Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354
Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle
acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia
(GU n. 300 del 29-12-2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la VI disposizione transitoria della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riorganizzare la
giurisdizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque
pubbliche all'esito delle declaratorie di illegittimità costituzionale di cui
alle sentenze della Corte costituzionale numeri 305 e 353 del 2002, in attesa
della complessiva riforma della disciplina concernente il governo delle acque
pubbliche e degli impianti elettrici, che attualmente risale al testo unico
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Ritenuta, in attesa della riforma organica della magistratura onoraria, la
straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la proroga dell'esercizio
delle funzioni da parte dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori
onorari, di imminente scadenza;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare le modalità di
conservazione dei dati di traffico connesso ai servizi di comunicazione
telefonica e via internet, così da prevenirne la perdita nell'ipotesi in cui ne
risulti necessaria l'acquisizione ai fini della repressione di reati di
particolare gravità;
Sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il funzionamento
del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nonché di
intervenire sulla disciplina del contratto di leasing finanziario per garantirne
la corretta applicazione in ipotesi di procedure concorsuali, al fine di evitare
il pregiudizio all'affidamento collegato alla cartolarizzazione dei relativi
crediti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, per la funzione pubblica,
per l'innovazione e le tecnologie e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Riorganizzazione dei tribunali delle acque
(omissis)
Art. 2. Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice
procuratori onorari prossimi alla scadenza
(omissis)
Art. 3. Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003
1. L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali, è sostituito dal seguente:
«Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al
traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalità di
accertamento e repressione dei reati.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati sono conservati dal fornitore
per ulteriori trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per
finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407,
comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno
di sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore
con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza del
difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona
offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona
sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati
relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate
dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale.
4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il pubblico ministero
richiede al giudice, che decide con decreto motivato, l'autorizzazione ad
acquisire i dati. Tale disposizione si applica anche al difensore dell'imputato
o della persona sottoposta alle indagini che intenda acquisire direttamente i
dati dal fornitore. Il giudice procede all'acquisizione, con decreto motivato,
anche d'ufficio.
5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato
nel rispetto di particolari misure e di accorgimenti, nel determinare i quali si
tiene comunque conto dei seguenti principi:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di
autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b);
b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta
decorso il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalità di accesso ai dati da parte di specifici incaricati
del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1,
l'accesso sia consentito solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;
d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi
i termini di cui ai commi 1 e 2.
6. Le modalità di trattamento dei dati di cui al comma 5 sono individuate
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, su conforme parere del Garante.».
Art. 4. Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003
1. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
il Codice in materia di protezione dei dati personali è aggiunto, in fine, il
seguente comma: «6-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la
conservazione del traffico si osserva il termine della prescrizione di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.».
Art. 5. Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo n. 196 del 2003
1. All'articolo 183 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
il Codice in materia di protezione dei dati personali, al comma 1, la lettera f)
è sostituita, dalla seguente: «f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n.
171, ad eccezione dell'articolo 4, comma 2, la cui abrogazione decorre dal l°
gennaio 2006;».
Art. 6. Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
(omissis)
Art. 7. Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui
contratti di locazione finanziaria
(omissis)
Art. 8. Norma finanziaria
1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto è autorizzata la
spesa complessiva di 743.960 euro a decorrere dall'anno 2004; al relativo onere
si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento medesimo. 2. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 9. Entrata in vigore
1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto entrano in
vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo stesso giorno della
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
presente decreto sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E 'fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Pisanu, Ministro dell'interno |