Art. 1
Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente
1. Sulla base delle intese già acquisite tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e
coordina le attività volte a realizzare l'informatizzazione e la
classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la
consultazione gratuita da parte dei cittadini. Assicura, altresì, la
convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e
di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione
da parte delle amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di assicurare la piena convergenza delle attività connesse
all'attuazione del programma di cui al comma 1 e la massima efficienza
nell'utilizzo delle relative risorse, il Ministro per la semplificazione
normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti finalizzati:
a) alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, delle attività degli organismi e degli enti operanti nell'ambito
delle materie di cui al comma 1 e alla individuazione delle modalità di
utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni già impegnato nel
programma di cui al comma 1;
b) al coordinamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
c) alla determinazione, di concerto con il Ministro della giustizia, dei criteri
per l'adozione delle procedure connesse alla pubblicazione telematica degli atti
normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della
Gazzetta Ufficiale, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Le attività del programma sono finanziate con le risorse del fondo istituito
ai sensi dell'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed iscritte nel
corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. 4. Il comma 584 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, e' abrogato.
Art. 2
Abrogazioni espresse
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni elencate
nell'Allegato 1.
2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango
regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla
vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato 1.
Art. 3
Modifiche all'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
1. Sono soppresse dall'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
disposizioni elencate nell'Allegato 2.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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