Decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374
Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo
internazionale
(GU n. 244 del 19.10.2001)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 270-bis, 280, 289-bis e 313 del codice penale; Visti gli
articoli 148, 149, 266 e 407 del codice di procedura penale; Vista la legge 22
maggio 1975, n. 152;
Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di
prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, prevedendo
l'introduzione di adeguate misure sanzionatorie e di idonei dispositivi
operativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della
giustizia e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Associazioni con finalità di terrorismo internazionale
1. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 270-ter (Associazioni con finalità di terrorismo internazionale). -
1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche
indirettamente associazioni che si propongono il compimento all'estero, o
comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo
internazionale, di atti di violenza su persone o cose, con finalità di
terrorismo, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
2. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 è punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
Art. 270-quater (Assistenza agli associati). - 1. Chiunque, fuori dei casi di
concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce ospitalità,
mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che
partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270, 270-bis e 270-ter, è
punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. La pena è aumentata se l'ospitalità, i mezzi di trasporto, gli strumenti di
comunicazione sono prestati continuativamente. 3. Non è punibile chi commette
il fatto in favore di un prossimo congiunto.".
2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le
parole: "aggressivi chimici" sono inserite le seguenti:
"biologici, radioattivi".
3. All'articolo 270-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola:
"organizza" sono inserite le seguenti: "finanzia anche
indirettamente".
4. All'articolo 270-bis del codice penale, il secondo comma è sostituito dal
seguente: "Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la
reclusione da cinque a dieci anni".
5. All'articolo 313, primo comma, del codice penale, dopo la parola:
"269" sono inserite le seguenti: "270-ter e 270-quater con
riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 270-ter,".
Art. 2. Aggravante del terrorismo internazionale
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.
625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è
aggiunto il seguente:
"Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche
quando riguarda uno Stato estero, una istituzione od organismo internazionale.".
2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura
penale, dopo la parola: "terrorismo" sono inserite le seguenti:
"anche internazionale".
3. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale,
dopo la parola: "terrorismo" sono inserite le seguenti: "anche
internazionale".
Art. 3. Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni
1. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 270-quater del
codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4
del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
2. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le
parole: "procedura penale" sono inserite le seguenti: "ovvero ai
delitti con finalità di terrorismo internazionale".
Art. 4. Attività sotto copertura
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono
punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche
operazioni di polizia previamente autorizzate, al solo fine di acquisire
elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo
anche internazionale per cui procedono, anche indirettamente acquistano,
ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, beni ovvero cose
che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o
altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono
l'impiego.
2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di
Polizia giudiziaria possono utilizzare indicazioni di copertura anche per
attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione,
informandone il pubblico ministero entro le 48 ore successive all'inizio delle
attività.
3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni
dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.
4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di
Polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di
Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al
terrorismo e all'eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attività
di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale.
5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo
l'appartenenza del personale di Polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o
dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per
le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro
delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale
dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata
comunicazione dell'esito della operazione.
6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva
comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando,
quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di Polizia giudiziaria
responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero deve essere informato
altresì dei risultati dell'operazione.
7. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai
quali si estende la causa di non punibilità di cui all'articolo 5. Per
l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea
di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso
decreto sono stabilite le disposizioni per il coordinamento operativo ed
informativo delle Forze di polizia, anche in relazione a specifiche esigenze
investigative.
Art. 4 Intercettazioni preventive
1. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e
regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
"Art. 226 (Intercettazione e controlli sulle comunicazioni a fini di
prevenzione). - 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei
Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché
il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di
finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo
ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le
esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o
conversazioni, anche per via telematica, quando sia necessario per
l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore
della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
2. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati i sospetti che
giustifichino l'attività di prevenzione, autorizza l'intercettazione per la
durata massima di giorni quaranta, prorogabile una sola volta per giorni venti.
3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale
sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il
procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine
delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute
all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali.
4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il
tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché
l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e
telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in
possesso degli operatori di telecomunicazioni.
5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non
possono essere utilizzati nel procedimento penale."
2. È abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni
preventive.
3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui
all'articolo 226, come modificato dal comma 1, sono eseguite con impianti
installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture
individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione.
Art. 6. Intercettazioni di comunicazioni tra presenti
1. Al comma 3-bis dell'articolo 295 del codice di procedura penale, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), n. 4, del codice di procedura penale.".
Art. 7. Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai
reati di terrorismo
1. All'articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22 maggio 1975, n. 152,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alla commissione dei
reati con finalità di terrorismo anche internazionale.".
Art. 8. Disposizioni sulle prove
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari,
del nuovo codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 146-bis, comma 1, dopo le parole: "nell'articolo 51, comma
3-bis," sono inserite le seguenti: "nonché nell'articolo 407, comma
2, lettera a), n. 4";
b) all'articolo 147-bis, comma 3, lettera a), dopo le parole:
"dall'articolo 51, comma 3-bis", sono inserite le seguenti:
"nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4";
c) all'articolo 147-bis la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
"c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4,
del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'articolo 210 del
codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo
51, comma 3-bis o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice,
anche se vi è stata separazione dei procedimenti.".
2. È abrogato l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come
modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4.
Art. 9. Notificazioni
All'articolo 148, comma 2, del codice di procedura penale le parole: "e
negli altri casi di assoluta urgenza" sono soppresse.
2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole:
"o della Polizia giudiziaria" sono soppresse.
Art. 10. Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell'interno, la somma assegnata al capitolo 1249 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26
febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa
centrale e orientale, può essere ripartita, in termini di competenza e di
cassa, anche tra gli altri centri di responsabilità amministrativa del
Ministero dell'interno.
Art. 11. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli