Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni
Delibera n. 85/98
Condizioni economiche di offerta del
servizio di telefonia vocale
L'AUTORITA'
NELLA seduta del Consiglio del 22
dicembre 1998;
VISTA la direttiva del Consiglio
90/387/CE, relativa alla "Istituzione del mercato interno per i servizi
delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di
telecomunicazioni" (Open Network Provision);
VISTA la direttiva 90/388/CE,
relativa alla "Concorrenza nei mercati dei servizi di
telecomunicazioni";
VISTA la direttiva della Commissione
96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei
mercati delle telecomunicazioni;
VISTA la direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio 98/10/CE relativa alla "Applicazione del regime di
fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio
universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale";
VISTA la legge 29 gennaio 1992, n.
58, recante "Disposizioni per la riforma del settore delle
telecomunicazioni";
VISTA la legge 14 novembre 1995, n.
481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di
pubblica utilità", in particolare gli artt. 1 e 2;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n.
249 relativa alla "Istituzione dell'Autorità per la Garanzie nelle
Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. c), n. 14 e
l'art. 4;
VISTO il D.P.R. 19 settembre 1997,
n. 318, relativo al "Regolamento di attuazione di direttive
comunitarie";
VISTO il D.M. 28/02/97, concernente
le tariffe telefoniche nazionali e successive modificazioni;
VISTO il D.M. 28/02/97, concernente
le tariffe telefoniche internazionali e successive modificazioni;
VISTO il D.M. 10/03/98, recante
"Finanziamento del servizio universale nel settore delle
telecomunicazioni";
VISTA la delibera CIPE 24 aprile
1996, recante "Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica
utilità";
VISTO il D.M. 25/11/97, recante
"Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico";
VISTA la propria delibera in data 9
settembre 1998 con la quale l'Autorità ha disposto l'avvio della valutazione
della proposta di ribilanciamento delle tariffe telefoniche di Telecom Italia
pervenuta all'Autorità in data 7 agosto 1998;
SENTITE le società Telecom Italia,
Omnitel Pronto Italia e Telecom Italia Mobile in data 17 novembre 1998;
VISTA la documentazione presentata
da Telecom Italia all'Autorità in data 07/08/98, 30/08/98, 02/10/98 e 30/10/98;
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione al Consiglio
della Dott.ssa Paola Maria Manacorda sui risultati dell'istruttoria, ai sensi
dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento
dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorità) nella seduta del
Consiglio del 26 novembre 1998;
SENTITA la società Telecom Italia
in data 3 dicembre 1998;
UDITA la relazione finale al
Consiglio della Dott.ssa Paola Maria Manacorda;
CONSIDERANDO quanto segue:
1. I presupposti giuridici
del ribilanciamento tariffario.
La problematica del riassetto delle
tariffe telefoniche si colloca in un contesto normativo comunitario e nazionale
che ne definisce principi ed obiettivi. La normativa comunitaria pone i sistemi
tariffari dei Paesi membri tra le condizioni armonizzate fondamentali al fine
della realizzazione di una rete aperta a livello europeo (ONP). La direttiva
90/387/CE stabilisce che le condizioni economiche di fornitura della rete aperta
devono soddisfare i principi di obiettività, trasparenza, garanzia, parità di
accesso e non discriminazione. Le tariffe devono, in base a tali principi,
essere proporzionate ai costi e rispettare i criteri di parità dell'accesso e
non discriminazione degli utilizzatori.
Nel 1990, la preoccupazione relativa all'introduzione immediata della
concorrenza nella telefonia vocale era emersa anche in considerazione del fatto
che le strutture tariffarie degli operatori pubblici di telecomunicazioni erano
sostanzialmente disgiunte dai rispettivi costi. In tal caso gli operatori
concorrenti avrebbero potuto mirare alla prestazione di servizi remunerativi,
quali la telefonia internazionale e a lunga distanza, ottenendo quote di mercato
esclusivamente in funzione delle strutture tariffarie esistenti, basate su
sostanziali distorsioni, data la forte mutualità fra i diversi servizi. Gli
sforzi degli Stati membri, a partire dal 1990, avrebbero dovuto compensare le
differenze esistenti nella tariffazione e nelle strutture di costo in
preparazione della liberalizzazione. Con la liberalizzazione, infatti, non è
più possibile per gli Stati membri mantenere un sistema di controllo attraverso
prezzi amministrati nel settore delle telecomunicazioni: l'operatore ex
monopolista deve poter adattare le sue tariffe in funzione della domanda e della
concorrenza alla quale è esposto. Il ruolo dei pubblici poteri, in tale nuovo
contesto, subisce un mutamento: si tratta da un lato di vigilare affinché
l'operatore storico non applichi prezzi troppo bassi in determinati segmenti di
mercato (ostacolando in tal modo l'entrata o la permanenza dei concorrenti),
dall'altro di verificare che tale operatore non aumenti le tariffe nei segmenti
di mercato in condizioni di limitata competitività, così da minacciarne la
stessa accessibilità agli utenti. Quest'ultima funzione deve tenere conto,
inoltre, dell'evoluzione del servizio di telefonia e dei bisogni socio-economici
dei consumatori attraverso una nuova considerazione del concetto di fruibilità
e di accessibilità, alla luce dello sviluppo dei mercati e finché non sia la
concorrenza a realizzare un effettivo controllo dei prezzi. In particolare
l'Autorità vigila sia sul fatto che l'offerta di servizi da parte
dell'operatore non sia rivolta ad alcuni consumatori, in modo da escludere altri
dai benefici della concorrenza, sia sul fatto che effettive o potenziali
inefficienze dell'operatore stesso non ricadano impropriamente sugli
utilizzatori dei servizi. Un efficace ribilanciamento, nell'ambito di un mercato
aperto alla concorrenza, porta "naturalmente" i prezzi a scendere
verso i rispettivi costi. Al contrario, vincoli tariffari dettagliati, in tale
contesto, sono tali da compromettere la posizione degli operatori,
"vincolati" da tariffe regolate che possono collocarsi a livelli
superiori ai rispettivi costi.
La direttiva 96/19/CE stabilisce a tale proposito che gli Stati membri
consentano ai propri organismi di telecomunicazioni di riequilibrare le tariffe,
tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato e della necessità di
garantire la possibilità economica di accedere al servizio universale. In
particolare, gli Stati membri permettono agli operatori pubblici di adeguare le
tariffe correnti che non sono in linea con i costi e che aumentano, di
conseguenza, l'onere della prestazione del servizio universale, al fine di
realizzare una struttura tariffaria ancorata ai costi reali. Il presente
provvedimento è diretto appunto a perseguire tale obiettivo, autorizzando
Telecom Italia ad adattare in tal senso le sue tariffe.
La normativa nazionale, e in particolare il DPR 318/97 di recepimento delle
direttive comunitarie di completa liberalizzazione del settore, definisce un
termine massimo per il completamento del processo di riequilibrio, stabilendo,
all'art. 7, comma 3, che lo squilibrio risultante dalla struttura delle tariffe
telefoniche, da rilevarsi entro il 1° gennaio 1998, può essere
progressivamente eliminato, considerando anche le condizioni di mercato e
l'evoluzione tecnologica, entro il 31 dicembre 1999.
Allo stato, dalla contabilità regolatoria di Telecom Italia, pervenuta
all'Autorità in data 7 agosto 1998 con riferimento ai conti
economico-finanziari per singolo servizio riferiti all'anno 1997, risulta una
situazione di squilibrio nella struttura tariffaria dell'operatore Telecom
Italia.
Le azioni dell'Autorità sono, di conseguenza, intese a verificare la
consistenza di tale squilibrio e a definire un calendario - da trasmettere alla
Commissione europea - per l'attuazione della progressiva eliminazione degli
squilibri, opportunamente verificati.
Il processo di riequilibrio deve tenere conto, peraltro, dell'obbligo di
garantire la fornitura del servizio universale, in base a quanto previsto dalla
direttiva 98/10/CE, dell'orientamento ai costi, dei criteri di parità di
accesso e non discriminazione, sia alla luce delle specifiche condizioni dei
mercati di riferimento dei singoli servizi, sia considerando la necessità di
garantire la possibilità economica di accedere al servizio universale da parte
di tutti i cittadini-consumatori.
Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità può ritenere opportuno adottare
strumenti che incentivino l'operatore a ridurre i propri costi e che tutelino i
consumatori dagli effetti negativi derivanti da una concorrenza imperfetta o
concentrata solo su alcuni segmenti di mercato.
L'opportunità di introdurre tali strumenti è prevista all'art. 7, comma 1, del
DPR 318/97 in cui si afferma che le condizioni economiche per l'accesso e l'uso
di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano - oltre ai principi di
trasparenza, obiettività e orientamento ai costi - anche i criteri di carattere
generale stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilità dalla
legge 481/95 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996. L'art. 2, comma 2, n. 18
della legge 481/95 individua nello strumento del "price cap" tale
metodologia, ed attraverso il suo utilizzo l'Autorità può imporre
all'operatore dominante, per particolari servizi o gruppi di servizi, un vincolo
esogeno di variazione annuale del proprio indice dei prezzi in termini reali
sulla base di parametri finalizzati al recupero di efficienza dell'operatore
stesso (tasso annuale di produttività).
L'inserimento di tale strumento a carattere pluriennale è finalizzato
all'obiettivo di garantire l'accessibilità del servizio universale e di
incentivare comportamenti efficienti dell'operatore dominante, anche una volta
completato il percorso di ribilanciamento, laddove persistono vantaggi
monopolistici.
La concorrenza effettiva o potenziale, infatti, favorisce l'allineamento ai
costi delle tariffe, ma in assenza di strumenti incentivanti del tipo
"price cap" ben poco potrebbe nel limitare il potere di mercato
dell'operatore dominante, in particolare nei mercati in cui è più forte il
potere monopolistico (accesso e mercato locale). Il meccanismo di
regolamentazione tariffaria non preclude, quindi, all'Autorità il compito di
intervenire - attraverso strumenti di controllo - nella struttura dei prezzi
dell'operatore dominante successivamente alla data di ribilanciamento al fine di
incentivare l'efficienza in mercati caratterizzati da posizioni di controllo.
Ciò in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, let. c) n. 14 e dall'art.
4, comma 9, della legge 249/97 laddove si afferma che "l'Autorità esercita
la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad
assicurare condizioni di effettiva oncorrenza".
Compito dell'Autorità è di affrontare il problema della regolamentazione dei
prezzi dei servizi di accesso e di uso della rete di telecomunicazioni aperta al
pubblico e tale compito richiede un approccio allargato al problema del
ribilanciamento, attraverso l'analisi del coordinamento delle diverse
problematiche.
La regolamentazione delle condizioni economiche si inserisce, in tal senso,
nell'ambito di una manovra più estesa e più complessa, finalizzata sia al
riequilibrio delle tariffe telefoniche, nel rispetto dei principi di
trasparenza, obiettività, non discriminazione e orientamento ai costi dei
prezzi dei servizi sia al perseguimento di obiettivi di efficienza e di tutela
dei consumatori sul mercato in relazione alle effettive condizioni
concorrenziali; sia alla riconsiderazione del concetto di "pubblica
utilità" alla luce del servizio universale delle telecomunicazioni in un
ambiente concorrenziale.
2. Le azioni e il percorso
dell'Autorità in tema di ribilanciamento.
Come previsto dall'art. 4 quater
della direttiva 96/19/CE, e in base a quanto indicato al punto precedente, se il
riequilibrio tariffario non è stato realizzato entro il 1° gennaio 1998, gli
Stati membri informano la Commissione della futura eliminazione dei residui
squilibri delle tariffe e trasmettono un calendario preciso di attuazione.
Al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla direttiva, l'Autorità ha
definito un calendario che permetta a Telecom di riequilibrare le sue tariffe
sulla base della proposta presentata il 7 agosto, secondo un piano di
ribilanciamento da effettuare in tre fasi e da concludersi nel luglio 1999.
L'Autorità ha valutato la proposta di Telecom Italia e, considerando le
condizioni strutturali e l'evoluzione tecnologica del mercato italiano, nonché
la disciplina relativa alla determinazione del costo del servizio universale, in
base a quanto stabilito dall'art. 3, comma 8, lett. c) del DPR 318/97, ha
ritenuto opportuno valutarne positivamente alcune parti.
Un primo oggetto di tale verifica riguarda il calcolo del deficit sull'accesso,
che sarà sottoposto al controllo da parte di un soggetto privato con specifiche
competenze, incaricato dall'Autorità ai sensi dell'art. 7, comma 7, del DPR
318/97.
L'Autorità ritiene, inoltre, opportuno condizionare la progressiva eliminazione
del disequilibrio tariffario sia all'analisi degli effetti prodotti da tale
operazione sulla competitività dell'operatore dominante, tenendo anche conto di
opportuni vincoli alla variazione dei prezzi, alla luce di recuperi di
produttività da parte di tale operatore; sia alla verifica degli effetti
prodotti sulla competitività dei nuovi operatori in relazione all'evoluzione
della concorrenza effettiva nei diversi segmenti di mercato (accesso, locale,
lunga distanza regionale e nazionale, internazionale). Entrambe queste
condizioni dipendono dalla regolamentazione esistente e dal suo livello di
flessibilità alla luce dell'evoluzione dei mercati.
Un aspetto importante in tal senso è la relazione tra struttura tariffaria di
un servizio e modalità d'uso e applicazione dello stesso. Le condizioni di
offerta (incluse le condizioni economiche orientate ai costi) devono consentire
in prospettiva un equilibrio verso le condizioni di domanda, in modo che i
consumatori paghino prezzi commisurati agli effettivi servizi richiesti.
Considerando che le condizioni economiche di alcuni servizi offerti da Telecom
Italia non sono commisurate ai costi effettivi del servizio, come contemplato
dagli artt. 1 e 2 del DPR 318/97, a causa della dipendenza dell'attuale
struttura tariffaria dal Piano nazionale di suddivisione del territorio per il
servizio telefonico del 25/11/97, il quale genera, con particolare riferimento
alle Aree locali contigue, l'applicazione di tariffe interurbane, l'Autorità ha
avviato un'analisi finalizzata alla introduzione della c.d. "Tariffa di
Prossimità". Ai sensi di quanto stabilito all'art. 1, comma 2, del DM
25/11/97 l'Autorità intende analizzare la ridefinizione delle Aree locali e dei
loro confini, considerando l'obiettivo dell'estensione delle attuali aree
locali, la distribuzione della popolazione, la realtà di altri Paesi europei,
l'evoluzione delle tecnologie e l'introduzione della portabilità del numero.
L'Autorità intende, inoltre, effettuare gli interventi di riequilibrio
tariffario considerando - in base a quanto stabilito all'art. 7, comma 2, del
DPR 318/97 - la necessità di garantire la fornitura del servizio universale ad
un prezzo accessibile. In base a quanto ribadito dalla disciplina comunitaria,
nella direttiva 98/10/CE, l'Autorità è tenuta a considerare che il
riequilibrio tariffario, portando ad un effettivo abbandono delle tariffe non
orientate ai costi, elimina anche l'obiettivo c.d. di "pubblica
utilità" sottostante allo strumento della mutualizzazione fra servizi. In
tal senso è necessario prevedere, in attesa dell'instaurarsi di una concorrenza
effettiva su tutti i mercati, alcune misure volte a garantire che l'aumento dei
prezzi nelle zone periferiche o rurali non sia usato per bilanciare le perdite
di introito dovute alla riduzione dei prezzi in altre zone. Inoltre, poichè il
riequilibrio è una caratteristica essenziale di un mercato competitivo, per
evitare che questo possa al tempo stesso pregiudicare indebitamente gli utenti e
mettere in pericolo l'accessibilità dei servizi telefonici, l'Autorità può
utilizzare tetti tariffari, medie geografiche, forme opzionali di tariffazione o
meccanismi simili finché la concorrenza non realizzi un effettivo controllo dei
prezzi.
Inoltre, l'Autorità, al fine di tutelare la fornitura di servizi di interesse
sociale, o di servizi destinati ad utenti che li utilizzano in misura ridotta o
a categorie sociali particolari, può definire condizioni economiche speciali in
base a quanto stabilito all'art. 7, comma 11, del DPR 318/97.
In merito alla titolarità della tariffa dei servizi di telefonia vocale, in
generale, spetta al gestore dalla cui infrastruttura la chiamata è originata
definirne le condizioni economiche di offerta. In base a quanto stabilito
all'art. 7, comma 9, del DPR 318/97, l'Autorità - considerando l'evoluzione del
quadro concorrenziale nel mercato dei servizi di telecomunicazioni - stabilisce
le modalità e le scadenze per definire la titolarità della tariffa relativa
alle chiamate originate da una rete telefonica pubblica fissa e terminate sulle
reti radiomobili in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso DPR
318/97.
3. Gli obiettivi del
presente provvedimento alla luce dell'intero percorso di ribilanciamento
In base a quanto delineato al punto
precedente, la manovra tariffaria si pone diversi obiettivi in relazione alle
condizioni economiche, sociali e normative dei mercati di riferimento. In
particolare, analizzando il mercato della telefonia vocale nei suoi diversi
segmenti (considerati in base al loro livello attuale di concorrenzialità:
internazionale, lunga distanza nazionale, locale, accesso) si possono svolgere
le considerazioni qui di seguito indicati in merito agli obiettivi
dell'Autorità. Tali considerazioni hanno condizionato la valutazione della
proposta di Telecom Italia con riferimento alla variazione tariffaria dei
singoli servizi.
A. Obiettivo di tutela della
competitività di Telecom Italia e dei nuovi operatori sul mercato della
telefonia internazionale e della telefonia a lunga distanza nazionale e
valutazione della proposta di Telecom Italia
La liberalizzazione porta i nuovi
operatori ad entrare nei mercati redditizi della telefonia internazionale e
della lunga distanza. Tale processo di entrata è fortemente condizionato dalla
presenza di uno squilibrio tariffario in questi mercati, in quanto le tariffe
elevate dei servizi forniti dall'operatore dominante e artificialmente superiori
ai livelli di costo di un operatore efficiente determinano ampi margini di
entrata per i nuovi operatori.
La decisione di autorizzare il ribilanciamento richiesto da Telecom Italia per
tali servizi, e la conseguente riduzione delle rispettive tariffe è finalizzata
in primo luogo a tutelare la competitività dell'operatore Telecom Italia.
Al tempo stesso il livello di riduzione non deve essere tale da ostacolare la
concorrenza efficiente di tutti gli operatori. In particolare la riduzione dei
prezzi deve essere tale per cui:
a) tale riduzione non porti i prezzi al di sotto
di soglie di costo che consentano all'operatore dominante di erigere barriere
all'entrata di nuovi operatori o che incentivino gli operatori efficienti già
presenti ad uscire dal mercato. Dall'analisi effettuata dall'Autorità, le
riduzioni contenute nella proposta Telecom con riferimento ai mercati della
telefonia internazionale e nazionale a lunga distanza sono tali da non
costituire, in base a quanto detto, pratiche predatorie;
b) l'operatore dominante non eserciti una
pressione "indiretta" sui prezzi dei concorrenti attraverso costi
elevati degli input intermedi che gli operatori pagano a Telecom Italia. In tal
senso è necessario valutare gli effetti indotti dal livello delle tariffe di
tali input (in particolare circuiti diretti e costi di interconnessione) sui
prezzi dei servizi finali. In particolare è necessario verificare il rispetto
del principio della parità di trattamento da parte di Telecom Italia e cioè
l'applicazione alle proprie divisioni commerciali delle stesse tariffe dei
circuiti e dei servizi di interconnessione praticate ai concorrenti, anche in
relazione agli impegni assunti dall'Autorità in seguito al provvedimento n. 1/CIR/A98
in tema di interconnessione;
c) non si generino entrate
inefficienti a causa del mantenimento degli squilibri.
B. Obiettivo di tutela della
concorrenza e di garanzia dei consumatori sul mercato della telefonia locale e
valutazione della proposta di Telecom Italia
Il mercato italiano della telefonia
locale presenta diversi elementi di criticità a causa di fattori che ostacolano
la concorrenza effettiva: scarsa sostituibilità tecnologica, limitata
correlazione delle tariffe con il traffico generato (distretti geografici non
correlati alla distribuzione della popolazione e all'uso effettivo), presenza di
tariffe relativamente basse, se confrontate con quelle di altri Paesi europei.
Tali problematiche richiedono, oltre ad un attento esame dello squilibrio
(tariffe inferiori ai costi dei servizi) e a conseguenti decisioni di
ribilanciamento da parte dell'Autorità, una ridefinizione delle Aree locali di
applicazione della tariffa "urbana" in base a considerazioni
sull'effettiva domanda generata nelle diverse aree geografiche (aree
metropolitane, aree rurali, aree a basso traffico, aree ad elevato traffico).
Per tali ragioni, l'Autorità ritiene opportuno non accogliere la proposta di
Telecom Italia di aumento delle tariffe urbane, rimandando tale valutazione sia
all'analisi dei costi dei servizi sia alla ridefinizione della struttura
tariffaria alla luce della riconsiderazione delle aree di applicazione, anche in
considerazione del forte peso della componente della telefonia urbana nella
spesa degli utenti residenziali italiani.
C. Obiettivo di tutela dei
consumatori e considerazioni sul servizio universale nel mercato dell'accesso e
valutazione della proposta di Telecom Italia
Per deficit di accesso si intende
generalmente la differenza fra i costi necessari a garantire a tutti gli utenti
l'accesso alla rete telefonica pubblica ed i ricavi che risultano dal controllo
dei prezzi imposto dall'autorità pubblica.
L'esistenza di un deficit sull'accesso dipende sia dalle difficoltà di un
aumento eccessivo del canone anche alla luce della concorrenza di altri servizi,
sia da possibili vantaggi per l'operatore dominante derivanti anche da un
limitato sussidio dell'accesso attraverso la contribuzione da parte di altri
operatori. Indipendentemente dall'aspetto relativo al ribilanciamento, il
mercato dell'accesso presenta, quindi, una situazione particolare che giustifica
la presenza di un deficit.
In prospettiva, nel corso della manovra di riequilibrio, il problema degli
utenti non remunerativi e marginali (su cui peserebbe l'aumento del canone)
dovrà essere affrontato con meccanismi espliciti di finanziamento del costo del
servizio universale, oltre che con specifiche opzioni tariffarie (price cap
specifico su canone residenziale, canoni differenziati in relazione all'uso dei
servizi, ecc.). Nella valutazione del deficit, quindi, bisogna tenere presenti
fattori diversi dalla sola efficienza economica dell'operatore dominante. La
stessa proposta di riequilibrio di Telecom Italia contiene elementi che
confermano tale osservazione.
Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha ritenuto opportuno in questa
prima fase accogliere solo parzialmente la proposta di Telecom Italia di aumento
del canone, contenendo tale aumento sia per la clientela residenziale, sia per
quella affari. L'Autorità ha, inoltre, ritenuto opportuno non variare il canone
per alcune fasce di utenti più deboli o con bassa propensione al consumo, anche
ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 11, del DPR 318/97.
DELIBERA
I. Canoni
mensili di abbonamento al servizio telefonico
1. L'Autorità dispone la
determinazione dei canoni mensili di abbonamento al servizio telefonico in base
a quanto contenuto nella tabella
A in allegato, secondo le modalità ed i
termini di cui al Titolo VIII - Condizioni Generali.
II. Tariffe
telefoniche interurbane
1. L'Autorità dispone la
determinazione delle tariffe telefoniche interurbane come previsto nelle tabelle
B
e C
in allegato, secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo VIII -
Condizioni Generali.
2. L'Autorità dispone inoltre,
secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo VIII, la sostituzione del
comma 1 dell'art.13 del D.M. 28 febbraio 1997 "Tariffe telefoniche
nazionali" con il seguente: "1. A ciascuna comunicazione interurbana
effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applicano i ritmi previsti
nella tabella C
della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 22
dicembre 1998. Il primo impulso dopo quelli eventualmente previsti alla risposta
è inviato al dispositivo di incasso al termine del ritmo previsto dalla tabella
indicata (modalità di tariffazione sincrona posticipata)"
III. Tariffe
telefoniche internazionali
1. L'Autorità dispone la
determinazione delle tariffe telefoniche internazionali come previsto nelle
tabelle D
e E
in allegato, secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo VIII -
Condizioni Generali.
2. L'Autorità dispone inoltre,
secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo VIII:
a) l'abrogazione dei commi 1, 2 e 3
dell'art.3 del D.M. 28 febbraio 1997 "Tariffe telefoniche
internazionali";
b) la sostituzione del comma 1
dell'art.2 del D.M. 28 febbraio 1997 "Tariffe telefoniche
internazionali" con il seguente: "1. Alle comunicazioni internazionali
effettuate tramite collegamenti commutati a 64 Kbit/s si applicano le tariffe
applicate per le comunicazioni internazionali originate dalla rete telefonica
pubblica commutata (tabella D
della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 22
dicembre 1998)"
c) la sostituzione del comma 2
dell'art.2 del D.M. 28 febbraio 1997 "Tariffe telefoniche
internazionali" con il seguente: "2. Il valore di ciascun impulso è
fissato pari a Lire 127".
