TITOLO I
Sostegno alle famiglie
Art. 1.
Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza
1. E' attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti
residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale
concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo
Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;
b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2 ;
c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli
assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);
d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e
l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del
richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in
coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non
superiore a duemilacinquecento euro.
2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) nel computo del numero dei componenti del nucleo
familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato anche se non a carico nonche' i figli e gli altri
familiari di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi
previste;
b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume
il reddito complessivo di cui all'articolo 8 del predetto testo unico, con
riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
3. Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito per gli importi di seguito
indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli
eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare
riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al
comma 1, salvo, in alternativa, la facoltà prevista al comma 12:
a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di
reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito
complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;
b) euro trecento per il nucleo familiare di due
componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
diciassettemila;
c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di
tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad
euro diciassettemila;
d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro
componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventimila;
e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque
componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventimila;
f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque
componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventiduemila;
g) euro mille per il nucleo familiare con componenti
portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo
12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare
non sia superiore ad euro trentacinquemila.
4. Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito ad un solo componente del
nucleo familiare e non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della
corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la carta
acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 e' erogato dai sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali i soggetti beneficiari di
cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono
titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei
dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella
domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, i seguenti elementi informativi:
a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i
relativi codici fiscali nonche' la relazione di parentela;
c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi 1
e 3 in relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera b),
con indicazione del relativo periodo d'imposta.
6. La richiesta e' presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando l'apposito
modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La
richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo
3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.
7. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali e' stata
presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il
mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del
comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.
8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi
disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli
enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle
richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 e' recuperato dai sostituti
d'imposta attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo a quello
di erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla
formazione del limite di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo.
L'utilizzo del sistema del versamento unificato di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui
alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e' limitato ai
soli importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla legge 29 settembre 1984,
n. 720 recuperano l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e
comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare
complessivo dei benefici corrisposti.
10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle
entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche mediante i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 6,
fornendo comunicazione dell'importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.
11. In tutti i casi in cui il beneficio non e' erogato dai sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui al comma 6, può essere
presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009,
anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per
l'erogazione dell'importo.
12. Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto, in dipendenza del
numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare
riferiti al periodo d'imposta 2008.
13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 e' erogato dai sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti beneficiari indicati al
comma 1, lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono
titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della
richiesta prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31
marzo 2009, con le modalità di cui al comma 6.
14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali e' stata
presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il
mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del
comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.
15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi
disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli
enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle
richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle
entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 12, fornendo
comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di
attribuzione, secondo le modalità di cui al comma 10.
17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non e' erogato
dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta può essere
presentata:
a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati
dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia
delle entrate, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, ai quali non spetta compenso, indicando le modalità prescelte
per l'erogazione dell'importo;
b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta 2008. 18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai
sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalità previste dal decreto
ministeriale 29 dicembre 2000.
19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in
parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di
presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione.
I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in
parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.
20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:
a) ai benefici erogati eseguendo il recupero di quelli non
spettanti e non restituiti spontaneamente;
b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi
del comma 9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.
21. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni
ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta
dell'amministrazione finanziaria.
22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze e'
istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e
quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti
dal presente decreto.
23. Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al
monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente
articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 2.
Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono
superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale
eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread e'
costituito dal saggio BCE.
1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso
da corrispondere nel corso del 2009 e' calcolato con riferimento al maggiore tra
il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il
tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di
calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano
una rata di importo inferiore.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui per l'acquisto la
costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di
quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al 31
ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento
accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento
accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del
2009.
3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate
determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle
condizioni contrattuali dei mutui e' assunta a carico dello Stato. Con decreto
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità tecniche
per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato
ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche
ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma
9, del presente decreto.
4. Gli oneri derivanti dal comma 3 sono coperti con le maggiori entrate
derivanti dal presente decreto.
5. A partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui
garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare
ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso
variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale
della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti
e' in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.
Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia
per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti
e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le
modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche
sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per
l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative
istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del D.lgs. 1°
settembre 1993, n. 385. Si applicano altresi le disposizioni di cui all'articolo
145 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Art. 3.
Blocco e riduzione delle tariffe
1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle
imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino
al 31 dicembre 2009, e' sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano o
autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento
di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone
giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi
automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli
maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio
idrico. Sono fatte salve, per il settore autostradale e per i settori
dell'energia elettrica e del gas le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.
Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli
enti territoriali l'applicazione della disposizione di cui al presente comma e'
rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo.
2. Ferma restando la piena efficacia e validità delle previsioni tariffarie
contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli
incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009 e sono
applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il
28 febbraio 2009, sono approvate misure finalizzate a creare le condizioni per
accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto
stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.
4. Fino alla data del 30 aprile 2009 e' altresi sospesa la riscossione
dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali
decorrente dal 1° gennaio 2009, cosi come stabilito dall'articolo 1, comma
1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto- legge 8 aprile 2008, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le
parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» e' aggiunto il
seguente periodo:
«Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta,
possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di
adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale
fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche
tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la
specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, nonche' dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva
approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente
compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima.».
6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono
soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
c) il comma 89 e' sostituito dal seguente: «All'articolo
21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal
seguente: «Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31
ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonche' la
componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della
correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una
sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e
delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni
proposte con provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al
ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato può riguardare
esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella
formula revisionale e dei relativi conteggi, nonche' alla sussistenza di gravi
inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state
formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come
modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive
modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) mantenere
adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati nelle
convenzioni;».
8. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas effettua un particolare
monitoraggio sull'andamento dei prezzi, nel mercato interno, relativi alla
fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo alla
diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro il 28 febbraio 2009
adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per
assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti
dalla predetta diminuzione.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di
energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la
fornitura di gas naturale. Hanno accesso alla compensazione anche le famiglie
con almeno 4 figli a carico con isee non superiore a 20.000 euro. La
compensazione della spesa e' riconosciuta in forma differenziata per zone
climatiche, nonche' in forma parametrata al numero dei componenti della
famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle
imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza
un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle
tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura degli
oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione sono
destinate le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14, comma 1, della legge n.
448 del 2001. Nella eventualità che gli oneri eccedano le risorse di cui al
precedente periodo, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas istituisce
un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche
volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e
stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.
10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei
suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di
garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo
dell'energia elettrica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, il Ministero per lo sviluppo economico, sentita
l'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas, conforma la disciplina relativa
al mercato elettrico ai seguenti principi:
a) il prezzo dell'energia e' determinato in base ai
diversi prezzi di vendita offerti, in modo vincolante, da ciascuna azienda e
accettati dal gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture
offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) l'Autorità può effettuare interventi di regolazione
asimmetrici, di carattere temporaneo, nelle zone dove si verificano anomalie
nell'offerta o non ci sia un sufficiente livello di concorrenza;
c) e' adottata ogni altra misura idonea a favorire una
maggiore concorrenza nella produzione e nell'offerta di energia.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità
per l'energia elettrica ed il gas, adegua le proprie deliberazioni ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) i servizi di dispacciamento vanno assicurati attraverso
l'acquisto di energia dagli impianti essenziali, individuati dal gestore della
rete di trasmissione nazionale, che saranno remunerati con il prezzo offerto
dagli stessi impianti il giorno prima; nei casi in cui tale misura risulti
economicamente inefficace, ovvero gli impianti continuino a non operare in piena
concorrenza, la remunerazione del mercato dei servizi di dispacciamento e'
determinata dall'Autorità, in modo da assicurare la minimizzazione degli oneri
per il sistema ed un'equa copertura dei costi dei produttori;
b) e' adottata ogni altra misura idonea a favorire,
nell'ambito dei servizi di dispacciamento, una maggiore concorrenza nella
produzione e nell'offerta di energia.
12. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge,
l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, su proposta del gestore della
rete di trasmissione nazionale, suddivide la rete rilevante in non più di tre
macro-zone.
13. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la
relativa disciplina e' adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente
Consiglio dei Ministri.
Art. 4.
Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del
servizio civile nazionale
1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire
l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di
riferimento e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un
apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo
di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie
dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del
Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di
funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie.
2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e
successive modificazioni e' sostituito dai seguenti:
«4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai
fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al
servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono
riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a
carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni
ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non siano già coperti da contribuzione
in alcuno dei regimi stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai
regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi
rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo
Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al
comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1°
gennaio 2009.».
3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della
specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto,
titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno
2008, a 35.000 euro, e' riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento
economico accessorio dei fondi della produttività, una riduzione dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La
misura della riduzione e le modalità applicative della stessa saranno
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro della pubblica
amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la parola «definite»
e' sostituita dalle seguenti: «definiti i requisiti, i criteri e».
5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8
marzo 2000, n. 53, e' emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto-legge.
TITOLO II
Sostegno all'economia
Art. 5.
Detassazione contratti di produttività
1. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le
misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste
dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure
trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro
lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito
di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al lordo
delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2
del citato decreto-legge. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare
l'imposta sostitutiva in tale periodo non e' lo stesso che ha rilasciato la
certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per
iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno
2008.
Art. 6.
Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli
interessi
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, e' ammesso
in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle
attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita
all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri
assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle
spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni
spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1
del medesimo decreto.
2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31
dicembre 2008, per i quali e' stata comunque presentata, entro il termine di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi
corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri
assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, i
contribuenti hanno diritto, con le modalità e nei limiti stabiliti al comma 4,
al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP
dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese
per il personale, come determinata ai sensi del comma 1.
3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non
hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di
istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, qualora sia
ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Il rimborso di cui al comma 2 e' eseguito secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di
spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il
2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale
completamento dei rimborsi, si provvederà all'integrazione delle risorse con
successivi provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle
istanze ed ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.
Art. 7.
Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo
1. Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale, le
disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle
cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di
cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o
professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno
dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica
nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine
annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le
disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai
soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta,
nonche' a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono
l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni
di cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si tratta di
operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della
relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni
dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e subordinata alla
preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del
Consiglio, del 28 novembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse
derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui
confronti e' applicabile la disposizione del comma 1 nonche' ogni altra
disposizione di attuazione del presente articolo.
Art. 8.
Revisione congiunturale speciale degli studi di settore
1. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati,
con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, in deroga
all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 31
maggio 1999, n. 195, gli studi di settore possono essere integrati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di
cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. L'integrazione
tiene anche conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi
acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica,
nonche' delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore
istituiti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 8
ottobre 2007.
Art. 9.
Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie
della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto - legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse
disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei
crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il
cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le
regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse
a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008,
nonche' per essere trasferite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle
entrate - Fondi di Bilancio» per i rimborsi richiesti da più di dieci anni,
individuati dall'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per
la successiva erogazione ai contribuenti.
2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, il comma 140-bis
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' abrogato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della
SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la
riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti
delle amministrazioni pubbliche.
Art. 10.
Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP
1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e
dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai
soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e ridotta di 3 punti percentuali.
2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto
hanno già provveduto per intero al pagamento dell'acconto compete un credito di
imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, da
utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti le
modalità ed il termine del versamento dell'importo non corrisposto in
applicazione del comma 1, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto
degli andamenti della finanza pubblica.
Art. 11.
Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato
1. Nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui
all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse
derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 450
milioni di euro, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo
restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di
indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.
2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle imprese
artigiane. L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle
garanzie di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e'
integrato con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello
nazionale delle imprese artigiane.
3. Il 30 per cento per cento della somma di cui al comma 1 e' riservato agli
interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'articolo
13 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. 4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza,
secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, comunque nei limiti
delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello
Stato.
5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potrà essere incrementata
mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni ed di
altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a.,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Art. 12.
Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di
obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali.
1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e
un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in
deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere, su specifica
richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti
indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di
vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati
regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni
delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.
2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere strumenti
convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Può essere
inoltre prevista, a favore dell'emittente, la facoltà di rimborso o riscatto, a
condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le
condizioni finanziarie o di solvibilità della banca ne' del gruppo bancario di
appartenenza.
3. La remunerazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 può
dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilità di utili distribuibili ai
sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal caso la delibera con la quale
l'assemblea decide sulla destinazione degli utili e' vincolata al rispetto delle
condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive gli strumenti
finanziari di cui al comma 1 a condizione che l'operazione risulti economica nel
suo complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale al
perseguimento delle finalità indicate al comma 1.
5. La sottoscrizione e', altresi, condizionata:
a) all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni
definiti in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e
delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare
alle piccole e medie imprese e alle famiglie, e a politiche dei dividendi
coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione;
b) all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice
etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di
remunerazione dei vertici aziendali. Il codice etico e' trasmesso al Parlamento.
6. Sul finanziamento all'economia il Ministro dell'economia e delle finanze
riferisce periodicamente al Parlamento fornendo dati disaggregati per regione e
categoria economica; a tale fine presso le Prefetture e' istituito uno speciale
osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati. Dall'istituzione
degli osservatori di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato; al funzionamento degli stessi si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già
previste, a legislazione vigente, per le Prefetture.
7. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e' effettuata sulla base di
una valutazione da parte della Banca d'Italia delle condizioni economiche
dell'operazione e della computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio
di vigilanza.
8. L'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate delibera
anche in merito all'emissione degli strumenti finanziari previsti dal presente
articolo. L'esercizio della facoltà di conversione e' sospensivamente
condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie
per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a
legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con
esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste
correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con
le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura
obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate
alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle
imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da
parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di
spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di
disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonche' sui conti di
tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con
esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonche' di
quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i
connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative
autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti di variazione di
bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte
dei conti.
11. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo e all'articolo 1 del
decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, le deliberazioni previste dall'articolo
2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono
assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di
capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. I termini stabiliti per
le operazioni della specie ai sensi del codice civile e del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della metà.
12. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri,
condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al
presente articolo.
Art. 13.
Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA
1. L'articolo 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
sostituito dal seguente:
«1. Gli statuti delle società italiane quotate possono
prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio
avente a oggetto i titoli da loro emessi, si applichino le regole previste dai
commi 1-bis e 1-ter.
1-bis. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di
quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate
i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od
operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi
dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui
all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a
quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non
costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta.
Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del
consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e
le operazioni compiuti.
1-ter. L'autorizzazione prevista dal comma 1-bis e'
richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del
periodo indicato nel medesimo comma, che non sia ancora stata attuata in tutto o
in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la
cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
2. I termini e le modalità di convocazione delle
assemblee di cui al comma 1-bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia,
sentita la Consob.».
2. L'articolo 104-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
modificato come segue:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Fermo quanto
previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle società italiane
quotate, diverse dalle società cooperative, possono prevedere che, quando sia
promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli
da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3».
b) al comma 7 dopo le parole «in materia di limiti di
possesso azionario» sono aggiunte le seguenti parole: «e al diritto di voto».
3. L'articolo 104-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
modificato come segue:
a) al comma 1 le parole: «Le disposizioni di cui agli
articoli 104 e 104-bis, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle parole: «Qualora
previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1-bis e
1-ter e 104-bis, commi 2 e 3»;
b) il comma 2 e' soppresso;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Qualsiasi misura idonea a
contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società
emittente in virt di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente
autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei
diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere
l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto
dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal presente comma e'
tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del
medesimo articolo 114.
Art. 14.
Attuazione della Direttiva europea sulla partecipazione dell'industria nelle
banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi
comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund).
1. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Ai soggetti che, anche attraverso società controllate,
svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari ne'
finanziari l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del medesimo decreto
legislativo e' rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano le condizioni
previste dallo stesso articolo e, in quanto compatibili, dalle relative
disposizioni di attuazione. Con riferimento a tali soggetti deve essere inoltre
accertata la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni
ovvero, considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione da
acquisire consente di esercitare, la competenza professionale specifica nel
settore finanziario. La Banca d'Italia può chiedere ai medesimi soggetti ogni
informazione utile per condurre tale valutazione.
2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 12, del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109, e' sostituito dal seguente:
«Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 18-bis del
presente articolo e salvo che il Comitato, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, non individui modalità operative alternative per attuare il
congelamento delle risorse economiche in applicazione dei principi di
efficienza, efficacia ed economicità, l'Agenzia del demanio provvede alla
custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto
di congelamento.».
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il
comma 18 e' aggiunto il seguente comma: «18-bis. Nel caso in cui i soggetti
designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si applicano,
sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e seguenti, 98 e
100 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, o nell'articolo 56 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria. Il comitato di sorveglianza può
essere composto da un numero di componenti inferiore a tre. L'amministrazione
straordinaria dura per il periodo del congelamento e il tempo necessario al
compimento degli adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello
stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di sicurezza
finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata. Resta ferma la possibilità di
adottare in ogni momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti
legislativi. Si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del
presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni competenza dell'Agenzia
del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione
del comma 13 lettera a). Quanto precede si applica anche agli intermediari
sottoposti alla vigilanza di altre Autorità, secondo la rispettiva disciplina
di settore.».
4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
le parole «fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai
sensi dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti parole: «fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 12».
5. All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il
terzo comma e' aggiunto il seguente comma:
«4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in
attuazione dell'articolo 27, comma secondo lettere a) e b-bis), in vista della
liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di
azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo
2112 c.c.».
6. Al fine di salvaguardare l'interesse e la parità di trattamento dei
partecipanti, il regolamento dei fondi comuni di investimento speculativi può
prevedere che, sino al 31 dicembre 2009:
a) nel caso di richieste di rimborso complessivamente
superiori in un dato giorno o periodo al 15 per cento del valore complessivo
netto del fondo, la SGR può sospendere il rimborso delle quote eccedente tale
ammontare in misura proporzionale alle quote per le quali ciascun sottoscrittore
ha richiesto il rimborso. Le quote non rimborsate sono trattate come una nuova
domanda di rimborso presentata il primo giorno successivo all'effettuazione dei
rimborsi parziali.
b) nei casi eccezionali in cui la cessione di attività
illiquide del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, può
pregiudicare l'interesse dei partecipanti, la SGR può deliberare la scissione
parziale del fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo
chiuso. Ciascun partecipante riceve un numero di quote del nuovo fondo uguale a
quello che detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non può emettere nuove
quote; le quote del nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attività
dello stesso sono liquidate.
7. Le modifiche al regolamento dei fondi per l'inserzione delle clausole di
cui al comma 6 entrano in vigore il giorno stesso dell'approvazione da parte
della Banca d'Italia e sono applicabili anche alle domande di rimborso già
presentate ma non ancora regolate.
8. Sono abrogati i limiti massimi al numero dei partecipanti a un fondo
speculativo previsti da norme di legge o dai relativi regolamenti di attuazione.
9. La Banca d'Italia definisce con proprio regolamento le norme attuative dei
commi 6, 7 e 8 del presente articolo, con particolare riferimento alla
definizione di attività illiquide, alle caratteristiche dei fondi chiusi di cui
al comma 6, lettera b), alle procedure per l'approvazione delle modifiche dei
regolamenti di gestione dei fondi e all'ipotesi in cui a seguito
dell'applicazione delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote di valore
inferiore al minimo previsto per l'investimento in quote di fondi speculativi.
Art. 15.
Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili
1. Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES dei
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 luglio 2002, esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61,
secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali
e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati
alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul
bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che
risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate
temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni,
valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche
ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, come modificata
dall'articolo 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di
eventuali addizionali, secondo le disposizioni dei successivi commi, le
divergenze di cui al comma 1, esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale
inizio.
3. Il riallineamento può essere richiesto distintamente per le divergenze
che derivano:
a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero
manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del citato
testo unico, dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007 avessero
trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei
principi contabili internazionali. Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede
di prima applicazione dei principi contabili internazionali, per effetto dei
commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
nonche' quelli che sono derivati dalle deduzioni extracontabili operate per
effetto della soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109, comma
4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche
a seguito dell'applicazione delle disposizioni dello stesso testo unico, cosi
come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007;
b) dall'applicazione dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del
decreto legislativo n. 38 del 2005, nonche' dall'applicazione della soppressa
disposizione della lettera b) dell'articolo 109, comma 4, del citato testo
unico.
4. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può
essere attuato sulla totalità delle differenze positive e negative e, a tal
fine, l'opzione e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso, la
somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, va assoggettata a
tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente,
dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo. L'imposta e'
versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte
relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Se il
saldo e' negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla
formazione dell'imponibile del secondo esercizio successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007 e dei 4 successivi.
5. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può
essere attuato, tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi
relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, anche
con riguardo a singole fattispecie. Per singole fattispecie si intendono i
componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura
ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura.
Ciascun saldo oggetto di riallineamento e' assoggettato ad imposta sostitutiva
dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 16 per cento
del relativo importo. Il saldo negativo non e' comunque deducibile. L'imposta
sostitutiva e' versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo
delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007.
6. Se nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 sono
intervenute aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176
del citato testo unico, come modificati dalla legge n. 244 del 2007, tra
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali,
il soggetto beneficiario di tali operazioni può applicare le disposizioni dei
commi 4 o 5, in modo autonomo con riferimento ai disallineamenti riferibili a
ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione.
7. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera b), può
essere attuato tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi
relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal
caso si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244
del 2007. L'imposta sostitutiva e' versata in unica soluzione entro il termine
di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al riallineamento delle divergenze
derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo
n. 38 del 2005, si applicano le disposizioni dell'articolo 81, commi 23 e 24,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili,
anche in caso di:
a) variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS
adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza
assunto rilevanza fiscale;
b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei
principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007.
9. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento,
riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell'articolo 176
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i
contribuenti possono assoggettare i maggiori valori attribuiti in bilancio
all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali
all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16
per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di
versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva
si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo
d'imposta nel corso del quale e' versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di
cui all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei
marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a
prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello nel corso del quale e' versata l'imposta
sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote
di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite
della quota imputata a conto economico e, comunque, in misura non superiore ad
un nono del valore stesso.
11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per riallineare i
valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da
quelle indicate nel medesimo comma 10. In questo caso tali maggiori valori sono
assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni,
rispettivamente dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile
complessivo, versando in unica soluzione l'importo dovuto. L'opzione può essere
esercitata anche con riguardo a singole fattispecie, come definite dal comma 5.
12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni effettuate
a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, nonche' a quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto, per
tali operazioni sia stata già esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1,
comma 47, della legge n. 244 del 2007, il contribuente procede a riliquidare
l'imposta sostitutiva dovuta versando la differenza entro il termine di
versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007.
13. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati
finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali,
nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro
patrimonio in base al loro valore di iscrizione cosi come risultante dall'ultimo
bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente
approvati anziche' al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del
mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in
relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari,
può essere estesa all'esercizio successivo con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
14. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al
comma 13 sono stabilite dall'ISVAP con regolamento, che disciplina altresi le
modalità applicative degli istituti prudenziali in materia di attivi a
copertura delle riserve tecniche e margine di solvibilità di cui ai Capi III e
IV del Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le imprese
applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della
coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio
portafoglio assicurativo.
15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facoltà di cui al
comma 13 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente
alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di
cui ai comma 13 e 14 ed i valori di mercato alla data di chiusura
dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di
esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva e'
integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante
utili degli esercizi successivi.
16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le società in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili
internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga
all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge
vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree
fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.
17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il
termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa
categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota
integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli
immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
18. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere
imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con
riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione,
che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.
19. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con
l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società,
dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali
nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 23.
20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere
riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con
riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita, con il versamento di
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività
produttive e di eventuali addizionali con la misura del 10 per cento per gli
immobili ammortizzabili e del 7 per cento relativamente agli immobili non
ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della
rivalutazione.
21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di
destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo
personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a
quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la
rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze
o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 20 e 21 devono essere versate, a
scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la
rivalutazione e' eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima
scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi
d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla
prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da
versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare
possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
23. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11,
13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro
delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministro dell'Economia e
delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
Art. 16.
Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente periodo:
"La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate
entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte
del contribuente equivale a silenzio assenso.";
b) il comma 10 e' soppresso.
2. All'articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono
abrogati.
3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da 30 a 32
sono abrogati.
4. All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n 244, i commi da 363 a 366 sono
abrogati.
5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole "un ottavo"
sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo";
b) al comma 1, lettera b), le parole "un quinto"
sono sostituite dalle seguenti: "un decimo";
c) al comma 1, lettera c), le parole "un ottavo"
sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo".
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione
al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla
medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive
eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di
segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello
Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in
via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di
posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non
abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di
protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un
elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si
deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
le comunicazioni tra i soggetti di cui al comma 8 del presente articolo, che
abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate
attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba
dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta
elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi
costituiti al sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri.
L'estrazione di elenchi di indirizzi e' consentita alle sole pubbliche
amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di
loro competenza.
11. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, sono abrogati.
12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", sono sostituiti
dai seguenti:
«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi
tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto
cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di
legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale e'
assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e
nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici
originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica,
permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso
di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve
essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato
con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento
informatico.».
Art. 17.
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti
all'estero. Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche
in caso di incarico da parte di committente estero.
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori,
che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non
occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di
ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o
università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore
del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a
svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10
per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del
valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.
L'incentivo di cui al presente comma si applica nel periodo d'imposta in cui il
ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due
periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in
Italia.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, si interpretano nel senso che il
credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono
le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti di commissione
stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati o territori che sono
inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
TITOLO III
Ridisegno in funzione anticrisi del quadro strategico
nazionale: protezione del capitale umano e domanda pubblica accelerata per
grandi e piccole infrastrutture, con priorità per l'edilizia scolastica
Art. 18.
Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione
ed occupazione e per interventi infrastrutturali.
1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessità della riprogrammazioneù nell'utilizzo delle risorse
disponibili, fermi i criteri diù ripartizione territoriale e le competenze
regionali, nonche' quantoù previsto ai sensi degli articoli 6-quater e
6-quinques delù decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6
agostoù 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dalù
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delloù sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delleù finanze, nonche'
con il Ministro per le infrastrutture ed i trasportiù per quanto attiene alla
lettera b), in coerenza con gli indirizziù assunti in sede europea, entro 30
giorni dalla data di entrata inù vigore del presente decreto, assegna una quota
delle risorseù nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e'ù
istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, dellaù salute e
delle politiche sociali nel quale affluiscono anche leù risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli
ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle
destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n.
133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento
ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed
archeologiche, e le infrastrutture strategiche per la mobilità.
2. Le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono
utilizzate per attività di apprendistato, prioritariamente svolte in base a
libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole
pubbliche, nonche' di sostegno al reddito.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo
il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle
risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo
possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 20.
Art. 19.
Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di
sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonche' disciplina per la
concessione degli ammortizzatori in deroga.
1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 289 milioni di euro
per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di
54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali e'
riconosciuto l'accesso, secondo le modalità e i criteri di priorità stabiliti
con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del reddito in
caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della
contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonche'
all'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:
a) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola
con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per
crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al
predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente ad un intervento
integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti
bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive
modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta
giornate di indennità nell'anno solare. Quanto previsto dalla presente lettera
non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti
di integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo
indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di
contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione
non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione
disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di
lavoro;
b) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola
con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,
ai dipendenti da imprese del settore artigianato ovvero ai dipendenti di agenzie
di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano
sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti
di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento
integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti
bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive
modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta
giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si
applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di
integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo
indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di
contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione
non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione
disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di
lavoro;
c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e
subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti
per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione
collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o
occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica
di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno
tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata
massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di
apprendista; Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del
presente comma il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, con apposita
dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e alla sede dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale territorialmente competente, la sospensione della attività
lavorativa e le relative motivazioni, nonche' i nominativi dei lavoratori
interessati, che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al
lavoro al locale centro per l'impiego. Il centro per l'impiego comunica
tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni, ai soggetti autorizzati o
accreditati ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 i nominativi dei lavoratori disponibili al lavoro o a un
percorso formativo finalizzato alla ricollocazione nel mercato del lavoro ai
sensi della normativa vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere
a) e b) del presente comma, l'eventuale ricorso nell'anno 2009 all'utilizzo di
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in
deroga alla normativa vigente e' in ogni caso subordinato all'esaurimento dei
periodi di tutela di cui alle stesse lettera a) e b) del presente comma.
2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di
cui al comma 1, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari
al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori
coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in
via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2 , comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati
dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali
soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito
superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati
accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a
tre;
c) con riferimento all'anno di riferimento siano
accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a
tre;
d) svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone
dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi;
e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno
due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le modalità di applicazione del presente articolo, nonche' le
procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da
parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto può altresi
effettuare la ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente
articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento di
cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e del comma 2 del presente articolo.
4. L'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei
benefici di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei
limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei
limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3,
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12
dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
6. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede per 35 milioni di
euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per
le medesime finalità, e' altresi integrato di 254 milioni di euro per l'anno
2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:
a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato
da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a
150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti
dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi
paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue
non destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni
considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta
quota;
b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di
cui al comma 5, primo periodo, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009;
c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.
7. Il sistema degli enti bilaterali eroga la quota integrativa di cui al
comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le
risorse minime a valere sul territorio nazionale. I fondi interprofessionali per
la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388/2000 possono
destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure
temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti
di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi
del Regolamento CE 2204/2002.
8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga
alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui
all'articolo 18, possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori
subordinati a tempo indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai
lavoratori somministrati.
9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla
concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità,
di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di
disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di
crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale
territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa
entro il 15 giugno 2009, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma
521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono
essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione
nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti
scaduti il 31 dicembre 2008. La misura dei trattamenti di cui al presente comma
e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso
di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I
trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla
seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di
specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione
professionale, organizzati dalla regione.
10. L'erogazione dei trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga alla
vigente normativa sia nel caso di prima concessione sia nel caso di proroghe e'
subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di
apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono definite le
modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei
trattamenti di sostegno del reddito di cui al presente comma, in caso di rifiuto
della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi
erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di
lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre
il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti
attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio
e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti,
delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa
di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.
12. Nell'ambito delle risorse finanziarie indicate al comma 9, l'importo di
12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione e' destinato alla
concessione, per l'anno 2009, di un'indennità pari al trattamento massimo di
integrazione salariale straordinaria, nonche' alla relativa contribuzione
figurativa e agli assegni per il nucleo familiare, ai lavoratori portuali che
prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.
84. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli elenchi
recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di
mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle
competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità
marittime.
13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per
giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici
dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il
2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009».
14. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini dell'attuazione del presente comma, e'
autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo
per l'occupazione.
15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa
integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive
modificazioni, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del
Fondo per l'occupazione.
16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali assegna alla società Italia Lavoro Spa 14 milioni di euro quale
contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale
onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.
17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro per l'anno 2008»
sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009».
18. Per l'anno 2009, al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi
informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva, e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.
Art. 20.
Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti
facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo
regime di contenzioso amministrativo.
1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la
contingente situazione economico finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e
assistere la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la messa in
sicurezza delle scuole, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro competente per materia di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti pubblici di
competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare
riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico
Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo
economico del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed i connessi
riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale.
Il decreto di cui al presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
per lo sviluppo economico quando riguardi interventi programmati nell'ambito del
Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale. Per quanto riguarda gli
interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della
Giunta Regionale.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di tutte le
fasi di realizzazione dell'investimento e il quadro finanziario dello stesso.
Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati,
nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l'adozione degli
atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila
sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla
stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento,
utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere
di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti
coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei
tempi. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio
dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia possibile rispettare i
tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le
circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della
regione. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione
totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato
propone al Ministro competente ovvero al Presidente della regione la revoca
dell'assegnazione delle risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha,
sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e
ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi,
previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, comunque applicabile per gli interventi ivi
contemplati. Resta fermo il rispetto delle disposizioni comunitarie.
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il commissario
può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto
competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario non
possono comportare oneri privi di copertura finanziaria in violazione
dell'articolo 81 della Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi
di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di
stabilità con l'Unione Europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la
vigilanza sui commissari al Ministro competente per materia che esplica le
attività delegate avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi
o maggiori oneri. Per gli interventi di competenza regionale il Presidente della
Giunta Regionale individua la competente struttura regionale. Le strutture di
cui al presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato
nella realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale esercizio
dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20.
8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati
agli interessati a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo da essi indicato.
L'accesso agli atti del procedimento e' consentito entro dieci giorni dall'invio
della comunicazione del provvedimento. Il termine per la notificazione del
ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti
emanati ai sensi del presente articolo e' di trenta giorni dalla comunicazione.
Il ricorso principale va depositato presso il Tar entro cinque giorni dalla
scadenza del termine di notificazione del ricorso; in luogo della prova della
notifica può essere depositata attestazione dell'ufficiale giudiziario che il
ricorso e' stato consegnato per le notifiche; la prova delle eseguite notifiche
va depositata entro cinque giorni da quando e' disponibile. Le altre parti si
costituiscono entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso principale e
entro lo stesso termine possono proporre ricorso incidentale; il ricorso
incidentale va depositato con le modalità e termini previsti per il ricorso
principale. I motivi aggiunti possono essere proposti entro dieci giorni
dall'accesso agli atti e vanno notificati e depositati con le modalità previste
per il ricorso principale. Il processo viene definito ad una udienza da fissarsi
entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti
diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza e' pubblicato in udienza;
la sentenza e' redatta in forma semplificata, con i criteri di cui all'articolo
26, comma 4, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Le misure cautelari e
l'annullamento dei provvedimenti impugnati non comportano, in alcun caso, la
sospensione o la caducazione degli effetti del contratto già stipulato, e il
Giudice che sospende o annulla detti provvedimenti dispone il risarcimento degli
eventuali danni solo per equivalente. Il risarcimento per equivalente del danno
comprovato non può comunque eccedere la misura di utile effettivo che il
ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario, desumibile
dall'offerta economica presentata in gara. Per quanto non espressamente disposto
dal presente articolo, si applica l'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034 e l'articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri
per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati
di cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si farà fronte nell'ambito delle
risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Con esclusione dei casi
di cui al comma 3, secondo e terzo periodo, il compenso non e' erogato qualora
non siano rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento. Per gli
interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente della
Giunta Regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionali si applica quanto specificamente previsto
dal Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 21.
Finanziamento legge obiettivo
1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere
strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, e successive modificazioni, e' autorizzata la concessione di due
contributi quindicennale di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009
e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
2. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate di cui al presente decreto.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica
conseguenti all'attualizzazione del contributo pluriennale autorizzato dal
precedente comma 1, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, si provvede mediante corrispondente utilizzo per 350
milioni di euro per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, come
incrementato dall'articolo 1, comma 11 e dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, e per la restante quota mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Art. 22.
Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti
1. All'articolo 5 comma 7 lett. a) del DL 30 settembre 2003, n. 269, come
convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo le parole «dalla garanzia dello Stato.» sono aggiunte le
seguenti «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, e' consentito
anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista
dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di
cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della
sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni
potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11,
lettera b).»
2. All'articolo 5 comma 11, del DL 30 settembre 2003 n. 269, come convertito
in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n.
326, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera e): «i criteri
generali per la individuazione delle operazioni promosse dai soggetti di cui al
comma 7, lettera a), ammissibili a finanziamento».
3. Ai fini della costituzione della Società di Gestione di cui al Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2008, emanato ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e' autorizzato a compiere qualsiasi
atto necessario per la costituzione della società, ivi compresa la
sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale
della stessa Società, pari a euro 48 mila. Al relativo onere, per l'anno 2008,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Al conferimento delle somme della
quota di capitale della predetta società da effettuarsi all'atto della
costituzione provvede la società Fintecna S.p.A., con successivo rimborso da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse
autorizzate dal presente comma.
Art. 23.
Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati
dalla società civile nello spirito della sussidiarietà.
1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini
organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte
operative di pronta realizzabilità, indicandone i costi ed i mezzi di
finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla
proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed
uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono
predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di
cui al presente comma.
2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, senza che l'ente locale
abbia provveduto, la stessa e', ad ogni effetto e nei confronti di ogni autorità
pubblica e soggetto privato, approvata e autorizzata, senza necessità di
emissione di alcun provvedimento. In tal caso, la realizzazione delle relative
opere, a cura e sotto la responsabilità del gruppo proponente, deve iniziare
entro 6 mesi ed essere completata entro 24 mesi dall'inizio dei lavori. La
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale e'
subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti
dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio
indisponibile dell'ente competente.
4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non può in ogni caso dare
luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta
eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. I contributi versati per la
formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla
attuazione del federalismo fiscale, ammessi in detrazione dall'imposta sul
reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36 per cento, nel
rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il
periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1.
Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente
competente.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle regioni a
statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, salvo che le leggi regionali vigenti siano già conformi a
quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Resta fermo che le
regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo
delle disposizioni di cui al periodo precedente. E' fatta in ogni caso salva la
potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
TITOLO IV
Servizi pubblici
Art. 24.
Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi
1. Al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della
Commissione, del 5 giugno 2002, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte
non corrisposte e dei relativi interessi conseguente all'applicazione del regime
di esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore
delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti
servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e' effettuato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, con la
legge 6 aprile 2007, n. 46, secondo i principi e le ordinarie procedure di
accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi. Per il recupero
dell'aiuto non assume rilevanza l'intervenuta definizione in base agli istituti
di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei
relativi interessi di cui al comma 1, calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo
comma, della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in
relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto e' stato fruito, deve
essere effettuato tenuto conto di quanto già liquidato dall'Agenzia ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito
con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.
3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica degli avvisi di
accertamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, contenente l'invito al pagamento delle intere somme
dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni
dalla data di notifica, anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si
procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalità delle somme
non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni
caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni
altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti
disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e
della sospensione in sede amministrativa e giudiziale.
4. Gli interessi di cui al comma 2, sono determinati in base alle
disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della
Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla
Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03,
disciplinato dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di
interesse da applicare e' il tasso in vigore alla data di scadenza
ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte
con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.
5. Trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101.
Art. 25.
Ferrovie e trasporto pubblico locale
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello
Stato s.p.a. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo e
sono definiti tempi e modalità di erogazione delle relative risorse.
2. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al
fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a
statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., e' autorizzata la spesa di 480 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse e'
subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio che devono rispondere a
criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il fabbisogno
dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato,
complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori risorse messe a
disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza, nonche'
per garantire che, per l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi
di trasporto pubblico regionale e locale. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, viene individuata la destinazione delle risorse per i diversi
contratti.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni
di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa
al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla
realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente al Ministro dell'economia
e delle finanze una relazione sui risultati della attuazione del presente
articolo, dando evidenza in particolare del rispetto del criterio di
ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15% e all'85%, delle quote di
investimento riservate al nord e al sud del Paese.
