Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni
Delibera n. 101/99
Condizioni economiche di offerta del
servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi
concorrenziali
L'AUTORITA'
nella seduta del Consiglio del 24 giugno 1999;
VISTA la direttiva del Consiglio 90/387/CEE del
28 giugno 1990, Istituzione del mercato interno per i servizi delle
telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di
telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP);
VISTA la direttiva della Commissione 90/388/CEE
del 28 giugno 1990, Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
VISTA la direttiva della Commissione 96/19/CE del
13 marzo 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa
apertura dei mercati delle telecomunicazioni;
VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997 sull'Interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e
l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una
rete aperta (ONP);
VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio 98/10/CE del 28 febbraio 1998 sull'Applicazione del regime di
fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio
universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio 98/61/CE del 24 settembre 1998 che modifica la direttiva 97/33/CE per
quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del
vettore;
VISTA la comunicazione COM(97) 203 della
Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 21 maggio 1997 sulla
consultazione sul Libro verde per una politica della numerazione nel settore dei
servizi di telecomunicazioni in Europa;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante
"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilità" e in particolare gli artt. 1 e 2;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante
"Istituzione dell'Autorità per la Garanzie nelle Comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare
l'art. 1, comma 6, lett. c), n. 14 e l'art. 4;
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
VISTO il D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318,
recante il "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni";
VISTO il D.M. 28 febbraio 1997, concernente le
tariffe telefoniche nazionali e successive modificazioni;
VISTO il D.M. 28 febbraio 1997, concernente le
tariffe telefoniche internazionali e successive modificazioni;
VISTO il D.M. 25 novembre 1997, relativo alla
"Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico";
VISTO il D.M. 10 marzo 1998, recante "Finanziamento
del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni";
VISTO il D.M. 27 febbraio 1998, recante "Disciplina
della numerazione nel settore delle telecomunicazioni";
VISTO il D.M. 23 aprile 1998, recante "Disposizioni
in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";
VISTA la propria delibera del 22 dicembre 1998 n.
85/98, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di
telefonia vocale";
VISTO il documento relativo all'introduzione
della tariffa di prossimità del 8 marzo 1999 prodotto dal Gruppo di Lavoro di
cui al Titolo VI, punto 3, della delibera n. 85/98;
VISTA la relazione concernente i risultati del
controllo del calcolo del deficit di accesso prodotta dalla società KPMG e
inviata all'Autorità in data 18 maggio 1999;
SENTITI gli operatori titolari di licenza per
operare nel settore delle telecomunicazioni in data 13 maggio 1999;
UDITA la relazione al Consiglio della Dott.ssa
Paola Maria Manacorda sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del
regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorità) nella seduta del Consiglio del 25
maggio 1999;
SENTITI le Associazioni Sindacali, la
Confindustria e le Associazioni dei Consumatori in data 31 maggio 1999, 1 giugno
e 24 giugno 1999;
SENTITA la società Telecom Italia in data 1
giugno e 24 giugno 1999;
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione al Consiglio della Dott.ssa
Paola Maria Manacorda sugli ulteriori risultati istruttori;
Considerando quanto segue
1. Il percorso avviato dall'Autorità con la
delibera n. 85/98
L'Autorità, ai sensi della normativa nazionale e
comunitaria, ha avviato con la delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998 il
percorso per il riassetto delle tariffe telefoniche dell'operatore Telecom
Italia. Si tratta di un percorso normativo di notevole complessità che investe
diverse problematiche relative alla struttura della tariffazione, ai valori
economici di offerta dei servizi, alle modalità di remunerazione del c.d.
deficit sull'accesso, agli aspetti qualitativi e tecnici di offerta, alle
modalità di informazione e di trasparenza per la clientela.
In particolare la delibera n. 85/98 delinea il
calendario di attuazione di una serie di azioni da parte dell'Autorità intese
ad accompagnare il processo di orientamento delle tariffe ai rispettivi costi (ribilanciamento)
con un percorso complementare di revisione della struttura e della composizione
delle tariffe alla luce dei cambiamenti indotti dall'evoluzione dei mercati. In
quell'ambito l'Autorità rimandava la decisione successiva alla conclusione di
procedimenti in corso, primo fra tutti la certificazione della Contabilità dei
servizi regolamentati di Telecom Italia. Alla luce degli orientamenti già
delineati dalla delibera n. 85/98, e una volta conclusa l'attività di
certificazione, l'Autorità ha delineato il completamento del percorso iniziato
il 22 dicembre 1998.
In particolare le decisioni riguardano quattro
aspetti fondamentali:
1) interventi di riequilibrio dei conti
economico-finanziari dei singoli servizi di Telecom Italia alla luce dei
risultati della certificazione e delle condizioni del mercato sia sotto il
profilo della domanda (tutela dei consumatori) sia dell'offerta (impatto
concorrenziale);
2) interventi di analisi dell'accesso alle reti
di telecomunicazioni da parte degli utenti al fine di utilizzare i diversi
servizi (traffico) alla luce della sostenibilità dei costi delle infrastrutture
da parte dell'operatore dominante e considerando la consistenza del Deficit
sull'Accesso valutata dall'auditor e le modalità di remunerazione di tale
deficit;
3) interventi di natura pro-concorrenziale che
mirano a far sì che il processo di ribilanciamento delle tariffe dell'operatore
dominante venga contestualmente accompagnato da un aumento sia quantitativo sia
qualitativo dei livelli di concorrenzialità su tutti i mercati di riferimento;
4) interventi sulla struttura e sui
"bacini" di applicazione della tariffazione con l'obiettivo sia di
garantire una struttura tariffaria più semplice, trasparente e maggiormente
orientata all'uso dei servizi da parte dei consumatori (tipologia di
comunicazione, durata), sia di garantire una maggiore equità e corrispondenza
ai costi dei servizi nei diversi bacini di domanda sul territorio nazionale.
2. I principi sottostanti al ribilanciamento
delle tariffe telefoniche di Telecom Italia nell'ambito della regolamentazione
delle condizioni di offerta di un operatore con rilevante potere di mercato
L'art. 7 del D.P.R. 318/97 (qui di seguito
Regolamento) fissa i principi e le modalità di regolamentazione delle
condizioni economiche per l'accesso e per l'uso della rete telefonica di Telecom
Italia e per i servizi accessibili al pubblico su tale rete. In particolare, le
condizioni economiche offerte da Telecom Italia, quale operatore avente notevole
forza, sia sul mercato della rete telefonica pubblica fissa sia sul mercato del
servizio di telefonia vocale, devono rispettare i seguenti principi:
- Trasparenza, nel senso di evidenziazione chiara
dei prezzi dei singoli servizi ai consumatori e di comunicazione semplice e
trasparente dei prezzi imputati alle singole prestazioni;
- Obiettività e proporzionalità nel senso di
determinazione delle condizioni economiche indipendentemente dal tipo di
applicazione da parte degli utenti (eccetto quando siano richiesti servizi o
prestazioni supplementari) e imputazione dei costi proporzionatamente allo
sviluppo della propria rete, alle risorse effettivamente utilizzate e in
relazione sia all'origine sia alla destinazione delle diverse attività;
- Orientamento al costo, ovvero un percorso che -
in linea con l'evoluzione del mercato e in particolare con lo sviluppo di
livelli efficienti di contendibilità delle tecnologie e del sistema di offerta
e contemporaneo ad un parallelo riconoscimento dei livelli di sostenibilità
sociale e di accessibilità al servizio universale- incentivi i prezzi dei
singoli servizi a livellarsi ai rispettivi costi reali.
Tali criteri di carattere generale, del resto
sono contenuti nella normativa nazionale e in particolare nella legge n. 481/95
di disciplina dei servizi di pubblica utilità e nella legge n.. 249/97 di
istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che contengono
riferimenti all'incentivo all'efficienza dell'operatore dominante, alla
definizione di standard minimi di servizio da parte dell'Autorità, alla tutela
di particolari categorie sociali, alla promozione della diffusione di nuove
tecnologie e di nuovi servizi.
I principi generali contenuti nel Regolamento
sono maggiormente specificati nella normativa comunitaria che fissa le
condizioni di armonizzazione per gli Stati Membri e, in particolare nelle
direttive 97/33/CE e 98/10/CE.
Con specifico riferimento al mercato dei servizi
di telefonia vocale Telecom Italia, quale operatore avente notevole forza su
tale mercato, è tenuta, ai sensi della direttiva 98/10/CE, al rispetto di
particolari oneri sia sotto il profilo tecnico-qualitativo, sia riguardo alle
condizioni economiche. Relativamente alle condizioni tecnico-qualitative,
l'operatore dominante è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi fissati dalla
direttiva 98/10/CE:
- art. 12, comma 2: obbligo di informazioni sulla
qualità dei servizi in base a parametri uniformi stabiliti dalla normativa
(allegato III);
- art. 13: rispetto di procedure e obblighi
relativamente alle condizioni di accesso e di uso e rispetto di prescrizioni
essenziali;
- artt. 14 e 15: obblighi di fornitura di servizi
addizionali (fatturazione dettagliata, selezione numerica multifrequenza, blocco
selettivo di chiamata) e di servizi supplementari;
- art. 16: soddisfacimento delle richieste
ragionevoli di accesso speciale alla rete.
