Testo in vigore dal 26.06.2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto
dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328, è necessario garantire la permanenza in carica degli attuali
consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini professionali, la cui
scadenza è fissata al 30 giugno 2004;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il predetto
termine, al fine di procedere all'indizione delle nuove elezioni secondo le
nuove procedure elettorali e in conformità al nuovo sistema di funzionamento
degli ordini e dei collegi professionali di cui al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 328 del 2001;
Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio
nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e per la
revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati
nell'articolo 336 del codice civile, ai predetti procedimenti devono continuare
ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le predette
disposizioni transitorie per una tutela effettiva dei diritti del minore e per
consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini
stabiliti dagli articoli 180 e 181 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di
consentire ai titolari del trattamento dei predetti dati di conformarsi alle
nuove e complesse disposizioni sulle misure minime di sicurezza nonché alle
pubbliche amministrazioni di adottare i necessari regolamenti identificativi
delle tipologie dei dati sensibili;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22 giugno 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002,
n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, le
parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
Art. 2
1. Le disposizioni previste dall'articolo 15 del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno
2005.
Art. 3
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 180, comma 1, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;
b) all'articolo 180, comma 3, le parole: «entro un anno dall'entrata in vigore
del codice» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2005»;
c) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «30 settembre 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
Art. 4
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 24 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Moratti,Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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