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Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354

Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia

(GU n. 300 del 29-12-2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la VI disposizione transitoria della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riorganizzare la giurisdizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche all'esito delle declaratorie di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze della Corte costituzionale numeri 305 e 353 del 2002, in attesa della complessiva riforma della disciplina concernente il governo delle acque pubbliche e degli impianti elettrici, che attualmente risale al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Ritenuta, in attesa della riforma organica della magistratura onoraria, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la proroga dell'esercizio delle funzioni da parte dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, di imminente scadenza;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare le modalità di conservazione dei dati di traffico connesso ai servizi di comunicazione telefonica e via internet, così da prevenirne la perdita nell'ipotesi in cui ne risulti necessaria l'acquisizione ai fini della repressione di reati di particolare gravità;
Sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nonché di intervenire sulla disciplina del contratto di leasing finanziario per garantirne la corretta applicazione in ipotesi di procedure concorsuali, al fine di evitare il pregiudizio all'affidamento collegato alla cartolarizzazione dei relativi crediti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1. Riorganizzazione dei tribunali delle acque

(omissis)

Art. 2. Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza

(omissis)

Art. 3. Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003

1. L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, è sostituito dal seguente:
«Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati sono conservati dal fornitore per ulteriori trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale.
4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il pubblico ministero richiede al giudice, che decide con decreto motivato, l'autorizzazione ad acquisire i dati. Tale disposizione si applica anche al difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini che intenda acquisire direttamente i dati dal fornitore. Il giudice procede all'acquisizione, con decreto motivato, anche d'ufficio.
5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto di particolari misure e di accorgimenti, nel determinare i quali si tiene comunque conto dei seguenti principi:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b);
b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalità di accesso ai dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l'accesso sia consentito solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;
d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.
 6. Le modalità di trattamento dei dati di cui al comma 5 sono individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, su conforme parere del Garante.».

Art. 4. Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003

1. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la conservazione del traffico si osserva il termine della prescrizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.».

Art. 5. Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo n. 196 del 2003

1. All'articolo 183 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, al comma 1, la lettera f) è sostituita, dalla seguente: «f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, ad eccezione dell'articolo 4, comma 2, la cui abrogazione decorre dal l° gennaio 2006;».

Art. 6. Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

(omissis)

Art. 7. Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria

(omissis)

Art. 8. Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto è autorizzata la spesa complessiva di 743.960 euro a decorrere dall'anno 2004; al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento medesimo. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9. Entrata in vigore

1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Pisanu, Ministro dell'interno