Con riferimento alle condizioni economiche di
offerta e, fatte salve le disposizioni particolari di cui all'art. 3 sull'abbordabilità,
l'operatore che detiene rilevante potere di mercato è tenuto a rispettare i
seguenti principi:
- art. 17, comma 2: le tariffe per l'uso della
rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi
rispettano i principi fondamentali di orientamento al costo della direttiva
90/387/CE;
- art. 17, comma 3: le tariffe di accesso e di
uso della rete telefonica pubblica fissa sono indipendenti dal tipo di
applicazione realizzato dall'utente, salvo quando siano richieste prestazioni
supplementari;
- art. 17, comma 4: le tariffe dei servizi
forniti in aggiunta al collegamento alla rete telefonica pubblica fissa e dei
servizi telefonici pubblici fissi sono sufficientemente scorporate in modo da
non obbligare l'utente a pagare prestazioni non necessarie per il servizio
richiesto;
- art. 17, comma 5: le modifiche tariffarie
entrano in vigore soltanto dopo un periodo adeguato di preavviso al pubblico
fissato dall'Autorità;
- art. 17, comma 6: fatto salvo l'art.3 relativo
all'abbordabilità, uno Stato membro può autorizzare la sua autorità nazionale
di regolamentazione a non conformarsi ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente
articolo ove sia stata chiaramente provata l'esistenza di una effettiva
concorrenza sul mercato dei servizi telefonici pubblici fissi.
- art. 18: obbligo di predisporre un sistema
appropriato di contabilità che consenta di applicare l'art. 17. Di tale sistema
contabile deve essere controllata la conformità da un organo competente
indipendente;
- art. 19: obbligo, nel caso di riduzioni
tariffarie per gli utenti, inclusi i consumatori, sia del principio di
orientamento ai costi, sia di trasparenza, pubblicazione e rispetto del
principio di non discriminazione. L'Autorità, inoltre, può esigere che i
programmi di riduzione tariffaria siano modificati o ritirati.
La direttiva 98/10/CE e gli obblighi da essa
derivanti, precedentemente riferibili all'operatore con rilevante potere di
mercato, mettono in chiara evidenza due aspetti fondamentali della
regolamentazione delle condizioni di offerta dei servizi di tale operatore: da
una parte la correlazione tra la regolamentazione tariffaria e il concetto di
abbordabilità quale estensione del principio di servizio universale in un
mercato in trasformazione verso la concorrenza; dall'altra la relazione tra
regolamentazione delle condizioni economiche e tecniche di offerta e
l'evoluzione dei meccanismi concorrenziali, in quanto gli obblighi in precedenza
imputati all'operatore dominante e le relative azioni dell'Autorità sono
esercitabili finchè la concorrenza non realizzi un effettivo controllo dei
prezzi.
Il ribilanciamento si inserisce in tale contesto
di rilevante complessità. Infatti, il ribilanciamento sta ad indicare
l'applicazione del principio di orientamento ai costi costo dei prezzi dei
singoli servizi di telefonia offerti dall'operatore dominante, sia pure in un
mercato che presenta notevoli differenze sia sotto il profilo dei bisogni
espressi ed esprimibili, sia sotto il profilo delle caratteristiche tecniche e
delle strutture di costo degli operatori esistenti ed entranti. In tal senso il
ribilanciamento sottintende un percorso di azioni regolatorie (orientamento) e
non un intervento di mera natura contabile e amministrativa in quanto tali
azioni devono essere compatibili da una parte con la reale apertura ed
operatività della concorrenza sui singoli mercati, resa efficace dalle azioni
del regolatore; dall'altra con la messa in atto di azioni di garanzia
dell'"abbordabilità" dei servizi e di tutela sociale in un sistema
nazionale in cui si distinguono mercati e bisogni di comunicazione molto
differenziati.
Nel percorso di apertura e sviluppo della
concorrenza il ribilanciamento rappresenta un'evoluzione necessaria del sistema
dei prezzi che dovrà tendere in prospettiva alla determinazione naturale di
livelli ottimali di equilibrio sotto la spinta dei meccanismi concorrenziali del
mercato. Nel breve periodo, tuttavia, il disequilibrio delle tariffe di Telecom
Italia rappresenta un elemento strutturale e negativo che limita la stessa
evoluzione del mercato: da una parte, infatti, favorisce l'entrata di operatori
non in modo permanente sui mercati a lunga distanza attraverso fenomeni di
scrematura, dall'altra costituisce una barriera all'entrata sul mercato locale,
limitando lo sviluppo di nuovi servizi e la diffusione di nuove tecnologie su
tale mercato. Compito dell'Autorità è quello di coordinare tali problematiche
legate ad una maggiore efficienza produttiva sui mercati con quelle connesse
alla massima diffusione dei benefici prodotti dalla concorrenza in presenza di
condizioni di offerta e di domanda differenziate, considerando non solo gli
obiettivi di efficienza allocativa ma anche quelli connessi alla tutela dei
consumatori e degli utenti più deboli.
Sulla base dei principi esposti e considerando le
problematiche derivanti da vincoli troppo rigidi per la variazione dei prezzi
dell'operatore dominante, l'Autorità ha avviato il percorso di ribilanciamento
con la delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998 che delinea il calendario e gli
obiettivi delle decisioni e fissa gli strumenti di intervento alla luce
dell'evoluzione del mercato e di condizioni previste dal quadro normativo di
riferimento.
3. La verifica degli squilibri per singolo
servizio attraverso la contabilità di Telecom Italia
L'art. 7, comma 4, stabilisce che "qualora
il riequilibrio tariffario non sia stato completato, Telecom Italia è obbligata
a trasmettere all'Autorità una relazione in tal senso, sulla base di specifiche
informazioni". In particolare tali informazioni devono evidenziare gli
squilibri esistenti nei conti economici e nel conto del capitale dei singoli
servizi e devono mettere in luce la consistenza dell'eventuale deficit
sull'accesso (*) risultante dalle predette informazioni. In base a quanto
stabilito dall'art. 7, comma 7, inoltre, "il calcolo del deficit
sull'accesso è controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche
competenze autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso
dall'Autorità e da questa incaricato. I risultati del calcolo del deficit
sull'accesso e le conclusioni dei controlli, anche contabili, costituiscono
oggetto di una relazione a cura del suddetto soggetto. Tale relazione è
acquisita dall'Autorità che provvede a metterla a disposizione del pubblico".
* Il
deficit sull'accesso nasce dalla presenza di squilibrio dei servizi di telefonia
vocale in quanto in passato i servizi relativi al traffico (telefonia locale e a
lunga distanza) sussidiavano l'accesso alla rete telefonica su tutto il
territorio e per tutti i cittadini. Il Deficit sull'accesso rappresenta, sotto
un profilo meramente contabile, la differenza tra i costi della fornitura agli
utenti dell'accesso alla rete telefonica pubblica (65% della rete di
distribuzione corrispondente allo Stadio di Linea) e i ricavi che derivano da
tale attività (contributo installazione e impianto, contributo trasloco, canoni
mensili, canoni supplementari)
Sulla base di quanto stabilito nel Regolamento la
società Telecom Italia ha inviato all'Autorità, in data 7 agosto 1998, le
informazioni e la relazione intesa ad evidenziare il disequilibrio relativo ai
servizi di telefonia vocale e a mettere in luce la consistenza del deficit
sull'accesso. Tale documento - denominato da Telecom Italia "Contabilità
regolatoria - Contabilità dei costi e separazione contabile - Risultati
dell'esercizio 1997" - riporta, in base ai principi di contabilità dei
costi e di separazione contabile di cui agli artt. 8 e 9 del D.P.R. 318/97 e ai
criteri generali stabiliti dalla Raccomandazione 98/322/CE della Commissione
Europea dell'8 aprile 1998, i conti economici e finanziari della gestione dei
servizi soggetti a regolamentazione e controllo, nel rispetto di quanto
stabilito dall'art. 9, comma 4, del D.P.R. 318/97.
L'Autorità ha conferito in data 25 agosto 1998
un primo incarico alla società KPMG al fine di ricostruire i criteri e la
struttura di determinazione della c.d. "contabilità regolatoria" di
Telecom Italia e un secondo incarico in data 19 febbraio 1999 al fine del
controllo del calcolo del deficit sull'accesso per l'esercizio 1997 predisposto
da Telecom Italia ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.P.R. 318/97.
La società KPMG ha inviato all'Autorità, in
data 18 maggio 1999, la relazione sul controllo del calcolo del deficit
sull'accesso sulla cui base l'Autorità ha avviato il procedimento di
valutazione del percorso e delle modalità di ribilanciamento.
La contabilità regolatoria, alla luce di quanto
previsto dagli artt. 8 e 9 del Regolamento, persegue diverse finalità oltre a
quella di costituire un supporto informativo per l'Autorità nel processo di
riequilibrio tariffario dei servizi telefonici. Essa, infatti, ha anche la
finalità di consentire la verifica degli obblighi connessi alla fornitura del
servizio di telefonia vocale e del servizio universale di cui alla direttiva
98/10/CE; nonché degli obblighi di trasparenza, disaggregazione dei costi e
parità di trattamento interno-esterno di cui alla direttiva 97/33/CE in materia
di interconnessione.
Con particolare riferimento all'analisi dei conti
economici e finanziari della gestione dei servizi di telefonia vocale di Telecom
Italia, il documento più generale di Contabilità regolatoria assume per
l'Autorità una duplice finalità: da un lato costituisce uno strumento di
riferimento in quanto fornisce le informazioni e il supporto necessario ad
affrontare il processo di riequilibrio; dall'altro consente di porre i conti
economici dei servizi di telefonia vocale in relazione con i conti relativi alle
infrastrutture di rete di accesso e di trasporto dell'operatore permettendo un
confronto tra i mercati dei servizi finali e i mercati integrati dei beni
intermedi.
La contabilità regolatoria di Telecom Italia
presentata all'Autorità il 7 agosto 1998 e verificata - con riferimento in
particolare al calcolo del deficit sull'accesso - dalla società KPMG fa
riferimento all'esercizio 1997.
Essa è costruita su due criteri fondamentali:
quello di una esaustiva separazione contabile tra le diverse aree di attività e
quello di una efficace contabilità dei costi tale da consentire un certo
livello (oltre il 90%) di attribuzione dei costi in funzione di un nesso di
causalità diretto o indiretto.
Con riferimento alla separazione delle attività,
la contabilità regolatoria si compone di quattro aggregati, di cui vengono
riportati il relativo conto economico e i rendiconti del capitale impiegato
medio:
- Telecom Rete di Accesso;
- Telecom Rete di Trasporto;
- Telecom Commerciale;
- Telecom Altre Attività
L'aggregato Commerciale è ulteriormente
disaggregato per servizi, ai fini della trasparenza e per evidenziare il livello
di orientamento al costo delle tariffe. La disaggregazione comprende i seguenti
servizi: Fonia vocale di cui traffico urbano, traffico extraurbano, traffico
extranazionale uscente, servizi di accesso residenziale e affari; Traffico
radiomobile (*); Informazione elenco abbonati; Telefonia pubblica; Circuiti
diretti; Altri servizi regolamentati; Altri servizi non regolamentati.
* La
contabilità relativa ai servizi fisso-mobile e mobile-fisso dovrebbe essere
riportata nell'aggregato rete di Trasporto, date le relazioni di
interconnessione
Da un punto di vista contabile lo standard di
costo applicato con riferimento ai costi operativi è quello del costo
interamente distribuito (Fully Distributed Costing). La base di costo è
costituita dai costi storici basati sulla spesa realmente sostenuta (Historic
Cost Accounting), pertanto i valori usati sono gli stessi impiegati per la
redazione del bilancio e il totale dei costi del sistema regolatorio è
riconciliato con il totale dei costi risultanti dal bilancio d'esercizio al 31
dicembre 1997.
Per il calcolo del costo del capitale proprio è
stato applicato il Capital Asset Pricing Model. Il tasso di remunerazione
è stato determinato applicando al capitale impiegato medio un tasso di
remunerazione attesa costruito sulla base della metodologia WACC (Weighted
Average Cost of Capital) e pari, al lordo delle imposte, al 19%. Tale tasso
rappresenta il costo delle fonti di finanziamento aziendali e tiene conto di
variabili determinanti quali la composizione del capitale, il costo del debito,
il trattamento fiscale.
L'Autorità, analizzando nello specifico tale
documento e valutando il tasso di remunerazione attesa calcolato con la
metodologia WACC, ha ritenuto non giustificabile il tasso di remunerazione del
19%, stimando il valore del 12,5% maggiormente congruo ai fini del calcolo del
costo del capitale relativo al capitale "regolatorio" medio impiegato
di Telecom Italia. Tale valutazione deriva da considerazioni specifiche sia in
merito alle condizioni per una corretta applicazione del modello; sia in merito
all'analisi delle variabili del modello (costo del capitale di rischio; costo
del capitale di debito, aliquota fiscale e livello di indebitamento
finanziario).
Inoltre, il tasso così calcolato è stato
applicato a tutti i servizi di Telecom Italia sia intermedi sia finali. Poiché
i mercati dell'accesso (Aggregato Accesso) e del trasporto (Aggregato Rete)
presentano differenti situazioni competitive e diversi gradi di rischiosità,
l'Autorità valuterà l'opportunità di applicare valori del costo del capitale
differenti per ciascuna area di attività.
3.1 I conti economici e i rendiconti del
capitale medio per servizio
Come specificato la Contabilità Regolatoria si
pone due obiettivi fondamentali: da una parte mettere in evidenza gli squilibri
esistenti nei conti economici e del capitale dei singoli servizi di Telefonia ai
fini del c.d. riequilibrio tariffario; dall'altra evidenziare l'orientamento al
costo dei servizi intermedi di rete forniti ad altri operatori di
telecomunicazioni attraverso i conti economici e di capitale di queste
specifiche attività. Occorre, inoltre, precisare che tra tali servizi esistono
rilevanti economie di gamma ed è di fondamentale importanza considerare i costi
comuni e congiunti tra le diverse attività.
Entrando nel merito dei conti economici e del
conto del capitale dei servizi di telefonia vocale ai fini del ribilanciamento,
la contabilità di Telecom Italia mostra una situazione estremamente
differenziata e in particolare:
- Consistente deficit del servizio di accesso, la
cui rilevanza non muta applicando un tasso di remunerazione del capitale del
12.5%;
- Deficit del servizio di fonia urbana che viene
sostanzialmente riassorbito applicando un tasso di remunerazione del 12.5%;
- Deficit del servizio di Telefonia Pubblica;
- Surplus consistente del servizio di telefonia
extraurbana che aumenta ulteriormente applicando un tasso di remunerazione del
12.5%;
- Surplus del servizio di telefonia
internazionale.
La tabella sottostante riepiloga i risultati
economici al lordo del costo del capitale dei singoli servizi di telefonia
vocale: servizio di accesso, servizio di telefonia urbana, servizio di telefonia
extraurbana, servizio di telefonia internazionale applicando il tasso di
remunerazione del capitale di Telecom Italia (19%) e quello ritenuto congruo
dall'Autorità (12.5%).
Tab. 1
Risultati economici dei singoli servizi di telefonia vocale al lordo del costo
del capitale
(Miliardi di lire 1997)
|
19% |
12.5% |
Servizio di Accesso * |
-6.379 |
-5.477 |
Servizio Telefonia Urbana |
-393 |
-17 |
Servizio di Telefonia Pubblica |
-228 |
-132 |
Servizio Telefonia Extraurbana |
+4.226 |
+4.579 |
Servizio Telefonia Internazionale |
+502 |
+555 |
* Il servizio di accesso comprende
oltre ai costi e ricavi dell'Aggregato Accesso i costi relativi alle attività
di commercializzazione e di gestione del servizio di accesso alla clientela.
Con riferimento, invece, agli aggregati che hanno
rilevanza sia al fine della valutazione dei prezzi pagati da altri operatori per
l'uso della rete di Telecom Italia, sia al fine del calcolo del Deficit
sull'Accesso i tre mercati rilevanti: Accesso (in prospettiva dell'unbundling),
Rete e Circuiti Diretti presentano i seguenti risultati economici (al lordo del
costo del capitale) relativamente al 1997.
Tab. 2
Risultati economici delle aree di attività "Reti di
Telecomunicazioni" e servizio Circuiti Diretti: conti rilevanti al fine
della valutazione dei beni intermedi (accesso, interconnessione, circuiti)
forniti ad altri operatori di telecomunicazioni
|
19% |
12.5% |
Servizio di Accesso * |
-5.281 |
-4.470 |
Aggregato Rete |
0 |
0** |
Circuiti Diretti |
-95 |
+135 |
* In
prospettiva della fornitura dell'accesso alla rete periferica e di distribuzione
di Telecom Italia da parte degli operatori nuovi entranti (c.d. unbundling
del local loop).
** I costi dell'aggregato Rete di Trasporto corrispondono, all'interno dello
specifico conto economico, all'ammontare dei ricavi o "transfer charge"
da Telecom Commerciale, nel rispetto del principio della cessione a terzi dei
propri servizi al rispettivo costo e in base all'interpretazione di Telecom
Italia. Il costo del capitale impiegato di tale aggregato passa da un valore di
3082 Md. (con tasso del 19%) a 2370 Md (con un tasso del 12.5%).
Sulla base di tali indicazioni, l'Autorità ha
avviato un'attenta riflessione sui differenti mercati-servizio e sui relativi
conti economici, tenendo conto dei cambiamenti intervenuti sia nel contesto
esterno, sia nelle attività di Telecom Italia e alla luce della tutela sia dei
consumatori, sia della concorrenza.
3.2 Gli interventi di ribilanciamento nei
segmenti di mercato dei servizi di telefonia vocale: servizi di telefonia
urbana, interurbana e internazionale.
Relativamente alla valutazione degli squilibri ai
fini del ribilanciamento in base alla verifica dei conti economici dei singoli
servizi e dei rispettivi conti del capitale medio impiegato utilizzando il tasso
di remunerazione ritenuto "congruo" (12.5%), la situazione si presenta
differenziata alla luce del riscontro di un certo livello di cross
subsidization tra il traffico a lunga distanza e i servizi di accesso e di
traffico locale.
In particolare, come mostrato nella Tab. 1 del §
3.1, il servizio di telefonia urbana presenta un deficit che viene quasi
completamente riassorbito se si applica al capitale medio impiegato un tasso di
remunerazione del 12.5%. Il tasso di remunerazione del capitale impiegato del
12.5% porta, infatti, i conti economici e finanziari di gestione del servizio di
telefonia urbana sostanzialmente in pareggio.
Al contrario i servizi a lunga distanza, di
telefonia interurbana e internazionale, presentano surplus consistenti che
aumentano ulteriormente applicando ai rispettivi conti del capitale un tasso di
remunerazione del 12.5%. Prendendo in considerazione tali elementi contabili
l'Autorità ha valutato la decisione di non aumentare le tariffe dei servizi di
telefonia urbana. Ulteriori valutazioni potranno risultare opportune in una fase
successiva una volta aperto il mercato alla concorrenza per verificare
l'effettivo livello di contendibilità (unitamente ad un controllo di eventuali
prezzi predatori da parte dell'operatore dominante) del mercato di telefonia
locale.
Considerazioni ulteriori sono state fatte
dall'Autorità con riferimento alla telefonia a lunga distanza nazionale.
La prima riguarda l'attuale struttura delle tariffe telefoniche in Italia. La
tariffa urbana si applica attualmente per le chiamate all'interno delle 696 Aree
Locali, così come definite dal Piano Regolatore Nazionale delle
Telecomunicazioni da ultimo modificato dal D.M. 25 novembre 1997; le chiamate
tra differenti Aree Locali all'interno dei Distretti Telefonici (che definiscono
il piano di numerazione) sono in Italia tariffate come interurbane e ad esse si
applicano tariffe differenziate in relazione agli scaglioni di distanza (*).
* Scaglioni: 1°
scaglione fino a 15 Km, 2° scaglione: da 15 a 30 Km; 3° scaglione: oltre i 30
Km
In tale situazione va considerato che le chiamate
tra Aree Locali di minori dimensioni costano meno a Telecom Italia (in quanto
servite da centrali di primo livello SGU, o da una di secondo livello SGT) oltre
a comportare minori opportunità di collegamento per l'utente (in termini di
numero di corrispondenti), che devono ricorrere con maggiori probabilità
rispetto alle aree locali di maggiori dimensioni a telefonate interurbane.
Considerando a tale riguardo gli obiettivi sia di un più efficiente
orientamento al costo dei servizi, sia di un maggior livello di equità tra le
diverse aree in termini di numerosità media di corrispondenti verso cui
applicare una medesima tariffa, l'Autorità ha ritenuto opportuno modificare
l'attuale struttura tariffaria definendo una tariffa "intermedia" tra
l'attuale urbana e l'interurbana di primo scaglione da applicare a tutte le
tipologie di chiamate tra Aree Locali all'interno del Distretto. Tale decisione
che comporta contestualmente una riduzione delle tariffe interurbane tra le
attuali aree locali è, inoltre, coerente con la verifica dei conti economici
del servizio interurbano che mostra un surplus consistente.
Anche in questo caso una valutazione successiva
andrà fatta una volta aperto il mercato alla concorrenza. Occorrerà, in
seguito, valutare il rapporto tra prezzi del servizio finale ed effettivi
livelli di contendibilità del mercato intradistrettuale anche alla luce dei
tempi di operatività dell'unbundling o di sviluppo della concorrenza
diretta sul mercato locale intradistrettuale. L'Autorità, valutando l'attuale
relazione tra i costi dell'aggregato Rete di Trasporto, e in particolare dei
servizi di interconnessione di raccolta e di terminazione via singolo SGU e SGT
e dei circuiti diretti, relativamente ai costi unitari del servizio finale di
telefonia tra Aree Locali locali ritiene opportuno svolgere un attento esame dei
costi dei beni strumentali al fine di stimolare i meccanismi concorrenziali su
tale segmento di mercato. In futuro si valuterà, inoltre, il livello di
contendibilità anche del mercato urbano (all'interno delle Aree Locali).
Considerando, infatti, che il deficit del servizio urbano non risulta
consistente e che con tasso di remunerazione del capitale del 12.5% porta il
conto in pareggio, si deduce che i costi indiretti possono costituire un prezzo
limite per Telecom Italia. A tale proposito al fine di ridurre le barriere
strategiche da parte dell'operatore dominante e per favorire la concorrenza su
un mercato ancora in monopolio l'Autorità può stabilire le tariffe massime per
l'accesso e l'uso della rete da parte di altri operatori in base a criteri
intesi a stimolare un recupero di efficienza dell'operatore con notevole forza
di mercato. Ulteriore aspetto rilevante è quello relativo ai rilegamenti
d'utente e ai circuiti urbani su cui l'Autorità richiede a Telecom Italia
contabilità separata in base agli obblighi contenuti nella direttiva 97/51 e
ricadenti su Telecom Italia quale operatore con notevole forza sullo specifico
mercato di riferimento.
Relativamente alle comunicazioni locali e con
specifico riferimento all'accesso a servizi Internet (accesso a ISP) al fine di
perseguire l'obiettivo di una maggiore diffusione del servizio Internet per
l'utenza residenziale e di incentivare un miglior utilizzo delle reti attraverso
un aumento del traffico l'Autorità tenendo tra l'altro conto di quanto
stabilito all'art. 45, comma 13, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998
(collegato alla finanziaria 1999) ha valutato l'opportunità di aggiornare la
commercializzazione dei pacchetti Formula Internet e Formula Urbana per 12 mesi
a partire dal 1° luglio 1999, eliminando da tali offerte la clausola di
esclusività alla sola numerazione Telecom Italia, in quanto discriminatoria.
Sebbene resti da valutare, in altra sede, il rapporto tra condizioni economiche
di interconnessione e condizioni dei prezzi finali alla clientela anche alla
luce di uno sviluppo equilibrato degli operatori di rete e dei fornitori di
servizi Internet.
Con riferimento alle chiamate interurbane di
maggiore distanza, e riconoscendo la consistenza dell'attuale surplus nei conti
economici di tale servizio l'Autorità ha ritenuto opportuno determinare
un'ulteriore riduzione delle chiamate interurbane di 3° scaglione che si
aggiunge alla riduzione già determinata con la delibera n. 85/98.
Stesso ragionamento con riferimento alle chiamate
internazionali su cui l'Autorità ha deciso un ulteriore intervento di riduzione
con particolare riguardo sia ad alcune direttrici di traffico, sia ai valori
economici.
Un livello di deficit - seppure moderato (-132
miliardi, a cui andrebbe tolto l'effetto della manovra del 22 dicembre scorso) -
si riscontra anche nel servizio di Telefonia Pubblica. Su tale servizio sia alla
luce dei livelli di penetrazione del servizio di telefonia mobile in Italia (che
potrebbe costituire, soprattutto nelle aree ad alta densità di popolazione, un
bene "sostituto" delle cabine pubbliche), sia alla luce della
possibilità di contribuire a tale tipologia di servizio attraverso il Servizio
Universale, l'Autorità ha deciso di mantenere allo stato tale forma di deficit,
rimandandone la remunerazione alle valutazioni sul costo netto del Servizio
Universale.
4. L'evoluzione delle caratteristiche del
mercato dal 1997 ad oggi e gli effetti positivi di ulteriori azioni
pro-concorrenziali
Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Regolamento,
l'Autorità nell'eliminazione dello squilibrio tiene conto dell'evoluzione del
mercato e delle tecnologie.
Dal 1997 ad oggi il mercato della telefonia
vocale in Italia ha subito rilevanti cambiamenti, anche per effetto
dell'attività regolatoria, sia con riferimento al mercato nel complesso, sia
relativamente al posizionamento della società Telecom Italia. Di questi
cambiamenti è necessario tener conto, sia nella valutazione dei conti per
singolo servizio, sia nella decisione di un'ulteriore manovra di variazione
delle condizioni di offerta di Telecom Italia.
I cambiamenti più rilevanti si sono verificati
nei segmenti di mercato aperti alla concorrenza già a partire dall'inizio del
1998. Non si tratta solo di un'apertura formale (liberalizzazione) ma di
condizioni effettive di operatività della concorrenza. Tali condizioni, anche
per ragioni regolamentari, sono riscontrabili - con riferimento ai servizi
aperti al pubblico - nel mercato dei servizi di telefonia di lunga distanza
interdistrettuale, di telefonia internazionale e di telefonia originata da rete
fissa e terminata su reti mobili. In tali mercati si riscontra, nel 1998 e nei
primi mesi del 1999, una pluralità di offerte da parte degli operatori a
dimostrazione degli effetti dell'entrata di concorrenti in termini di estensione
della gamma dei servizi e di una pluralità di condizioni economiche offerte.
Alle offerte dei nuovi operatori, inoltre, si
affianca una maggiore flessibilità nelle condizioni di offerta da parte di
Telecom Italia che lancia in questo anno di attività una ponderosa campagna
promozionale dei pacchetti tariffari sia per l'utenza residenziale (categoria B
e C simplex) sia per l'utenza affari (categoria A) (*). In alcune di queste
offerte, a motivo dei margini molto elevati consentiti rispetto ai costi
dichiarati nella contabilità con riferimento al traffico extraurbano, Telecom
Italia offre ampi sconti - commisurati ai volumi di traffico - che raggiungono
anche il 40% rispetto all'attuale livello delle tariffe.
* Formula
3 International e Residenziale; Formula 5 International e Residenziale; Formula
Countries: Linea Valore Top, Business Voice, Business Voice Magnum, Formula
Traffico Prepagato
A questi cambiamenti strutturali del mercato
vanno aggiunti i cambiamenti prodotti nella contabilità di Telecom Italia dalle
decisioni dell'Autorità in materia di determinazione di condizioni tariffarie
dei servizi finali (*), e in materia di condizioni strutturali ed economiche di
interconnessione alla rete di Telecom Italia (**). Da una parte, infatti, la
manovra tariffaria del 22 dicembre 1998 ha parzialmente ridotto il surplus con
riferimento al traffico nazionale di lunga distanza (nazionale e
internazionale); dall'altra la realizzazione di ricavi da interconnessione
(Traffico e Kit) generati dalla stipulazione di numerosi accordi con altri
operatori di rete fissa (***) migliora il conto economico dell'aggregato
"Rete di Telecomunicazioni" (Accesso + Rete di Trasporto) e nello
specifico le attività di quella parte di azienda che vende specifici servizi ad
altri operatori, che in ogni caso utilizzano la rete di accesso di Telecom
Italia ai fini dell'utilizzo del servizio di interconnessione di raccolta
tramite carrier selection e incentivano l'aumento di traffico gestito
dalla rete.
* Riduzione
delle tariffe internazionali e interurbane e aumento dei canoni determinati
dalla delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998; riduzione della tariffa peak e
rimodulazione delle tariffe verso Business determinati dalla delibera n. 10/99
del 17 marzo 1999 con riferimento alle comunicazioni fisso-mobile originate
dalla rete di Telecom Italia.
La decisione sulla valutazione dell'OIR di
Telecom Italia del 25 novembre 1998 e successive modificazioni (delibera n. 1/CIR/98)
ha comportato la stipulazione di numerosi accordi di interconnessione di
operatori licenziatari di reti e servizi fissi di telecomunicazioni con Telecom
Italia. Tali accordi costituiscono per Telecom Italia ricavi da interconnessione
nel conto economico dell'aggregato Rete di Trasporto (Core Network). A questo
effetto strutturale va aggiunto l'effetto prodotto dalla variazione
dell'Autorità delle tariffe del traffico commutato che testimonia una spinta ad
una maggiore efficienza nella gestione della rete di trasporto di Telecom
Italia.
** Telecom
Italia ha stipulato, dal mese di giugno 1998 al mese di maggio 1999, 16
contratti di interconnessione con altri operatori di rete fissa.
Alcuni cambiamenti rilevanti si riscontrano anche
dal lato della domanda che mostra sia una forte elasticità al prezzo in
particolare verso alcune tipologie di comunicazioni (in particolare fisso-mobile,
soprattutto a motivo dei forti differenziali nelle condizioni di offerta) sia
una maggiore propensione all'uso della rete telefonica anche a fini diversi
dalla semplice telefonia vocale. A tale proposito, analizzando l'andamento della
domanda dal 1997 al 1998 si osserva che l'accesso alla rete ISDN è più che
triplicato con riferimento all'utenza residenziale (da 15.724 linee equivalenti
nel 1997 a 64.296 nel 1998) e più che raddoppiato per l'utenza affari di
categoria A (da 615.464 a 1.293.412). Tale andamento si giustifica sia per
effetto di una maggiore propensione all'uso di Internet anche da parte
dell'utente residenziale, sia per effetto della campagna promozionale di
annullamento del costo di trasferimento dalla RTG alla rete ISDN-accesso base
lanciata da Telecom a partire dalla fine del 1998. In ogni caso tali
comportamenti mettono in luce la variazione dei comportamenti dei consumatori e
una maggiore propensione all'utilizzo dell'accesso telefonico per usi diversi
dalla semplice telefonia. Il maggior uso dei servizi Internet da parte dei
consumatori è inoltre stimolato anche dalla differenziazione delle tipologie di
offerta dei servizi di accesso da parte degli operatori sul mercato e tale
comportamento aumenta in prospettiva i ricavi dell'accesso di Telecom Italia.
Con riferimento alla società Telecom Italia,
inoltre, il 1998 conferma la tendenza già avviata nel 1997 ad una graduale
riduzione della componente di fatturato relativa alla sola telefonia vocale e un
aumento della quota percentuale del mercato relativo ai servizi innovativi. I
ricavi dei servizi ISDN, Internet, Numero Verde ammontano nel 1998 a 3.926
miliardi (+ 71,3% rispetto al 1997) e rappresentano una quota del 13% dei ricavi
complessivi. Si tratta in ogni caso di servizi che utilizzano la stessa Rete di
Accesso e di Trasporto dei servizi di telefonia vocale tradizionale, generando
in tal senso sia un aumento dei ricavi di tali aggregati regolatori, sia lo
sfruttamento di economie di rete e di gamma all'interno del mercato del traffico
telefonico complessivo.
Di tutti questi cambiamenti occorre tener conto
nella considerazione degli effettivi deficit o surplus dell'operatore dominante
rispetto a quelli espressi dalla contabilità riferita all'esercizio 1997.
Inoltre è possibile riscontrare un generale
effetto positivo prodotto dalla concorrenza in termini di incentivo
all'innovazione, al miglioramento della qualità dei servizi offerti,
all'estensione della gamma e delle soluzioni economiche offerte che si
ripercuote positivamente sia sui consumatori sia sui conti e sul margine
operativo dell'operatore Telecom Italia.
A tale proposito è bene osservare che
l'Autorità instaura e sviluppa un rapporto di collaborazione con l'operatore
tradizionale nel passaggio alla concorrenza finalizzato a evidenziare le
problematiche commerciali derivanti dalla situazione monopolistica del passato.
Il passaggio alla concorrenza, infatti, mette ancora più in evidenza le
problematiche e i disservizi attualmente ancora presenti nell'offerta del
servizio alla clientela diffusa.
E' in tal senso intenzione dell'Autorità quella
di raccogliere informazioni sulle principali problematiche e lamentele degli
utenti - anche attraverso una più stretta collaborazione con Telecom Italia e
con le Associazioni dei Consumatori - al fine di rendere la bolletta telefonica
più trasparente e soprattutto al fine di eliminare i numerosi costi non più
giustificabili in un mercato concorrenziale e sottoposto al controllo
dell'Autorità.
A tale proposito occorre rilevare che la
rimozione di barriere istituzionali e regolatorie all'operatività della
concorrenza dovrebbe essere di per sé un elemento positivo. Una volta rimosse
tali barriere, l'attenzione va focalizzata sui costi effettivi dei servizi nei
mercati sia dei beni intermedi - al fine di un utilizzo ottimale delle risorse
di rete per l'operatore e per il sistema - sia dei prezzi finali, al fine di
evitare eventuali prezzi predatori e servizi sottocosto che limitano la
concorrenza di tutti gli operatori. L'eliminazione di barriere istituzionali e
contestualmente il controllo dell'imposizione di vincoli tecnico-operativi e di
barriere strategiche da parte dell'operatore dominante sono necessari a far sì
che si estenda l'arena competitiva e soprattutto al fine di evitare il
rafforzamento della posizione monopolistica.
L'art. 3 del D.M. 27 febbraio 1998 limita allo
stato la carrier selection verso le chiamate intradistrettuali.
Considerando l'effetto distorsivo sulla concorrenza di tale limitazione e alla
luce della disciplina comunitaria che stabilisce, all'art. 1, punto 3, della
direttiva 98/61/CE che "le autorità nazionali impongono agli operatori
con rilevante potere sul mercato delle reti pubbliche di telecomunicazioni di
offrire ai propri abbonati, compresi quelli che si servono dell'ISDN, la
possibilità di accedere ai servizi commutati di qualsiasi fornitore collegato
di servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico", e
ancora,"le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinchè
la determinazione dei prezzi di interconnessione relativi alla concessione di
tale possibilità sia basata sui costi e affinchè eventuali addebiti per il
consumatore non finiscano per disincentivare il ricorso a tali possibilità",
l'Autorità - anche alla luce di quanto disposto sul punto dal D.P.R. 318/97, la
graduale eliminazione di tale vincolo.
L'art. 1, comma 1, lett. ap) del D.P.R. 318/97
definisce l'easy access come "la possibilità di selezionare
direttamente il vettore (operatore di lunga distanza o interurbano) modificando
la preselezione effettuata dall'operatore in posizione dominante al momento
della effettuazione della chiamata" coerentemente con la disciplina
comunitaria (Comunicazione della Commissione in tema di Numerazione - COM(97)
203). La selezione dell'operatore in modalità easy access dovrebbe in
tal senso essere estesa alle chiamate tra diverse aree locali in conformità
alla normativa nazionale e comunitaria rimuovendo il limite contenuto all'art. 3
del DM 27/02/98 sulla numerazione. Successivamente e in base ai termini
stabiliti dalla direttiva 98/61/CE la carrier selection dovrebbe essere
estesa a tutte le tipologie di chiamate incluse quelle all'interno delle Aree
Locali.
L'apertura della Carrier selection a tutte le
tipologie di chiamate intradistrettuali in due fasi - prima alle chiamate tra
Aree Locali e successivamente alle chiamate all'interno delle Aree Locali (contestuamente
ad una prossimità distrettuale) - consente lo sviluppo della concorrenza anche
al segmento delle chiamate locali attualmente monopolio di Telecom Italia.
L'apertura di tale segmento di mercato alla concorrenza non solo genera benefici
sui consumatori finali in termini di maggiori possibilità di scelta e di una
maggiore diffusione di servizi innovativi, ma consente anche agli operatori
entranti di avere nuove opportunità di mercato e di conoscere meglio il mercato
di riferimento, incentivando in tal modo l'investimento in reti alternative di
accesso ai consumatori. Tale orientamento, inoltre, dipenderà dal percorso
contestualmente avviato dall'Autorità di verifica e di orientamento verso costi
efficienti dei beni intermedi attraverso l'evoluzione del listino di
interconnessione e dei prezzi dei circuiti diretti.
Inoltre vanno considerate le condizioni per
rendere operativa l'apertura della carrier selection. In particolare, nei
casi in cui vengono introdotte modifiche regolamentari che rendono possibile la
fornitura di un nuovo servizio da parte degli operatori nuovi entranti, dovranno
essere negoziate tra le parti e poste in essere condizioni di interconnessione e
di fornitura di circuiti e capacità ai punti di interconnessione per
l'espletamento e l'interoperabilità dei servizi medesimi. Pertanto anche nel
caso di ampliamento dei servizi accessibili tramite carrier selection,
laddove l'operatore interconnesso decida di ampliare conseguentemente i servizi
offerti ai propri clienti in carrier selection, dovranno essere rivisti
ed integrati gli accordi di interconnessione in vigore con Telecom Italia. Tale
integrazione potrà prevedere anche la necessità da parte dell'operatore
richiedente di rivedere le proprie previsioni di traffico nonché di richiedere
a Telecom Italia la fornitura di ulteriori circuiti e kit di interconnessione al
fine di offrire tale servizio alla propria clientela. In tali casi Telecom
Italia dovrà assicurare agli operatori richiedenti la piena disponibilità ad
effettuare tempestivamente - e nei termini previsti dall'art. 7 del DM
23/04/1998 - le necessarie integrazioni dell'accordo senza penali o condizioni
limitative per l'operatore interconnesso.
Tale decisione, infine, deve essere complementare
ad altri interventi dell'Autorità finalizzati a stimolare meccanismi
concorrenziali. Questo vale con particolare riguardo sia al mercato
dell'accesso, e in tal senso va vista la decisione dell'Autorità di accelerare
il c.d. unbundling del local loop ancor prima che il mercato esprima
forme complete di bypass tecnologico della rete di accesso di Telecom
Italia, sia al mercato della rete di trasporto (interconnessione e circuiti) su
cui l'Autorità è tenuta ad intervenire al fine di verificare l'orientamento a
costi e di incentivare una maggiore efficienza degli operatori.
5. Le modalità di finanziamento del Deficit
sull'Accesso e la relazione tra ribilanciamento-interconnessione-servizio
universale
Il graduale recupero del Deficit sull'Accesso di
Telecom Italia - ovvero la differenza tra i costi delle infrastrutture
impiantistiche utilizzate per la fornitura ai clienti dell'accesso alle funzioni
di commutazione/trasporto della rete telefonica pubblica e i relativi ricavi
(canoni, contributi) - può avvenire, in linea con la normativa nazionale e
comunitaria, sulla base di tre diverse modalità:
1) l'introduzione di un meccanismo di Access
Deficit Contribution che fissi delle quote di contribuzione sugli operatori
interconnessi alla rete dell'operatore dominante proporzionatamente al traffico
da interconnessione (mark up sui costi di interconnessione);
2) separando dal Deficit sull'Accesso non solo la
componente non profittevole relativa al servizio universale (i clienti non
profittevoli sulla base di criteri di determinazione del costo netto del
Servizio Universale), ma anche i segmenti di clientela su cui è prevedibile uno
spostamento nel tempo degli effetti concorrenziali. Occorre in tal caso
disaggregare i mercati (prodotto e geografici) in relazione alla tipologia di
bisogni e di applicazioni, separando i mercati su cui si esercitano meccanismi
concorrenziali nella definizione dei prezzi, da quelli in cui è prevedibile la
presenza di condizioni monopolistiche di offerta. Nel breve e medio periodo, e
fintantochè sui secondi non si sviluppa un certo livello di concorrenzialità,
le modalità di contribuzione non possono ricadere indifferenziatamente su
entrambe i segmenti di mercato. Tale azione di separazione persegue una duplice
finalità:
a) tutelari le classi di consumatori con
particolari bisogni sociali (che generalmente fanno minor uso del servizio di
telefonia o che ne fanno un uso legato a specifiche esigenze sociali),
b) far sì che ci sia un orientamento dei prezzi
a livelli concorrenziali (costi medi) soltanto e gradualmente sui mercati in cui
si esercitano meccanismi concorrenziali;
3) attraverso un processo di riequilibrio tra
costi e ricavi dell'accesso e cioè attraverso la valutazione di canoni e/o
contributi commisurati al costo del servizio. Anche in questo caso occorre,
tuttavia, valutare la differenziazione di tali prezzi alla luce di una diversa
propensione all'uso delle diverse prestazioni (es. accesso a PSTN, ISDN, xDSL
ecc.). Occorre, inoltre precisare che gli aspetti di cui ai punti 2 e 3 sono
strettamente connessi sotto il profilo della tempistica degli interventi
regolamentari. E', infatti, corretto prevedere che il ribilanciamento dei canoni
riguardi i mercati (d'uso e di traffico) su cui si esercitano pressioni
concorrenziali. Decidere un aumento di tali valori senza prima prevedere
condizioni differenziate per utenze "protette" e per categorie
speciali sotto il profilo tariffario rischierebbe di trasferire anche su tali
utenze il peso del ribilanciamento in assenza di una loro classificazione,
certificazione e definizione delle modalità operative di tali forme di
tariffazione da parte dell'Autorità.
Con riferimento alle singole modalità (di cui ai
punti 1, 2, 3), l'Autorità tenuto conto dei diversi elementi tecnici, economici
e normativi ha svolto le seguenti considerazioni e ha stabilito uno specifico
calendario di attuazione del recupero dell'Access Deficit di Telecom Italia.
5.1 Meccanismo di Access Deficit Contribution
sugli operatori interconnessi
Sulla base dell'art. 7, comma 4, del D.P.R.
318/97, l'Autorità può, entro novanta giorni dalla data di certificazione del
calcolo del deficit sull'accesso da parte della società incaricata e
considerando il livello di concorrenzialità del mercato, istituire un
meccanismo atto a ripartire l'eventuale Deficit di Accesso con gli organismi di
telecomunicazioni che si interconnettono con la rete telefonica pubblica fissa
di Telecom Italia.
Oltre a rilevanti problemi di natura
amministrativa che ne rendono problematica l'applicazione, il meccanismo di
contribuzione attraverso un mark up sui costi di interconnessione pagati dagli
operatori presenta numerosi inconvenienti di natura tecnica ed economica. In
particolare:
- disincentiva percorsi di riequilibrio dei
prezzi sia dei servizi intermedi sia dei servizi finali con il rischio di
"pilotaggio" amministrativo del settore;
- incentiva l'utilizzo inefficiente della rete
pubblica commutata attraverso un possibile utilizzo sub-ottimale della stessa;
- rappresenta per gli operatori entranti una
"tassa" non correlata alle proprie attività senza benefici in termini
di risorse per l'operatore dominante;
- dovrebbe essere commisurata alle condizioni
effettive di concorrenza e al posizionamento competitivo delle imprese che
risultano - allo stato e relativamente al mercato italiano della telefonia fissa
- ancora troppo deboli in termini di livelli di concorrenzialità e di performance
degli operatori.
