommando i
ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale
nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite,
sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento
del servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e
abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica
destinata al consumo delle famiglie; è fatta salva la disciplina sulle imprese
editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni. È fatto salvo il rispetto dei limiti per
singolo settore previsti dalla presente legge;
e) le concessionarie di pubblicità
possono raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche
non oltre le quote previste nelle lettere a), b), c) e d). Le
concessionarie di pubblicità controllanti o controllate da soggetti destinatari
di concessione o autorizzazione radiotelevisiva possono raccogliere pubblicità
esclusivamente per l'impresa controllante.
10. Qualora anche uno solo dei limiti
quantitativi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 9 sia
stato raggiunto mediante intese o concentrazioni, l'Autorità provvede, nel
rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi del comma 8. Se i soggetti
che esercitano l'attività radiotelevisiva superano, al momento dell'entrata in
vigore della presente legge, i limiti di cui al comma 9, mediante lo sviluppo
spontaneo dell'impresa che non determini una posizione dominante nè elimini o
riduca il pluralismo e la concorrenza, l'Autorità, con atto motivato e
informatone il Parlamento, non provvede ai sensi del comma 8. Ai fini della
verifica, da compiere prima della data di rilascio ovvero di rinnovo delle
concessioni e delle autorizzazioni, l'Autorità invita i soggetti interessati a
dimostrare, entro i termini prefissati, mediante idonea documentazione, la
insussistenza di una posizione dominante vietata perchè la quota raggiunta è
inferiore ai limiti di cui al comma 9 ovvero perchè, pur essendo stati superati
i limiti di cui al comma 9 nel mercato di riferimento, individuati tenendo
conto, tra l'altro, dell'esistenza o meno di vincoli tecnici, economici o
giuridici all'ingresso nel mercato di riferimento, della possibilità di accesso
ai fattori di produzione, delle dimensioni e del numero dei concorrenti e della
struttura degli stessi, non si configura una posizione dominante vietata.
Compete in ogni caso all'Autorità effettuare ogni altro opportuno accertamento
al fine di verificare l'esatta situazione in essere.
11. I limiti di cui al comma 9 non si applicano
ai soggetti destinatari di una concessione televisiva o radiofonica su frequenze
terrestri o di una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via cavo o
via satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di un solo programma
nazionale.
12. Il superamento dei limiti quantitativi
relativi all'acquisizione di risorse economiche indicati nel comma 9 deve essere
verificato nell'ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non
superiore ai dodici mesi.
13. L'Autorità, in occasione della relazione al
Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi
espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.
14. Al fine di favorire la progressiva
affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni
radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa
autorizzazione dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi
trasmissivi.
15. Ai fini della definizione di posizione
dominante, i soggetti che raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50
per cento del fatturato di una emittente, e i produttori e i distributori di
produzioni audiovisive che su base annua forniscono prodotti ad una emittente
televisiva in chiaro per una percentuale superiore al 35 per cento del tempo di
diffusione giornaliero o al 35 per cento della fascia di maggiore ascolto, così
come definita dall'Autorità, sono equiparati ad un soggetto destinatario di
concessione o autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono conteggiate le
interruzioni pubblicitarie e le televendite.
16. Ai fini della applicazione del comma 9, alla
concessionaria di pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per cento
dei proventi derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da
televendite di ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero
autorizzazioni radiotelevisive è imputato l'intero ammontare dei proventi ad
esso derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite.
17. Ai fini della individuazione delle posizioni
dominanti vietate dalla presente legge si considerano anche le partecipazioni al
capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche
indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si
considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un
soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in
conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo,
trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorchè tra i
diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine
all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società,
diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato, ai
fini della presente legge, come titolare della somma di azioni o quote detenute
dai soci contraenti o da essi controllati.
18. Ai fini della presente legge il controllo
sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi
previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
19. Il controllo si considera esistente nella
forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorchè ricorra una
delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o
in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare
la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra
soci, di carattere finanziario e organizzativo o economico idonei a conseguire
uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa
con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli
amministratori e dei dirigenti delle imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune,
che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli
organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi
20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7
e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite
orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a
cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.
Art. 3.
(Norme transitorie)
1. È consentita ai soggetti legittimamente
operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la prosecuzione
dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito
nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla
reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998.
2. L'Autorità, fermo restando quanto previsto
dalla convenzione e dal contratto di servizio per la concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo in ordine agli impianti, alle reti e alle innovazioni
tecnologiche, approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui
all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate, entro e non
oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali
concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel
rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità
tenendo conto anche dei princìpi di cui al comma 3, a società per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di
cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato
appartenente all'Unione europea. Gli amministratori delle società richiedenti
la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva
per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati
sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Autorità, limitatamente
alla radiodiffusione sonora, è autorizzata ad una deroga per le scadenze
previste al comma 1 e per quelle previste per la predisposizione del piano
nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora
la complessità del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi
indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 e
il rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30
aprile 1999.
3. Ai fini del rilascio delle concessioni
radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le
associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private,
prevede:
a) per le emittenti radiotelevisive
nazionali, una misura adeguata del capitale sociale e la previsione di norme che
consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 17 e
18 dell'articolo 2;
b) per le emittenti radiotelevisive
locali, i seguenti criteri direttivi:
1) la semplificazione delle condizioni, dei
requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni;
2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive
locali in emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con
obblighi di informazione in base a criteri che verranno stabiliti
dall'Autorità. La possibilità di accedere a provvidenze ed incentivi, anche
già previsti da precedenti disposizioni di legge, è riservata in via esclusiva
alle emittenti con obblighi di informazione;
3) la previsione di norme atte a favorire la
messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli investimenti
tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende,
le dismissioni e le fusioni nonchè la costituzione di consorzi di servizi e
l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di
telecomunicazioni;
4) la possibilità per le emittenti
radiotelevisive locali di trasmettere programmi differenziati per non oltre un
quinto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree
territoriali comprese nel bacino di utenza.
5) la previsione di norme specifiche in materia
di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite.
4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria, sono assegnate
ai soggetti titolari della concessione comunitaria.
5. Le concessioni relative alle emittenti
radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei
programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6, e
comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno
l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano
nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi
irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei
programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano
nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:
a) per le emittenti radiotelevisive locali
che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a
non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione.
La concessione a tali emittenti può essere rilasciata se le stesse sono
costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o
cooperative prive di scopo di lucro;
b) per l'introduzione del servizio di
radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'articolo
2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora e
televisiva digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai
concessionari per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di
frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri
concessionari per la gestione dei relativi impianti.
6. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6,
possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile
1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli
obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di
concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate
contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e,
successivamente al termine di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via
satellite.
7. L'Autorità, in relazione all'effettivo e
congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via
cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di
cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.
8. All'entrata in vigore della presente legge
l'Autorità dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della
stessa non sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva
per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorità assegna,
anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o
autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado
di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel
territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione. Sono escluse
dall'assegnazione, che comunque è attuata nel rispetto dei criteri stabiliti
dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti
che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al presente comma
sono attuate fino all'entrata in funzione dell'Autorità dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni.
9. Le disposizioni riguardanti i limiti alla
raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30
aprile 1998. Entro la stessa data, la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una
ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio
pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non
può avvalersi di risorse pubblicitarie. A tale emittente non si applicano i
limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 9. L'Autorità, valutato il piano di
ristrutturazione, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui deve
essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente
all'indicazione del termine di cui al comma 7.
10. La diffusione radiotelevisiva via satellite
originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, è
soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua
costituzione, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di
un apposito regolamento.
11. Nessun soggetto può essere destinatario di
più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale
per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente
esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge più reti
televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto
previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via
cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun
operatore può proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998. A
partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente può essere
esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai
commi 6 e 7. L'Autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le
trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione
del termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale tipo di
trasmissioni. L'Autorità ovvero, fino al momento del funzionamento
dell'Autorità stessa, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in
via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento
su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o
autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni
previste dal comma 8. Entro il termine di 90 giorni il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni adotta, sulla base delle norme contenute nella presente
legge e nel regolamento previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via
cavo. Sono abrogate le norme dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422, in contrasto con la presente legge.