5. Gli importi oggetto di recupero conseguenti all'applicazione delle norme
dell'articolo 24 sono riassegnati ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici
territoriali per le esigenze di trasporto locale, non ferroviario, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sulla base di
criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli enti che destinano le
risorse al miglioramento della sicurezza, all'ammodernamento dei mezzi ed alla
riduzione delle tariffe.
Art. 26.
Privatizzazione della società Tirrenia
1. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di privatizzazione
della Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle società da questa
controllate, e la stipula delle convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 998,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Le risorse sono erogate previa
verifica da parte della Commissione Europea della compatibilità della
convenzione con il regime comunitario ai sensi dell'articolo 1, comma 999, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 65 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla
quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6
agosto 2008, n. 133, per un importo, al fine di compensare gli effetti in
termini di indebitamento netto, pari a 195 milioni di euro per l'anno 2009, a
130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni per l'anno 2011.
3. All'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
«Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2010.»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
TITOLO V
Disposizioni finanziarie
Art. 27.
Accertamenti
1. All'articolo 5, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le
seguenti:
«c) le maggiori imposte,
ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione
agevolata di cui al comma 1-bis;
d) i motivi che hanno dato luogo
alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla
lettera c)»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il contribuente può
prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante
comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il
quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla
comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale,
l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza
dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la
misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta
alla metà.
1-ter. Il pagamento delle somme
dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le
modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste
in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al
versamento della prima rata.
1-quater. In caso di mancato
pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo
delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
1-quinquies. Le disposizioni di
cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano agli
inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi
dell'articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con
riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni
indicate nei processi verbali stessi che consentono l'emissione degli
accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;
c) i commi 2 e 3 sono abrogati.
2. La comunicazione dell'adesione effettuata ai sensi del comma 1, lettera
b), del presente articolo, deve essere effettuata con le modalità previste dal
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in attuazione
dell'articolo 83, comma 18-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano con
riferimento agli inviti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a
decorrere dal 1° gennaio 2009.
4. Dopo l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e' aggiunto il
seguente: «Art. 10-ter (Limiti alla possibilità per l'Amministrazione
finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi in caso di adesione agli
inviti a comparire ai fini degli studi di settore). - 1. In caso di adesione ai
sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo 10, relativi
ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli ulteriori
accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo
comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono
essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un
massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 % dei ricavi o compensi
definiti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività,
ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a),
dell'articolo 10.
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica a
condizione che non siano irrogabili, per l'annualità oggetto dell'invito di cui
al comma precedente, le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente
degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche'
al comma 2-bis, dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.».
5. L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applica
anche in relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli
enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base ai processi verbali di
constatazione.
6. In caso di pericolo per la riscossione, dopo la notifica, da parte
dell'ufficio o ente, del provvedimento con il quale vengono accertati maggiori
tributi, si applicano, per tutti gli importi dovuti, le disposizioni di cui ai
commi da 1 a 6, dell'articolo 22, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472.
7. Le misure cautelari adottate in relazione ai provvedimenti indicati al
comma 6 del presente articolo, perdono efficacia dal giorno successivo alla
scadenza del termine di pagamento della cartella di cui all'articolo 25, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per
gli importi iscritti a ruolo.
8. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «A tal fine l'ufficio
dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32,
primo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
9. Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni
IVA delle imprese di più rilevante dimensione, l'Agenzia delle entrate attiva
un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione.
10. Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono
un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale
importo e' gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31
dicembre 2011. Le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto delle esigenze organizzative
connesse all'attuazione del comma 9.
11. Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 e' realizzato in modo
selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore
produttivo di appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di
rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni
effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali.
12. Le istanze di interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 27
luglio 2000, n. 212, all'articolo 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e
all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 29
settembre 1973, n. 600, proposte dalle imprese indicate nel precedente comma 10
sono presentate secondo le modalità di cui al D.M. 13 giugno 1997, n. 195, ed
il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta viene
verificato nell'ambito del controllo di cui al precedente comma 9.
13. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 9 a 12, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non
inferiore a cento milioni di euro, le attribuzioni ed i poteri previsti dagli
articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, nonche' quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono demandati alle
strutture individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
14. Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate le attività:
a) di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai
periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;
b) di controllo formale previsto dall'articolo 36-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa ai
periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;
c) di controllo sostanziale con riferimento alla quale,
alla data del 1 gennaio 2009, siano ancora in corso i termini previsti
dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633;
d) di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti
utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, disciplinata dalle vigenti disposizioni di
legge;
e) di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti
di competenza delle strutture stesse.
15. L'Agenzia delle entrate svolge i compiti previsti dal presente articolo e
procede alla riorganizzazione ai sensi del comma 13 con le risorse umane e
finanziarie assegnate a legislazione vigente.
16. Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che
comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10-quater, del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a
credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di
crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del
relativo utilizzo.
17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla data di
presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti
inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali alla
data di entrata in vigore della presente legge siano ancora pendenti i termini
di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
18. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle
somme dovute e' punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della
misura dei crediti stessi.
19. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio,
comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di
recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai
sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
20. Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che
risultano dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e del comma 16 del presente articolo, si
applica il termine previsto dall'articolo 25, primo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, le dotazioni
finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di
bilancio» sono ridotte di 110 milioni di euro per l'anno 2009, di 165 milioni
di euro per l'anno 2010 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
Art. 28.
Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escutono le fideiussioni e le polizze
fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di propri crediti di importo
superiore a duecentocinquanta milioni di euro entro trenta giorni dal
verificarsi dei presupposti dell'escussione; a tal fine, esse notificano al
garante un invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti
di fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro trenta
giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto di garanzia. In
caso di inadempimento del garante, i predetti crediti sono iscritti a ruolo, in
solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante, entro
trenta giorni dall'inutile scadenza del termine di pagamento contenuto
nell'invito.
2. I dipendenti pubblici che non adempiono alle disposizioni previste dal
comma 1 del presente articolo sono soggetti al giudizio di responsabilità
dinanzi alla Corte dei conti.
Art. 29.
Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura
delle agevolazioni fiscali
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto legge
n. 138 del 2002, sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con
riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione
alle disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al presente
comma, al credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui
all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e alle
detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui
all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di
investimento, i diritti quesiti, nonche' l'effettiva copertura nell'ambito dello
stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 375,2 milioni
di euro per l'anno 2008, di 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 654
milioni di euro per l'anno 2010 e di 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, il
credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' regolato come segue:
a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti o
documenti aventi data certa, risultano già avviate prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via
telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di
attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal
contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta
Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla
fruizione del credito d'imposta;
b) per le attività di ricerca avviate a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario
da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla
Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del
credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a).
3. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari
pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo,
comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:
a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2,
lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura
finanziaria; la fruizione del credito di imposta e' possibile nell'esercizio in
corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle
disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi;
b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2,
lettera b), la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario,
l'accoglimento della relativa prenotazione, nonche' nei successivi trenta giorni
il nulla-osta di cui alla lettera a).
4. Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera b), i soggetti
interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta,
l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal
beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione
e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data
del 31 dicembre 2009. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale e'
comunicato il nulla-osta e' consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza,
esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo
e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per
cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte,
nell'anno successivo.
5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi da 2 a 4 del
presente articolo e' approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento e'
attivata la procedura per la trasmissione del formulario.
6. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, comma 20, della legge 28
dicembre 2007, n. 244, sono confermate, fermi restando i requisiti e le
condizioni previste nelle norme sopra richiamate nonche' nel decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico 19 febbraio 2007, secondo le disposizioni del presente
articolo.
7. Per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti inviano alla Agenzia delle entrate,
esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo
3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
e successive modificazioni, apposita istanza per consentire il monitoraggio
della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi pari a
82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l'anno 2010, e
314,8 milioni di euro per l'anno 2011. L'Agenzia delle entrate esamina le
istanze secondo l'ordine cronologico di invio delle stesse e comunica,
esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza,
l'esito della verifica stessa agli interessati. La fruizione della detrazione e'
subordinata alla ricezione dell'assenso da parte della medesima Agenzia.
L'assenso si intende non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione
dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia
delle entrate.
8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da
pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello
da utilizzare per presentare l'istanza di cui al comma 7, contenente tutti i
dati necessari alla verifica dello stanziamento di cui al medesimo comma 7, ivi
inclusa l'indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie
di ripartire la detrazione spettante.
9. Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007, l'istanza di cui al comma 7 e' presentata a decorrere dal
15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due
periodi d'imposta successivi, l'istanza e' presentata a decorrere dal 1° giugno
e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
10. I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nell'anno 2008
per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della citata legge
n. 296 del 2006, non presentano l'istanza di cui al comma 7 o ricevono la
comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate in ordine alla
spettanza delle detrazioni di cui al comma 6, beneficiano di una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle
spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per
ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare
sul sito Internet della medesima Agenzia e' comunicato l'esaurimento degli
stanziamenti di cui al comma 6.
Art. 30.
Controlli sui circoli privati
1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che
gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla
normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle
entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito
modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate.
2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al
comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata
in vigore della presente legge, nonche' le modalità di comunicazione da parte
dell'Agenzia delle entrate dell'esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei
presupposti previsti dalla vigente normativa.
3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 e' assolto anche dalle società
sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
4. L'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla
legge 27 luglio 2004, n. 186, e' soppresso.
5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono
attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto
interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti
ai fini fiscali ai sensi del comma 1.
Art. 31.
IVA servizi televisivi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A, Parte terza,
allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e' soppresso.
2. L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, e'
sostituito dal. seguente: «Art. 2. (Periodo di applicazione) 1. Le disposizioni
di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto
relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore
aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a
determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.
3. L'addizionale di cui all'articolo 1, comma 466, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al reddito
proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi e dei compensi alla
quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del
medesimo contenuto. Nel citato comma il terzo periodo e' cosi sostituito: «Ai
fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono i giornali
quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera
teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche
realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano
presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra
adulti consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
Art. 32.
Riscossione
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'attività
degli agenti della riscossione e' remunerata con un aggio, pari al dieci per
cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e
che e' a carico del debitore:
a) in misura del 4,65 per cento
delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno
dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio e' a
carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso
contrario.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le
percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto
non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di due
punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi,
tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e
dei costi del sistema.»;
c) il comma 3 e' abrogato;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'agente
della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente
impositore delle somme riscosse»;
e) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis.
Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli
agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto
2000 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
3. All'articolo 3, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole «di pari importo» sono
eliminate;
b) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) le anticipazioni nette
effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a
quote non erariali sono restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad
un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote,
se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate
prima della data in vigore del presente decreto la restituzione
dell'anticipazione e' effettuata con una riduzione del 10% del loro complessivo
ammontare. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono
stabilite con il decreto di cui alla lettera a).»
«d) ai fini delle restituzioni di
cui alle lettere a) e c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti
annualità di pari entità i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007
dai bilanci delle società agenti della riscossione. Il riscontro dell'ammontare
dei crediti oggetto di restituzione e' eseguito in occasione del controllo
sull'inesigibilità delle quote, secondo le disposizioni in materia, da
effettuarsi a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente
creditore. Il recupero dei crediti eventualmente non spettanti e' effettuato
mediante riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a
seguito del diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al
comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art. 1 commi 426
e 426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli
agenti della riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate
all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre
2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.».
4. A fronte della complessità dei processi societari, organizzativi ed
informatici connessi con l'ampliamento delle competenze assegnate ad Equitalia
spa, nell'anno 2009 e' riconosciuto alla stessa società un importo pari a 50
milioni di euro.
5. All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Con il
piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o
anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi
accessori, nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente
alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo,
ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con
riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere
esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o
contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e
le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti dai
creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una
posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e
degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il
credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può
essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.»;
b) al secondo comma sono aggiunte, all'inizio, le seguenti
parole: «Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale,».
6. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, sono definite le modalità di applicazione nonche' i
criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli
accordi sui crediti contributivi.
7. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo l'articolo 16, e' inserito il
seguente: «16-bis (Potenziamento delle procedure di riscossione coattiva in
caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito delle definizioni
agevolate) 1. Con riferimento ai debitori iscritti a ruolo ai sensi degli
articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della
presente legge:
a) il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
ridotto a cinquemila euro;
b) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
77, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973;
c) l'agente della riscossione, una volta decorso
inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di
pagamento, procede ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248.».
Art. 33.
Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale
1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in
regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, e' disposta
l'erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione,
dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio
economico 2008-09 ove non corrisposta durante l'anno 2008.
2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono
anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede
contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del
disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati per
l'anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede a valere
sulle risorse di cui all'articolo 3, commi 143, 144 e 145, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a
carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3,
comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'erogazione dell'importo di
cui al comma 1 al proprio personale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale
in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il cui trattamento economico e' direttamente disciplinato da
disposizioni di legge.
Art. 34.
LSU Scuola
1. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa di 110 milioni di euro
per l'anno 2009.
Art. 35.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, con esclusione
di quelli per i quali le rispettive norme autorizzative indicano direttamente la
copertura finanziaria, pari complessivamente a 6.342 milioni di euro per l'anno
2009, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 2.670 milioni di euro per
l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
e delle minori spese recate dal presente decreto.
Art. 36.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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