Tenendo conto, inoltre, dell'effetto prodotto in
prospettiva dall'aumento del grado di concorrenzialità su tutti i mercati della
telefonia anche in vista dell'accesso alla rete pubblica da parte degli
operatori (unbundling) l'Autorità ha ritenuto di svolgere ulteriori
considerazioni sulla valutazione del mercato dell'accesso come bene intermedio e
non come risorsa separata remunerata dagli operatori. Alla luce di tali
considerazioni e di una ulteriore verifica e valutazione del vantaggio derivante
dall'attuale livello di monopolio sull'accesso per l'operatore dominante (che
potrebbe disincentivare forme dirette di investimento), l'Autorità ritiene di
non dover applicare il meccanismo di ADC e ritiene opportuno non identificare
soluzioni amministrative di contribuzione al deficit sull'accesso.
5.2 Deficit sull'Accesso, accesso a clienti
non profittevoli e nuovi contenuti del Servizio Universale
La valutazione del deficit sull'accesso e le
eventuali decisioni dell'Autorità hanno importanti ripercussioni anche sulla
considerazione del servizio universale. A tale proposito occorre fare due
osservazioni, una legata agli effetti della concorrenza e alla diffusione dei
benefici da essa generati sui diversi mercati prodotto e geografici, l'altra
relativa alle funzioni di tutela e di garanzia del principio di abbordabilità e
sostenibilità sociale da parte dell'Autorità in un sistema nazionale dove sono
presenti mercati ed esigenze molto differenziate.
Nella valutazione del deficit sull'accesso,
infatti, occorre tener conto del deficit generato dalle utenze e dai servizi
compresi nel servizio universale, su cui vengono applicati diversi meccanismi di
contribuzione. Inoltre, fino a quando i servizi e le condizioni di offerta
restano uniformi e aggregati - e in particolare con riferimento al prezzo
dell'accesso (canone) e del traffico locale (componente maggiore della spesa
telefonica delle famiglie) - le azioni dell'Autorità in tema di ribilanciamento
risultano estremamente complesse, in quanto condizioni economiche
pro-concorrenziali non necessariamente si dimostrano essere eque e sostenibili
sotto il profilo sociale. L'Autorità in tal senso mira ad operare delle scelte
che consentano di aprire il mercato alla concorrenza per fa sì che il mercato
generi il più possibile prezzi in equilibrio, ma che consentano al tempo stesso
di tutelare i mercati (aree geografiche) e i consumatori per cui i benefici
della concorrenza risultano limitati o addirittura nulli.
A tale proposito l'art. 3, comma 1, della
direttiva 98/10/CE stabilisce che gli Stati membri, tenuto conto del progressivo
adeguamento delle tariffe ai costi, mantengono in particolare l'abbordabilità
dei servizi (di telefonia vocale) per gli utenti nelle zone rurali o a costi
elevati e per le categorie di utenti vulnerabili quali gli anziani, le persone
disabili o coloro con esigenze sociali speciali. A tale scopo gli Stati membri
"eliminano gli obblighi che ostacolano o limitano l'applicazione di
regimi tariffari speciali o mirati per la fornitura dei servizi e possono
instaurare, secondo la legislazione comunitaria, tetti tariffari o medie
geografiche o meccanismi simili per tutti o parte dei servizi definiti finchè
la concorrenza non realizzi un effettivo controllo dei prezzi".
Tali servizi offerti a condizioni sociali e
speciali costituiscono l'offerta di un insieme di servizi e prestazioni che
possono essere finanziati nel contesto del servizio universale come stabilito al
capitolo II della direttiva 98/10/CE.
Di tali categorie di utenti e di tali servizi
occorre tener conto, prima di decidere un aumento incondizionato ed
indifferenziato del canone di categoria B e C.
5.3 Riequilibrio dell'Accesso
Una volta svolte le considerazioni di cui al
punto precedente (storno dell'access deficit relativo ai clienti non
profittevoli e considerazioni di clienti con condizioni economiche speciali),
l'Autorità valuta il livello di canone ritenuto sostenibile per lo sviluppo
concorrenziale del mercato. L'accesso, infatti, rappresenta un mercato
particolare e la sua contabilità non può essere vista nell'ottica di un
semplice e "matematico" processo di ribilanciamento. L'accesso una
volta inteso come utilizzo della rete da parte di tutti i cittadini di un
prodotto unico e fornito da un solo operatore, in un contesto concorrenziale e
in presenza di evoluzione tecnologica e della domanda significa: accesso a
clienti con caratteristiche diverse; accesso a mercati geografici differenziati
in termini di competitività; accesso potenziale a nuovi usi e nuovi bisogni;
sfruttamento di economie di gamma nella relazione accesso-traffico. Inoltre
l'accesso ai servizi di telefonia vede oggi presenti sul mercato diverse
tecnologie o servizi sostituti della rete pubblica tradizionale.
A ragione di ciò l'esistenza di un certo livello
di deficit sull'accesso (dichiarato sostenibile) è riconosciuta in tutti i
paesi europei e dipende sia dalla difficoltà di determinare un aumento
eccessivo del canone (che non potrebbe essere compensato da un eventuale calo
delle tariffe del traffico), sia da possibili vantaggi derivanti anche da una
limitata remunerazione dell'accesso tramite la contribuzione al servizio
universale. Anche la proposta di riequilibrio formulata da Telecom Italia si
basa su una richiesta di incremento dei ricavi da accesso (canoni) largamente
inferiore ai costi necessari al riequilibrio. Le ragioni di un aumento di ricavi
inferiore al deficit dichiarato sono da ricercare nella valutazione di tale
mercato alla luce degli sviluppi della concorrenza. In particolare una
permanenza di deficit (ritenuto sostenibile) può essere spiegata con:
- la previsione dei riflessi negativi sul mercato
a causa del possibile aumento dello spazio concorrenziale sul mercato
dell'accesso e della telefonia locale;
- la richiesta di ripartizione, in prospettiva,
di una parte del deficit tra tutti gli operatori sotto forma di copertura degli
oneri del servizio universale (in particolare per la parte di accesso alle
utenze e alle zone marginali);
- la previsione, da parte dell'operatore
dominante, della futura sostenibilità di margini sui mercati di utilizzo
(traffico) in virtù di vantaggi tecnologici, commerciali (reputazione,
marchio), di capitale.
Una volta conclusa la classificazione e
l'identificazione delle categorie speciali (tariffe speciali) e decretato un
certo livello di aumento del canone per la clientela nei mercati concorrenziali,
l'Autorità valuterà la sostenibilità del deficit residuo ovvero la congruità
del ribilanciamento delle attività connesse all'accesso.
6. Prossimità, TAT, price cap: attuazione di
quanto previsto dalla delibera n. 85/98
Con riferimento all'introduzione di una tariffa
c.d. "di prossimità", in base a quanto evidenziato al § 3.2,
l'Autorità ha introdotto una tariffa "intermedia" tra l'attuale
tariffa urbana e la tariffa interurbana da applicare a tutte le chiamate tra
Aree Locali appartenenti allo stesso Distretto e su cui ricadranno - in
percentuale diversa - le chiamate interurbane di 1°, 2° e 3° scaglione
comportando una sostanziale riduzione della spesa dei consumatori (superiore al
50%) sul traffico extraurbano intradistrettuale. In prospettiva, con l'apertura
della carrier selection alle chiamate all'interno delle singole Aree
Locali, l'Autorità valuterà il livello di contendibilità economica
all'interno delle Aree Locali valutando i livelli di efficienza anche dei beni
intermedi forniti dall'operatore dominante. Inoltre, dato il grado di
differenziazione tra gli attuali Distretti l'Autorità analizzerà, nel rispetto
dei principi di proporzionalità e di una maggiore equità per i consumatori, il
problema della perequazione tariffaria derivante dalla differenziazione, in
termini di numero medio di corrispondenti, tra i diversi Distretti trattando
separatamente da una parte i distretti più piccoli (identificando una soglia
minima di accorpamento), dall'altra i distretti più grandi (soglia massima di
applicazione della tariffa) una volta verificati i costi dei servizi di
telefonia in tali aree.
La nuova tariffa intermedia o "di
prossimità" entrerà in vigore a partire dal 1° novembre 1999 in modo da
tener conto dei tempi di implementazione tecnica da parte di Telecom Italia per
la gestione e la fatturazione alla clientela.
L'Autorità ribadisce l'introduzione della
Tariffa A Tempo entro il 31 dicembre 1999 e provvederà a fornire a Telecom
Italia gli elementi necessari all'avvio della nuova struttura tariffaria.
Nell'ambito dello sviluppo del modello si ribadisce l'opportunità di valutare
gli effetti sia in termini di maggiore trasparenza (confronto con il pricing
degli altri operatori), sia di valutazione delle abitudini e dei bisogni di
consumatori con particolare riferimento alle comunicazioni di lunga durata
(anche ai fini dell'analisi dello sviluppo del traffico Internet) come già
evidenziato dalla delibera n. 85/98.
Sempre secondo l'orientamento delineato nella
delibera n. 85/98, l'Autorità rinnova la propria intenzione di fissare un
controllo di natura incentivante sulle politiche di pricing
dell'operatore dominante. Si ribadisce in tal senso l'utilizzo di strumenti
pluriennali come vincolo alle decisioni di prezzo di Telecom Italia, che tenga
conto degli effetti prodotti dalla concorrenza e che incentivi il recupero di
efficienza dell'operatore. Entro il 31 luglio 1999 l'Autorità determinerà il
modello di price cap da adottare.
DELIBERA
I. Tariffe telefoniche da
impianto di abbonato
1. L'Autorità dispone che le tariffe telefoniche
urbane, ovvero le tariffe delle chiamate all'interno delle attuali Aree Locali,
restino invariate. Restano pertanto validi gli attuali ritmi tariffari: intera
220"; ridotta 400".
2. L'Autorità dispone l'introduzione di una
tariffa per tutte le chiamate tra Aree Locali all'interno del medesimo
Distretto. A tali comunicazioni si applicano, secondo le modalità e i termini
di cui al Titolo VIII - Condizioni generali, i seguenti ritmi tariffari: intera
180''; ridotta 360''.
3. L'Autorità dispone la determinazione di un
nuovo livello delle tariffe interurbane di 3° scaglione. A tali tipologie di
chiamate si applicano, secondo le modalità e i termini di cui al Titolo VIII -
Condizioni Generali, i seguenti ritmi tariffari: intera 28,7"; ridotta
52".
4. L'Autorità dispone la determinazione di nuove
condizioni tariffarie su alcune direttrici di traffico internazionale e secondo
le modalità e i termini di cui al Titolo VIII - Condizioni Generali. In
particolare l'Autorità determina:
- lo spostamento dalle zone internazionali di origine alla zona IVA dei seguenti
paesi: Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda,
Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Principato di Monaco, Spagna, Svezia;
- alle direttrici di traffico di cui alla zona IVA si applicano i seguenti ritmi
tariffario: intera 15,25"; ridotta 19,05".
II. Tariffe per le
comunicazioni da impianto telefonico a disposizione del pubblico
1. L'Autorità dispone l'invarianza delle tariffe
telefoniche urbane, ovvero delle tariffe delle chiamate all'interno delle
attuali Aree Locali. Restano pertanto validi gli attuali ritmi tariffari: intera
220''; ridotta 400''.
2. L'Autorità dispone l'introduzione di una
tariffa per tutte le chiamate tra Aree Locali all'interno del medesimo
Distretto. A tali comunicazioni si applicano, secondo le modalità e i termini
di cui al Titolo VIII - Condizioni generali, i seguenti ritmi tariffari: intera
180''; ridotta 360''.
3. L'Autorità dispone la determinazione di nuove
condizioni tariffarie su alcune direttrici di traffico internazionale e secondo
le modalità e i termini di cui al Titolo VIII - Condizioni generali. In
particolare l'Autorità determina:
- lo spostamento dalle zone internazionali di origine alla zona IVA dei seguenti
paesi: Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda,
Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Principato di Monaco, Spagna, Svezia.
III. Deficit sull'Accesso e
canone di abbonamento
1. L'Autorità dispone di non istituire il
meccanismo di ripartizione del Deficit sull'Accesso di cui all'art. 7, comma 4,
del D.P.R. 318/97.
2. L'Autorità promuove l'avvio di un
procedimento al fine della determinazione di condizioni tariffarie speciali a
particolari categorie di clientela, in collaborazione e attraverso il
coordinamento con altre Istituzioni. In particolare l'Autorità si impegna alla
classificazione di specifiche utenze sociali o con particolari profili di
traffico e alla determinazione di condizioni economiche speciali (incluso
canone) entro il 31 ottobre 1999 al fine di definire le modalità di
applicazione di tali condizioni economiche che entreranno in vigore a partire
dal 1° novembre 1999.
Tale procedimento dovrà avvenire in parallelo all'analisi svolta sul servizio
universale in merito allo storno del deficit sull'accesso relativo alla
clientela non profittevole, alle zone marginali e alla Telefonia Pubblica e alla
valutazione del costo netto del servizio universale per il 1999 da effettuarsi
nel 2000.
3. L'Autorità dispone un aumento del canone
mensile di abbonamento al servizio telefonico di categoria B simplex, B duplex,
C simplex, C duplex dai livelli attuali a 18.000 Lit./mese, secondo le modalità
e i termini di cui al Titolo VIII - Condizioni Generali.
IV. Carrier selection
1. L'Autorità dispone l'eliminazione
dell'attuale vincolo di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 27/02/98 al fine
dell'apertura della carrier selection a tutte le chiamate tra Aree Locali
intradistrettuali. Il termine "interdistrettuale di cui all'art. 3 del
decreto Numerazione va sostituito con l'espressione "tra aree locali".
2. L'Autorità dispone l'obbligo per Telecom
Italia di rendere operativo il servizio di carrier selection per le chiamate tra
Aree Locali attraverso l'estensione degli attuali contratti di interconnessione
e l'effettiva fornitura della capacità aggiuntiva richiesta dagli operatori
interconnessi entro 90 giorni dalla data della richiesta medesima.
3. In caso di inottemperanza e/o rifiuto da parte
di Telecom Italia, l'operatore interconnesso può adire l'Autorità nei termini
e nelle modalità di cui all'art. 7 del DM 23/04/1998.
4. L'Autorità dispone l'apertura della carrier selection a tutte le
tipologie di chiamate all'interno delle Aree Locali in relazione alla
trasposizione della direttiva 98/61/CE e comunque non oltre il 1° gennaio 2000.
V. Pacchetti tariffari
1. L'Autorità dispone l'applicazione, a
decorrere dal 1° luglio 1999 e per un periodo di 12 mesi, delle offerte
commerciali "Formula Urbana" e "Formula Internet" di Telecom
Italia, alle condizioni generali già previste nell'autorizzazione del Ministero
delle Comunicazioni allo "schema tariffario locale" e allo
"schema tariffario Internet" del 28 novembre 1997, fatto salvo quanto
contenuto nel seguente provvedimento. In particolare:
- "Formula Urbana": 50% di
riduzione dopo il primo scatto su tutte le chiamate verso un qualsiasi
indicativo geografico urbano scelto dal cliente, cumulabile solo con Formula
Internet pagando una sola attivazione se contemporanea. Contributo di
attivazione o variazione: 10.000 Lit.; Canone mensile: 2.500 Lit./mese e per
accesso base ISDN: 5.000 Lit./mese.
- "Formula Internet": 50% di
riduzione dopo i primi 2 minuti su tutte le chiamate interurbane o "di
prossimità" verso un numero predefinito di accesso a Internet. Cumulabile
con Formula Urbana pagando una sola attivazione se contemporanea. Contributo di
attivazione o variazione: 10.000 Lit.; Canone mensile: 5000 Lit./mese e per
accesso base ISDN 10.000 Lit/mese.
2. La scelta del numero da parte del cliente può
essere rivolta a qualsiasi indicativo geografico del piano di numerazione
nazionale anche di un operatore alternativo a Telecom Italia.
VI. Tariffa a tempo (TAT) e
price cap
1. L'Autorità conferma quanto contenuto nella
delibera n. 85/98 con riferimento all'entrata in vigore della TAT entro il 1999.
L'Autorità fornirà a Telecom Italia le indicazioni necessarie a tal fine entro
il 31 luglio 1999.
2. L'Autorità determina entro il 31 luglio 1999
il modello di price cap da adottare.
VII. Mercato dei beni
intermedi (circuiti di interconnessione e linee affittate)
1. L'Autorità dispone l'avvio di un procedimento
di valutazione e analisi dei costi e delle condizioni economiche relativi ai
circuiti di interconnessione e al mercato delle linee affittate da concludersi
entro quattro mesi dall'invio della contabilità specifica di tali servizi e
prodotti da parte di Telecom Italia.
2. L'Autorità dispone l'obbligo per Telecom
Italia di inviare all'Autorità la contabilità separata e in base alla
disaggregazione dei costi e dei ricavi dei circuiti urbani, a lunga distanza,
internazionali e di interconnessione, sulla base della Contabilità Regolatoria
per l'anno 1998, entro il 31 agosto 1999.
VIII. Condizioni generali
1. L'Autorità delibera:
a) il presente provvedimento entra in vigore il
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana;
b) la tariffa tra Aree Locali all'interno del
distretto di cui al Titolo I, punto 2 e al Titolo II, punto 2, si applica a
partire dal 1° novembre 1999;
c) la tariffa interurbana di cui al Titolo I,
punto 3, si applica a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore del
presente provvedimento;
d) la tariffa internazionale della zona IV di cui
al Titolo I, punto 4 e al Titolo II, punto 3, si applica a partire dal
trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
e) il canone mensile di abbonamento di cui al
Titolo III, punto 3, si applica a partire dal 1° novembre 1999;
f) la società Telecom Italia provvede alla
corretta e tempestiva informazione alla clientela relativamente alle condizioni
economiche di offerta di cui al presente provvedimento dandone comunicazione
all'Autorità;
g) il mancato rispetto da parte di Telecom Italia
delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione
delle sanzioni previste dall'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
Il presente provvedimento è notificato alla
Società Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.
Avverso il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della
legge n. 249 del 31 luglio 1997.
Roma, 25 giugno 1999
Il Commissario relatore: Paola M. Manacorda
Il Presidente: Enzo Cheli
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