IV. Titolarità
della tariffa per comunicazioni originate da rete fissa e terminate su reti
mobili
1. L'Autorità dispone
l'attribuzione della titolarità della tariffa per comunicazioni originate da
rete fissa e terminate su reti mobili all'operatore di rete fissa dalla quale la
comunicazione ha origine.
2. Laddove tale principio non sia
già applicato, e con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt.8 e
15 della convenzione stipulata in data 30 novembre 1994 tra il Ministero delle
Poste e Telecomunicazioni e la società Omnitel Pronto Italia S.p.A. e dagli
artt.8 e15 della convenzione stipulata in data 16 dicembre 1994 tra il Ministero
delle Poste e Telecomunicazioni e la società Telecom Italia S.p.A., le
modalità di tariffazione saranno definite da un successivo provvedimento
dell'Autorità.
V. Utenze
Agevolate
1. L'Autorità dispone
l'applicazione delle condizioni agevolate di cui all'art.6 del D.M. 28 febbraio
1997 "Tariffe telefoniche nazionali" ai clienti il cui traffico è
svolto esclusivamente sulla rete di Telecom Italia.
2. L'Autorità dispone inoltre
l'esonero dall'aumento del canone per gli utenti di categoria B titolari di sola
pensione sociale, oltre ad eventuale reddito di prima abitazione, appartenenti a
famiglie monoreddito. Le modalità relative alla richiesta ed al riconoscimento
del beneficio precitato verranno successivamente definite dall'Autorità.
VI. Evoluzione
della struttura di tariffazione dei servizi telefonici
1. L'Autorità autorizza Telecom
Italia ad effettuare la sperimentazione della Tariffazione a Tempo (TAT) sui
servizi di addebito intelligente (Numero Verde e Addebito Ripartito), come da
richiesta pervenuta all'Autorità il 2 ottobre 1998.
2. L'Autorità dispone che la
società Telecom Italia proceda all'applicazione della nuova metodologia di
tariffazione (TAT) a tutta l'utenza e per tutti i servizi (geografici e non
geografici) entro il 30 giugno 1999, nel rispetto del principio di non
discriminazione e secondo le seguenti modalità:
a) obbligo per Telecom Italia di far
pervenire all'Autorità, entro il 30 gennaio 1999, una propria proposta relativa
alle modalità di introduzione della TAT, in termini di tariffa minima e tariffa
al minuto da applicare per ciascun servizio e per ciascuna fascia tariffaria,
che, tra l'altro, assicuri per ciascun servizio la parità di spesa finale per
l'insieme della clientela;
b) obbligo che nella proposta sopra
citata siano contenute anche delle modalità di tariffazione delle comunicazioni
urbane che favoriscano un uso prolungato della rete, anche tenendo conto delle
evoluzioni tecnologiche della rete di Telecom Italia;
c) obbligo per Telecom Italia di
corredare la proposta di tutti gli elementi e documenti statistici necessari
alla verifica da parte dell'Autorità dell'effettiva parità di spesa ed in
particolare delle distribuzioni delle comunicazioni per durata e per fascia
oraria per ciascuna fascia tariffaria nazionale e internazionale. Tali elementi
dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico elaborabile.
3. L'Autorità dispone
l'introduzione della "prossimità", intesa nel senso dell'estensione
delle Aree locali in cui applicare la tariffa urbana. L'introduzione della
prossimità dovrà essere effettuata attraverso una nuova definizione delle Aree
locali, orientata ad una riduzione del numero delle attuali Aree del Piano di
suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico, realizzata in
modo da garantire una maggiore uniformità del numero di clienti raggiungibili
all'interno di un'Area locale rispetto alla situazione attuale. Al fine di
determinare la nuova modalità di tariffazione l'Autorità istituisce con
Telecom Italia un gruppo di lavoro che concluderà la propria attività entro il
28 febbraio 1999. Sulla base dei risultati raggiunti, l'Autorità determinerà
le modalità e i termini di introduzione della "prossimità", da
applicare nella seconda fase della manovra tariffaria, indicata in premessa.
VII. Evoluzione
della regolamentazione dei prezzi dell'operatore dominante
1. L'Autorità, in merito
all'evoluzione della regolamentazione dei prezzi dei servizi telefonici,
definisce le seguenti linee di indirizzo:
a) l'introduzione di strumenti che
incentivino l'incremento della produttività dell'operatore dominante su
differenti mercati di servizi (accesso e traffico) attraverso la costruzione di
metodi incentivanti di controllo dei prezzi ("price cap"),
differenziati per categorie di utenza e di servizio, entro 6 mesi dall'entrata
in vigore del presente provvedimento e con validità pluriennale;
b) l'analisi dell'evoluzione del
servizio di telefonia vocale e del servizio universale in un ambiente
concorrenziale con l'obiettivo di individuare misure specifiche a garanzia degli
utenti disabili o con esigenze sociali speciali di cui all'art.8 della Direttiva
98/10/CE ed all'art.4, comma 3, lettera f) punto 2) del D.M. 10/03/98;
c) la valutazione di condizioni
economiche speciali per la fornitura di servizi di interesse sociale, quali
quelli destinati ad utenti che li utilizzano in maniera ridotta o a categorie
particolari;
d) la valutazione delle condizioni
economiche di offerta del servizio di Telefonia Pubblica, che tenga conto sia
degli effetti di sostituzione generati dalla telefonia mobile sulla redditività
del servizio, sia dei contenuti di servizio universale, con particolare
riferimento a tale servizio.
