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Decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28

Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione

(G.U. n. 60 del 12.3.2002)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente l'istituzione del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione indicati al comma 1 del medesimo articolo, nonché l'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, al fine di evitare che gli uffici giudiziari si trovino in irreversibili difficoltà interpretative all'atto della concreta attuazione della disciplina, difficoltà principalmente connesse, per un verso, alla applicazione della disciplina del contributo unificato e, per l'altro, alle numerose questioni ermeneutiche da più parti sollevate;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di rimuovere ogni onere legato all'introduzione di procedimenti in materia di equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, connessi alla tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1. Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e alla tabella 1

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
"3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla legge.".

2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.".

3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le seguenti parole: "ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:
"5-bis. Entro dieci giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale.".

5. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
"8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, ed i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione.".

6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
"11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1 marzo 2002 la parte si avvale delle disposizioni del presente articolo versando, per la prima udienza utile, l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione:
a) del 20 per cento per le cause iscritte prima dell'anno 1997;
b) del 50 per cento per le cause iscritte prima del 1 gennaio 2000;
c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1 gennaio 2000.
Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti rimessi o assunti in decisione, anche se rimessi sul ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nè i procedimenti iscritti a ruolo anteriormente al 1 gennaio 1992. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.".

7. Dopo il numero 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:
"3-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è dovuto il contributo pari a euro 516,50.".

8. Nel numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole "titolo I" sono inserite le seguenti: ", capo I, III e IV," e sono soppresse le parole: "e II,", nonché l'ultimo periodo dalle parole: "il contributo" alle parole: "procedura civile.".

9. Dopo il numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:
"4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonché per i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, ad eccezione del capo I, del codice di procedura civile, è dovuto il contributo indicato alla lettera b) del numero 1 della presente tabella.".

10. Dopo il numero 5, della tabella 1, allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:
"5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 103,30. Il contributo non è dovuto per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.".
11. Dopo il numero 5-bis della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:
"5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.".

Art. 2. Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89

1. Dopo l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 è esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.".

Art. 3. Modifiche all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile

1. Nell'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, le parole: "l'indicazione delle parti," sono sostituite dalle seguenti: "l'indicazione delle generalità delle parti e del codice fiscale,".

Art. 4. Norma transitoria

1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 marzo 2002 alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i procedimenti, già iscritti a ruolo alla data del 1 marzo 2002, per i quali la parte si è avvalsa della facoltà di versare il contributo nella misura del 50 per cento, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

Art. 5. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti,Ministro dell'economia e delle finanze
Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli