Decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28
Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti
giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo
2001, n. 89, in materia di equa riparazione
(G.U. n. 60 del 12.3.2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'articolo 9
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente l'istituzione del contributo
unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali civili,
amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di
volontaria giurisdizione indicati al comma 1 del medesimo articolo, nonché
l'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, al fine
di evitare che gli uffici giudiziari si trovino in irreversibili difficoltà
interpretative all'atto della concreta attuazione della disciplina, difficoltà
principalmente connesse, per un verso, alla applicazione della disciplina del
contributo unificato e, per l'altro, alle numerose questioni ermeneutiche da più
parti sollevate;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di rimuovere ogni
onere legato all'introduzione di procedimenti in materia di equa riparazione di
cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, connessi alla tutela dei diritti garantiti
dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro della difesa;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e
alla tabella 1
1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
sostituito dal seguente:
"3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il
ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per
l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati è tenuta all'anticipazione del
pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi la domanda o
proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento
autonomo, cui consegua l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne
espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo
gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla legge.".
2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è prenotato a debito per essere
recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.".
3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
soppresse le seguenti parole: "ovvero nell'atto di precetto. In caso di
modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne
espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo
gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.
Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
inserito il seguente:
"5-bis. Entro dieci giorni dal momento in cui si determina il presupposto
del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del comma 3, il
funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso di omesso o insufficiente
pagamento del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo
dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il
corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso
di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà alla riscossione
mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale.".
5. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
sostituito dal seguente:
"8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i
procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta
di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché
i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia
tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, ed i procedimenti
di regolamento di competenza e di giurisdizione.".
6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
sostituito dal seguente:
"11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 marzo 2002 ai
procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i
procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1 marzo 2002 la parte si avvale
delle disposizioni del presente articolo versando, per la prima udienza utile,
l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione:
a) del 20 per cento per le cause iscritte prima dell'anno 1997;
b) del 50 per cento per le cause iscritte prima del 1 gennaio 2000;
c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1 gennaio 2000.
Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti
rimessi o assunti in decisione, anche se rimessi sul ruolo successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, nè i procedimenti iscritti a
ruolo anteriormente al 1 gennaio 1992. Non si fa luogo al rimborso o alla
ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di
iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e
di tassa fissa.".
7. Dopo il numero 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n.
488, è inserito il seguente:
"3-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 91 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, è dovuto il contributo pari a euro 516,50.".
8. Nel numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488,
dopo le parole "titolo I" sono inserite le seguenti: ", capo I,
III e IV," e sono soppresse le parole: "e II,", nonché l'ultimo
periodo dalle parole: "il contributo" alle parole: "procedura
civile.".
9. Dopo il numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n.
488, è inserito il seguente:
"4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonché per i
procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, ad eccezione del capo
I, del codice di procedura civile, è dovuto il contributo indicato alla lettera
b) del numero 1 della presente tabella.".
10. Dopo il numero 5, della tabella 1, allegata alla legge 23 dicembre 1999,
n. 488, è inserito il seguente:
"5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo
dovuto è pari a euro 103,30. Il contributo non è dovuto per i procedimenti
esecutivi per consegna e rilascio.".
11. Dopo il numero 5-bis della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999,
n. 488, è inserito il seguente:
"5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione
senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è
pari a euro 103,30.".
Art. 2. Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89
1. Dopo l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il
seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 è esente dal
pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.".
Art. 3. Modifiche all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di
procedura civile
1. Nell'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile,
approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive
modificazioni, le parole: "l'indicazione delle parti," sono sostituite
dalle seguenti: "l'indicazione delle generalità delle parti e del codice
fiscale,".
Art. 4. Norma transitoria
1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 marzo 2002 alla data di entrata
in vigore del presente decreto e per i procedimenti, già iscritti a ruolo alla
data del 1 marzo 2002, per i quali la parte si è avvalsa della facoltà di
versare il contributo nella misura del 50 per cento, sono fatti salvi gli atti
compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto
pagato.
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti,Ministro dell'economia e delle finanze
Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli