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Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Delibera n. 85/98
Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale

L'AUTORITA'

NELLA seduta del Consiglio del 22 dicembre 1998;

VISTA la direttiva del Consiglio 90/387/CE, relativa alla "Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni" (Open Network Provision);

VISTA la direttiva 90/388/CE, relativa alla "Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";

VISTA la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 98/10/CE relativa alla "Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale";

VISTA la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante "Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità", in particolare gli artt. 1 e 2;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 relativa alla "Istituzione dell'Autorità per la Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. c), n. 14 e l'art. 4;

VISTO il D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, relativo al "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie";

VISTO il D.M. 28/02/97, concernente le tariffe telefoniche nazionali e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 28/02/97, concernente le tariffe telefoniche internazionali e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 10/03/98, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la delibera CIPE 24 aprile 1996, recante "Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il D.M. 25/11/97, recante "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico";

VISTA la propria delibera in data 9 settembre 1998 con la quale l'Autorità ha disposto l'avvio della valutazione della proposta di ribilanciamento delle tariffe telefoniche di Telecom Italia pervenuta all'Autorità in data 7 agosto 1998;

SENTITE le società Telecom Italia, Omnitel Pronto Italia e Telecom Italia Mobile in data 17 novembre 1998;

VISTA la documentazione presentata da Telecom Italia all'Autorità in data 07/08/98, 30/08/98, 02/10/98 e 30/10/98;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione al Consiglio della Dott.ssa Paola Maria Manacorda sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorità) nella seduta del Consiglio del 26 novembre 1998;

SENTITA la società Telecom Italia in data 3 dicembre 1998;

UDITA la relazione finale al Consiglio della Dott.ssa Paola Maria Manacorda;

CONSIDERANDO quanto segue:

1. I presupposti giuridici del ribilanciamento tariffario.

La problematica del riassetto delle tariffe telefoniche si colloca in un contesto normativo comunitario e nazionale che ne definisce principi ed obiettivi. La normativa comunitaria pone i sistemi tariffari dei Paesi membri tra le condizioni armonizzate fondamentali al fine della realizzazione di una rete aperta a livello europeo (ONP). La direttiva 90/387/CE stabilisce che le condizioni economiche di fornitura della rete aperta devono soddisfare i principi di obiettività, trasparenza, garanzia, parità di accesso e non discriminazione. Le tariffe devono, in base a tali principi, essere proporzionate ai costi e rispettare i criteri di parità dell'accesso e non discriminazione degli utilizzatori.
Nel 1990, la preoccupazione relativa all'introduzione immediata della concorrenza nella telefonia vocale era emersa anche in considerazione del fatto che le strutture tariffarie degli operatori pubblici di telecomunicazioni erano sostanzialmente disgiunte dai rispettivi costi. In tal caso gli operatori concorrenti avrebbero potuto mirare alla prestazione di servizi remunerativi, quali la telefonia internazionale e a lunga distanza, ottenendo quote di mercato esclusivamente in funzione delle strutture tariffarie esistenti, basate su sostanziali distorsioni, data la forte mutualità fra i diversi servizi. Gli sforzi degli Stati membri, a partire dal 1990, avrebbero dovuto compensare le differenze esistenti nella tariffazione e nelle strutture di costo in preparazione della liberalizzazione. Con la liberalizzazione, infatti, non è più possibile per gli Stati membri mantenere un sistema di controllo attraverso prezzi amministrati nel settore delle telecomunicazioni: l'operatore ex monopolista deve poter adattare le sue tariffe in funzione della domanda e della concorrenza alla quale è esposto. Il ruolo dei pubblici poteri, in tale nuovo contesto, subisce un mutamento: si tratta da un lato di vigilare affinché l'operatore storico non applichi prezzi troppo bassi in determinati segmenti di mercato (ostacolando in tal modo l'entrata o la permanenza dei concorrenti), dall'altro di verificare che tale operatore non aumenti le tariffe nei segmenti di mercato in condizioni di limitata competitività, così da minacciarne la stessa accessibilità agli utenti. Quest'ultima funzione deve tenere conto, inoltre, dell'evoluzione del servizio di telefonia e dei bisogni socio-economici dei consumatori attraverso una nuova considerazione del concetto di fruibilità e di accessibilità, alla luce dello sviluppo dei mercati e finché non sia la concorrenza a realizzare un effettivo controllo dei prezzi. In particolare l'Autorità vigila sia sul fatto che l'offerta di servizi da parte dell'operatore non sia rivolta ad alcuni consumatori, in modo da escludere altri dai benefici della concorrenza, sia sul fatto che effettive o potenziali inefficienze dell'operatore stesso non ricadano impropriamente sugli utilizzatori dei servizi. Un efficace ribilanciamento, nell'ambito di un mercato aperto alla concorrenza, porta "naturalmente" i prezzi a scendere verso i rispettivi costi. Al contrario, vincoli tariffari dettagliati, in tale contesto, sono tali da compromettere la posizione degli operatori, "vincolati" da tariffe regolate che possono collocarsi a livelli superiori ai rispettivi costi.
La direttiva 96/19/CE stabilisce a tale proposito che gli Stati membri consentano ai propri organismi di telecomunicazioni di riequilibrare le tariffe, tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato e della necessità di garantire la possibilità economica di accedere al servizio universale. In particolare, gli Stati membri permettono agli operatori pubblici di adeguare le tariffe correnti che non sono in linea con i costi e che aumentano, di conseguenza, l'onere della prestazione del servizio universale, al fine di realizzare una struttura tariffaria ancorata ai costi reali. Il presente provvedimento è diretto appunto a perseguire tale obiettivo, autorizzando Telecom Italia ad adattare in tal senso le sue tariffe.
La normativa nazionale, e in particolare il DPR 318/97 di recepimento delle direttive comunitarie di completa liberalizzazione del settore, definisce un termine massimo per il completamento del processo di riequilibrio, stabilendo, all'art. 7, comma 3, che lo squilibrio risultante dalla struttura delle tariffe telefoniche, da rilevarsi entro il 1° gennaio 1998, può essere progressivamente eliminato, considerando anche le condizioni di mercato e l'evoluzione tecnologica, entro il 31 dicembre 1999.
Allo stato, dalla contabilità regolatoria di Telecom Italia, pervenuta all'Autorità in data 7 agosto 1998 con riferimento ai conti economico-finanziari per singolo servizio riferiti all'anno 1997, risulta una situazione di squilibrio nella struttura tariffaria dell'operatore Telecom Italia.
Le azioni dell'Autorità sono, di conseguenza, intese a verificare la consistenza di tale squilibrio e a definire un calendario - da trasmettere alla Commissione europea - per l'attuazione della progressiva eliminazione degli squilibri, opportunamente verificati.
Il processo di riequilibrio deve tenere conto, peraltro, dell'obbligo di garantire la fornitura del servizio universale, in base a quanto previsto dalla direttiva 98/10/CE, dell'orientamento ai costi, dei criteri di parità di accesso e non discriminazione, sia alla luce delle specifiche condizioni dei mercati di riferimento dei singoli servizi, sia considerando la necessità di garantire la possibilità economica di accedere al servizio universale da parte di tutti i cittadini-consumatori.
Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità può ritenere opportuno adottare strumenti che incentivino l'operatore a ridurre i propri costi e che tutelino i consumatori dagli effetti negativi derivanti da una concorrenza imperfetta o concentrata solo su alcuni segmenti di mercato.
L'opportunità di introdurre tali strumenti è prevista all'art. 7, comma 1, del DPR 318/97 in cui si afferma che le condizioni economiche per l'accesso e l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano - oltre ai principi di trasparenza, obiettività e orientamento ai costi - anche i criteri di carattere generale stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilità dalla legge 481/95 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996. L'art. 2, comma 2, n. 18 della legge 481/95 individua nello strumento del "price cap" tale metodologia, ed attraverso il suo utilizzo l'Autorità può imporre all'operatore dominante, per particolari servizi o gruppi di servizi, un vincolo esogeno di variazione annuale del proprio indice dei prezzi in termini reali sulla base di parametri finalizzati al recupero di efficienza dell'operatore stesso (tasso annuale di produttività).
L'inserimento di tale strumento a carattere pluriennale è finalizzato all'obiettivo di garantire l'accessibilità del servizio universale e di incentivare comportamenti efficienti dell'operatore dominante, anche una volta completato il percorso di ribilanciamento, laddove persistono vantaggi monopolistici.
La concorrenza effettiva o potenziale, infatti, favorisce l'allineamento ai costi delle tariffe, ma in assenza di strumenti incentivanti del tipo "price cap" ben poco potrebbe nel limitare il potere di mercato dell'operatore dominante, in particolare nei mercati in cui è più forte il potere monopolistico (accesso e mercato locale). Il meccanismo di regolamentazione tariffaria non preclude, quindi, all'Autorità il compito di intervenire - attraverso strumenti di controllo - nella struttura dei prezzi dell'operatore dominante successivamente alla data di ribilanciamento al fine di incentivare l'efficienza in mercati caratterizzati da posizioni di controllo. Ciò in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, let. c) n. 14 e dall'art. 4, comma 9, della legge 249/97 laddove si afferma che "l'Autorità esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva oncorrenza".
Compito dell'Autorità è di affrontare il problema della regolamentazione dei prezzi dei servizi di accesso e di uso della rete di telecomunicazioni aperta al pubblico e tale compito richiede un approccio allargato al problema del ribilanciamento, attraverso l'analisi del coordinamento delle diverse problematiche.
La regolamentazione delle condizioni economiche si inserisce, in tal senso, nell'ambito di una manovra più estesa e più complessa, finalizzata sia al riequilibrio delle tariffe telefoniche, nel rispetto dei principi di trasparenza, obiettività, non discriminazione e orientamento ai costi dei prezzi dei servizi sia al perseguimento di obiettivi di efficienza e di tutela dei consumatori sul mercato in relazione alle effettive condizioni concorrenziali; sia alla riconsiderazione del concetto di "pubblica utilità" alla luce del servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale.

2. Le azioni e il percorso dell'Autorità in tema di ribilanciamento.

Come previsto dall'art. 4 quater della direttiva 96/19/CE, e in base a quanto indicato al punto precedente, se il riequilibrio tariffario non è stato realizzato entro il 1° gennaio 1998, gli Stati membri informano la Commissione della futura eliminazione dei residui squilibri delle tariffe e trasmettono un calendario preciso di attuazione.
Al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla direttiva, l'Autorità ha definito un calendario che permetta a Telecom di riequilibrare le sue tariffe sulla base della proposta presentata il 7 agosto, secondo un piano di ribilanciamento da effettuare in tre fasi e da concludersi nel luglio 1999.
L'Autorità ha valutato la proposta di Telecom Italia e, considerando le condizioni strutturali e l'evoluzione tecnologica del mercato italiano, nonché la disciplina relativa alla determinazione del costo del servizio universale, in base a quanto stabilito dall'art. 3, comma 8, lett. c) del DPR 318/97, ha ritenuto opportuno valutarne positivamente alcune parti.
Un primo oggetto di tale verifica riguarda il calcolo del deficit sull'accesso, che sarà sottoposto al controllo da parte di un soggetto privato con specifiche competenze, incaricato dall'Autorità ai sensi dell'art. 7, comma 7, del DPR 318/97.
L'Autorità ritiene, inoltre, opportuno condizionare la progressiva eliminazione del disequilibrio tariffario sia all'analisi degli effetti prodotti da tale operazione sulla competitività dell'operatore dominante, tenendo anche conto di opportuni vincoli alla variazione dei prezzi, alla luce di recuperi di produttività da parte di tale operatore; sia alla verifica degli effetti prodotti sulla competitività dei nuovi operatori in relazione all'evoluzione della concorrenza effettiva nei diversi segmenti di mercato (accesso, locale, lunga distanza regionale e nazionale, internazionale). Entrambe queste condizioni dipendono dalla regolamentazione esistente e dal suo livello di flessibilità alla luce dell'evoluzione dei mercati.
Un aspetto importante in tal senso è la relazione tra struttura tariffaria di un servizio e modalità d'uso e applicazione dello stesso. Le condizioni di offerta (incluse le condizioni economiche orientate ai costi) devono consentire in prospettiva un equilibrio verso le condizioni di domanda, in modo che i consumatori paghino prezzi commisurati agli effettivi servizi richiesti.
Considerando che le condizioni economiche di alcuni servizi offerti da Telecom Italia non sono commisurate ai costi effettivi del servizio, come contemplato dagli artt. 1 e 2 del DPR 318/97, a causa della dipendenza dell'attuale struttura tariffaria dal Piano nazionale di suddivisione del territorio per il servizio telefonico del 25/11/97, il quale genera, con particolare riferimento alle Aree locali contigue, l'applicazione di tariffe interurbane, l'Autorità ha avviato un'analisi finalizzata alla introduzione della c.d. "Tariffa di Prossimità". Ai sensi di quanto stabilito all'art. 1, comma 2, del DM 25/11/97 l'Autorità intende analizzare la ridefinizione delle Aree locali e dei loro confini, considerando l'obiettivo dell'estensione delle attuali aree locali, la distribuzione della popolazione, la realtà di altri Paesi europei, l'evoluzione delle tecnologie e l'introduzione della portabilità del numero.
L'Autorità intende, inoltre, effettuare gli interventi di riequilibrio tariffario considerando - in base a quanto stabilito all'art. 7, comma 2, del DPR 318/97 - la necessità di garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile. In base a quanto ribadito dalla disciplina comunitaria, nella direttiva 98/10/CE, l'Autorità è tenuta a considerare che il riequilibrio tariffario, portando ad un effettivo abbandono delle tariffe non orientate ai costi, elimina anche l'obiettivo c.d. di "pubblica utilità" sottostante allo strumento della mutualizzazione fra servizi. In tal senso è necessario prevedere, in attesa dell'instaurarsi di una concorrenza effettiva su tutti i mercati, alcune misure volte a garantire che l'aumento dei prezzi nelle zone periferiche o rurali non sia usato per bilanciare le perdite di introito dovute alla riduzione dei prezzi in altre zone. Inoltre, poichè il riequilibrio è una caratteristica essenziale di un mercato competitivo, per evitare che questo possa al tempo stesso pregiudicare indebitamente gli utenti e mettere in pericolo l'accessibilità dei servizi telefonici, l'Autorità può utilizzare tetti tariffari, medie geografiche, forme opzionali di tariffazione o meccanismi simili finché la concorrenza non realizzi un effettivo controllo dei prezzi.
Inoltre, l'Autorità, al fine di tutelare la fornitura di servizi di interesse sociale, o di servizi destinati ad utenti che li utilizzano in misura ridotta o a categorie sociali particolari, può definire condizioni economiche speciali in base a quanto stabilito all'art. 7, comma 11, del DPR 318/97.
In merito alla titolarità della tariffa dei servizi di telefonia vocale, in generale, spetta al gestore dalla cui infrastruttura la chiamata è originata definirne le condizioni economiche di offerta. In base a quanto stabilito all'art. 7, comma 9, del DPR 318/97, l'Autorità - considerando l'evoluzione del quadro concorrenziale nel mercato dei servizi di telecomunicazioni - stabilisce le modalità e le scadenze per definire la titolarità della tariffa relativa alle chiamate originate da una rete telefonica pubblica fissa e terminate sulle reti radiomobili in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso DPR 318/97.

3. Gli obiettivi del presente provvedimento alla luce dell'intero percorso di ribilanciamento

In base a quanto delineato al punto precedente, la manovra tariffaria si pone diversi obiettivi in relazione alle condizioni economiche, sociali e normative dei mercati di riferimento. In particolare, analizzando il mercato della telefonia vocale nei suoi diversi segmenti (considerati in base al loro livello attuale di concorrenzialità: internazionale, lunga distanza nazionale, locale, accesso) si possono svolgere le considerazioni qui di seguito indicati in merito agli obiettivi dell'Autorità. Tali considerazioni hanno condizionato la valutazione della proposta di Telecom Italia con riferimento alla variazione tariffaria dei singoli servizi.

A. Obiettivo di tutela della competitività di Telecom Italia e dei nuovi operatori sul mercato della telefonia internazionale e della telefonia a lunga distanza nazionale e valutazione della proposta di Telecom Italia

La liberalizzazione porta i nuovi operatori ad entrare nei mercati redditizi della telefonia internazionale e della lunga distanza. Tale processo di entrata è fortemente condizionato dalla presenza di uno squilibrio tariffario in questi mercati, in quanto le tariffe elevate dei servizi forniti dall'operatore dominante e artificialmente superiori ai livelli di costo di un operatore efficiente determinano ampi margini di entrata per i nuovi operatori.
La decisione di autorizzare il ribilanciamento richiesto da Telecom Italia per tali servizi, e la conseguente riduzione delle rispettive tariffe è finalizzata in primo luogo a tutelare la competitività dell'operatore Telecom Italia.
Al tempo stesso il livello di riduzione non deve essere tale da ostacolare la concorrenza efficiente di tutti gli operatori. In particolare la riduzione dei prezzi deve essere tale per cui:

a) tale riduzione non porti i prezzi al di sotto di soglie di costo che consentano all'operatore dominante di erigere barriere all'entrata di nuovi operatori o che incentivino gli operatori efficienti già presenti ad uscire dal mercato. Dall'analisi effettuata dall'Autorità, le riduzioni contenute nella proposta Telecom con riferimento ai mercati della telefonia internazionale e nazionale a lunga distanza sono tali da non costituire, in base a quanto detto, pratiche predatorie;

b) l'operatore dominante non eserciti una pressione "indiretta" sui prezzi dei concorrenti attraverso costi elevati degli input intermedi che gli operatori pagano a Telecom Italia. In tal senso è necessario valutare gli effetti indotti dal livello delle tariffe di tali input (in particolare circuiti diretti e costi di interconnessione) sui prezzi dei servizi finali. In particolare è necessario verificare il rispetto del principio della parità di trattamento da parte di Telecom Italia e cioè l'applicazione alle proprie divisioni commerciali delle stesse tariffe dei circuiti e dei servizi di interconnessione praticate ai concorrenti, anche in relazione agli impegni assunti dall'Autorità in seguito al provvedimento n. 1/CIR/A98 in tema di interconnessione;

c) non si generino entrate inefficienti a causa del mantenimento degli squilibri.

B. Obiettivo di tutela della concorrenza e di garanzia dei consumatori sul mercato della telefonia locale e valutazione della proposta di Telecom Italia

Il mercato italiano della telefonia locale presenta diversi elementi di criticità a causa di fattori che ostacolano la concorrenza effettiva: scarsa sostituibilità tecnologica, limitata correlazione delle tariffe con il traffico generato (distretti geografici non correlati alla distribuzione della popolazione e all'uso effettivo), presenza di tariffe relativamente basse, se confrontate con quelle di altri Paesi europei.
Tali problematiche richiedono, oltre ad un attento esame dello squilibrio (tariffe inferiori ai costi dei servizi) e a conseguenti decisioni di ribilanciamento da parte dell'Autorità, una ridefinizione delle Aree locali di applicazione della tariffa "urbana" in base a considerazioni sull'effettiva domanda generata nelle diverse aree geografiche (aree metropolitane, aree rurali, aree a basso traffico, aree ad elevato traffico).
Per tali ragioni, l'Autorità ritiene opportuno non accogliere la proposta di Telecom Italia di aumento delle tariffe urbane, rimandando tale valutazione sia all'analisi dei costi dei servizi sia alla ridefinizione della struttura tariffaria alla luce della riconsiderazione delle aree di applicazione, anche in considerazione del forte peso della componente della telefonia urbana nella spesa degli utenti residenziali italiani.

C. Obiettivo di tutela dei consumatori e considerazioni sul servizio universale nel mercato dell'accesso e valutazione della proposta di Telecom Italia

Per deficit di accesso si intende generalmente la differenza fra i costi necessari a garantire a tutti gli utenti l'accesso alla rete telefonica pubblica ed i ricavi che risultano dal controllo dei prezzi imposto dall'autorità pubblica.
L'esistenza di un deficit sull'accesso dipende sia dalle difficoltà di un aumento eccessivo del canone anche alla luce della concorrenza di altri servizi, sia da possibili vantaggi per l'operatore dominante derivanti anche da un limitato sussidio dell'accesso attraverso la contribuzione da parte di altri operatori. Indipendentemente dall'aspetto relativo al ribilanciamento, il mercato dell'accesso presenta, quindi, una situazione particolare che giustifica la presenza di un deficit.
In prospettiva, nel corso della manovra di riequilibrio, il problema degli utenti non remunerativi e marginali (su cui peserebbe l'aumento del canone) dovrà essere affrontato con meccanismi espliciti di finanziamento del costo del servizio universale, oltre che con specifiche opzioni tariffarie (price cap specifico su canone residenziale, canoni differenziati in relazione all'uso dei servizi, ecc.). Nella valutazione del deficit, quindi, bisogna tenere presenti fattori diversi dalla sola efficienza economica dell'operatore dominante. La stessa proposta di riequilibrio di Telecom Italia contiene elementi che confermano tale osservazione.
Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha ritenuto opportuno in questa prima fase accogliere solo parzialmente la proposta di Telecom Italia di aumento del canone, contenendo tale aumento sia per la clientela residenziale, sia per quella affari. L'Autorità ha, inoltre, ritenuto opportuno non variare il canone per alcune fasce di utenti più deboli o con bassa propensione al consumo, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 11, del DPR 318/97.

DELIBERA  

I. Canoni mensili di abbonamento al servizio telefonico

1. L'Autorità dispone la determinazione dei canoni mensili di abbonamento al servizio telefonico in base a quanto contenuto nella tabella A in allegato, secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo VIII - Condizioni Generali.  

II. Tariffe telefoniche interurbane

1. L'Autorità dispone la determinazione delle tariffe telefoniche interurbane come previsto nelle tabelle B e C in allegato, secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo VIII - Condizioni Generali.

2. L'Autorità dispone inoltre, secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo VIII, la sostituzione del comma 1 dell'art.13 del D.M. 28 febbraio 1997 "Tariffe telefoniche nazionali" con il seguente: "1. A ciascuna comunicazione interurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applicano i ritmi previsti nella tabella C della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 22 dicembre 1998. Il primo impulso dopo quelli eventualmente previsti alla risposta è inviato al dispositivo di incasso al termine del ritmo previsto dalla tabella indicata (modalità di tariffazione sincrona posticipata)"

III. Tariffe telefoniche internazionali

1. L'Autorità dispone la determinazione delle tariffe telefoniche internazionali come previsto nelle tabelle D e E in allegato, secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo VIII - Condizioni Generali.

2. L'Autorità dispone inoltre, secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo VIII:

a) l'abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art.3 del D.M. 28 febbraio 1997 "Tariffe telefoniche internazionali";

b) la sostituzione del comma 1 dell'art.2 del D.M. 28 febbraio 1997 "Tariffe telefoniche internazionali" con il seguente: "1. Alle comunicazioni internazionali effettuate tramite collegamenti commutati a 64 Kbit/s si applicano le tariffe applicate per le comunicazioni internazionali originate dalla rete telefonica pubblica commutata (tabella D della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 22 dicembre 1998)"

c) la sostituzione del comma 2 dell'art.2 del D.M. 28 febbraio 1997 "Tariffe telefoniche internazionali" con il seguente: "2. Il valore di ciascun impulso è fissato pari a Lire 127".  

IV. Titolarità della tariffa per comunicazioni originate da rete fissa e terminate su reti mobili

1. L'Autorità dispone l'attribuzione della titolarità della tariffa per comunicazioni originate da rete fissa e terminate su reti mobili all'operatore di rete fissa dalla quale la comunicazione ha origine.

2. Laddove tale principio non sia già applicato, e con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt.8 e 15 della convenzione stipulata in data 30 novembre 1994 tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la società Omnitel Pronto Italia S.p.A. e dagli artt.8 e15 della convenzione stipulata in data 16 dicembre 1994 tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la società Telecom Italia S.p.A., le modalità di tariffazione saranno definite da un successivo provvedimento dell'Autorità.

V. Utenze Agevolate

1. L'Autorità dispone l'applicazione delle condizioni agevolate di cui all'art.6 del D.M. 28 febbraio 1997 "Tariffe telefoniche nazionali" ai clienti il cui traffico è svolto esclusivamente sulla rete di Telecom Italia.

2. L'Autorità dispone inoltre l'esonero dall'aumento del canone per gli utenti di categoria B titolari di sola pensione sociale, oltre ad eventuale reddito di prima abitazione, appartenenti a famiglie monoreddito. Le modalità relative alla richiesta ed al riconoscimento del beneficio precitato verranno successivamente definite dall'Autorità.

VI. Evoluzione della struttura di tariffazione dei servizi telefonici

1. L'Autorità autorizza Telecom Italia ad effettuare la sperimentazione della Tariffazione a Tempo (TAT) sui servizi di addebito intelligente (Numero Verde e Addebito Ripartito), come da richiesta pervenuta all'Autorità il 2 ottobre 1998.

2. L'Autorità dispone che la società Telecom Italia proceda all'applicazione della nuova metodologia di tariffazione (TAT) a tutta l'utenza e per tutti i servizi (geografici e non geografici) entro il 30 giugno 1999, nel rispetto del principio di non discriminazione e secondo le seguenti modalità:

a) obbligo per Telecom Italia di far pervenire all'Autorità, entro il 30 gennaio 1999, una propria proposta relativa alle modalità di introduzione della TAT, in termini di tariffa minima e tariffa al minuto da applicare per ciascun servizio e per ciascuna fascia tariffaria, che, tra l'altro, assicuri per ciascun servizio la parità di spesa finale per l'insieme della clientela;

b) obbligo che nella proposta sopra citata siano contenute anche delle modalità di tariffazione delle comunicazioni urbane che favoriscano un uso prolungato della rete, anche tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche della rete di Telecom Italia;

c) obbligo per Telecom Italia di corredare la proposta di tutti gli elementi e documenti statistici necessari alla verifica da parte dell'Autorità dell'effettiva parità di spesa ed in particolare delle distribuzioni delle comunicazioni per durata e per fascia oraria per ciascuna fascia tariffaria nazionale e internazionale. Tali elementi dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico elaborabile.

3. L'Autorità dispone l'introduzione della "prossimità", intesa nel senso dell'estensione delle Aree locali in cui applicare la tariffa urbana. L'introduzione della prossimità dovrà essere effettuata attraverso una nuova definizione delle Aree locali, orientata ad una riduzione del numero delle attuali Aree del Piano di suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico, realizzata in modo da garantire una maggiore uniformità del numero di clienti raggiungibili all'interno di un'Area locale rispetto alla situazione attuale. Al fine di determinare la nuova modalità di tariffazione l'Autorità istituisce con Telecom Italia un gruppo di lavoro che concluderà la propria attività entro il 28 febbraio 1999. Sulla base dei risultati raggiunti, l'Autorità determinerà le modalità e i termini di introduzione della "prossimità", da applicare nella seconda fase della manovra tariffaria, indicata in premessa.

VII. Evoluzione della regolamentazione dei prezzi dell'operatore dominante

1. L'Autorità, in merito all'evoluzione della regolamentazione dei prezzi dei servizi telefonici, definisce le seguenti linee di indirizzo:

a) l'introduzione di strumenti che incentivino l'incremento della produttività dell'operatore dominante su differenti mercati di servizi (accesso e traffico) attraverso la costruzione di metodi incentivanti di controllo dei prezzi ("price cap"), differenziati per categorie di utenza e di servizio, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento e con validità pluriennale;

b) l'analisi dell'evoluzione del servizio di telefonia vocale e del servizio universale in un ambiente concorrenziale con l'obiettivo di individuare misure specifiche a garanzia degli utenti disabili o con esigenze sociali speciali di cui all'art.8 della Direttiva 98/10/CE ed all'art.4, comma 3, lettera f) punto 2) del D.M. 10/03/98;

c) la valutazione di condizioni economiche speciali per la fornitura di servizi di interesse sociale, quali quelli destinati ad utenti che li utilizzano in maniera ridotta o a categorie particolari;

d) la valutazione delle condizioni economiche di offerta del servizio di Telefonia Pubblica, che tenga conto sia degli effetti di sostituzione generati dalla telefonia mobile sulla redditività del servizio, sia dei contenuti di servizio universale, con particolare riferimento a tale servizio.

VIII. Condizioni generali

1. L'Autorità delibera:

a) il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

b) i canoni di abbonamento così come determinati al titolo I del presente provvedimento si applicano a partire dal 1° marzo 1999; dalla medesima data la tabella A del DM 28/02/97 "Tariffe telefoniche nazionali" è abrogata e sostituita dalla tabella A in allegato al presente provvedimento;

c) le tariffe interurbane e internazionali così come determinate ai titoli II e III del presente provvedimento si applicano entro il 1° febbraio 1999, previa notifica all'Autorità da parte di Telecom Italia della data di applicazione; a partire da tale data sono abrogate le tabelle D e D1 del DM 28/02/97 "Tariffe telefoniche nazionali" con riferimento rispettivamente al traffico interurbano da sede d'utente e da telefono pubblico e sostituite con le tabelle B e C in allegato. Dalla medesima data sono abrogate le tabelle A1 e B del DM 28/02/97 "Tariffe telefoniche internazionali" con riferimento alle tariffe telefoniche internazionali da impianto d'abbonato e da telefono pubblico e sostituite con le tabelle D ed E in allegato;

d) la società Telecom Italia provvede alla corretta e tempestiva informazione della clientela relativamente alle disposizioni tariffarie di cui ai titoli I, II, III e V del presente provvedimento, dandone comunicazione all'Autorità;

e) il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n.249.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art.1, comma 26, della legge n.249 del 31 luglio 1997.

Napoli, 22 dicembre 1998

IL COMMISSARIO RELATORE: (Dott.ssa Paola Maria Manacorda)
IL PRESIDENTE: (Prof. Enzo Cheli)

ALLEGATO

Tabella A
Canoni mensili di abbonamento al servizio telefonico

Categoria di abbonamento Importo Disposizioni particolari
Categoria A 26.400 Per i collegamenti alla centrale di competenza a traffico unidirezionale entrante, il canone di abbonamento è stabilito nella misura pari a L. 18.500
Categoria B simplex 16.800 Agli utenti di categoria B a basso traffico telefonico che aderiscono alle condizioni previste dall'art. 6 del D.M. 28/2/1997, "Tariffe telefoniche nazionali", si applicano i seguenti canoni mensili:
  • Categoria B Simplex L. 8.300
  • Categoria B Duplex L. 4.450

A tali abbonati si applicano gli specifici valori dello scatto previsti nella tabella C del D.M. 28/2/1997, "Tariffe telefoniche nazionali",

Agli utenti di categoria B titolari di sola pensione sociale, oltre ad eventuale reddito di prima abitazione, appartenenti a famiglie monoreddito si applicano, previa richiesta e fatta salva la possibilità di aderire a condizioni di miglior favore, i seguenti canoni mensili:

  • Categoria B Simplex L. 16.300
  • Categoria B Duplex L. 12.450
Categoria B duplex 12.950  
Categoria C simplex 16.800  
Categoria C duplex 15.650  

Tabella B
TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TELESELETTIVE INTERURBANE
EFFETTUATE DA IMPIANTO DI ABBONATO

Tipo di comunicazioni N. impulsi alla risposta dell'utente chiamato da abbonato Ritmo degli impulsi durante la comunicazione nelle diverse fasce orarie (secondi)

Tariffazione asincrona

    (1) (2)
- fino a 15 km

- oltre 15 e fino a 30 km

- oltre 30 km

1

1

1

75

40

26,7

150

80

50

(1)Dalle ore 8.00 alle ore 18.30 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del sabato
(2)Dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 18.30 alle ore 24.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del sabato; tutti i giorni festivi

Tabella C
TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TELESELETTIVE INTERURBANE EFFETTUATE DA IMPIANTO TELEFONICO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Tipo di comunicazioni N. impulsi alla risposta dell'utente chiamato da telefono a disposizione del pubblico Ritmo degli impulsi durante la comunicazione nelle diverse fasce orarie (secondi)

Tariffazione sincrona posticipata

    (1) (2)
- fino a 30 km

- oltre 30 km

2

2

40

20

70

35

(1)Dalle ore 8.00 alle ore 18.30 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del sabato
(2)Dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 18.30 alle ore 24.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del sabato; tutti i giorni festivi

Tabella D
TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI (Da impianto di abbonato)

Zona di tass.ne Relazioni telefoniche tra l'Italia e i seguenti Paesi Tariffe per il servizio telefonico(1)
In teleselezione(2)
(ritmo in secondi)
Tramite operatore
Intera(3)

Secondi

Ridotta(4)

Secondi

Tariffa per minuto(5)

Lire

I-A
  • dal distretto di GORIZIA verso le reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA);
  • dal distretto di TRIESTE verso le reti di CAPODISTRIA e POSTUMIA (SLOVENIA);
  • dai distretti di COMO, MENAGGIO e VARESE verso le reti di LUGANO (SVIZZERA)
40,006 80,006 2507
I-B
  • dal distretto di SAN REMO verso il dipartimento delle Alpi marittime (NIZZA, ST. SAUVEUR SUR TINEÉ, LANTOSQUE, SOSPEL e CANNES) (FRANCIA);
  • dal distretto di UDINE verso le reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA);
  • dal distretto di AOSTA verso le reti di MARTIGNY (SVIZZERA);
  • dal distretto di CHIAVENNA e di SONDRIO verso le reti di ST. MORITZ (SVIZZERA);
  • dal distretto di DOMODOSSOLA verso le reti di BRIGA (SVIZZERA);
  • dal distretto di SAN REMO verso il PRINCIPATO DI MONACO
22,506 50,006 4357
II
  • dal distretto di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e MERANO alle reti del TIROLO (AUSTRIA);
  • dai distretti di TARVISIO e TOLMEZZO alle reti della CARINZIA e del TIROLO orientale (AUSTRIA);
  • dai distretti di GORIZIA e TRIESTE al compartimento di RIJEKA ex-FIUME (CROAZIA);
  • dai distretti di GORIZIA e TRIESTE verso la SLOVENIA;
  • dai distretti di ARONA, BAVENO, BERGAMO, BRENO, BUSTO ARSIZIO, CHIAVENNA, CLUSONE, COMO, DOMODOSSOLA, LECCO, MENAGGIO, MILANO, MONZA, NOVARA, SALO', SAN PELLEGRINO, SEREGNO, SONDRIO, TREVIGLIO e VARESE verso le reti di BELLINZONA, FAIDO, LOCARNO e LUGANO (SVIZZERA);
  • dai distretti di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e MERANO verso le reti di COIRA, DAVOS, ILANZ, SARGANS, ST. MORITZ e SCUOL (SVIZZERA)
22,00 30,60 682
III
  • dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA e TRIESTE verso l'AUSTRIA;
  • dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA e TRIESTE verso la CROAZIA;
  • dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA verso la SLOVENIA;
  • dai compartimenti di BOLZANO, MILANO, TORINO e VERONA verso la SVIZZERA (compreso Liechtenstein);
  • dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA e TORINO verso le reti dipendenti dai centri di LIONE e MARSIGLIA (FRANCIA);
  • dai compartimenti di CATANIA e PALERMO verso MALTA;
  • dai compartimenti di CATANIA e PALERMO verso la TUNISIA;
  • dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA e TORINO verso il PRINCIPATO DI MONACO
15,30 20,60 682
IV-A
  • Restante traffico verso FRANCIA e SVIZZERA (compreso Liechtenstein)
  • REGNO UNITO, GERMANIA, PAESI BASSI, CANADA, STATI UNITI D'AMERICA (tutti gli Stati)
14,25 16,25 925
IV-B
  • Restante traffico verso AUSTRIA, CROAZIA, MALTA, Principato di Monaco, SLOVENIA, TUNISIA
  • ALBANIA, BELGIO, BOSNIA ERZEGOVINA, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, FINLANDIA, GIBILTERRA, GRECIA, IRLANDA, JUGOSLAVIA (Serbia e Montenegro), LIBIA, LUSSEMBURGO, MACEDONIA, NORVEGIA, POLONIA, PORTOGALLO (incluse Azzorre e Madeira), REP. CECA, REP. SLOVACCA, ROMANIA, SPAGNA (compreso Principato di Andorra), SVEZIA, UNGHERIA
10,00 13,15 925
V
  • ALGERIA, BIELORUSSIA, ESTONIA, FAEROER (IS.), ISLANDA, LETTONIA, LITUANIA, MAROCCO, MOLDAVIA, RUSSIA, TURCHIA, UCRAINA
6,40 8,25 1.330
VI
  • AUSTRALIA, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA
4,90 5,50 3.247
VII
  • ARGENTINA, BRASILE, CINA REP. POP., COREA DEL SUD, HONG KONG, ISRAELE, SINGAPORE, TAIWAN, VENEZUELA
3,85 4,30 3.571
VIII
  • CUBA, EGITTO, FILIPPINE, INDIA, INDONESIA, MALAYSIA, MESSICO, SUD AFRICA, THAILANDIA
2,90 3,50 3.760
IX
  • ARABIA SAUDITA, ARMENIA, AZERBAIGIAN, BAHREIN, BOLIVIA, CILE, COLOMBIA, COSTARICA, ECUADOR, EL SALVADOR, EMIRATI ARABI UNITI, GEORGIA, GIORDANIA, GROENLANDIA, GUATEMALA, HONDURAS, IRAN, IRAQ, KAZAKISTAN, KIRGHIZISTAN, KUWAIT, LIBANO, NICARAGUA, OMAN, PANAMA, PARAGUAY, PERU', QATARA, SIRIA, SOMALIA, TAGIKISTAN, TURKMENISTAN, URUGUAY, UZBEKISTAN, YEMEN
2,25 2,90 4.867
X - Tutti gli altri Paesi 1,90 2,15 5.029

(1)Comprendono la soprattassa di cui all'art.1 comma 6 del D.M. 28 febbraio 1997 "Tariffe telefoniche internazionali", nella misura di lire 7 al minuto.
(2)La centrale invia al contatore dell'utente 4 impulsi entro i primi 2 secondi (ad eccezione dei casi di cui alla nota 6) e successivi impulsi di conteggio durante la comunicazione con un ritmo (in secondi) pari a quello riportato con aggancio asincrono al ritmatore di conteggio (tariffazione asincrona).
(3)Da lunedì a sabato, dalle 8,00 alle 22,00.
(4)Dalle 0,00 alle 8,00 e dalle 22,00 alle 24,00 da lunedì a sabato, e l'intera giornata di domenica.
(5)Si applica per un minimo di un minuto. - A) Chiamate in partenza dall'Italia: per ogni comunicazione si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 8.000; per ogni comunicazione personale si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 15.000. - B) Chiamate in partenza dall'estero, dirette e pagabili in Italia: per le comunicazioni "COLLECT" si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 13.000; per le comunicazioni "ITALIA IN DIRETTA" si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 6.000.
(6)Per le comunicazioni dirette verso le zone I-A e I-B si applica un solo scatto alla risposta.
(7)Tariffe per 3 minuti di conversazione. Per ogni comunicazione si applica, inoltre, una quota fissa di lire 2.000. Lo stesso importo di Lire 2000 si applica per i preavvisi, per le comunicazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto e per quelle rinunciate entro un'ora dalla richiesta. Per ogni comunicazione pagabile all'arrivo si applica, oltre alla normale tariffa, una soprattassa di Lire 3000.

Tabella E
TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI (Da impianto telefonico a disposizione del pubblico)

Zona di tass.ne Relazioni telefoniche tra l'Italia e i seguenti Paesi Tariffe per il servizio telefonico(1)
in teleselezione(2)
(ritmo in secondi)
Intera(3)

Secondi

Ridotta(4)

Secondi

I-A
  • dal distretto di GORIZIA verso le reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA);
  • dal distretto di TRIESTE verso le reti di CAPODISTRIA e POSTUMIA (SLOVENIA);
  • dai distretti di COMO, MENAGGIO e VARESE verso le reti di LUGANO (SVIZZERA)
40,005 70,005
I-B
  • dal distretto di SAN REMO verso il dipartimento delle Alpi marittime (NIZZA, ST. SAUVEUR SUR TINEÉ, LANTOSQUE, SOSPEL e CANNES) (FRANCIA);
  • dal distretto di UDINE verso le reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA);
  • dal distretto di AOSTA verso le reti di MARTIGNY (SVIZZERA);
  • dal distretto di CHIAVENNA e di SONDRIO verso le reti di ST. MORITZ (SVIZZERA);
  • dal distretto di DOMODOSSOLA verso le reti di BRIGA (SVIZZERA);
  • dal distretto di SAN REMO verso il PRINCIPATO DI MONACO
20,005 35,005
II
  • dal distretto di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e MERANO alle reti del TIROLO (AUSTRIA);
  • dai distretti di TARVISIO e TOLMEZZO alle reti della CARINZIA e del TIROLO orientale (AUSTRIA);
  • dai distretti di GORIZIA e TRIESTE al compartimento di RIJEKA ex-FIUME (CROAZIA);
  • dai distretti di GORIZIA e TRIESTE verso la SLOVENIA;
  • dai distretti di ARONA, BAVENO, BERGAMO, BRENO, BUSTO ARSIZIO, CHIAVENNA, CLUSONE, COMO, DOMODOSSOLA, LECCO, MENAGGIO, MILANO, MONZA, NOVARA, SALO', SAN PELLEGRINO, SEREGNO, SONDRIO, TREVIGLIO e VARESE verso le reti di BELLINZONA, FAIDO, LOCARNO e LUGANO (SVIZZERA);
  • dai distretti di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e MERANO verso le reti di COIRA, DAVOS, ILANZ, SARGANS, ST. MORITZ e SCUOL (SVIZZERA)
22,00 30,60
III
  • dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA e TRIESTE verso l'AUSTRIA;
  • dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA e TRIESTE verso la CROAZIA;
  • dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA verso la SLOVENIA;
  • dai compartimenti di BOLZANO, MILANO, TORINO e VERONA verso la SVIZZERA (compreso Liechtenstein);
  • dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA e TORINO verso le reti dipendenti dai centri di LIONE e MARSIGLIA (FRANCIA);
  • dai compartimenti di CATANIA e PALERMO verso MALTA;
  • dai compartimenti di CATANIA e PALERMO verso la TUNISIA;
  • dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA e TORINO verso il PRINCIPATO DI MONACO
15,30 20,60
IV-A
  • Restante traffico verso FRANCIA e SVIZZERA (compreso Liechtenstein)
  • REGNO UNITO, GERMANIA, PAESI BASSI, CANADA, STATI UNITI D'AMERICA (tutti gli Stati)
13,10 14,50
IV-B
  • Restante traffico verso AUSTRIA, CROAZIA, MALTA, Principato di Monaco, SLOVENIA, TUNISIA
  • ALBANIA, BELGIO, BOSNIA ERZEGOVINA, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, FINLANDIA, GIBILTERRA, GRECIA, IRLANDA, JUGOSLAVIA (Serbia e Montenegro), LIBIA, LUSSEMBURGO, MACEDONIA, NORVEGIA, POLONIA, PORTOGALLO (incluse Azzorre e Madeira), REP. CECA, REP. SLOVACCA, ROMANIA, SPAGNA (compreso Principato di Andorra), SVEZIA, UNGHERIA
10,00 13,15
V
  • ALGERIA, BIELORUSSIA, ESTONIA, FAEROER (IS.), ISLANDA, LETTONIA, LITUANIA, MAROCCO, MOLDAVIA, RUSSIA, TURCHIA, UCRAINA
6,40 8,25
VI
  • AUSTRALIA, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA
3,85 4,30
VII
  • ARGENTINA, BRASILE, CINA REP. POP., COREA DEL SUD, HONG KONG, ISRAELE, SINGAPORE, TAIWAN, VENEZUELA
3,85 4,30
VIII
  • CUBA, EGITTO, FILIPPINE, INDIA, INDONESIA, MALAYSIA, MESSICO, SUD AFRICA, THAILANDIA
2,90 3,50
IX
  • ARABIA SAUDITA, ARMENIA, AZERBAIGIAN, BAHREIN, BOLIVIA, CILE, COLOMBIA, COSTARICA, ECUADOR, EL SALVADOR, EMIRATI ARABI UNITI, GEORGIA, GIORDANIA, GROENLANDIA, GUATEMALA, HONDURAS, IRAN, IRAQ, KAZAKISTAN, KIRGHIZISTAN, KUWAIT, LIBANO, NICARAGUA, OMAN, PANAMA, PARAGUAY, PERU', QATARA, SIRIA, SOMALIA, TAGIKISTAN, TURKMENISTAN, URUGUAY, UZBEKISTAN, YEMEN
2,25 2,90
X - Tutti gli altri Paesi 1,90 2,15

(1)Comprendono la soprattassa di cui all'art.1 comma 6 del D.M. 28 febbraio 1997 "Tariffe telefoniche internazionali", nella misura di lire 7 al minuto.
(2)La centrale invia al contatore dell'utente 4 impulsi alla risposta (ad eccezione dei casi di cui alla nota 5) e i successivi impulsi sono inviati al contatore alla fine dello specifico ritmo di tassazione (tariffazione sincrona posticipata).
(3)Da lunedì a sabato, dalle 8,00 alle 22,00.
(4)Dalle 0,00 alle 8,00 e dalle 22,00 alle 24,00 da lunedì a sabato, e l'intera giornata di domenica.
(5)Per le comunicazioni dirette verso le zone I-A e I-B si applicano due scatti alla risposta, con tariffazione sincrona posticipata per gli impulsi successivi.