12. All'Autorità si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle
disposizioni della presente legge.
13. Restano salvi gli effetti prodottisi in
virtù della previgente disciplina, in particolare per ciò che attiene ai
procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni
applicate.
14. A partire dal 1o gennaio 1998 gli immobili,
composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a
ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive
satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o
utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni
ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge i Comuni emanano un regolamento
sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni
radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la
salvaguardia degli aspetti paesaggistici.
15. All'articolo 1, comma 2, della legge 14
novembre 1995, n. 481, sono soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai
soli fini del presente comma l'esercizio del credito,".
16. Dopo l'articolo 43 della legge 14 aprile
1975, n. 103, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 43-bis. 1. L'installazione e
l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla
ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi delle
concessionarie televisive in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a
preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il
richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.
L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai Comuni, comunità montane o ad
altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale
limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente<.
17. Sono consentite le acquisizioni, da parte di
società di capitali, di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione
sonora e televisiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
costituite in società cooperative a responsabilità limitata.
Art. 4.
(Reti e servizi di
telecomunicazioni)
1. L'installazione non in esclusiva delle reti di
telecomunicazioni via cavo o che utilizzano frequenze terrestri è subordinata,
con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio
di concessione per l'uso di suolo pubblico e comunque in modo non
discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. A decorrere dalla stessa
data l'esercizio delle reti di telecomunicazioni e la fornitura di servizi di
telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di autorizzazione nelle forme di
cui al presente articolo. L'installazione di stazioni terrene per servizi via
satellite è disciplinata ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n.
55.
2. Le licenze per l'installazione delle reti via
cavo e via etere, delle relative infrastrutture di giunzione e per gli accessi
locali mediante onde elettromagnetiche sono rilasciate dall'Autorità.
3. La licenza per l'installazione di una rete che
è destinata a interessare almeno il 30 per cento degli abbonati al servizio
telefonico nazionale è rilasciata dall'Autorità a seguito di una conferenza di
servizi con le province autonome e le regioni interessate.
4. Le licenze per l'installazione di reti di
telecomunicazioni che utilizzano frequenze terrestri, le autorizzazioni per
l'installazione di stazioni terrene per servizi via satellite, per l'esercizio
delle reti e per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni sono rilasciate
dall'Autorità.
5. Il rilascio delle licenze per l'installazione
delle reti di telecomunicazioni e delle concessioni di radiodiffusione previste
nel piano di assegnazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far
parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri,
autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria
è indetta, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai
sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156, si applicano le disposizioni dello stesso codice relative
alle limitazioni legali della proprietà e al diritto di servitù.
6. Le società che installano o esercitano le
reti di telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi di
telecomunicazioni sono obbligati, dal 1o gennaio 1998, a tenere separata
contabilità delle attività riguardanti rispettivamente l'installazione e
l'esercizio delle reti nonchè delle attività riguardanti la fornitura dei
servizi. Le società titolari di licenze di telecomunicazioni sono altresì
obbligate a tenere separata contabilità delle attività svolte in ordine alla
fornitura del servizio universale. La contabilità tenuta ai sensi del presente
comma è soggetta a controllo da parte di una società di revisione scelta tra
quante risultano iscritte all'apposito albo istituito presso la Commissione
nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora superi l'ammontare di
fatturato determinato dall'Autorità, alla quale compete anche di definire i
criteri per la separazione contabile dell'attività entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Gli impianti oggetto di concessione
radiotelevisiva possono essere utilizzati anche per la distribuzione di servizi
di telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di concessioni in ambito locale
sono tenuti alla separazione contabile dell'attività radiotelevisiva da quella
svolta nel settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari di concessioni
per emittenti nazionali sono tenuti a costituire società separate per la
gestione degli impianti. Le disposizioni di cui al presente comma hanno
efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro
centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso.
8. Le società titolari di servizi di pubblica
utilità che hanno realizzato, per le proprie esigenze, reti di
telecomunicazione, sono tenute a tenere separata contabilità o a costituire
società separata per lo svolgimento di qualunque attività nel settore delle
telecomunicazioni. La società concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni non può assumere partecipazioni dirette o indirette,
attraverso società controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle società
titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato le predette reti,
nè acquisire diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti.
9. L'Autorità conferma alle società
concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo e di telecomunicazioni le
vigenti concessioni con annesse convenzioni. L'installazione delle
infrastrutture a larga banda da parte della società concessionaria del servizio
pubblico di telecomunicazioni è soggetta alla concessione di cui al comma 1.
L'Autorità rilascia alle società di cui ai commi 7 e 8 apposita autorizzazione
ai fini della fornitura al pubblico dei servizi di telecomunicazioni.
10. Sulle reti di telecomunicazioni possono
essere offerti tutti i servizi di telecomunicazioni. Fino al 1o gennaio 1998 la
concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni conserva
l'esclusività per l'offerta di telefonia vocale, fatta salva comunque la
possibilità di sperimentazione da parte di soggetti specificamente autorizzati.
Fino alla stessa data le società destinatarie di concessioni in esclusiva per
telecomunicazioni non possono realizzare produzioni radiotelevisive. La
concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può essere
destinataria direttamente o indirettamente di concessioni radiotelevisive su
frequenze terrestri in chiaro nè fornire programmi o servizi nè raccogliere
pubblicità per i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali su frequenze
terrestri in chiaro.
11. L'offerta del servizio di telefonia vocale è
soggetta dal 1o gennaio 1998 a regime di prezzo. La concessionaria del servizio
pubblico di telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è soggetta per il servizio di
telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono determinate ai sensi
dell'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con l'obiettivo
del ribilanciamento tariffario e dell'orientamento ai costi. L'Autorità
esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari
ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza.
12. Le norme di cui al presente articolo sono
applicate tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650<.
Art. 5.
(Interconnessione, accesso e
servizio universale)
1. I soggetti destinatari di licenze o
autorizzazione per la installazione delle reti ovvero per la fornitura di
servizi di telecomunicazioni, nonchè i soggetti titolari di autorizzazione per
l'esercizio di reti regolano i rapporti di interconnessione e di accesso sulla
base di negoziazione nel rispetto delle regole emanate dall'Autorità e dei
seguenti principi:
a) promozione di un mercato competitivo
delle reti e dei servizi;
b) garanzia dell'interconnessione tra le
reti e i servizi sui mercati locali, nazionali e dell'Unione europea;
c) garanzia di comunicazione tra i
terminali degli utenti, ove compatibili, di non discriminazione e di
proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli operatori ed i fornitori.
2. La remunerazione degli obblighi del servizio
universale è disciplinata in base ai princìpi di cui al regolamento di
attuazione di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
3. I soggetti autorizzati all'offerta di servizi
di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 4 hanno diritto di accesso alle
reti. L'accesso può essere limitato dall'Autorità per ragioni di:
a) sicurezza di funzionamento della rete;
b) mantenimento dell'integrità della
rete;
c) interoperabilità dei servizi, qualora
ricorrano comprovati motivi di interesse generale di natura non economica;
d) protezione dei dati anche personali,
riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate e tutela della sfera
privata, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali.
4. Gli obblighi di fornitura del servizio
universale, ivi inclusi quelli concernenti la cura di interessi pubblici
nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso
pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di Governo, e le
procedure di scelta da parte dell'Autorità dei soggetti tenuti al loro
adempimento sono fissati secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea
Art. 6.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge valutato in lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:
a) quanto ad annue lire 32.090.000.000
mediante utilizzo delle risorse finanziarie già destinate al funzionamento
dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le
modalità di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b) e commi successivi,
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Secondo le stesse modalità può essere
istituito, ove necessario e con criteri di parametrazione che tengano conto dei
costi dell'attività, un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorità in base
a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta del Registro degli operatori.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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