VIII. Condizioni
generali
1. L'Autorità delibera:
a) il presente provvedimento entra
in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana;
b) i canoni di abbonamento così
come determinati al titolo I del presente provvedimento si applicano a partire
dal 1° marzo 1999; dalla medesima data la
tabella A del DM 28/02/97 "Tariffe
telefoniche nazionali" è abrogata e sostituita dalla tabella
A in allegato al presente provvedimento;
c) le tariffe interurbane e
internazionali così come determinate ai titoli II e III del presente
provvedimento si applicano entro il 1° febbraio 1999, previa notifica
all'Autorità da parte di Telecom Italia della data di applicazione; a partire
da tale data sono abrogate le tabelle D e D1 del DM 28/02/97 "Tariffe
telefoniche nazionali" con riferimento rispettivamente al traffico
interurbano da sede d'utente e da telefono pubblico e sostituite con le tabelle B
e C
in allegato. Dalla medesima data sono abrogate le tabelle A1 e B del DM 28/02/97
"Tariffe telefoniche internazionali" con riferimento alle tariffe
telefoniche internazionali da impianto d'abbonato e da telefono pubblico e
sostituite con le tabelle D
ed E
in allegato;
d) la società Telecom Italia
provvede alla corretta e tempestiva informazione della clientela relativamente
alle disposizioni tariffarie di cui ai titoli I, II, III e V del presente
provvedimento, dandone comunicazione all'Autorità;
e) il mancato rispetto da parte di
Telecom Italia delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.1, commi 29, 30 e 31, della
legge 31 luglio 1997, n.249.
Il presente provvedimento è
notificato alla Società Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.
Avverso il presente provvedimento
può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art.1, comma 26,
della legge n.249 del 31 luglio 1997.
Napoli, 22 dicembre 1998
IL COMMISSARIO RELATORE: (Dott.ssa
Paola Maria Manacorda)
IL PRESIDENTE: (Prof. Enzo Cheli)
ALLEGATO
Tabella A
Canoni mensili di abbonamento al
servizio telefonico
Categoria di
abbonamento |
Importo |
Disposizioni
particolari |
Categoria A |
26.400 |
Per i collegamenti alla
centrale di competenza a traffico unidirezionale entrante, il canone di
abbonamento è stabilito nella misura pari a L. 18.500 |
Categoria B simplex |
16.800 |
Agli utenti di
categoria B a basso traffico telefonico che aderiscono alle condizioni previste
dall'art. 6 del D.M. 28/2/1997, "Tariffe telefoniche nazionali", si
applicano i seguenti canoni mensili:
- Categoria B Simplex L. 8.300
- Categoria B Duplex L. 4.450
A tali abbonati si applicano gli specifici valori
dello scatto previsti nella tabella C del D.M. 28/2/1997, "Tariffe
telefoniche nazionali",
Agli utenti di categoria B titolari di sola
pensione sociale, oltre ad eventuale reddito di prima abitazione, appartenenti a
famiglie monoreddito si applicano, previa richiesta e fatta salva la
possibilità di aderire a condizioni di miglior favore, i seguenti canoni
mensili:
- Categoria B Simplex L. 16.300
- Categoria B Duplex L. 12.450
|
Categoria B duplex |
12.950 |
|
Categoria C simplex |
16.800 |
|
Categoria C duplex |
15.650 |
|
Tabella B
TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI
TELESELETTIVE INTERURBANE
EFFETTUATE DA IMPIANTO DI ABBONATO
Tipo di
comunicazioni |
N. impulsi
alla risposta dell'utente chiamato da abbonato |
Ritmo
degli impulsi durante la comunicazione nelle diverse fasce orarie (secondi)
Tariffazione asincrona
|
|
|
(1) |
(2) |
- fino a 15
km
- oltre 15 e fino a 30 km
- oltre 30 km
|
1
1
1
|
75
40
26,7
|
150
80
50
|
(1)Dalle ore 8.00 alle ore 18.30 dei giorni
feriali, escluso il sabato; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del sabato
(2)Dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 18.30 alle ore 24.00 di tutti i
giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore
13.00 alle ore 24.00 del sabato; tutti i giorni festivi
Tabella C
TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI
TELESELETTIVE INTERURBANE EFFETTUATE DA IMPIANTO TELEFONICO A DISPOSIZIONE DEL
PUBBLICO
Tipo di
comunicazioni |
N. impulsi
alla risposta dell'utente chiamato da telefono a disposizione del pubblico |
Ritmo
degli impulsi durante la comunicazione nelle diverse fasce orarie (secondi)
Tariffazione sincrona posticipata
|
|
|
(1) |
(2) |
- fino a 30 km
- oltre 30 km
|
2
2
|
40
20
|
70
35
|
(1)Dalle ore 8.00 alle ore 18.30 dei giorni
feriali, escluso il sabato; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del sabato
(2)Dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 18.30 alle ore 24.00 di tutti i
giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore
13.00 alle ore 24.00 del sabato; tutti i giorni festivi
Tabella D
TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI
(Da impianto di abbonato)
Zona di tass.ne |
Relazioni
telefoniche tra l'Italia e i seguenti Paesi |
Tariffe
per il servizio telefonico(1) |
In
teleselezione(2)
(ritmo in secondi) |
Tramite
operatore |
Intera(3)
Secondi
|
Ridotta(4)
Secondi
|
Tariffa
per minuto(5)
Lire
|
I-A |
- dal distretto di GORIZIA verso le reti di NOVA
GORIKA (SLOVENIA);
- dal distretto di TRIESTE verso le reti di
CAPODISTRIA e POSTUMIA (SLOVENIA);
- dai distretti di COMO, MENAGGIO e VARESE verso
le reti di LUGANO (SVIZZERA)
|
40,006 |
80,006 |
2507 |
I-B |
- dal distretto di SAN REMO verso il dipartimento
delle Alpi marittime (NIZZA, ST. SAUVEUR SUR TINEÉ, LANTOSQUE, SOSPEL e CANNES)
(FRANCIA);
- dal distretto di UDINE verso le reti di NOVA
GORIKA (SLOVENIA);
- dal distretto di AOSTA verso le reti di MARTIGNY
(SVIZZERA);
- dal distretto di CHIAVENNA e di SONDRIO verso le
reti di ST. MORITZ (SVIZZERA);
- dal distretto di DOMODOSSOLA verso le reti di
BRIGA (SVIZZERA);
- dal distretto di SAN REMO verso il PRINCIPATO DI
MONACO
|
22,506 |
50,006 |
4357 |
II |
- dal distretto di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e
MERANO alle reti del TIROLO (AUSTRIA);
- dai distretti di TARVISIO e TOLMEZZO alle reti
della CARINZIA e del TIROLO orientale (AUSTRIA);
- dai distretti di GORIZIA e TRIESTE al
compartimento di RIJEKA ex-FIUME (CROAZIA);
- dai distretti di GORIZIA e TRIESTE verso la
SLOVENIA;
- dai distretti di ARONA, BAVENO, BERGAMO, BRENO,
BUSTO ARSIZIO, CHIAVENNA, CLUSONE, COMO, DOMODOSSOLA, LECCO, MENAGGIO, MILANO,
MONZA, NOVARA, SALO', SAN PELLEGRINO, SEREGNO, SONDRIO, TREVIGLIO e VARESE verso
le reti di BELLINZONA, FAIDO, LOCARNO e LUGANO (SVIZZERA);
- dai distretti di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e
MERANO verso le reti di COIRA, DAVOS, ILANZ, SARGANS, ST. MORITZ e SCUOL
(SVIZZERA)
|
22,00 |
30,60 |
682 |
III |
- dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA e
TRIESTE verso l'AUSTRIA;
- dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA e
TRIESTE verso la CROAZIA;
- dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA
verso la SLOVENIA;
- dai compartimenti di BOLZANO, MILANO, TORINO e
VERONA verso la SVIZZERA (compreso Liechtenstein);
- dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA e TORINO
verso le reti dipendenti dai centri di LIONE e MARSIGLIA (FRANCIA);
- dai compartimenti di CATANIA e PALERMO verso
MALTA;
- dai compartimenti di CATANIA e PALERMO verso la
TUNISIA;
- dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA e TORINO
verso il PRINCIPATO DI MONACO
|
15,30 |
20,60 |
682 |
IV-A |
- Restante traffico verso FRANCIA e SVIZZERA
(compreso Liechtenstein)
- REGNO UNITO, GERMANIA, PAESI BASSI, CANADA,
STATI UNITI D'AMERICA (tutti gli Stati)
|
14,25 |
16,25 |
925 |
IV-B |
- Restante traffico verso AUSTRIA, CROAZIA, MALTA,
Principato di Monaco, SLOVENIA, TUNISIA
- ALBANIA, BELGIO, BOSNIA ERZEGOVINA, BULGARIA,
CIPRO, DANIMARCA, FINLANDIA, GIBILTERRA, GRECIA, IRLANDA, JUGOSLAVIA (Serbia e
Montenegro), LIBIA, LUSSEMBURGO, MACEDONIA, NORVEGIA, POLONIA, PORTOGALLO
(incluse Azzorre e Madeira), REP. CECA, REP. SLOVACCA, ROMANIA, SPAGNA (compreso
Principato di Andorra), SVEZIA, UNGHERIA
|
10,00 |
13,15 |
925 |
V |
- ALGERIA, BIELORUSSIA, ESTONIA, FAEROER (IS.),
ISLANDA, LETTONIA, LITUANIA, MAROCCO, MOLDAVIA, RUSSIA, TURCHIA, UCRAINA
|
6,40 |
8,25 |
1.330 |
VI |
- AUSTRALIA, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA
|
4,90 |
5,50 |
3.247 |
VII |
- ARGENTINA, BRASILE, CINA REP. POP., COREA DEL
SUD, HONG KONG, ISRAELE, SINGAPORE, TAIWAN, VENEZUELA
|
3,85 |
4,30 |
3.571 |
VIII |
- CUBA, EGITTO, FILIPPINE, INDIA, INDONESIA,
MALAYSIA, MESSICO, SUD AFRICA, THAILANDIA
|
2,90 |
3,50 |
3.760 |
IX |
- ARABIA SAUDITA, ARMENIA, AZERBAIGIAN, BAHREIN,
BOLIVIA, CILE, COLOMBIA, COSTARICA, ECUADOR, EL SALVADOR, EMIRATI ARABI UNITI,
GEORGIA, GIORDANIA, GROENLANDIA, GUATEMALA, HONDURAS, IRAN, IRAQ, KAZAKISTAN,
KIRGHIZISTAN, KUWAIT, LIBANO, NICARAGUA, OMAN, PANAMA, PARAGUAY, PERU', QATARA,
SIRIA, SOMALIA, TAGIKISTAN, TURKMENISTAN, URUGUAY, UZBEKISTAN, YEMEN
|
2,25 |
2,90 |
4.867 |
X |
- Tutti gli
altri Paesi |
1,90 |
2,15 |
5.029 |
(1)Comprendono la soprattassa di cui all'art.1
comma 6 del D.M. 28 febbraio 1997 "Tariffe telefoniche
internazionali", nella misura di lire 7 al minuto.
(2)La centrale invia al contatore dell'utente 4 impulsi entro i primi 2
secondi (ad eccezione dei casi di cui alla nota 6) e successivi impulsi di
conteggio durante la comunicazione con un ritmo (in secondi) pari a quello
riportato con aggancio asincrono al ritmatore di conteggio (tariffazione
asincrona).
(3)Da lunedì a sabato, dalle 8,00 alle 22,00.
(4)Dalle 0,00 alle 8,00 e dalle 22,00 alle 24,00 da lunedì a sabato, e l'intera
giornata di domenica.
(5)Si applica per un minimo di un minuto. - A) Chiamate in partenza dall'Italia:
per ogni comunicazione si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 8.000; per
ogni comunicazione personale si applica una quota fissa aggiuntiva di lire
15.000. - B) Chiamate in partenza dall'estero, dirette e pagabili in Italia:
per le comunicazioni "COLLECT" si applica una quota fissa aggiuntiva
di lire 13.000; per le comunicazioni "ITALIA IN DIRETTA" si applica
una quota fissa aggiuntiva di lire 6.000.
(6)Per le comunicazioni dirette verso le zone I-A e I-B si applica un solo
scatto alla risposta.
(7)Tariffe per 3 minuti di conversazione. Per ogni comunicazione si applica,
inoltre, una quota fissa di lire 2.000. Lo stesso importo di Lire 2000 si
applica per i preavvisi, per le comunicazioni non effettuate per mancata
risposta del richiedente o del richiesto e per quelle rinunciate entro un'ora
dalla richiesta. Per ogni comunicazione pagabile all'arrivo si applica, oltre
alla normale tariffa, una soprattassa di Lire 3000.
Tabella E
TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI (Da impianto telefonico a disposizione del
pubblico)
Zona di tass.ne |
Relazioni
telefoniche tra l'Italia e i seguenti Paesi |
Tariffe
per il servizio telefonico(1)
in teleselezione(2)
(ritmo in secondi) |
Intera(3)
Secondi
|
Ridotta(4)
Secondi
|
I-A |
- dal distretto di GORIZIA verso le reti di NOVA
GORIKA (SLOVENIA);
- dal distretto di TRIESTE verso le reti di
CAPODISTRIA e POSTUMIA (SLOVENIA);
- dai distretti di COMO, MENAGGIO e VARESE verso
le reti di LUGANO (SVIZZERA)
|
40,005 |
70,005 |
I-B |
- dal distretto di SAN REMO verso il dipartimento
delle Alpi marittime (NIZZA, ST. SAUVEUR SUR TINEÉ, LANTOSQUE, SOSPEL e CANNES)
(FRANCIA);
- dal distretto di UDINE verso le reti di NOVA
GORIKA (SLOVENIA);
- dal distretto di AOSTA verso le reti di MARTIGNY
(SVIZZERA);
- dal distretto di CHIAVENNA e di SONDRIO verso le
reti di ST. MORITZ (SVIZZERA);
- dal distretto di DOMODOSSOLA verso le reti di
BRIGA (SVIZZERA);
- dal distretto di SAN REMO verso il PRINCIPATO DI
MONACO
|
20,005 |
35,005 |
II |
- dal distretto di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e
MERANO alle reti del TIROLO (AUSTRIA);
- dai distretti di TARVISIO e TOLMEZZO alle reti
della CARINZIA e del TIROLO orientale (AUSTRIA);
- dai distretti di GORIZIA e TRIESTE al
compartimento di RIJEKA ex-FIUME (CROAZIA);
- dai distretti di GORIZIA e TRIESTE verso la
SLOVENIA;
- dai distretti di ARONA, BAVENO, BERGAMO, BRENO,
BUSTO ARSIZIO, CHIAVENNA, CLUSONE, COMO, DOMODOSSOLA, LECCO, MENAGGIO, MILANO,
MONZA, NOVARA, SALO', SAN PELLEGRINO, SEREGNO, SONDRIO, TREVIGLIO e VARESE verso
le reti di BELLINZONA, FAIDO, LOCARNO e LUGANO (SVIZZERA);
- dai distretti di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e
MERANO verso le reti di COIRA, DAVOS, ILANZ, SARGANS, ST. MORITZ e SCUOL
(SVIZZERA)
|
22,00 |
30,60 |
III |
- dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA e
TRIESTE verso l'AUSTRIA;
- dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA e
TRIESTE verso la CROAZIA;
- dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA
verso la SLOVENIA;
- dai compartimenti di BOLZANO, MILANO, TORINO e
VERONA verso la SVIZZERA (compreso Liechtenstein);
- dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA e TORINO
verso le reti dipendenti dai centri di LIONE e MARSIGLIA (FRANCIA);
- dai compartimenti di CATANIA e PALERMO verso
MALTA;
- dai compartimenti di CATANIA e PALERMO verso la
TUNISIA;
- dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA e TORINO
verso il PRINCIPATO DI MONACO
|
15,30 |
20,60 |
IV-A |
- Restante traffico verso FRANCIA e SVIZZERA
(compreso Liechtenstein)
- REGNO UNITO, GERMANIA, PAESI BASSI, CANADA,
STATI UNITI D'AMERICA (tutti gli Stati)
|
13,10 |
14,50 |
IV-B |
- Restante traffico verso AUSTRIA, CROAZIA, MALTA,
Principato di Monaco, SLOVENIA, TUNISIA
- ALBANIA, BELGIO, BOSNIA ERZEGOVINA, BULGARIA,
CIPRO, DANIMARCA, FINLANDIA, GIBILTERRA, GRECIA, IRLANDA, JUGOSLAVIA (Serbia e
Montenegro), LIBIA, LUSSEMBURGO, MACEDONIA, NORVEGIA, POLONIA, PORTOGALLO
(incluse Azzorre e Madeira), REP. CECA, REP. SLOVACCA, ROMANIA, SPAGNA (compreso
Principato di Andorra), SVEZIA, UNGHERIA
|
10,00 |
13,15 |
V |
- ALGERIA, BIELORUSSIA, ESTONIA, FAEROER (IS.),
ISLANDA, LETTONIA, LITUANIA, MAROCCO, MOLDAVIA, RUSSIA, TURCHIA, UCRAINA
|
6,40 |
8,25 |
VI |
- AUSTRALIA, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA
|
3,85 |
4,30 |
VII |
- ARGENTINA, BRASILE, CINA REP. POP., COREA DEL
SUD, HONG KONG, ISRAELE, SINGAPORE, TAIWAN, VENEZUELA
|
3,85 |
4,30 |
VIII |
- CUBA, EGITTO, FILIPPINE, INDIA, INDONESIA,
MALAYSIA, MESSICO, SUD AFRICA, THAILANDIA
|
2,90 |
3,50 |
IX |
- ARABIA SAUDITA, ARMENIA, AZERBAIGIAN, BAHREIN,
BOLIVIA, CILE, COLOMBIA, COSTARICA, ECUADOR, EL SALVADOR, EMIRATI ARABI UNITI,
GEORGIA, GIORDANIA, GROENLANDIA, GUATEMALA, HONDURAS, IRAN, IRAQ, KAZAKISTAN,
KIRGHIZISTAN, KUWAIT, LIBANO, NICARAGUA, OMAN, PANAMA, PARAGUAY, PERU',
QATARA, SIRIA, SOMALIA, TAGIKISTAN, TURKMENISTAN, URUGUAY, UZBEKISTAN, YEMEN
|
2,25 |
2,90 |
X |
- Tutti gli
altri Paesi |
1,90 |
2,15 |
(1)Comprendono la soprattassa di cui all'art.1
comma 6 del D.M. 28 febbraio 1997 "Tariffe telefoniche
internazionali", nella misura di lire 7 al minuto.
(2)La centrale invia al contatore dell'utente 4 impulsi alla risposta (ad
eccezione dei casi di cui alla nota 5) e i successivi impulsi sono inviati al
contatore alla fine dello specifico ritmo di tassazione (tariffazione sincrona
posticipata).
(3)Da lunedì a sabato, dalle 8,00 alle 22,00.
(4)Dalle 0,00 alle 8,00 e dalle 22,00 alle 24,00 da lunedì a sabato, e l'intera
giornata di domenica.
(5)Per le comunicazioni dirette verso le zone I-A e I-B si applicano due scatti
alla risposta, con tariffazione sincrona posticipata per gli impulsi successivi.
|